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Sentenza 3 gennaio 2025
Sentenza 3 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 03/01/2025, n. 1 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 1 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Lecce, sede distaccata di Taranto, sezione civile, nelle persone dei magistrati
1) dott. Pietro Genoviva Presidente
2) dott.ssa Anna Maria Marra Consigliere
3) dott. Michele Campanale Cons. relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 271/2022 R.G. di appello all'ordinanza emessa in data 7.12.2021 del Tribunale di Taranto nel giudizio avente n. 8776/2018 R.G.
tra
e domiciliati in Taranto presso gli avv.ti Fabrizio Cecinato Parte_1 Parte_2 ed Antonella Spina dai quali sono rappresentati e difesi,
appellanti e
CONDOMINIO “Città Giardino 88” di Via Sforza n. 3 in Taranto, in persona del suo amministratore p.t., domiciliato in Taranto presso l'avv. Antonio Mele dal quale è rappresentato e difeso,
appellato nonchè
in proprio ed anche nella sua qualità di erede unica di , domiciliata CP_1 Persona_1 in Taranto presso l'avv. Simona Scarpati dalla quale è rappresentata e difesa,
appellata nonchè
domiciliati in Taranto presso CP_2 Controparte_3 Controparte_4 l'avv. Marcello Ferramosca dal quale sono rappresentati e difesi, appellati nonchè
CP_5 Controparte_6 Controparte_7 Controparte_8 CP_9
,
[...] Controparte_10 Controparte_11 CP_12 CP_13
[..
[...] [...]
[...] Controparte_14 Controparte_15 CP_16 CP_17
,
[...] Parte_3 Controparte_18 CP_19 CP_20 domiciliati in Taranto presso l'avv. Antonio Mele dal quale sono rappresentati e difesi,
appellati nonchè
Controparte_21 CP_22 Controparte_23 CP_24
, domiciliati in Taranto presso l'avv. Antonio
[...] CP_25 Controparte_26 Summa dal quale sono rappresentati e difesi,
appellati nonché
e domiciliati in Taranto presso gli avv.ti Cataldo Controparte_27 Controparte_28 Fornari e Daniele Maranò, dai quali sono rappresentati e difesi,
appellati nonchè
CP_29 CP_30 Controparte_31 CP_32 [...]
, CP_33 CP_34 Controparte_35 CP_36 CP_37
Controparte_38 CP_39 CP_40 Controparte_41
Controparte_42 Controparte_43 CP_44 CP_45
Controparte_46 CP_47 Controparte_48 CP_49
Controparte_50 CP_51 Controparte_52 CP_53
, ,
[...] CP_54 CP_55 Controparte_56 Controparte_57 CP_58
[...] CP_59 Controparte_60 Controparte_61 [...]
CP_62 CP_63 Controparte_64 CP_65 CP_66
,
[...] CP_67 CP_68 CP_69 CP_70 [...]
, CP_71 Controparte_72 Controparte_73 Controparte_74 [...]
CP_75 CP_76 CP_77 Controparte_78 CP_79
[...] Controparte_80 Controparte_81 CP_82 CP_83
,
[...] CP_84 Controparte_85 Controparte_86
Controparte_87 CP_88 Controparte_89 Controparte_90
CP_91 Controparte_92 Controparte_93
CP_94 Controparte_95 Controparte_96 CP_97
, CP_98 Controparte_99 CP_100 CP_94 CP_101 [...]
, CP_102 CP_103 CP_104 CP_105 CP_106
,
[...] Controparte_107 CP_108 CP_109 CP_110
[...] CP_111 CP_112 CP_113 CP_114
,
[...] Controparte_115 Controparte_116 CP_117 CP_118
,
[...] CP_119 Controparte_120 CP_121 CP_122
CP_123 Controparte_124 Controparte_125 CP_126
, in persona dell'Amministratore Unico p.t., in CP_127 Controparte_128 persona del Curatore fallimentare, Controparte_129
, , in persona del Sindaco p.t.,
[...] Controparte_130 Controparte_131
[...
in persona del legale rappresentante p.t., CP_132
2 appellati contumaci
All'udienza del 19.04.2024 la causa era riservata per la decisione sulle conclusioni delle parti come da verbale d'udienza a cui si rinvia.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione, notificato in data 29-30.11.2018, e , premesso Parte_1 Parte_2 di essere proprietari dell'immobile ad uso abitativo sviluppato su quattro livelli del fabbricato sito in Taranto, alla via Sforza n. 5 (lotto 46, sub 1, foglio 256, p.lla 200), convenivano dinanzi al Tribunale di Taranto il di via Sforza n. 3 in Taranto, chiedendo (1) di Controparte_133 accertare e dichiarare che la predetta unità immobiliare non è entrata a far parte del
[...]
