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Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 19/09/2025, n. 2509 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2509 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 499/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione prima civile nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Rossella Milone Presidente dott.ssa Beatrice Siccardi Consigliere dott.ssa Emanuela Rizzi Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 499/2023 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), elettivamente domiciliato in CORSO PLEBISCITI N. 9, Parte_1 P.IVA_1
MILANO presso lo studio degli avv.ti LILIANA GROSSI e FRANCESCA TRIO, che la rappresentano e difendono come da delega in atti;
OPPONENTE
CONTRO
(C.F. ) e Controparte_1 C.F._1 Controparte_2
(C.F. ), elettivamente domiciliati in VIA BERGAMO N. 11, MILANO presso C.F._2 lo studio dell'avv. GIOVANNI MAZZON, che li rappresenta e difende come da delega in atti,
OPPOSTI
CONCLUSIONI
Per : CP_3
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, contrariis reiectis, così giudicare:
-Nel merito:
-In via principale, in riforma del lodo impugnato: pagina 1 di 17 - accertare e dichiarare la nullità del lodo arbitrale per i motivi già indicati;
- accertare e dichiarare la sussistenza dei presupposti per la postergazione per le ragioni già menzionate anche alla luce della CTU del presente giudizio;
- per l'effetto rigettare le domande di restituzione dei finanziamenti soci con conseguente ripetizione dell'indebito;
- in via subordinata: accertata l'esistenza del controcredito vantato da per i motivi Parte_1 sopra esposti e precisati, rigettare le domande avversarie, giusta compensazione con il suddetto controcredito di parte appellante.
Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA, oltre alla integrale refusione delle spese di CTU, il tutto in relazione ad entrambi i giudizi”
Per Controparte_1 Controparte_2
“In principalità e nel merito
- Rigettarsi l'appello proposto da controparte in quanto infondato in fatto ed in diritto e comunque confermarsi “in toto” le statuizioni di cui al Lodo impugnato.
- Rigettarsi tutte le istanze istruttorie svolte da controparte, per i motivi specificati in comparsa di costituzione e risposta;
- Disporsi lo stralcio delle produzioni documentali di parte appellante dal (già) doc. 32 al (già) doc. 43 del fascicolo di primo grado, già dichiarato dal Giudice di prime cure con Ordinanza del 23/02/2022 e confermato dal impugnato del 12/12/2022 (pag. 39). Pt_2
- In ogni caso, mandarsi assolti gli appellati da ogni domanda svolta nei loro confronti, in quanto infondata in fatto ed in diritto.
- ex art. 96 C.P.C., condannarsi a favore degli appellati, al risarcimento di tutti i Parte_1 danni causati dal comportamento processuale di parte appellante, da liquidarsi in via di giustizia e di equità e con ogni altra conseguenza di Legge.
Con vittoria di spese e competenze professionali del presente giudizio e successive occorrende, oltre a spese e compensi professionali delle fasi inerenti alle due istanze di sospensione dell'esecutorietà del lodo, avanzate da controparte ed entrambe rigettate da codesta Ill.ma Corte con provvedimento del
05/4/2023 e con provvedimento del 26/3/2025”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
e hanno instaurato un procedimento arbitrale nei Controparte_2 Controparte_1 confronti di deducendo: Parte_1
pagina 2 di 17 • di essere soci della predetta società e titolari di un credito per finanziamento soci nei confronti della stessa così determinato: € 40.729,59 per l'Arch. € 471.270,27 per Controparte_1 il Dott. Controparte_2
• che in data 11.2.2020 era stato deliberato l'aumento del capitale sociale;
• che il suddetto diritto di credito, per complessivi € 511.999,86, non è soggetto all'applicazione della postergazione ex art. 2467 c.c. in quanto tale istituto non pone un divieto durante la vita della società, ma troverebbe applicazione soltanto quando esiste un concorso con terzi creditori, ossia in una procedura concorsuale liquidatoria o in pendenza di una esecuzione individuale;
• che, in ogni caso, non è applicabile nel caso di specie la postergazione ex art. 2467 c.c., non essendovi uno squilibrio patrimoniale finanziario da parte della società. Dall'esame del bilancio
2020, non emergono, infatti, perdite né risultano rilevanti esposizioni nei confronti di creditori terzi alla compagine sociale.
Tutto ciò premesso i Sigg. e hanno chiesto la restituzione dei finanziamenti soci effettuati CP_1 Pt_3 per complessivi € 511.999,86, così ripartiti:
• € 40.729,59 per l'Arch. Controparte_1
• € 471.270,27 per il Dott. Controparte_2
Si è costituita la quale ha contestato le pretese avversarie, deducendo l'applicabilità Parte_1 al caso di specie della postergazione ex art. 2467 c.c., e ha eccepito in compensazione ex art. 817 bis c.p.c. un controcredito (corrispettivi di appalto per le opere realizzate sul lotto 4) vantato dalla società nei confronti del solo in forza di un contratto di appalto, determinato, sulla base del valore delle CP_2 opere realizzate, in € 1.300.964,02.
Con Lodo del 9.12.2022 l'Arbitro ha condannato al pagamento della somma di Parte_1
467.372,27 in favore di e della somma di € 39.720,59 in favore di Controparte_2 [...]
nonché alla rifusione delle spese processuali in favore delle controparti e al pagamento CP_1 delle spese di arbitrato.
L'iter motivazionale percorso dall'Arbitro può essere così sintetizzato:
− il controcredito eccepito in compensazione da è contestato dall'attore Parte_1 [...]
e non determinato nel quantum sicché lo stesso è illiquido, incerto nonché CP_2 inesigibile. Non può soccorrere in aiuto nemmeno la perizia dell'architetto che Per_1 seppure utile a dare un quadro sullo stato delle opere svolte, non ha determinato in concreto il preteso controcredito, bensì ha solamente stimato l'attuale valore commerciale delle opere pagina 3 di 17 effettuate sul lotto 4 del cosiddetto comparto CR020. Il mero valore commerciale ed indicativo delle opere del cantiere, invero, non può sostituire la determinazione di un preteso credito relativo ai costi delle opere medesime, di cui la comunione dovrebbe eventualmente CP_2 rispondere in considerazione anche del fatto che l'appalto è relativo a lavori che sono stati avviati molti anni prima della stima effettuata dal CTU. In conclusione, non ricorrono nella fattispecie in esame, i requisiti per una dichiarazione di compensazione giudiziale, essendo il debito opposto in compensazione, oltre che indeterminato, nemmeno di facile e pronta liquidazione, come l'art. 1243, comma 2 c.c. richiede;
− in tema di finanziamento soci, in presenza dei presupposti di cui al comma 2 dell'articolo 2467
c.c. si realizza una condizione di temporanea inesigibilità del credito, come risulta dalla lettera e della ratio della disposizione normativa, allorché al momento della richiesta di rimborso esistono crediti ordinari pur non scaduti.
Si sono, nel tempo, formate due diverse concezioni riferite all'applicazione della postergazione ex articolo 2467c.c. Secondo la lettura sostanzialistica la postergazione opera sempre, anche durante l'ordinario funzionamento delle società. Essa si configura come condizione sospensiva dell'esigibilità del credito da rimborso del socio finanziatore con l'effetto di prorogare ex lege la scadenza originaria del prestito, finché la società è a rischio di insolvenza. E tale lettura ha trovato ingresso nel codice della crisi dell'insolvenza.
Nella lettura processualistica, il credito da rimborso diventa esigibile alla scadenza naturale del prestito e, pertanto, gli amministratori sono tenuti a dar corso all'adempimento. Per cui la postergazione non è di per sé idonea ad impedire che la società rimborsi il socio finanziatore alla scadenza naturale del relativo credito o quando questi ne pretenda la restituzione. In quest'ultima lettura, l'operatività della postergazione legale è limitata alla sola ipotesi della presenza di un'esecuzione che vede il concorso di creditori-soci e creditori non soci.
Per la verifica della sussistenza dello squilibrio patrimoniale, rileva il tempo in cui il finanziamento viene concesso (cfr. Cassazione 15 maggio 2019 numero 12994, che configura il dies storico statico). Infatti, è in detto momento che il socio decide di provvedere al fabbisogno finanziario della società mediante un finanziamento e non già a mezzo conferimento di capitale di rischio, così assumendo condotte in contrasto con la funzione perseguita dalla norma.
Funzione volta a limitare la sottocapitalizzazione dell'imprese quale metodo per traslare sui pagina 4 di 17 creditori e sui terzi, i rischi derivanti dal progressivo esercizio dell'impresa pur in sopravvenuto regime di crisi.
Sotto ulteriore diverso profilo, poi, è di tutta evidenza che la disapplicazione della postergazione e il contestuale rimborso del credito da finanziamento soci è possibile solo se tale restituzione non pregiudica la possibilità per l'impresa di soddisfare integralmente i creditori non postergati e quindi senza loro nocumento;
− sono state svolte due consulenze tecniche d'ufficio, una contabile e una di natura tecnico estimativa. Il CTU contabile ha ritenuto realizzata, in capo a una situazione di Parte_1 soddisfazione, sia pure astratta, dei creditori esterni e, dunque, esistente uno status di regolare esigibilità. La consulenza tecnico contabile ha permesso di accertare che i finanziamenti soci pro tempore ricevuti dalle due imprese sono stati concessi in una fase della vita sociale nella quale risultava un eccessivo squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto. In tale contesto, sarebbe, pertanto, stato ragionevole effettuare dei conferimenti (versamenti in conto capitale). Tuttavia, il CTU, non ha individuato i terzi creditori estranei alla società, sui quali finirebbe per trasferirsi il pregiudizio di cui all'articolo 2467 c.c.
Di talché risulta, quindi, difettare il presupposto ostativo alla restituzione dei finanziamenti soci oggi richiesta dagli attori e CP_2 Parte_4
Il Ctu ha poi accertato che i crediti di terzi alla data del bilancio depositato al 30 settembre 2020 ammontano ad euro 197.889,00.
