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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 17/04/2025, n. 415 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 415 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
RGAC 2113/2024
TRIBUNALE DI FROSINONE Sezione controversie di lavoro REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Frosinone, in funzione di Giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa Rossella Giusi Pastore, ha pronunciato ha pronunciato all'udienza del 16/04/2025, svolta mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte, ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
Sentenza
nella causa civile di primo grado iscritta al Rg. n. 2113/2024, posta in deliberazione tra:
, Parte_1 elettivamente domiciliato in Veroli, Via Rotondi n. 16, presso lo studio dell'avv. Paniccia Pierangelo, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
-ricorrente
E
Controparte_1 in
[...] persona del legale rappresentante p.t. elettivamente domiciliato in Frosinone, Via G. Marconi 31 (sede rappresentato e difeso dall'avv. Caputo Luciano Giuseppe, CP_1 giusta procura generale alle liti depositata in atti;
-resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato, ha Parte_1 convenuto in giudizio l'
[...]
Controparte_2
in persona del suo legale rappresentante, e premesso
[...] di avere infruttuosamente esperito la procedura amministrativa, ha chiesto al Giudice di accertare che i postumi delle malattie da cui è affetto (spondilodiscoartrosi l-s e patologia meniscale ginocchia), già riconosciute di origine professionale con provvedimento dell' nella misura del 16%, hanno subito un CP_1 aggravamento comportando una menomazione dell'integrità psicofisica superiore al 16% già riconosciuto dall' ai sensi e CP_1 per gli effetti del D.M. del 12 luglio 2000, con condanna dell' al pagamento dei relativi ratei. CP_1
A fondamento del ricorso, parte ricorrente ha dedotto quanto segue:
- di essere stato coltivatore diretto per 14 anni:
- di aver svolto successivamente l'attività di mattonatore e piastrellista dal 1986, tutt'ora in attività;
- di aver ottenuto il riconoscimento delle malattie professionali (ginocchia e del rachide l-s), unitamente considerate nella misura del 16% dall;
CP_1
- di aver subito un aggravamento delle patologie lamentate con riduzione permanente della capacità lavorativa superiore al 16% e di aver presentato all' domanda di aggravamento, senza CP_1 esito.
In conclusione, parte ricorrente ha sostenuto di aver diritto al riconoscimento di un grado di invalidità permanente superiore al 16% a causa dell'aggravamento dei postumi già riconosciuti dall' per le malattie contratte, a causa dello svolgimento CP_1 delle attività lavorative sopra descritte, e ha chiesto la condanna dell' al relativo riconoscimento. CP_1
Si è costituito in giudizio l'
[...]
Controparte_2
in persona del suo legale rappresentante, ed ha
[...] chiesto il rigetto della domanda.
Ha in particolare evidenziato che al ricorrente è stato già riconosciuta malattia professionale nella misura del 16% con sentenza e ha escluso che vi sia un aggravamento.
Sul contraddittorio così instauratosi è stata disposta CTU medico- legale sulla persona del ricorrente, la causa è stata poi discussa nel corso della udienza del 16.04.2025, svolta mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte, ai sensi dell'art.127 ter c.p.c. e decisa con separata sentenza. MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è infondata e deve pertanto essere respinta.
Giova in via preliminare che tra le parti sono sorte contestazioni unicamente in ordine al grado di menomazione dell'integrità psicofisica subito dalla ricorrente.
Sono invece pacifiche, in quanto non contestate, sia le mansioni svolte dalla ricorrente, sia la natura professionale della malattia contratta da quest'ultima.
E' stata quindi disposta una consulenza medico legale sulla persona della ricorrente.
