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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Savona, sentenza 06/11/2025, n. 404 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Savona |
| Numero : | 404 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ON
Lavoro e previdenza
Verbale di causa nel procedimento n. 739/ 2025 R.G. Lav.
Il giorno 06/11/2025 davanti al giudice monocratico dott.ssa PA Antonia Di EN ,
, sono comparsi:
Per , l'avv.to Acquilino Sergio Parte_1
Per il nessuno compare nonostante la rituale notifica del decreto di fissazione CP_1 della presente udienza.
Il giudice ne dichiara la contumacia.
L'avv.to Acquilino chiede l'accoglimento del ricorso
IL GIUDICE
dato atto, rinvia all'esito della camera di consiglio per lettura.
Alle ore 13.30 pronuncia sentenza con motivazione contestuale:
1
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ON
Il Giudice del Lavoro in persona della dott. ssa PA Antonia Di EN all'udienza del 06/11/2025 definendo il giudizio ai sensi dell'art. 429 1 co. c.p.c., ha pronunciato la presente
SENTENZA nel proc. n. 739/2025 R.G. Lav. tra
- con cli avv.ti NOBERASCO MARIO E ACQUILINO Parte_1
SERGIO ricorrente e
- Controparte_2
Convenuto contumace sulle conclusioni delle parti come precisate nei rispettivi atti introduttivi e nell'odierno verbale
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 05/08/2025, Parte_2 remesso di essere stata destinataria di incarichi di supplenza come docente in forza di
[...] contratti a tempo determinato fino al 30 giugno negli anni scolastici 2017/2028,
2018/2029, 2029/2020, 2022/2023, 2023/2024 di non aver fruito delle ferie nelle citate annualità, rimanendo sempre a disposizione del datore di lavoro per lo svolgimento di
2 tutte le attività didattiche funzionali all'insegnamento, di non essere stata invitata dall'amministrazione a fruire delle ferie residue o comunque informata che, non fruendone, avrebbe perso il diritto alle ferie ed all'indennità sostitutiva, ha eccepito la violazione dell'art. 19 CCNL 2006/2008, dell'art. 1 comma 54 della L. 228/12 e dell'art. 5 comma 8 del D.L. n. 95/12 .
B- Ha inoltre chiesto al Giudice di dichiarare il suo diritto a percepire la Retribuzione
Professionale Docenti in relazione al servizio da lei prestato in forza dei contratti a tempo determinato stipulati con l'amministrazione meglio descritti in atti e conseguentemente condannare lo stesso a corrisponderle tale emolumento, quantificato nella CP_1 misura di € 916,76 oltre accessori di legge.
Quindi, richiamata la giurisprudenza comunitaria e le recenti pronunce della Corte di Cassazione, ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“a) dichiarare il diritto della ricorrente al pagamento in suo favore dell'indennità sostitutiva per ferie non godute relativamente a tutti i rapporti di lavoro a tempo determinato con scadenza diversa dal 31 agosto stipulati con il dall'anno scolastico Controparte_2
2017/2018 all'anno scolastico 2023/2024 e condannare conseguentemente il CP_1 convenuto in persona del Ministro legale rappresentante pro tempore a corrispondere alla ricorrente a tale titolo la somma € 7.610,56 o la soma diversa, minore o maggiore, determinata
o emergente in corso di causa, oltre alla maggior somma fra la rivalutazione e gli interessi legali b) dichiarare tenuta l'Amministrazione convenuta a corrispondere alla ricorrente la
docenti per tutti i periodi in cui ha prestato la propria opera alle sue Controparte_3 dipendenze e non l'ha percepita o l'ha percepita in misura inferiore al dovuto e conseguentemente condannare il convenuto a corrisponderle la somma di € 916,76 o CP_1 la somma diversa anche maggiore comunque dovuta e /o emergente i corso di causa oltre alla maggior somma fra la rivalutazione e gli interessi legali Vinte in ogni caso le spese e le competenze professionali per il giudizio oltre alla maggiorazione ex art. 4, comma 1 bis del
D.M. n. 55/2014 per l'inserimento dei collegamenti ipertestuali ed oltre alle spese generali, ad
I.V.A. e C.P.A.”.
3 Il non si è costituito regolarmente in giudizio e alla Controparte_2 presente udienza è stato dichiarato contumace.
Il difensore della parte ricorrente si è richiamato ai propri atti introduttivi concludendo come in essi.
