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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 13/01/2025, n. 57 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 57 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. 337/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Ragusa
Sezione Civile
Il tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Massimo Pulvirenti presidente dott. Sandra Levanti giudice dott. Antonio Pianoforte giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di r.g. 337/2024, promossa da:
(c.f. ), con il patrocinio dell'avv. IOZZIA Parte_1 C.F._1
GIUSEPPE
RICORRENTE
e con l'intervento ex lege di
PUBBLICO MINISTERO - PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI
RAGUSA (c.f. ) P.IVA_1
Conclusioni
Per parte ricorrente:
“[p]er quanto detto si conclude chiedendo che l'On.le Tribunale
VOGLIA accertare e dichiarare il diritto di nata a [...] il [...] (c.f. Parte_1
) ed ivi residente nella Via Vanella 6 n. 3, ad ottenere l'attribuzione di sesso C.F._2 maschile;
- conseguentemente, disporre e attribuire a il sesso maschile ed il prenome di Parte_1
“ ”; Per_1
- ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Modica di effettuare la rettificazione dell'atto di nascita, e di tutti i documenti rettificabili in conformità alle vigenti disposizioni in materia, nel senso
pagina 1 di 7 che laddove è indicato il “sesso femminile” sia rettificato, letto ed inteso “sesso maschile” e che laddove
è indicato il prenome di “ ” sia rettificato, letto ed inteso il prenome di “ ” Pt_1 Per_1
- autorizzare gli eventuali interventi medico-chirurgici finalizzati ad adeguare i caratteri primari e secondari sessuali da donna a uomo.
Salvo ogni diritto”.
Svolgimento del processo
Dapprima mediante la rappresentanza dei propri genitori, poi attraverso l'intervento in giudizio non appena compiuti 18 anni, ha adito il tribunale, ai sensi dell'art. 31 d.lgs. Parte_1
150/1011, al fine di ottenere l'attribuzione di sesso maschile con l'autorizzazione di tutti gli interventi medicochirurgici che si renderanno necessari al fine di adeguare i caratteri primari e secondari sessuali da donna a uomo e di mutamento del prenome da in Pt_1 Per_1
Allegava, a tal fine, che:
- sin dall'infanzia aveva manifestato comportamenti ed atteggiamenti propri del sesso opposto a quello biologico, prediligendo la compagnia ed i giochi maschili;
- con il raggiungimento dell'età adolescenziale il disagio della figlia rispetto al proprio corpo femminile si è accresciuto, con forte e continua sensazione di imbarazzo, sentendosi “costretta a reprimere le proprie aspirazioni al maschile”;
- tale disagio ha spinto i genitori a rivolgersi all'Istituto Giannina Gaslini presso l'U.O.C. Clinica
Pediatrica ed Endocrinologia, Università degli studi di Genova che, dall'età di 12 anni, costantemente ha valutato clinicamente la minore, come da relazione del 13/7/2023 della dott.ssa (su cui Persona_2 infra), da cui infine emergeva che , quantunque presentasse caratteri esterni Parte_1 del genere femminile, dal punto di vista cromosomico presentava segni propri del genere opposto;
- aveva, dunque, seguito un percorso psicoterapeutico, col sostegno dei genitori, che aveva confermato l'esistenza di una disforia di genere, nonché di aver completato un percorso di affermazione di genere con transizione dal femminile al maschile;
- grazie al percorso medico, anche esteriormente aveva raggiunto caratteri maschili, con riscontro positivo anche dal punto di vista psicologico: timbro della voce, peluria su volto, sugli arti inferiori e nella zona periareolare;
- il percorso di transizione potrà, tuttavia ritenersi concluso solo quando l'identità di genere maschile coinciderà con il sesso, attraverso l'intervento chirurgico di riconversione dello stesso, finalizzato alla corrispondenza dei caratteri biologici, anatomici e genitali e della sessualità percepita, e con il nome anagrafico.
pagina 2 di 7 Il giudice relatore, disposta e verificata la regolare instaurazione del contraddittorio mediante notifica al pubblico ministero in sede, interrogava liberamente la ricorrente, nonché i genitori e P_
. Ritenuta la causa matura per la decisione, faceva precisare le conclusioni e Controparte_2 discutere le argomentazioni alla base della domanda, riservandosi all'esito di riferire al collegio per la decisione.
Alla luce della documentazione in atti e dell'esito dell'interrogatorio libero delle parti, ritiene il collegio che la domanda attorea meriti accoglimento.
È noto a questo tribunale il recente orientamento giurisprudenziale avallato dalla suprema corte, alla luce del quale non deve ritenersi requisito obbligatorio o necessario per la rettificazione di sesso la sottoposizione ad un intervento demolitorio-ricostruttivo degli organi genitali. Ed in effetti, alla luce del sistema creato dalla l. n.162/1984, confermata dalla disciplina di cui all'art. 31 del d.lgs. 150/2011, tale correzione “chirurgica” non è imposta dal testo delle norme in esame, essendo sufficiente procedere ad una interpretazione di esse che si fondi sull'esatta collocazione del diritto all'identità di genere all'interno dei diritti inviolabili che compongono il profilo personale e relazionale della dignità personale e che contribuiscono allo sviluppo equilibrato della personalità degli individui, mediante un adeguato bilanciamento con l'interesse di natura pubblicistica alla chiarezza nella identificazione dei generi sessuali e delle relazioni giuridiche ma senza ricorrere a trattamenti ingiustificati e discriminatori, pur rimanendo ineludibile un rigoroso accertamento della definitività della scelta sulla base dei criteri desumibili dagli approdi attuali e condivisi dalla scienza medica e psicologica.
In definitiva, l'acquisizione di una nuova identità di genere, in linea con una evoluzione normativa conforme alla giurisprudenza comunitaria e alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, può essere il frutto di un processo individuale che non ne postula la necessità, purchè la serietà ed univocità del percorso scelto e la compiutezza dell'approdo finale sia accertata, ove necessario, mediante rigorosi accertamenti tecnici in sede giudiziale (Cass. Civ., 20/7/2015, n. 15138: “[a]lla stregua di un'interpretazione costituzionalmente orientata, e conforme alla giurisprudenza della CEDU, dell'art. 1 della l. n. 164 del
1982, nonché del successivo art. 3 della medesima legge, attualmente confluito nell'art. 31, comma 4, del d.lgs. n. 150 del 2011, per ottenere la rettificazione del sesso nei registri dello stato civile deve ritenersi non obbligatorio l'intervento chirurgico demolitorio e/o modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari. Invero, l'acquisizione di una nuova identità di genere può essere il frutto di un processo individuale che non ne postula la necessità, purché la serietà ed univocità del percorso scelto
e la compiutezza dell'approdo finale sia oggetto, ove necessario, di accertamento tecnico in sede giudiziale”).
pagina 3 di 7 Di recente, la Corte Costituzionale ha confermato detto orientamento che consente una interpretazione della disciplina in esame conforme ai diritti costituzionalmente garantiti dell'identità personale e della salute, sottolineando, tuttavia, che rimane così ineludibile un rigoroso accertamento giudiziale delle modalità attraverso le quali il cambiamento è avvenuto e del suo carattere definitivo. Rispetto ad esso il trattamento chirurgico costituisce uno strumento eventuale, di ausilio al fine di garantire, attraverso una tendenziale corrispondenza dei tratti somatici con quelli del sesso di appartenenza, il conseguimento di un pieno benessere psichico e fisico della persona. In questa prospettiva va letto anche il riferimento, contenuto nell'art. 31 del d.lgs. n. 150 del 2011, alla eventualità (“Quando risulta necessario”) del trattamento medico-chirurgico per l'adeguamento dei caratteri sessuali. In tale disposizione, infatti, lo stesso legislatore ribadisce, a distanza di quasi trenta anni dall'introduzione della legge n. 164 del 1982, di volere lasciare all'apprezzamento del giudice, nell'ambito del procedimento di autorizzazione all'intervento chirurgico, l'effettiva necessità dello stesso, in relazione alle specificità del caso concreto.
Il ricorso alla modificazione chirurgica dei caratteri sessuali risulta, quindi, autorizzabile in funzione di garanzia del diritto alla salute, ossia laddove lo stesso sia volto a consentire alla persona di raggiungere uno stabile equilibrio psicofisico, in particolare in quei casi nei quali la divergenza tra il sesso anatomico e la psicosessualità sia tale da determinare un atteggiamento conflittuale e di rifiuto della propria morfologia anatomica. La prevalenza della tutela della salute dell'individuo sulla corrispondenza fra sesso anatomico e sesso anagrafico, porta a ritenere il trattamento chirurgico non quale prerequisito per accedere al procedimento di rettificazione – come prospettato dal rimettente −, ma come possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico (Corte Costituzionale, 21.10.2015, n.221).
Nel caso di specie, gli elementi raccolti (relazione medica della dott.ssa dell'Ospedale Persona_2
Gaslini del 13/7/2023; prescrizione ormonale;
relazione del 20/12/2023 del prof. , Persona_3 docente di psicologia clinica presso l'Università di Catania, e della psicoterapeuta dott.ssa Persona_4
per Egle Istituto di Psicologia e di Psicoterapia;
esito interrogatorio libero), da cui emergono la
[...] consapevolezza e la determinazione mostrate dall'istante nel percorso di transizione da donna a uomo,
l'effettività di questo nonché la definitività della decisione assunta, impongono al tribunale di ritenere che all'esito di un serio e consapevole processo individuale, abbia acquisito una nuova e compiuta identità di genere.
In particolare:
- dalla relazione del 13/7/2023, si evince che è affetta da disgenesia gonadica 46 Parte_1 xy e che la stessa è stata seguita fin dall'età di 12 anni presso l'Istituto Gaslini di Genova e, “dopo aver iniziato la scuola superiore”, “ha iniziato a mostrare insoddisfazione per l'attribuzione del genere: indossava abiti maschili, chiedeva alle persone di chiamarla . Ha iniziato a farsi indicare con Per_1
pagina 4 di 7 pronomi maschili, ad identificarsi come “transgender” e a frequentare compagni di scuola con disforia di genere”; iniziò, dunque, già da tale età a “chiedere la possibilità di ridurre le dimensioni del seno, e ad esprimere il desiderio di passare alla terapia con testosterone”; è stata, quindi, sottoposta a valutazione psichica ed ha avviato un percorso psicologico;
dalla relazione emerge, inoltre, che
“[q]uando ha iniziato a mostrare i segni della “disforia di genere” non era a conoscenza del proprio genere cromosomico”; una volta noto ha, infine, “deciso di essere identificato come maschio, in accordo con il suo assetto cromosomico”, avanzando “la richiesta di voler cambiare il genere attribuitogli alla nascita”, scelta poi confermata dallo psicologo/psichiatra che la seguiva;
ha, infine, iniziato la “terapia con testosterone” (come da prescrizione in atti), dopo un'adeguata informativa che ha reso lei e i genitori consapevoli degli effetti irreversibili dalla stessa conseguenti, come la modifica della voce;
- dalla relazione del 20/12/2023, dove si conferma che la ricorrente, sin da aprile 2021, è seguita presso il predetto istituto di psicologia affrontando “il percorso di affermazione di genere, specificamente una transizione dal femminile al maschile”, in quanto l'identità di genere di parte ricorrente, “maschile”, “non coincide con il sesso, nel caso specifico femminile, e, di conseguenza, con il nome assegnato alla nascita”;
- ha confermato all'udienza la serietà e definitività del processo individuale Parte_1 che l'ha condotta, fin dalla giovane età, a identificarsi nel genere maschile, percorso iniziato infatti già a
14 anni, a fronte di una sua percezione e delle persone che l'ha circondavano del proprio genere non congruente a quello sessuale e anagrafico (“[a] 14 anni ho scoperto l'esistenza del transgender e ho potuto identificarmi e iniziare un percorso, per vivere la mia vita per quello che sono. Ho iniziato percorso psicologico, con diagnosi di disforia di genere e poi di disgenesia gonadica, ho iniziato una terapia ormonale a Genova fino ad oggi, ancora oggi. Durante le superiori sono rimasto sempre deciso su queste scelte di vita, non ho avuto tentennamenti e riflessioni che mi portassero indietro, anche grazie alla mia famiglia e amici, che hanno accettato che mi chiamassi , è stato un percorso solido da Per_1 questo punto vista. Adesso ho 18 anni e sono convinto di fare questo passaggio anagrafico e di fare interventi chirurgici”); anche rispetto a domande più concrete, ha riferito circostanze che confermano una radicata nel tempo disforia di genere (“i bagni erano il problema principale, volevo entrare in quelli maschili per sentirmi parte di una società e sentirmi me stesso, vivevo il disagio ad andare in quello femminile. Il mio corpo non rispecchia il mio essere, è un'invalidità molto forte, soprattutto psicologica.
