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Decreto 14 aprile 2025
Decreto 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, decreto 14/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 276/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Milano
Sezione II^ Civile
Il Giudice Ausiliario designato, ha pronunziato il seguente
DECRETO nel procedimento in epigrafe, avente ad oggetto "Equa riparazione per violazione del termine ragionevole del processo ex L.89/2001", promosso con ricorso depositato il 13 marzo 2025
da
( , corrente in Trezzo sull'Adda, rappresentata e difesa Parte_1 P.IVA_1 dall'avv. Massimo Tribolo presso il cui domicilio digitale - - è Email_1 elettivamente domiciliata contro
, in persona del Ministro pro tempore Controparte_1
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 13 marzo 2025, la società ricorrente ha promosso la domanda volta alla liquidazione della somma ritenuta di giustizia a titolo di equa riparazione da eccessiva durata del procedimento ex L.
89/2001 con riferimento alla procedura concorsuale n. 177/2017 aperta con sentenza del Tribunale di
Milano del 15.3.2017, avente ad oggetto il fallimento della CICRESPI S.p.A.
Il credito della ricorrente, nella precedente forma giuridica, così come portato da domanda depositata il
3.5.2017, veniva ammesso allo stato passivo del fallimento per l'importo di € 1.624,49 al chirografo.
Il fallimento veniva dichiarato chiuso con decreto del 17.10.2024 annotato nel Registro delle Imprese il
18.4.2024.
Quanto alla competenza
Ai fini della competenza per la presentazione della domanda di equa riparazione per l'irragionevole durata dei procedimenti, l'art. 1, co. 777, lettera g), della Legge di Stabilità 2016 (L. 208/2015), in vigore dal 1° gennaio 2016, ha sostituito l'art. 3 co. 1 della L. 89/2001 con la seguente disposizione: “La domanda di equa riparazione si propone con ricorso al presidente della Corte d'Appello del distretto in cui ha sede il giudice innanzi al quale si è svolto il primo grado del processo presupposto”.
La competenza a decidere sul presente ricorso, dunque, appartiene a questo giudice.
Quanto alla tempestività
Pagina 1 Il termine perentorio di cui all'art. 4, L. 89/2001, assoggettato alla regola generale della sospensione nel periodo feriale, è stato rispettato e il presente ricorso è stato depositato nei termini (art. 26 L.F.).
In ogni caso è opportuno richiamare la sentenza n. 88 del 26.4.2018 con la quale la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 4 L. 89/2001 nella parte in cui non prevede che la domanda di equa riparazione possa essere proposta in pendenza del procedimento presupposto.
Va evidenziato, poi, che il giudizio presupposto rientra nella deroga all'esperimento dei rimedi preventivi prevista dall' art. 6 L. n. 89/2001.
Per quanto precede, dunque, il ricorso è ammissibile.
Quanto al fondamento
Ai sensi dell'art. 2, co. 2-bis L. 89/2001, come novellato dalla L. 134/2012 e da ultimo dalla L. 208/2015, art. 1, co. 777, si considera rispettato il termine ragionevole se il procedimento di esecuzione forzata si è concluso in tre anni, e se la procedura concorsuale si è conclusa in sei anni.
Considerato che nei giudizi per l'equa riparazione relativi a procedure fallimentari, il dies a quo decorre dalla data di deposito della domanda di ammissione al passivo (CC n. 5502/2015), mentre il dies ad quem viene individuato nella data di declaratoria del decreto di chiusura, il procedimento presupposto di cui si lamenta il ritardo irragionevole si è protratto nel seguente arco temporale:
- dal 3.5.2017;
- al 17.10.2024.
La procedura concorsuale ha avuto quindi una durata complessiva pari a 7 anni, 5 mesi e 14 giorni, a fronte di una ragionevole durata ex art. 2, co. 2-bis L. 89/2001, di 6 anni, per un irragionevole ritardo, già arrotondato, pari a 1 anno.
L'art. 2-bis, co. 1, della L. 89/2001, come novellata dalla L. 134/2012 e da ultimo dall'art. 1, co. 777 L.
