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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 23/12/2025, n. 13278 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 13278 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona della giudice designata dott.ssa Francesca Romana Pucci
All'esito dell'udienza del 2.12.2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 11404 /2025 R.G. promossa da:
Parte_1
con il patrocinio dell'avv. PULIANI MANUELA e CI NO
RICORRENTE
contro
:
CP_1
con il patrocinio dell'avv. IANDOLO GUSTAVO
RESISTENTE
OGGETTO: Pagamento Ratei
RAGIONI DELLA DECISIONE
1 Con ricorso depositato il 26.3.2025, parte ricorrente ha chiesto la condanna dell' CP_1
al pagamento dell'assegno unico e universale per i figli a carico a decorrere dal mese di aprile 2023 e sino al mese di gennaio 2024, stante l'indebita sospensione, sin dall'aprile
2023, della suddetta prestazione assistenziale, in forza di un illegittimo provvedimento di decadenza per sopravvenuta carenza del permesso di soggiorno.
Costituitosi in giudizio, l' ha chiesto dichiararsi cessata la materia del CP_1 contendere, deducendo di aver provveduto alla liquidazione dei ratei richiesti.
Con le note depositate il 28.11.2025 per l'odierna udienza cartolare, parte ricorrente ha dato atto della liquidazione dei ratei, rilevando che le mensilità di novembre e dicembre
2023, nonché quella di gennaio 2024 erano state infine liquidate in data 22.09.2025. Ha pertanto aderito alla richiesta di cessazione della materia del contendere, insistendo per la condanna dell' al pagamento delle spese di lite. CP_1
Su concorde richiesta delle parti deve dunque dichiararsi cessata la materia del contendere, essendo venuta meno la ragione sostanziale del conflitto fra le parti.
Le spese di lite si pongono a carico dell' soccombente virtuale che ha seguito il CP_1
pagamento solo nelle more del presente giudizio;
e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto del valore della causa previdenziale (scaglione sino ad € 5.200,00) e delle tariffe in vigore, esclusa la fase istruttoria e ridotte del 50% stante la semplicità della stessa e l'assenza di questioni giuridiche di rilievo.
P.Q.M.
Dichiara cessata la materia del contendere;
condanna l' alla rifusione delle spese di lite in favore della ricorrente, liquidate in € CP_1
885,00 oltre rimborso spese al 15%, iva e cap, da distrarsi in favore dei procuratori costituiti ex art. 93 c.p.c..
Si comunichi
Roma 23.12.2025
La Giudice
F. R. Pucci
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona della giudice designata dott.ssa Francesca Romana Pucci
All'esito dell'udienza del 2.12.2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 11404 /2025 R.G. promossa da:
Parte_1
con il patrocinio dell'avv. PULIANI MANUELA e CI NO
RICORRENTE
contro
:
CP_1
con il patrocinio dell'avv. IANDOLO GUSTAVO
RESISTENTE
OGGETTO: Pagamento Ratei
RAGIONI DELLA DECISIONE
1 Con ricorso depositato il 26.3.2025, parte ricorrente ha chiesto la condanna dell' CP_1
al pagamento dell'assegno unico e universale per i figli a carico a decorrere dal mese di aprile 2023 e sino al mese di gennaio 2024, stante l'indebita sospensione, sin dall'aprile
2023, della suddetta prestazione assistenziale, in forza di un illegittimo provvedimento di decadenza per sopravvenuta carenza del permesso di soggiorno.
Costituitosi in giudizio, l' ha chiesto dichiararsi cessata la materia del CP_1 contendere, deducendo di aver provveduto alla liquidazione dei ratei richiesti.
Con le note depositate il 28.11.2025 per l'odierna udienza cartolare, parte ricorrente ha dato atto della liquidazione dei ratei, rilevando che le mensilità di novembre e dicembre
2023, nonché quella di gennaio 2024 erano state infine liquidate in data 22.09.2025. Ha pertanto aderito alla richiesta di cessazione della materia del contendere, insistendo per la condanna dell' al pagamento delle spese di lite. CP_1
Su concorde richiesta delle parti deve dunque dichiararsi cessata la materia del contendere, essendo venuta meno la ragione sostanziale del conflitto fra le parti.
Le spese di lite si pongono a carico dell' soccombente virtuale che ha seguito il CP_1
pagamento solo nelle more del presente giudizio;
e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto del valore della causa previdenziale (scaglione sino ad € 5.200,00) e delle tariffe in vigore, esclusa la fase istruttoria e ridotte del 50% stante la semplicità della stessa e l'assenza di questioni giuridiche di rilievo.
P.Q.M.
Dichiara cessata la materia del contendere;
condanna l' alla rifusione delle spese di lite in favore della ricorrente, liquidate in € CP_1
885,00 oltre rimborso spese al 15%, iva e cap, da distrarsi in favore dei procuratori costituiti ex art. 93 c.p.c..
Si comunichi
Roma 23.12.2025
La Giudice
F. R. Pucci
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