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Sentenza 15 novembre 2024
Sentenza 15 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 15/11/2024, n. 17453 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17453 |
| Data del deposito : | 15 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa Stefania Ciani Giudice relatore riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 67768 del Ruolo Generale
degli Affari Contenziosi dell'anno 2021 vertente
TRA
nata a [...] il [...] e residente in con il patrocinio Parte_1 dell'avv. Stefania Casanova giusta procura speciale in atti;
ricorrente
E
nato a [...] il [...] ed ivi residente, con il patrocinio CP_1 dell' avv. Marco Lupo, Simone Tiribocchi ed Elisa Scaramella giusta procura speciale in atti;
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero. 2
OGGETTO: scioglimento del matrimonio.
CONCLUSIONI
All'udienza del 02 luglio 2024 le parti precisavano le conclusioni come da note di trattazione scritta.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente e tempestivamente notificato unitamente al pedissequo decreto di fissazione d'udienza, premesso che Parte_2
in data 29 settembre 1988 contraeva in Roma matrimonio civile con
[...]
e che dall'unione nasceva la figlia (1991), maggiorenne ed CP_1 Per_1
economicamente autonoma e (1993), maggiorenne e non Per_2
economicamente indipendente, esponeva che con decreto del 19 ottobre
2020 il Tribunale di Viterbo omologava la separazione personale dei coniugi alle condizioni ivi indicate in forza delle quali, tra le altre: la casa familiare sita in Viterbo Strada Signorino n. 1A di proprietà della Pt_1
rimane alla medesima, i coniugi si manterranno ciascuno autonomamente, la ricorrente provvederà integralmente al mantenimento ordinario del figlio
, la casa sita in Roma viale Eroi di Cefalonia n.135 D, in Per_2
comproprietà tra i coniugi, verrà venduta ed il ricavato diviso tra le odierne parti o altrimenti la quota verrà ceduta da un coniuge all'altro; che da allora non era ripresa la convivenza né si era mai ricostituita la comunione materiale e spirituale, di talché ricorrevano i presupposti per dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti senza alcuna ulteriore 3
statuizione non ricorrendo i presupposti per la richiesta di un assegno divorzile.
Si costituiva in giudizio il quale impugnava e contestava CP_1
quanto dedotto dalla controparte e deduceva di essere un imprenditore;
che dopo un paio di anni di matrimonio si trasferiva con la famiglia nella tenuta di campagna di circa trenta ettari che nel frattempo la moglie aveva ereditato dal proprio padre;
che quindi il cedeva la sua azienda ed utilizzava il CP_1
ricavato per ristrutturare la vecchia casa di campagna dove la famiglia andava a vivere ed ubicata nella predetta tenuta;
che inoltre i coniugi concordavo che il si sarebbe occupato delle attività operative ossia il CP_1
lavoro dei RE e la cura degli aspetti pratici dell'azienda compresa la manutenzione e l'acquisto delle attrezzature agricole, mentre la moglie,
divenuta imprenditrice agricola, si occupava dell'aspetto commerciale e amministrativo;
conseguentemente la casa di Roma veniva affittata;
che dopo alcuni anni di attività i coniugi acquistavano 11 ettari di terreno per l'importo di Euro 290.000 dalla sorella della ricorrente e un magazzino di
62 mq. circa per l'importo di Euro 30.000 dalle altre sorelle e dalla madre della medesima ricorrente;
che tali investimenti consentivano alla coppia di migliorare l'azienda ed il loro tenore di vita;
che inoltre il resistente veniva assunto, senza percepire alcuna retribuzione, dalla moglie;
che infine sopraggiungevano dei dissapori nella coppia che, nell'anno 2020, decideva di separarsi e da allora il resistente, pur essendovi nel frattempo trasferito dalla propria madre, si recava in azienda per prestare la propria attività
lavorativa e supportare il figlio che aveva preso il suo posto ma era Per_2
ancora giovane ed inesperto;
che a seguito della richiesta della ricorrente di sottoscrive il ricorso per il divorzio congiunto il opponeva un CP_1 4
diniego in quanto speranzoso di poter ricucire il rapporto con la e di Pt_1
vedersi riconosciuto l'impegno profuso e le somme investite nella famiglia;
che nei primi del mese di febbraio 2022 in occasione di un suo accesso in azienda veniva allontanato dalla moglie e da allora gli veniva impedito di entrare in azienda per cui il resistente si vedeva costretto ad incontrare il figlio all'esterno; che infine a seguito di tali eventi il resistente si trovava privo di reddito ad eccezione della somma di Euro 300 mensili versatagli dalla figlia per l'uso esclusivo della abitazione di viale Eroi di Cefalonia
135 Roma, ex casa familiare;
che il predetto orami sessantacinquenne soffriva di difficoltà deambulatorie a causa di 5 esiti di fratture della colonna vertebrale e nonostante l'aiuto di amici di vecchia data non riusciva più a reinserirsi nel mondo del lavoro.
Il concludeva, pertanto, chiedendo lo scioglimento del CP_1
matrimonio, il pagamento in suo favore del diritto di partecipazione conseguente alla cessazione del rapporto di lavoro nella azienda agricola e quantificato in Euro 300.000 o nella maggiore e/o minore somma ritenuta di giustizia, l'assegnazione della casa sita in Viterbo via Strada Signorino 1/A
alla con quanto in esso contenuto - rinunciando alle strutture ivi Pt_1
collocate quali finestre, porte, pavimenti, impianti elettrici termici e idraulici
– il riconoscimento di un assegno divorzile, da porre a carico della Pt_1
ed a favore del resistente, dell'importo mensile di Euro 1.500,00 o nella maggiore e/o minore misura che sarà ritenuta di giustizia, la conferma delle condizioni della separazione relative alla casa di via degli Eroi di Cefalonia
n. 135 Roma ed infine l'obbligo a carico della di mantenimento Pt_1
ordinario e straordinario del figlio . Per_2
All'udienza presidenziale comparivano personalmente le parti e 5
esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione, adottava i provvedimenti provvisori e, segnatamente, confermava le condizioni separative e rinviava la causa per il prosieguo dinanzi al giudice istruttore.