208/2015, stabilisce il quantum dell'indennizzo da un minimo di € 400 ad un massimo di € 800 per ciascun anno o frazione di anno superiore a 6 mesi che ecceda il termine di ragionevole durata;
al riguardo, va evidenziato che esiste giurisprudenza della Corte di Cassazione che, con riguardo alle procedure fallimentari, ha ritenuto congruo un indennizzo di € 500,00 per ciascun anno di ritardo (Cass. n. 16311/2014; Cass. n.
10233/2015).
Inoltre, è il caso di rilevare che ai fini della liquidazione dell'indennizzo ex art. 2-bis L. 89/2001 è possibile determinare una somma inferiore alla soglia minima legislativamente fissata, purché tale riduzione sia motivata dalla specifica natura e rilevanza dell'oggetto del giudizio o dal contegno processuale delle parti
(Cass. n. 2995/2017).
Nel caso di specie, pur prendendo atto dei suddetti indicatori giurisprudenziali, considerata l'entità e la tipologia del credito, si ritiene opportuno non discostarsi dal minimo di legge e conseguentemente liquidando a titolo di indennizzo per l'irragionevole durata del procedimento la somma di € 400,00.
Quanto alle spese di lite
La Corte di Cassazione, al riguardo, ha ritenuto applicabile la tabella n. 12 allegata DM 10/3/2014 n. 55, relativa ai procedimenti contenziosi innanzi alla Corte d'Appello (Cass. civ. 27262/2017; Cass. civ.
27263/2017; Cass. civ. 16770/2019).
Tale soluzione non è condivisibile in quanto si basa sull'erronea premessa che il procedimento di equa riparazione per la violazione del termine di ragionevole durata dei processi sia un procedimento camerale.
Certamente la successiva fase di opposizione al decreto che decide sul ricorso ex artt. 2 e 3 L. 89/2001 è da considerarsi un rito camerale, essendovi un espresso rinvio, dettato dall'art. 5 ter, co. 3°, alle disposizioni del codice di rito che disciplinano i procedimenti camerali (artt. 737 e ss. c.p.c.). Lo stesso non può dirsi del procedimento di cui all'art. 3 L. 89/2001 in quanto si tratta di un procedimento monocratico e manca un
Pagina 2 esplicito rinvio alle norme dei procedimenti in camera di consiglio. Il procedimento per l'equa riparazione sembra essere più affine al procedimento di ingiunzione, stante la mancanza di una fase istruttoria e l'emissione del decreto che decide il giudizio inaudita altera parte, ove si consideri anche che lo stesso art. 3
L. 89/2001, al comma 4° rinvia a quanto previsto dall'art. 640 c.p.c.
In considerazione di quanto precede, le spese del procedimento vengono liquidate secondo i parametri del
Regolamento di cui al DM 10/3/2014 n. 55, come modificato dal DM 08/03/2018 n. 37, ed in base ai procedimenti per volontaria giurisdizione. Si liquida pertanto il compenso - parametrato sul minimo tabellare per la serialità del procedimento e già applicato l'aumento di cui al comma 1-bis dell'art.
4 - di € 280 ,00, oltre € 75,76 per valori bollati e diritti di copia, esclusi i compensi dello in quanto da CP_2 ricomprendersi in quelli già liquidati, rimborso forfettario al 15%, CPA e IVA, come per legge, da distrarsi in favore del difensore antistatario.
P.Q.M.
- Dichiara la violazione dell'art. 6 par. 1 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo per mancato rispetto del termine ragionevole per la definizione del procedimento nei termini di cui in premessa.
- Condanna il , in persona del Ministro pro tempore, al pagamento senza dilazione in Controparte_1 favore di della somma di € 400,00, oltre interessi legali dalla domanda al Parte_1 saldo, autorizzando in mancanza la provvisoria esecuzione.
- Condanna il , in persona del pro tempore, alla rifusione delle spese del Controparte_1 CP_3 procedimento, liquidate in € 280,00, oltre € 75,76 per valori bollati e diritti di copia, rimborso forfettario al
15%, CPA e IVA, come per legge, da distrarsi in favore del difensore antistatario, avv. Massimo Tribolo.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di cui all'art. 5 co. 4 L.89/2001.
Milano, 14 aprile 2025
Il Giudice Ausiliario designato
Massimo Mietto
Pagina 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Milano
Sezione II^ Civile
Il Giudice Ausiliario designato, ha pronunziato il seguente
DECRETO nel procedimento in epigrafe, avente ad oggetto "Equa riparazione per violazione del termine ragionevole del processo ex L.89/2001", promosso con ricorso depositato il 13 marzo 2025
da
( , corrente in Trezzo sull'Adda, rappresentata e difesa Parte_1 P.IVA_1 dall'avv. Massimo Tribolo presso il cui domicilio digitale - - è Email_1 elettivamente domiciliata contro
, in persona del Ministro pro tempore Controparte_1
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 13 marzo 2025, la società ricorrente ha promosso la domanda volta alla liquidazione della somma ritenuta di giustizia a titolo di equa riparazione da eccessiva durata del procedimento ex L.
89/2001 con riferimento alla procedura concorsuale n. 177/2017 aperta con sentenza del Tribunale di
Milano del 15.3.2017, avente ad oggetto il fallimento della CICRESPI S.p.A.
Il credito della ricorrente, nella precedente forma giuridica, così come portato da domanda depositata il
3.5.2017, veniva ammesso allo stato passivo del fallimento per l'importo di € 1.624,49 al chirografo.
Il fallimento veniva dichiarato chiuso con decreto del 17.10.2024 annotato nel Registro delle Imprese il
18.4.2024.
Quanto alla competenza
Ai fini della competenza per la presentazione della domanda di equa riparazione per l'irragionevole durata dei procedimenti, l'art. 1, co. 777, lettera g), della Legge di Stabilità 2016 (L. 208/2015), in vigore dal 1° gennaio 2016, ha sostituito l'art. 3 co. 1 della L. 89/2001 con la seguente disposizione: “La domanda di equa riparazione si propone con ricorso al presidente della Corte d'Appello del distretto in cui ha sede il giudice innanzi al quale si è svolto il primo grado del processo presupposto”.
La competenza a decidere sul presente ricorso, dunque, appartiene a questo giudice.
Quanto alla tempestività
Pagina 1 Il termine perentorio di cui all'art. 4, L. 89/2001, assoggettato alla regola generale della sospensione nel periodo feriale, è stato rispettato e il presente ricorso è stato depositato nei termini (art. 26 L.F.).
In ogni caso è opportuno richiamare la sentenza n. 88 del 26.4.2018 con la quale la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 4 L. 89/2001 nella parte in cui non prevede che la domanda di equa riparazione possa essere proposta in pendenza del procedimento presupposto.
Va evidenziato, poi, che il giudizio presupposto rientra nella deroga all'esperimento dei rimedi preventivi prevista dall' art. 6 L. n. 89/2001.
Per quanto precede, dunque, il ricorso è ammissibile.
Quanto al fondamento
Ai sensi dell'art. 2, co. 2-bis L. 89/2001, come novellato dalla L. 134/2012 e da ultimo dalla L. 208/2015, art. 1, co. 777, si considera rispettato il termine ragionevole se il procedimento di esecuzione forzata si è concluso in tre anni, e se la procedura concorsuale si è conclusa in sei anni.
Considerato che nei giudizi per l'equa riparazione relativi a procedure fallimentari, il dies a quo decorre dalla data di deposito della domanda di ammissione al passivo (CC n. 5502/2015), mentre il dies ad quem viene individuato nella data di declaratoria del decreto di chiusura, il procedimento presupposto di cui si lamenta il ritardo irragionevole si è protratto nel seguente arco temporale:
- dal 3.5.2017;
- al 17.10.2024.
La procedura concorsuale ha avuto quindi una durata complessiva pari a 7 anni, 5 mesi e 14 giorni, a fronte di una ragionevole durata ex art. 2, co. 2-bis L. 89/2001, di 6 anni, per un irragionevole ritardo, già arrotondato, pari a 1 anno.
L'art. 2-bis, co. 1, della L. 89/2001, come novellata dalla L. 134/2012 e da ultimo dall'art. 1, co. 777 L.
