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Sentenza 3 gennaio 2025
Sentenza 3 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 03/01/2025, n. 122 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 122 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa Stefania Ciani Giudice relatore riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1017 del Ruolo Generale degli
Affari Contenziosi dell'anno 2022 vertente
TRA
(ROMA (RM), 30/08/1979), con il patrocinio Parte_1
dell'avv. DELL'ARMI ANNA MARIA giusta procura speciale in atti;
ricorrente
E
(ROMA (RM), 27/10/1979), con il patrocinio Controparte_1
dell'avv. MATERIA LEONORA giusta procura speciale in atti;
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: separazione personale. 2
CONCLUSIONI
All'udienza del 17/9/2024 le parti precisavano le conclusioni come da note di trattazione scritta.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente notificato unitamente al pedissequo decreto di fissazione d'udienza, premesso che in data Parte_1
24/07/2010 contraeva in Roma matrimonio concordatario con
[...]
e che dall'unione nascevano i figli (Roma, CP_1 Per_1
30/7/2015) e (Roma, 3/11/2019), esponeva che nel tempo la Per_2
convivenza era divenuta intollerabile e chiedeva, quindi, pronunciarsi la separazione personale dei coniugi con ogni conseguente statuizione.
Si costituiva in giudizio he non si opponeva Controparte_1
alla pronuncia sulla separazione personale dei coniugi ma contestava le avverse allegazioni e istanze e chiedeva addebitarsi la separazione alla moglie per violazione del dovere di assistenza morale e materiale e del dovere di collaborazione nell'interesse della famiglia.
All'udienza presidenziale comparivano personalmente le parti e il
Presidente, esperito senza esito positivo il tentativo di conciliazione,
adottava i provvedimenti provvisori e, segnatamente, autorizzava i coniugi a vivere separati con obbligo di reciproco rispetto, affidava i figli minori in modo condiviso ad entrambi i genitori con residenza presso la madre cui assegnava la casa familiare, disciplina dei tempi di permanenza presso il padre, obbligo di costui di corrispondere alla madre l'assegno perequativo 3
mensile di euro 400,00 (euro 200,00 per ciascun figlio) da gennaio 2022,
onere di ambo le parti di contribuire in eguale misura al pagamento delle spese extra;
quindi rinviava la causa per il prosieguo dinanzi al giudice istruttore.
Con sentenza non definitiva n. 16721 del 2022 il Tribunale
pronunciava la separazione giudiziale dei coniugi e con separata ordinanza disponeva rimettersi la causa sul ruolo istruttorio per il prosieguo.
Acquisita la documentazione complessivamente prodotta dalle parti,
all'udienza del 17/9/2024 il g.i. rimetteva la causa al collegio per la decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Essendo intervenuta sentenza non definitiva sullo status e non avendo alcun coniuge chiesto il riconoscimento del diritto a percepire l'assegno di mantenimento dall'altro, il collegio è chiamato a pronunciarsi unicamente sulle domande accessorie afferenti l'affidamento e il mantenimento dei figli minori e l'addebito della separazione alla chiesto dal resistente Pt_1
CP_1
Quest'ultima domanda è destituita di fondamento e deve, pertanto,
essere rigettata, essendo rimasta del tutto priva di prova ed essendo altresì
carente di allegazioni specifiche e puntuali in ordine alle violazioni dei doveri nascenti dal matrimonio asseritamente poste in essere dalla e Pt_1
che avrebbero causato la crisi coniugale, rivestendo un'efficacia eziologica univoca nella determinazione della intollerabilità della convivenza.
Meritano, invece, di essere confermati i vigneti provvedimenti provvisori afferenti l'affidamento condiviso dei figli minori e Per_1
ad entrambi i genitori con residenza presso la madre alla quale deve Per_2
essere conseguentemente assegnata la casa familiare, questioni sulle quali 4
non vi è, peraltro, contestazione tra le parti, e con disciplina dei tempi di permanenza presso il padre nei termini di cui in dispositivo, tenuto conto anche dell'attuale situazione fattuale, salvo e impregiudicato ogni diverso accordo tra le parti.
