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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 23/10/2025, n. 2825 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2825 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 589/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione seconda nelle persone dei seguenti magistrati: dr. CE D'AN Presidente dr. RI LE AT Consigliere rel. dr. Natalia Imarisio Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 589/2025 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'avv. Diego Monteleone, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo sito in
Milano, Via Cesare Battisti n. 23, in forza di procura alle liti in atti;
APPELLANTE
CONTRO
; Controparte_1
APPELLATA CONTUMACE
C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Antonino Controparte_2 P.IVA_1
RO La Russa, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo sito in Milano, Corso di pagina 1 di 11 Porta Vittoria n. 18, in forza di procura alle liti in atti;
APPELLATA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte adita, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvedere:
1) in riforma dell'impugnata sentenza, accertato che il sinistro del 15.12.2019, si verificò per fatto e colpa esclusiva della conducente del veicolo “Mini” targata EF175JL, condannare, conseguentemente, i convenuti, in solido tra loro, al risarcimento dei danni materiali subiti dal motociclo attoreo nell'evento dedotto che si quantificano in € 1.700,00, nonché al risarcimento integrale dei danni patrimoniali subiti dall'appellante, quantificati dal primo giudice in euro 1.325,80, nonché infine al risarcimento integrale dei danni non patrimoniali pure subiti dall'appellante quantificati dal primo giudice nell'intero in € 51.968,51 (già detratta la somma di € 38.126,79 che
l' verserà a titolo di danno biologico con CP_3 la costituita rendita e la somma di euro 6.373,40 già versata dall'ente a titolo di danno biologico), ovvero quelle somme ritenute dovute, oltre interessi e rivalutazione, al netto delle somme corrisposte da in esecuzione della sentenza impugnata;
Controparte_2
2) in via subordinata, accertato che il sinistro del 15.12.2019, si verificò per fatto e colpa della conducente del veicolo “Mini” targata EF175JL, nella misura del 70%, condannare, conseguentemente, i convenuti, in solido tra loro, anche al risarcimento dei danni materiali subiti dal motociclo attoreo che si quantificano in tale misura in € 1.190,00, ovvero quelle somme ritenute dovute, oltre interessi e rivalutazione;
3) in riforma dell'impugnata sentenza, condannare i convenuti, in solido tra loro, a rifondere a parte appellante le spese di lite e di CTP del primo grado nell'intero e nella misura richiesta sulla base dello scaglione di riferimento;
4) condannare i convenuti, in solido tra loro, alla rivalsa delle spese di questa fase del giudizio.
* * * * *
In via istruttoria.
pagina 2 di 11 Disporsi CTU tecnica onde accertare e quantificare i danni subiti dal motociclo “Yamaha Majesty” targato DF56491, in occasione del sinistro per cui è causa, con particolare riferimento al suo valore commerciale in modo da valutare le spese accessorie qualora la riparazione dovesse risultare antieconomica”.
Per Controparte_2
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Milano adita, contrariis reiectis, previe le più opportune e necessarie declaratorie di rito e di merito, così giudicare:
In via pregiudiziale: dichiarare, per tutti i motivi esposti in narrativa, l'inammissibilità dell'impugnazione ex adverso proposta, con ogni conseguente statuizione anche in punto spese processuali.
In via principale, nel merito: rigettare, per tutti i motivi dedotti in narrativa, l'appello proposto dal sig.
e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza n. 10288/2024 Parte_1 del 28.11.2024 emessa dal Tribunale di Milano, Sezione X^, dott.ssa Lucia Francesca Iori, a definizione del giudizio RG 21190/2021.
In ogni caso: con vittoria di spese e competenze del presente grado di giudizio, oltre accessori come per legge.
In via istruttoria: la scrivente difesa si oppone all'ammissione della CTU meccanica richiesta da parte appellante stante il carattere meramente esplorativo della stessa.
Con ogni utile riserva.”.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. conveniva in giudizio avanti il Tribunale di Milano Unipolsai Parte_1
(“ ) e esponendo di essere stato urtato in data Controparte_2 CP_2 Controparte_1
15.12.2019, mentre conduceva il proprio motoveicolo Yamaha Majesty, targato DF56491, dall'autovettura Mini, targata EF175JL, assicurata con e condotta dalla proprietaria CP_2 [...]
la quale, provenendo dall'opposto senso di marcia, avrebbe effettuato una improvvisa CP_1 manovra di svolta a sinistra per accedere ad un'area di parcheggio di un esercizio commerciale sito in Rozzano, via Grandi n. 14, omettendo di concedere la dovuta precedenza.
L'attore chiedeva pertanto di vedersi riconosciuto il ristoro dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti, quantificati rispettivamente in euro 1.300,00 i primi (corrispondenti ai danni riportati dal veicolo) ed euro 92.266,00 i secondi, pagina 3 di 11 2. Si costituiva in giudizio la sola compagnia assicuratrice, contestando nel merito la fondatezza delle pretese attoree e sostenendo la responsabilità esclusiva di nella Parte_1 causazione del sinistro.
3. In particolare, affermava che la signora alla guida del proprio veicolo, si trovava CP_2 CP_1 ferma con l'indicatore di direzione sinistro inserito, in attesa di poter svoltare per accedere al sopracitato parcheggio. In tale frangente, la stessa avrebbe notato l'attore, proveniente dall'opposta direzione, superare sulla destra un'altra autovettura e successivamente perdere improvvisamente il controllo del motociclo, scivolando sull'asfalto. Il motoveicolo sarebbe quindi andato a collidere contro il cerchione della ruota anteriore destra dell'autovettura della convenuta, senza che vi fosse stato alcun contatto diretto tra il veicolo e la persona del motociclista, il quale era dunque caduto autonomamente.
