Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 14/01/2025, n. 171 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 171 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SECONDA SEZIONE CIVILE
in persona dei magistrati:
dott.ssa Rosaria Papa Presidente
dott.ssa Alessandra Piscitiello Consigliere/ relatore dott.ssa Maria Teresa Onorato Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella cause civili in grado d'appello riunite N.R.G. 2149/2021 e RGN 2157/2021, vertenti
TRA
(C.F. P. IVA AR_1 P.IVA_1
– , con socio unico soggetta all'attività P.IVA_2 Controparte_1 di direzione e coordinamento di a norma dell'art. 2497 Controparte_2
sexies del cod. civ. e del D.Lgs. n. 112/2015 e relativa decretazione applicativa, con Sede in
Roma, alla Piazza della Croce Rossa n. 1, in persona del legale rapp.te p.t., Dott.
[...]
(Cod. Fisc. ), nella qualità di institore giusta atto per CP_3 CodiceFiscale_1
Notar Dott. , iscritto al Collegio Notarile di Roma, Rep. n. 63584, Racc. n. Persona_1
32903 del 4 agosto 2021, rappresentata difesa dall'Avv. Girolamo Sarnelli (Cod. Fisc.
[...]
Tel. 081/7644557; Fax 081/7646417; e-mail C.F._2
, presso Email_1 Email_2
il cui Studio è elettivamente domiciliata in Napoli, Via Cesario Console n. 3, giusta comparsa di costituzione di nuovo difensore depositata il 17.7.2023
appellante RGN 2149/2021
CONTRO
1) nata a [...] il [...], C.F. n. Controparte_4 C.F._3
2) nato a [...] il [...], C.F. ; CP_5 C.F._4
3) nata a [...] il [...], C.F. CP_6 C.F._5
la prima in proprio e nella qualità di erede del sig. nato a [...] il Persona_2
24/05/1941 e deceduto in Napoli il 23/10/2022 - C.F. , in uno ai figli C.F._6
e CP_5 CP_6
4) nata a [...] il [...], C.F n;
AR_2 C.F._7
5) nato a [...] il [...], C.F. n AR_3
, C.F._8
tutti rapp.ti e difesi dagli Avv.ti Antonio e Paola Civai, con Studio in Napoli alla Via G.
Porzio – Isola E/2- C.D.N., presso cui elettivamente domiciliano appellanti RGN 2157/2021
appellati RGN 2149/2021
NONCHE'
(C.F. e P.IVA , in persona dell'institore e legale Controparte_7 P.IVA_3
rappresentante p.t. Avv. Domenico Galli, rappresentata e difesa dall'Avv. Filippo Bucchi
(C.F. PEC fax 0289073293 – C.F._9 Email_3
indirizzi validi ai fini delle comunicazioni e notifiche) ed elettivamente domiciliata in via digitale presso l'indirizzo PEC ufficiale del difensore Email_3
appellata
E (C. F. ), in persona del suo procuratore ad negotia dr. Controparte_8 P.IVA_4
rappresentata e difesa dall' Avv. Aniello De Ruberto (C.F. Controparte_9
ed elettivamente domiciliata in Napoli, alla Via S. Lucia n.15. C.F._10
appellata
NONCHE'
in persona del Presidente e legale rapp.te p.t., Dott. PA CP_11
(C.F. ), in proprio e nella qualità di capogruppo mandataria
[...] C.F._11 dell' costituita con la società Controparte_12 CP_13
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Paolo Vosa (C.F. ) e Giuliana C.F._12
Vosa (C.F. ), presso i quali è elettivamente domiciliata in Napoli, C.F._13
alla Via G. Fiorelli n.14.
appellata
E
(C.F. Controparte_14
P.IVA_5
appellato contumace
Controparte_2
appellata contumace avverso la sentenza parziale del tribunale di Napoli n.1341/2014 pubblicata il 28/01/2014 e la sentenza definitiva n. 2315/2021 pubblicata l'11.3.2021 resa sempre dal tribunale di
Napoli e notificata in data 09/04/2021.
RAGIONI DI FATTO DELLA DECISIONE
1. Primo grado.
1. 1. e , comproprietarie del fabbricato sito in Napoli alla Controparte_4 AR_2
via Del Macello n. 60-68, in uno ai rispettivi coniugi, e Persona_2 AR_3
, nonché tutti abitanti nel fabbricato suddetto, con atto di citazione
[...] CP_15 del 30.11.2010 convenivano in giudizio , Controparte_2 Controparte_16
e onde ottenere l'accertamento del superamento della soglia di
[...] CP normale tollerabilità ex art. 844 c.c. delle immissioni acustiche prodotte dal passaggio dei treni a seguito dell'ampliamento della rete ferroviaria conclusosi nel 2007-2008, costituenti pericolo di danno grave per la salute di essi istanti, con ordine alle convenute, in via principale, di cessare le immissioni moleste nell'adiacenza delle loro abitazione, superiori alla soglia di tollerabilità di 3dbA, sia di notte che di giorno e con condanna, in via gradata, delle prevenute ad adottare le misure più appropriate ed opportune per il rispetto del limite di tollerabilità (meglio indicate in citazione); instavano, altresì, tutti, per la condanna, in solido, delle società convenute al risarcimento del danno alla salute e le sole germane anche al risarcimento del danno patrimoniale da deprezzamento pari al 20% del CP_4 valore del fabbricato di cui erano comproprietarie.
1.2 Sentenza parziale e non definitiva n. 1341/2014 pubblicata il 28.1.2014 del tribunale di Napoli.
Costituitesi le convenute e nonché la Pt_1 CP PA
AR (mandataria delle affidatarie dell'appalto per l'esecuzione dei lavori causa delle immissioni, chiamata in causa ad istanza di e la Pt_1 CO
(chiamata in causa da , nella contumacia di e PA Controparte_2 di (chiamata in causa ad istanza di Controparte_14 [...]