, con conseguente annullamento e/o dichiarazione di inefficacia della Controparte_134 delibera assembleare del 18.09.2018 e delle tabelle millesimali utilizzate dal Condominio;
(2) in subordine, di annullare e/o dichiarare inefficace la delibera assembleare del 18.09.2018, con cui sono stati approvati il conto consuntivo dell'anno 2017 ed il preventivo dell'anno 2018 e la delibera del 18.09.2018 con la quale non è stata autorizzata la richiesta di distacco dal tronco fognario;
(3) in ulteriore subordine, di dichiarare illegittime le tabelle millesimali per ingiustificata quantificazione dei millesimi attribuiti agli attori, in quanto non beneficiari di aree e di servizi condominiali;
(4) ancora in ulteriore subordine, di dichiarare illegittima ed annullare la delibera assembleare del 18.09.2018 per l'ingiusta attribuzione delle spese condominiali relativi all'anno 2017, avendo gli attori acquistato l'immobile l'anno successivo (2018); (5) infine, in via ulteriormente gradata, di limitare la loro partecipazione al Condominio al solo uso in comune del tronco fognario.
Si costituiva ritualmente il Condominio convenuto, per eccepire, in via preliminare, il difetto di legittimazione passiva del Condominio in relazione alle domande sopra indicate ai numeri (1) e (5) stante l'incidenza di tali domande sulla proprietà delle parti comuni del complesso In CP_135 relazione alle altre domande, eccepiva l'infondatezza delle stesse allegando la piena legittimità della delibera assembleare del 18.09.2018 e la legittima inclusione del lotto di proprietà degli attori all'interno del complesso condominiale stante l'utilizzo delle parti comuni dall'epoca di costruzione dell'intero complesso (1988-1989) e l'applicazione ininterrotta delle tabelle millesimali da circa 30 anni.
Alla luce dell'eccezione preliminare del convenuto, gli attori chiedevano la concessione di un termine per la “chiamata in causa dei singoli condomini”, che il Tribunale autorizzava, ma a seguito di
“istanza di revoca e/o correzione dell'ordinanza” presentata dagli attori, con ordinanza del 16.04.2019 il Giudice disponeva “l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei condomini del condominio convenuto” rinviando la causa al 9.10.2019. In occasione di tale udienza, il procuratore degli attori formulava richiesta di differimento dell'udienza “al fine di rinotificare l'atto introduttivo del giudizio al sig. che risulta essersi trasferito, nonché al sig. CP_108 Controparte_4 risultante essere condomino in quanto proprietario di un box auto nonché ad altri soggetti che apparentemente risulterebbero condomini di cui però non si ha contezza dei relativi nominativi”. Il Tribunale concedeva “il chiesto rinvio onde documentare la mancata notifica della chiamata in causa di alcuni condomini” ed alla successiva udienza del 30.10.2019 il procuratore degli attori deduceva di non aver potuto provvedere ad integrare il contraddittorio nel termine stabilito dal Giudice a causa del comportamento ostruzionistico dell'amministratore del Condominio, il quale non avrebbe inviato l'anagrafica condominiale completa così come richiesto con messaggi pec;
chiedeva, pertanto, che il Giudice ordinasse al Condominio, in persona dell'amministratore p.t., l'esibizione ex art. 210 c.p.c. dell'anagrafica condominiale e con ordinanza del successivo 17.4.2020 il Tribunale, rilevando la
3 sussistenza dei presupposti per la rimessione in termini per l'integrazione del contraddittorio, rinviava la causa al 14.04.2021 ordinando al Condominio di depositare la predetta anagrafica.
Con ordinanza emessa nel corso dell'udienza del 14.04.2021, il Giudice “rilevato che è stato integrato il contraddittorio nei confronti degli ulteriori condomini” disponeva l'esperimento del procedimento obbligatorio di mediazione ed alla successiva udienza del 6.10.2021, a seguito del deposito dell'attestato di conclusione - con esito negativo - del suddetto procedimento, il Giudice “riserva di provvedere in ordine alla corretta instaurazione del contraddittorio nonché in ordine alla richiesta di concessione dei termini 183” e con l'ordinanza impugnata del 7.12.2021 veniva dichiarata l'estinzione del giudizio “per inosservanza del termine perentorio assegnato ex art. 102, comma 2, c.p.c. in sede di precedente ordinanza datata 17.04.2020, da individuarsi nel novantesimo giorno precedente l'udienza di prima comparizione, ivi fissata per il 14.04.2021”. In particolare, il Giudice di prime cure rilevava che “non si evincono agli atti le evidenze della evocazione in giudizio dei convenuti , , , , Controparte_124 CP_123 Controparte_125 CP_126 CP_122
, ,
[...] CP_121 Controparte_120 Controparte_131 CP_119 CP_118
, , , i cui nominativi risultano tra quelli in anagrafica nel
[...] CP_117 CP_116 prospetto depositato dall'ente di gestione del condominio”.
