Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 13/05/2025, n. 4727 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4727 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
n. 14489/2021 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
12 SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Napoli, XII Sezione Civile, nella persona del Giudice Unico, dott.ssa
Luigia Stravino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel giudizio n. 14489/2021 R.G.
TRA
l' in persona del legale rappresentante Parte_1 pro tempore, Sig. , con sede legale in Pozzuoli (Na) alla Via Parte_2
Amedeo Modigliani n. 2, C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. Maria P.IVA_1
Cristina Esposito (C.F. ) del Foro di Napoli ed elettivamente C.F._1 domiciliata presso il suo studio legale, sito in Napoli, alla Via Vecchia Napoli n. 84, in virtù di procura in atti
Attrice -Opponente-
E
(P.IVA/C.F. Controparte_1
) con sede operativa in Pozzuoli (NA), alla via Montenuovo Licola Patria P.IVA_2
n. 135 P.co Enea (CE), in persona del Presidente p.t. , rappresentata e CP_2 difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Laura Altieri (c.f.: – C.F._2
PEC: e dall'Avv.p. Maddalena Siero (C.F.: Email_1
– PEC: , con studio in S. Maria C. V. (CE), in via C.F._3 Email_2
A. Gramsci n. 49, ove eleggono domicilio
-Convenuta- Opposta-
CONCLUSIONI DELLE PARTI
pagina 1 di 7
Giudice in data 17-2-2025 assegnava la causa a sentenza, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.c.
RAGIONI IN FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 31-5-2021 l' Parte_1
(d'ora innanzi per brevità) ha impugnato il
[...] Parte_1 decreto ingiuntivo n. 2665/21, notificatole il 29-4-2021, con il quale le veniva intimato il pagamento della somma di euro 7150,00, oltre interessi e spese, sulla base di n.5 ricevute emesse dalla Controparte_1
(d'ora innanzi per brevità), a titolo di rimborso di presunte spese
[...] CP_1 per l'utilizzo di un veicolo concesso in comodato gratuito dalla ricorrente in favore della . Parte_1
Più specificamente, l'istante esponeva
1.che in data 22.10.2016 veniva stipulato un contratto di comodato tra
[...]
con sede operativa in Parte_3
Pozzuoli (NA), e l' con sede legale in Parte_1
Pozzuoli;
2. che al punto 1 del contratto di comodato, la ricorrente concedeva in comodato gratuito, a tempo determinato per mesi 24 rinnovabili, le ambulanze per trasporto di persone in stato di bisogno ( TG FD 828 BB e EM 796 RX); CP_3
3. che al punto 2 del contratto suindicato si stabiliva che tutte le spese derivanti dall'utilizzo della suddetta ambulanza erano completamente a carico della parte comodataria, la quale si impegnava a Parte_1 mantenerla nello stesso stato di conservazione in cui l'aveva ricevuta. Inoltre, erano a carico della parte comodataria anche tutte le spese per manutenzioni ordinarie e straordinarie ed ogni altro onere derivante dalla disponibilità e dall'uso del suddetto veicolo. Si precisava, infine, che sia il contratto di assicurazione R.C.A., che le tasse di possesso sarebbero continuati ad essere intestati alla comodante, in quanto proprietaria del veicolo, ma il relativo onere e l'effettivo sostenimento finanziario sarebbe stato a totale carico della parte comodataria;
4. che in data 09.03.2020 la ricorrente inviava Pec all' in persona del Parte_1
L.R.P.T., con cui si invitava la stessa a prendere contatto per il pagamento delle 5
(cinque) fatture rimaste insolute per il comodato usufruito;
5.che in data 03.10.2020 l'istante inviava, tramite Pec, una diffida ad adempiere senza aver nessun riscontro.
6. che nonostante i numerosi solleciti effettuati dalla ricorrente, ad oggi nessun pagamento è stato eseguito. pagina 2 di 7 Sulla base di tali premesse la G.O.C. chiedeva ed otteneva il provvedimento monitorio de quo, avverso il quale proponeva opposizione l' Parte_1 chiedendone la revoca.
In particolare, l'opponente deduceva che non corrispondeva al vero la circostanza allegata nel ricorso monitorio, secondo cui la resistente non avrebbe dato riscontro alla diffida ad adempiere del 1-10-2020, trasmessale dalla controparte in data 3-10-
2020, avendo la risposto alla con pec inviata in data Parte_1 CP_1
12-10-2020 ed in data 23-10-2020.