Possono essere, altresì, confermati i vigenti provvedimenti economici afferenti il mantenimento dei due minori atteso che dalla documentazione complessivamente prodotta dalle parti anche in vista della decisione della causa è emerso che la ricorrente ha percepito nel 2023 un reddito netto mensile pari a circa euro 1.800,00 su dodici mensilità, vive in un appartamento di proprietà del di lei padre per il quale non sostiene oneri alloggiativi e non ha proprietà immobiliari;
il resistente nel 2023 e nel 2022
ha percepito un reddito netto mensile di poco superiore ad euro 1.000,00 su dodici mensilità, reddito in crescita nel corrente anno 2024 avendo percepito nei primi sei mesi, da gennaio a giugno 2024, euro 1.500,00 netti mensili in media, giusta buste paga in atti;
lo stesso abita presso i suoi genitori e non sostiene oneri alloggiativi, stando all'ultima dichiarazione sostitutiva di atto notorio depositata in vista della decisione della causa.
Ricorrono giustificati motivi avuto riguardo alla natura e all'oggetto del giudizio per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1017/2022 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza,
deduzione ed eccezione, così decide: 5
i coniugi vivranno separati con obbligo di reciproco rispetto e ciascuno provvederà autonomamente al proprio mantenimento;
affida i figli minori (Roma, 30/7/2015) e (Roma, Per_1 Per_2
3/11/2019) in modo condiviso ad entrambi i genitori, con residenza presso la madre, esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale relativamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione durante i tempi di permanenza degli stessi presso ciascun genitore e congiunto relativamente alle decisioni di maggior interesse afferenti l'educazione, l'istruzione, la salute e la scelta della residenza abituale;
salvo diverso accordo tra le parti, il padre vedrà e terrà con sé i figli:
a) dalle ore 15.00 o dal diverso orario di uscita scolastico del martedì al mercoledì mattina (ingresso a scuola ovvero in caso di chiusura scolastica fino alle ore 9.00); b) dalle ore 15.00 o dal diverso orario di uscita scolastico del venerdì alle ore 19.30; c) a finesettimana alternati dalle ore 15.00 o dal diverso orario di uscita scolastico del venerdì al lunedì mattina (ingresso a scuola ovvero fino alle ore 9.00 in caso di chiusura scolastica); d) per metà
della durata delle vacanze scolastiche natalizie in modo tale da alternare negli anni le principali festività; e) ad anni alterni per l'intera durata delle vacanze scolastiche pasquali o per la così detta settimana bianca, nonché in coincidenza con le festività nazionali o locali infrasettimanali;
f) per trenta giorni durante le vacanze scolastiche estive, da concordare con la madre entro il mese di maggio di ciascun anno e a condizione di reciprocità con la stessa, con la precisazione che in difetto di accordo il padre terrà con sé i figli dal 1° al 15 dei mesi di luglio e agosto negli anni pari e dal 16 al 31 dei mesi di luglio e agosto negli anni dispari e la madre viceversa;
dispone che il padre corrisponda alla madre, a far data dal mese di 6
gennaio 2022, a titolo di contributo per il mantenimento dei due figli, la somma mensile di euro 400,00 (euro 200,00 per ciascun figlio), da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat con base gennaio 2022, e condanna il al versamento, in favore della ed entro il CP_1 Pt_1
giorno 5 di ogni mese, dei relativi importi comprensivi delle voci di spesa di cui al Protocollo d'intesa con il Foro sottoscritto dall'intestato Tribunale il
17/12/2014;
pone a carico di ambo le parti in eguale il pagamento delle spese extra afferenti i due figli con le specificazioni di cui al suindicato Protocollo;
assegna la casa familiare sita in Roma Via Prenestina n. 220 a
Parte_1
rigetta la domanda di addebito proposta dal resistente;
spese compensate.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 20/12/2024
Il Giudice estensore
Dott.ssa Stefania Ciani
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa Stefania Ciani Giudice relatore riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1017 del Ruolo Generale degli
Affari Contenziosi dell'anno 2022 vertente
TRA
(ROMA (RM), 30/08/1979), con il patrocinio Parte_1
dell'avv. DELL'ARMI ANNA MARIA giusta procura speciale in atti;
ricorrente
E
(ROMA (RM), 27/10/1979), con il patrocinio Controparte_1
dell'avv. MATERIA LEONORA giusta procura speciale in atti;
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: separazione personale. 2
CONCLUSIONI
All'udienza del 17/9/2024 le parti precisavano le conclusioni come da note di trattazione scritta.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente notificato unitamente al pedissequo decreto di fissazione d'udienza, premesso che in data Parte_1
24/07/2010 contraeva in Roma matrimonio concordatario con
[...]
