Sentenza 17 maggio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. II, sentenza 17/05/2023, n. 1636 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 1636 |
| Data del deposito : | 17 maggio 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 17/05/2023
N. 01636/2023 REG.PROV.COLL.
N. 01330/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di CA (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1330 del 2015, proposto da
AN CA e AT RÀ, rappresentati e difesi dall'Avvocato Angelo Siracusa, con domicilio eletto presso lo studio dell’Avv. Lucia Tilotta in CA, via G.Leopardi 103;
contro
Comune di San Pier Niceto, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocato Francesco Amalfa, con domicilio eletto presso lo studio dell’Avv. Giuseppe Mingiardi in CA, via G. D'Annunzio, 39/A;
per l'annullamento
- della determina n. 1 del 16 marzo 2015 del Responsabile Ufficio per le Espropriazioni del Comune di San Pier Niceto;
- della delibera di Giunta Comunale n. 132 del 18 dicembre 2014 avente per oggetto definizione procedure espropriative contratto di quartiere II c.de San Giacomo - Marrella;
- della delibera della Giunta Comunale n. 145 del 30 dicembre 2014;
- di tutti gli atti presupposti, connessi o consequenziali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di San Pier Niceto;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 15 maggio 2023 il dott. Francesco Elefante e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con il ricorso introduttivo del giudizio, gli odierni ricorrenti hanno adito l’intestato T.A.R. chiedendo l’annullamento degli atti di cui in epigrafe a tal fine rappresentando quanto segue.
2. Il Comune intimato, con delibere giuntali del 27 febbraio 2007, n. 72 e del 12 giugno 2008, n. 59, approvava il progetto esecutivo dei lavori relativi al “Programma innovativo Quartiere II, S. Giacomo Marrella” (di seguito: “Programma”) e ne dichiarava la pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza.
Con ordinanza del 20 giugno 2008, n. 27 veniva pertanto disposta l’occupazione d’urgenza, inter alia, di un fabbricato di proprietà dei ricorrenti interessato dal progetto.
Avverso tale provvedimento, i ricorrenti proponevano un primo ricorso dinanzi a questo Tribunale (n. R.G. 1986/2008), successivamente abbandonato in ragione della transazione proposta loro dal Comune intimato. In particolare, in esito alle trattative intercorse tra le parti, i ricorrenti consentivano l’apprensione e la demolizione dell’immobile di loro proprietà al Comune il quale, a sua volta, si obbligava a trasferire loro, in permuta, un appartamento con annesso posto auto da ricavare in uno dei fabbricati previsti nell’ambito del “Programma”. Con delibera n. 63 del 31 agosto 2009, la Giunta approvava pertanto lo schema del contratto preliminare di permuta e transazione, successivamente stipulato, per atto del Segretario comunale, il 10 settembre 2009.
3. Una volta ultimato il “Programma”, i ricorrenti provvedevano a costituire in mora il Comune intimato per l’adempimento degli obblighi conseguenti al predetto contratto (cfr. note del 15 luglio 2013, del 12 settembre 2013 e del 28 gennaio 2014, asseritamente prive di riscontro).
4. Malgrado le predette istanze, con delibera n. 128 del 30 settembre 2013, l’Amministrazione comunale disponeva l’inserimento nel patrimonio indisponibile dell’Ente di tutte le unità immobiliari realizzate nell’ambito del “Programma”, inclusa quella promessa ai ricorrenti, e con delibera del 28 maggio 2014, n. 49, annullava in autotutela la delibera n. 63/2009 (ossia, la delibera con cui era stato approvato lo schema del contratto preliminare di permuta e transazione).
Tale provvedimento veniva impugnato con ricorso dinanzi a questo Tribunale dagli odierni ricorrenti (n.R.G. 2390/2014) che, contestualmente, convenivano in giudizio il Comune intimato dinanzi al Tribunale di Barcellona P.G. per l’esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c.