Avverso la predetta ordinanza hanno proposto appello e , Parte_1 Parte_2 censurando la stessa per avere pronunciato l'estinzione del giudizio nonostante la regolare notifica dell'atto di integrazione del contraddittorio ai convenuti indicati nell'ordinanza come evincibile dalla documentazione prodotta in originale nel fascicolo d'ufficio consistente specificatamente nell'atto di citazione, nel verbale di udienza del 20.03.2019, nell'istanza di revoca e/o correzione ordinanza e nell'ordinanza del 16.04.2019, correlati dalle relate di notifica e dalle attestazione di avvenuta consegna. Chiedevano, pertanto, la rimessione della causa al Tribunale per la prosecuzione del giudizio.
Si sono ritualmente costituiti il Condominio e 29 condomini per insistere nel rigetto del gravame, sostenendo che la violazione dell'art. 102 c.p.c. si sarebbe verificata già all'udienza del 9.10.2019 in occasione della quale il procuratore degli attori aveva chiesto un ulteriore termine per procedere alla rinotifica nei confronti di altri condomini.
L'unico motivo di gravame proposto dagli odierni appellanti ed inerente l'erroneità del presupposto di fatto che ha portato alla declaratoria di estinzione del giudizio è condivisibile.
Deve evidenziarsi, infatti, che, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, i convenuti indicati nell'ordinanza impugnata sono stati regolarmente convenuti in giudizio.
In particolare, a seguito della richiesta di integrazione del contraddittorio formulata dagli attori in occasione della prima udienza del 20.03.2019, gli stessi provvedevano a notificare l'atto di citazione, il verbale di udienza del 20.03.2019, l'istanza di revoca e/o correzione ordinanza e l'ordinanza del 16.04.2019, a 134 parti tra cui, per quel che qui rileva, a: 1) (notifica a mani Controparte_124 proprie il 24.5.2019); 2) (notifica a mani del marito il 24.5.2019); 3) CP_123 CP_125 (notifica a mani proprie il 28.5.2019); 4) (notifica a mani della madre
[...] CP_126 convivente il 28.5.2019); 5) (notifica a mani della moglie il 25.5.2019); 6) CP_122 CP_121 (notifica a mani proprie il 25.5.2019); 7) (notifica ai sensi dell'art. 140
[...] Controparte_120 c.p.c. il 27.5.2019 con plico ritirato il successivo 22.6.2019); 8) (notifica a Controparte_131 mani del collaboratore il 24.5.2019); 9) (notifica a mani proprie il 24.5.2019); 10) CP_119
4 (notifica a mani del marito il 28.5.2019); 11) (notifica a mani CP_118 CP_117 proprie il 28.5.2019); 12) (notifica a mani proprie il 28.5.2019). CP_116
Le evidenze degli atti processuali dimostrano che il riferimento all'ordinanza datata 17 aprile 2020 ed ai termini ivi indicati, appare inconferente stante la precedente evocazione in giudizio dei convenuti innanzi elencati.
Pertanto, non poteva essere dichiarata l'estinzione del giudizio.
Tale statuizione va riformata e la causa va rimessa al primo giudice, costituendo l'errata pronuncia di estinzione una delle ipotesi di rimessione, prevista dall'art. 354 c.p.c., nella formulazione vigente prima della modifica del medesimo articolo, da parte dell'art. 3, comma 26, lett. n) del d.l.vo 10.10.2022 n. 149, applicabile dal 30.6.2023 ai procedimenti instaurati successivamente a tale data.
Parte degli appellati costituiti allegano che in realtà il tribunale avrebbe dovuto dichiarare estinto il giudizio in precedenza, per la mancata integrazione del contradittorio disposta con ordinanza del 20.03.2019 come corretta ed integrata con l'ordinanza del 16.04.2019 e che, nonostante gli attori non avessero integrato il contradittorio per l'udienza del 9.10.2019, erroneamente il tribunale li ha rimessi in termini con ordinanza del 17.04.2020.
La doglianza è inammissibile.
Con tale allegazione si è posta, in realtà, la questione dell'illegittima prosecuzione del giudizio e di nullità di tutti gli atti successivi all'udienza del 9.10.2019 (compresa l'ordinanza di estinzione del 7.12.2021 qui oggetto di appello) perché in quella data, preso atto (secondo gli appellati) della mancata integrazione del contradittorio nei termini concessi dal tribunale con l'ordinanza del 20.03.2019 come corretta ed integrata con l'ordinanza del 16.04.2019, il giudice di primo grado avrebbe dovuto già dichiarare estinto il giudizio e non rimettere successivamente in termini gli attori con l'ordinanza del 17.04.2020. Tale lagnanza investe, in sostanza, altro profilo di illegittimità dell'ordinanza appellata e mira ad ottenere la dichiarazione di estinzione del giudizio di primo grado per una causa di estinzione precedente e diversa rispetto a quella messa a fondamento dell'ordinanza di estinzione del 7.12.2021 oggetto di appello. La dichiarazione di estinzione per diversa ragione del giudizio di primo grado avrebbe dovuto tuttavia essere oggetto di appello incidentale diretto ad accertare la nullità dell'ordinanza del 7.12.2021 (per l'illegittima prosecuzione del giudizio dopo il 9.10.2019) e la precedente estinzione del giudizio, avendo gli appellati chiesto nella sostanza, con la loro allegazione, una diversa pronuncia definitoria del giudizio di primo grado. Non avendo tuttavia presentato appello incidentale, la lagnanza non può farsi valere con una mera allegazione.