Con sentenza non definitiva n. 11826 del 2023 il Tribunale di Roma
dichiarava lo scioglimento del matrimonio contratto tra i coniugi e disponeva rimettersi la causa sul ruolo istruttorio.
Acquisita la documentazione prodotta dalle parti ed espletate le prove per testi, all'udienza del 02 luglio 2024, svoltasi con modalità cartolari, il g.i. rimetteva la causa al collegio per la decisione assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Essendo intervenuta sentenza non definitiva sullo status il collegio è
chiamato a pronunciarsi unicamente sulle domande accessorie.
Innanzitutto la domanda del resistente volta al riconoscimento della liquidazione della quota della dedotta azienda familiare deve essere dichiarata inammissibile in quanto esula dal contenuto tipico del giudizio di divorzio.
Con riferimento alla domanda di assegno divorzile formulata dal resistente mette conto evidenziare che a norma dell'art. 5 comma 6 della L.
898/1970 e successive modificazioni “Con la sentenza che pronuncia lo
scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale,
tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del
contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione
familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune,
del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto
alla durata del matrimonio, dispone l'obbligo per un coniuge di
somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno quando 6
quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non possa procurarseli per
ragioni oggettive”.
Con sentenza n. 18287/2018 le Sezioni Unite della Suprema Corte di
Cassazione hanno affermato che “la funzione assistenziale dell'assegno di
divorzio si compone di un contenuto perequativo-compensativo che
discende direttamente dalla declinazione costituzionale del principio di
solidarietà e che conduce al riconoscimento di un contributo che, partendo
dalla comparazione delle condizioni economico-patrimoniali dei due
coniugi, deve tener conto non soltanto del raggiungimento di un grado di
autonomia economica tale da garantire l'autosufficienza, secondo un
parametro astratto ma, in concreto, di un livello reddituale adeguato al
contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare
tenendo conto delle aspettative professionali ed economiche eventualmente
sacrificate, in considerazione della durata del matrimonio e dell'età del
richiedente.
(…) Inoltre è necessario procedere ad un accertamento probatorio
rigoroso del rilievo causale degli indicatori sopraindicati sulla
sperequazione determinatasi ed, infine, la funzione equilibratrice
dell'assegno, deve ribadirsi, non è finalizzata alla ricostituzione del tenore
di vita endoconiugale ma soltanto al riconoscimento del ruolo e del
contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla
realizzazione della situazione comparativa attuale”.
L'orientamento delle Sezioni Unite ha trovato conferma in pronunce successive che hanno ribadito i principi ivi delineati: “(…) deve essere
riconosciuto il diritto all'assegno divorzile, nell'ipotesi di effettiva e
concreta non autosufficienza economica del richiedente, anche ove non 7
possano essere valutati gli altri criteri, ancorché equiordinati, previsti nella
norma, in virtù del rilievo primario dei principi solidaristici di derivazione
costituzionale che informano i modelli relazionali familiari.
…. Ove tale disparità sia accertata, è necessario verificare se sia
casualmente riconducibile in via esclusiva o prevalente alle scelte comuni di
conduzione della vita familiare, alla definizione dei ruoli dei componenti la
coppia coniugata, al sacrificio delle aspettative lavorative e professionali di
uno dei coniugi.” (Cass. Ord. 21926/2019).
Analogamente, in quest'ottica Cass. 6002/2022 ha chiarito che il giudizio in ordine all'attribuzione e quantificazione dell'assegno divorzile “pur
dovendo muovere dalla valutazione comparativa delle condizioni
economico-patrimoniali delle parti, deve essere volto ad accertare in
particolare il contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita
familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello
personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del
matrimonio ed all'età dell'avente diritto, dovendo l'assegno garantire al
richiedente non già il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla
base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un
livello reddituale adeguato al predetto contributo, tenuto anche conto delle
aspettative professionali eventualmente sacrificate” (conformi Cass. n.
25635/2021, Cass. n. 32398/2019 e Cass. n. 1882/2019).
Dunque, è ormai consolidato il principio secondo il quale “Al fine di
accertare se sussistano i presupposti per il riconoscimento dell'assegno
divorzile in funzione compensativo-perequativa del sacrificio sopportato per
aver rinunciato a realistiche occasioni professionali o reddituali, ferma
l'irrilevanza del pregresso tenore di vita familiare, il giudice deve 8
verificare: a) se tra gli ex coniugi, a seguito del divorzio, si sia determinato
o aggravato uno squilibrio economico-patrimoniale prima inesistente
(ovvero di minori proporzioni); b) se, in costanza di matrimonio, gli ex
coniugi abbiano convenuto che uno di essi sacrificasse le proprie
prospettive professionali per dedicarsi al soddisfacimento delle incombenze
familiari; c) se, con onere probatorio a carico del richiedente, tali scelte
abbiano inciso sulla formazione del patrimonio della famiglia e di quello
personale degli ex coniugi determinando uno spostamento patrimoniale da
riequilibrare; d) quale sia lo spostamento patrimoniale, e la conseguente
esigenza di riequilibrio, causalmente rapportabile alle determinazioni
comuni ed ai ruoli endofamiliari.” (Cass. ord. n. 22738/2021).