Ho iniziato a farmi chiamare da 14/15 anni ed è rimasto sempre. Faccio palestra, sala pesi […] Per_1 prima dei 14 anni, in spiaggia, verso gli 8 e 9 anni, mi divertivo a fingere di essere un ragazzo, con gli altri bambini, e mi facevo chiamare , il primo nome maschile che mi è venuto in mente, e mi Per_1 divertiva esser visto come un maschio dagli altri bambini e di giocare a calcio con loro”; pagina 5 di 7 - entrambi i genitori hanno confermato la disforia di genere della figlia, il percorso individuale e familiare, nonché la costanza nell'identificazione nel genere maschile.
Sussistono dunque i presupposti di cui agli artt. 1 e 5 l. 164/82 e 31, e 5, d.lgs. 150/2011 per procedere all'attribuzione anagrafica del sesso maschile, in conformità alle attuali caratteristiche fisiche e psicologiche del soggetto.
Dunque, come richiesto da parte ricorrente, deve ordinarsi all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di
Modica (RG) di rettificare l'atto di nascita di (atto n. 229, parte 1, Serie A, anno 2006) annotandovi che il genere della persona cui l'atto si riferisce è “maschile” e che il prenome originario ( ) è Pt_1 modificato nel prenome elettivo . Per_1
Quanto alla domanda di autorizzazione a sottoporsi a intervento chirurgico di adeguamento dei caratteri sessuali, osserva il tribunale che esso appare effettivamente utile e necessario al fine di dare a parte ricorrente una condizione di genere coerente con la sua intima e sostanziale identità, e di permetterle così di risolvere la grave dicotomia nella sua personalità: verosimilmente esso potrà garantire una vita più serena e rendere la sua collocazione sociale più sintonica con la sua inclinazione di genere. Detto intervento, inoltre, consentirà a parte ricorrente di ridurre i dosaggi (e con essi i rischi) della terapia ormonale sostitutiva.
Tuttavia, a seguito della sentenza n. 143 della Corte Costituzionale in data 23.7.2024, non è più necessaria l'autorizzazione del giudice per poter effettuare interventi chirurgici di adeguamento del corpo all'identità di genere compiutamente acquisita. Con detta pronuncia il giudice delle leggi ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 31, co. 4, d.lgs. 150/2011 nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione del sesso. La Corte Costituzionale è pervenuta a tale conclusione alla luce del mutato quadro normativo e giurisprudenziale, che ormai esclude che le modificazioni sessuali richieste agli effetti della rettificazione anagrafica debbano necessariamente essere ottenute mediante un trattamento chirurgico di adeguamento: la giurisprudenza è infatti giunta ad affermare la sufficienza, ai fini della rettificazione, dell'accertamento dell'intervenuta oggettiva transizione da un genere all'altro per effetto del percorso seguito dalla persona interessata.
Per le considerazioni che precedono, la domanda di autorizzazione ai trattamenti medico-chirurgici necessari per adeguare caratteri e organi sessuali da maschili a femminili non può (più) essere accolta, ma, permanendo un interesse ex art. 100 c.p.c. di parte ricorrente, deve dichiararsi il diritto di sottoporsi ai trattamenti medico-chirurgici di adeguamento dei propri caratteri sessuali ai caratteri sessuali maschili.
Vanno dichiarate irripetibili le spese di lite. pagina 6 di 7
P.Q.M.
Il tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione assorbita e/o disattesa, così provvede:
• ordina all'ufficiale di stato civile del comune di Modica di provvedere alla rettificazione dell'atto di nascita di (c.f. ) (atto n. 229, parte 1, Serie A, anno Parte_1 C.F._1
2006), con attribuzione del sesso da femminile a maschile e del nome da ad;
Pt_1 Per_1
• accerta e dichiara il diritto di parte ricorrente di sottoporsi ai trattamenti medico-chirurgici di adeguamento dei propri caratteri sessuali ai caratteri sessuali maschili;
• dichiara irripetibili le spese di lite.
Così deciso in Ragusa, camera di consiglio del 09/01/2025.
