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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Caltanissetta, sentenza 21/07/2025, n. 302 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Caltanissetta |
| Numero : | 302 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
La Corte di Appello di Caltanissetta, sezione unica civile, composta dai
Magistrati:
Dott. Emanuele De Gregorio Presidente
Dott.ssa Flavia Strazzanti Consigliere
Dott. Carlo Pietrarossi Giudice Aus. rel.
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 312/2022 R.G.C.A. avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 595/2022 emessa dal Tribunale di Enna in data
29 agosto 2022
PROPOSTO DA
, nata ad [...] il [...] Parte_1
(c.f. ) e nato ad [...] il CodiceFiscale_1 Parte_2
15.08.1975 (c.f. ) entrambi residenti in [...]
Candrilli n. 46, quali eredi di , rappresentati e difesi NA dall'Avv. Sergio Di Chiara presso il cui studio, in Ferrara, Via Palestro n.
63, sono elettivamente domiciliati;
Appellanti
CONTRO
1 , nato ad [...] il [...] (c.f. Controparte_1 C.F._3
), nata a [...] il [...] (c.f.
[...] CP_2 [...]
, e , nato a [...] il [...] (c.f. C.F._4 CP_3
), rappresentati e difesi dall'Avv. Corrado Guerri, CodiceFiscale_5 preso il cui studio, in Avola Via Napoli n. 26, sono elettivamente domiciliati;
Appellati
Conclusioni degli appellanti
“Piaccia alla Corte Ecc.ma, in riforma della sentenza n. 595/2022 del
29.08.2022 pubblicata il 01.09.2022 RG 1760/2015 davanti al Tribunale di Enna e previa sospensione ex art. 283 c.p.c. dell'efficacia esecutiva della stessa richiesta ex art. 335 c.p.c., in via preliminare assegnare termine ed indicare il Tribunale competente per accogliere la querela di falso e, per
l'effetto, accertare e dichiarare il riempimento del foglio in bianco del
03.07.2014 e per l'effetto dichiarare, a seguito dell'accoglimento della presente querela di falso nulla e/o inesistente e/o annullabile la dichiarazione resa nella scrittura privata del 3.07.2014. Nel merito revocare e/o annullare il Decreto Ingiuntivo n. 333/2015 avanti all'intestato Tribunali di Enna opposto in quanto erroneo e ingiusto perché fondato sul documento disconosciuto nel suo contenuto, per essere stato abusivamente riempito un foglio sottoscritto in bianco e nel merito nulla dovuto in fatto ed in diritto. In ogni caso col favore delle spese, dei diritti e dei compensi di entrambi i gradi di giudizio oltre IVA e CPA come per legge.
In via istruttoria si chiede, a seguito della querela di falso ex art. 210 c.p.c., copia negli estratti conto della – filiale Controparte_4 di Avola - dall'anno 2013 al 30.07.2014 in modo da verificare l'emissione dell'assegno di €. 25.000,00 ulteriore ai due assegni già in corso di causa, nonché la consistenza del conto corrente dell' nel predetto periodo. Pt_3
Conclusioni degli appellati
2 “Piaccia all'On.le Corte d'appello adita, preliminarmente rigettare la richiesta di sospensione del giudizio in quanto è palese che il documento impugnato non è stato sottoscritto in bianco per le motivazioni di cui in premessa. Rigettare l'appello proposto in guanto infondato in fatto e in diritto confermando la sentenza impugnata oltre il rigetto dell'istanza di inibitoria poiché priva dei due elementi del pericolo in mora e del fumus boni juris. Con condanna degli appellanti istanti al pagamento anche delle spese delle competenze del giudizio.”
Svolgimento del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato opponeva NA il Decreto Ingiuntivo n. 333/2015 emesso dal Tribunale di Enna su istanza dei convenuti e Controparte_1 CP_2 CP_3 con il quale le veniva ingiunto il pagamento della somma di €.175.00,00 oltre interessi e spese della fase monitoria.