208/2015, stabilisce il quantum dell'indennizzo da un minimo di € 400 ad un massimo di € 800 per ciascun anno o frazione di anno superiore a 6 mesi che ecceda il termine di ragionevole durata;
al riguardo, va evidenziato che esiste giurisprudenza della Corte di Cassazione che, con riguardo alle procedure fallimentari, ha ritenuto congruo un indennizzo di € 500,00 per ciascun anno di ritardo (Cass. n. 16311/2014; Cass. n.
10233/2015).
Inoltre, è il caso di rilevare che ai fini della liquidazione dell'indennizzo ex art. 2-bis L. 89/2001 è possibile determinare una somma inferiore alla soglia minima legislativamente fissata, purché tale riduzione sia motivata dalla specifica natura e rilevanza dell'oggetto del giudizio o dal contegno processuale delle parti
(Cass. n. 2995/2017).
Nel caso di specie, pur prendendo atto dei suddetti indicatori giurisprudenziali, considerata l'entità e la tipologia del credito, si ritiene opportuno non discostarsi dal minimo di legge e conseguentemente liquidando a titolo di indennizzo per l'irragionevole durata del procedimento la somma di € 400,00.
Quanto alle spese di lite
La Corte di Cassazione, al riguardo, ha ritenuto applicabile la tabella n. 12 allegata DM 10/3/2014 n. 55, relativa ai procedimenti contenziosi innanzi alla Corte d'Appello (Cass. civ. 27262/2017; Cass. civ.
27263/2017; Cass. civ. 16770/2019).
Tale soluzione non è condivisibile in quanto si basa sull'erronea premessa che il procedimento di equa riparazione per la violazione del termine di ragionevole durata dei processi sia un procedimento camerale.
Certamente la successiva fase di opposizione al decreto che decide sul ricorso ex artt. 2 e 3 L. 89/2001 è da considerarsi un rito camerale, essendovi un espresso rinvio, dettato dall'art. 5 ter, co. 3°, alle disposizioni del codice di rito che disciplinano i procedimenti camerali (artt. 737 e ss. c.p.c.). Lo stesso non può dirsi del procedimento di cui all'art. 3 L. 89/2001 in quanto si tratta di un procedimento monocratico e manca un
Pagina 2 esplicito rinvio alle norme dei procedimenti in camera di consiglio. Il procedimento per l'equa riparazione sembra essere più affine al procedimento di ingiunzione, stante la mancanza di una fase istruttoria e l'emissione del decreto che decide il giudizio inaudita altera parte, ove si consideri anche che lo stesso art. 3
L. 89/2001, al comma 4° rinvia a quanto previsto dall'art. 640 c.p.c.
In considerazione di quanto precede, le spese del procedimento vengono liquidate secondo i parametri del
Regolamento di cui al DM 10/3/2014 n. 55, come modificato dal DM 08/03/2018 n. 37, ed in base ai procedimenti per volontaria giurisdizione. Si liquida pertanto il compenso - parametrato sul minimo tabellare per la serialità del procedimento e già applicato l'aumento di cui al comma 1-bis dell'art.
4 - di € 280 ,00, oltre € 75,76 per valori bollati e diritti di copia, esclusi i compensi dello in quanto da CP_2 ricomprendersi in quelli già liquidati, rimborso forfettario al 15%, CPA e IVA, come per legge, da distrarsi in favore del difensore antistatario.
P.Q.M.
- Dichiara la violazione dell'art. 6 par. 1 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo per mancato rispetto del termine ragionevole per la definizione del procedimento nei termini di cui in premessa.
- Condanna il , in persona del Ministro pro tempore, al pagamento senza dilazione in Controparte_1 favore di della somma di € 400,00, oltre interessi legali dalla domanda al Parte_1 saldo, autorizzando in mancanza la provvisoria esecuzione.
- Condanna il , in persona del pro tempore, alla rifusione delle spese del Controparte_1 CP_3 procedimento, liquidate in € 280,00, oltre € 75,76 per valori bollati e diritti di copia, rimborso forfettario al
15%, CPA e IVA, come per legge, da distrarsi in favore del difensore antistatario, avv. Massimo Tribolo.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di cui all'art. 5 co. 4 L.89/2001.
Milano, 14 aprile 2025
Il Giudice Ausiliario designato
Massimo Mietto
Pagina 3