Avverso tale Lodo ha proposto opposizione formulando i seguenti motivi di Parte_1 opposizione:
1. NULLITA' DEL LODO.
1. Assenza di procura alle liti – inesistenza della procura- non sanabile.
Secondo l'appellante la pronuncia dell'Arbitro è nulla per inesistenza della procura alle liti e quindi per carenza dello ius postulandi dell'Avv. Giovanni Mazzon, costituitosi nella procedura arbitrale e ciò in quanto, ad avviso di parte appellante, come evincibile dalla procura alle liti versata in atti, i sig.ri e avrebbero conferito l'incarico di rappresentarli, assisterli CP_1 CP_2
e difenderli nel procedimento arbitrale all'Avv. soggetto diverso dall'Avv. Controparte_4
Giovanni Mazzon, che ha, invece, autenticato le firme delle parti.
2. NULLITA' DEL LODO.
2. Indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e le circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata: art. 829 c.p.c per contraddittorietà del lodo.
pagina 5 di 17 Secondo l'appellante, l'odierna richiesta di rimborso degli appellati, in ossequio alla teoria sostanziale, alla giurisprudenza e al dettato normativo, avrebbe l'effetto pratico di appesantire la situazione patrimoniale già di per sé critica, esponendo a un rischio potenziale di Parte_1 insolvenza
Ad avviso dell'appellante, il CTU ha errato laddove ha limitato la postergazione alla quota di debiti della società imputabile a ciascun socio. Sostiene l'appellante che per costante giurisprudenza la natura postergata del credito da finanziamento del socio alla ex art. Pt_1
2467 c.c., permane anche in caso di fuoriuscita del socio dalla compagine sociale. Tanto più nel caso che ci occupa la postergazione non avrebbe dovuto essere parametrata in base alla quota sociale: o c'è postergazione o non c'è, tertium non datur (Cass. n. 21422/2022).
Precisa l'appellante la citata ordinanza è stata citata nel lodo dall'Arbitro, il quale non ha tuttavia rispettato i relativi principi.
In sostanza, sostiene l'appellante che, da un lato, l'arbitro ha ritenuto sussistente uno squilibrio patrimoniale, dall'altro, ha disposto la restituzione delle somme in violazione sia dell'ordinanza della Cassazione sia del principio sostanzialistico al quale ha aderito.
Inoltre, anche nelle società in bonis la richiesta di rimborso può generare una situazione di crisi, ai sensi del comma 2 dell'art. 2467 c.c., per cui deve essere disposta la postergazione (seppure temporanea) alla restituzione della somma mutuata a tutela dei creditori sociali. Il principio in esame è stato disatteso dall'Arbitro e dal CTU.
Parte appellante ha, poi, dedotto che:
− l bilancio al 30 settembre 2020, prodotto e analizzato nel corso della CTU contabile, evidenzia la voce “Rimanenze” di complessivi € 3.157.023, di cui:
i. € 1.210.407 riferiti agli otto appartamenti di proprietà di siti nel Parte_1
Lotto 3 del Comparto Santa Maria;
ii. € 1.846.616 riferiti alle opere in corso di costruzione eseguite su 41 appartamenti di proprietà della siti nel Lotto 4 del medesimo Parte_5 comparto;
− con riferimento alla voce ii) la contabilizzazione è avvenuta tra le Rimanenze, ai sensi del
Principio Contabile OIC 23 (Lavori in corso su ordinazione) trattandosi di un “contratto con corrispettivo basato sul costo consuntivo più il margine”, vale a dire un contratto nel pagina 6 di 17 quale il corrispettivo riconosciuto all'appaltatore è determinato dai costi sostenuti, specificamente previsti dal contratto, maggiorati di un importo fisso;
− il criterio di iscrizione in bilancio della predetta voce è quello del costo, al quale verrà aggiunto, al completamento delle opere, il margine contrattualmente previsto;
− in sintesi, l'importo indicato nel bilancio al 30 settembre 2020, regolarmente approvato dall'assemblea in data 22 gennaio 2021, pari ad € 1.846.616 rappresenta tra le parti, vale a dire Società ed i suoi soci, un importo certo e determinato. Invero la giurisprudenza statuisce che: “il bilancio approvato dai soci costituisce piena prova dei crediti ivi iscritti verso i soci, ciò in ragione dell'efficacia vincolante della delibera di approvazione nei confronti di tutti i soci dissenzienti o assenti allorquando gli stessi risultino chiaramente indicati nel bilancio approvato. “(cassazione n. 15394/ 2013, cass. N. 22475/2006 cass.
21831/2005);
− l'Arbitro, ritenendo provato l'an della domanda ai sensi dell'art. 2697 cc., ha disposto la
CTU per la determinazione del quantum del credito vantato da nei Parte_1 confronti degli appellati, a fronte della doglianza, peraltro proposta dagli attori in termini alquanto generici, che il valore delle opere si fosse deperito per causa imputabile alla
Parte_1
− l'Arbitro non ha tuttavia spiegato i motivi per cui ha ritenuto implicitamente responsabile del deperimento del valore delle opere. Infatti, se l'Arbitro avesse Parte_1 ritenuto estranea al deperimento, non vi sarebbe stata ragione di disporre Parte_1 delle indagini istruttorie in merito al valore attuale delle opere edili, così come il valore attuale delle opere necessarie per ultimare il cantiere;
− emerge, quindi, la contraddittorietà della disposizione della CTU con la conclusione per cui il controcredito di sarebbe non liquido, incerto e indeterminato;
Parte_1
− risulta, pertanto, legittima la compensazione della somma di € 1.846.616 con la somma oggetto della domanda di restituzione del finanziamento formulata da CP_2
[...]
3. OMESSA STATUIZIONE SUI DOCUMENTI PRODOTTI DA DOCC. 9 Parte_1
E 17 RILEVANTI PER DETERMINARE LA VOLONTÀ NEGOZIALE DELLE PARTI IN
MERITO AI FINANZIAMENTI EROGATI.
pagina 7 di 17 Secondo parte appellante nella vicenda che ci occupa, l'Arbitro ha altresì omesso di considerare che i sig.ri e hanno espressamente dichiarato la sussistenza della postergazione CP_1 CP_2 nella Nota integrativa sul bilancio al 30 settembre 2011 (cfr. p. 225 del documento prodotto da
(doc.9), ove si legge: “in Bilancio risulta iscritto un finanziamento soci, Parte_1 infruttifero di alcun interesse a favore degli stessi, di ammontare pari ad € 1.335.262,50 con scadenza prevista entro l'esercizio successivo. Si applica l'art. 2467 c.c. Si ribadisce che la misura degli interessi sui predetti finanziamenti è pari a zero, e ciò anche ai sensi dell'art. 46 del
TUIR”).
Ad avviso dell'appellante vi sono anche sono altri indizi che confermano la volontà di tutta la compagine sociale di volere considerare i finanziamenti erogati come postergati:
i) la mancata previsione di un termine per il rimborso;
ii) la mancanza di interessi passivi;
iii) la mancanza di alcun tipo di garanzia a favore dei soci;
iv) la circostanza che le somme sono sempre state usate soltanto per lo sviluppo immobiliare del
Comparto Santa Maria, sostanzialmente di proprietà dei medesimi soggetti che hanno erogato gli importi a titolo di finanziamento.
In ogni caso, precisa l'appellante, che la giurisprudenza ritiene applicabile la postergazione legale come sanzione, laddove risulti che sarebbe stato ragionevole un conferimento in conto capitale anziché l'erogazione di somme a titolo di mero finanziamento. (Trib. Milano sentenza n. 3621/ 2014 pubblicata il 14.03.2014). La stessa CTU ha rilevato tale circostanza, richiamata poi anche dall'Arbitro.
Evidenzia, infine, l'appellante che nella scrittura privata del 2015, con la quale è stata pattuita la liquidazione volontaria di a pagina 12 si legge “per ogni controversia che Parte_1 dovesse insorgere tra le parti circa l'interpretazione e/o l'esecuzione del presente accordo sarà competente l'autorità giudiziaria di Milano.” Il lodo arbitrale è pertanto illegittimo anche per mancanza di potere di ius dicere in capo all'arbitro.
Si sono costituiti e i quali hanno dedotto: Controparte_2 Controparte_1
• di aver sin da subito incaricato il solo Avv. Mazzon a rappresentarli e difenderli per il giudizio arbitrale e che questo è dimostrato da quanto riportato nella procura alle liti allegata alla domanda di arbitrato, inoltrata in data 21/12/2020 all' Controparte_5 di Milano. Alla prima udienza di arbitrato, tenutasi in data 08/02/2021, l'Avv. Mazzon
[...]
pagina 8 di 17 – unico Difensore di e – ha nominato l'Avv. quale mero sostituto CP_1 CP_2 CP_4 processuale (peraltro limitatamente alla medesima udienza) conferendogli regolare delega, presente agli atti del giudizio arbitrale, circostanza facilmente evincibile anche dalla lettura del verbale della sopracitata udienza (doc.
4 - cfr. anche documento 4 allegato alla memoria ex art. 351 C.P.C. di parte appellata). In vista della medesima udienza, l'Avv. è stato anche CP_4 nominato procuratore speciale dagli odierni resistenti ai sensi e per gli effetti Parte_6 dell'art. 185 c.p.c.: gli odierni resistenti hanno conferito al professionista il potere di comparire in luogo degli istanti, di conciliare (eventualmente) la lite, nonché di concedere all'Arbitro
Unico eventuale ed opportuna proroga del termine fissato per la pronuncia del lodo arbitrale
(cfr. doc. 4, nonché doc. 4 allegato a memoria ex art. 351 C.P.C. di parte appellata). La procura speciale ex art. 185 c.p.c. è stata correttamente sottoscritta sia dall'Arch. e dal Dott. CP_1
sia dall'Avv. Mazzon, nella sua qualità di Difensore dei sopraddetti, al fine CP_2 dell'autentica delle sottoscrizioni. L'Avv. non avendo mai ricevuto mandato CP_4 difensivo dagli odierni resistenti, mai avrebbe potuto, infatti, autenticare alcun documento;
• che la stessa ammette come la gestione societaria in ordine al reperimento di Parte_1 liquidità sia sempre stata effettuata in modo errato, in quanto fondata sul reperimento di nuovi fondi per mezzo di finanziamenti infruttiferi dei soci, mentre sarebbe stato più corretto, sul piano economico/finanziario, utilizzare lo strumento dell'aumento di capitale sociale, al fine di eliminare il problema della sottocapitalizzazione.
Dottrina e Giurisprudenza sono, invece, divise circa lo stabilire se la postergazione abbia effetto solo in fase di liquidazione oppure anche “durante societate”.
Il diritto da parte dei Soci e alla restituzione delle somme precedentemente CP_1 CP_2 corrisposte a titolo di finanziamento soci è quindi fondato, poiché non si Parte_1 trova, allo stato, sottoposta a procedure concorsuali.
Tuttavia, anche qualora si ritenesse applicabile il diverso orientamento, secondo cui la postergazione opererebbe anche “durante societate”, l'Arch. ed il Dott. avrebbero CP_1 CP_2 il pieno diritto di ottenere la restituzione delle somme in parola.
Infatti, affinché operi il predetto meccanismo, è comunque necessario che sussista in capo alla
Società uno squilibrio patrimoniale-finanziario e che i debiti verso i terzi non siano stati ancora soddisfatti.
pagina 9 di 17 Nel caso che ci occupa, l'approvazione del bilancio di relativo all'esercizio Parte_1 dell'anno 2020 (ultimo bilancio approvato prima dell'instaurazione del procedimento arbitrale),
è intervenuta senza che sussistessero perdite (si è, difatti, proposto di portare a nuovo la perdita di esercizio ammontante ad €. 18.974,49), né sono risultati, dall'esame dello stesso, rilevanti esposizioni nei confronti di eventuali creditori “terzi” alla compagine sociale (cfr. doc. 11 fasc. di primo grado – tra tutte le voci, a mero titolo esemplificativo, spicca quella Parte_6
“creditori diversi”, la quale registra un'esposizione di ben € 140,00), motivo per il quale le somme pretese dagli odierni resistenti non possono in alcun modo ritenersi soggette alla previsione di cui all'art. 2467 c.c., come perfettamente e puntualmente evidenziato dalle CTU disposte durante il giudizio arbitrale (fatta eccezione per il “minimum” dalle stesse riconosciuto). A seguito dell'aumento di capitale effettuato da , come deciso Parte_1 dall'Assemblea dei Soci dell'11 febbraio 2020, “il rischio di insolvenza” della società si è notevolmente ridotto, tenuto conto che, a seguito di detto aumento, il capitale sociale dell'appellante è giunto ad ammontare ad € 194.409,00 (rasentando il “quantum” necessario per la costituzione di una società per azioni). Va da sé che, da ormai oltre tre anni (quindi, già precedentemente all'instaurazione del giudizio arbitrale, oggi appellato), non ci si possa più riferire a come ad una Società “sottocapitalizzata”. Parte_1
Inoltre, il Bilancio di chiuso nell'anno 2020, non ha assolutamente dato atto Parte_1 che i finanziamenti soci fossero soggetti a postergazione Peraltro, il fatto che il finanziamento in parola risulta quiescente e non utilizzato, attesta ancora inconfutabilmente come Pt_1
” non sia una società sottocapitalizzata e non sia interessata da un eccessivo indebitamento.
[...]
Tale linea di credito rappresenta la parte preponderante della voce di bilancio inerente ai debiti esigibili (comunque ammontanti a soli € 197.800,00 e, quindi, ad un importo nettamente inferiore a quello vantato dai resistenti). ha anche già provveduto a vendere due delle unità immobiliari già terminate: Parte_1 la prima in data 22/4/2022 (pendente il giudizio arbitrale), al Sig. , figlio Persona_2 della Consigliera d'Amministrazione Sig.ra (doc. 5, cfr. anche doc. 9 allegato Parte_7
a memoria ex art. 351 C.P.C. ) ed in data 31/01/2023 (quindi, dopo l'emissione del lodo e la sua comunicazione alle parti costituite nel giudizio arbitrale) a tale (doc. 6, cfr. anche Persona_3 doc. 10 allegato a memoria ex art. 351 C.P.C.). Il realizzo complessivo delle due compravendite, supera la somma di Euro 350.000,00 (al netto dell'IVA). Deve dunque ritenersi pagina 10 di 17 inapplicabile il meccanismo della postergazione (se non nei contenutissimi limiti indicati dalla
CTU contabile del 28/4/2022 del Dott. con conseguente legittimità della Persona_4 pronuncia di restituzione delle somme richieste dall'Arch. e dal Dott. Al fine di CP_1 CP_2 tutelare i terzi creditori, è infatti necessario che una quota dei finanziamenti siano vincolati alla postergazione, ma nella misura dell'effettiva partecipazione sociale;
diversamente i soci CP_2
e sarebbero penalizzati da una situazione in cui, in realtà, i debiti verso terzi sono CP_1 minimi, nonché inferiori (e di molto) al loro credito;
• che ha chiesto in primo grado la compensazione dei propri crediti (senza Parte_1 indicarne nemmeno sommariamente l'ammontare) con quelli vantati dal (solo) Dott. CP_2 escludendo, pertanto, quelli di cui è titolare l'Arch. Il controcredito opposto in CP_1 compensazione non trova tuttavia il proprio fondamento nel rapporto societario ma in un contratto d'appalto e non risulta certo, liquido ed esigibile.
Difatti, non può in alcun modo, pretendere di quantificare l'ammontare del Parte_1 credito sulla base del valore delle rimanenze finali di bilancio. Il valore di beni immobili
“terminati” non potrà certamente essere corrispondente ai costi che sono stati sostenuti per la loro costruzione (nella totalità dei casi, i costi per la costruzione di un immobile sono evidentemente inferiori, dato che – in caso contrario – non esisterebbe attività d'impresa volta alla costruzione di immobili a scopo di vendita);
• che la mancanza di potere di ius dicere in capo all'arbitro costituisce eccezione nuova e quindi inammissibile. In ogni caso, lo statuto sociale di prevede il ricorso Parte_1 all'arbitrato in caso di controversia tra soci e/o tra socio e società, mentre la clausola a pag. 12 del patto parasociale del 2015 si riferisce alla possibilità di adire il Tribunale di Milano solo ed esclusivamente in caso di controversie relative alla sola medesima scrittura;
• che il fascicolo di primo grado di parte opponente ricomprende diversi documenti che – a suo tempo – erano stati stralciati dall'Arbitro Unico con l'ordinanza n. 8 del 23/02/2022 (doc. 7, cfr. doc. 5, allegato a memoria ex art. 351 C.P.C.), in quanto prodotti successivamente allo spirare dei termini istruttori di cui al procedimento arbitrale e che, evidentemente, Parte_1 non si è degnata di espungere dal suo fascicolo di parte, come invece era tenuta a fare: documenti prodotti mediante note di deposito del 10/12/2021 (doc. n. 32 fascicolo di primo grado , del 22/12/2021 (doc.ti 33, 34, 35 e 36 fascicolo di primo grado di Parte_1
e del 20/01/2022 (doc.ti 37, 38 e 39 fascicolo di primo grado di Parte_1 Parte_1
pagina 11 di 17 , nonché le produzioni documentali sempre effettuate dal all'udienza del Pt_1 Parte_1
25/01/2022 (doc.ti 40, 41, 42 e 43 fascicolo di . Parte_1
All'udienza del 17.4.2024 la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Con ordinanza del 4.7.2024 è stata disposta la rimessione della causa sul ruolo al fine di espletare CTU sul seguente quesito: “Il ctu, esperito il tentativo di conciliazione, esaminati gli atti e i documenti prodotti dalle parti o che le stesse potranno concordemente produrre in sede di consulenza, sentiti i consulenti di parte, se nominati, e comunque nel rispetto del contraddittorio, tenuto conto delle deduzioni e doglianze formulate dalle parti, accerti, sulla base dei consueti indici di bilancio, se al momento dell'erogazione di ogni finanziamento fosse sussistente uno squilibrio tra patrimonio netto e capitale di debito della società in relazione al tipo di attività esercitata e se tale eventuale situazione di difficoltà economico-finanziaria fosse ancora sussistente nel momento in cui è stata formulata la richiesta di rimborso da parte di e . Controparte_2 Controparte_1
L'1.3.2025 il CTU ha depositato la relazione peritale.
Il 30 aprile 2025 la causa è stata nuovamente trattenuta in decisione, con concessione di ulteriori termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene, innanzitutto, la Corte che il primo motivo di opposizione sia infondato.
Invero, alla domanda di arbitrato proposta da e è Controparte_2 Controparte_1 allegata la procura alle liti conferita all'avv. Giovanni Mazzon e nel verbale di costituzione del procedimento arbitrale dell'8.2.2021 (doc. 4 fasc. resistenti) si dà atto che e sono CP_2 CP_1 rappresentati e difesi dall'avv. Giovanni Mazzon, il quale risulta sostituito dall'avv. CP_4
“giusta delega e procura speciale rilasciata dagli attori in autentica avv. Mazzon”.
[...]
Parimenti infondata è anche l'eccezione, formulata nell'ambito del terzo motivo di opposizione, avente ad oggetto l'asserita mancanza di potere di ius dicere in capo all'arbitro.
L'art. 31 dello statuto sociale prevede: “Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un arbitro nominato dal Presidente dell del luogo in cui ha sede Controparte_6 la società, il quale dovrà provvedere alla nomina entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente. Nel caso in cui il soggetto designato non vi provveda nel termine previsto, la
pagina 12 di 17 nomina sarà richiesta, dalla parte più diligente, al Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la società. La sede dell'arbitrato sarà presso il domicilio dell'arbitro. L'arbitro dovrà decidere entro 90
(no vanta) giorni dalla nomina. L'arbitro deciderà in via rituale secondo diritto. Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni dell'arbitro vin cole ranno le parti.
L'arbitro determinerà come ripartire le spese dell'arbitrato tra le parti. Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori, liqui datori e sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.
Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n.5.
La modifica e la soppressione della presente clausola compromissoria deve essere approvata con de libera dei soci con la maggioranza di almeno i due terzi del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso ai sensi di legge”
Nel procedimento arbitrale le parti hanno dato atto che il procedimento è stato instaurato ai sensi del suddetto art. 31 dello statuto e che si tratta di arbitrato rituale e hanno dichiarato “di ritenere valida la nomina e la costituzione dell'Arbitro Unico, senza nulla eccepire” (cfr. verbale di costituzione del procedimento arbitrale dell'8.2.2021 – doc. 4 fasc. resistenti).