5. Con il ricorso introduttivo del giudizio hanno quindi impugnato, chiedendone l’annullamento, la determina del 16 marzo 2015, n. 1 (notificata il successivo 31 marzo), con cui l’Amministrazione intimata, a fronte della mancata conclusione della procedura espropriativa entro i termini indicati nella dichiarazione di pubblica utilità e ritenendo pertanto decaduto il titolo in forza del quale deteneva il fabbricato di proprietà dei ricorrenti – demolito durante il corso dei lavori – disponeva, a favore degli odierni ricorrenti, il deposito della somma di €65.704,38 presso la Cassa Depositi e Prestiti, quale indennizzo calcolato ai sensi dell’art. 42 bis d.P.R. n. 327/2001. Da tale determina, inoltre, i ricorrenti apprendevano che, con delibera giuntale del 18 dicembre 2014, n. 132, il Responsabile del Servizio tecnico era stato incaricato di quantificare l’indennità ex art. 42 bis d.P.R. n. 327/2001 e che quest’ultima era stata definitivamente approvata con delibera del 30 dicembre 2014, n. 145.
Avverso i suindicati provvedimenti, i ricorrenti hanno articolato le seguenti censure:
I) Violazione e falsa applicazione dell’art. 2932 c.c. e dell’art. 1375 c.c. (Frode contrattuale). Eccesso di potere per contrasto con precedenti provvedimenti e per illogicità manifesta. Eccesso di potere sotto il profilo dello sviamento atteso che l’Amministrazione intimata, nel procedere all’acquisizione ex art. 42 bis d.P.R. n. 327/2001 dell’immobile occupato, avrebbe ignorato i diritti soggettivi acquisiti dai ricorrenti in forza del contratto preliminare di permuta e transazione stipulato il 10.09.2009 (insuscettibile di essere annullato in autotutela dalla p.a.), nonché i diversi contenziosi pendenti tra le medesime parti (tra cui, in particolare, il giudizio promosso dai ricorrenti per l’esecuzione specifica delle obbligazioni derivanti dal contratto del 10.09.2009). Nel caso in esame, peraltro, non sussisteva il presupposto dell’ “occupazione senza titolo di un bene per scopi di interesse pubblico” cui la citata normativa subordinava l’esercizio del potere di acquisizione sanante, dato che l’occupazione dell’immobile da parte dell’Amministrazione era avvenuta proprio sulla base dell’accordo transattivo del 2009. Dal contegno complessivamente serbato dall’Amministrazione, dunque, emergeva la palese violazione del principio di buona fede di cui all’art. 1375 cc;
II) Violazione e falsa applicazione dell’art. 42 bis d.P.R. n. 327/2001 e s.m.i., anche in relazione agli artt. 3 e 42 Cost. e all’art. 6 CEDU atteso che il possesso dell’immobile in proprietà da parte dell’Amministrazione intimata non era in realtà avvenuto sine titulo – come sostenuto da quest’ultima – bensì scaturiva dal contratto preliminare di permuta e transazione del 10 settembre 2009, all’epoca dei fatti efficace. Secondo i ricorrenti, inoltre, la determinazione dell’indennizzo poteva avvenire solo in seno al provvedimento di acquisizione sanante, nel caso di specie non ancora emesso. Infine, l’Amministrazione aveva esercitato un potere attribuito da una norma - l’art. 42 bis del d.P.R. n. 327/2001 – sospettata di illegittimità costituzionale (SS.UU. Cass., ordinanza di rimessione del 13.01.2014, n. 441)
III) Eccesso di potere per carenza e/o insufficienza di istruttoria. Violazione e falsa applicazione artt. 7 e 8 l.n. 241/1990 , atteso che la relazione tecnica-estimativa allegata alla delibera n. 145/2014 non consentiva di apprezzare i criteri e i metodi utilizzati per il calcolo del valore venale della casa di abitazione dei ricorrenti. Senza tacere che l’Amministrazione, inoltre, aveva omesso di comunicare l’avvio del procedimento, precludendogli di conseguenza la partecipazione allo stesso e di rappresentarne l’illegittimità per violazione degli obblighi contrattuali e difetto dei presupposti di cui all’art. 42 bis d.P.R. n. 327/2001.