A sostegno della propria tesi, la compagnia richiamava poi i dati registrati dal dispositivo satellitare installato sul veicolo della convenuta, che non avrebbe rilevato alcun “evento crash” nelle circostanze di tempo e luogo indicate dall'attore, il che, ad avviso della convenuta, avrebbe confermato l'assenza di urti subiti dal veicolo.
4. Il procedimento veniva istruito con prova per testi e interpello dell'attore, nonché tramite consulenza medico-legale sulla persona di quest'ultimo.
5. Il Tribunale di Milano, con sentenza n. 10288/2024 pubblicata in data 28.11.2024, così statuiva:
“Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, difesa, eccezione, deduzione disattesa o assorbita:
1) accerta la concorrente responsabilità di e LA Controparte_1 Parte_1 nella determinazione del sinistro per cui è causa, occorso il 15.12.2019, rispettivamente nella misura del 70% e del 30%;
2) condanna i convenuti e in solido tra loro e Controparte_1 Controparte_4 nelle rispettive qualità, al risarcimento del 70% dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dall'attore , che, già decurtate le somme erogate e riconosciute in Parte_1 suo favore, si liquidano rispettivamente in euro 977,06 e in euro 22.562,64, oltre rivalutazione ed interessi come indicato in parte motiva;
3) compensa le spese di lite tra le parti nella misura di 1/3 e condanna le parti convenute, in solido tra loro, a rifondere in favore di i restanti 2/3 delle spese di lite, Parte_1 che si liquidano in euro 542,57 per le spese, euro 1.106,67 per spese di ctp ed in euro 3.330,67 per
pagina 4 di 11 compensi, oltre contributo forfetario spese generali nella misura del 15% sull'indicato compenso, oltre ad I.V.A. - se dovuta - e C.P.A., da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
4) pone definitivamente a carico dei convenuti le spese della c.t.u. medico legale, come liquidate in corso di causa.”.
6. Nello specifico, il Tribunale ricostruiva la dinamica dei fatti in base alle prove testimoniali assunte, al verbale redatto dai Carabinieri nell'immediatezza del sinistro e alla consulenza tecnica svolta in corso di giudizio. In tal senso, secondo il Giudice di prime cure, la deposizione della teste Tes_1 aveva confermato l'urto tra i veicoli e la manovra repentina di svolta a sinistra della convenuta, che aveva invaso la corsia opposta tagliando la strada al motociclista. Al contrario, non venivano ritenuti decisivi né la deposizione del teste né i dati della “scatola nera” installata sull'auto, Tes_2 stante l'impossibilità di attribuire a tale dispositivo valore di prova legale.
Ancora, richiamando l'art. 2054, comma 2, c.c., il Tribunale sottolineava che, in caso di scontro tra veicoli, vige la presunzione di corresponsabilità, salvo prova contraria. Tuttavia, nel caso concreto, sebbene tale presunzione fosse applicabile, gli elementi acquisiti consentivano di ravvisare una responsabilità prevalente (70%) in capo a per la manovra improvvisa di svolta Controparte_1 senza concedere la precedenza. All'attore veniva invece imputato un concorso di colpa (30%), per non aver mantenuto una velocità adeguata alle condizioni di traffico, visibilità e manto stradale.
Rispetto alla liquidazione dei danni:
- quanto al danno non patrimoniale, richiamando i principi della Cassazione e le tabelle del
Tribunale di Milano, il Giudice faceva sue le conclusioni del c.t.u. medico-legale, che aveva riconosciuto all'attore plurime fratture, contusioni e una invalidità permanente del 20%, oltre a periodi di inabilità temporanea;
liquidava pertanto la somma di € 78.755,00 per invalidità permanente, € 9.027,50 per inabilità temporanea e ulteriori € 8.686,20 per personalizzazione
(15%), per un totale di € 96.468,70, ridotto del 30% per il concorso di colpa, con importo finale di € 67.528,09. A questa cifra il Tribunale applicava il principio della compensatio lucri cum damno, detraendo le somme già erogate dall' o da erogare (rispettivamente € 6.838,66 e CP_3
€ 38.126,79), con saldo finale pari a € 22.562,64, oltre interessi compensativi e legali;
- quanto ai danni patrimoniali, riconosceva spese mediche per € 75,80, € 1.220,00 per consulenza di parte e € 100,00 per soccorso stradale, per un totale di € 1.395,80, ridotti a € 977,06 in ragione del concorso di colpa;
pagina 5 di 11 - non accoglieva invece le domande relative al danno al motociclo, ai costi di immatricolazione di altro veicolo e al fermo tecnico, poiché non adeguatamente documentate.
Infine, in merito alle spese processuali, il Tribunale disponeva la compensazione per 1/3, condannando i convenuti al pagamento dei restanti 2/3 in favore dell'attore. Le spese di consulenza tecnica d'ufficio erano poste definitivamente a carico dei convenuti, in ragione della prevalente responsabilità della convenuta CP_1
7. Avverso tale sentenza proponeva appello per i motivi ivi formulati. Parte_1
8. Si costituiva contestando l'appello e chiedendo la conferma integrale della sentenza CP_2 impugnata.
9. All'esito della prima udienza del 23.09.2025 il consigliere relatore rinviava per la discussione ex art. 350 bis c.p.c. all'udienza del 07.10.2025, invitando le parti a precisare le conclusioni.
10. All'udienza del 07.10.2025, la causa veniva decisa ex 350 bis c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
11. Con il primo motivo d'appello, l'appellante censura la sentenza nella parte in cui gli ha attribuito una responsabilità concorsuale nella misura del 30%.