, con sentenza parziale/non definitiva n. 1341/2014 pubblicata il 28.1.2014 CP_10
il tribunale di Napoli così provvedeva:
“1) definitivamente pronunciando nella causa proposta dagli attori, come indicati in epigrafe, nei confronti di così provvede: Controparte_2
- rigetta le domande per rinuncia alle stesse;
- nulla per le spese;
AR 2) definitivamente pronunciando nella causa vertente tra l'attrice e CP_15
e , con la chiamata di , CP PA Controparte_14
ed così provvede:
[...] CO - dichiara l'estinzione del giudizio per sopravvenuta rinuncia agli atti ex art. 306 cpc operata da;
CP_15
3) non definitivamente pronunciando nella causa pendente tra Controparte_4
e contro e Persona_2 AR_2 AR_3 Pt_1
con la chiamata di , CP PA Controparte_14
nonché così provvede:
[...] CO
- dichiara la giurisdizione del G.O.;
- rigetta l'eccezione di prescrizione nei termini di cui in motivazione;
- riserva alla pronuncia definitiva la questione relativa al “difetto di legittimazione passiva” delle parti convenute e/o chiamate in causa;
- impartisce, con separata ordinanza di rimessione in istruttoria, i provvedimenti per
l'ulteriore corso del procedimento;
- riserva alla pronuncia terminativa il regolamento delle spese del presente giudizio;
- -dispone allegarsi copia della presente sentenza al fascicolo d'ufficio”
1.3. Sentenza definitiva n. 2315/2021 pubblicata l'11.3.2021 del tribunale di Napoli.
Proseguito il giudizio, fatta riserva d'appello ex art. 340 cpc da ( v. verbale Pt_1 udienza del 9.6.2014), sulla scorta degli esiti della CT elaborata dall'ing. Per_3
e della CT medico legale redatta dalla dott.ssa con sentenza
[...] Persona_4 definitiva n. 2315/2021 pubblicata l'11.3.2021 il tribunale di Napoli accertava l'illiceità delle immissioni acustiche provenienti dalle linee ferroviarie adiacenti al fabbricato sito in
Via del Macello 60 – 68; condannava la alla esecuzione AR_1 delle opere dirette alla rimozione delle cause dei danni, quali individuate nella perizia a firma dell'Ing. alle pagg. 197-208; rigettava la domanda proposta da Per_3 Controparte_4
e ed afferente al danno patrimoniale per deprezzamento dell'immobile; AR_2
rigettava la domanda spiegata dagli attori nei confronti di e Controparte_2
; accoglieva, per quanto di ragione, la domanda proposta dagli attori e CP
riguardante il danno non patrimoniale e, per l'effetto, condannava la al AR_1
pagamento della somma pari ad € 2.743,50 in favore di di € 2.167,00 in Persona_2 favore di;
di € 2.764,00 in favore d .; di € 2.804,50 Persona_5 Controparte_4
in favore della sig.ra ; per tutti oltre interessi compensativi ad un tasso AR_2 medio del 1 % annuo da calcolarsi dalla data del fatto (2007) alla pronunzia della sentenza sulla somma dapprima originariamente devalutata alla data dell'illecito e poi incrementata anno per anno nominalmente fino all'importo liquidato in base ai coefficienti ISTAT;
condannava, altresì, la al pagamento delle spese di lite in AR_1 favore di parte attrice liquidandole complessivamente in €900,00 per spese vive, €16.116,00 per compensi professionali oltre spese generali al 15% IVA e CPA come per legge nonchè in favore della terza chiamata liquidandole in € 13.430,00 per PA compensi professionali oltre spese generali al 15% IVA e CPA come per legge;
compensava le spese di lite tra parte attrice e;
nulla disponeva per le spese nei confronti CP della convenuta contumace;
compensava le spese di lite tra Controparte_2 [...]
e ; poneva, infine, le spese di C.T.U., in via definitiva, CP_10 Controparte_8
a carico della convenuta AR_1
2. Secondo grado.
2.1 Appello RGN 2149/2021 proposto da Pt_1
2.1.1.Avverso la sentenza parziale n. 1341/2014 e quella definitiva n. 2315/2021
(quest'ultima notificata il 9.4.2021) ha interposto appello la AR_1
con atto di citazione notificato a mezzo pec il 10.5.2021, chiedendo l'accoglimento
[...]
delle seguenti conclusioni: “In via pregiudiziale: Dichiarare il difetto di giurisdizione del
Giudice Ordinario e per l'effetto, annullare la sentenza del Tribunale di Napoli n.1341/2014, sussistendo la giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo;
2) in via subordinata: in riforma della sentenza del Tribunale di Napoli n. 2315/2021, rigettare nel merito le domande attrici, affermando che, per valutare la tollerabilità del rumore proveniente da infrastrutture ferroviarie, le soglie limite da utilizzare sono quelle di cui al D.P.R. 459/1998 redatto in applicazione dell'art. 11 L. n. 447/1995; per l'effetto, riformare e annullare i capi della sentenza relativi all'obbligo di facere imposto a nonché alla condanna AR_1 alla refusione delle spese in favore di parte attrice e di nonché a quelle di Controparte_18
CT medico legale e tecnica;
in via ancor più gradata: nella denegata ipotesi in cui dovesse essere ritenuto e confermato l'accertamento delle immissioni acustiche oltre la soglia da parte di eventualmente anche all'esito di nuova C.T.U., ove ritenuta opportuna, Pt_1
dichiarare che R.F.I. è tenuta ad eseguire le lavorazioni e le opere tutte da essa medesima ritenute opportune ed efficaci per la mitigazione del rumore ferroviario ed il rispetto dei limiti di legge. In caso di accoglimento del presente gravame, si chiede fin da questo momento che l'Ecc.ma Corte adita voglia dichiarare tenute ovvero condannare le altre parti alla restituzione -anche pro quota- in favore di delle somme che quest'ultima fosse Pt_1 stata costretta nel frattempo e nelle more del giudizio a versare al solo fine di evitare una più gravosa esecuzione ed a titolo di spese legali e di C.T.U. Con vittoria di spese e compensi di lite del doppio grado di giudizio, oltre accessori come per legge.
