Rigetto
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 26/02/2025, n. 1703 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1703 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01703/2025REG.PROV.COLL.
N. 06503/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6503 del 2024, proposto dal Ministero della cultura, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
il Comune di Cava de' Tirreni, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Antonino Cascone, Giuliana Senatore, con domicilio eletto presso lo studio Alfredo Placidi in Roma, via Barnaba Tortolini;
la signora NI PI, rappresentata e difesa dagli avvocati Maurizio Avagliano, Fabio Siani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania - sezione staccata di NO (Sezione Seconda) n. 00848/2024, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della signora NI PI e del Comune di Cava de' Tirreni;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 dicembre 2024 il consigliere Giuseppe Rotondo;
Viste le conclusioni delle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il presente giudizio veniva introdotto dalla signora NI PI per l’ottemperanza della sentenza del T.a.r. per la Campania – sezione staccata di NO, n. 2407/2022, pubblicata il 20 luglio 2022.
2. Questi gli aspetti essenziali della vicenda:
a) la signora PI presentava in data 30 luglio 2021 al Comune di Cava de’ Tirreni richiesta di rilascio del permesso di costruire per la realizzazione di una piscina pertinenziale presso l’immobile di proprietà ubicato in Cava de’ Tirreni, sul terreno pertinenziale all’abitazione, identificato catastalmente al foglio 4, p.lla 1644;
b) in pari data, presentava anche richiesta di rilascio dell’autorizzazione paesaggistica per la realizzazione della predetta piscina;
c) la Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le Province di NO ed VE, con provvedimento prot. MIC/MIC_SAPAB-SA_UO12/23/05/2022/0011590P, esprimeva parere contrario all'accoglimento dell'istanza di autorizzazione paesaggistica ordinaria ai sensi dell'art. 146 del d.lgs n. 42/2004 per la realizzazione della piscina pertinenziale;
d) con provvedimento 11 luglio 2022, prot. 41686, il Comune di Cava de’ Tirreni, denegava l'istanza di p.d.c. del 30 luglio 2021, prot. 44070, presentata dalla signora PI.
e) la sig. PI presentava, avverso i dinieghi, ricorso al T.a.r. per la Campania - sezione staccata di NO (iscritto al n.r.g. 1483/2022);
f) con la citata sentenza n. 2407/2022, il T.a.r. accoglieva il ricorso e annullava i provvedimenti impugnati, sulla base delle seguenti considerazioni: i) “l’installazione di una piscina che non abbia dimensioni rilevanti, realizzata in una proprietà privata a corredo esclusivo della stessa, deve considerarsi alla stregua di una pertinenza esclusiva dell’immobile esistente, essendo destinata a servizio dello stesso e secondo cui tali considerazioni non possono che estendersi alle opere di sistemazione ed a quelle concernenti i locali di servizio”; ii) “Tale principio è recepito anche nel regolamento edilizio di Cava de’ Tirreni laddove, all’art. 10, le piscine sono qualificate come pertinenza, purché abbiano un volume inferiore al 20% del fabbricato cui sono asservite”; iii) “la pertinenza segue la legittima destinazione d’uso del bene principale e che la realizzazione di una piscina non è incompatibile con la natura agricola di un’area”; iv) “la motivazione è contraddittoria rispetto al dato, pure ben evidenziato, del mutato aspetto dell’area dovuto alla presenza di consistenti elementi di antropizzazione”; v) “la circostanza che una zona sia già degradata, se non fa venire meno l’esigenza di valorizzarla e comunque di evitare interventi peggiorativi ulteriori, tuttavia obbliga affinché i marcati elementi di antropizzazione siano oggetto di una puntuale valutazione in sede di parere di compatibilità paesaggistica, anche alla luce della limitata consistenza dell’opera e del contesto di sua collocazione … A tali regole dovrà pertanto conformarsi la Soprintendenza in sede di riedizione del proprio potere …”;
g) divenuta irrevocabile la sentenza n. 2407/2022, la Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le Province di NO ed VE si rideterminava sull’istanza di autorizzazione paesaggistica con atto prot. MIC/MIC_SAPAB-SA_UO12/21/04/2023/0009502 del 21 aprile 2023, nuovamente sfavorevole alla signora PI;
h) il Comune di Cava de’ Tirreni, con nota prot. 46675 del 4 agosto 2023, denegava dunque l’autorizzazione paesaggistica richiesta dalla ricorrente.