La doglianza è anche infondata.
Si rileva che gli attori e , con le loro domande, hanno in primo grado contestato Parte_2 Pt_1 (v. sub n.1 delle conclusioni della citazione di primo grado) di essere condomini del condominio Città Giardino 88 e di avere diritti (e correlativi obblighi di contribuzione) su parti comuni con i condomini del condominio Città Giardino 88, chiedendo di accertare la loro estraneità al detto condominio. E per tale ragione, non essendo su tale domanda legittimato passivo l'amministratore condominiale, essendo su tale domanda legittimati tutti i singoli condomini, con l'ordinanza del 20.03.2019 il tribunale ha autorizzato la “chiamata in causa dei terzi” (i singoli condomini), cioè l'instaurazione del contraddittorio e non l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i condomini della Città Giardino 88, legittimati passivi sulla domanda sub n.1 delle conclusioni della citazione di primo
5 grado. Quella disposta il 20.03.2019, dunque, era una mera chiamata in causa ex art.106 c.p.c. per
“comunanza di causa”, su istanza di parte attrice avanzata nella stessa udienza del 20.03.2019 (v. verbale d'udienza), non un ordine di integrazione del contraddittorio ex art.102 c.p.c. Ciò posto, si rileva che gli attori, allo scopo evidente di non pagare il contributo unificato previsto per la chiamata in causa di terzi (come espressamente dedotto nell'istanza) , hanno presentato istanza di correzione dell'ordinanza del 20.03.2019 affinché il tribunale disponesse non la “chiamata in causa di terzi” ma la “integrazione del contraddittorio” nei confronti dei singoli condomini. E il tribunale, cadendo in errore, ha modificato l'ordinanza del 20.03.2019 disponendo, con successiva ordinanza del 16.04.2019, l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i singoli condomini (in luogo della chiamata in causa di terzi correttamente disposta in precedenza).
A prescindere tuttavia della qualificazione data dal tribunale (erroneamente) alla citazione in giudizio dei singoli condomini, quella disposta con le ordinanze del 20.03.2019 e del 16.04.2019 su istanza degli attori (v. verbale d'udienza del 20.03.2019) è una mera chiamata in causa ex art.106 c.p.c. (per comunanza di causa) di tutti i condomini del condominio Città Giardino 88, quali legittimati passivi nella domanda proposta dagli attori e diretta a dichiarare l'assenza di loro diritti (e correlativi obblighi di contribuzione) sulle parti comuni del detto condominio. Consegue che, accertata successivamente la mancata citazione di alcuni dei condomini del condominio Città Giardino 88, considerato che tutti i condomini del condominio Città Giardino 88 sono ed erano litisconsorti necessari rispetto alla domanda proposta nei loro confronti con la chiamata in causa, con l'ordinanza del 17.04.2020 il tribunale, pur richiamando impropriamente l'art.153 c.p.c. (non trattandosi di una rimessione in termini ma di un ordine di integrazione del contraddittorio ex art. 102 c.p.c.), ha concesso termine per la citazione in giudizio dei condomini non citati. Alla mancata citazione di tutti i condomini disposta dall'ordinanza di chiamata in causa ex art.106 c.p.c. del 16.04.2019 non è seguita dunque l'estinzione del giudizio, come allegato dagli appellati, ma la legittima concessione di termine per l'integrazione del contraddittorio ex art.102 c.p.c.
Resta assorbita ogni altra questione.
Sulle spese del giudizio di primo grado, statuirà il giudice di primo grado cui sarà rimessa la causa.
Per il presente giudizio, dato che l'estinzione del giudizio è stata pronunciata d'ufficio dal tribunale, è giustificata la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Lecce, sede distaccata di Taranto, pronunciando definitivamente sull'appello avverso l'ordinanza emessa in data 7.12.2021 del Tribunale di Taranto nel giudizio avente n. 8776/2018 R.G. proposto da e nei confronti del CONDOMINIO Parte_1 Parte_2
“Città Giardino 88” di Via Sforza n. 3 in Taranto e dei suoi 135 condomini (indicati in epigrafe), così provvede:
1) accoglie l'appello ed annulla l'ordinanza impugnata;
2) rimette la causa al Tribunale di Taranto ai sensi dell'art. 354 c.p.c.;
3) compensa le spese del presente grado di giudizio.
Così deciso in Taranto, nella camera di consiglio del 20.12.2024.