Il giudice relatore Il presidente dott. Antonio Pianoforte dott. Massimo Pulvirenti
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Ragusa
Sezione Civile
Il tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Massimo Pulvirenti presidente dott. Sandra Levanti giudice dott. Antonio Pianoforte giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di r.g. 337/2024, promossa da:
(c.f. ), con il patrocinio dell'avv. IOZZIA Parte_1 C.F._1
GIUSEPPE
RICORRENTE
e con l'intervento ex lege di
PUBBLICO MINISTERO - PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI
RAGUSA (c.f. ) P.IVA_1
Conclusioni
Per parte ricorrente:
“[p]er quanto detto si conclude chiedendo che l'On.le Tribunale
VOGLIA accertare e dichiarare il diritto di nata a [...] il [...] (c.f. Parte_1
) ed ivi residente nella Via Vanella 6 n. 3, ad ottenere l'attribuzione di sesso C.F._2 maschile;
- conseguentemente, disporre e attribuire a il sesso maschile ed il prenome di Parte_1
“ ”; Per_1
- ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Modica di effettuare la rettificazione dell'atto di nascita, e di tutti i documenti rettificabili in conformità alle vigenti disposizioni in materia, nel senso
pagina 1 di 7 che laddove è indicato il “sesso femminile” sia rettificato, letto ed inteso “sesso maschile” e che laddove
è indicato il prenome di “ ” sia rettificato, letto ed inteso il prenome di “ ” Pt_1 Per_1
- autorizzare gli eventuali interventi medico-chirurgici finalizzati ad adeguare i caratteri primari e secondari sessuali da donna a uomo.
Salvo ogni diritto”.
Svolgimento del processo
Dapprima mediante la rappresentanza dei propri genitori, poi attraverso l'intervento in giudizio non appena compiuti 18 anni, ha adito il tribunale, ai sensi dell'art. 31 d.lgs. Parte_1
150/1011, al fine di ottenere l'attribuzione di sesso maschile con l'autorizzazione di tutti gli interventi medicochirurgici che si renderanno necessari al fine di adeguare i caratteri primari e secondari sessuali da donna a uomo e di mutamento del prenome da in Pt_1 Per_1
Allegava, a tal fine, che:
- sin dall'infanzia aveva manifestato comportamenti ed atteggiamenti propri del sesso opposto a quello biologico, prediligendo la compagnia ed i giochi maschili;
- con il raggiungimento dell'età adolescenziale il disagio della figlia rispetto al proprio corpo femminile si è accresciuto, con forte e continua sensazione di imbarazzo, sentendosi “costretta a reprimere le proprie aspirazioni al maschile”;
- tale disagio ha spinto i genitori a rivolgersi all'Istituto Giannina Gaslini presso l'U.O.C. Clinica
Pediatrica ed Endocrinologia, Università degli studi di Genova che, dall'età di 12 anni, costantemente ha valutato clinicamente la minore, come da relazione del 13/7/2023 della dott.ssa (su cui Persona_2 infra), da cui infine emergeva che , quantunque presentasse caratteri esterni Parte_1 del genere femminile, dal punto di vista cromosomico presentava segni propri del genere opposto;
- aveva, dunque, seguito un percorso psicoterapeutico, col sostegno dei genitori, che aveva confermato l'esistenza di una disforia di genere, nonché di aver completato un percorso di affermazione di genere con transizione dal femminile al maschile;
- grazie al percorso medico, anche esteriormente aveva raggiunto caratteri maschili, con riscontro positivo anche dal punto di vista psicologico: timbro della voce, peluria su volto, sugli arti inferiori e nella zona periareolare;
- il percorso di transizione potrà, tuttavia ritenersi concluso solo quando l'identità di genere maschile coinciderà con il sesso, attraverso l'intervento chirurgico di riconversione dello stesso, finalizzato alla corrispondenza dei caratteri biologici, anatomici e genitali e della sessualità percepita, e con il nome anagrafico.
pagina 2 di 7 Il giudice relatore, disposta e verificata la regolare instaurazione del contraddittorio mediante notifica al pubblico ministero in sede, interrogava liberamente la ricorrente, nonché i genitori e P_
. Ritenuta la causa matura per la decisione, faceva precisare le conclusioni e Controparte_2 discutere le argomentazioni alla base della domanda, riservandosi all'esito di riferire al collegio per la decisione.
Alla luce della documentazione in atti e dell'esito dell'interrogatorio libero delle parti, ritiene il collegio che la domanda attorea meriti accoglimento.
È noto a questo tribunale il recente orientamento giurisprudenziale avallato dalla suprema corte, alla luce del quale non deve ritenersi requisito obbligatorio o necessario per la rettificazione di sesso la sottoposizione ad un intervento demolitorio-ricostruttivo degli organi genitali. Ed in effetti, alla luce del sistema creato dalla l. n.162/1984, confermata dalla disciplina di cui all'art. 31 del d.lgs. 150/2011, tale correzione “chirurgica” non è imposta dal testo delle norme in esame, essendo sufficiente procedere ad una interpretazione di esse che si fondi sull'esatta collocazione del diritto all'identità di genere all'interno dei diritti inviolabili che compongono il profilo personale e relazionale della dignità personale e che contribuiscono allo sviluppo equilibrato della personalità degli individui, mediante un adeguato bilanciamento con l'interesse di natura pubblicistica alla chiarezza nella identificazione dei generi sessuali e delle relazioni giuridiche ma senza ricorrere a trattamenti ingiustificati e discriminatori, pur rimanendo ineludibile un rigoroso accertamento della definitività della scelta sulla base dei criteri desumibili dagli approdi attuali e condivisi dalla scienza medica e psicologica.
In definitiva, l'acquisizione di una nuova identità di genere, in linea con una evoluzione normativa conforme alla giurisprudenza comunitaria e alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, può essere il frutto di un processo individuale che non ne postula la necessità, purchè la serietà ed univocità del percorso scelto e la compiutezza dell'approdo finale sia accertata, ove necessario, mediante rigorosi accertamenti tecnici in sede giudiziale (Cass. Civ., 20/7/2015, n. 15138: “[a]lla stregua di un'interpretazione costituzionalmente orientata, e conforme alla giurisprudenza della CEDU, dell'art. 1 della l. n. 164 del
1982, nonché del successivo art. 3 della medesima legge, attualmente confluito nell'art. 31, comma 4, del d.lgs. n. 150 del 2011, per ottenere la rettificazione del sesso nei registri dello stato civile deve ritenersi non obbligatorio l'intervento chirurgico demolitorio e/o modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari. Invero, l'acquisizione di una nuova identità di genere può essere il frutto di un processo individuale che non ne postula la necessità, purché la serietà ed univocità del percorso scelto
e la compiutezza dell'approdo finale sia oggetto, ove necessario, di accertamento tecnico in sede giudiziale”).
pagina 3 di 7 Di recente, la Corte Costituzionale ha confermato detto orientamento che consente una interpretazione della disciplina in esame conforme ai diritti costituzionalmente garantiti dell'identità personale e della salute, sottolineando, tuttavia, che rimane così ineludibile un rigoroso accertamento giudiziale delle modalità attraverso le quali il cambiamento è avvenuto e del suo carattere definitivo. Rispetto ad esso il trattamento chirurgico costituisce uno strumento eventuale, di ausilio al fine di garantire, attraverso una tendenziale corrispondenza dei tratti somatici con quelli del sesso di appartenenza, il conseguimento di un pieno benessere psichico e fisico della persona. In questa prospettiva va letto anche il riferimento, contenuto nell'art. 31 del d.lgs. n. 150 del 2011, alla eventualità (“Quando risulta necessario”) del trattamento medico-chirurgico per l'adeguamento dei caratteri sessuali. In tale disposizione, infatti, lo stesso legislatore ribadisce, a distanza di quasi trenta anni dall'introduzione della legge n. 164 del 1982, di volere lasciare all'apprezzamento del giudice, nell'ambito del procedimento di autorizzazione all'intervento chirurgico, l'effettiva necessità dello stesso, in relazione alle specificità del caso concreto.
Il ricorso alla modificazione chirurgica dei caratteri sessuali risulta, quindi, autorizzabile in funzione di garanzia del diritto alla salute, ossia laddove lo stesso sia volto a consentire alla persona di raggiungere uno stabile equilibrio psicofisico, in particolare in quei casi nei quali la divergenza tra il sesso anatomico e la psicosessualità sia tale da determinare un atteggiamento conflittuale e di rifiuto della propria morfologia anatomica. La prevalenza della tutela della salute dell'individuo sulla corrispondenza fra sesso anatomico e sesso anagrafico, porta a ritenere il trattamento chirurgico non quale prerequisito per accedere al procedimento di rettificazione – come prospettato dal rimettente −, ma come possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico (Corte Costituzionale, 21.10.2015, n.221).
Nel caso di specie, gli elementi raccolti (relazione medica della dott.ssa dell'Ospedale Persona_2
Gaslini del 13/7/2023; prescrizione ormonale;
relazione del 20/12/2023 del prof. , Persona_3 docente di psicologia clinica presso l'Università di Catania, e della psicoterapeuta dott.ssa Persona_4
per Egle Istituto di Psicologia e di Psicoterapia;
esito interrogatorio libero), da cui emergono la
[...] consapevolezza e la determinazione mostrate dall'istante nel percorso di transizione da donna a uomo,
l'effettività di questo nonché la definitività della decisione assunta, impongono al tribunale di ritenere che all'esito di un serio e consapevole processo individuale, abbia acquisito una nuova e compiuta identità di genere.
In particolare:
- dalla relazione del 13/7/2023, si evince che è affetta da disgenesia gonadica 46 Parte_1 xy e che la stessa è stata seguita fin dall'età di 12 anni presso l'Istituto Gaslini di Genova e, “dopo aver iniziato la scuola superiore”, “ha iniziato a mostrare insoddisfazione per l'attribuzione del genere: indossava abiti maschili, chiedeva alle persone di chiamarla . Ha iniziato a farsi indicare con Per_1
pagina 4 di 7 pronomi maschili, ad identificarsi come “transgender” e a frequentare compagni di scuola con disforia di genere”; iniziò, dunque, già da tale età a “chiedere la possibilità di ridurre le dimensioni del seno, e ad esprimere il desiderio di passare alla terapia con testosterone”; è stata, quindi, sottoposta a valutazione psichica ed ha avviato un percorso psicologico;
dalla relazione emerge, inoltre, che
“[q]uando ha iniziato a mostrare i segni della “disforia di genere” non era a conoscenza del proprio genere cromosomico”; una volta noto ha, infine, “deciso di essere identificato come maschio, in accordo con il suo assetto cromosomico”, avanzando “la richiesta di voler cambiare il genere attribuitogli alla nascita”, scelta poi confermata dallo psicologo/psichiatra che la seguiva;
ha, infine, iniziato la “terapia con testosterone” (come da prescrizione in atti), dopo un'adeguata informativa che ha reso lei e i genitori consapevoli degli effetti irreversibili dalla stessa conseguenti, come la modifica della voce;
- dalla relazione del 20/12/2023, dove si conferma che la ricorrente, sin da aprile 2021, è seguita presso il predetto istituto di psicologia affrontando “il percorso di affermazione di genere, specificamente una transizione dal femminile al maschile”, in quanto l'identità di genere di parte ricorrente, “maschile”, “non coincide con il sesso, nel caso specifico femminile, e, di conseguenza, con il nome assegnato alla nascita”;
- ha confermato all'udienza la serietà e definitività del processo individuale Parte_1 che l'ha condotta, fin dalla giovane età, a identificarsi nel genere maschile, percorso iniziato infatti già a
14 anni, a fronte di una sua percezione e delle persone che l'ha circondavano del proprio genere non congruente a quello sessuale e anagrafico (“[a] 14 anni ho scoperto l'esistenza del transgender e ho potuto identificarmi e iniziare un percorso, per vivere la mia vita per quello che sono. Ho iniziato percorso psicologico, con diagnosi di disforia di genere e poi di disgenesia gonadica, ho iniziato una terapia ormonale a Genova fino ad oggi, ancora oggi. Durante le superiori sono rimasto sempre deciso su queste scelte di vita, non ho avuto tentennamenti e riflessioni che mi portassero indietro, anche grazie alla mia famiglia e amici, che hanno accettato che mi chiamassi , è stato un percorso solido da Per_1 questo punto vista. Adesso ho 18 anni e sono convinto di fare questo passaggio anagrafico e di fare interventi chirurgici”); anche rispetto a domande più concrete, ha riferito circostanze che confermano una radicata nel tempo disforia di genere (“i bagni erano il problema principale, volevo entrare in quelli maschili per sentirmi parte di una società e sentirmi me stesso, vivevo il disagio ad andare in quello femminile. Il mio corpo non rispecchia il mio essere, è un'invalidità molto forte, soprattutto psicologica.