In particolare, rileva come il Tribunale abbia motivato la decisione in modo incongruente. Infatti, da una parte il Tribunale ha accertato che, dall'escussione della teste risultava confermato Tes_1
l'urto tra i due veicoli e che la convenuta aveva effettuato una manovra improvvisa di svolta a sinistra per immettersi nel parcheggio, tagliando la strada al motociclo proveniente dall'opposto senso di marcia. La stessa sentenza aveva qualificato tale manovra come repentina e inattesa, tanto da non consentire all'attore di realizzare alcuna manovra di emergenza per evitare la collisione.
Dall'altra parte, nonostante tali premesse, il primo Giudice aveva contraddittoriamente ritenuto che il avrebbe dovuto mantenere una velocità più prudenziale, giungendo a tale conclusione Parte_1
“alla luce delle rilevanti conseguenze dannose riportate e dell'urto a forte impatto”. In tal senso,
l'appellante evidenzia che, in generale, le gravi conseguenze personali subite dai motociclisti non possono essere assunte quali indici di velocità eccessiva, mancando peraltro, nel caso concreto, prove al riguardo, come lo stesso Tribunale avrebbe riconosciuto. Analogamente, i danni al motociclo, per la sua intrinseca fragilità, non costituirebbero elemento significativo idoneo a dimostrare una responsabilità in capo al Parte_1
pagina 6 di 11 Ancora, prosegue l'appellante, la motivazione sarebbe incoerente con le altre risultanze processuali:
l'assenza di danni al veicolo della convenuta, la buona illuminazione del luogo e la testimonianza secondo cui l'auto era passata “talmente vicino al motociclista ed in modo così repentino” da impedire qualsiasi manovra di emergenza.
12. contesta tale tesi. In particolare, secondo l'appellata, il fatto che il Giudice di prime cure CP_2 abbia riconosciuto come veritiera la ricostruzione attorea circa la dinamica dei fatti non comporta automaticamente l'attribuzione di un'esclusiva responsabilità in capo all'appellata stessa. Al contrario, il Giudice, avendo compiutamente e correttamente analizzato il complesso delle risultanze istruttorie, avrebbe motivatamente attribuito la percentuale di responsabilità nella misura del 70% - 30%, frutto dell'eccessiva velocità tenuta dal nonostante l'ora serale, Parte_1
l'intenso traffico e l'asfalto bagnato.
13. Il motivo è infondato.
Infatti, secondo costante giurisprudenza, “in tema di responsabilità derivante da circolazione stradale, nel caso di scontro tra veicoli, ove il giudice abbia accertato la colpa di uno dei conducenti, non può, per ciò solo, ritenere superata la presunzione posta a carico anche dell'altro dall'art. 2054, comma 2, c.c., ma è tenuto a verificare in concreto se quest'ultimo abbia o meno tenuto una condotta di guida corretta" (cfr. Cass. 7429/2020, nonché 25620/13; 23431/14;
33483/24). Pertanto, la presunzione di corresponsabilità al 50% prevista dall'art. 2054 c.c. in tema di scontro tra veicoli pone a carico di ciascuno dei conducenti l'onere della prova liberatoria, cosicché ciascuno di essi deve non soltanto dimostrare la condotta dell'altro violativa delle norme che disciplinano la circolazione stradale, ma deve anche fornire la prova positiva della propria condotta, che deve risultare conforme alle norme del codice della strada (cfr. Cass. n. 15434/04 e
12884/2021).
Nel caso di specie, il fatto che il Giudice di primo grado abbia fatto propria la ricostruzione degli avvenimenti desumibile dalla deposizione della teste che aveva confermato l'urto tra i veicoli Tes_1
e la manovra repentina di svolta a sinistra della convenuta non è sufficiente ad CP_5 escludere una corresponsabilità dell'appellante nella causazione del sinistro. Infatti, quest'ultimo ha omesso di provare, e persino di allegare, di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno. In particolare, non è stato ricostruito il punto d'urto della carreggiata in cui è avvenuto l'impatto (se più vicino al margine destro o alla linea di mezzeria che separa le corsie), né il sig. ha Parte_1 provveduto a provare (e nemmeno, si ripete, ad allegare) che al momento dell'incidente procedeva pagina 7 di 11 a velocità moderata e, in ogni caso, adeguata alle condizioni specifiche di tempo e luogo. Pertanto, non si ravvisano sufficienti elementi probatori per discostarsi dalla decisione del Tribunale, che ha ritenuto di ripartire la responsabilità nella determinazione del sinistro nella misura del 70-30%, rispettivamente in capo a e sul presupposto che anche Controparte_1 Parte_1 quest'ultimo abbia contribuito con la propria condotta a causare il sinistro. Infatti, non vi sono elementi probatori, neppure indiziari, che consentano di ritenere che il motociclista viaggiasse ad una velocità adeguata e -in ogni caso- necessariamente inferiore ai 50 km/orari, sulla propria destra.
Deve ricordarsi che la strada era bagnata e l'incidente è avvenuto il 15 dicembre alle ore 18.20, quando era già buio (cfr. foto prodotte in atti), in pieno centro abitato (cfr. Verbale Pol. Municipale)
e in condizioni di traffico intenso (come riferito dall'appellante in data 16.1.2020 ai Carabinieri).
Risultano, in atti, la foto allegata sub doc. 3 da che ritrae la moto a terra sulla mezzeria Parte_1 che divide le due corsie di direzione opposta (il che fa ragionevolmente presumere che non viaggiasse sulla propria destra); inoltre, è un dato di fatto che il non sia riuscito a Parte_1 conservare il controllo del proprio mezzo, non essendo stato in grado di compiere le necessarie manovre in condizioni di sicurezza (tra cui arrestare il mezzo entro i limiti del suo campo di visibilità).
Tali due elementi probatori appaiono sufficienti per ritenere pur limitatamente, Parte_1 concorrente -sotto il profilo causale- nel sinistro.