L'applicazione del canone normativo sopra ricordato unitamente a quanto da ultimo affermato e chiarito dalla Suprema Corte di Cassazione a
Sezioni Unite induce questo Collegio a ritenere sussistenti nel caso di specie i presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile in favore del resistente per i seguenti motivi.
Il ha dedotto quanto segue in ordine al contributo dato dal CP_1
medesimo alla formazione del patrimonio comune e dell'ex coniuge ed all'eventuale sacrificio di aspirazioni.
Dalla prospettazione dei fatti effettuata dalle parti è stato possibile ricostruire la loro vicenda personale considerato che, come noto, ai sensi dell'art. 116 c.p.c., il giudice può trarre elementi di prova da circostanze non contestate.
Orbene è pacifico che gli allora coniugi si sono trasferiti a vivere nella azienda agricola ereditata dalla moglie, che abbiano ristrutturato la casa sita all'interno della tenuta poi divenuta casa familiare mentre quella di Roma 9
veniva affittata, che a seguito della crescita dell'azienda agricola venivano acquistati ulteriori 11 ettari di terreno per l'importo di € 290.000,00 ed un magazzino di circa 62 mq sito in Tuscania, per l'importo di circa € 30.000,00 e che il contribuiva con il proprio lavoro alla crescita della azienda CP_1
seppur risultano contestati tempi e modalità.
L'attività svolta dal resistente, che il medesimo ha qualificato come
“operativa”, ha trovato conferma nelle deposizioni rese all'udienza
22/01/2024 dai figli e . In particolare ha dichiarato: Per_1 Per_2 Per_1
“l'azienda è presso un terreno a Tuscania dove c'è una campagna coltivata
a cereali e ci sono diversi lavori da fare di tipo amministrativo, di gestione
di compravendita, ed altri più pratici come preparare il terreno, seminare e
concimare e passare il trattore che papà ha fatto dal 2013 al 2016 ma non
in modo continuativo, …………… preciso che la coltivazione a cereale non
prevede un impegno ed una attività giornaliera ma di qualche giorno a
seconda del momento dell'anno (a gennaio si semina e ci vogliono due
giorni, la preparazione del terreno anche due/tre giorni, per la trebbiatura
viene un operaio esterno etc) e quindi dal 2013 si occupò mio padre per
semina, preparazione terreno e concimazione e credo anche diserbo fino al
2016 e lo so perché andavo anche io ad aiutarlo, guidava il trattore e noi
aprivamo i sacchetti, lui nel 2013 si è ritrasferito da Foligno a Viterbo ed
andava solo due tre volte a settimana a Foligno e seguiva una attività di
fotovoltaico nel Lazio. Nel 2016 a seguito di alcuni ammanchi in azienda di
sementi e concimi e dato che l'azienda iniziò a rendere molto meno mia
madre delegò solo mio fratello a seguire le attività di cui sopra ed escluse
mio padre” ……….”sulle attività di carattere agricolo si occupava di
guidare il trattore e di fare le cose che ho detto prima che si fanno con il 10
trattore, però non erano giornaliere le attività agricole ma stagionali e
richiede ogni attività al massimo un paio di giorni ogni volta per
complessivi 8 giorni l'anno complessiva.” …………….“quando lavorava a
Foligno viveva lì e veniva da noi solo il fine settimana, quando ha allentato
l'attività di Foligno si è trasferito da noi a Viterbo mi sembra 2012/2013”
ha riferito che “da dicembre a gennaio svolgeva le lavorazioni che Per_2
andavano fatte di preparare il terreno che richiedeva con i nostri attrezzi
circa 3,4 giorni, poi per la concimazione e trattamenti 3 giorni, poi la
semina circa 3 giorni per una media di 10/15 giorni all'anno a seconda
anche delle condizioni meteo, ricordo che quando ero piccolo c'era un
operaio che si occupava di questi lavori e poi iniziò mio padre circa nel
2010/2012 non ricordo precisamente in quale periodo poi nel 2014/2015
sono entrato io e lui si occupava solo della semina fino al 2017/2018”
……….. “la manutenzione dei macchinari e trattori ci pensava il meccanico
se invece c'erano cose semplici ordinarie ci pensava mio padre” ……“non
ricordo con precisione gli anni, ero piccolo, ricordo che mio padre veniva a
casa ogni tanto di solito il fine settimana e so che viveva a Foligno ma non
sono mai stato a Foligno da lui, so che lavorava nella edilizia, tornò a
vivere con noi nel 2012 e fino al 2015 circa si occupò dell'azienda e ricordo
che già dal 2012 si interessava a delle attività con i pannelli solari.” “il
lavoro in azienda non era molto ed iniziai a farlo tutto io dal 2019 e da
allora la seguo io per la sola parte lavorativa…………. dal 2015 circa fino
al 2019 mio padre si è occupato solo della semina che sono circa due tre
giorni l'anno”.
Seppur le dichiarazioni non sono del tutto allineate sulle date le ricostruzioni sono omogenee, così come risulta non contestato che il CP_1 11
ha continuato a lavorare nell'azienda anche dopo la separazione, seppur in forma ridotta, anche per aiutare il figlio allora giovane e inesperto e che il resistente abbia contribuito alla ristrutturazione della casa familiare presente nella tenuta agricola, come emerge dall'accordo di separazione, seppur non
è intellegibile dettagliatamente quale sia stato il suo apporto in termini di lavoro mentre è contestato che lo stesso abbia avuto degli esborsi per detti lavori e non è provato il contrario ossia che il medesimo abbia utilizzato i suoi risparmi ed il ricavato della vendita della sua azienda a Roma per la ristrutturazione della casa anzidetta (per inciso la ha dedotto che Pt_1
l'azienda del marito era cessata per dissesto economico).