In particolare, il CTU ha accertato che il ricorrente è affetto da: “1) Il Ricorrente è risultato affetto da: “(i) sindrome algo- disfunzionale del rachide lombo-sacrale con segni strumentali di spondilo-artrosi, discopatia, ernia discale L4-L5, protrusioni discali L1-L2, L2-L3, L3-L4 ed L5-S1, stenosi del canale vertebrale al passaggio L4-L5 (RM del 12/2022), e di sofferenza neurogena in fase cronica di entità molto severa a livello radicolare L4-L5 e soprattutto L5-S1 bilateralmente, con netta prevalenza destra, e di entità marcata a livello radicolare L2-L3-L4 (EMG del 10/2021 e del 12/2022) ad attuale moderato impegno funzionale;
(ii) sindrome algo-disfunzionale delle ginocchia con segni strumentali
(RM del 01/2023) di gonartrosi tricompartimentale, degenerazione mixoide del LCA, meniscosi interna, alterazioni degenerative della cartilagine femoro-rotulea, tendinosi del tendine rotuleo e quadricipitale e modesta quota di versamento articolare prevalentemente retro-rotuleo, bilateralmente, ad attuale lieve impegno funzionale.
2) La patologia di cui al punto (i) in diagnosi (“sindrome algo- disfunzionale del rachide lombo-sacrale con segni strumentali di
…”) – già riconosciuta come professionale dall e già CP_1 apprezzata dall' nella misura dell'8% (danno biologico) – CP_1 non ha subito aggravamento riconducibile a eziologia professionale e sulla base dei riferimenti tabellari di legge (voce
213 del D.M. 12/07/2000) comporta la presenza di esiti menomativi che, con riferimento al danno biologico, possono essere valutati – così come già opportunamente dedotto dall'Istituto assicuratore - nella misura dell'8% (otto per cento).
2) La patologia di cui al punto (ii) in diagnosi (“sindrome algo- disfunzionale delle ginocchia con segni strumentali - RM del
01/2023 - di …”) – già riconosciuta come professionale dall' CP_1
e già apprezzata dall' nella misura dell'8% (danno CP_1 biologico) – non ha subito aggravamento riconducibile a eziologia professionale e sulla base dei riferimenti tabellari di legge (voci
275 e 281, 283 del D.M. 12/07/2000) comporta la presenza di esiti menomativi che, con riferimento al danno biologico, possono essere valutati – così come già opportunamente dedotto dall' assicuratore - nella misura non supere all'8% (otto per CP_1 cento).
3) Considerato il concorso funzionale delle due menomazioni in diagnosi (così come è stato richiamato nella collegiale medica concorde del 30.03.2022), il danno biologico complessivo attribuibile alle due menomazioni per cui è richiesta di aggravamento può essere valutato - così come già dedotto dall' - in misura non superiore al 16% (sedici per cento)”. CP_1
Orbene, il metodo logico seguito dal Consulente Tecnico appare rigoroso, le sue considerazioni chiare e condivisibili e le sue conclusioni immuni da censure, tali da poter essere poste a base della presente decisione.
Giova ricordare che ai sensi del T.U. 1124 del 1965 la soglia minima di indennizzabilità per infortuni sul lavoro e malattie professionali era fissata all'11%.
Il successivo D.Lvo n.38 del 2000 ha introdotto una diversa disciplina delle situazioni indennizzabili stabilendo, per postumi invalidanti pari o superiori al 6%, l'erogazione di un indennizzo e per postumi superiori al 16% la costituzione della rendita (art.13). La nuova disciplina si applica agli infortuni sul lavoro verificatisi ed alle malattie professionali denunciate a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto ministeriale n.172 del 25.7.2000.
È altresì necessario il cd. “eziologia professionale” delle malattie, ovvero deve sussistere un nesso eziologico tra la patologia contratta e le attività lavorative svolte. In conclusione, sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere respinto avendo il CTU escluso che vi sia un aggravamento della patologia già riconosciuta dall CP_1
Le spese di lite, stante la dichiarazione di cui all'art. 152 c.p.c., sono irripetibili, avendo parte ricorrente redditi inferiori ai limiti di legge.
Le spese di CTU sono poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
così definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti dell' , nella causa Parte_1 CP_1 iscritta al n. 2113/ 2024 R.G.A.C., disattesa ogni altra eccezione e deduzione:
a) Rigetta il ricorso;
b) Nulla sulle spese di lite;
c) Pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU in CP_1 favore del dott. , che si liquidano in euro 580,00, oltre Persona_1 accessori.
Frosinone, 17/04/2025
Il Giudice
Rossella Giusi Pastore
TRIBUNALE DI FROSINONE Sezione controversie di lavoro REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Frosinone, in funzione di Giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa Rossella Giusi Pastore, ha pronunciato ha pronunciato all'udienza del 16/04/2025, svolta mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte, ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
Sentenza
nella causa civile di primo grado iscritta al Rg. n. 2113/2024, posta in deliberazione tra:
, Parte_1 elettivamente domiciliato in Veroli, Via Rotondi n. 16, presso lo studio dell'avv. Paniccia Pierangelo, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
-ricorrente
E
Controparte_1 in
[...] persona del legale rappresentante p.t. elettivamente domiciliato in Frosinone, Via G. Marconi 31 (sede rappresentato e difeso dall'avv. Caputo Luciano Giuseppe, CP_1 giusta procura generale alle liti depositata in atti;
-resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato, ha Parte_1 convenuto in giudizio l'
[...]
Controparte_2
in persona del suo legale rappresentante, e premesso
[...] di avere infruttuosamente esperito la procedura amministrativa, ha chiesto al Giudice di accertare che i postumi delle malattie da cui è affetto (spondilodiscoartrosi l-s e patologia meniscale ginocchia), già riconosciute di origine professionale con provvedimento dell' nella misura del 16%, hanno subito un CP_1 aggravamento comportando una menomazione dell'integrità psicofisica superiore al 16% già riconosciuto dall' ai sensi e CP_1 per gli effetti del D.M. del 12 luglio 2000, con condanna dell' al pagamento dei relativi ratei. CP_1
A fondamento del ricorso, parte ricorrente ha dedotto quanto segue:
- di essere stato coltivatore diretto per 14 anni:
- di aver svolto successivamente l'attività di mattonatore e piastrellista dal 1986, tutt'ora in attività;
- di aver ottenuto il riconoscimento delle malattie professionali (ginocchia e del rachide l-s), unitamente considerate nella misura del 16% dall;
CP_1
- di aver subito un aggravamento delle patologie lamentate con riduzione permanente della capacità lavorativa superiore al 16% e di aver presentato all' domanda di aggravamento, senza CP_1 esito.
In conclusione, parte ricorrente ha sostenuto di aver diritto al riconoscimento di un grado di invalidità permanente superiore al 16% a causa dell'aggravamento dei postumi già riconosciuti dall' per le malattie contratte, a causa dello svolgimento CP_1 delle attività lavorative sopra descritte, e ha chiesto la condanna dell' al relativo riconoscimento. CP_1
Si è costituito in giudizio l'
[...]
Controparte_2
in persona del suo legale rappresentante, ed ha
[...] chiesto il rigetto della domanda.
Ha in particolare evidenziato che al ricorrente è stato già riconosciuta malattia professionale nella misura del 16% con sentenza e ha escluso che vi sia un aggravamento.
Sul contraddittorio così instauratosi è stata disposta CTU medico- legale sulla persona del ricorrente, la causa è stata poi discussa nel corso della udienza del 16.04.2025, svolta mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte, ai sensi dell'art.127 ter c.p.c. e decisa con separata sentenza. MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è infondata e deve pertanto essere respinta.
Giova in via preliminare che tra le parti sono sorte contestazioni unicamente in ordine al grado di menomazione dell'integrità psicofisica subito dalla ricorrente.
Sono invece pacifiche, in quanto non contestate, sia le mansioni svolte dalla ricorrente, sia la natura professionale della malattia contratta da quest'ultima.
E' stata quindi disposta una consulenza medico legale sulla persona della ricorrente.
In particolare, il CTU ha accertato che il ricorrente è affetto da: “1) Il Ricorrente è risultato affetto da: “(i) sindrome algo- disfunzionale del rachide lombo-sacrale con segni strumentali di spondilo-artrosi, discopatia, ernia discale L4-L5, protrusioni discali L1-L2, L2-L3, L3-L4 ed L5-S1, stenosi del canale vertebrale al passaggio L4-L5 (RM del 12/2022), e di sofferenza neurogena in fase cronica di entità molto severa a livello radicolare L4-L5 e soprattutto L5-S1 bilateralmente, con netta prevalenza destra, e di entità marcata a livello radicolare L2-L3-L4 (EMG del 10/2021 e del 12/2022) ad attuale moderato impegno funzionale;
(ii) sindrome algo-disfunzionale delle ginocchia con segni strumentali
(RM del 01/2023) di gonartrosi tricompartimentale, degenerazione mixoide del LCA, meniscosi interna, alterazioni degenerative della cartilagine femoro-rotulea, tendinosi del tendine rotuleo e quadricipitale e modesta quota di versamento articolare prevalentemente retro-rotuleo, bilateralmente, ad attuale lieve impegno funzionale.
2) La patologia di cui al punto (i) in diagnosi (“sindrome algo- disfunzionale del rachide lombo-sacrale con segni strumentali di
…”) – già riconosciuta come professionale dall e già CP_1 apprezzata dall' nella misura dell'8% (danno biologico) – CP_1 non ha subito aggravamento riconducibile a eziologia professionale e sulla base dei riferimenti tabellari di legge (voce
213 del D.M. 12/07/2000) comporta la presenza di esiti menomativi che, con riferimento al danno biologico, possono essere valutati – così come già opportunamente dedotto dall'Istituto assicuratore - nella misura dell'8% (otto per cento).
2) La patologia di cui al punto (ii) in diagnosi (“sindrome algo- disfunzionale delle ginocchia con segni strumentali - RM del
01/2023 - di …”) – già riconosciuta come professionale dall' CP_1
e già apprezzata dall' nella misura dell'8% (danno CP_1 biologico) – non ha subito aggravamento riconducibile a eziologia professionale e sulla base dei riferimenti tabellari di legge (voci
275 e 281, 283 del D.M. 12/07/2000) comporta la presenza di esiti menomativi che, con riferimento al danno biologico, possono essere valutati – così come già opportunamente dedotto dall' assicuratore - nella misura non supere all'8% (otto per CP_1 cento).
3) Considerato il concorso funzionale delle due menomazioni in diagnosi (così come è stato richiamato nella collegiale medica concorde del 30.03.2022), il danno biologico complessivo attribuibile alle due menomazioni per cui è richiesta di aggravamento può essere valutato - così come già dedotto dall' - in misura non superiore al 16% (sedici per cento)”. CP_1
Orbene, il metodo logico seguito dal Consulente Tecnico appare rigoroso, le sue considerazioni chiare e condivisibili e le sue conclusioni immuni da censure, tali da poter essere poste a base della presente decisione.
Giova ricordare che ai sensi del T.U. 1124 del 1965 la soglia minima di indennizzabilità per infortuni sul lavoro e malattie professionali era fissata all'11%.
Il successivo D.Lvo n.38 del 2000 ha introdotto una diversa disciplina delle situazioni indennizzabili stabilendo, per postumi invalidanti pari o superiori al 6%, l'erogazione di un indennizzo e per postumi superiori al 16% la costituzione della rendita (art.13). La nuova disciplina si applica agli infortuni sul lavoro verificatisi ed alle malattie professionali denunciate a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto ministeriale n.172 del 25.7.2000.
È altresì necessario il cd. “eziologia professionale” delle malattie, ovvero deve sussistere un nesso eziologico tra la patologia contratta e le attività lavorative svolte. In conclusione, sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere respinto avendo il CTU escluso che vi sia un aggravamento della patologia già riconosciuta dall CP_1
Le spese di lite, stante la dichiarazione di cui all'art. 152 c.p.c., sono irripetibili, avendo parte ricorrente redditi inferiori ai limiti di legge.
Le spese di CTU sono poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
così definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti dell' , nella causa Parte_1 CP_1 iscritta al n. 2113/ 2024 R.G.A.C., disattesa ogni altra eccezione e deduzione:
a) Rigetta il ricorso;
b) Nulla sulle spese di lite;
c) Pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU in CP_1 favore del dott. , che si liquidano in euro 580,00, oltre Persona_1 accessori.
Frosinone, 17/04/2025
Il Giudice
Rossella Giusi Pastore