L'eccezione in questione è quindi tardiva, ma anche infondata atteso che risulta evidente che la presente controversia, in quanto insorta tra i soci e la società e avente ad oggetto diritti disponibili
(restituzione dei finanziamenti soci effettuati in favore della società), sia riconducibile alla suddetta clausola compromissoria.
Ritiene, invece, la Corte che sia fondato il motivo di impugnazione avente ad oggetto la nullità del lodo per contraddittorietà delle relative disposizioni.
In particolare, occorre osservare che l'arbitro ha dapprima affermato di aderire all'orientamento secondo cui la postergazione costituisce una condizione sospensiva dell'esigibilità del credito da rimborso del socio finanziatore con l'effetto di prorogare ex lege la scadenza originaria del prestito finché la società è a rischio di insolvenza, che la consulenza tecnico contabile ha permesso di accertare che i finanziamenti soci pro tempore ricevuti sono stati concessi in una fase della vita sociale nella quale risultava un eccessivo squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto e che in tale contesto, sarebbe, pertanto, stato ragionevole effettuare dei conferimenti (versamenti in conto capitale), che, tuttavia, il CTU, non ha individuato i terzi creditori estranei alla società, sui quali finirebbe per trasferirsi il pregiudizio di cui all'articolo 2467 c.c. e che pertanto risulta “difettare il presupposto ostativo alla restituzione dei finanziamenti soci”. Tuttavia, subito dopo ha precisato che “Si è accertato,
pagina 13 di 17 poi, che i crediti di terzi alla data di bilancio depositato al 30.9.2020 sono pari a Euro 197.889” e, infine, “in adesione alla concezione sostanzialistica sopra delineata” ha condannato la società al pagamento della somma di 467.372,27 in favore di e della somma di € Controparte_2
39.720,59 in favore di Controparte_1
Tali somme sono state ottenute detraendo dall'importo dei finanziamenti soci effettuati dal e CP_2 dalla le quote dei debiti verso terzi pari alla partecipazione sociale di ciascuno dei predetti soci CP_1
(ovverosia € 3.898 pari all'1.97% (partecipazione di della somma di € 197.889 e € 1.009 pari CP_2 allo 0,51% (partecipazione di della somma di € 197.889). CP_1
Il CTU nominato dall'arbitro aveva, infatti, affermato: “L'art. 2467 c.c. è volto, in ultima analisi, essenzialmente a tutelare i terzi creditori estranei alla società, sui quali finirebbe per trasferirsi, di fatto, il rischio d'impresa, infatti stabilisce che il rimborso dei finanziamenti dei soci a favore della società è postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori, che nel caso di specie, alla data del bilancio depositato al 30/09/2020 risultano essere pari ad Euro 197.889, unica somma astrattamente postergabile è quella dei debiti di competenza pro quota degli attori e CP_2
Controparte_1
A seguito dell'aumento di capitale avvenuto in data 11 febbraio 2020 le nuove percentuali degli attori sono pari al 1,97% per il e lo 0,51 per del Capitale Sociale. CP_2 Controparte_1
In merito alla richiesta di parte istante alla restituzione del finanziamento soci, lo scrivente CTU, alla luce di quanto esposto, riterrebbe opportuno postergare per il Socio Euro 3.898 e per CP_2 la socia Euro 1.009 (debiti pro quota in relazione al Totale debiti verso terzi al Controparte_1 bilancio al 30.09.2020)”.
Ciò posto, appare evidente che, da un lato, l'arbitro - facendo proprie le conclusioni del CTU - pur avendo affermato che non vi fossero terzi creditori estranei alla società ha disposto la postergazione del rimborso in misura pari alla quota di debito corrispondente alla quota di partecipazione degli attori
(1,97% di 197.889 euro per e 0,51% di 197.889 per , riconoscendo quindi di fatto CP_2 CP_1
l'esistenza di terzi creditori estranei alla società e, dall'altro, l'arbitro pur ritenendo sussistenti i presupposti per la postergazione (così come accertato dal CTU) e pur avendo affermato di aderire all'orientamento secondo cui la postergazione costituisce una condizione sospensiva dell'esigibilità del credito da rimborso del socio finanziatore con l'effetto di prorogare ex lege la scadenza originaria del prestito finché la società è a rischio di insolvenza, ha condannato la società alla restituzione della quasi totalità delle somme finanziate.
pagina 14 di 17 Ciò posto, questa Corte non può che dichiarare la nullità del lodo, ai sensi dell'art. 829 co 1 n. 11 c.p.c., in quanto contenente disposizioni contraddittorie e, conseguentemente, decidere, ai sensi dell'art. 830 co 2 c.p.c., il merito della controversia non avendo le parti stabilito diversamente.
Nel merito, giova, innanzitutto, evidenziare che la ratio dell'art. 2467 c.c. è da individuarsi nella necessità di contrastare il diffuso fenomeno delle società sottocapitalizzate e destinate ad operare non con l'apporto del capitale di rischio dei soci, bensì per mezzo di prestiti sistematici dei soci nei confronti della società. Si tratta di una prassi assai diffusa nelle società di capitali a ristretta compagine o a carattere "familiare", nelle quali i soci frequentemente provvedono al bisogno di finanziamenti della società versando direttamente nelle casse di questa le somme necessarie, senza provvedere ad un aumento di capitale. Le somme così versate non sono qualificate come conferimento (in quanto non imputate a capitale).
I motivi che inducono a non ricorrere all'aumento di capitale, ma all'utilizzazione dei versamenti effettuati dai soci a favore della società cui partecipano, quale metodo di finanziamento della società stessa, sono essenzialmente da individuarsi nella sussistenza di minori vincoli sulle somme versate rispetto ai veri e propri conferimenti, nel risparmio dei costi connessi ad un aumento del capitale, nonché nella necessità di capitalizzare nella maniera più celere e informale possibile.
Il socio può avere interesse alla qualifica di finanziatore, in quanto, per le somme in tale modo erogate, egli concorre sul patrimonio sociale su un piano di parità con gli altri creditori chirografari. Tuttavia, la vera natura di queste eterogenee attribuzioni extracapitale, in molti casi, non può essere ricondotta ad una causa di mutuo, ma trova reale giustificazione nella qualità di socio del "finanziatore". A fronte di questa situazione il legislatore ha dettato con l'art. 2467 c.c. una disciplina che, senza procedere ad una riqualificazione autoritativa della composita famiglia dei finanziamenti-soci, provvede alla tutela dei terzi creditori, mediante la postergazione del rimborso dei finanziamenti dei soci, anche se unicamente nelle ipotesi in cui il "finanziamento" sia avvenuto in un momento in cui la società si trovava in una situazione di disequilibrio finanziario.
In particolare, come osservato dalla Suprema Corte, in tema di finanziamento dei soci in favore della società, il diritto al rimborso del finanziamento sorge postergato, ex art. 2467 c.c., qualora erogato in situazione di difficoltà finanziaria o di squilibrio patrimoniale della società, e tale carattere permane sia nel caso in cui il socio fuoriesca dalla società per mancato esercizio del diritto di opzione, sia allorché egli abbia ceduto la propria partecipazione comprensiva del diritto alla restituzione della somma mutuata, in considerazione della finalità di tutela dei creditori che la norma citata mira a perseguire;
ne pagina 15 di 17 deriva che ove tale esigenza venga meno, a seguito del superamento delle difficoltà patrimoniali e finanziarie della società, il credito restitutorio ritorna pienamente esigibile in via ordinaria, anche se in quel momento non siano stati ancora adempiuti gli altri debiti sociali (cfr. Cass. 21422/22). La postergazione disposta dall'art. 2467 c.c. opera già durante la vita della società e non solo nel momento in cui si apra un concorso formale con gli altri creditori sociali, integrando una condizione di inesigibilità legale e temporanea del diritto del socio alla restituzione del finanziamento sino a quando non sia superata la situazione di difficoltà economico-finanziaria prevista dalla norma;
ne consegue che la società è tenuta a rifiutare al socio il rimborso del finanziamento, in presenza della indicata situazione, ove esistente al momento della concessione del finanziamento, ed a quello della richiesta di rimborso, che è compito dell'organo gestorio riscontrare mediante la previa adozione di un adeguato assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società, in grado di rilevare la situazione di crisi
(cfr. Cass. 12994/19).
Ebbene, nel caso di specie, il CTU, dott. nominato dalla Corte, con Persona_5 argomentazione motivata, coerente, immune da vizi logici e rispondente alle emergenze documentali agli atti di causa, ha accertato che “gli indici di bilancio considerati mostrano una costante situazione di squilibrio finanziario nel periodo considerato che va dal 1997 al 2020” e che “gli indici di bilancio considerati mostrano che alla data in cui veniva formulata dai soci la richiesta di rimborso, era ancora sussistente la situazione di difficoltà economico finanziaria”.
Ciò posto, declinando i suddetti principi di ordine generale nella fattispecie concreta, devono ritenersi sussistenti i presupposti di cui all'art. 2467 per la postergazione del rimborso dei finanziamenti dei soci e con conseguente rigetto delle relative domande e Controparte_2 Controparte_1 assorbimento di ogni ulteriore questione dedotta (tenuto conto che non risulta, peraltro, documentato l'eventuale avvenuto pagamento delle somme oggetto della condanna disposta con il lodo impugnato).
Le spese di lite del presente giudizio vengono regolamentate ex art. 91 c.p.c. e poste a carico di e quali soccombenti. La liquidazione avviene nella Controparte_2 Controparte_1 misura indicata in dispositivo, determinata con applicazione dei parametri medi dello scaglione di riferimento come previsti dal D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della controversia, delle questioni affrontate e dell'attività di difesa prestata.