Dal coacervo di tali elementi risulta provato che il abbia data CP_1
un suo apporto nell'azienda familiare e nella cura della famiglia pur considerando che per un periodo ha lavorato a Foligno.
Ciò premesso il medesimo dichiara di essere attualmente disoccupato e di essere in condizioni di non poter reperire una occupazione considerata l'età (64 anni) ed i problemi di salute (rottura di 4-5 costole) e di vivere presso la propria anziana madre.
La ha dichiarato redditi netti negli anni 2020 (dich. Per.fis. Pt_1
2021), 2021 (dich. Per.fis. 2022), 2022 dich. Per.fis. 2023) rispettivamente di Euro 8.465,00, Euro 17.142,00, Euro 14.965 con una media mensile di
Euro 1.120,00 circa;
ha dichiarato nella dichiarazione sostitutiva del
03/06/2024 di aver percepito negli anni 2021-2022-2023 redditi per Euro
562,58 mensili, è intestataria dei seguenti immobili: a) immobile in Roma
di 5,5 mq con box e cantina (quota ½), immobile in Tuscania (quota di 2/9)
di 62 mq, immobile in Tuscania (quota 100%) cat D/10, n. 4 immobili in
Viterbo (quota 5/9) rispettivamente di 93 mq, di 41 mq., di 10 vani, di 19 12
Contr mq., n.21 RE (quote intero, 11/27, 7/9); ha un conto corrente presso banca ora con un saldo di Euro 44.775,83 (vedi dichiaraz. Controparte_3
sost.); dal punto di vista passivo ha un mutuo con di Euro Controparte_3
45.000 della durata 29/10/2010 - 30/06/2027 con rata annua di Euro
4.328,00, un mutuo con ISMEA della durata 2003-2033 con rata annua di
Euro 5.262,37 e cosi complessivamente sostiene un esborso annuo di Euro
9590,3783 (vedi dichiaraz. sost.).
Tutto ciò premesso, mette conto evidenziare che entrambe le parti hanno fornito informazioni patrimoniali/economiche incomplete ed opache.
Inparticolare il non ha depositato la documentazione fiscale/bancaria CP_1
nonostante l'ordine del giudice, è intestatario del 50% della casa di via degli
Eroi di Cefalonia n. 135 D Roma costituita da un appartamento di 5,5 vani,
con annessa cantina e posto auto di 11 mq. e risulta che ha venduto un immobile a Foligno di cui non si conosce il ricavato della vendita, né d'altro canto ha comprovato le dedotte problematiche fisiche.
Di contro la ha dichiarato redditi per Euro 562,28 mensili Pt_1
negli anni 2020-2021-2022 dagli immobili, e considerati gli esborsi annui,
anche se solo si considerano i finanziamenti (€ 9590,37) il reddito dichiarato non è congruo e comunque la parte potrebbe mettere a rendita gli immobili di cui dispone ed i RE per cui il reddito si deve considerare sensibilmente superiore.
Considerato il contributo fornito dal resistente alla vita familiare come sopra specificato, tenuto conto della disparità economica tra le parti e della durata del matrimonio (quasi 35 anni) e dall'altro lato valutata la lacunosità
delle informazioni patrimoniali del resistente che non possono non ripercuotersi nella decisione finale ritiene equo il collegio, in ragione della 13
parziale autonomia economica del resistente, riconoscere un assegno divorzile, sotto il profilo assistenziale - compensativo in euro 600,00
mensili, dovuti dalla al a far data dal passaggio in giudicato Pt_1 CP_1
della sentenza non definitiva sullo status.
Quanto al figlio , entrambi danno atto che il medesimo Per_2
maggiorenne non è attualmente autosufficiente e la madre ha chiesto la conferma della condizione della separazione che prevedeva il mantenimento ordinario a suo carico, ritiene questo Collegio di disporre il mantenimento integrale (ordinario e straordinario) a carico della madre tanto più che, come si evince dal contratto depositato, sono stati dati in comodato gratuito al figlio i RE dell'azienda agricola e che pertanto il medesimo lavora per l'attività commerciale facente capo alla madre.
Per completezza mette, infine, conto evidenziare che il fondo patrimoniale cessa con la pronuncia di scioglimento del matrimonio a mente dell'art. 171 c.c.
Le ragioni della decisione in una con la natura, l'oggetto del giudizio ed il contegno processuale delle parti giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite tra le stesse.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 67768/2021 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza,
deduzione ed eccezione, così decide:
dichiara inammissibile la domanda formulata dal resistente avente ad oggetto la liquidazione della quota di partecipazione all'azienda familiare;
dichiara cessato, ai sensi dell'art. 171 c.c., il fondo patrimoniale rep. 14
giudicato della sentenza sullo status n. 11826/2023;
accoglie la domanda di assegno divorzile spiegata dal resistente e per l'effetto dispone che corrisponda a a titolo di Parte_2 CP_1
assegno divorzile e a far data dal passaggio in giudicato della sentenza non definitiva di scioglimento del matrimonio, la somma mensile di euro 600,00
da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat e la condanna al pagamento dei relativi importi entro il giorno 5 di ogni mese, fermi per il pregresso i provvedimenti provvisori;
pone a carico di il mantenimento del figlio . Parte_2 Per_2
Dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 29/10/2024
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi
Il Giudice estensore
Dott.ssa Stefania Ciani 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
61398 racc. 33445 costituito in data 07/03/2006 a decorrere dal passaggio in
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa Stefania Ciani Giudice relatore riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 67768 del Ruolo Generale
degli Affari Contenziosi dell'anno 2021 vertente
TRA
nata a [...] il [...] e residente in con il patrocinio Parte_1 dell'avv. Stefania Casanova giusta procura speciale in atti;
ricorrente
E
nato a [...] il [...] ed ivi residente, con il patrocinio CP_1 dell' avv. Marco Lupo, Simone Tiribocchi ed Elisa Scaramella giusta procura speciale in atti;
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero. 2
OGGETTO: scioglimento del matrimonio.