Con il secondo motivo d'appello, l'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui non ha riconosciuto alcuna somma a titolo di danno al motociclo.
In particolare, il Giudice non avrebbe esaminato correttamente la documentazione prodotta, e specificatamente il preventivo di riparazione del motociclo regolarmente depositato nel fascicolo di causa. Si tratterebbe, secondo l'appellante, di un errore evidente, poiché dal fascicolo telematico risulterebbe la produzione del preventivo già con l'atto di citazione, insieme alle fotografie del mezzo danneggiato e alla quotazione dell'usato. Tali prove sono state richiamate anche nella comparsa conclusionale e mai oggetto di contestazione specifica da parte di controparte, che si sarebbe limitata ad una generica contestazione di stile. Pertanto, il preventivo dovrebbe considerarsi non contestato ai sensi dell'art. 115 c.p.c. e, in ogni caso, congruo, risultando coerente con i danni visibili nelle fotografie.
Inoltre, prosegue l'appellante, con la lettera di messa in mora egli stesso aveva messo a disposizione il veicolo per eventuali accertamenti peritali, sicché la convenuta avrebbe potuto pagina 8 di 11 procedere a verifica, senza però darvi seguito. Di conseguenza, tale inerzia non dovrebbe essere posta a pregiudizio dell'attore stesso, che aveva fornito adeguata documentazione del danno.
Da ultimo, qualora non si volesse attribuire valore dirimente alla documentazione prodotta,
l'appellante ribadisce l'istanza, già formulata in primo grado, di disporre CTU tecnica per accertare e quantificare i danni al motociclo, eventualmente valutando l'antieconomicità della riparazione.
14. Al riguardo, evidenzia invece le carenze probatorie del materiale prodotto in primo grado CP_2 dall'appellato. Rileva infatti che il preventivo allegato risulterebbe manifestamente carente di informazioni essenziali per la determinazione del valore commerciale del mezzo, non riportando elementi quali il chilometraggio e l'anno di immatricolazione e fornendo al contempo una stima delle riparazioni superiore al valore del veicolo.
Di conseguenza, l'appellata si oppone all'ammissione della consulenza tecnica chiesta dall'appellante, sostenendo che tale CTU avrebbe carattere puramente esplorativo.
15. Il motivo è infondato.
16. Infatti, è ininfluente che il Giudice di primo grado abbia errato nell'affermare che “non risulta versato in atti alcun preventivo inerente le riparazioni” pur a fronte dell'allegazione da parte del sig. sin dall'atto di citazione in primo grado, di detto preventivo (doc. 02 fascicolo Parte_1 attoreo di primo grado).
Risulta dirimente, ai fini della decisione, l'impossibilità per la Corte di stabilire l'anno di immatricolazione del motociclo danneggiato, e, di conseguenza, di attribuirgli un preciso valore economico. non ha mai allegato l'anno di immatricolazione: né nell'atto di citazione di primo Parte_1 grado, né nella prima memoria ex art. 183, VI° comma, n. 1, c.p.c. né, ancora, nella seconda memoria, né in appello. Tale necessario dato non emerge neppure dal preventivo di riparazione, allegato all'atto introduttivo del giudizio (che, per di più, non riporta nemmeno il chilometraggio del motociclo alla data dell'incidente). Anche il verbale redatto dai Carabinieri delle Tenenza di
Rozzano, intervenuti sul luogo del sinistro, non fornisce alcuna indicazione in tal senso.
Ne consegue che il doc. 04 allegato da parte attorea in primo grado e riportante le “quotazioni usato” dei motocicli modello “Yamaha Majesty 125” immatricolati tra il 2008 e il 2012, risulta del tutto privo di utilità, poiché si limita semplicemente a riportare determinate quotazioni riferibili al modello astratto di motociclo, senza però permettere di datare quello di cui è causa. Non è dato sapere, infatti, se il motociclo protagonista del sinistro di cui è causa sia stato immatricolato in data pagina 9 di 11 anteriore a quelle riportate nell'appena citato documento (e, quindi, ante 2008). E, di conseguenza, non è possibile quantificarne il valore commerciale, come peraltro correttamente rilevato da parte appellata, che ha sottolineato l'insussistenza di elementi probatori sufficienti a provare i danni subiti dal motociclo.
17. Con il terzo motivo d'appello l'appellante contesta la compensazione delle spese processuali disposta dal Tribunale, chiedendo, sul punto, la condanna esclusiva delle appellate.
18. ribadisce la corretta attribuzione delle spese disposta dal tribunale, stante la soccombenza CP_2 reciproca delle parti.
19. Il motivo è assorbito.
20. stante la soccombenza, deve essere condannato a pagare a favore Parte_1 di le spese del presente grado di giudizio;
esse si liquidano - tenuto conto del dm 55/14, CP_2 come aggiornato dal dm 147/2022, del valore della domanda attorea (da 26.000 Euro a 52.000,00
Euro), dell'attività difensiva svolta, esclusa la fase istruttoria non tenutasi.
21. Visto il rigetto dell'appello, la Corte dichiara che sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma
1-quater del D.P.R. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1, comma 17, l. 24.12.2012 n. 228.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, così dispone:
1. Rigetta l'appello nei termini di cui in motivazione e, per l'effetto, conferma la sentenza n.
10288/2024 pubblicata in data 28.11.2024;
2. Condanna al pagamento delle spese di lite del presente grado Parte_1 di giudizio a favore di che si liquidano in complessivi € 6.946,00, Controparte_2 oltre 15% per rimborso spese forfettarie e accessori di legge.
Dichiara che sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-quater del D.P.R. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1, comma 17, l. 24.12.2012 n. 228
Così deciso in Milano il 7.10.2025
pagina 10 di 11 Il Consigliere est.