2.1.2 Si è costituita in data 22/09/2021 la che ha chiesto: 1) dare atto PA
del passaggio in giudicato della statuizione della sentenza di carenza di legittimazione passiva dell' ; 2) in ogni caso dare atto della mancata AR_5
proposizione da parte dei sig.ri di domande nei confronti dell'ATI con mandataria CP_4
la società 3) rigettare l'appello perchè infondato in fatto ed in diritto e CP_10 confermare la sentenza del Tribunale di Napoli;
4) in ogni caso in via subordinata rispetto alle eccezioni di cui al paragrafo sub 2) ed alle conclusioni di cui ai numeri sub 1) e sub 2) dichiarare l'associazione temporanea di imprese Controparte_19
carente di legittimazione passiva ed estranea rispetto ai fatti di cui è causa e rigettare pertanto ogni domanda nei confronti della stessa;
5) sempre in via subordinata condannare la società a manlevare e tenere indenne l' di CP_17 Controparte_20
ogni e qualsivoglia spesa e onere conseguente ai fatti di cui è causa;
6) con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
2.1.3. Si è costituita in data 28/09/2021 anche chiedendo : “in via Controparte_7 preliminare, disporre la riunione degli appelli iscritti ai RGN . 2149/2021 e 2157/2021 per evidente connessione oggettiva e soggettiva;
accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva di in relazione a tutte le domande formulate dagli Controparte_7
Attori in primo grado;
3) accertare e dichiarare in ogni caso prescritte le domande formulate dagli attori in primo grado;
4) accertare e dichiarare l'inapplicabilità alla fattispecie per cui è causa del criterio della normale tollerabilità di cui all'art. 844 c.c.; 5) confermare in ogni caso l'impugnata sentenza del Tribunale di Napoli nella parte in cui ha rigettato integralmente le domande attoree nei confronti di con conseguente Controparte_7 accertamento dell'insussistenza di ogni obbligo di refusione di somme e/o di spese, a qualunque titolo, a carico di per i fatti per cui è causa. Il tutto con vittoria Controparte_7 di spese e onorari di causa di entrambi i gradi del giudizio”.
2.1.4. In data 29/09/2021 si sono costituiti altresì i sig.ri , , Controparte_4 AR_2
e , che, premesso di aver notificato autonomo atto Persona_2 AR_3
di appello alle controparti iscritto a ruolo il 14.5.2021 e rubricato al RGN 2157/2021, che hanno chiesto riunirsi al RGN 2147/2021, hanno domandato il rigetto dell'appello di Pt_1
con vittoria di spese e compensi del presente grado di giudizio, oltre accessori di legge.
[...]
2.1.5. Nel costituirsi in data 26/10/2021, l'appellata ha chiesto, CO previa riunione del giudizio RGN 2147/2021 a quello RGN 2157/2021, darsi atto dell'insussistenza di una domanda di riforma della sentenza di primo grado da parte dell'appellante nei confronti della;
vinte le spese del doppio Controparte_21
grado di giudizio.
2.1.6. Sono, invece, rimaste contumaci la società e il Controparte_2 [...]
Controparte_14
2.2. Appello RGN 2157/2021 proposto da , Controparte_4 Persona_2 AR_2
e
[...] AR_3
La sentenza definitiva n. 2315/2021 è stata impugnata anche dai sigg.ri , Controparte_4
, e con atto di citazione notificato Persona_2 AR_2 AR_3
a mezzo Ufficiale Giudiziario con raccomandata ar spedita il 10.5.2021 con cui hanno chiesto dichiararsi la responsabilità di per i danni patrimoniali e non CP patrimoniali subiti da essi istanti, in concorso al 50% con e, fermo l'obbligo a Pt_1
AR carico della sola i eseguire gli interventi al fascio di binario realizzato dal 2005 in poi, condannare alla realizzazione di diversi interventi sui convogli (meglio CP
specificati in appello) per ridurre le immissioni rumorose nonché ordinare a e a Pt_1
di limitare la velocità dei treni in arrivo e in partenza dalla Stazione di Napoli CP
Centrale in transito sui binari antistanti il fabbricato nonché a porre in essere gli CP_4 altri adempimenti indicati nel libello, con la previsione di penali;
hanno, altresì, chiesto la condanna delle predette appellate al risarcimento del danno non patrimoniale ( danno alla salute e da lesione del diritto al normale svolgimento della vita familiare e relazionale all'interno dell'abitazione) nella misura di complessivi euro 219.000,00 in favore di ciascuno di essi istanti nonché al risarcimento del danno patrimoniale da deprezzamento dell'immobile de quo in favore delle sorelle nella misura di euro 170.220,00; con CP_4 condanna delle società e , in solido, alle spese dell'appello. Pt_1 CP
3. Disposta la riunione dei due appelli con decreto del presidente di sezione del
3.1.2022 e acquisito telematicamente il fascicolo del giudizio di primo grado, con comparsa di intervento depositata il 24.7.2023 si sono costituiti volontariamente , Controparte_4
e in qualità di eredi di ( la prima coniuge, gli CP_5 CP_6 Persona_2 altri figli del de cuius), deceduto nelle more del giudizio in data 23.10.2022, riportandosi alle deduzioni e richieste già formulate dal loro dante causa.
4. Indi la causa, senza svolgimento di attività istruttoria, è stata riservata in decisone allo spirare dei termini ex art. 190 cpc assegnati con ordinanza del 10.4.2024 in esito all'udienza del 3.4.2024 celebrata in forma critta ex art. 127 ter cpc.
RAGIONI DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Gli appelli sono infondati e vanno respinti.
Appello RGN 2149/2021 di Pt_1
Sulla giurisdizione del G.O. (sentenza non definitiva n. 1341/2024)
Il primo motivo è diretto alla riforma della sentenza non definitiva nella parte in cui il tribunale ha rigettato l'eccezione di difetto di giurisdizione del G.O. sollevata in primo grado dalla società sull'assunto che “... l'inosservanza da parte della PA... delle Pt_1
regole tecniche ovvero dei comuni canoni di diligenza e prudenza può essere denunciata dal privato davanti al giudice ordinario sia quando tenda a conseguire la condanna ad un facere sia quando abbia ad oggetto la richiesta del risarcimento del danno patrimoniale, giacchè una siffatta domanda non investe scelte ed atti autoritativi dell'amministrazione, ma un'attività soggetta al principio del neminem laedere” .
Secondo l'appellante la pronuncia del primo giudice sarebbe fondata su un indirizzo giurisprudenziale tutt'altro che univoco e peraltro minoritario che sarebbe sconfessato dalle pronunce della Corte Costituzionale, del TAR e del Consiglio di Stato richiamate nel corpo dell'atto di appello ( cfr v. pagg. 12 e 13) da cui poter trarre il principio secondo cui la giurisdizione civile sussiste unicamente in riferimento a comportamenti della PA ( o del
Concessionario di pubblico servizio) che siano riconducibili a strumenti intrinsecamente privatistici e non all'esercizio di una funzione.