6. Il 30 giugno 2015, si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata deducendo, ex adverso , quanto segue.
In punto di fatto, ha preliminarmente evidenziato come, in seguito ai solleciti inoltrati dai ricorrenti, l’organo esecutivo comunale – integralmente rinnovatosi in seguito alle elezioni amministrative – aveva rilevato la nullità del contratto stipulato il 10 settembre 2009 ex art. 1418 c.c. commi 1 (per palese violazione delle norme in materia di edilizia economica popolare e sull’assegnazione degli alloggi) e 2, essendo l’oggetto del contratto carente dei requisiti previsti dall’art. 1346 c.c. (in quanto l’immobile, essendo realizzato nell’ambito di un progetto di edilizia residenziale pubblica finanziato anche con risorse del Ministero delle Infrastrutture, doveva ritenersi appartenente al patrimonio indisponibile dell’Ente e pertanto insuscettibile di permuta).
Pertanto, ritenuto il carattere indisponibile dell’immobile e la non eseguibilità del contratto transattivo, il responsabile dell’UTC proponeva al Consiglio Comunale una modifica della destinazione d’uso (da pubblico a privato), tuttavia rigettata dal Consiglio Comunale (deliberazione del 14 aprile 2014, n. 7).
Seguiva la revoca in autotutela della delibera n. 63/2009 (ossia, la delibera con cui era stato approvato lo schema del contratto preliminare di permuta e transazione), gravata con il ricorso di cui al n.r.g. 2390/2014, e gli atti impugnati con il ricorso introduttivo dell’odierno giudizio.
Ciò premesso, in punto di diritto preliminarmente eccepiva, quindi, l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse, non avendo i ricorrenti articolato alcuna censura avverso la quantificazione dell’indennizzo e non risultando praticabile, in alternativa, l’eventuale restituzione del bene (già distrutto). Nel merito, ha concluso per la reiezione del gravame, stante l’infondatezza dei motivi.
7. Alla camera di consiglio dell’8 luglio 2015, la parte ricorrente ha rinunciato alla trattazione della domanda cautelare.
8. All’udienza straordinaria del 15 maggio 2023 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
9. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di interesse.
10. L’odierno gravame, proposto avverso la determina con cui l’Amministrazione ha comunicato l’avvenuto deposito, presso la Cassa Depositi e Prestiti, dell’indennità provvisoria calcolata ai sensi dell’art. 42 bis, d.P.R. n. 327/2001, è inammissibile per difetto di interesse, così come prospettato dall’Amministrazione comunale nei propri scritti difensivi.
Invero, il mero deposito dell’indennità provvisoria non presenta carattere né definitivo né provvedimentale - cui ricondurre, in sostanza, una lesione diretta ed immediata della sfera giuridica del destinatario - essendo lo stesso meramente finalizzato a garantire la corresponsione delle somme dovute all’espropriato (sottraendole alla disponibilità dell’espropriante) una volta conclusa la procedura espropriativa mentre, di contro, non produce alcun effetto traslativo del diritto di proprietà - in tesi lesivo degli interessi del ricorrente - che si determina soltanto con l’adozione del decreto definitivo di espropriazione (e avverso il quale solo, dunque, può essere ammissibilmente interposto gravame).
Essendo, all’epoca del deposito del gravame, la relativa procedura ancora in fieri, non può pertanto riconoscersi alcuna lesione diretta, concreta e immediata della sfera giuridico-patrimoniale dei ricorrenti – sia laddove gli stessi lamentino una lesione delle aspettative riposte nell’esecuzione del contratto di permuta e transazione precedentemente stipulato con l’Amministrazione comunale, sia laddove lamentino una lesione dell’interesse oppositivo ad una espropriazione illegittima – tale da radicare l’interesse al ricorso, laddove peraltro dal tenore delle censure articolate non emerga alcuna contestazione dell’entità dell’importo (profili, questi, in ogni caso rientranti nella giurisdizione del giudice ordinario; si cfr., inter alia, Consiglio di Stato, sez. IV, 12/07/2022, n. 5865).
Alla luce delle superiori premesse, il ricorso è inammissibile per difetto di interesse, con assorbimento di ogni ulteriore eccezione o doglianza.
11. Attese le concrete modalità di svolgimento della vicenda in esame e la risalenza della stessa si ritiene di dover disporre la compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di CA (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per le ragioni esposte in parte motiva.
Spese di lite compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in CA nella camera di consiglio del giorno 15 maggio 2023 con l'intervento dei magistrati:
Daniele Burzichelli, Presidente
Massimiliano Balloriani, Consigliere
Francesco Elefante, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Francesco Elefante | Daniele Burzichelli |
IL SEGRETARIO