RI LE AT
Il Presidente
CE D'AN
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione seconda nelle persone dei seguenti magistrati: dr. CE D'AN Presidente dr. RI LE AT Consigliere rel. dr. Natalia Imarisio Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 589/2025 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'avv. Diego Monteleone, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo sito in
Milano, Via Cesare Battisti n. 23, in forza di procura alle liti in atti;
APPELLANTE
CONTRO
; Controparte_1
APPELLATA CONTUMACE
C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Antonino Controparte_2 P.IVA_1
RO La Russa, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo sito in Milano, Corso di pagina 1 di 11 Porta Vittoria n. 18, in forza di procura alle liti in atti;
APPELLATA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte adita, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvedere:
1) in riforma dell'impugnata sentenza, accertato che il sinistro del 15.12.2019, si verificò per fatto e colpa esclusiva della conducente del veicolo “Mini” targata EF175JL, condannare, conseguentemente, i convenuti, in solido tra loro, al risarcimento dei danni materiali subiti dal motociclo attoreo nell'evento dedotto che si quantificano in € 1.700,00, nonché al risarcimento integrale dei danni patrimoniali subiti dall'appellante, quantificati dal primo giudice in euro 1.325,80, nonché infine al risarcimento integrale dei danni non patrimoniali pure subiti dall'appellante quantificati dal primo giudice nell'intero in € 51.968,51 (già detratta la somma di € 38.126,79 che
l' verserà a titolo di danno biologico con CP_3 la costituita rendita e la somma di euro 6.373,40 già versata dall'ente a titolo di danno biologico), ovvero quelle somme ritenute dovute, oltre interessi e rivalutazione, al netto delle somme corrisposte da in esecuzione della sentenza impugnata;
Controparte_2
2) in via subordinata, accertato che il sinistro del 15.12.2019, si verificò per fatto e colpa della conducente del veicolo “Mini” targata EF175JL, nella misura del 70%, condannare, conseguentemente, i convenuti, in solido tra loro, anche al risarcimento dei danni materiali subiti dal motociclo attoreo che si quantificano in tale misura in € 1.190,00, ovvero quelle somme ritenute dovute, oltre interessi e rivalutazione;
3) in riforma dell'impugnata sentenza, condannare i convenuti, in solido tra loro, a rifondere a parte appellante le spese di lite e di CTP del primo grado nell'intero e nella misura richiesta sulla base dello scaglione di riferimento;
4) condannare i convenuti, in solido tra loro, alla rivalsa delle spese di questa fase del giudizio.
* * * * *
In via istruttoria.
pagina 2 di 11 Disporsi CTU tecnica onde accertare e quantificare i danni subiti dal motociclo “Yamaha Majesty” targato DF56491, in occasione del sinistro per cui è causa, con particolare riferimento al suo valore commerciale in modo da valutare le spese accessorie qualora la riparazione dovesse risultare antieconomica”.
Per Controparte_2
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Milano adita, contrariis reiectis, previe le più opportune e necessarie declaratorie di rito e di merito, così giudicare:
In via pregiudiziale: dichiarare, per tutti i motivi esposti in narrativa, l'inammissibilità dell'impugnazione ex adverso proposta, con ogni conseguente statuizione anche in punto spese processuali.
In via principale, nel merito: rigettare, per tutti i motivi dedotti in narrativa, l'appello proposto dal sig.
e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza n. 10288/2024 Parte_1 del 28.11.2024 emessa dal Tribunale di Milano, Sezione X^, dott.ssa Lucia Francesca Iori, a definizione del giudizio RG 21190/2021.
In ogni caso: con vittoria di spese e competenze del presente grado di giudizio, oltre accessori come per legge.
In via istruttoria: la scrivente difesa si oppone all'ammissione della CTU meccanica richiesta da parte appellante stante il carattere meramente esplorativo della stessa.
Con ogni utile riserva.”.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. conveniva in giudizio avanti il Tribunale di Milano Unipolsai Parte_1
(“ ) e esponendo di essere stato urtato in data Controparte_2 CP_2 Controparte_1
15.12.2019, mentre conduceva il proprio motoveicolo Yamaha Majesty, targato DF56491, dall'autovettura Mini, targata EF175JL, assicurata con e condotta dalla proprietaria CP_2 [...]
la quale, provenendo dall'opposto senso di marcia, avrebbe effettuato una improvvisa CP_1 manovra di svolta a sinistra per accedere ad un'area di parcheggio di un esercizio commerciale sito in Rozzano, via Grandi n. 14, omettendo di concedere la dovuta precedenza.
L'attore chiedeva pertanto di vedersi riconosciuto il ristoro dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti, quantificati rispettivamente in euro 1.300,00 i primi (corrispondenti ai danni riportati dal veicolo) ed euro 92.266,00 i secondi, pagina 3 di 11 2. Si costituiva in giudizio la sola compagnia assicuratrice, contestando nel merito la fondatezza delle pretese attoree e sostenendo la responsabilità esclusiva di nella Parte_1 causazione del sinistro.
3. In particolare, affermava che la signora alla guida del proprio veicolo, si trovava CP_2 CP_1 ferma con l'indicatore di direzione sinistro inserito, in attesa di poter svoltare per accedere al sopracitato parcheggio. In tale frangente, la stessa avrebbe notato l'attore, proveniente dall'opposta direzione, superare sulla destra un'altra autovettura e successivamente perdere improvvisamente il controllo del motociclo, scivolando sull'asfalto. Il motoveicolo sarebbe quindi andato a collidere contro il cerchione della ruota anteriore destra dell'autovettura della convenuta, senza che vi fosse stato alcun contatto diretto tra il veicolo e la persona del motociclista, il quale era dunque caduto autonomamente.