Nel caso di specie, osserva l'appellante, sarebbe pacifico che l'attività di gestione dei binari e di regolamentazione dell'esercizio ferroviario costituiscono esplicazioni di mansioni pubbliche demandate con provvedimento concessorio per cui le attività contestate dagli attori ( frequenza del passaggio dei convogli ferroviari, velocità, orari..) sarebbero comportamenti inscindibilmente, direttamente e funzionalmente inerenti l'espletamento del pubblico servizio di trasposto ferroviario nazionale, dunque un'attività amministrativa tout court. Con la conseguenza che qualsiasi questione correlata alle suddette attività o comportamenti (anche eventualmente omissivi) da parte dei concessionari rientrerebbe nella giurisdizione del G.A.
Aggiunge che l'attuale allocazione dei binari sui quali avviene il passaggio dei convogli ferroviari, che sarebbe causa delle asserite immissioni acustiche, rappresenterebbe una AR modalità del servizio pubblico di traporto ferroviario da parte di concessionaria dell'infrastruttura ferroviaria nazionale. Richiama a conforto sul punto la pronuncia della
Suprema Corte a Sezioni Unite n. 27187/2007 ed altre dei giudici di merito (v. pagg.
16,17.18 appello).
Il mezzo non è condivisibile.
I precedenti giurisprudenziali cui ha prestato adesione il primo giudice nell'affermare la giurisdizione del G.O. non costituiscono affatto un orientamento minoritario ma rinvengono il loro fondamento nella pronuncia della Suprema Corte a SSUU n. 20571/2013, che ha trovato conferma in successive e più recenti decisioni ( da ultimo v. Cass. Sez. U - ,
Ordinanza n. 13178 del 14/05/2024) in forza delle quali costituisce patrimonio giurisprudenziale ormai acquisito il principio secondo cui è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario la causa nella quale il privato, previo accertamento della rumorosità, molestia e intollerabilità delle immissioni derivanti dall'esecuzione di un'opera pubblica nonché degli effetti pregiudizievoli da essa recati alla salute propria e dei familiari e al valore economico della sua proprietà, ne abbia domandato la cessazione o, almeno, la riduzione entro i limiti della tollerabilità ( cfr Cass. ordinanza 12 novembre 2020, n. 25578 per il caso di danni da immissioni derivanti dall'aerogeneratore di un ). CP_22
Giurisdizione che è stata affermata anche riguardo alla controversia nella quale il privato domandi nei confronti della P.A. il risarcimento del danno non patrimoniale conseguente a immissioni intollerabili deducendo l'omessa adozione da parte della medesima degli opportuni provvedimenti a tutela del diritto alla salute ( Cass. sentenza n. 23436/2022).
Si è, infatti, osservato, che venendo in rilievo, alla stregua del criterio del petitum sostanziale, un comportamento materiale delle autorità pubbliche, suscettibile di compromettere il nucleo minimo essenziale dei diritti fondamentali quali quello alla salute,
l'azione della P.A. difetta dall'origine di qualsiasi carattere di discrezionalità e si prospetta come un'azione vincolata, sicché la posizione del privato si configura come di diritto soggettivo pieno e la cognizione appartiene al giudice ordinario.
E' stato, altresì, precisato che l'inosservanza, da parte della P.A., delle regole di diligenza e prudenza nella gestione dei propri beni può essere oggetto di una pretesa risarcitoria del privato, esercitabile davanti al giudice ordinario, finalizzata ad ottenere anche la condanna dell'amministrazione ad un facere ( cfr sentenza n. 23436 cit.)
Ora, dovendosi determinare la giurisdizione sulla base di quello che è il petitum sostanziale della domanda, vale osservare che nel caso in esame gli originari attori hanno chiaramente lamentato che l'esecuzione dei lavori di ampliamento della rete ferroviaria in contestazione avvenuto negli anni 2007-2008 avrebbe determinato l'esistenza di immissioni acustiche al di sopra della normale tollerabilità, contestualmente chiedendo l'accertamento del deprezzamento dell'immobile di loro proprietà ( le sorelle ) e il risarcimento del CP_4 danno alla salute da loro subito ( tutti gli attori), senza contestare la scelta dell'amministrazione di realizzare l'ampliamento. In altre parole, nel libello introduttivo del giudizio ciò che si chiede è l'accertamento dell'illegittimità dell'azione amministrativa intesa quale sommatoria di comportamenti materiali, idonei – nella prospettazione della domanda giudiziale – a determinare un danno alla salute e un deprezzamento degli immobili, mentre non viene contestato l'esercizio, da parte dell'Amministrazione, di un potere pubblico. Ne consegue che, come condivisibilmente ritenuto dal tribunale, la pretesa avanzata dagli attori ha la consistenza del diritto soggettivo, dal momento che la domanda risarcitoria proposta nei confronti della P.A. ha ad oggetto i danni derivanti da meri comportamenti materiali che non si sono tradotti in scelte o in atti autoritativi dell'amministrazione medesima.
AR Le decisioni utilizzate nell'appello da per sostenere la giurisdizione del G.A. risultano essere già state esaminate e motivatamente disattese dal primo giudice e appaiono peraltro del tutto superate dal consolidato indirizzo sopra esposto.
Va, quindi, confermata la sentenza non definitiva affermativa della giurisdizione del G.O. e respinto il primo mezzo di gravame.
Sulla normativa applicabile in tema di immissioni acustiche da rumore ferroviario.
Con il secondo mezzo la deducente sostiene che avrebbe errato il tribunale nel valutare il rumore ferroviario sulla base del criterio della normale tollerabilità di cui all'art. 844 c.c., fissato dalla consuetudine in 3dBA sopra il “livello di fondo” giacchè a suo dire, nella determinazione delle immissioni acustiche da rumore ferroviario il criterio applicabile sarebbe quello dell'ammissibilità o accettabilità precipuamente stabilito dalla L. 447/1995 e dal Decreto attuativo DPR 459/1998.
Il motivo è inammissibile per violazione dell'art. 342 cpc.