e che dall'unione nascevano i figli (Roma, CP_1 Per_1
30/7/2015) e (Roma, 3/11/2019), esponeva che nel tempo la Per_2
convivenza era divenuta intollerabile e chiedeva, quindi, pronunciarsi la separazione personale dei coniugi con ogni conseguente statuizione.
Si costituiva in giudizio he non si opponeva Controparte_1
alla pronuncia sulla separazione personale dei coniugi ma contestava le avverse allegazioni e istanze e chiedeva addebitarsi la separazione alla moglie per violazione del dovere di assistenza morale e materiale e del dovere di collaborazione nell'interesse della famiglia.
All'udienza presidenziale comparivano personalmente le parti e il
Presidente, esperito senza esito positivo il tentativo di conciliazione,
adottava i provvedimenti provvisori e, segnatamente, autorizzava i coniugi a vivere separati con obbligo di reciproco rispetto, affidava i figli minori in modo condiviso ad entrambi i genitori con residenza presso la madre cui assegnava la casa familiare, disciplina dei tempi di permanenza presso il padre, obbligo di costui di corrispondere alla madre l'assegno perequativo 3
mensile di euro 400,00 (euro 200,00 per ciascun figlio) da gennaio 2022,
onere di ambo le parti di contribuire in eguale misura al pagamento delle spese extra;
quindi rinviava la causa per il prosieguo dinanzi al giudice istruttore.
Con sentenza non definitiva n. 16721 del 2022 il Tribunale
pronunciava la separazione giudiziale dei coniugi e con separata ordinanza disponeva rimettersi la causa sul ruolo istruttorio per il prosieguo.
Acquisita la documentazione complessivamente prodotta dalle parti,
all'udienza del 17/9/2024 il g.i. rimetteva la causa al collegio per la decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Essendo intervenuta sentenza non definitiva sullo status e non avendo alcun coniuge chiesto il riconoscimento del diritto a percepire l'assegno di mantenimento dall'altro, il collegio è chiamato a pronunciarsi unicamente sulle domande accessorie afferenti l'affidamento e il mantenimento dei figli minori e l'addebito della separazione alla chiesto dal resistente Pt_1
CP_1
Quest'ultima domanda è destituita di fondamento e deve, pertanto,
essere rigettata, essendo rimasta del tutto priva di prova ed essendo altresì
carente di allegazioni specifiche e puntuali in ordine alle violazioni dei doveri nascenti dal matrimonio asseritamente poste in essere dalla e Pt_1
che avrebbero causato la crisi coniugale, rivestendo un'efficacia eziologica univoca nella determinazione della intollerabilità della convivenza.
Meritano, invece, di essere confermati i vigneti provvedimenti provvisori afferenti l'affidamento condiviso dei figli minori e Per_1
ad entrambi i genitori con residenza presso la madre alla quale deve Per_2
essere conseguentemente assegnata la casa familiare, questioni sulle quali 4
non vi è, peraltro, contestazione tra le parti, e con disciplina dei tempi di permanenza presso il padre nei termini di cui in dispositivo, tenuto conto anche dell'attuale situazione fattuale, salvo e impregiudicato ogni diverso accordo tra le parti.