3. La signora PI, nel ritenere il “nuovo” parere contrario della Soprintendenza adottato in violazione o elusione del giudicato, proponeva ricorso al T.a.r. per la Campania, sezione staccata di NO (nrg 1611/2023), per l'ottemperanza della sentenza del T.a.r. n. 2407/2022, pubblicata il 20 luglio 2022, previa declaratoria di nullità e/o inefficacia ex art. 114, comma 4, lett. b) degli atti e provvedimenti adottati in violazione o elusione del giudicato di cui chiedeva l'ottemperanza.
3.1. Il ricorso veniva affidato ai seguenti motivi:
I) elusione/violazione del giudicato, nullità, violazione art. 21- septies l.n. 241 del 1990, violazione artt. 1, 7, 10- bis , l. n. 241 del 1990, violazione del giusto procedimento, eccesso di potere, violazione degli artt. 24, 97, 113 Cost.
II) violazione dell’art. 3, l. n. 241/1990 e dell’art. 146 del d.lgs. n. 42/2004, violazione e falsa applicazione dell’art. 3 del d.p.r. n. 380/2001, violazione e mancata applicazione della deliberazione di consiglio comunale di Cava de’ Tirreni 11 giugno 2020, n. 28, di approvazione del P.U.C. e del R.U.E.C., violazione e mancata applicazione dell’art. 254 e dell’art. 10 del R.U.E.C. del Comune di Cava de’ Tirreni - violazione della l.r. Campania n. 16/2004 e del Regolamento n. 5 del 4 agosto 2011 di attuazione della l.r. n. 16/2004, violazione ed errata applicazione dell’art. 17 l.r. n. 35/1987 (c.d. P.U.T.), incompetenza, eccesso di potere;
III) violazione dell’art. 146 d. lgs. n. 42/2004, violazione del d.m. 12 giugno 1967, violazione della circolare MIBAC n. 0016721 del 13 settembre 2010, eccesso di potere, violazione dell’art. 10- bis , l. n. 241/1990, violazione degli artt. 39 c.p.a., 2909 c.c e 324 c.p.c.
3.2. Si costituiva, per resistere, il Comune di Cava de’ Tirreni.
3.3. Il T.a.r, con sentenza non definitiva del 14 febbraio 2024, n. 437, rigettava la domanda di ottemperanza e disponeva la conversione del rito per la domanda di annullamento.
3.4. Con sentenza definitiva n. 848, del 17 aprile 2024, il T.a.r.:
a) osservava che il nuovo parere della Soprintendenza del 21 aprile 2023, n. 9502, si fondava su due rilievi: i) violazione del PRG attuativo del PUT della Penisola Sorrentino- Amalfitana; ii) impoverimento del paesaggio agrario connesso all’attività agricola ed al disegno del suolo ad esso connesso che ne deriverebbe;
b) richiamava le argomentazioni esplicitate nella sentenza n. 2407/2022;
c) accoglieva pertanto il ricorso “stante l’acclarata inosservanza della normativa vigente in materia” da parte dell’amministrazione e compensava le spese.
4. Ha appellato il Ministero della cultura, che censura la sentenza per i seguenti motivi:
I) l’intervento di realizzazione di una nuova piscina determina la creazione di nuova volumetria e non si tratta di mera pertinenza;
II) impoverimento del paesaggio: la realizzazione della piscina e dell’area pavimentata dedicata a solarium e percorso, in area a forte connotazione agricola e paesaggistica, disegnata dai terrazzamenti e dai ciglionamenti necessari all’attività agricola, al contrario di quanto erroneamente sostenuto dai giudici del T.a.r. comporterebbe un impoverimento del paesaggio agrario connesso all’attività agricola e al disegno di suolo ad esso storicamente connesso attraverso la introduzione di elementi totalmente estranei al disegno agrario e morfologico del sito che il vincolo paesaggistico si prefigge di tutelare.
III) prevalenza gerarchica dei piani paesaggistici.
4.1. Si sono costituiti il Comune di Cava de’ Tirreni, che ha aderito all’appello, e la signora NI PI. Quest’ultima, oltre a resistere al gravame, ha riproposto i motivi dedotti nel ricorso di primo grado, ex art. 101, comma 2, c.p.a, ed ha eccepito, altresì, l’inammissibilità dei motivi di appello per le seguenti ragioni:
a) la questione della natura pertinenziale dell’intervento non potrebbe più essere messa in discussione poiché è stata stabilita con la sentenza n. 2407/2022, divenuta irrevocabile;
b) il secondo motivo di appello richiamerebbe le medesime formule precostituite che già si leggevano nel parere del 2022 annullato definitivamente dal T.a.r.;
c) il terzo motivo sarebbe generico in quanto non argomenta sul perché la piscina non sarebbe conforme al PUT ed al PUC; inoltre, la Soprintendenza, con il preavviso di parere sfavorevole del 2022, avrebbe già riconosciuto che l’intervento “non è contrastante con la destinazione agricola dell’area di riferimento” per cui ne consegue che l’Amministrazione non potrebbe solo ora, in sede di appello, porre la questione sulla quale aveva già espresso da tempo una posizione completamente differente.
4.2. In data 7 novembre 2024 parte appellata ha depositato memoria conclusiva con cui ribadisce le proprie tesi difensive e istanze.
5. All’udienza del 12 dicembre 2024, la causa è stata trattenuta per la decisione.
6. Il giudizio verte essenzialmente sullo scrutinio di legittimità del parere sfavorevole reso dalla Soprintendenza per la realizzazione della piscina da realizzare su un terreno pertinenziale di un fabbricato in zona costiera Sorrentino-Amalfitana.
7. Si tratta dunque di appurare se, nella fattispecie concreta, l’autorità statale abbia fatto buon governo dei propri poteri in materia di gestione del vincolo paesaggistico-ambientale.
8. Orbene, l’appello è infondato e ciò consente di prescindere dall’esame delle eccezioni sollevate dalla parte appellata.
9. Con la sentenza n. 2407/2022, il T.a.r. per la Campania, sezione staccata di NO, nell’annullare il primo parere della Sovrintendenza (prot. MIC/MIC_SAPAB-SA_UO12/23/05/2022/0011590P), aveva conformato la successiva azione amministrativa nel senso che la Sovrintendenza si sarebbe dovuta attenere alle seguenti “regole”:
a) “l’installazione di una piscina che non abbia dimensioni rilevanti, realizzata in una proprietà privata a corredo esclusivo della stessa, deve considerarsi alla stregua di una pertinenza esclusiva dell’immobile esistente, essendo destinata a servizio dello stesso e secondo cui tali considerazioni non possono che estendersi alle opere di sistemazione ed a quelle concernenti i locali di servizio … la pertinenza segue la legittima destinazione d’uso del bene principale e che la realizzazione di una piscina non è incompatibile con la natura agricola di un’area ”;
b) la motivazione è contraddittoria rispetto al dato … del mutato aspetto dell’area dovuto alla presenza di consistenti elementi di antropizzazione. Infatti, la circostanza che una zona sia già degradata, se non fa venire meno l’esigenza di valorizzarla e comunque di evitare interventi peggiorativi ulteriori, tuttavia obbliga affinché i marcati elementi di antropizzazione siano oggetto di una puntuale valutazione in sede di parere di compatibilità paesaggistica, anche alla luce della limitata consistenza dell’opera e del contesto di sua collocazione”.
10. Sennonché, la Sovrintendenza, in sede di ri-esercizio del potere, nel dare esecuzione al dictum del giudice, ha nuovamente introdotto, come autonomi elementi di valutazione, profili già vagliati dal Tar e definitivamente ritenuti illegittimi.