Infine, tenuto conto dell'esito della lite, anche le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, vanno poste a carico di e Controparte_2 Controparte_1
pagina 16 di 17
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara la nullità del lodo emesso dall'Arbitro Unico, dott.ssa , il Persona_6
9.12.2022;
- rigetta le domande proposte da e nei confronti Controparte_2 Controparte_1 di Parte_1
- condanna e alla rifusione in favore di Controparte_2 Controparte_1 [...] delle spese del presente giudizio, che liquida in € 20.119,00 per compensi oltre al Parte_1 rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% ed oltre accessori nella misura di legge;
- pone le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, a carico di e Controparte_2
Controparte_1
Così deciso in Milano, l'11.9.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Emanuela Rizzi Rossella Milone
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione prima civile nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Rossella Milone Presidente dott.ssa Beatrice Siccardi Consigliere dott.ssa Emanuela Rizzi Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 499/2023 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), elettivamente domiciliato in CORSO PLEBISCITI N. 9, Parte_1 P.IVA_1
MILANO presso lo studio degli avv.ti LILIANA GROSSI e FRANCESCA TRIO, che la rappresentano e difendono come da delega in atti;
OPPONENTE
CONTRO
(C.F. ) e Controparte_1 C.F._1 Controparte_2
(C.F. ), elettivamente domiciliati in VIA BERGAMO N. 11, MILANO presso C.F._2 lo studio dell'avv. GIOVANNI MAZZON, che li rappresenta e difende come da delega in atti,
OPPOSTI
CONCLUSIONI
Per : CP_3
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, contrariis reiectis, così giudicare:
-Nel merito:
-In via principale, in riforma del lodo impugnato: pagina 1 di 17 - accertare e dichiarare la nullità del lodo arbitrale per i motivi già indicati;
- accertare e dichiarare la sussistenza dei presupposti per la postergazione per le ragioni già menzionate anche alla luce della CTU del presente giudizio;
- per l'effetto rigettare le domande di restituzione dei finanziamenti soci con conseguente ripetizione dell'indebito;
- in via subordinata: accertata l'esistenza del controcredito vantato da per i motivi Parte_1 sopra esposti e precisati, rigettare le domande avversarie, giusta compensazione con il suddetto controcredito di parte appellante.
Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA, oltre alla integrale refusione delle spese di CTU, il tutto in relazione ad entrambi i giudizi”
Per Controparte_1 Controparte_2
“In principalità e nel merito
- Rigettarsi l'appello proposto da controparte in quanto infondato in fatto ed in diritto e comunque confermarsi “in toto” le statuizioni di cui al Lodo impugnato.
- Rigettarsi tutte le istanze istruttorie svolte da controparte, per i motivi specificati in comparsa di costituzione e risposta;
- Disporsi lo stralcio delle produzioni documentali di parte appellante dal (già) doc. 32 al (già) doc. 43 del fascicolo di primo grado, già dichiarato dal Giudice di prime cure con Ordinanza del 23/02/2022 e confermato dal impugnato del 12/12/2022 (pag. 39). Pt_2
- In ogni caso, mandarsi assolti gli appellati da ogni domanda svolta nei loro confronti, in quanto infondata in fatto ed in diritto.
- ex art. 96 C.P.C., condannarsi a favore degli appellati, al risarcimento di tutti i Parte_1 danni causati dal comportamento processuale di parte appellante, da liquidarsi in via di giustizia e di equità e con ogni altra conseguenza di Legge.
Con vittoria di spese e competenze professionali del presente giudizio e successive occorrende, oltre a spese e compensi professionali delle fasi inerenti alle due istanze di sospensione dell'esecutorietà del lodo, avanzate da controparte ed entrambe rigettate da codesta Ill.ma Corte con provvedimento del
05/4/2023 e con provvedimento del 26/3/2025”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
e hanno instaurato un procedimento arbitrale nei Controparte_2 Controparte_1 confronti di deducendo: Parte_1
pagina 2 di 17 • di essere soci della predetta società e titolari di un credito per finanziamento soci nei confronti della stessa così determinato: € 40.729,59 per l'Arch. € 471.270,27 per Controparte_1 il Dott. Controparte_2
• che in data 11.2.2020 era stato deliberato l'aumento del capitale sociale;
• che il suddetto diritto di credito, per complessivi € 511.999,86, non è soggetto all'applicazione della postergazione ex art. 2467 c.c. in quanto tale istituto non pone un divieto durante la vita della società, ma troverebbe applicazione soltanto quando esiste un concorso con terzi creditori, ossia in una procedura concorsuale liquidatoria o in pendenza di una esecuzione individuale;
• che, in ogni caso, non è applicabile nel caso di specie la postergazione ex art. 2467 c.c., non essendovi uno squilibrio patrimoniale finanziario da parte della società. Dall'esame del bilancio
2020, non emergono, infatti, perdite né risultano rilevanti esposizioni nei confronti di creditori terzi alla compagine sociale.
Tutto ciò premesso i Sigg. e hanno chiesto la restituzione dei finanziamenti soci effettuati CP_1 Pt_3 per complessivi € 511.999,86, così ripartiti:
• € 40.729,59 per l'Arch. Controparte_1
• € 471.270,27 per il Dott. Controparte_2
Si è costituita la quale ha contestato le pretese avversarie, deducendo l'applicabilità Parte_1 al caso di specie della postergazione ex art. 2467 c.c., e ha eccepito in compensazione ex art. 817 bis c.p.c. un controcredito (corrispettivi di appalto per le opere realizzate sul lotto 4) vantato dalla società nei confronti del solo in forza di un contratto di appalto, determinato, sulla base del valore delle CP_2 opere realizzate, in € 1.300.964,02.
Con Lodo del 9.12.2022 l'Arbitro ha condannato al pagamento della somma di Parte_1
467.372,27 in favore di e della somma di € 39.720,59 in favore di Controparte_2 [...]
nonché alla rifusione delle spese processuali in favore delle controparti e al pagamento CP_1 delle spese di arbitrato.
L'iter motivazionale percorso dall'Arbitro può essere così sintetizzato:
− il controcredito eccepito in compensazione da è contestato dall'attore Parte_1 [...]
e non determinato nel quantum sicché lo stesso è illiquido, incerto nonché CP_2 inesigibile. Non può soccorrere in aiuto nemmeno la perizia dell'architetto che Per_1 seppure utile a dare un quadro sullo stato delle opere svolte, non ha determinato in concreto il preteso controcredito, bensì ha solamente stimato l'attuale valore commerciale delle opere pagina 3 di 17 effettuate sul lotto 4 del cosiddetto comparto CR020. Il mero valore commerciale ed indicativo delle opere del cantiere, invero, non può sostituire la determinazione di un preteso credito relativo ai costi delle opere medesime, di cui la comunione dovrebbe eventualmente CP_2 rispondere in considerazione anche del fatto che l'appalto è relativo a lavori che sono stati avviati molti anni prima della stima effettuata dal CTU. In conclusione, non ricorrono nella fattispecie in esame, i requisiti per una dichiarazione di compensazione giudiziale, essendo il debito opposto in compensazione, oltre che indeterminato, nemmeno di facile e pronta liquidazione, come l'art. 1243, comma 2 c.c. richiede;
− in tema di finanziamento soci, in presenza dei presupposti di cui al comma 2 dell'articolo 2467
c.c. si realizza una condizione di temporanea inesigibilità del credito, come risulta dalla lettera e della ratio della disposizione normativa, allorché al momento della richiesta di rimborso esistono crediti ordinari pur non scaduti.
Si sono, nel tempo, formate due diverse concezioni riferite all'applicazione della postergazione ex articolo 2467c.c. Secondo la lettura sostanzialistica la postergazione opera sempre, anche durante l'ordinario funzionamento delle società. Essa si configura come condizione sospensiva dell'esigibilità del credito da rimborso del socio finanziatore con l'effetto di prorogare ex lege la scadenza originaria del prestito, finché la società è a rischio di insolvenza. E tale lettura ha trovato ingresso nel codice della crisi dell'insolvenza.
Nella lettura processualistica, il credito da rimborso diventa esigibile alla scadenza naturale del prestito e, pertanto, gli amministratori sono tenuti a dar corso all'adempimento. Per cui la postergazione non è di per sé idonea ad impedire che la società rimborsi il socio finanziatore alla scadenza naturale del relativo credito o quando questi ne pretenda la restituzione. In quest'ultima lettura, l'operatività della postergazione legale è limitata alla sola ipotesi della presenza di un'esecuzione che vede il concorso di creditori-soci e creditori non soci.
Per la verifica della sussistenza dello squilibrio patrimoniale, rileva il tempo in cui il finanziamento viene concesso (cfr. Cassazione 15 maggio 2019 numero 12994, che configura il dies storico statico). Infatti, è in detto momento che il socio decide di provvedere al fabbisogno finanziario della società mediante un finanziamento e non già a mezzo conferimento di capitale di rischio, così assumendo condotte in contrasto con la funzione perseguita dalla norma.
Funzione volta a limitare la sottocapitalizzazione dell'imprese quale metodo per traslare sui pagina 4 di 17 creditori e sui terzi, i rischi derivanti dal progressivo esercizio dell'impresa pur in sopravvenuto regime di crisi.
Sotto ulteriore diverso profilo, poi, è di tutta evidenza che la disapplicazione della postergazione e il contestuale rimborso del credito da finanziamento soci è possibile solo se tale restituzione non pregiudica la possibilità per l'impresa di soddisfare integralmente i creditori non postergati e quindi senza loro nocumento;
− sono state svolte due consulenze tecniche d'ufficio, una contabile e una di natura tecnico estimativa. Il CTU contabile ha ritenuto realizzata, in capo a una situazione di Parte_1 soddisfazione, sia pure astratta, dei creditori esterni e, dunque, esistente uno status di regolare esigibilità. La consulenza tecnico contabile ha permesso di accertare che i finanziamenti soci pro tempore ricevuti dalle due imprese sono stati concessi in una fase della vita sociale nella quale risultava un eccessivo squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto. In tale contesto, sarebbe, pertanto, stato ragionevole effettuare dei conferimenti (versamenti in conto capitale). Tuttavia, il CTU, non ha individuato i terzi creditori estranei alla società, sui quali finirebbe per trasferirsi il pregiudizio di cui all'articolo 2467 c.c.
Di talché risulta, quindi, difettare il presupposto ostativo alla restituzione dei finanziamenti soci oggi richiesta dagli attori e CP_2 Parte_4
Il Ctu ha poi accertato che i crediti di terzi alla data del bilancio depositato al 30 settembre 2020 ammontano ad euro 197.889,00.