Invero, l'articolata dissertazione sviluppata dall'appellante per supportare la propria tesi è ripetitiva di argomenti già dedotti in primo grado e superati dal tribunale, senza apportare alcuna censura idonea a superare il ragionamento del primo giudice, il quale, facendo applicazione della granitica giurisprudenza di legittimità in materia ( richiamata nella motivazione) ha già ampiamente spiegato ( cfr pag. e 9 della gravata sentenza) che riguardo alle immissioni acustiche la tutela apprestata dalla l. 447/1995 attiene al regime amministrativo destinato alla PA in relazione alla quiete pubblica, distinta ed ulteriore rispetto alla tutela riguardante i rapporti tra privati regolato dall'art. 844 c.c. e 2043 c.c e precisato che la l. 447/95 sull'inquinamento acustico e i decreti che ne costituiscono attuazione fissano a tutela della collettività e dell'ambiente modalità di rilevamento dei rumori e limiti massimi di ammissibilità (c.d. criterio della ammissibilità accettabilità) regolanti solo e specificamente i rapporti con la p.a. mentre l'art. 844 c.c. nei rapporti tra privati fissa il parametro della normale tollerabilità- e non già solo della ammissibilità- delle immissioni, rimettendo la relativa valutazione all'apprezzamento del giudice da compiersi secondo criteri oggettivi quali le condizioni dei luoghi, i tempi ( orari di notte e di giorno) e le attività svolte. Ha, altresì, già chiarito che la normativa sopravvenuta contenuta nell'art. 6 ter L. 13/2009 non ha portata derogatoria e limitativa dell'art. 844 c.c.- come opinato dall'appellante- dovendo comunque ritenersi prevalente, alla luce di una interpretazione costituzionalmente orientata, il soddisfacimento dell'interesse ad una normale qualità della vita rispetto alle esigenze della produzione.
La bontà di tale soluzione interpretativa è confermata anche dalla più recente giurisprudenza di legittimità (Cass. Ordinanza n. 21479 del 31/07/2024) che ha ribadito che i parametri dettati dall'art. 4 del DPCM del 14 novembre 1997 sono volti a proteggere la salute pubblica mentre, nei rapporti tra privati, vige la disciplina dell'art.844 c.c., che, nel fissare i criteri a cui il giudice di merito deve attenersi, rimette al suo prudente apprezzamento il giudizio sulla tollerabilità delle immissioni;
tale giudizio non è mai assoluto, ma relativo alla situazione ambientale, variabile da luogo a luogo, secondo le caratteristiche della zona e le abitudini degli abitanti
L'appellante non ha offerto alcuna ragione idonea ad incrinare in punto di diritto il consolidato indirizzo della Suprema Corte posto a fondamento della gravata sentenza limitandosi sostanzialmente a ribadire in modo acritico – rispetto all'iter logico giuridico sviluppato in sentenza- la tesi della applicabilità della disciplina pubblicistica in tema di inquinamento acustico al caso di specie.
Ne consegue che il mezzo non corrisponde ai dettami dell'art. 342 cpc in quanto difetta di una parte argomentativa che sia idonea a confutare e contrastare le ragioni addotte dal primo giudice incorrendo così nella sanzione di inammissibilità ex art. 342 cpc.
Sulla condanna di all'esecuzione delle opere individuate nella perizia dell'ing. Pt_1
(pagg. 197-208). Per_3
AR Con il terzo mezzo impugna il capo della sentenza definitiva nella parte in cui il tribunale, accertata l'illiceità delle immissioni acustiche provenienti dalle linee ferroviarie adiacenti al fabbricato attoreo, ha condannato essa deducente ad un facere specifico costituito dall'”esecuzione delle opere dirette alla rimozione delle cause dei danni, quali individuate nella perizia a firma dell'Ing. alle pagg. 197/208”. Per_3
A dire dell'appellante tale statuizione sarebbe viziata da difetto di giurisdizione e da errore in iudicando e in procedendo in quanto spetterebbe solo ad essa istante, quale gestore dell'infrastruttura destinata all'esercizio del trasporto ferroviario nazionale, la potestà esclusiva di curare la progettazione degli eventuali interventi di mitigazione acustica nell'ambito di tutti i disposti normativi e di tutti i regolamenti che impongono la messa in opera di soluzioni non solo acusticamente efficaci per ottemperare ai limiti imposti dalla normativa vigente, ma anche e soprattutto rispondenti a tutti gli stringenti standard per la garanzia della sicurezza e della regolarità dell'esercizio ferroviario.
Lamenta, altresì, che gli interventi individuati dal CT per ridurre le immissioni acustiche – acriticamente recepiti dal tribunale- sarebbero di difficile fattibilità nonché di scarsa efficacia per porre rimedio all'inconveniente di causa (cfr pagg. 34 e 35 appello).
Il motivo non merita condivisione.
Si è già sopra richiamato l'indirizzo consolidato di legittimità che afferma la giurisdizione del GO in tema di risarcimento del danno da immissioni attuabile anche mediante condanna della PA ad un facere.
AR Quanto alla fattibilità degli interventi posti a carico di per ridurre le immissioni acustiche nei limiti della tollerabilità, risulta essere un profilo che non attiene al merito delle opere individuate dal CT ma alla fase esecutiva e che, in ogni caso è infondato posto che, AR come precisato in sentenza, l'ausiliario ha già escluso quelle opere che in sede di interlocuzioni durante le operazioni peritali ha valutato come di difficile realizzazione ( v. pag. 16 righi 12 e 13 sentenza definitiva gravata), adottando gli interventi frutto del confronto tra le parti in sede di accordo transattivo, non andato poi a buon fine per altre ragioni ( v. pag. 17 sentenza gravata).
Dunque neanche è vero che il tribunale ha acriticamente recepito le risultanze della CT ma AR
, al contrario, ha valorizzato le soluzioni di fatto concordate tra l'ausiliario e i tecnici durante l'espletamento della perizia. Le altre ragioni sviluppate nel motivo per contestare sotto il profilo tecnico l' efficacia e AR idoneità delle soluzioni prescelte dall'ing. sono le medesime che ha dedotto Per_3 nelle osservazioni alla bozza di CT e a cui l'ausiliario ha dato puntuale risposta, ritenuta completa ed esaustiva dal primo giudice che ne ha recepito gli esiti. Sicchè in parte qua il motivo si palesa inammissibile perché non offre argomenti ulteriori di critica per superare la valutazione di idoneità ed efficacia cui è pervenuto il tribunale facendo proprie le risultanze della CT.