In secondo luogo, l'intimata eccepiva la carenza dei requisiti richiesti dall'art.633 comma 1 cpc, assumendo che, non essendo la un imprenditore CP_1 commerciale, non potesse avvalersi delle fatture (rectius: ricevute) ai fini della proposizione del D.I..
Inoltre, l'intimata contestava l'esistenza e la liquidità del credito rivendicato da parte opposta, deducendo che le ricevute allegate alla fase monitoria si limiterebbero ad una generica asserzione di “rimborso spese sostenute”, senza alcuna specifica delle voci delle spese effettivamente sopportate, e senza alcuna allegazione dei documenti giustificativi delle stesse. Inoltre, le fatture (rectius: le ricevute) sarebbero atti di formazione unilaterale e, pertanto, sarebbero inidonei a comprovare il credito in caso di contestazione dello stesso.
In data 22-9-2021 si costituiva in giudizio parte opposta, eccependo la temerarietà dell'opposizione spiegata dalla controparte. La stessa insisteva nella fondatezza del credito da essa rivendicato, richiamando l'art.2 del contratto di comodato in atti e in particolare sostenendo che il sostenimento finanziario posto dalla detta clausola a carico del comodatario consistesse nel pagamento, a titolo di rimborso, dei canoni di locazione previsti per il contratto di leasing, stipulato dall'opposta, relativo all'autoambulanza FIAT Ducato TG FD 828 BB, di cui l'opponente usufruiva per la sua attività. Dai bonifici allegati nella fase monitoria poteva, infatti, evincersi, a dire della ricorrente, il pagamento, da parte dell'intimata, a titolo di rimborso, dei canoni di locazione , relativi al detto leasing, per il periodo antecedente a quello oggetto della mora in contestazione.
L'opposta concludeva, dunque, per la declaratoria di esecutività del decreto ingiuntivo n.2665/2021 e per il rigetto della richiesta di risarcimento dei danni ex art.96 cpc, avanzata dalla controparte.
Il G.I., con ordinanza in data 18.10.2021, respingeva l'istanza di provvisoria esecuzione e assegnava alle parti i termini di cui all'art.183 comma 6 nn.1, 2 e 3 cpc;
all'esito degli stessi, fissava l'udienza di precisazione delle conclusioni, non ammettendo i mezzi di prova proposti dall'opponente. pagina 3 di 7 Nella memoria ex art.183 comma 6 n.1 cpc parte opponente contestava l'interpretazione fornita dalla controparte in ordine al contenuto del sostenimento finanziario previsto dall'art.2 del contratto di comodato in atti sulla base del dato letterale, inequivoco, dell'articolo in parola e sulla base del rilievo che l'interpretazione sostenuta dalla opposta snaturerebbe il comodato, che è un contratto essenzialmente gratuito.
Nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 3 cpc parte opposta insisteva nelle proprie istanze, in particolare chiedendo dichiararsi esecutivo il decreto ingiuntivo n.2665/21
e rigettarsi la domanda di risarcimento dei danni da lite temeraria ex art.96 cpc.
Tanto premesso, si osserva quanto segue.
In primo luogo, si rileva che dalla documentazione in atti emerge che parte opponente riscontrava la diffida ad adempiere (pec dell'opposta del 1-10-2020), sia con pec del 12-10-2020 della trasmessa alla controparte in data Parte_1
13-10-2020, sia con pec del 23-10-2020, inviata dall'Avv.Maria Cristina Esposito, legale della all'Avv.p.Maddalena Siero, legale della (v.pec Parte_1 CP_1 depositate dall'opponente all'atto della sua costituzione in giudizio).
Peraltro, si evidenzia che la prima pec suindicata del 12-10-2020 veniva depositata dalla stessa ricorrente nella fase monitoria, pur avendo la medesima dichiarato, nel ricorso, che la resistente non riscontrava la diffida ad adempiere trasmessale.