Possono essere, altresì, confermati i vigenti provvedimenti economici afferenti il mantenimento dei due minori atteso che dalla documentazione complessivamente prodotta dalle parti anche in vista della decisione della causa è emerso che la ricorrente ha percepito nel 2023 un reddito netto mensile pari a circa euro 1.800,00 su dodici mensilità, vive in un appartamento di proprietà del di lei padre per il quale non sostiene oneri alloggiativi e non ha proprietà immobiliari;
il resistente nel 2023 e nel 2022
ha percepito un reddito netto mensile di poco superiore ad euro 1.000,00 su dodici mensilità, reddito in crescita nel corrente anno 2024 avendo percepito nei primi sei mesi, da gennaio a giugno 2024, euro 1.500,00 netti mensili in media, giusta buste paga in atti;
lo stesso abita presso i suoi genitori e non sostiene oneri alloggiativi, stando all'ultima dichiarazione sostitutiva di atto notorio depositata in vista della decisione della causa.
Ricorrono giustificati motivi avuto riguardo alla natura e all'oggetto del giudizio per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1017/2022 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza,
deduzione ed eccezione, così decide: 5
i coniugi vivranno separati con obbligo di reciproco rispetto e ciascuno provvederà autonomamente al proprio mantenimento;
affida i figli minori (Roma, 30/7/2015) e (Roma, Per_1 Per_2
3/11/2019) in modo condiviso ad entrambi i genitori, con residenza presso la madre, esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale relativamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione durante i tempi di permanenza degli stessi presso ciascun genitore e congiunto relativamente alle decisioni di maggior interesse afferenti l'educazione, l'istruzione, la salute e la scelta della residenza abituale;
salvo diverso accordo tra le parti, il padre vedrà e terrà con sé i figli:
a) dalle ore 15.00 o dal diverso orario di uscita scolastico del martedì al mercoledì mattina (ingresso a scuola ovvero in caso di chiusura scolastica fino alle ore 9.00); b) dalle ore 15.00 o dal diverso orario di uscita scolastico del venerdì alle ore 19.30; c) a finesettimana alternati dalle ore 15.00 o dal diverso orario di uscita scolastico del venerdì al lunedì mattina (ingresso a scuola ovvero fino alle ore 9.00 in caso di chiusura scolastica); d) per metà
della durata delle vacanze scolastiche natalizie in modo tale da alternare negli anni le principali festività; e) ad anni alterni per l'intera durata delle vacanze scolastiche pasquali o per la così detta settimana bianca, nonché in coincidenza con le festività nazionali o locali infrasettimanali;
f) per trenta giorni durante le vacanze scolastiche estive, da concordare con la madre entro il mese di maggio di ciascun anno e a condizione di reciprocità con la stessa, con la precisazione che in difetto di accordo il padre terrà con sé i figli dal 1° al 15 dei mesi di luglio e agosto negli anni pari e dal 16 al 31 dei mesi di luglio e agosto negli anni dispari e la madre viceversa;
dispone che il padre corrisponda alla madre, a far data dal mese di 6
gennaio 2022, a titolo di contributo per il mantenimento dei due figli, la somma mensile di euro 400,00 (euro 200,00 per ciascun figlio), da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat con base gennaio 2022, e condanna il al versamento, in favore della ed entro il CP_1 Pt_1
giorno 5 di ogni mese, dei relativi importi comprensivi delle voci di spesa di cui al Protocollo d'intesa con il Foro sottoscritto dall'intestato Tribunale il
17/12/2014;
pone a carico di ambo le parti in eguale il pagamento delle spese extra afferenti i due figli con le specificazioni di cui al suindicato Protocollo;
assegna la casa familiare sita in Roma Via Prenestina n. 220 a
Parte_1
rigetta la domanda di addebito proposta dal resistente;
spese compensate.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 20/12/2024
Il Giudice estensore
Dott.ssa Stefania Ciani
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi