Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 01/04/2025, n. 484 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 484 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1188/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MONZA
Quarta Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Carmen Arcellaschi Presidente Relatore
Dott. Claudia Bonomi Giudice Dott. Camilla Filauro Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1188/2025 promossa con ricorso congiunto in data
21.2.2025 da:
(C.F. ), nata a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
e residente a [...], elettivamente domiciliata presso lo Studio dell'Avv. Laura Fumagalli che la rappresenta e difende come da procura in atti e
(C.F. , nato a [...] il [...] e Parte_2 C.F._2 residente a [...], elettivamente domiciliato presso lo Studio dell'Avv. Laura Fumagalli che lo rappresenta e difende come da procura in atti
Con l'intervento del P.M. sede
OGGETTO: SEPARAZIONE CONSENSUALE
CONCLUSIONI CONGIUNTE
“Dichiarare la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
;
[...] ordinare al Comune di Cusano Milanino di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
dichiarare compensate le spese legali tra i coniugi;
omologare le seguenti condizioni della separazione:
1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
2) il figlio minore , viene affidato congiuntamente a entrambi i genitori, con Persona_1 collocazione presso la casa familiare, sita in Cusano Milanino, Via Ginestra n.10;
3) il padre potrà vedere e frequentare il figlio, con ampia libertà ogni volta che lo riterrà opportuno, nel rispetto delle esigenze e necessità scolastiche, sportive e ricreative del ragazzo. I genitori si
4) è fatto obbligo per entrambi i genitori di comunicare, vicendevolmente, il luogo dove il minore verrà condotto per le vacanze estive e di mantenere il figlio , in ambiti di sicurezza morale e Per_1 materiale;
5) entrambi i genitori si impegnano a rilasciarsi, scambievolmente, ogni autorizzazione per il rilascio dei passaporti e di quanto altro necessario per l'espatrio o per il rinnovo dei documenti d'identità;
6) il suddetto immobile coniugale, di proprietà al 50% tra i coniugi, viene assegnato, con tutti i mobili che l'arredano, alla RA , quale genitore convivente con il figlio, oggi Parte_1 ancora non economicamente autosufficiente;
7) i coniugi, si impegnano a corrispondere, in misura del 50% ciascuno la rata del mutuo acceso sulla casa coniugale, presso l'istituto di credito Intesa San Paolo, pari a circa € 800,00 mensili;
8) le utenze, le tasse (es.: tari) e le spese condominiali ordinarie, relative all'immobile familiare suddetto, continueranno ad essere intestate al GN , sino al 31.12.2025, Parte_2 il quale provvederà ai relativi pagamenti. Resta inteso, tra i ricorrenti, che nel momento in cui il GN lascerà l'immobile coniugale le stesse (utenze, tasse e spese Parte_2 condominiali ordinarie) verranno intestate e corrisposte dalla RA;
Parte_1
9) nessun contributo al mantenimento verrà corrisposto tra i coniugi essendo gli stessi economicamente autosufficienti;
10) il GN verserà alla RA , a titolo di Parte_2 Parte_1 contributo al mantenimento del figlio la somma mensile di € 300,00, somma che sarà versata anticipatamente entro il giorno 10 di ogni mese, a decorrere dal mese di febbraio 2025, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat, costo vita, tenendo come base il numero indice relativo al mese di gennaio 2026 (prima rivalutazione);
11) i genitori si impegnano a sostenere il 50% delle spese straordinarie relative al figlio , e Per_1 sono concordi nell'applicare le Linee Guida del Tribunale di Monza, del 7.5.2018 che costituiscono parte integrante del presente ricorso;
12) il GN si impegna a chiedere lo spostamento della residenza dalla Parte_2 ex casa coniugale entro e non oltre il 31.12.2025;
13) le parti concordano che gli effetti delle presenti condizioni inizieranno a prodursi a fare data dalla sottoscrizione delle stesse”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. La domanda di separazione è fondata.
Risulta, infatti, dai documenti in atti che le parti hanno contratto matrimonio in Cusano
Milanino in data 15.12.2007 e hanno confermato la volontà di non riprendere la convivenza coniugale con atto trasmesso il 17.3.2025 per l'udienza del 26.3.2025 in trattazione scritta.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
Seguono gli adempimenti di legge. II. Le condizioni pattuite dalle parti sono meritevoli di accoglimento in quanto rispondenti all'interesse del figlio minore e per la restante parte relative a diritti disponibili.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: I. pronuncia la separazione tra e Parte_1 Parte_2
;
[...]
II. omologa le condizioni trascritte in epigrafe da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
III. dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Cusano Milanino per l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio del 27 marzo 2025
Il Presidente Estensore
Dott. Carmen Arcellaschi