10.1. In particolare:
a) i profili attinenti alla natura agricola dell’area, al contrasto con l’attività agricola, alle dimensioni dell’intervento, alla sua natura pertinenziale ovvero di “costruito” (vedi pagina 3 del parere), nonostante che la piscina, nella peculiarità della fattispecie, ovvero limitatamente al contesto in cui essa si inserisce per caratteristiche tipologiche e destinazione urbanistica del regolamento comunale, fosse stata, con la sentenza del T.a.r. n. 2407/2022, ritenuta “non incompatibile con la natura agricola di un’area”, se ne fosse acclarata (sempre nella singolarità del caso) la sua natura pertinenziale, ovvero di “non costruito”, fosse stata ritenuta non in contrasto con la destinazione agricola dell’area;
b) i profili attinenti alla presenza di elementi di antropizzazione, laddove l’autorità statale ha reiterato il giudizio negativo sulla base del ritenuto “detrimento permanente ai valori paesaggistici e al disegno culturale storico dell’area” che “contribuirebbe ad accrescere le criticità presenti nell’area e dovute alla diffusione insediativa di villette isolate mono o bifamiliari” tali da determinare “mutazione funzionale verso usi residenziali sganciati dalla attività agricola”, nonostante che la sentenza posta in esecuzione avesse rimarcato la necessità di approfondire, e quindi rendere una approfondita valutazione e motivazione proprio su questi “marcati elementi di antropizzazione … alla luce della limitata consistenza dell’opera e del contesto di sua collocazione”.
11. Si pone, pertanto, in contrasto con la “ norma agendi ” veicolata dalla sentenza in esecuzione, l’assunto (sostanzialmente reiterativo in parte qua del primo parere) per il quale la piscina determinerebbe “una lenta e progressiva mutazione funzionale verso usi residenziali sganciati dalla attività agricola”.
12. La Sovrintendenza rimarca, infatti, nuovamente elementi di antropizzazione che il Tar aveva censurato, sollecitandone l’approfondimento tenuto conto della situazione concreta.
13. E tanto essa fa, non solo reiterando sostanzialmente le medesime espressioni bensì, anche senza spiegare quale nesso funzionale, in termini di causa ed effetto e a ancor più di logicità argomentativa, legherebbe, nel caso concreto, gli elementi di criticità da essa addotti, piegando in tal modo la motivazione a espressioni tautologiche, se non di mero stile, replicabili per qualunque situazione.
14. La motivazione si disvela altresì generica, ovvero del tutto sganciata dal contesto concreto in cui invece il parere dovrebbe operare, anche laddove paventa “una possibile estensione di interventi analoghi … su altri fondi dello stesso tipo” che, se assentiti, contribuirebbero alla alterazione della “composizione territoriale che caratterizza l’area agricola di elevato valore paesistico”.
15. Sotto questo profilo, il parere appare piuttosto come una “presa di posizione” precostituita e generalizzata, volta sostanzialmente a conformare per il futuro le modalità di uso del territorio mediante un atto atipico, prescindendo dall’esame specifico del caso concreto.
16. Il parere risulta infine carente di motivazione anche laddove, nel ritenere non assentibili tali interventi per il sol fatto che essi “modificano in maniera permanente il suolo inedificato”, non allega elementi circostanziati in grado di evidenziare, con coerenza argomentativa e logicità espositiva, in che modo e perché, nella specificità del caso, la mera modifica del suolo (considerata in sé stessa) comprometterebbe i valori tutelati, tanto più che è connaturato a qualsiasi intervento sul territorio un mero effetto modificativo permanente, specificamente previsti e consentiti o meno dal P.U.T.
17. In conclusione, l’appello, in quanto infondato, deve essere, pertanto, respinto.
18. Le ragioni sottese alla decisione possono tuttavia giustificare la compensazione delle spese del grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa fra le parti le spese del grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 dicembre 2024 con l'intervento dei magistrati:
Gerardo Mastrandrea, Presidente
Francesco Gambato Spisani, Consigliere
Silvia Martino, Consigliere
Giuseppe Rotondo, Consigliere, Estensore
Emanuela Loria, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giuseppe Rotondo | Gerardo Mastrandrea |
IL SEGRETARIO