Ho iniziato a farmi chiamare da 14/15 anni ed è rimasto sempre. Faccio palestra, sala pesi […] Per_1 prima dei 14 anni, in spiaggia, verso gli 8 e 9 anni, mi divertivo a fingere di essere un ragazzo, con gli altri bambini, e mi facevo chiamare , il primo nome maschile che mi è venuto in mente, e mi Per_1 divertiva esser visto come un maschio dagli altri bambini e di giocare a calcio con loro”; pagina 5 di 7 - entrambi i genitori hanno confermato la disforia di genere della figlia, il percorso individuale e familiare, nonché la costanza nell'identificazione nel genere maschile.
Sussistono dunque i presupposti di cui agli artt. 1 e 5 l. 164/82 e 31, e 5, d.lgs. 150/2011 per procedere all'attribuzione anagrafica del sesso maschile, in conformità alle attuali caratteristiche fisiche e psicologiche del soggetto.
Dunque, come richiesto da parte ricorrente, deve ordinarsi all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di
Modica (RG) di rettificare l'atto di nascita di (atto n. 229, parte 1, Serie A, anno 2006) annotandovi che il genere della persona cui l'atto si riferisce è “maschile” e che il prenome originario ( ) è Pt_1 modificato nel prenome elettivo . Per_1
Quanto alla domanda di autorizzazione a sottoporsi a intervento chirurgico di adeguamento dei caratteri sessuali, osserva il tribunale che esso appare effettivamente utile e necessario al fine di dare a parte ricorrente una condizione di genere coerente con la sua intima e sostanziale identità, e di permetterle così di risolvere la grave dicotomia nella sua personalità: verosimilmente esso potrà garantire una vita più serena e rendere la sua collocazione sociale più sintonica con la sua inclinazione di genere. Detto intervento, inoltre, consentirà a parte ricorrente di ridurre i dosaggi (e con essi i rischi) della terapia ormonale sostitutiva.
Tuttavia, a seguito della sentenza n. 143 della Corte Costituzionale in data 23.7.2024, non è più necessaria l'autorizzazione del giudice per poter effettuare interventi chirurgici di adeguamento del corpo all'identità di genere compiutamente acquisita. Con detta pronuncia il giudice delle leggi ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 31, co. 4, d.lgs. 150/2011 nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione del sesso. La Corte Costituzionale è pervenuta a tale conclusione alla luce del mutato quadro normativo e giurisprudenziale, che ormai esclude che le modificazioni sessuali richieste agli effetti della rettificazione anagrafica debbano necessariamente essere ottenute mediante un trattamento chirurgico di adeguamento: la giurisprudenza è infatti giunta ad affermare la sufficienza, ai fini della rettificazione, dell'accertamento dell'intervenuta oggettiva transizione da un genere all'altro per effetto del percorso seguito dalla persona interessata.
Per le considerazioni che precedono, la domanda di autorizzazione ai trattamenti medico-chirurgici necessari per adeguare caratteri e organi sessuali da maschili a femminili non può (più) essere accolta, ma, permanendo un interesse ex art. 100 c.p.c. di parte ricorrente, deve dichiararsi il diritto di sottoporsi ai trattamenti medico-chirurgici di adeguamento dei propri caratteri sessuali ai caratteri sessuali maschili.
Vanno dichiarate irripetibili le spese di lite. pagina 6 di 7
P.Q.M.
Il tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione assorbita e/o disattesa, così provvede:
• ordina all'ufficiale di stato civile del comune di Modica di provvedere alla rettificazione dell'atto di nascita di (c.f. ) (atto n. 229, parte 1, Serie A, anno Parte_1 C.F._1
2006), con attribuzione del sesso da femminile a maschile e del nome da ad;
Pt_1 Per_1
• accerta e dichiara il diritto di parte ricorrente di sottoporsi ai trattamenti medico-chirurgici di adeguamento dei propri caratteri sessuali ai caratteri sessuali maschili;
• dichiara irripetibili le spese di lite.
Così deciso in Ragusa, camera di consiglio del 09/01/2025.
Il giudice relatore Il presidente dott. Antonio Pianoforte dott. Massimo Pulvirenti
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