CONCLUSIONI
All'udienza del 02 luglio 2024 le parti precisavano le conclusioni come da note di trattazione scritta.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente e tempestivamente notificato unitamente al pedissequo decreto di fissazione d'udienza, premesso che Parte_2
in data 29 settembre 1988 contraeva in Roma matrimonio civile con
[...]
e che dall'unione nasceva la figlia (1991), maggiorenne ed CP_1 Per_1
economicamente autonoma e (1993), maggiorenne e non Per_2
economicamente indipendente, esponeva che con decreto del 19 ottobre
2020 il Tribunale di Viterbo omologava la separazione personale dei coniugi alle condizioni ivi indicate in forza delle quali, tra le altre: la casa familiare sita in Viterbo Strada Signorino n. 1A di proprietà della Pt_1
rimane alla medesima, i coniugi si manterranno ciascuno autonomamente, la ricorrente provvederà integralmente al mantenimento ordinario del figlio
, la casa sita in Roma viale Eroi di Cefalonia n.135 D, in Per_2
comproprietà tra i coniugi, verrà venduta ed il ricavato diviso tra le odierne parti o altrimenti la quota verrà ceduta da un coniuge all'altro; che da allora non era ripresa la convivenza né si era mai ricostituita la comunione materiale e spirituale, di talché ricorrevano i presupposti per dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti senza alcuna ulteriore 3
statuizione non ricorrendo i presupposti per la richiesta di un assegno divorzile.
Si costituiva in giudizio il quale impugnava e contestava CP_1
quanto dedotto dalla controparte e deduceva di essere un imprenditore;
che dopo un paio di anni di matrimonio si trasferiva con la famiglia nella tenuta di campagna di circa trenta ettari che nel frattempo la moglie aveva ereditato dal proprio padre;
che quindi il cedeva la sua azienda ed utilizzava il CP_1
ricavato per ristrutturare la vecchia casa di campagna dove la famiglia andava a vivere ed ubicata nella predetta tenuta;
che inoltre i coniugi concordavo che il si sarebbe occupato delle attività operative ossia il CP_1
lavoro dei RE e la cura degli aspetti pratici dell'azienda compresa la manutenzione e l'acquisto delle attrezzature agricole, mentre la moglie,
divenuta imprenditrice agricola, si occupava dell'aspetto commerciale e amministrativo;
conseguentemente la casa di Roma veniva affittata;
che dopo alcuni anni di attività i coniugi acquistavano 11 ettari di terreno per l'importo di Euro 290.000 dalla sorella della ricorrente e un magazzino di
62 mq. circa per l'importo di Euro 30.000 dalle altre sorelle e dalla madre della medesima ricorrente;
che tali investimenti consentivano alla coppia di migliorare l'azienda ed il loro tenore di vita;
che inoltre il resistente veniva assunto, senza percepire alcuna retribuzione, dalla moglie;
che infine sopraggiungevano dei dissapori nella coppia che, nell'anno 2020, decideva di separarsi e da allora il resistente, pur essendovi nel frattempo trasferito dalla propria madre, si recava in azienda per prestare la propria attività
lavorativa e supportare il figlio che aveva preso il suo posto ma era Per_2
ancora giovane ed inesperto;
che a seguito della richiesta della ricorrente di sottoscrive il ricorso per il divorzio congiunto il opponeva un CP_1 4
diniego in quanto speranzoso di poter ricucire il rapporto con la e di Pt_1
vedersi riconosciuto l'impegno profuso e le somme investite nella famiglia;
che nei primi del mese di febbraio 2022 in occasione di un suo accesso in azienda veniva allontanato dalla moglie e da allora gli veniva impedito di entrare in azienda per cui il resistente si vedeva costretto ad incontrare il figlio all'esterno; che infine a seguito di tali eventi il resistente si trovava privo di reddito ad eccezione della somma di Euro 300 mensili versatagli dalla figlia per l'uso esclusivo della abitazione di viale Eroi di Cefalonia
135 Roma, ex casa familiare;
che il predetto orami sessantacinquenne soffriva di difficoltà deambulatorie a causa di 5 esiti di fratture della colonna vertebrale e nonostante l'aiuto di amici di vecchia data non riusciva più a reinserirsi nel mondo del lavoro.
Il concludeva, pertanto, chiedendo lo scioglimento del CP_1
matrimonio, il pagamento in suo favore del diritto di partecipazione conseguente alla cessazione del rapporto di lavoro nella azienda agricola e quantificato in Euro 300.000 o nella maggiore e/o minore somma ritenuta di giustizia, l'assegnazione della casa sita in Viterbo via Strada Signorino 1/A
alla con quanto in esso contenuto - rinunciando alle strutture ivi Pt_1
collocate quali finestre, porte, pavimenti, impianti elettrici termici e idraulici
– il riconoscimento di un assegno divorzile, da porre a carico della Pt_1
ed a favore del resistente, dell'importo mensile di Euro 1.500,00 o nella maggiore e/o minore misura che sarà ritenuta di giustizia, la conferma delle condizioni della separazione relative alla casa di via degli Eroi di Cefalonia
n. 135 Roma ed infine l'obbligo a carico della di mantenimento Pt_1
ordinario e straordinario del figlio . Per_2
All'udienza presidenziale comparivano personalmente le parti e 5
esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione, adottava i provvedimenti provvisori e, segnatamente, confermava le condizioni separative e rinviava la causa per il prosieguo dinanzi al giudice istruttore.