Assumeva, a sostegno dell'opposizione, che i convenuti, quali eredi dell'originaria creditrice , fondavano la loro pretesa sulla Parte_4 base di un assegno di €. 75.000,00 e di un atto di riconoscimento di debito di €. 100.000,00 sottoscritto dalle parti in data 3.07.2014 e che, ove anche la scrittura dovessi ritenersi vera, il presunto debito ammontava solo ad €.100.000,00 trattandosi di scrittura di data successiva a quella dell'emissione dell'assegno.
Specificava di avere ricevuto dall' un prestito per complessivi €. Pt_3
52.000,00 a mezzo di due assegni circolari di €. 25.000,00 ed €.27.000,00 emessi in data 23.09.2013 senza sottoscrivere alcuna pattuizione e con l'obbligo di provvedere alla restituzione della somma in rate mensili di €.
5.000,00.
Deduceva ancora che le predette condizioni del prestito erano state rimodulate nel senso che l'opponente avrebbe restituito le somme ricevute attraverso il pagamento di rate mensili di €. 500,00 ma,
3 considerato il lungo tempo necessario per l'estinzione, la creditrice aveva preteso il rilascio di un assegno di €. 75.000,00 a garanzia, somma comprensiva di interessi, oltre alla sottoscrizione di un foglio in bianco che avrebbe riempito e fatto valere in caso di inadempimento.
Disconosceva, pertanto, il contenuto della scrittura privata prodotta in fase monitoria in quanto autonomamente redatta dalla defunta
[...]
o da terzi. Parte_5
Si costituivano i convenuti, quali eredi della defunta Parte_5 che contestavano la domanda ricostruendo il credito vantato come indicato dalla documentazione prodotta in fase monitoria specificando che l' già nel 2012 era creditrice della per €.10.000,00 e Pt_3 Per_1 che, nel corso del 2012 la stessa aveva versato all'opponente ingenti somme di denaro ovvero: €. 4.000,00 il 27.09.2012; €.7.000,00 l'
8.11.2012; €. 999,00 il 4.1.2013; €. 52.000,00 il 22.02.2013 ed €.
2.500,00 il 29.08.2013 per un totale di €. 76.550,00 da cui detrarre l'importo, delle more restituito, di €. 1.500,00 così da concordare la consegna di un assegno di €. 75.000,00 ovvero quello poi posto a base della pretesa monitoria.
Deducevo ancora che, dalla scrittura del 03.07.2014 risultava che l' avesse concesso un'ulteriore prestito pari ad €. 100.000,00 mai Pt_3 restituito.
Il processo veniva interrotto per il decesso esso del procuratore di parte attrice e, una seconda volta per il decesso dell'attrice medesima, per essere ritualmente riassunto in entrambi i casi.
All'udienza del 21.04.2022, precisate le conclusioni, la causa veniva posta in decisione.
Con la sentenza oggi gravata il Tribunale ha revocato il Decreto Ingiuntivo opposto emesso dal Tribunale di Enna n. 333/2015 e condannato e , quali eredi Parte_2 Parte_1
4 legittimi di , ciascuno in proporzione della rispettiva NA quota ereditaria, a pagare agli opposti, la complessiva somma di
€.100.000,00 oltre interessi dalla domanda al soddisfo, compensando integralmente, tra le parti, le spese di lite.
Il Tribunale è pervenuto alla richiamata conclusione rilevando come, dalla documentazione allegata - con particolare riferimento alla scrittura del 03.07.2014 a firma di - fosse risultato ampiamente NA dimostrato che la stessa, “in un momento di forte crisi economica”, avesse ricevuto dalla signora un prestito bancario di €. Parte_5
25.000,00 (attraverso assegno bancario) più interessi e competenze relative presso la filiale di Avola e un altro Controparte_4 prestito in denaro contante di €.75.000,00 per complessive €.100.000,00
e che di tali prestiti ne erano a conoscenza e garanti i figli Parte_2
e .
[...] Parte_1
Rileva il Tribunale che detta scrittura era stata disconosciuta dagli opponenti nel suo contenuto e non nella sottoscrizione dell'attrice , Per_1 ragione per la quale, a prescindere dalla questione se si trattasse di riempimento non autorizzato o di riempimento autorizzato e attuato in violazione delle istruzioni ricevute, era onere del sottoscrittore provare sia che la firma era stata posta su un foglio non ancora riempito sia, nella seconda ipotesi, che il riempimento fosse avvenuto contrariamente ai patti, argomenti sui quali l'attrice (e poi i figli quali eredi) non avevano fornito prova alcuna.
Il Tribunale ha poi ritenuto che l'atto ricognitivo del 3 luglio 2014 (quindi avente data successiva all'emissione dell'assegno di €. 75.000,00 del
15.09.2013) fosse omnicomprensivo dell'intero debito dell'attrice nei confronti della essendo impensabile ritenere che, ove la Parte_5 stessa fosse stata creditrice, in tale ultima data, di un'ulteriore Pt_3 somma di €. 75.000,00 di tal fatto non ne fosse stata data menzione nella redazione della scrittura privata.
5 ****
Avverso tale sentenza hanno proposto gravame Parte_1
ed , quali eredi di per i
[...] Parte_2 NA motivi in detto atto meglio specificati.
Sostituita l'udienza del 27 marzo 2025 con il deposito di note ex artt.li
127 e 127 ter c.p.c., la Corte ha posto la causa in decisione concedendo alle parti i termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di gravame e Parte_1
, nella qualità di eredi della loro madre Parte_2 NA
, deducono la erroneità della sentenza per avere, il Tribunale,
[...] erroneamente, ritento sussistente il riconoscimento del debito del
3.07.20014 condannano gli stessi al pagamento delle somme ivi indicate.
Sì osserva, in proposito che nessuna ulteriore pretesa rispetto a quanto indicato nella struttura privata può essere fatto avere da
[...]
e dai suoi eredi e che il giudizio deve limitarsi ad Parte_5 CP_1 accertare se sussiste o meno il debito di €. 100.000,00 di cui €.25.000,00 corrisposto con assegno bancario ed €.75.000,00 in contanti.
In proposito gli appellanti propongono, a mezzo del loro procuratore speciale, querela di falso ex art. 221 c.p.c. per riempimento di foglio in bianco con riferimento alla scrittura datata 03.07.2014 negando così
(come aveva negato la loro dante causa ), di avere mai NA sottoscritto un riconoscimento di debito essendo il foglio in bianco al momento della apposizione delle loro firme.
Rappresentano come essi hanno richiesto ed ottenuto un estratto conto della fu dal quale risulta l'avvenuta emissione di due NA assegni circolari, uno di €. 25.000,00 ed uno di €. 27.000,00 incassati
6 nell'anno 2013 dei quali si era dato contezza nell'atto di opposizione al
Decreto Ingiuntivo e che tale originario prestito era stato in parte restituito, nella misura di €. 1.500,00, riconoscendo un debito residuo pari ad €.50.500,00.
È evidente, continuano gli appellanti, che i due assegni (e, certamente quello di €. 25.000,00) erano stati emessi dalla filiale della CP_4
di Avola per il prestito di €.25.000,00 così come indicato Controparte_4 nella scrittura privata.
Escludono il versamento del denaro contante per €. 75.000,00 evidenziando come sia illogico sostenere che chi deve ancora ricevere €.
52.000,00 nel 2013 conceda altro prestito infruttifero per un importo così ingente.
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Con il secondo motivo di censura, in via subordinata, gli appellanti deducono la erroneità della sentenza per manifesto errore di calcolo in ordine alla somma di cui in condanna.
Argomentano, a sostegno del motivo, che nell'ipotesi in cui la Corte dovesse confermare la somma dovuta, da essa bisogna detrarre l'importo di €. 1.500,00 già versati dalla per come confermato anche da parte Per_1 appellata e richiamato in sentenza, ragione per la quale l'attuale debito sarebbe, tutt'al più di €.98.500,00 in luogo di €.100.000,00
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Deve, in via preliminare che la Corte, nell'ambito del sub procedimento n. 312 -1 /2022, con Ordinanza del 2 febbraio 2023, aveva disposto sospendersi l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata subordinatamente alla prestazione, da parte degli appellanti, di una cauzione – sotto forma di polizza fideiussoria – di €. 100.000,00 da
7 rinnovare periodicamente sino alla decisione della controversia e da depositarsi presso la Cancelleria della Corte.
Con istanza del 19.07.2024 il procuratore di parte appellata ha rilevato che non era stato effettuato il prescritto deposito (per come accertato da documentazione rilasciata dalla Cancelleria) chiedendo la revoca del provvedimento di inibitoria.
Con decreto del 5 settembre 2024 la Corte, preso atto di quanto sopra, ha dichiarato priva di effetto l'Ordinanza del 2 febbraio 2023 con la quale era stata sospesa l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
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Deve ancora premettersi che la Procura Generale c/o la Corte di Appello di Caltanissetta, con parere del 27.03.2023, si è pronunciata per il rigetto dell'appello e per la conferma della sentenza impugnata.
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Nel merito l'appello è fondato nei limiti di cui infra.
Quanto al primo motivo di censura che investe la dedotta erroneità della sentenza, per avere, il Tribunale, riconosciuto fondata la pretesa di cui alla scrittura del 3.07.2013 si osserva:
Con scrittura privata del 30.07.2014 dichiarava: “In un NA momento di forte crisi economica causata da spese inaspettate, ricevo dalla signora , nata ad [...] il [...] ed ivi residente in [...] un prestito bancario a suo nome di €. 25.000,00 più interessi e competenze relative presso la filiale Controparte_4 di Avola e un altro prestito infruttifero in denaro contante di €.75.000,00 per complessivi €.100.000,00. Di tali suddetti prestiti sono a conoscenza a garanzia del prestito entrambi i miei figli nelle persone di Parte_2
e . Ciò detto dichiaro che la somma complessiva sopra Parte_1 citata verrà restituita dalla sottoscritta e dai figli entro la fine dell'anno
8 2014. Si rilassa la presente dichiarazione a titolo di garanzia del prezzo e
a valore ai fini di legge.”
La scrittura veniva quindi sottoscritta non solo dalla NA ma dai di lei figli e nonché da Parte_2 Pt_1 [...]
e non vi è dubbio che tale documento detta essere ricondotto Parte_5 nell'alveo dell'art. 1988 c.c..
La ricognizione di debito, com'è noto, non costituisce autonoma fonte di obbligazione, ma ha solo effetto confermativo di un preesistente rapporto fondamentale, determinando, ex art. 1988 c.c., un'astrazione meramente processuale della causa debendi, da cui deriva una semplice relevatio ab onere probandi, che dispensa il destinatario della dichiarazione dall'onere di provare quel rapporto, che si presume fino a prova contraria, ma dalla cui esistenza o validità non può prescindersi sotto il profilo sostanziale, venendo, così, meno ogni effetto vincolante della ricognizione stessa ove rimanga giudizialmente provato che il rapporto suddetto non è mai sorto,
è invalido, si è estinto, ovvero che esista una condizione o un altro elemento ad esso attinente che possa comunque incidere sull'obbligazione derivante dal riconoscimento.
La principale conseguenza della ricognizione di debito è l'inversione dell'onere della prova nel senso che, il creditore è esonerato dal dimostrare l'esistenza del rapporto sottostante, mentre il debitore deve provare che il debito non esiste o non è dovuto.
Ciò detto, e con riferimento al caso oggi all'esame della Corte, deve rilevarsi che detta scrittura, peraltro vergata non a mani ma in forma dattiloscritta, è stata disconosciuta nel suo contenuto ma non nella sottoscrizione delle parti intervenute e la , nell'opporsi NA al decreto ingiuntivo, ha sostenuto che “essa fosse stata redatta dall' illuminata o da terzi”. Pt_3
9 Tuttavia tale affermazione, per come correttamente rilevato dal Tribunale in primo grado, non è rimasta provata in quanto parte opponente, la sola che aveva articolato mezzi istruttori, all'udienza successiva alla concessione dei termini ex articolo 183 comma VI c.p.c. non ha insistito sull'ammissione dei testi indicati ma ha anzi chiesto fissarsi udienza di precisazione delle conclusioni (vedasi verbale del 7 Febbraio 2017), rinunciando così alle prove orari richieste e legittimando il rinvio della causa per le conclusioni senza ulteriore attività istruttoria.
Quanto al merito della vicenda occorre rilevare che dalla documentazione allegata - e in particolare dalla lettura all'atto ricognitivo del debito – può compiutamente desumersi che lo stesso sia stato redatto dalle parti con l'intenzione di ricomprendere e descrivere la complessa situazione debitoria che la aveva nei confronti dell' al NA Pt_3 momento della sottoscrizione (luglio 2013).
Si osservi, in proposito, che l'atto ricognitivo è datato 3.07.2014 e cioè redatto in data successiva all'emissione dell'assegno di €. 75.000,00
(datato 15.09.2013) che parte opposta ha allegato al fine di ottenere il provvedimento monitorio per l'importo complessivo di €. 175.000,00.
Appare ragionevole ritenere, pertanto, che ove la fosse stata Pt_3 creditrice, alla data del 3 luglio 2014, della ulteriore somma di €.
75.000,00 di detto suo ingente credito sarebbe rimasta traccia nella scrittura privata.
Deve pertanto ritenersi corretta l'interpretazione del Tribunale che ha ritenuto l'atto ricognitivo come ricomprendente l'intera esposizione debitoria dell'originale opponente.
Da ciò il rigetto del motivo di gravame.
******
Deve invece apprezzarsi il secondo motivo di censura con il quale parte appellante, in via subordinata, deduce la erroneità della sentenza per
10 avere, il Tribunale, omesso di detrarre dal dovuto la somma di €. 1.500,00 restituita dalla alla sua creditrice. Per_1
In effetti risulta, per stessa ammissione di parte appellata, per come è dato leggersi nella comparsa di Costituzione e risposta del giudizio di opposizione al Decreto Ingiuntivo (pag. 3 della comparsa) che la debitrice aveva restituito l'importo indicato, per cui, il residuo dovuto deve essere determinato in €. 98.500,00.
Ne discende la fondatezza del secondo motivo di gravame nel senso richiamato.
*****
La sentenza deve, pertanto, riformarsi con l'accoglimento del secondo motivo di gravame.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
La sostanziale conferma della sentenza di primo grado – con la sola eccezione della minima riduzione della somma dovuta, - consente di potere compensare, in ragione di 1/4 le spese del presente grado di giudizio, dovendosi porre, i rimanenti ¾ a carico degli appellanti in solido.
P. Q. M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando, in parziale riforma della sentenza n. 595/2022 resa dal Tribunale di Enna in data
29.08.2022 ed appellata da ed Parte_1
, nella qualità di eredi di , Parte_2 NA
Condanna i predetti, nella spiegata qualità, e ciascuno in proporzione alla rispettiva quota ereditaria, a pagare agli appellati Controparte_1
e la complessiva somma di €. 98.500,00 CP_2 CP_3 oltre interessi, al tasso legale dalla data della domanda giudiziale al soddisfo.
11 Conferma nel resto.
Compensa, per ¼ le spese del presente grado del giudizio e condanna parte appellante al pagamento, in solido, in favore degli appellati, in solido, dei rimanti ¾ che liquida complessivamente in €. 4.800,00, per compensi, oltre spese generali 15% iva e cpa se dovute.
Caltanissetta, 9 luglio 2025
Il Giudice Ausiliario rel. IL PRESIDENTE
Dott. C. Pietrarossi Dott. Emanuele de Gregorio
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