6 Il Cons. estensore
(dott. M. Campanale)
Il Presidente
(dott. P. Genoviva)
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Lecce, sede distaccata di Taranto, sezione civile, nelle persone dei magistrati
1) dott. Pietro Genoviva Presidente
2) dott.ssa Anna Maria Marra Consigliere
3) dott. Michele Campanale Cons. relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 271/2022 R.G. di appello all'ordinanza emessa in data 7.12.2021 del Tribunale di Taranto nel giudizio avente n. 8776/2018 R.G.
tra
e domiciliati in Taranto presso gli avv.ti Fabrizio Cecinato Parte_1 Parte_2 ed Antonella Spina dai quali sono rappresentati e difesi,
appellanti e
CONDOMINIO “Città Giardino 88” di Via Sforza n. 3 in Taranto, in persona del suo amministratore p.t., domiciliato in Taranto presso l'avv. Antonio Mele dal quale è rappresentato e difeso,
appellato nonchè
in proprio ed anche nella sua qualità di erede unica di , domiciliata CP_1 Persona_1 in Taranto presso l'avv. Simona Scarpati dalla quale è rappresentata e difesa,
appellata nonchè
domiciliati in Taranto presso CP_2 Controparte_3 Controparte_4 l'avv. Marcello Ferramosca dal quale sono rappresentati e difesi, appellati nonchè
CP_5 Controparte_6 Controparte_7 Controparte_8 CP_9
,
[...] Controparte_10 Controparte_11 CP_12 CP_13
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[...] Controparte_14 Controparte_15 CP_16 CP_17
,
[...] Parte_3 Controparte_18 CP_19 CP_20 domiciliati in Taranto presso l'avv. Antonio Mele dal quale sono rappresentati e difesi,
appellati nonchè
Controparte_21 CP_22 Controparte_23 CP_24
, domiciliati in Taranto presso l'avv. Antonio
[...] CP_25 Controparte_26 Summa dal quale sono rappresentati e difesi,
appellati nonché
e domiciliati in Taranto presso gli avv.ti Cataldo Controparte_27 Controparte_28 Fornari e Daniele Maranò, dai quali sono rappresentati e difesi,
appellati nonchè
CP_29 CP_30 Controparte_31 CP_32 [...]
, CP_33 CP_34 Controparte_35 CP_36 CP_37
Controparte_38 CP_39 CP_40 Controparte_41
Controparte_42 Controparte_43 CP_44 CP_45
Controparte_46 CP_47 Controparte_48 CP_49
Controparte_50 CP_51 Controparte_52 CP_53
, ,
[...] CP_54 CP_55 Controparte_56 Controparte_57 CP_58
[...] CP_59 Controparte_60 Controparte_61 [...]
CP_62 CP_63 Controparte_64 CP_65 CP_66
,
[...] CP_67 CP_68 CP_69 CP_70 [...]
, CP_71 Controparte_72 Controparte_73 Controparte_74 [...]
CP_75 CP_76 CP_77 Controparte_78 CP_79
[...] Controparte_80 Controparte_81 CP_82 CP_83
,
[...] CP_84 Controparte_85 Controparte_86
Controparte_87 CP_88 Controparte_89 Controparte_90
CP_91 Controparte_92 Controparte_93
CP_94 Controparte_95 Controparte_96 CP_97
, CP_98 Controparte_99 CP_100 CP_94 CP_101 [...]
, CP_102 CP_103 CP_104 CP_105 CP_106
,
[...] Controparte_107 CP_108 CP_109 CP_110
[...] CP_111 CP_112 CP_113 CP_114
,
[...] Controparte_115 Controparte_116 CP_117 CP_118
,
[...] CP_119 Controparte_120 CP_121 CP_122
CP_123 Controparte_124 Controparte_125 CP_126
, in persona dell'Amministratore Unico p.t., in CP_127 Controparte_128 persona del Curatore fallimentare, Controparte_129
, , in persona del Sindaco p.t.,
[...] Controparte_130 Controparte_131
[...
in persona del legale rappresentante p.t., CP_132
2 appellati contumaci
All'udienza del 19.04.2024 la causa era riservata per la decisione sulle conclusioni delle parti come da verbale d'udienza a cui si rinvia.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione, notificato in data 29-30.11.2018, e , premesso Parte_1 Parte_2 di essere proprietari dell'immobile ad uso abitativo sviluppato su quattro livelli del fabbricato sito in Taranto, alla via Sforza n. 5 (lotto 46, sub 1, foglio 256, p.lla 200), convenivano dinanzi al Tribunale di Taranto il di via Sforza n. 3 in Taranto, chiedendo (1) di Controparte_133 accertare e dichiarare che la predetta unità immobiliare non è entrata a far parte del
[...]
, con conseguente annullamento e/o dichiarazione di inefficacia della Controparte_134 delibera assembleare del 18.09.2018 e delle tabelle millesimali utilizzate dal Condominio;
(2) in subordine, di annullare e/o dichiarare inefficace la delibera assembleare del 18.09.2018, con cui sono stati approvati il conto consuntivo dell'anno 2017 ed il preventivo dell'anno 2018 e la delibera del 18.09.2018 con la quale non è stata autorizzata la richiesta di distacco dal tronco fognario;
(3) in ulteriore subordine, di dichiarare illegittime le tabelle millesimali per ingiustificata quantificazione dei millesimi attribuiti agli attori, in quanto non beneficiari di aree e di servizi condominiali;
(4) ancora in ulteriore subordine, di dichiarare illegittima ed annullare la delibera assembleare del 18.09.2018 per l'ingiusta attribuzione delle spese condominiali relativi all'anno 2017, avendo gli attori acquistato l'immobile l'anno successivo (2018); (5) infine, in via ulteriormente gradata, di limitare la loro partecipazione al Condominio al solo uso in comune del tronco fognario.
Si costituiva ritualmente il Condominio convenuto, per eccepire, in via preliminare, il difetto di legittimazione passiva del Condominio in relazione alle domande sopra indicate ai numeri (1) e (5) stante l'incidenza di tali domande sulla proprietà delle parti comuni del complesso In CP_135 relazione alle altre domande, eccepiva l'infondatezza delle stesse allegando la piena legittimità della delibera assembleare del 18.09.2018 e la legittima inclusione del lotto di proprietà degli attori all'interno del complesso condominiale stante l'utilizzo delle parti comuni dall'epoca di costruzione dell'intero complesso (1988-1989) e l'applicazione ininterrotta delle tabelle millesimali da circa 30 anni.
Alla luce dell'eccezione preliminare del convenuto, gli attori chiedevano la concessione di un termine per la “chiamata in causa dei singoli condomini”, che il Tribunale autorizzava, ma a seguito di
“istanza di revoca e/o correzione dell'ordinanza” presentata dagli attori, con ordinanza del 16.04.2019 il Giudice disponeva “l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei condomini del condominio convenuto” rinviando la causa al 9.10.2019. In occasione di tale udienza, il procuratore degli attori formulava richiesta di differimento dell'udienza “al fine di rinotificare l'atto introduttivo del giudizio al sig. che risulta essersi trasferito, nonché al sig. CP_108 Controparte_4 risultante essere condomino in quanto proprietario di un box auto nonché ad altri soggetti che apparentemente risulterebbero condomini di cui però non si ha contezza dei relativi nominativi”. Il Tribunale concedeva “il chiesto rinvio onde documentare la mancata notifica della chiamata in causa di alcuni condomini” ed alla successiva udienza del 30.10.2019 il procuratore degli attori deduceva di non aver potuto provvedere ad integrare il contraddittorio nel termine stabilito dal Giudice a causa del comportamento ostruzionistico dell'amministratore del Condominio, il quale non avrebbe inviato l'anagrafica condominiale completa così come richiesto con messaggi pec;
chiedeva, pertanto, che il Giudice ordinasse al Condominio, in persona dell'amministratore p.t., l'esibizione ex art. 210 c.p.c. dell'anagrafica condominiale e con ordinanza del successivo 17.4.2020 il Tribunale, rilevando la
3 sussistenza dei presupposti per la rimessione in termini per l'integrazione del contraddittorio, rinviava la causa al 14.04.2021 ordinando al Condominio di depositare la predetta anagrafica.
Con ordinanza emessa nel corso dell'udienza del 14.04.2021, il Giudice “rilevato che è stato integrato il contraddittorio nei confronti degli ulteriori condomini” disponeva l'esperimento del procedimento obbligatorio di mediazione ed alla successiva udienza del 6.10.2021, a seguito del deposito dell'attestato di conclusione - con esito negativo - del suddetto procedimento, il Giudice “riserva di provvedere in ordine alla corretta instaurazione del contraddittorio nonché in ordine alla richiesta di concessione dei termini 183” e con l'ordinanza impugnata del 7.12.2021 veniva dichiarata l'estinzione del giudizio “per inosservanza del termine perentorio assegnato ex art. 102, comma 2, c.p.c. in sede di precedente ordinanza datata 17.04.2020, da individuarsi nel novantesimo giorno precedente l'udienza di prima comparizione, ivi fissata per il 14.04.2021”. In particolare, il Giudice di prime cure rilevava che “non si evincono agli atti le evidenze della evocazione in giudizio dei convenuti , , , , Controparte_124 CP_123 Controparte_125 CP_126 CP_122
, ,
[...] CP_121 Controparte_120 Controparte_131 CP_119 CP_118
, , , i cui nominativi risultano tra quelli in anagrafica nel
[...] CP_117 CP_116 prospetto depositato dall'ente di gestione del condominio”.