Ciò posto, parte opponente ha impugnato il decreto ingiuntivo de quo contestando nell'atto di opposizione il credito rivendicato dalla controparte e in particolare deducendo che le ricevute allegate alla fase monitoria si limiterebbero ad una generica asserzione di “rimborso spese sostenute”, senza alcuna specifica delle voci delle spese effettivamente sopportate, e senza alcuna allegazione dei documenti giustificativi delle stesse.
Dalla comparsa di risposta dell'opposta si desume che il credito fatto valere con il ricorso monitorio afferirebbe ai canoni di locazione relativi al contratto di leasing stipulato dalla relativo all'autoambulanza FIAT Ducato TG FD 828 BB, di cui CP_1
l'opponente usufruiva per la sua attività. Nella prospettazione dell'opposta, il sostenimento finanziario, previsto dall'art.2 del contratto di comodato in atti, consisteva nel pagamento, a titolo di rimborso, dei canoni di locazione previsti per il contratto di leasing stipulato dall'opposta, relativo all'autoambulanza, FIAT Ducato TG FD 828 BB. Ebbene, sulla base delle risultanze acquisite al presente giudizio, deve ritenersi che non spetti alla opposta il rimborso dei canoni locativi relativi al contratto di leasing da essa concluso in relazione al veicolo concesso in comodato all'opponente. pagina 4 di 7 Innanzitutto, milita in tal senso il chiaro tenore letterale dell'art.2 del contratto di comodato su cui la ha fondato le sue pretese creditorie. CP_1
Si legge, infatti, all'art.2 : “Tutte le spese derivanti dall'utilizzo della suddetta ambulanza sono completamente a carico della parte comodataria, la quale si impegna a mantenerla nello stesso stato di conservazione in cui l'ha ricevuta. S'intendono inoltre
a carico della parte comodataria anche tutte le spese per manutenzioni ordinarie e straordinarie ed ogni altro onere derivante dalla disponibilità e dall'uso del suddetto veicolo. Si precisa che il contratto di assicurazione R.C.A. continuerà a essere intestato alla parte comodante, le tasse di possesso continueranno a riportare
l'indicazione della parte comodante, in quanto proprietario ai sensi di legge dell'autovettura, ma il relativo onere e l'effettivo sostenimento finanziario sarà a totale carico della parte comodataria;
per questo faranno fede i documenti quietanzati che la parte comodante rilascerà a quella comodataria a dimostrazione della certezza, dell'effettività e della inerenza della spesa;
il versamento delle quote di rimborso verranno versate su conto …..”. Ebbene, dall'inequivoco tenore letterale dell'articolo in commento è dato evincere che il sostenimento finanziario, richiamato dall'art.2, deve intendersi come riferito esclusivamente al contratto di assicurazione R.C.A. e alle tasse di possesso. Tanto
è reso palese dal collegamento operato dalla congiunzione “ma” con il periodo precedente, in cui si parla esclusivamente del contratto di assicurazione R.C.A. e delle tasse di possesso.
Si vuol dire che è chiaro - in italiano - che l'inciso “ma il relativo onere e l'effettivo sostenimento finanziario sarà a totale carico della parte comodataria” vada riferito al periodo che lo precede “Si precisa che il contratto di assicurazione R.C.A. continuerà
a essere intestato alla parte comodante, le tasse di possesso continueranno a riportare l'indicazione della parte comodante, in quanto proprietario ai sensi di legge dell'autovettura”, stante il collegamento operato dalla congiunzione “ma” tra il detto inciso e il periodo che lo precede, con la conseguenza che il sostenimento finanziario non può che intendersi come limitato al rimborso delle tasse di possesso del veicolo e dei premi dell'assicurazione R.C.A.. Inoltre, si osserva che il sostentamento finanziario dell'automezzo non può, per logica, che riferirsi ad ogni costo relativo al suo godimento e funzionamento attuale e non ad un acquisto già avvenuto.
Ma a parte l'interpretazione che la lingua italiana e la logica ci impongono della clausola in parola, un ulteriore argomento milita nel senso che non si possono ritenere come gravanti sul comodatario gli oneri connessi al contratto di leasing stipulato dall'opposta per il veicolo targato FD828BB. pagina 5 di 7 Tale argomento affonda le sue radici nella natura stessa del contratto di comodato, che, in base alla definizione fornitaci dal codice, è un contratto essenzialmente gratuito (art.1803 comma 2 cc).