Con sentenza non definitiva n. 11826 del 2023 il Tribunale di Roma
dichiarava lo scioglimento del matrimonio contratto tra i coniugi e disponeva rimettersi la causa sul ruolo istruttorio.
Acquisita la documentazione prodotta dalle parti ed espletate le prove per testi, all'udienza del 02 luglio 2024, svoltasi con modalità cartolari, il g.i. rimetteva la causa al collegio per la decisione assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Essendo intervenuta sentenza non definitiva sullo status il collegio è
chiamato a pronunciarsi unicamente sulle domande accessorie.
Innanzitutto la domanda del resistente volta al riconoscimento della liquidazione della quota della dedotta azienda familiare deve essere dichiarata inammissibile in quanto esula dal contenuto tipico del giudizio di divorzio.
Con riferimento alla domanda di assegno divorzile formulata dal resistente mette conto evidenziare che a norma dell'art. 5 comma 6 della L.
898/1970 e successive modificazioni “Con la sentenza che pronuncia lo
scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale,
tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del
contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione
familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune,
del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto
alla durata del matrimonio, dispone l'obbligo per un coniuge di
somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno quando 6
quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non possa procurarseli per
ragioni oggettive”.
Con sentenza n. 18287/2018 le Sezioni Unite della Suprema Corte di
Cassazione hanno affermato che “la funzione assistenziale dell'assegno di
divorzio si compone di un contenuto perequativo-compensativo che
discende direttamente dalla declinazione costituzionale del principio di
solidarietà e che conduce al riconoscimento di un contributo che, partendo
dalla comparazione delle condizioni economico-patrimoniali dei due
coniugi, deve tener conto non soltanto del raggiungimento di un grado di
autonomia economica tale da garantire l'autosufficienza, secondo un
parametro astratto ma, in concreto, di un livello reddituale adeguato al
contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare
tenendo conto delle aspettative professionali ed economiche eventualmente
sacrificate, in considerazione della durata del matrimonio e dell'età del
richiedente.
(…) Inoltre è necessario procedere ad un accertamento probatorio
rigoroso del rilievo causale degli indicatori sopraindicati sulla
sperequazione determinatasi ed, infine, la funzione equilibratrice
dell'assegno, deve ribadirsi, non è finalizzata alla ricostituzione del tenore
di vita endoconiugale ma soltanto al riconoscimento del ruolo e del
contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla
realizzazione della situazione comparativa attuale”.
L'orientamento delle Sezioni Unite ha trovato conferma in pronunce successive che hanno ribadito i principi ivi delineati: “(…) deve essere
riconosciuto il diritto all'assegno divorzile, nell'ipotesi di effettiva e
concreta non autosufficienza economica del richiedente, anche ove non 7
possano essere valutati gli altri criteri, ancorché equiordinati, previsti nella
norma, in virtù del rilievo primario dei principi solidaristici di derivazione
costituzionale che informano i modelli relazionali familiari.
…. Ove tale disparità sia accertata, è necessario verificare se sia
casualmente riconducibile in via esclusiva o prevalente alle scelte comuni di
conduzione della vita familiare, alla definizione dei ruoli dei componenti la
coppia coniugata, al sacrificio delle aspettative lavorative e professionali di
uno dei coniugi.” (Cass. Ord. 21926/2019).
Analogamente, in quest'ottica Cass. 6002/2022 ha chiarito che il giudizio in ordine all'attribuzione e quantificazione dell'assegno divorzile “pur
dovendo muovere dalla valutazione comparativa delle condizioni
economico-patrimoniali delle parti, deve essere volto ad accertare in
particolare il contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita
familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello
personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del
matrimonio ed all'età dell'avente diritto, dovendo l'assegno garantire al
richiedente non già il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla
base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un
livello reddituale adeguato al predetto contributo, tenuto anche conto delle
aspettative professionali eventualmente sacrificate” (conformi Cass. n.
25635/2021, Cass. n. 32398/2019 e Cass. n. 1882/2019).
Dunque, è ormai consolidato il principio secondo il quale “Al fine di
accertare se sussistano i presupposti per il riconoscimento dell'assegno
divorzile in funzione compensativo-perequativa del sacrificio sopportato per
aver rinunciato a realistiche occasioni professionali o reddituali, ferma
l'irrilevanza del pregresso tenore di vita familiare, il giudice deve 8
verificare: a) se tra gli ex coniugi, a seguito del divorzio, si sia determinato
o aggravato uno squilibrio economico-patrimoniale prima inesistente
(ovvero di minori proporzioni); b) se, in costanza di matrimonio, gli ex
coniugi abbiano convenuto che uno di essi sacrificasse le proprie
prospettive professionali per dedicarsi al soddisfacimento delle incombenze
familiari; c) se, con onere probatorio a carico del richiedente, tali scelte
abbiano inciso sulla formazione del patrimonio della famiglia e di quello
personale degli ex coniugi determinando uno spostamento patrimoniale da
riequilibrare; d) quale sia lo spostamento patrimoniale, e la conseguente
esigenza di riequilibrio, causalmente rapportabile alle determinazioni
comuni ed ai ruoli endofamiliari.” (Cass. ord. n. 22738/2021).