Il ricorso appare fondato.
A) ha lamentato il mancato pagamento dell'indennità per le ferie Parte_1 ed ex festività non fruite negli anni scolatici 2017/2028, 2018/2029, 2029/2020,
2022/2023, 2023/2024
Il servizio prestato dalla ricorrente in tali annualità non è contestato e comunque è provato dalla documentazione in atti.
La stessa ha dedotto di aver ricevuto unicamente la somma di € 36,49
Ha, quindi, chiesto la monetizzazione di 108,16 giorni di ferie
Il , non costituendosi ha rinunciato a quanto dedotto Controparte_2 dalla ricorrente e in particolare non ha allegato né tantomeno provato l'effettiva fruizione di giorni di ferie a domanda da parte della ricorrente nel periodo dedotto in giudizio.
A norma dell'art. 5, comma 8, D.L. 95/12 convertito dalla legge 135/2012: “Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche (...) sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto (...)”.
La successiva legge di bilancio n. 228/12 all'art. 1 commi da 54 a 56 ha previsto: “54. Il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri
4 aggiuntivi per la finanza pubblica. 55. All'art. 5, comma 8, del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 n. 135, è aggiunto, infine, il seguente periodo: 'Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie. 56. Le disposizioni di cui ai commi 54 e
55 non possono essere derogate dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1 settembre 2013”.
Il personale docente fruisce, quindi, delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative, mentre durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative.
Il personale a termine della scuola, con contratto breve o fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, invece, ha diritto alla liquidazione della indennità sostitutiva delle ferie, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui a tale personale è consentito di goderne.
La riportata normativa interna deve, tuttavia, essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE, a norma del quale “
1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali.
2. Il periodo minimo di ferie annuali retribuite non può essere sostituito da un'indennità finanziaria, salvo in caso di fine del rapporto di lavoro”.
Secondo la Corte di Giustizia il diritto dell'Unione osta ad una normativa nazionale in applicazione della quale “se il lavoratore non ha chiesto, nel corso del periodo di riferimento, di poter esercitare il suo diritto alle ferie annuali retribuite, detto lavoratore perde, al termine di tale periodo – automaticamente e senza previa verifica del fatto che egli sia stato effettivamente posto dal datore di lavoro, segnatamente con un'informazione adeguata da parte di quest'ultimo, in condizione di esercitare questo diritto –, i giorni di ferie annuali retribuite maturati per tale periodo ai sensi delle suddette disposizioni, e, correlativamente, il proprio
5 diritto a un'indennità finanziaria per dette ferie annuali non godute in caso di cessazione del rapporto di lavoro”; dunque, “il giudice nazionale, investito di una controversia tra un lavoratore e il suo ex datore di lavoro avente qualità di privato, deve disapplicare tale normativa nazionale e assicurarsi che, ove detto datore di lavoro non sia in grado di dimostrare di aver esercitato tutta la diligenza necessaria affinché il lavoratore fosse effettivamente in condizione di fruire delle ferie annuali retribuite alle quali aveva diritto ai sensi del diritto dell'Unione, il lavoratore medesimo non possa essere privato dei diritti da lui maturati a dette ferie annuali retribuite, né, correlativamente, e in caso di cessazione del rapporto di lavoro, essere privato dell'indennità finanziaria per le ferie non godute, il cui pagamento è direttamente
a carico, in tal caso, del datore di lavoro interessato” (sentenza 6.11.2018 C-648/16).
Infatti “l'articolo 7 della direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, deve essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa nazionale come quella di cui trattasi nel procedimento principale, nei limiti in cui essa implichi che, se il lavoratore non ha chiesto, prima della data di cessazione del rapporto di lavoro, di poter esercitare il proprio diritto alle ferie annuali retribuite, l'interessato perde – automaticamente e senza previa verifica del fatto che egli sia stato effettivamente posto dal datore di lavoro, segnatamente con un'informazione adeguata da parte di quest'ultimo, in condizione di esercitare il proprio diritto alle ferie prima di tale cessazione – i giorni di ferie annuali retribuite cui aveva diritto ai sensi del diritto dell'Unione alla data di tale cessazione e, correlativamente, il proprio diritto a un'indennità finanziaria per le ferie annuali retribuite non godute” (sentenza 6.11.2018 C-
619/16).
Investita della specifica questione, la Corte di Cassazione ha, quindi, affermato che il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva: infatti anche la normativa interna, ed in particolare l'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della l.
6 n. 228 del 2012, deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva
2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia (Cass. n. 14268/22).
La Suprema Corte ha recentemente ribadito tale principio: quindi “ove non vi sia stata espressa istanza del docente non di ruolo di godere del congedo nei giorni compresi fra la fine delle lezioni ordinarie e il 30 giugno di ogni anno (data nella quale cessano le attività didattiche ex art. 74, comma 2, del d.lgs. n. 297 del 1994) e il dirigente scolastico non abbia né adottato provvedimenti al riguardo né invitato l'insegnante a usufruire delle ferie entro un certo termine con espresso avviso che, in mancanza, avrebbe perso il diritto alla relativa indennità per mancato godimento delle stesse, deve ritenersi che sussista il diritto di tale insegnante alla monetizzazione del congedo non utilizzato alla fine del rapporto di lavoro” (Cass. n. 16715/24).
La medesima Corte ha osservato come non possa “ritenersi che il presupposto della richiesta o del provvedimento del di rigente scolastico costituisca un dato meramente formale perché è solo durante il periodo di ferie, richiesto e concesso, che il docente, al pari di ogni altro dipendente, può ritenersi libero di organizzare il proprio tempo, laddove nel periodo di sospensione delle attività didattiche, ma non delle ulteriori attività connesse alla funzione docente (come gli scrutini, la programmazione ecc.), lo stesso docente potrebbe essere richiamato in servizio” (Cass. n. 28587/24).
La ricorrente ha dedotto di essere sempre rimasta a disposizione del datore di lavoro per lo svolgimento di tutte le attività didattiche funzionali all'insegnamento e la giurisprudenza di legittimità ha rilevato che “il lavoratore legittimato a non presentarsi a scuola perché non siano previste attività si trova in un regime di disponibilità ben diverso rispetto a chi si trova in ferie”
(Cass. n. 23934/20).
Le ferie non possono essere computate d'ufficio: l'obbligo previsto dalla contrattazione collettiva di fruire dei riposi durante il periodo di sospensione dalle lezioni non determina, infatti,
l'automatica collocazione in ferie del docente che non abbia presentato istanza in tal senso, ma regola la tempistica entro la quale il lavoratore è tenuto a richiederle.
La giurisprudenza di legittimità sul punto ha rilevato che “i periodi di sospensione delle attività scolastiche ammontano ad un numero di giorni superiore all'entità complessiva delle ferie annuali disponibili, di talché, ove si ritenesse operante un automatismo quale quello
7 propugnato nel ricorso, l'effetto conclusivo sarebbe la totale consumazione delle ferie, impedendo al docente la minima fruizione delle stesse durante l'anno scolastico” (Cass. n.
28587/24).
La Suprema Corte ha, poi, chiarito che i periodi di sospensione delle lezioni stabiliti dal calendario scolastico regionale, sono tutti quelli compresi dal 1° settembre al 30 giugno di ciascun anno, come individuati dal calendario scolastico regionale (Cass. n. 16715/24).
Nel caso in esame, non avendo l'amministrazione datrice di lavoro provato di avere invitato la lavoratrice a godere delle ferie, avvisandola nel contempo del fatto che, in caso di loro mancata fruizione le ferie residue sarebbero andate perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato, la domanda di monetizzazione delle ferie non fruite formulata da deve essere accolta, non solo relativamente alla differenza fra i Parte_1 giorni di ferie maturati e quelli di sospensione delle attività didattiche non destinati a scrutini, esami di Stato e attività valutative, come previsto all'art. 5, comma 8, D.L. 95/2012, modificato dall'art. 1, comma 55, L. 228/2012, ma anche relativamente ai predetti giorni di sospensione (in tal senso, da ultimo Cass. n. 16715/24).
Parte ricorrente ha chiesto la monetizzazione anche delle c.d. festività soppresse non fruite nel corso degli anni oggetto di causa.
L'art. 1 della L. l. 937/1977 dispone che “ai dipendenti civili e militari delle pubbliche amministrazioni centrali e locali, anche con ordinamento autonomo, esclusi gli enti pubblici economici, sono attribuite, in aggiunta ai periodi di congedo previsti dalle norme vigenti, sei giornate complessive di riposo da fruire nel corso dell'anno solare come segue: a) due giornate in aggiunta al congedo ordinario;
b) quattro giornate, a richiesta degli interessati, tenendo conto delle esigenze dei servizi. Le due giornate di cui al punto a) del precedente comma seguono la disciplina del congedo ordinario. Le quattro giornate di cui al punto b) del primo comma non fruite nell'anno solare, per fatto derivante da motivate esigenze inerenti alla organizzazione dei servizi, sono forfettariamente compensate in ragione di L.
8.500 giornaliere lorde”.
Secondo tale disposizione, valevole per tutti i dipendenti pubblici senza distinzione, quindi anche per quelli a tempo determinato, le quattro giornate di riposo relative alle festività
8 soppresse si aggiungono al congedo ordinario e, se non godute nel corso dell'anno, possono essere monetizzate solo se, a fronte di una espressa richiesta dell'interessato, la loro mancata fruizione derivi da esigenze inerenti all'organizzazione dei servizi.
L'art. 2 della citata legge recita: “le giornate di cui al punto b) dell'articolo 1 sono attribuite dal funzionario che, secondo i vigenti ordinamenti, è responsabile dell'ufficio, reparto, servizio o istituto da cui il personale direttamente dipende. Il funzionario responsabile di cui al precedente comma che per esigenze strettamente connesse alla funzionalità dei servizi
(lavorazioni a turno, a ciclo continuo o altre necessità dipendenti dalla organizzazione del lavoro) non abbia potuto attribuire nel corso dell'anno solare le giornate di cui al punto b) del primo comma dell'articolo 1, dovrà darne motivata comunicazione al competente ufficio per la liquidazione del relativo compenso forfettario che dovrà essere effettuata entro il 31 gennaio.
L'indebita attribuzione e liquidazione del compenso forfettario comporta diretta responsabilità personale dei funzionari che l'hanno disposta”.
L'art. 14 del CCNL del Comparto Scuola 2006/2008 conferma la spettanza a tutti i dipendenti delle 4 giornate di riposo previste dalla L. 937/77 precisando che le stesse “sono fruite nel corso dell'anno scolastico cui si riferiscono e, in ogni caso, dal personale docente esclusivamente durante il periodo tra il termine delle lezioni e degli esami e l'inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo, ovvero durante i periodi di sospensione delle lezioni”.
Il CCNL, però, non disciplina espressamente la mancata fruizione di tali giornate di riposo.
Chiamata a pronunciarsi sulla possibilità di monetizzare le festività soppresse non godute, la Suprema Corte ha recentemente affermato che a fronte delle chiare disposizioni contenute nel sopra citato art. 2, la mancata previsione nella contrattazione collettiva (nel caso scrutinato, quella relativa agli enti pubblici non economici) di una disciplina anche per il caso della mancata fruizione delle festività soppresse “non può ritenersi ostativa alla monetizzazione delle stesse alla cessazione del rapporto, là dove vi siano gli stessi presupposti del mancato godimento che consentono tale monetizzazione quanto alle ferie. E, del resto, poiché le previste quattro giornate di riposo per festività soppresse sono sostanzialmente assimilabili alle ferie, evidentemente, non possono non trovare applicazione le medesime regole valevoli per le prime” (Cass. n.8926/24).
9 La domanda attorea in punto monetizzazione ex festività non godute negli anni scolastici richiamati in atti può, quindi, trovare accoglimento dovendo applicarsi gli stessi principi affermati per le ferie.
Deve, infine, essere recepito in sede di decisione il conteggio di cui al ricorso (€
7.788,00), correttamente elaborato in applicazione dei parametri previsti dalla contrattazione collettiva e non oggetto di contestazione alcuna.
Su tale importo matura la maggior somma tra interessi e rivalutazione come per legge.
**********
B) L'art. 7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto della scuola ha istituito la
Retribuzione Professionale Docenti, prevedendo, al comma 1, che “con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive” ed aggiungendo, al comma 3, che “la retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999…”.
Quest'ultima disposizione, dopo avere individuato i destinatari del compenso accessorio negli assunti a tempo indeterminato e nel personale con rapporto di impiego a tempo determinato utilizzato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, disciplina le modalità di calcolo e di corresponsione del compenso, stabilendo che lo stesso deve essere corrisposto “in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio” e precisando, poi, che “per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio”.
La spettanza della retribuzione professionale docenti - avente natura fissa e continuativa e non collegata a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed
10 educativo - anche ai docenti assunti con contratti di supplenza breve e saltuaria è stata affermata dalla Suprema Corte (Cass. n. 20015/18).
La Corte di Cassazione, in particolare, ha chiarito che tale emolumento rientra “nelle
«condizioni di impiego» che, ai sensi della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva
1999/70/CE, il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato i quali non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”.
La Corte di Giustizia dell'Unione Europea, infatti, ha più volte affermato che:
a) la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C- 268/06, Impact;
13.9.2007, causa
C307/05, Del Cerro;
8.9.2011, causa C-177/10 Rosado Santana); Per_1
b) il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n. 5 del Trattato ( oggi 153 n. 5),
“non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione” (Del Cerro Alonso, cit., punto 42);
c) non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (Regojo Dans, cit., punto
55 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia
18.10.2012, cause C302/11 e C305/11, Valenza;
7.3.2013, causa C393/11, Bertazzi).
11 Il supplente temporaneo, in quanto assunto per ragioni sostitutive, rende una prestazione equivalente a quella del lavoratore sostituito e la durata temporalmente limitata dell'incarico non può ritenersi di per sé ostativa al riconoscimento della retribuzione professionale docenti.
La Cassazione ha, quindi, affermato che le parti collettive nell'attribuire il compenso accessorio “al personale docente ed educativo”, senza differenziazione alcuna, hanno voluto
“ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla legge n. 124/1999, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 dell'art. 7 del CCNL 15.3.2001, alle «modalità stabilite dall'art. 25 del
CCNI del 31.8.1999» deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio, e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal contratto integrativo;
una diversa interpretazione finirebbe per porre la disciplina contrattuale in contrasto con la richiamata clausola 4 tanto più che la tesi del
, secondo cui la RPD è incompatibile con prestazioni di durata temporalmente limitata, CP_1 contrasta con il chiaro tenore della disposizione che stabilisce le modalità di calcolo nell'ipotesi di «periodi di servizio inferiori al mese»” (Cass. n. 20015/18).
Nel caso in esame emerge dallo stato matricolare prodotto in atti che
[...]
ha prestato servizio quale docente in favore del Parte_1 Controparte_2
in forza di vari contratti di supplenza breve nell'anno scolastico 2017/2028 e 2018/2029.
[...]
Il docente ha dedotto di non aver percepito, per tali supplenze, l'emolumento ex art. 7
CCNL.
L'amministrazione ha confermato di non aver versato alla ricorrente il compenso accessorio, affermando che la stessa non avrebbe fornito prova documentale di aver svolto le medesime mansioni dei docenti assunti a tempo indeterminato o a tempo determinato, ma assunti sino al 30 giugno o al 31 agosto.
Orbene, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità “la generica deduzione di assenza di prova senza negazione del fatto storico non è equiparabile alla specifica contestazione di cui all'art. 115 c.p.c.” (Cass. n. 17889/20).
12 L'amministrazione, scegliendo di rimanere contumace, ha rinunciato a dimostrare di aver effettivamente corrisposto al ricorrente somme a tale titolo o comunque a dedurre circostanze ostative al riconoscimento del beneficio.
In applicazione dei sopra richiamati principi giurisprudenziali, quindi, anche la presente domanda merita accoglimento.
Circa la quantificazione degli emolumenti, deve essere recepito in sede di decisione il conteggio attoreo, non oggetto di contestazione alcuna da parte dell'amministrazione.
Il deve, quindi, essere condannato al pagamento in Controparte_2 favore di di € 916,76 a titolo di retribuzione professionale docenti. Su Parte_1 tale importo matura la maggior somma tra interessi e rivalutazione, ai sensi ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
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Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo tenuto conto del valore della controversia, della modesta complessità delle questioni trattate, dell'attività difensiva in concreto svolta, della serialità dei procedimenti e la brevissima durata della causa, con distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, così decide:
Condanna il a corrispondere in favore di Controparte_2
€ 8.705,42, oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria ed Parte_1 interessi legali dalla maturazione al saldo.
Condanna il alla rifusione delle spese di lite in Controparte_2 favore della ricorrente, spese che liquida in € 118,50 per esborsi ed € 22109,00 per onorari, oltre accessori di legge, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Savona, 06/11/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
PA Di EN
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