Avverso tale Lodo ha proposto opposizione formulando i seguenti motivi di Parte_1 opposizione:
1. NULLITA' DEL LODO.
1. Assenza di procura alle liti – inesistenza della procura- non sanabile.
Secondo l'appellante la pronuncia dell'Arbitro è nulla per inesistenza della procura alle liti e quindi per carenza dello ius postulandi dell'Avv. Giovanni Mazzon, costituitosi nella procedura arbitrale e ciò in quanto, ad avviso di parte appellante, come evincibile dalla procura alle liti versata in atti, i sig.ri e avrebbero conferito l'incarico di rappresentarli, assisterli CP_1 CP_2
e difenderli nel procedimento arbitrale all'Avv. soggetto diverso dall'Avv. Controparte_4
Giovanni Mazzon, che ha, invece, autenticato le firme delle parti.
2. NULLITA' DEL LODO.
2. Indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e le circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata: art. 829 c.p.c per contraddittorietà del lodo.
pagina 5 di 17 Secondo l'appellante, l'odierna richiesta di rimborso degli appellati, in ossequio alla teoria sostanziale, alla giurisprudenza e al dettato normativo, avrebbe l'effetto pratico di appesantire la situazione patrimoniale già di per sé critica, esponendo a un rischio potenziale di Parte_1 insolvenza
Ad avviso dell'appellante, il CTU ha errato laddove ha limitato la postergazione alla quota di debiti della società imputabile a ciascun socio. Sostiene l'appellante che per costante giurisprudenza la natura postergata del credito da finanziamento del socio alla ex art. Pt_1
2467 c.c., permane anche in caso di fuoriuscita del socio dalla compagine sociale. Tanto più nel caso che ci occupa la postergazione non avrebbe dovuto essere parametrata in base alla quota sociale: o c'è postergazione o non c'è, tertium non datur (Cass. n. 21422/2022).
Precisa l'appellante la citata ordinanza è stata citata nel lodo dall'Arbitro, il quale non ha tuttavia rispettato i relativi principi.
In sostanza, sostiene l'appellante che, da un lato, l'arbitro ha ritenuto sussistente uno squilibrio patrimoniale, dall'altro, ha disposto la restituzione delle somme in violazione sia dell'ordinanza della Cassazione sia del principio sostanzialistico al quale ha aderito.
Inoltre, anche nelle società in bonis la richiesta di rimborso può generare una situazione di crisi, ai sensi del comma 2 dell'art. 2467 c.c., per cui deve essere disposta la postergazione (seppure temporanea) alla restituzione della somma mutuata a tutela dei creditori sociali. Il principio in esame è stato disatteso dall'Arbitro e dal CTU.
Parte appellante ha, poi, dedotto che:
− l bilancio al 30 settembre 2020, prodotto e analizzato nel corso della CTU contabile, evidenzia la voce “Rimanenze” di complessivi € 3.157.023, di cui:
i. € 1.210.407 riferiti agli otto appartamenti di proprietà di siti nel Parte_1
Lotto 3 del Comparto Santa Maria;
ii. € 1.846.616 riferiti alle opere in corso di costruzione eseguite su 41 appartamenti di proprietà della siti nel Lotto 4 del medesimo Parte_5 comparto;
− con riferimento alla voce ii) la contabilizzazione è avvenuta tra le Rimanenze, ai sensi del
Principio Contabile OIC 23 (Lavori in corso su ordinazione) trattandosi di un “contratto con corrispettivo basato sul costo consuntivo più il margine”, vale a dire un contratto nel pagina 6 di 17 quale il corrispettivo riconosciuto all'appaltatore è determinato dai costi sostenuti, specificamente previsti dal contratto, maggiorati di un importo fisso;
− il criterio di iscrizione in bilancio della predetta voce è quello del costo, al quale verrà aggiunto, al completamento delle opere, il margine contrattualmente previsto;
− in sintesi, l'importo indicato nel bilancio al 30 settembre 2020, regolarmente approvato dall'assemblea in data 22 gennaio 2021, pari ad € 1.846.616 rappresenta tra le parti, vale a dire Società ed i suoi soci, un importo certo e determinato. Invero la giurisprudenza statuisce che: “il bilancio approvato dai soci costituisce piena prova dei crediti ivi iscritti verso i soci, ciò in ragione dell'efficacia vincolante della delibera di approvazione nei confronti di tutti i soci dissenzienti o assenti allorquando gli stessi risultino chiaramente indicati nel bilancio approvato. “(cassazione n. 15394/ 2013, cass. N. 22475/2006 cass.
21831/2005);
− l'Arbitro, ritenendo provato l'an della domanda ai sensi dell'art. 2697 cc., ha disposto la
CTU per la determinazione del quantum del credito vantato da nei Parte_1 confronti degli appellati, a fronte della doglianza, peraltro proposta dagli attori in termini alquanto generici, che il valore delle opere si fosse deperito per causa imputabile alla
Parte_1
− l'Arbitro non ha tuttavia spiegato i motivi per cui ha ritenuto implicitamente responsabile del deperimento del valore delle opere. Infatti, se l'Arbitro avesse Parte_1 ritenuto estranea al deperimento, non vi sarebbe stata ragione di disporre Parte_1 delle indagini istruttorie in merito al valore attuale delle opere edili, così come il valore attuale delle opere necessarie per ultimare il cantiere;
− emerge, quindi, la contraddittorietà della disposizione della CTU con la conclusione per cui il controcredito di sarebbe non liquido, incerto e indeterminato;
Parte_1
− risulta, pertanto, legittima la compensazione della somma di € 1.846.616 con la somma oggetto della domanda di restituzione del finanziamento formulata da CP_2
[...]
3. OMESSA STATUIZIONE SUI DOCUMENTI PRODOTTI DA DOCC. 9 Parte_1
E 17 RILEVANTI PER DETERMINARE LA VOLONTÀ NEGOZIALE DELLE PARTI IN
MERITO AI FINANZIAMENTI EROGATI.
pagina 7 di 17 Secondo parte appellante nella vicenda che ci occupa, l'Arbitro ha altresì omesso di considerare che i sig.ri e hanno espressamente dichiarato la sussistenza della postergazione CP_1 CP_2 nella Nota integrativa sul bilancio al 30 settembre 2011 (cfr. p. 225 del documento prodotto da
(doc.9), ove si legge: “in Bilancio risulta iscritto un finanziamento soci, Parte_1 infruttifero di alcun interesse a favore degli stessi, di ammontare pari ad € 1.335.262,50 con scadenza prevista entro l'esercizio successivo. Si applica l'art. 2467 c.c. Si ribadisce che la misura degli interessi sui predetti finanziamenti è pari a zero, e ciò anche ai sensi dell'art. 46 del
TUIR”).
Ad avviso dell'appellante vi sono anche sono altri indizi che confermano la volontà di tutta la compagine sociale di volere considerare i finanziamenti erogati come postergati:
i) la mancata previsione di un termine per il rimborso;
ii) la mancanza di interessi passivi;
iii) la mancanza di alcun tipo di garanzia a favore dei soci;
iv) la circostanza che le somme sono sempre state usate soltanto per lo sviluppo immobiliare del
Comparto Santa Maria, sostanzialmente di proprietà dei medesimi soggetti che hanno erogato gli importi a titolo di finanziamento.
In ogni caso, precisa l'appellante, che la giurisprudenza ritiene applicabile la postergazione legale come sanzione, laddove risulti che sarebbe stato ragionevole un conferimento in conto capitale anziché l'erogazione di somme a titolo di mero finanziamento. (Trib. Milano sentenza n. 3621/ 2014 pubblicata il 14.03.2014). La stessa CTU ha rilevato tale circostanza, richiamata poi anche dall'Arbitro.
Evidenzia, infine, l'appellante che nella scrittura privata del 2015, con la quale è stata pattuita la liquidazione volontaria di a pagina 12 si legge “per ogni controversia che Parte_1 dovesse insorgere tra le parti circa l'interpretazione e/o l'esecuzione del presente accordo sarà competente l'autorità giudiziaria di Milano.” Il lodo arbitrale è pertanto illegittimo anche per mancanza di potere di ius dicere in capo all'arbitro.
Si sono costituiti e i quali hanno dedotto: Controparte_2 Controparte_1
• di aver sin da subito incaricato il solo Avv. Mazzon a rappresentarli e difenderli per il giudizio arbitrale e che questo è dimostrato da quanto riportato nella procura alle liti allegata alla domanda di arbitrato, inoltrata in data 21/12/2020 all' Controparte_5 di Milano. Alla prima udienza di arbitrato, tenutasi in data 08/02/2021, l'Avv. Mazzon
[...]
pagina 8 di 17 – unico Difensore di e – ha nominato l'Avv. quale mero sostituto CP_1 CP_2 CP_4 processuale (peraltro limitatamente alla medesima udienza) conferendogli regolare delega, presente agli atti del giudizio arbitrale, circostanza facilmente evincibile anche dalla lettura del verbale della sopracitata udienza (doc.
4 - cfr. anche documento 4 allegato alla memoria ex art. 351 C.P.C. di parte appellata). In vista della medesima udienza, l'Avv. è stato anche CP_4 nominato procuratore speciale dagli odierni resistenti ai sensi e per gli effetti Parte_6 dell'art. 185 c.p.c.: gli odierni resistenti hanno conferito al professionista il potere di comparire in luogo degli istanti, di conciliare (eventualmente) la lite, nonché di concedere all'Arbitro
Unico eventuale ed opportuna proroga del termine fissato per la pronuncia del lodo arbitrale
(cfr. doc. 4, nonché doc. 4 allegato a memoria ex art. 351 C.P.C. di parte appellata). La procura speciale ex art. 185 c.p.c. è stata correttamente sottoscritta sia dall'Arch. e dal Dott. CP_1
sia dall'Avv. Mazzon, nella sua qualità di Difensore dei sopraddetti, al fine CP_2 dell'autentica delle sottoscrizioni. L'Avv. non avendo mai ricevuto mandato CP_4 difensivo dagli odierni resistenti, mai avrebbe potuto, infatti, autenticare alcun documento;
• che la stessa ammette come la gestione societaria in ordine al reperimento di Parte_1 liquidità sia sempre stata effettuata in modo errato, in quanto fondata sul reperimento di nuovi fondi per mezzo di finanziamenti infruttiferi dei soci, mentre sarebbe stato più corretto, sul piano economico/finanziario, utilizzare lo strumento dell'aumento di capitale sociale, al fine di eliminare il problema della sottocapitalizzazione.
Dottrina e Giurisprudenza sono, invece, divise circa lo stabilire se la postergazione abbia effetto solo in fase di liquidazione oppure anche “durante societate”.