Alla luce delle superiori considerazioni, il mezzo va del tutto disatteso.
Sulle risultanze della CT medico-legale.
AR Con l'ultimo motivo impugna il capo della sentenza definitiva con cui essa istante è stata condannata al risarcimento del danno biologico sulla base della CT medica che aveva solo ipotizzato il nesso di causalità (usando l'espressione “può essere messo in rapporto”) tra lo stato ansioso da cui erano risultati affetti gli originari attori e l'inquinamento ambientale.
Per contestare una siffatta conclusione sostiene l'appellante che avrebbe errato il tribunale nel ritenere sussistente il danno biologico sulla base di una mera supposizione ipotetica del
CT tra l'altro strettamente correlata all'errata affermazione dell'esistenza di immissioni superanti il limite di tollerabilità , da escludersi invece in forza del diverso criterio di ammissibilità o accettabilità propugnato con il precedente motivo di gravame.
Anche tale motivo non merita accoglimento.
Sul superamento del limite di tollerabilità delle immissioni acustiche si è già detto sopra.
Per il resto, il CT medico legale ha chiaramente affermato la sussistenza del nesso causale tra lo stato ansioso ( c.d. fenomeno dell'annoyance) diagnosticato agli attori e l'inquinamento ambientale di causa e laddove ha utilizzato l'espressione “può essere messo in rapporto” ha espresso un giudizio di certezza e non di mera ipotesi o supposizione, come opinato dall'appellante.
Ne consegue la totale infondatezza del motivo.
AR In conclusione, l'appello proposto da a integralmente respinto. Appello RGN 2157/2021 proposto da , ( ora suoi eredi), AR_6 Persona_2
e AR_2 AR_3
L'impugnazione in esame investe la sentenza definitiva n. 2315/2021 quanto al risarcimento del danno.
Lamentano i deducenti:
1-l'omessa pronuncia del primo giudice sulle richieste istruttorie avanzate da essi attori nella memoria istruttoria del 12.11.2012 ( in particolare capi f e g), tendenti a dimostrare le mutate abitudini di vita nelle relazioni sociali, nonché quelle contenute nella memoria del
22.2.2017, riguardanti le mutate abitudini di vita familiare dei coniugi e Per_2 CP_4
, istanze che, rigettate dal giudice dott.ssa Palmieri con ordinanza del Controparte_23
28.1.2014 , essi avevano riproposto e che il giudice dott.ssa Console ( subentrata al precedente) aveva del tutto ignorato, mancando , altresì ( altra omissione) di riportare nella sentenza tutte le deduzioni in diritto sviluppate alle pagine 5 e 6 della citazione;
2- errata pronuncia circa la carenza di responsabilità di nella produzione delle CP
immissioni illecite, sulla scorta di un acritico recepimento delle convinzioni del CT ing.
, fondate anch'esse sull'errore di aver ritenuto che la sorgente rumorosa di Per_3 CP fosse limitata alla sola procedura di lavaggio delle carrozze, dimenticando che le cause
[...]
produttive dei rumori, ascrivibili a detta società, sarebbero due: il binario e le ruote dei treni, posto che il binario da solo non produce rumore ma è la ruota che affondando in esso, produce rumore;
dunque, il CT avrebbe dovuto controllare ed analizzare la condizione delle ruote ovvero dei cerchioni di esse , indagine non eseguita che aveva indotto il tribunale ad escludere la responsabilità di;
in ogni caso, la relazione peritale conterrebbe CP
accertamenti quanto alla velocità dei treni e alla lunghezza dei convogli quali fattori rilevanti ai fini delle immissioni ( come meglio specificato a pagg. 23-27 dell'atto d'appello) e riferibili senz'altro ai treni, quindi a;
da qui la concorrente CP responsabilità di quest'ultima in uno a per le immissioni illecite;
Pt_1
3- l'errata rilevanza assegnata dal tribunale alla verifica della regolarità urbanistica del fabbricato ai fini del risarcimento del danno patrimoniale da deprezzamento CP_4 dell'immobile, mai contestata dalle controparti, e l'errata declaratoria di abusività dell'unità immobiliare sub 9, nonostante risultasse munito di condono come da documentazione da essi attori prodotta all'udienza del 13.7.2017 ( istanza di condono), utilizzabile in quanto documento sopravvenuto rispetto alle preclusioni processuali, diversamente da quanto ritenuto dal primo giudice nel rilevarne la tardività perché non depositato con la memoria istruttoria del 2012;
4- l'errato rigetto della domanda di deprezzamento del fabbricato quanto CP_4
all'immobile sub 9 per erronea affermazione del suo carattere abusivo ( come sopra) scomputandone il valore ( euro 84.000,00) dalla misura del deprezzamento subito dall'immobile, quantificato in euro 115.480,00;
5- errata pronunzia di compensazione dei crediti laddove, in applicazione del principio della integralità del risarcimento, il tribunale aveva respinto la domanda risarcitoria delle Pt_7
per il deprezzamento dell'immobile sull'assunto che il relativo oggetto restava
[...]
assorbito dall'accoglimento della domanda di realizzazione delle opere atte a riportare le immissioni nei limiti di tollerabilità, ritenendo erroneamente l'esistenza di un collegamento AR funzionale tra la spesa che avrebbe dovuto sostenere ( euro 160.000,00) e il danno da deprezzamento da esse subito ( euro 115.480,00), quando, invece, a loro dire, la CP_4
AR spesa gravante su per realizzare i lavori di cui alla consulenza dell'ing. non Per_3
rappresentava un risarcimento a favore di essi appellanti bensì quanto la società aveva omesso di eseguire, pur essendone tenuta per legge, per contenere le immissioni acustiche;
AR sicchè se aveva sbagliato il progetto di risanamento acustico e/o lo aveva malamente eseguito, detta spesa non era certo a favore di essi appellanti che non erano destinatari del pagamento;
inoltre, la compensazione, potendo operare solo tra soggetti risultanti creditori e AR debitori, era stata mal applicata nella specie ove on è debitrice verso le appellanti della somma necessaria agli interventi indicati dal CT mentre esse deducenti sono creditrici verso e verso per le ragioni svolte nel secondo motivo d'appello- Pt_1 CP dell'importo del deprezzamento del fabbricato , quindi per altro titolo, comunque diverso;
6- la nullità della CT medico-legale per essere trascorsi ben sette anni dalla perizia medica, periodo durante il quale verosimilmente le condizioni di salute degli appellanti erano peggiorate, con necessità, quindi del rinnovo della consulenza medica d'ufficio;
7- l'omessa quantificazione del danno alla salute, non avendo il tribunale svolto alcuna considerazione circa la lesione del loro diritto fondamentale, di natura non patrimoniale, al sereno svolgimento della vita familiare e della vita di relazione, conseguente alla invivibilità delle loro abitazioni per la presenza di immissioni acustiche intollerabili dovute al traffico ferroviario a ridotto del fabbricato, danno per il quale essi appellanti, nelle conclusionali in primo grado ( pag. 30), avevano chiesto la liquidazione dell'importo di euro 50,00 al giorno per i primi 5 anni dall'inizio del giudizio ed euro 70,00 al iorno per i secondi 5 ani, per un importo complessivo, ciascuno, di euro 219.000,00.
Nessuna delle censure su esposte merita accoglimento.
Il primo e il settimo mezzo, che vanno esaminati congiuntamente perché afferiscono alla medesima questione (danno alla vita familiare e di relazione) sono inammissibili in quanto riguardano una voce di danno mai richiesta in primo grado.
Invero, nel libello introduttivo gli originari attori hanno prospettato quale danno non patrimoniale subito per effetto delle immissioni moleste quello biologico su specie di stress psico-fisico, avendo specificamente lamentato la compromissione della sfera emotiva e psichica nonché il peggioramento della condizione psico-fisica, invocando la lesione del diritto alla salute presidiato dall'art. 32 Cost. Tanto è reso ancora più palese dalle conclusioni rassegnate nell'atto introduttivo del primo grado laddove al capo A)-3 si legge testualmente “ condannare le Società convenute n.q. in solido tra lor, al risarcimento dei danni subiti fino ad ora dagli attori per l'avvenuta compromissione della loro salute, secondo quanto sarà accertato da apposita consulenza medico-legale, alla quale gli attori fin d'ora dichiarano di volersi sottoporre, danni da liquidarsi in via equitativa ex art. 1123 c.c. anche in relazione agli eventuali postumi permanenti”. Richiesta che, all'evidenza, afferisce al solo diritto alla salute ex art. 32 Cost. che coincide con il danno biologico considerato e liquidato dal primo giudice, danno che, nella interpretazione della consolidata giurisprudenza di legittimità, comprende non solo la lesione in sé del bene salute ( danno evento) ma anche le implicazioni dinamico -relazionali ad esso connesse secondo l'id quod plerumque accidit ( danno conseguenza). Manca, invece, la richiesta risarcitoria del diverso danno alla lesione del diritto al normale svolgimento della vita personale e familiare all'interno dell'abitazione che, come spiegato bene nella gravata sentenza, costituisce un pregiudizio non patrimoniale diverso ed autonomo dal danno biologico e che, pertanto, non può considerarsi in esso ricompreso, senza una specifica ed autonoma domanda (non avanzata neanche con le memorie 1° termine ex art. 183 comma 6 cpc degli attori depositate il 15.10.2012).
A fronte del petitum sostanziale, il tribunale, in sentenza , dopo aver ben precisato e dato conto di conoscere il principio elaborato dalla Suprema Corte secondo cui il danno non patrimoniale da immissioni intollerabili “ è risarcibile ( ex art. 2059 c.c.) a prescindere dall'esistenza di un danno biologico documentato, quando sia riferibile alla lesione del diritto al normale svolgimento della vita personale e familiare all'interno di un'abitazione e comunque del diritto alla libera e piena esplicazione delle proprie abitudini di vita”( cfr pag.
29 sentenza definitiva), ha correttamente preso in esame e liquidato la voce di danno non patrimoniale dedotta in lite, vale a dire il danno alla salute , quale danno biologico, l'unico oggetto di domanda attorea. Ancor prima, il primo giudice (altro magistrato) aveva dichiarato inammissibili le istanze istruttorie degli attori, finalizzate a dimostrare il pregiudizio alla vita familiare e di relazione, ritenendole giustamente irrilevanti ai fini del decidere proprio perché afferenti una voce di danno non dedotta in citazione.
Alcuna omissione è, pertanto, evincibile nel percorso logico-giuridico posto a fondamento della impugnata sentenza, essendo ricavabile dalla ratio decidenti su riportata la ragione per la quale implicitamente sono state disattese le reiterate istanze istruttorie di parte attrice, oggetto del primo motivo di gravame, e non è stata liquidata la voce di danno reclamata con il settimo motivo, non tempestivamente introdotta dagli attori in primo grado.
Da tanto discende l'inammissibilità delle ragioni svolte con il primo e settimo motivo di gravame in quanto volte a sollecitare la delibazione della Corte su una domanda risarcitoria estranea al thema decidedum cristallizzato in primo grado nel rispetto dei termini perentori.
Risulta, invece, infondato il secondo motivo.
Come si ricava dalla lettura della approfondita e puntuale consulenza redatta dall'ausiliario ing. , i cui esiti il tribunale ha fatto propri, i binari posti in adiacenza del fabbricato Per_3
, realizzati in ampliamento dell'originaria rete ferroviaria, sono attraversati da CP_4 diverse tipologie di treni, non solo di ma anche di altre società di trasporto CP ferroviario, pubblico e privato ( tra cui treni regionali e LO;
cfr pag. 12 sentenza gravata).
Ciò, all'evidenza, rende difficile, se non impossibile, verificare lo stato di usura e manutenzione dei singoli treni percorrenti i binari di cui è causa, tanto più che non sono tutti riferibili a evocata in giudizio, con la conseguenza che correttamente il CT CP non ha proceduto all'indagine sollecitata dagli attori anche in questa sede. Soluzione che il tribunale ha condiviso laddove ha ritenuto che l'unico contributo causale nella produzione delle immissioni da prendere in esame in relazione alla posizione di fosse quello CP della movimentazione dei convogli sulle aste di manovra per le operazioni di lavaggio, ritenendolo non determinante nel superamento della soglia di tollerabilità, come sostenuto dall'ausiliario. Conclusione, quest'ultima, non contestata dagli appellanti e che è quindi idonea a sorreggere la motivazione quanto all'esclusione di responsabilità di CP nella vicenda di causa.