A sostegno della propria tesi, la compagnia richiamava poi i dati registrati dal dispositivo satellitare installato sul veicolo della convenuta, che non avrebbe rilevato alcun “evento crash” nelle circostanze di tempo e luogo indicate dall'attore, il che, ad avviso della convenuta, avrebbe confermato l'assenza di urti subiti dal veicolo.
4. Il procedimento veniva istruito con prova per testi e interpello dell'attore, nonché tramite consulenza medico-legale sulla persona di quest'ultimo.
5. Il Tribunale di Milano, con sentenza n. 10288/2024 pubblicata in data 28.11.2024, così statuiva:
“Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, difesa, eccezione, deduzione disattesa o assorbita:
1) accerta la concorrente responsabilità di e LA Controparte_1 Parte_1 nella determinazione del sinistro per cui è causa, occorso il 15.12.2019, rispettivamente nella misura del 70% e del 30%;
2) condanna i convenuti e in solido tra loro e Controparte_1 Controparte_4 nelle rispettive qualità, al risarcimento del 70% dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dall'attore , che, già decurtate le somme erogate e riconosciute in Parte_1 suo favore, si liquidano rispettivamente in euro 977,06 e in euro 22.562,64, oltre rivalutazione ed interessi come indicato in parte motiva;
3) compensa le spese di lite tra le parti nella misura di 1/3 e condanna le parti convenute, in solido tra loro, a rifondere in favore di i restanti 2/3 delle spese di lite, Parte_1 che si liquidano in euro 542,57 per le spese, euro 1.106,67 per spese di ctp ed in euro 3.330,67 per
pagina 4 di 11 compensi, oltre contributo forfetario spese generali nella misura del 15% sull'indicato compenso, oltre ad I.V.A. - se dovuta - e C.P.A., da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
4) pone definitivamente a carico dei convenuti le spese della c.t.u. medico legale, come liquidate in corso di causa.”.
6. Nello specifico, il Tribunale ricostruiva la dinamica dei fatti in base alle prove testimoniali assunte, al verbale redatto dai Carabinieri nell'immediatezza del sinistro e alla consulenza tecnica svolta in corso di giudizio. In tal senso, secondo il Giudice di prime cure, la deposizione della teste Tes_1 aveva confermato l'urto tra i veicoli e la manovra repentina di svolta a sinistra della convenuta, che aveva invaso la corsia opposta tagliando la strada al motociclista. Al contrario, non venivano ritenuti decisivi né la deposizione del teste né i dati della “scatola nera” installata sull'auto, Tes_2 stante l'impossibilità di attribuire a tale dispositivo valore di prova legale.
Ancora, richiamando l'art. 2054, comma 2, c.c., il Tribunale sottolineava che, in caso di scontro tra veicoli, vige la presunzione di corresponsabilità, salvo prova contraria. Tuttavia, nel caso concreto, sebbene tale presunzione fosse applicabile, gli elementi acquisiti consentivano di ravvisare una responsabilità prevalente (70%) in capo a per la manovra improvvisa di svolta Controparte_1 senza concedere la precedenza. All'attore veniva invece imputato un concorso di colpa (30%), per non aver mantenuto una velocità adeguata alle condizioni di traffico, visibilità e manto stradale.
Rispetto alla liquidazione dei danni:
- quanto al danno non patrimoniale, richiamando i principi della Cassazione e le tabelle del
Tribunale di Milano, il Giudice faceva sue le conclusioni del c.t.u. medico-legale, che aveva riconosciuto all'attore plurime fratture, contusioni e una invalidità permanente del 20%, oltre a periodi di inabilità temporanea;
liquidava pertanto la somma di € 78.755,00 per invalidità permanente, € 9.027,50 per inabilità temporanea e ulteriori € 8.686,20 per personalizzazione
(15%), per un totale di € 96.468,70, ridotto del 30% per il concorso di colpa, con importo finale di € 67.528,09. A questa cifra il Tribunale applicava il principio della compensatio lucri cum damno, detraendo le somme già erogate dall' o da erogare (rispettivamente € 6.838,66 e CP_3
€ 38.126,79), con saldo finale pari a € 22.562,64, oltre interessi compensativi e legali;
- quanto ai danni patrimoniali, riconosceva spese mediche per € 75,80, € 1.220,00 per consulenza di parte e € 100,00 per soccorso stradale, per un totale di € 1.395,80, ridotti a € 977,06 in ragione del concorso di colpa;
pagina 5 di 11 - non accoglieva invece le domande relative al danno al motociclo, ai costi di immatricolazione di altro veicolo e al fermo tecnico, poiché non adeguatamente documentate.
Infine, in merito alle spese processuali, il Tribunale disponeva la compensazione per 1/3, condannando i convenuti al pagamento dei restanti 2/3 in favore dell'attore. Le spese di consulenza tecnica d'ufficio erano poste definitivamente a carico dei convenuti, in ragione della prevalente responsabilità della convenuta CP_1
7. Avverso tale sentenza proponeva appello per i motivi ivi formulati. Parte_1
8. Si costituiva contestando l'appello e chiedendo la conferma integrale della sentenza CP_2 impugnata.
9. All'esito della prima udienza del 23.09.2025 il consigliere relatore rinviava per la discussione ex art. 350 bis c.p.c. all'udienza del 07.10.2025, invitando le parti a precisare le conclusioni.
10. All'udienza del 07.10.2025, la causa veniva decisa ex 350 bis c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
11. Con il primo motivo d'appello, l'appellante censura la sentenza nella parte in cui gli ha attribuito una responsabilità concorsuale nella misura del 30%.