Il diritto da parte dei Soci e alla restituzione delle somme precedentemente CP_1 CP_2 corrisposte a titolo di finanziamento soci è quindi fondato, poiché non si Parte_1 trova, allo stato, sottoposta a procedure concorsuali.
Tuttavia, anche qualora si ritenesse applicabile il diverso orientamento, secondo cui la postergazione opererebbe anche “durante societate”, l'Arch. ed il Dott. avrebbero CP_1 CP_2 il pieno diritto di ottenere la restituzione delle somme in parola.
Infatti, affinché operi il predetto meccanismo, è comunque necessario che sussista in capo alla
Società uno squilibrio patrimoniale-finanziario e che i debiti verso i terzi non siano stati ancora soddisfatti.
pagina 9 di 17 Nel caso che ci occupa, l'approvazione del bilancio di relativo all'esercizio Parte_1 dell'anno 2020 (ultimo bilancio approvato prima dell'instaurazione del procedimento arbitrale),
è intervenuta senza che sussistessero perdite (si è, difatti, proposto di portare a nuovo la perdita di esercizio ammontante ad €. 18.974,49), né sono risultati, dall'esame dello stesso, rilevanti esposizioni nei confronti di eventuali creditori “terzi” alla compagine sociale (cfr. doc. 11 fasc. di primo grado – tra tutte le voci, a mero titolo esemplificativo, spicca quella Parte_6
“creditori diversi”, la quale registra un'esposizione di ben € 140,00), motivo per il quale le somme pretese dagli odierni resistenti non possono in alcun modo ritenersi soggette alla previsione di cui all'art. 2467 c.c., come perfettamente e puntualmente evidenziato dalle CTU disposte durante il giudizio arbitrale (fatta eccezione per il “minimum” dalle stesse riconosciuto). A seguito dell'aumento di capitale effettuato da , come deciso Parte_1 dall'Assemblea dei Soci dell'11 febbraio 2020, “il rischio di insolvenza” della società si è notevolmente ridotto, tenuto conto che, a seguito di detto aumento, il capitale sociale dell'appellante è giunto ad ammontare ad € 194.409,00 (rasentando il “quantum” necessario per la costituzione di una società per azioni). Va da sé che, da ormai oltre tre anni (quindi, già precedentemente all'instaurazione del giudizio arbitrale, oggi appellato), non ci si possa più riferire a come ad una Società “sottocapitalizzata”. Parte_1
Inoltre, il Bilancio di chiuso nell'anno 2020, non ha assolutamente dato atto Parte_1 che i finanziamenti soci fossero soggetti a postergazione Peraltro, il fatto che il finanziamento in parola risulta quiescente e non utilizzato, attesta ancora inconfutabilmente come Pt_1
” non sia una società sottocapitalizzata e non sia interessata da un eccessivo indebitamento.
[...]
Tale linea di credito rappresenta la parte preponderante della voce di bilancio inerente ai debiti esigibili (comunque ammontanti a soli € 197.800,00 e, quindi, ad un importo nettamente inferiore a quello vantato dai resistenti). ha anche già provveduto a vendere due delle unità immobiliari già terminate: Parte_1 la prima in data 22/4/2022 (pendente il giudizio arbitrale), al Sig. , figlio Persona_2 della Consigliera d'Amministrazione Sig.ra (doc. 5, cfr. anche doc. 9 allegato Parte_7
a memoria ex art. 351 C.P.C. ) ed in data 31/01/2023 (quindi, dopo l'emissione del lodo e la sua comunicazione alle parti costituite nel giudizio arbitrale) a tale (doc. 6, cfr. anche Persona_3 doc. 10 allegato a memoria ex art. 351 C.P.C.). Il realizzo complessivo delle due compravendite, supera la somma di Euro 350.000,00 (al netto dell'IVA). Deve dunque ritenersi pagina 10 di 17 inapplicabile il meccanismo della postergazione (se non nei contenutissimi limiti indicati dalla
CTU contabile del 28/4/2022 del Dott. con conseguente legittimità della Persona_4 pronuncia di restituzione delle somme richieste dall'Arch. e dal Dott. Al fine di CP_1 CP_2 tutelare i terzi creditori, è infatti necessario che una quota dei finanziamenti siano vincolati alla postergazione, ma nella misura dell'effettiva partecipazione sociale;
diversamente i soci CP_2
e sarebbero penalizzati da una situazione in cui, in realtà, i debiti verso terzi sono CP_1 minimi, nonché inferiori (e di molto) al loro credito;
• che ha chiesto in primo grado la compensazione dei propri crediti (senza Parte_1 indicarne nemmeno sommariamente l'ammontare) con quelli vantati dal (solo) Dott. CP_2 escludendo, pertanto, quelli di cui è titolare l'Arch. Il controcredito opposto in CP_1 compensazione non trova tuttavia il proprio fondamento nel rapporto societario ma in un contratto d'appalto e non risulta certo, liquido ed esigibile.
Difatti, non può in alcun modo, pretendere di quantificare l'ammontare del Parte_1 credito sulla base del valore delle rimanenze finali di bilancio. Il valore di beni immobili
“terminati” non potrà certamente essere corrispondente ai costi che sono stati sostenuti per la loro costruzione (nella totalità dei casi, i costi per la costruzione di un immobile sono evidentemente inferiori, dato che – in caso contrario – non esisterebbe attività d'impresa volta alla costruzione di immobili a scopo di vendita);
• che la mancanza di potere di ius dicere in capo all'arbitro costituisce eccezione nuova e quindi inammissibile. In ogni caso, lo statuto sociale di prevede il ricorso Parte_1 all'arbitrato in caso di controversia tra soci e/o tra socio e società, mentre la clausola a pag. 12 del patto parasociale del 2015 si riferisce alla possibilità di adire il Tribunale di Milano solo ed esclusivamente in caso di controversie relative alla sola medesima scrittura;
• che il fascicolo di primo grado di parte opponente ricomprende diversi documenti che – a suo tempo – erano stati stralciati dall'Arbitro Unico con l'ordinanza n. 8 del 23/02/2022 (doc. 7, cfr. doc. 5, allegato a memoria ex art. 351 C.P.C.), in quanto prodotti successivamente allo spirare dei termini istruttori di cui al procedimento arbitrale e che, evidentemente, Parte_1 non si è degnata di espungere dal suo fascicolo di parte, come invece era tenuta a fare: documenti prodotti mediante note di deposito del 10/12/2021 (doc. n. 32 fascicolo di primo grado , del 22/12/2021 (doc.ti 33, 34, 35 e 36 fascicolo di primo grado di Parte_1
e del 20/01/2022 (doc.ti 37, 38 e 39 fascicolo di primo grado di Parte_1 Parte_1
pagina 11 di 17 , nonché le produzioni documentali sempre effettuate dal all'udienza del Pt_1 Parte_1
25/01/2022 (doc.ti 40, 41, 42 e 43 fascicolo di . Parte_1
All'udienza del 17.4.2024 la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Con ordinanza del 4.7.2024 è stata disposta la rimessione della causa sul ruolo al fine di espletare CTU sul seguente quesito: “Il ctu, esperito il tentativo di conciliazione, esaminati gli atti e i documenti prodotti dalle parti o che le stesse potranno concordemente produrre in sede di consulenza, sentiti i consulenti di parte, se nominati, e comunque nel rispetto del contraddittorio, tenuto conto delle deduzioni e doglianze formulate dalle parti, accerti, sulla base dei consueti indici di bilancio, se al momento dell'erogazione di ogni finanziamento fosse sussistente uno squilibrio tra patrimonio netto e capitale di debito della società in relazione al tipo di attività esercitata e se tale eventuale situazione di difficoltà economico-finanziaria fosse ancora sussistente nel momento in cui è stata formulata la richiesta di rimborso da parte di e . Controparte_2 Controparte_1
L'1.3.2025 il CTU ha depositato la relazione peritale.
Il 30 aprile 2025 la causa è stata nuovamente trattenuta in decisione, con concessione di ulteriori termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene, innanzitutto, la Corte che il primo motivo di opposizione sia infondato.
Invero, alla domanda di arbitrato proposta da e è Controparte_2 Controparte_1 allegata la procura alle liti conferita all'avv. Giovanni Mazzon e nel verbale di costituzione del procedimento arbitrale dell'8.2.2021 (doc. 4 fasc. resistenti) si dà atto che e sono CP_2 CP_1 rappresentati e difesi dall'avv. Giovanni Mazzon, il quale risulta sostituito dall'avv. CP_4
“giusta delega e procura speciale rilasciata dagli attori in autentica avv. Mazzon”.
[...]
Parimenti infondata è anche l'eccezione, formulata nell'ambito del terzo motivo di opposizione, avente ad oggetto l'asserita mancanza di potere di ius dicere in capo all'arbitro.
L'art. 31 dello statuto sociale prevede: “Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un arbitro nominato dal Presidente dell del luogo in cui ha sede Controparte_6 la società, il quale dovrà provvedere alla nomina entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente. Nel caso in cui il soggetto designato non vi provveda nel termine previsto, la
pagina 12 di 17 nomina sarà richiesta, dalla parte più diligente, al Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la società. La sede dell'arbitrato sarà presso il domicilio dell'arbitro. L'arbitro dovrà decidere entro 90
(no vanta) giorni dalla nomina. L'arbitro deciderà in via rituale secondo diritto. Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni dell'arbitro vin cole ranno le parti.
L'arbitro determinerà come ripartire le spese dell'arbitrato tra le parti. Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori, liqui datori e sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.
Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n.5.
La modifica e la soppressione della presente clausola compromissoria deve essere approvata con de libera dei soci con la maggioranza di almeno i due terzi del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso ai sensi di legge”
Nel procedimento arbitrale le parti hanno dato atto che il procedimento è stato instaurato ai sensi del suddetto art. 31 dello statuto e che si tratta di arbitrato rituale e hanno dichiarato “di ritenere valida la nomina e la costituzione dell'Arbitro Unico, senza nulla eccepire” (cfr. verbale di costituzione del procedimento arbitrale dell'8.2.2021 – doc. 4 fasc. resistenti).