Avverso la predetta ordinanza hanno proposto appello e , Parte_1 Parte_2 censurando la stessa per avere pronunciato l'estinzione del giudizio nonostante la regolare notifica dell'atto di integrazione del contraddittorio ai convenuti indicati nell'ordinanza come evincibile dalla documentazione prodotta in originale nel fascicolo d'ufficio consistente specificatamente nell'atto di citazione, nel verbale di udienza del 20.03.2019, nell'istanza di revoca e/o correzione ordinanza e nell'ordinanza del 16.04.2019, correlati dalle relate di notifica e dalle attestazione di avvenuta consegna. Chiedevano, pertanto, la rimessione della causa al Tribunale per la prosecuzione del giudizio.
Si sono ritualmente costituiti il Condominio e 29 condomini per insistere nel rigetto del gravame, sostenendo che la violazione dell'art. 102 c.p.c. si sarebbe verificata già all'udienza del 9.10.2019 in occasione della quale il procuratore degli attori aveva chiesto un ulteriore termine per procedere alla rinotifica nei confronti di altri condomini.
L'unico motivo di gravame proposto dagli odierni appellanti ed inerente l'erroneità del presupposto di fatto che ha portato alla declaratoria di estinzione del giudizio è condivisibile.
Deve evidenziarsi, infatti, che, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, i convenuti indicati nell'ordinanza impugnata sono stati regolarmente convenuti in giudizio.
In particolare, a seguito della richiesta di integrazione del contraddittorio formulata dagli attori in occasione della prima udienza del 20.03.2019, gli stessi provvedevano a notificare l'atto di citazione, il verbale di udienza del 20.03.2019, l'istanza di revoca e/o correzione ordinanza e l'ordinanza del 16.04.2019, a 134 parti tra cui, per quel che qui rileva, a: 1) (notifica a mani Controparte_124 proprie il 24.5.2019); 2) (notifica a mani del marito il 24.5.2019); 3) CP_123 CP_125 (notifica a mani proprie il 28.5.2019); 4) (notifica a mani della madre
[...] CP_126 convivente il 28.5.2019); 5) (notifica a mani della moglie il 25.5.2019); 6) CP_122 CP_121 (notifica a mani proprie il 25.5.2019); 7) (notifica ai sensi dell'art. 140
[...] Controparte_120 c.p.c. il 27.5.2019 con plico ritirato il successivo 22.6.2019); 8) (notifica a Controparte_131 mani del collaboratore il 24.5.2019); 9) (notifica a mani proprie il 24.5.2019); 10) CP_119
4 (notifica a mani del marito il 28.5.2019); 11) (notifica a mani CP_118 CP_117 proprie il 28.5.2019); 12) (notifica a mani proprie il 28.5.2019). CP_116
Le evidenze degli atti processuali dimostrano che il riferimento all'ordinanza datata 17 aprile 2020 ed ai termini ivi indicati, appare inconferente stante la precedente evocazione in giudizio dei convenuti innanzi elencati.
Pertanto, non poteva essere dichiarata l'estinzione del giudizio.
Tale statuizione va riformata e la causa va rimessa al primo giudice, costituendo l'errata pronuncia di estinzione una delle ipotesi di rimessione, prevista dall'art. 354 c.p.c., nella formulazione vigente prima della modifica del medesimo articolo, da parte dell'art. 3, comma 26, lett. n) del d.l.vo 10.10.2022 n. 149, applicabile dal 30.6.2023 ai procedimenti instaurati successivamente a tale data.
Parte degli appellati costituiti allegano che in realtà il tribunale avrebbe dovuto dichiarare estinto il giudizio in precedenza, per la mancata integrazione del contradittorio disposta con ordinanza del 20.03.2019 come corretta ed integrata con l'ordinanza del 16.04.2019 e che, nonostante gli attori non avessero integrato il contradittorio per l'udienza del 9.10.2019, erroneamente il tribunale li ha rimessi in termini con ordinanza del 17.04.2020.
La doglianza è inammissibile.
Con tale allegazione si è posta, in realtà, la questione dell'illegittima prosecuzione del giudizio e di nullità di tutti gli atti successivi all'udienza del 9.10.2019 (compresa l'ordinanza di estinzione del 7.12.2021 qui oggetto di appello) perché in quella data, preso atto (secondo gli appellati) della mancata integrazione del contradittorio nei termini concessi dal tribunale con l'ordinanza del 20.03.2019 come corretta ed integrata con l'ordinanza del 16.04.2019, il giudice di primo grado avrebbe dovuto già dichiarare estinto il giudizio e non rimettere successivamente in termini gli attori con l'ordinanza del 17.04.2020. Tale lagnanza investe, in sostanza, altro profilo di illegittimità dell'ordinanza appellata e mira ad ottenere la dichiarazione di estinzione del giudizio di primo grado per una causa di estinzione precedente e diversa rispetto a quella messa a fondamento dell'ordinanza di estinzione del 7.12.2021 oggetto di appello. La dichiarazione di estinzione per diversa ragione del giudizio di primo grado avrebbe dovuto tuttavia essere oggetto di appello incidentale diretto ad accertare la nullità dell'ordinanza del 7.12.2021 (per l'illegittima prosecuzione del giudizio dopo il 9.10.2019) e la precedente estinzione del giudizio, avendo gli appellati chiesto nella sostanza, con la loro allegazione, una diversa pronuncia definitoria del giudizio di primo grado. Non avendo tuttavia presentato appello incidentale, la lagnanza non può farsi valere con una mera allegazione.