In particolare, rileva come il Tribunale abbia motivato la decisione in modo incongruente. Infatti, da una parte il Tribunale ha accertato che, dall'escussione della teste risultava confermato Tes_1
l'urto tra i due veicoli e che la convenuta aveva effettuato una manovra improvvisa di svolta a sinistra per immettersi nel parcheggio, tagliando la strada al motociclo proveniente dall'opposto senso di marcia. La stessa sentenza aveva qualificato tale manovra come repentina e inattesa, tanto da non consentire all'attore di realizzare alcuna manovra di emergenza per evitare la collisione.
Dall'altra parte, nonostante tali premesse, il primo Giudice aveva contraddittoriamente ritenuto che il avrebbe dovuto mantenere una velocità più prudenziale, giungendo a tale conclusione Parte_1
“alla luce delle rilevanti conseguenze dannose riportate e dell'urto a forte impatto”. In tal senso,
l'appellante evidenzia che, in generale, le gravi conseguenze personali subite dai motociclisti non possono essere assunte quali indici di velocità eccessiva, mancando peraltro, nel caso concreto, prove al riguardo, come lo stesso Tribunale avrebbe riconosciuto. Analogamente, i danni al motociclo, per la sua intrinseca fragilità, non costituirebbero elemento significativo idoneo a dimostrare una responsabilità in capo al Parte_1
pagina 6 di 11 Ancora, prosegue l'appellante, la motivazione sarebbe incoerente con le altre risultanze processuali:
l'assenza di danni al veicolo della convenuta, la buona illuminazione del luogo e la testimonianza secondo cui l'auto era passata “talmente vicino al motociclista ed in modo così repentino” da impedire qualsiasi manovra di emergenza.
12. contesta tale tesi. In particolare, secondo l'appellata, il fatto che il Giudice di prime cure CP_2 abbia riconosciuto come veritiera la ricostruzione attorea circa la dinamica dei fatti non comporta automaticamente l'attribuzione di un'esclusiva responsabilità in capo all'appellata stessa. Al contrario, il Giudice, avendo compiutamente e correttamente analizzato il complesso delle risultanze istruttorie, avrebbe motivatamente attribuito la percentuale di responsabilità nella misura del 70% - 30%, frutto dell'eccessiva velocità tenuta dal nonostante l'ora serale, Parte_1
l'intenso traffico e l'asfalto bagnato.
13. Il motivo è infondato.
Infatti, secondo costante giurisprudenza, “in tema di responsabilità derivante da circolazione stradale, nel caso di scontro tra veicoli, ove il giudice abbia accertato la colpa di uno dei conducenti, non può, per ciò solo, ritenere superata la presunzione posta a carico anche dell'altro dall'art. 2054, comma 2, c.c., ma è tenuto a verificare in concreto se quest'ultimo abbia o meno tenuto una condotta di guida corretta" (cfr. Cass. 7429/2020, nonché 25620/13; 23431/14;
33483/24). Pertanto, la presunzione di corresponsabilità al 50% prevista dall'art. 2054 c.c. in tema di scontro tra veicoli pone a carico di ciascuno dei conducenti l'onere della prova liberatoria, cosicché ciascuno di essi deve non soltanto dimostrare la condotta dell'altro violativa delle norme che disciplinano la circolazione stradale, ma deve anche fornire la prova positiva della propria condotta, che deve risultare conforme alle norme del codice della strada (cfr. Cass. n. 15434/04 e
12884/2021).
Nel caso di specie, il fatto che il Giudice di primo grado abbia fatto propria la ricostruzione degli avvenimenti desumibile dalla deposizione della teste che aveva confermato l'urto tra i veicoli Tes_1
e la manovra repentina di svolta a sinistra della convenuta non è sufficiente ad CP_5 escludere una corresponsabilità dell'appellante nella causazione del sinistro. Infatti, quest'ultimo ha omesso di provare, e persino di allegare, di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno. In particolare, non è stato ricostruito il punto d'urto della carreggiata in cui è avvenuto l'impatto (se più vicino al margine destro o alla linea di mezzeria che separa le corsie), né il sig. ha Parte_1 provveduto a provare (e nemmeno, si ripete, ad allegare) che al momento dell'incidente procedeva pagina 7 di 11 a velocità moderata e, in ogni caso, adeguata alle condizioni specifiche di tempo e luogo. Pertanto, non si ravvisano sufficienti elementi probatori per discostarsi dalla decisione del Tribunale, che ha ritenuto di ripartire la responsabilità nella determinazione del sinistro nella misura del 70-30%, rispettivamente in capo a e sul presupposto che anche Controparte_1 Parte_1 quest'ultimo abbia contribuito con la propria condotta a causare il sinistro. Infatti, non vi sono elementi probatori, neppure indiziari, che consentano di ritenere che il motociclista viaggiasse ad una velocità adeguata e -in ogni caso- necessariamente inferiore ai 50 km/orari, sulla propria destra.
Deve ricordarsi che la strada era bagnata e l'incidente è avvenuto il 15 dicembre alle ore 18.20, quando era già buio (cfr. foto prodotte in atti), in pieno centro abitato (cfr. Verbale Pol. Municipale)
e in condizioni di traffico intenso (come riferito dall'appellante in data 16.1.2020 ai Carabinieri).
Risultano, in atti, la foto allegata sub doc. 3 da che ritrae la moto a terra sulla mezzeria Parte_1 che divide le due corsie di direzione opposta (il che fa ragionevolmente presumere che non viaggiasse sulla propria destra); inoltre, è un dato di fatto che il non sia riuscito a Parte_1 conservare il controllo del proprio mezzo, non essendo stato in grado di compiere le necessarie manovre in condizioni di sicurezza (tra cui arrestare il mezzo entro i limiti del suo campo di visibilità).
Tali due elementi probatori appaiono sufficienti per ritenere pur limitatamente, Parte_1 concorrente -sotto il profilo causale- nel sinistro.