L'eccezione in questione è quindi tardiva, ma anche infondata atteso che risulta evidente che la presente controversia, in quanto insorta tra i soci e la società e avente ad oggetto diritti disponibili
(restituzione dei finanziamenti soci effettuati in favore della società), sia riconducibile alla suddetta clausola compromissoria.
Ritiene, invece, la Corte che sia fondato il motivo di impugnazione avente ad oggetto la nullità del lodo per contraddittorietà delle relative disposizioni.
In particolare, occorre osservare che l'arbitro ha dapprima affermato di aderire all'orientamento secondo cui la postergazione costituisce una condizione sospensiva dell'esigibilità del credito da rimborso del socio finanziatore con l'effetto di prorogare ex lege la scadenza originaria del prestito finché la società è a rischio di insolvenza, che la consulenza tecnico contabile ha permesso di accertare che i finanziamenti soci pro tempore ricevuti sono stati concessi in una fase della vita sociale nella quale risultava un eccessivo squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto e che in tale contesto, sarebbe, pertanto, stato ragionevole effettuare dei conferimenti (versamenti in conto capitale), che, tuttavia, il CTU, non ha individuato i terzi creditori estranei alla società, sui quali finirebbe per trasferirsi il pregiudizio di cui all'articolo 2467 c.c. e che pertanto risulta “difettare il presupposto ostativo alla restituzione dei finanziamenti soci”. Tuttavia, subito dopo ha precisato che “Si è accertato,
pagina 13 di 17 poi, che i crediti di terzi alla data di bilancio depositato al 30.9.2020 sono pari a Euro 197.889” e, infine, “in adesione alla concezione sostanzialistica sopra delineata” ha condannato la società al pagamento della somma di 467.372,27 in favore di e della somma di € Controparte_2
39.720,59 in favore di Controparte_1
Tali somme sono state ottenute detraendo dall'importo dei finanziamenti soci effettuati dal e CP_2 dalla le quote dei debiti verso terzi pari alla partecipazione sociale di ciascuno dei predetti soci CP_1
(ovverosia € 3.898 pari all'1.97% (partecipazione di della somma di € 197.889 e € 1.009 pari CP_2 allo 0,51% (partecipazione di della somma di € 197.889). CP_1
Il CTU nominato dall'arbitro aveva, infatti, affermato: “L'art. 2467 c.c. è volto, in ultima analisi, essenzialmente a tutelare i terzi creditori estranei alla società, sui quali finirebbe per trasferirsi, di fatto, il rischio d'impresa, infatti stabilisce che il rimborso dei finanziamenti dei soci a favore della società è postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori, che nel caso di specie, alla data del bilancio depositato al 30/09/2020 risultano essere pari ad Euro 197.889, unica somma astrattamente postergabile è quella dei debiti di competenza pro quota degli attori e CP_2
Controparte_1
A seguito dell'aumento di capitale avvenuto in data 11 febbraio 2020 le nuove percentuali degli attori sono pari al 1,97% per il e lo 0,51 per del Capitale Sociale. CP_2 Controparte_1
In merito alla richiesta di parte istante alla restituzione del finanziamento soci, lo scrivente CTU, alla luce di quanto esposto, riterrebbe opportuno postergare per il Socio Euro 3.898 e per CP_2 la socia Euro 1.009 (debiti pro quota in relazione al Totale debiti verso terzi al Controparte_1 bilancio al 30.09.2020)”.
Ciò posto, appare evidente che, da un lato, l'arbitro - facendo proprie le conclusioni del CTU - pur avendo affermato che non vi fossero terzi creditori estranei alla società ha disposto la postergazione del rimborso in misura pari alla quota di debito corrispondente alla quota di partecipazione degli attori
(1,97% di 197.889 euro per e 0,51% di 197.889 per , riconoscendo quindi di fatto CP_2 CP_1
l'esistenza di terzi creditori estranei alla società e, dall'altro, l'arbitro pur ritenendo sussistenti i presupposti per la postergazione (così come accertato dal CTU) e pur avendo affermato di aderire all'orientamento secondo cui la postergazione costituisce una condizione sospensiva dell'esigibilità del credito da rimborso del socio finanziatore con l'effetto di prorogare ex lege la scadenza originaria del prestito finché la società è a rischio di insolvenza, ha condannato la società alla restituzione della quasi totalità delle somme finanziate.
pagina 14 di 17 Ciò posto, questa Corte non può che dichiarare la nullità del lodo, ai sensi dell'art. 829 co 1 n. 11 c.p.c., in quanto contenente disposizioni contraddittorie e, conseguentemente, decidere, ai sensi dell'art. 830 co 2 c.p.c., il merito della controversia non avendo le parti stabilito diversamente.
Nel merito, giova, innanzitutto, evidenziare che la ratio dell'art. 2467 c.c. è da individuarsi nella necessità di contrastare il diffuso fenomeno delle società sottocapitalizzate e destinate ad operare non con l'apporto del capitale di rischio dei soci, bensì per mezzo di prestiti sistematici dei soci nei confronti della società. Si tratta di una prassi assai diffusa nelle società di capitali a ristretta compagine o a carattere "familiare", nelle quali i soci frequentemente provvedono al bisogno di finanziamenti della società versando direttamente nelle casse di questa le somme necessarie, senza provvedere ad un aumento di capitale. Le somme così versate non sono qualificate come conferimento (in quanto non imputate a capitale).
I motivi che inducono a non ricorrere all'aumento di capitale, ma all'utilizzazione dei versamenti effettuati dai soci a favore della società cui partecipano, quale metodo di finanziamento della società stessa, sono essenzialmente da individuarsi nella sussistenza di minori vincoli sulle somme versate rispetto ai veri e propri conferimenti, nel risparmio dei costi connessi ad un aumento del capitale, nonché nella necessità di capitalizzare nella maniera più celere e informale possibile.
Il socio può avere interesse alla qualifica di finanziatore, in quanto, per le somme in tale modo erogate, egli concorre sul patrimonio sociale su un piano di parità con gli altri creditori chirografari. Tuttavia, la vera natura di queste eterogenee attribuzioni extracapitale, in molti casi, non può essere ricondotta ad una causa di mutuo, ma trova reale giustificazione nella qualità di socio del "finanziatore". A fronte di questa situazione il legislatore ha dettato con l'art. 2467 c.c. una disciplina che, senza procedere ad una riqualificazione autoritativa della composita famiglia dei finanziamenti-soci, provvede alla tutela dei terzi creditori, mediante la postergazione del rimborso dei finanziamenti dei soci, anche se unicamente nelle ipotesi in cui il "finanziamento" sia avvenuto in un momento in cui la società si trovava in una situazione di disequilibrio finanziario.
In particolare, come osservato dalla Suprema Corte, in tema di finanziamento dei soci in favore della società, il diritto al rimborso del finanziamento sorge postergato, ex art. 2467 c.c., qualora erogato in situazione di difficoltà finanziaria o di squilibrio patrimoniale della società, e tale carattere permane sia nel caso in cui il socio fuoriesca dalla società per mancato esercizio del diritto di opzione, sia allorché egli abbia ceduto la propria partecipazione comprensiva del diritto alla restituzione della somma mutuata, in considerazione della finalità di tutela dei creditori che la norma citata mira a perseguire;
ne pagina 15 di 17 deriva che ove tale esigenza venga meno, a seguito del superamento delle difficoltà patrimoniali e finanziarie della società, il credito restitutorio ritorna pienamente esigibile in via ordinaria, anche se in quel momento non siano stati ancora adempiuti gli altri debiti sociali (cfr. Cass. 21422/22). La postergazione disposta dall'art. 2467 c.c. opera già durante la vita della società e non solo nel momento in cui si apra un concorso formale con gli altri creditori sociali, integrando una condizione di inesigibilità legale e temporanea del diritto del socio alla restituzione del finanziamento sino a quando non sia superata la situazione di difficoltà economico-finanziaria prevista dalla norma;
ne consegue che la società è tenuta a rifiutare al socio il rimborso del finanziamento, in presenza della indicata situazione, ove esistente al momento della concessione del finanziamento, ed a quello della richiesta di rimborso, che è compito dell'organo gestorio riscontrare mediante la previa adozione di un adeguato assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società, in grado di rilevare la situazione di crisi
(cfr. Cass. 12994/19).
Ebbene, nel caso di specie, il CTU, dott. nominato dalla Corte, con Persona_5 argomentazione motivata, coerente, immune da vizi logici e rispondente alle emergenze documentali agli atti di causa, ha accertato che “gli indici di bilancio considerati mostrano una costante situazione di squilibrio finanziario nel periodo considerato che va dal 1997 al 2020” e che “gli indici di bilancio considerati mostrano che alla data in cui veniva formulata dai soci la richiesta di rimborso, era ancora sussistente la situazione di difficoltà economico finanziaria”.
Ciò posto, declinando i suddetti principi di ordine generale nella fattispecie concreta, devono ritenersi sussistenti i presupposti di cui all'art. 2467 per la postergazione del rimborso dei finanziamenti dei soci e con conseguente rigetto delle relative domande e Controparte_2 Controparte_1 assorbimento di ogni ulteriore questione dedotta (tenuto conto che non risulta, peraltro, documentato l'eventuale avvenuto pagamento delle somme oggetto della condanna disposta con il lodo impugnato).
Le spese di lite del presente giudizio vengono regolamentate ex art. 91 c.p.c. e poste a carico di e quali soccombenti. La liquidazione avviene nella Controparte_2 Controparte_1 misura indicata in dispositivo, determinata con applicazione dei parametri medi dello scaglione di riferimento come previsti dal D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della controversia, delle questioni affrontate e dell'attività di difesa prestata.
Infine, tenuto conto dell'esito della lite, anche le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, vanno poste a carico di e Controparte_2 Controparte_1
pagina 16 di 17
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara la nullità del lodo emesso dall'Arbitro Unico, dott.ssa , il Persona_6
9.12.2022;
- rigetta le domande proposte da e nei confronti Controparte_2 Controparte_1 di Parte_1
- condanna e alla rifusione in favore di Controparte_2 Controparte_1 [...] delle spese del presente giudizio, che liquida in € 20.119,00 per compensi oltre al Parte_1 rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% ed oltre accessori nella misura di legge;
- pone le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, a carico di e Controparte_2
Controparte_1
Così deciso in Milano, l'11.9.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Emanuela Rizzi Rossella Milone
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