Ne consegue il rigetto del motivo.
Del pari infondati risultano essere il terzo, quarto e quinto motivo di gravame che vanno trattasi insieme perché investono la questione del danno da deprezzamento dell'immobile
. CP_4
Invero, diversamente da quanto opinato dagli appellanti, il primo giudice, nel delibare sul tale voce di danno patrimoniale non ha affatto inteso operare una compensazione tra credito risarcitorio delle ( quantificato in euro 115.480,00) e spesa a carico di AR_7 Pt_1
per le opere di contenimento delle immissioni rumorose (stimata in euro 169.000,00)
[...]
ma, nel fare corretta applicazione del principio di integralità del risarcimento ( in punto di diritto non contestato dalle appellanti) ha spiegato come non fosse cumulabile il risarcimento in forma specifica (consistente nella condanna di ad eseguire gli Pt_1 interventi atti ad eliminare le immissioni superiori alla soglia di tollerabilità) e quello per equivalente (valore del deprezzamento quale danno permanente all'immobile per la CP_4 minore godibilità conseguente alle immissioni intollerabili) e ha verificato che, in ragione del “valore” attribuibile al primo tipo di risarcimento e l'entità del secondo tipo, sussistesse una sostanziale proporzionalità tale da escludere un danno residuo da liquidare in favore delle per reintegrare il loro patrimonio leso. Diversamente opinando, infatti, AR_7
come correttamente evidenziato dal tribunale, vi sarebbe una locupletazione a vantaggio delle danneggiate, che, per effetto del risarcimento in forma specifica imposto a Pt_1
riacquisterebbero la godibilità dell'immobile e, al contempo, riceverebbero il ristoro economico di quella godibilità come se fosse del tutto stata perduta. Quello che sarebbe stato risarcibile per equivalente, ma che non è stato richiesto- come osservato in sentenza- è il danno da limitato godimento dell'immobile per il periodo dalla domanda all'esecuzione delle opere, profilo non oggetto di appello.
Rispetto alla predetta ratio decidenti appaiono, allora, irrilevanti le censure oggetto del secondo e quarto mezzo di gravame volte a sostenere la regolarità urbanistica del dell'immobile sub 9 del fabbricato , perché anche a voler considerare il valore da CP_4 deprezzamento di detto cespite nella stima totale, non vi sarebbe alcun importo da liquidare alle appellanti a titolo di danno patrimoniale per le ragioni sopra spiegate. CP_4
Da qui il rigetto dei mezzi su esaminati.
Infine, è del tutto inammissibile il sesto motivo di censura perché deduce un generico ed ipotetico aggravamento delle condizioni di salute degli originari attori non documentato in atti , sicchè la richiesta di rinnovo della CT risulta del tutto esplorativa e lamenta una altrettanto generica nullità della CT medico legale svolta in primo grado, senza spiegarne le ragioni.
In conclusione, anche l'appello in esame va integralmente respinto.
Spese.
Le spese del grado, in ragione della reciproca soccombenza, vanno integralmente compensate tra l'appellante/appellata e gli appellati/appellanti (ora Pt_1 CP_24 suoi eredi) e . Controparte_25
Inoltre, considerato che gli appelli proposti non contengono alcuna richiesta di riforma delle statuizioni riguardanti la posizione della e della PA CO
( nei cui confronti la domanda attorea è stata rigettata con la sentenza impugnata), cui la notifica dei gravami è stata eseguita ai soli fini della litis denuntiatio, sicchè difetta una situazione di soccombenza degli appellanti nei loro confronti, le spese del grado tra dette parti vanno integralmente compensate. Invece, in applicazione del principio della soccombenza, gli appellanti in Controparte_4
proprio, (ora suoi eredi: , e , Persona_2 Controparte_4 CP_5 CP_6
e , vanno condannati, in solido, al pagamento AR_2 AR_3
delle spese del presente grado in favore di , liquidate come in dispositivo sulla CP base parametrica degli importi di cui al DM 55/14 e succ. modifiche, tenuto conto del valore della causa ( indeterminato, scaglione da euro 26.001,00 ad euro 52.000,00) e dell'attività difensiva svolta ( fase di studio, introduttiva e decisoria)
Posto che il procedimento è iniziato in data successiva al 30 gennaio 2013, l'appellante Pt_1
( giudizio RGN 2147/2021) e, in solido tra loro, gli appellanti , gli eredi
[...] Controparte_4 di ( , e , e Persona_2 Controparte_4 CP_5 CP_6 AR_2
, in quanto soccombenti, sono tenuti a pagare un ulteriore AR_3 importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione (art. 13 comma 1 quater DPR 2002 n. 115 inserito ex art. 1, c.17, legge 24 dicembre 2012 n.
228).
P.Q.M.
La Corte d'appello di Napoli, 2^ sezione civile, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, decidendo sull'appello proposto da (giudizio RGN 2149/2021) e su quello proposto Pt_1
da , (ora suoi eredi: , e Controparte_4 Persona_2 Controparte_4 CP_5 [...]
, e (giudizio RGN 2157/2021) avverso CP_6 AR_2 Pt_3 AR_3
la sentenza non definitiva n. 1341/2014 e la sentenza definitiva n. 2315/2021 del tribunale di
Napoli, così definitivamente provvede:
1- Rigetta gli appelli;
2- Condanna, in solido, in proprio, (ora sui eredi: Controparte_4 Persona_2
, e , e Controparte_4 CP_5 CP_6 AR_2 Pt_3 AR_3
al pagamento delle spese del presente grado in favore di che liquida in CP complessivi euro 6946.00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
3- Compensa le spese del grado tra tutte le altre parti costituite;
4- Nulla per le spese nei confronti degli appellati contumaci;
5- Dà atto che ricorrono i presupposti, stante il rigetto degli appelli, per l'applicazione a carico di nonché a carico, in solido tra loro, di , (ora Pt_1 Controparte_4 Persona_2 sui eredi: , e , e Controparte_4 CP_5 CP_6 AR_2 AR_3
, dell'art. 13 comma 1 quater DPR 115 del 2002.
[...]
Così deciso in Napoli, il 18.12.2024
Il consigliere est. Il presidente dott.ssa Alessandra Piscitiello dott.ssa Rosaria Papa