Tale gratuità viene ribadita nello stesso contratto allegato da parte opposta nel presente giudizio, in cui si legge che la parte comodante concede in comodato gratuito alla comodataria le ambulanze per trasporto di persone in stato di bisogno
(v.art.1 del contratto).
Pertanto, una clausola contrattuale che imponesse al comodatario un pagamento mensile di circa euro 1400,00, facilmente assimilabile ad un corrispettivo (v.importi delle ricevute allegate nella fase monitoria come insolute), difficilmente apparirebbe compatibile con la causa negoziale del contratto di comodato (causa mai negata dall'opposta, che mai ha dedotto la simulazione di tale negozio), dovendosi a tale riguardo ricordare che se è vero che il comodato ha carattere normalmente gratuito e tale gratuità non viene meno se al comodatario viene imposto un onere, è altrettanto vero che tale "modus" non deve configurare un vero e proprio corrispettivo del godimento della cosa e non può costituire una controprestazione. Infatti, perché possa parlarsi di comodato (e non di locazione), l'eventuale somma richiesta per il godimento del bene deve essere di lievissima entità, simbolica;
viceversa, se l'onere imposto per godimento del bene assurge a vero e proprio corrispettivo, non potrà più parlarsi di comodato, ma di locazione ( v. Cass. n. 1039/2019).
Dall'analisi del contenuto dell'art. 2 del contratto di comodato, emerge che la comodataria ( si era impegnata a sostenere: Parte_1 tutte le spese derivanti dall'uso dell'ambulanza; spese di manutenzione ordinaria e straordinaria;
tasse di possesso e assicurazione RCA, che restavano intestate al comodante ( , ma che dovevano essere economicamente Controparte_1 sostenute dalla comodataria.
Il comodato è gratuito per natura (art. 1803 c.c.).
L'onere della manutenzione, dell'assicurazione e delle tasse di possesso è chiaramente a carico della comodataria, ma il leasing è un costo di acquisizione del bene, che di norma grava sul proprietario o su chi lo ha sottoscritto. L'obbligo di sostenere le spese di utilizzo non si estende ai canoni di leasing, che rappresentano un costo per l'acquisizione del veicolo e non per il suo uso o manutenzione. Parte opposta non ha, dunque, diritto al rimborso dei canoni di locazione relativi al contratto di leasing, stipulato in relazione al veicolo targato FD 828 BB.
Né la ha giustificato in altro modo le spese di cui chiede il rimborso, non CP_1 avendo prodotto documentazione giustificativa del relativo esborso. Invero, non comprova l'esborso di alcuna spesa la produzione di mere “ricevute”, emesse dalla pagina 6 di 7 G.O.C., tutte dell'importo di euro 1400,00/1450,00, le quali non sono fatture e, in ogni caso, sono atti di produzione unilaterale ex parte, privi di valore probatorio, vieppiù in presenza di contestazione della controparte.
Per tutte le considerazioni svolte la domanda proposta dalla G.O.C. con il ricorso monitorio va rigettata e va revocato il decreto ingiuntivo opposto.
Per quanto concerne le spese di lite, esse seguono la soccombenza e si liquidano in base ai parametri di cui al DM 55/2014, aggiornati dal D.M. n.147/2022, liquidando gli onorari nei valori medi per le fasi studio, introduttiva e decisionale e nel valore minimo per la fase istruttoria-trattazione, esauritasi nel deposito delle memorie ex art.183 comma 6 cpc.
Non si ravvedono i presupposti per disporre condanna ai sensi dell'art 96, comma 3, c.p.c., non apparendo pretestuosa l'iniziativa giudiziale espressa dalla G.O.C. con il ricorso monitorio, né ravvisandosi mala fede o colpa grave nel comportamento processuale della stessa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, Sezione XII civile, in persona del Giudice dott.ssa Luigia
Stravino, definitivamente pronunciando in primo grado, così decide:
1) Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 2665/21;
2)rigetta la domanda di condanna per lite temeraria, ai sensi dell'art.96 cpc, avanzata dall'opponente;
3)condanna l'opposta al rimborso in favore dell'opponente delle spese del presente procedimento di opposizione, liquidate in euro 4237,00 per compensi ed euro 145,50 per esborsi, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Napoli, in data 13-5-2025
(Il Giudice)
Dott. ssa Luigia Stravino
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