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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 09/04/2025, n. 1359 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1359 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
III SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Margherita Lojodice, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 879 del Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023
TRA
, C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Maria Celeste Parte_1 C.F._1
Cafaro in virtù di procura in atti, domiciliato, per quanto possa occorrere, ex art. 82 r.d. n. 37 del
1934 presso la cancelleria del Tribunale di Napoli Nord;
opponente
CONTRO
in persona del legale rappresentante p.t., C.F. Controparte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Marco Cappiello in virtù di procura in atti, P.IVA_1
domiciliata, per quanto possa occorrere, ex art. 82 r.d. n. 37 del 1934 presso la cancelleria del
Tribunale di Napoli Nord;
in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_2
rappresentato e difeso dai funzionari dott. Giorgio Bovenzi e dalla dott.ssa Vima Baldi in virtù di delega in atti, domiciliato, per quanto possa occorrere, ex art. 82 r.d. n. 37 del 1934 presso la cancelleria del Tribunale di Napoli Nord;
opposti
1
Oggetto: opposizione ex art. 617, comma 1, c.p.c.
Conclusioni: come da atti e verbali di causa.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto opposizione Parte_1
avverso la cartella di pagamento n. 02820210002376529000, deducendo la nullità della notifica della ordinanza ingiunzione e la carenza degli elementi essenziali della cartella di pagamento.
Con comparse di risposta ritualmente depositate si sono costituiti l Controparte_1
e l' eccependo l'inammissibilità e
[...] Controparte_2
l'infondatezza della domanda proposta.
Con provvedimento reso in corso di giudizio è stata rigettata l'istanza di sospensione formulata nell'atto di citazione.
Attesa la natura documentale della controversia, il procedimento è stato rinviato per la precisazione delle conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
In primis, va rilevato che l'esatta qualificazione dell'azione intrapresa è riservata alla valutazione dell'organo giudicante, prescindendo dalla formulazione letterale e dalla prospettazione giuridica operata dalle parti (diffusamente, sul punto, Corte di Cassazione,
sentenza n.10493 del 1999).
Al riguardo, i motivi di opposizione formulati da parte attrice integrano motivi di opposizione ex art. 617 c.p.c., avendo ad oggetto la regolarità formale degli atti della procedura.
Con riferimento alle doglianze di cui all'art. 617 c.p.c., si rileva che la cartella di pagamento è stata notificata, per quanto emerso in atti, in data 15.03.2022, mentre l'atto di
2 citazione è stato notificato in data 17.02.2023, oltre il termine perentorio previsto dall'art. 617
c.p.c.
Ed invero, trattandosi di procedimento da trattare con il rito ordinario (e non con il rito del lavoro, come stabilito anche nel provvedimento con il quale il fascicolo è stato assegnato alla III sezione civile del Tribunale), ai fini della tempestività dell'atto introduttivo del giudizio occorre avere riguardo alla data di notifica dell'atto di citazione.
È noto, al riguardo, che l'erronea introduzione del giudizio (con ricorso, e non con citazione) non determina di per sé l'improcedibilità della domanda, assumendo tuttavia valore giuridico - ai fini della tempestività dell'azione - la data di notifica alle controparti dell'atto introduttivo e del provvedimento del giudice di fissazione dell'udienza di comparizione delle parti.
La domanda deve, pertanto, essere dichiarata inammissibile.
Per quanto concerne la regolamentazione delle spese di lite, deve trovare applicazione il principio della soccombenza a norma dell'art. 91 c.p.c.
In difetto della nota di parte, le spese si liquidano nella misura indicata in dispositivo. I
compensi sono stati calcolati in base alle tabelle allegate al d.m. n. 55 del 2014, con applicazione di una riduzione ai sensi dell'art. 4, comma 1, d. m. n. 55 del 2014, non essendo state svolte tutte le attività previste dalle tabelle.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da così provvede: Parte_1
- dichiara inammissibile l'opposizione;
- condanna al pagamento in favore di Parte_1 [...]
, in persona del legale rappresentante p.t., delle spese di giudizio, Controparte_1
che si liquidano in euro 1.178,00 per compensi, oltre accessori di legge;
3 - condanna al pagamento in favore dell' Parte_1 Controparte_2
in persona del legale rappresentante p.t., delle spese di giudizio, che si
[...]
liquidano in euro 1.178,00 per compensi, oltre accessori di legge.
Così deciso in Aversa nella camera di consiglio del 03 aprile 2025.
Il giudice monocratico
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