Con il secondo motivo d'appello, l'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui non ha riconosciuto alcuna somma a titolo di danno al motociclo.
In particolare, il Giudice non avrebbe esaminato correttamente la documentazione prodotta, e specificatamente il preventivo di riparazione del motociclo regolarmente depositato nel fascicolo di causa. Si tratterebbe, secondo l'appellante, di un errore evidente, poiché dal fascicolo telematico risulterebbe la produzione del preventivo già con l'atto di citazione, insieme alle fotografie del mezzo danneggiato e alla quotazione dell'usato. Tali prove sono state richiamate anche nella comparsa conclusionale e mai oggetto di contestazione specifica da parte di controparte, che si sarebbe limitata ad una generica contestazione di stile. Pertanto, il preventivo dovrebbe considerarsi non contestato ai sensi dell'art. 115 c.p.c. e, in ogni caso, congruo, risultando coerente con i danni visibili nelle fotografie.
Inoltre, prosegue l'appellante, con la lettera di messa in mora egli stesso aveva messo a disposizione il veicolo per eventuali accertamenti peritali, sicché la convenuta avrebbe potuto pagina 8 di 11 procedere a verifica, senza però darvi seguito. Di conseguenza, tale inerzia non dovrebbe essere posta a pregiudizio dell'attore stesso, che aveva fornito adeguata documentazione del danno.
Da ultimo, qualora non si volesse attribuire valore dirimente alla documentazione prodotta,
l'appellante ribadisce l'istanza, già formulata in primo grado, di disporre CTU tecnica per accertare e quantificare i danni al motociclo, eventualmente valutando l'antieconomicità della riparazione.
14. Al riguardo, evidenzia invece le carenze probatorie del materiale prodotto in primo grado CP_2 dall'appellato. Rileva infatti che il preventivo allegato risulterebbe manifestamente carente di informazioni essenziali per la determinazione del valore commerciale del mezzo, non riportando elementi quali il chilometraggio e l'anno di immatricolazione e fornendo al contempo una stima delle riparazioni superiore al valore del veicolo.
Di conseguenza, l'appellata si oppone all'ammissione della consulenza tecnica chiesta dall'appellante, sostenendo che tale CTU avrebbe carattere puramente esplorativo.
15. Il motivo è infondato.
16. Infatti, è ininfluente che il Giudice di primo grado abbia errato nell'affermare che “non risulta versato in atti alcun preventivo inerente le riparazioni” pur a fronte dell'allegazione da parte del sig. sin dall'atto di citazione in primo grado, di detto preventivo (doc. 02 fascicolo Parte_1 attoreo di primo grado).
Risulta dirimente, ai fini della decisione, l'impossibilità per la Corte di stabilire l'anno di immatricolazione del motociclo danneggiato, e, di conseguenza, di attribuirgli un preciso valore economico. non ha mai allegato l'anno di immatricolazione: né nell'atto di citazione di primo Parte_1 grado, né nella prima memoria ex art. 183, VI° comma, n. 1, c.p.c. né, ancora, nella seconda memoria, né in appello. Tale necessario dato non emerge neppure dal preventivo di riparazione, allegato all'atto introduttivo del giudizio (che, per di più, non riporta nemmeno il chilometraggio del motociclo alla data dell'incidente). Anche il verbale redatto dai Carabinieri delle Tenenza di
Rozzano, intervenuti sul luogo del sinistro, non fornisce alcuna indicazione in tal senso.
Ne consegue che il doc. 04 allegato da parte attorea in primo grado e riportante le “quotazioni usato” dei motocicli modello “Yamaha Majesty 125” immatricolati tra il 2008 e il 2012, risulta del tutto privo di utilità, poiché si limita semplicemente a riportare determinate quotazioni riferibili al modello astratto di motociclo, senza però permettere di datare quello di cui è causa. Non è dato sapere, infatti, se il motociclo protagonista del sinistro di cui è causa sia stato immatricolato in data pagina 9 di 11 anteriore a quelle riportate nell'appena citato documento (e, quindi, ante 2008). E, di conseguenza, non è possibile quantificarne il valore commerciale, come peraltro correttamente rilevato da parte appellata, che ha sottolineato l'insussistenza di elementi probatori sufficienti a provare i danni subiti dal motociclo.
17. Con il terzo motivo d'appello l'appellante contesta la compensazione delle spese processuali disposta dal Tribunale, chiedendo, sul punto, la condanna esclusiva delle appellate.
18. ribadisce la corretta attribuzione delle spese disposta dal tribunale, stante la soccombenza CP_2 reciproca delle parti.
19. Il motivo è assorbito.
20. stante la soccombenza, deve essere condannato a pagare a favore Parte_1 di le spese del presente grado di giudizio;
esse si liquidano - tenuto conto del dm 55/14, CP_2 come aggiornato dal dm 147/2022, del valore della domanda attorea (da 26.000 Euro a 52.000,00
Euro), dell'attività difensiva svolta, esclusa la fase istruttoria non tenutasi.
21. Visto il rigetto dell'appello, la Corte dichiara che sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma
1-quater del D.P.R. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1, comma 17, l. 24.12.2012 n. 228.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, così dispone:
1. Rigetta l'appello nei termini di cui in motivazione e, per l'effetto, conferma la sentenza n.
10288/2024 pubblicata in data 28.11.2024;
2. Condanna al pagamento delle spese di lite del presente grado Parte_1 di giudizio a favore di che si liquidano in complessivi € 6.946,00, Controparte_2 oltre 15% per rimborso spese forfettarie e accessori di legge.
Dichiara che sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-quater del D.P.R. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1, comma 17, l. 24.12.2012 n. 228
Così deciso in Milano il 7.10.2025
pagina 10 di 11 Il Consigliere est.
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Il Presidente
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