La doglianza è anche infondata.
Si rileva che gli attori e , con le loro domande, hanno in primo grado contestato Parte_2 Pt_1 (v. sub n.1 delle conclusioni della citazione di primo grado) di essere condomini del condominio Città Giardino 88 e di avere diritti (e correlativi obblighi di contribuzione) su parti comuni con i condomini del condominio Città Giardino 88, chiedendo di accertare la loro estraneità al detto condominio. E per tale ragione, non essendo su tale domanda legittimato passivo l'amministratore condominiale, essendo su tale domanda legittimati tutti i singoli condomini, con l'ordinanza del 20.03.2019 il tribunale ha autorizzato la “chiamata in causa dei terzi” (i singoli condomini), cioè l'instaurazione del contraddittorio e non l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i condomini della Città Giardino 88, legittimati passivi sulla domanda sub n.1 delle conclusioni della citazione di primo
5 grado. Quella disposta il 20.03.2019, dunque, era una mera chiamata in causa ex art.106 c.p.c. per
“comunanza di causa”, su istanza di parte attrice avanzata nella stessa udienza del 20.03.2019 (v. verbale d'udienza), non un ordine di integrazione del contraddittorio ex art.102 c.p.c. Ciò posto, si rileva che gli attori, allo scopo evidente di non pagare il contributo unificato previsto per la chiamata in causa di terzi (come espressamente dedotto nell'istanza) , hanno presentato istanza di correzione dell'ordinanza del 20.03.2019 affinché il tribunale disponesse non la “chiamata in causa di terzi” ma la “integrazione del contraddittorio” nei confronti dei singoli condomini. E il tribunale, cadendo in errore, ha modificato l'ordinanza del 20.03.2019 disponendo, con successiva ordinanza del 16.04.2019, l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i singoli condomini (in luogo della chiamata in causa di terzi correttamente disposta in precedenza).
A prescindere tuttavia della qualificazione data dal tribunale (erroneamente) alla citazione in giudizio dei singoli condomini, quella disposta con le ordinanze del 20.03.2019 e del 16.04.2019 su istanza degli attori (v. verbale d'udienza del 20.03.2019) è una mera chiamata in causa ex art.106 c.p.c. (per comunanza di causa) di tutti i condomini del condominio Città Giardino 88, quali legittimati passivi nella domanda proposta dagli attori e diretta a dichiarare l'assenza di loro diritti (e correlativi obblighi di contribuzione) sulle parti comuni del detto condominio. Consegue che, accertata successivamente la mancata citazione di alcuni dei condomini del condominio Città Giardino 88, considerato che tutti i condomini del condominio Città Giardino 88 sono ed erano litisconsorti necessari rispetto alla domanda proposta nei loro confronti con la chiamata in causa, con l'ordinanza del 17.04.2020 il tribunale, pur richiamando impropriamente l'art.153 c.p.c. (non trattandosi di una rimessione in termini ma di un ordine di integrazione del contraddittorio ex art. 102 c.p.c.), ha concesso termine per la citazione in giudizio dei condomini non citati. Alla mancata citazione di tutti i condomini disposta dall'ordinanza di chiamata in causa ex art.106 c.p.c. del 16.04.2019 non è seguita dunque l'estinzione del giudizio, come allegato dagli appellati, ma la legittima concessione di termine per l'integrazione del contraddittorio ex art.102 c.p.c.
Resta assorbita ogni altra questione.
Sulle spese del giudizio di primo grado, statuirà il giudice di primo grado cui sarà rimessa la causa.
Per il presente giudizio, dato che l'estinzione del giudizio è stata pronunciata d'ufficio dal tribunale, è giustificata la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Lecce, sede distaccata di Taranto, pronunciando definitivamente sull'appello avverso l'ordinanza emessa in data 7.12.2021 del Tribunale di Taranto nel giudizio avente n. 8776/2018 R.G. proposto da e nei confronti del CONDOMINIO Parte_1 Parte_2
“Città Giardino 88” di Via Sforza n. 3 in Taranto e dei suoi 135 condomini (indicati in epigrafe), così provvede:
1) accoglie l'appello ed annulla l'ordinanza impugnata;
2) rimette la causa al Tribunale di Taranto ai sensi dell'art. 354 c.p.c.;
3) compensa le spese del presente grado di giudizio.
Così deciso in Taranto, nella camera di consiglio del 20.12.2024.
6 Il Cons. estensore
(dott. M. Campanale)
Il Presidente
(dott. P. Genoviva)
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