L'applicazione del canone normativo sopra ricordato unitamente a quanto da ultimo affermato e chiarito dalla Suprema Corte di Cassazione a
Sezioni Unite induce questo Collegio a ritenere sussistenti nel caso di specie i presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile in favore del resistente per i seguenti motivi.
Il ha dedotto quanto segue in ordine al contributo dato dal CP_1
medesimo alla formazione del patrimonio comune e dell'ex coniuge ed all'eventuale sacrificio di aspirazioni.
Dalla prospettazione dei fatti effettuata dalle parti è stato possibile ricostruire la loro vicenda personale considerato che, come noto, ai sensi dell'art. 116 c.p.c., il giudice può trarre elementi di prova da circostanze non contestate.
Orbene è pacifico che gli allora coniugi si sono trasferiti a vivere nella azienda agricola ereditata dalla moglie, che abbiano ristrutturato la casa sita all'interno della tenuta poi divenuta casa familiare mentre quella di Roma 9
veniva affittata, che a seguito della crescita dell'azienda agricola venivano acquistati ulteriori 11 ettari di terreno per l'importo di € 290.000,00 ed un magazzino di circa 62 mq sito in Tuscania, per l'importo di circa € 30.000,00 e che il contribuiva con il proprio lavoro alla crescita della azienda CP_1
seppur risultano contestati tempi e modalità.
L'attività svolta dal resistente, che il medesimo ha qualificato come
“operativa”, ha trovato conferma nelle deposizioni rese all'udienza
22/01/2024 dai figli e . In particolare ha dichiarato: Per_1 Per_2 Per_1
“l'azienda è presso un terreno a Tuscania dove c'è una campagna coltivata
a cereali e ci sono diversi lavori da fare di tipo amministrativo, di gestione
di compravendita, ed altri più pratici come preparare il terreno, seminare e
concimare e passare il trattore che papà ha fatto dal 2013 al 2016 ma non
in modo continuativo, …………… preciso che la coltivazione a cereale non
prevede un impegno ed una attività giornaliera ma di qualche giorno a
seconda del momento dell'anno (a gennaio si semina e ci vogliono due
giorni, la preparazione del terreno anche due/tre giorni, per la trebbiatura
viene un operaio esterno etc) e quindi dal 2013 si occupò mio padre per
semina, preparazione terreno e concimazione e credo anche diserbo fino al
2016 e lo so perché andavo anche io ad aiutarlo, guidava il trattore e noi
aprivamo i sacchetti, lui nel 2013 si è ritrasferito da Foligno a Viterbo ed
andava solo due tre volte a settimana a Foligno e seguiva una attività di
fotovoltaico nel Lazio. Nel 2016 a seguito di alcuni ammanchi in azienda di
sementi e concimi e dato che l'azienda iniziò a rendere molto meno mia
madre delegò solo mio fratello a seguire le attività di cui sopra ed escluse
mio padre” ……….”sulle attività di carattere agricolo si occupava di
guidare il trattore e di fare le cose che ho detto prima che si fanno con il 10
trattore, però non erano giornaliere le attività agricole ma stagionali e
richiede ogni attività al massimo un paio di giorni ogni volta per
complessivi 8 giorni l'anno complessiva.” …………….“quando lavorava a
Foligno viveva lì e veniva da noi solo il fine settimana, quando ha allentato
l'attività di Foligno si è trasferito da noi a Viterbo mi sembra 2012/2013”
ha riferito che “da dicembre a gennaio svolgeva le lavorazioni che Per_2
andavano fatte di preparare il terreno che richiedeva con i nostri attrezzi
circa 3,4 giorni, poi per la concimazione e trattamenti 3 giorni, poi la
semina circa 3 giorni per una media di 10/15 giorni all'anno a seconda
anche delle condizioni meteo, ricordo che quando ero piccolo c'era un
operaio che si occupava di questi lavori e poi iniziò mio padre circa nel
2010/2012 non ricordo precisamente in quale periodo poi nel 2014/2015
sono entrato io e lui si occupava solo della semina fino al 2017/2018”
……….. “la manutenzione dei macchinari e trattori ci pensava il meccanico
se invece c'erano cose semplici ordinarie ci pensava mio padre” ……“non
ricordo con precisione gli anni, ero piccolo, ricordo che mio padre veniva a
casa ogni tanto di solito il fine settimana e so che viveva a Foligno ma non
sono mai stato a Foligno da lui, so che lavorava nella edilizia, tornò a
vivere con noi nel 2012 e fino al 2015 circa si occupò dell'azienda e ricordo
che già dal 2012 si interessava a delle attività con i pannelli solari.” “il
lavoro in azienda non era molto ed iniziai a farlo tutto io dal 2019 e da
allora la seguo io per la sola parte lavorativa…………. dal 2015 circa fino
al 2019 mio padre si è occupato solo della semina che sono circa due tre
giorni l'anno”.
Seppur le dichiarazioni non sono del tutto allineate sulle date le ricostruzioni sono omogenee, così come risulta non contestato che il CP_1 11
ha continuato a lavorare nell'azienda anche dopo la separazione, seppur in forma ridotta, anche per aiutare il figlio allora giovane e inesperto e che il resistente abbia contribuito alla ristrutturazione della casa familiare presente nella tenuta agricola, come emerge dall'accordo di separazione, seppur non
è intellegibile dettagliatamente quale sia stato il suo apporto in termini di lavoro mentre è contestato che lo stesso abbia avuto degli esborsi per detti lavori e non è provato il contrario ossia che il medesimo abbia utilizzato i suoi risparmi ed il ricavato della vendita della sua azienda a Roma per la ristrutturazione della casa anzidetta (per inciso la ha dedotto che Pt_1
l'azienda del marito era cessata per dissesto economico).
Dal coacervo di tali elementi risulta provato che il abbia data CP_1
un suo apporto nell'azienda familiare e nella cura della famiglia pur considerando che per un periodo ha lavorato a Foligno.
Ciò premesso il medesimo dichiara di essere attualmente disoccupato e di essere in condizioni di non poter reperire una occupazione considerata l'età (64 anni) ed i problemi di salute (rottura di 4-5 costole) e di vivere presso la propria anziana madre.
La ha dichiarato redditi netti negli anni 2020 (dich. Per.fis. Pt_1
2021), 2021 (dich. Per.fis. 2022), 2022 dich. Per.fis. 2023) rispettivamente di Euro 8.465,00, Euro 17.142,00, Euro 14.965 con una media mensile di
Euro 1.120,00 circa;
ha dichiarato nella dichiarazione sostitutiva del
03/06/2024 di aver percepito negli anni 2021-2022-2023 redditi per Euro
562,58 mensili, è intestataria dei seguenti immobili: a) immobile in Roma
di 5,5 mq con box e cantina (quota ½), immobile in Tuscania (quota di 2/9)
di 62 mq, immobile in Tuscania (quota 100%) cat D/10, n. 4 immobili in
Viterbo (quota 5/9) rispettivamente di 93 mq, di 41 mq., di 10 vani, di 19 12
Contr mq., n.21 RE (quote intero, 11/27, 7/9); ha un conto corrente presso banca ora con un saldo di Euro 44.775,83 (vedi dichiaraz. Controparte_3
sost.); dal punto di vista passivo ha un mutuo con di Euro Controparte_3
45.000 della durata 29/10/2010 - 30/06/2027 con rata annua di Euro
4.328,00, un mutuo con ISMEA della durata 2003-2033 con rata annua di
Euro 5.262,37 e cosi complessivamente sostiene un esborso annuo di Euro
9590,3783 (vedi dichiaraz. sost.).
Tutto ciò premesso, mette conto evidenziare che entrambe le parti hanno fornito informazioni patrimoniali/economiche incomplete ed opache.
Inparticolare il non ha depositato la documentazione fiscale/bancaria CP_1
nonostante l'ordine del giudice, è intestatario del 50% della casa di via degli
Eroi di Cefalonia n. 135 D Roma costituita da un appartamento di 5,5 vani,
con annessa cantina e posto auto di 11 mq. e risulta che ha venduto un immobile a Foligno di cui non si conosce il ricavato della vendita, né d'altro canto ha comprovato le dedotte problematiche fisiche.
Di contro la ha dichiarato redditi per Euro 562,28 mensili Pt_1
negli anni 2020-2021-2022 dagli immobili, e considerati gli esborsi annui,
anche se solo si considerano i finanziamenti (€ 9590,37) il reddito dichiarato non è congruo e comunque la parte potrebbe mettere a rendita gli immobili di cui dispone ed i RE per cui il reddito si deve considerare sensibilmente superiore.
Considerato il contributo fornito dal resistente alla vita familiare come sopra specificato, tenuto conto della disparità economica tra le parti e della durata del matrimonio (quasi 35 anni) e dall'altro lato valutata la lacunosità
delle informazioni patrimoniali del resistente che non possono non ripercuotersi nella decisione finale ritiene equo il collegio, in ragione della 13
parziale autonomia economica del resistente, riconoscere un assegno divorzile, sotto il profilo assistenziale - compensativo in euro 600,00
mensili, dovuti dalla al a far data dal passaggio in giudicato Pt_1 CP_1
della sentenza non definitiva sullo status.
Quanto al figlio , entrambi danno atto che il medesimo Per_2
maggiorenne non è attualmente autosufficiente e la madre ha chiesto la conferma della condizione della separazione che prevedeva il mantenimento ordinario a suo carico, ritiene questo Collegio di disporre il mantenimento integrale (ordinario e straordinario) a carico della madre tanto più che, come si evince dal contratto depositato, sono stati dati in comodato gratuito al figlio i RE dell'azienda agricola e che pertanto il medesimo lavora per l'attività commerciale facente capo alla madre.
Per completezza mette, infine, conto evidenziare che il fondo patrimoniale cessa con la pronuncia di scioglimento del matrimonio a mente dell'art. 171 c.c.
Le ragioni della decisione in una con la natura, l'oggetto del giudizio ed il contegno processuale delle parti giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite tra le stesse.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 67768/2021 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza,
deduzione ed eccezione, così decide:
dichiara inammissibile la domanda formulata dal resistente avente ad oggetto la liquidazione della quota di partecipazione all'azienda familiare;
dichiara cessato, ai sensi dell'art. 171 c.c., il fondo patrimoniale rep. 14
giudicato della sentenza sullo status n. 11826/2023;
accoglie la domanda di assegno divorzile spiegata dal resistente e per l'effetto dispone che corrisponda a a titolo di Parte_2 CP_1
assegno divorzile e a far data dal passaggio in giudicato della sentenza non definitiva di scioglimento del matrimonio, la somma mensile di euro 600,00
da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat e la condanna al pagamento dei relativi importi entro il giorno 5 di ogni mese, fermi per il pregresso i provvedimenti provvisori;
pone a carico di il mantenimento del figlio . Parte_2 Per_2
Dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 29/10/2024
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi
Il Giudice estensore
Dott.ssa Stefania Ciani 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
61398 racc. 33445 costituito in data 07/03/2006 a decorrere dal passaggio in