Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 24/03/2025, n. 164 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 164 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
R.G./C. n. 457/2024
TRIBUNALE DI MARSALA
SEZIONE CIVILE
* * *
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La dott.ssa Francescamaria Piruzza, giudice unico in funzione monocratica, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 457 dell'anno 2024 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi, vertente tra
, in persona del sindaco pro tempore, rappresentato e difeso Parte_1 dall'Avv. Angela Maria Ammoscato, in forza di mandato allegato al ricorso in appello, giusta deliberazione della G.M. n. 82 dell'11/03/2024 (PEC: E arsala.tp. ); Email_1 Pt_1
APPELLANTE
CONTRO
, rappresentato e difeso dall'Avv. Fabrizio D'Andrea, giusta Controparte_1
procura in calce al ricorso di primo grado (PEC:
; Email_3
APPELLATO avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 104/2024, pronunciata dal Giudice di Pace di nel giudizio n.607/2023 R.G., pubblicata il 13/02/2024 e notificata in data 14/02/2024. Pt_1
All'udienza del giorno 24/03/2025
Visto l'art. 438 c.p.c. ha pronunciato
SENTENZA dando lettura del seguente
DISPOSITIVO
Il Tribunale in composizione monocratica, pronunciando sul ricorso proposto tra le parti in epigrafe, nel contraddittorio delle parti, così provvede:
1
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite del presente grado di giudizio.
Si comunichi.
Marsala, così deciso nella camera di consiglio del 24 marzo 2025
Il Giudice
Francescamaria Piruzza
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 14/03/2024 il proponeva appello avverso Parte_1
la sentenza n. 104/2024, resa dal Giudice di Pace di nel giudizio n.607/2023 R.G., Pt_1
pubblicata il 13/02/2024 e notificata in data 14/02/2024, con la quale è stato così deciso:
“accoglie l'opposizione disponendo l'annullamento del provvedimento impugnato. Condanna
l'ente opposto alla rifusione delle spese processuali sostenute dal ricorrente che si liquidano in complessivi €.300,00, di cui €.43,00 per spese, oltre accessori di legge da distrarsi in favore del procuratore antistatario “.
Secondo la prospettazione difensiva dell'appellante la decisione del Giudice di primo grado è errata e merita di essere riformata per violazione e falsa applicazione degli artt. 45 e 142 del
C.D.S. e dell'art. 192 del Reg. Att. CDS e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c.
Ad avviso dell'appellante il giudice di primo grado ha errato nella parte in cui ha statuito che il non ha assolto all'onere della prova della correttezza del suo comportamento e della Pt_1
fondatezza della sua pretesa impositiva con riferimento alla preventiva omologazione e funzionalità dell'apparecchiatura utilizzata e ciò per la mancata indicazione nei verbali impugnati dei dati relativi all'omologazione del dispositivo utilizzato e per l'accertata mancata produzione in giudizio del decreto di omologazione, in violazione dell'art.142 c.6 del CDS, laddove prevede espressamente la “debita omologazione”.
Ha inoltre dedotto che la sentenza appellata viene impugnata nella parte in cui ha ritenuto che l'art.192 del Reg.Att. CDS segna la differenza tra omologazione e approvazione trattandosi di procedure diverse, a condizioni diverse, con una ratio ben precisa e suscettibile di distinguere diverse situazioni, giungendo a provvedimenti conclusivi diversi.
Secondo parte appellante il Giudice di primo grado ha errato nel ritenere che approvazione e omologazione sono “termini eterogenei, trattandosi di due procedure completamente diverse che giungono a differenti provvedimenti conclusivi, posto che mentre per l'omologazione dell'apparecchio è competente il MISE, per l'approvazione è competente il MIT”.
2 Secondo l'appellante, nel giudizio di primo grado, il ha provato la perfetta Parte_1
conformità iniziale e la funzionalità del dispositivo Autosc@n Speed matricola nr.2022.0040 approvato con Decreto Dirigenziale del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità
Sostenibili n.356 del 18/08/2021 non rilevando al riguardo l'inesistenza dell'omologazione.
Il ha inoltre dedotto che il Giudice di Pace ha errato nel ritenere gravante sul Pt_1 [...]
l'onere probatorio in ordine alla dimostrazione della corretta funzionalità del Parte_1
dispositivo utilizzato, sia con riguardo alla fase iniziale (omologazione) che alla fase di utilizzo dello stesso (funzionalità) e che pertanto la sentenza appellata merita di essere riformata per violazione dell'art. 2697 c.c. sul riparto dell'onere probatorio.
Ha pertanto chiesto:
- di ritenere fondato il ricorso in appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n.104/2024 resa dal Giudice di Pace di nel giudizio n.607/2023 R.G., pubblicata il 13/02/2024 e Pt_1
notificata in data 14/02/2024, così disporre, previa dichiarazione della cessazione della materia del contendere con riguardo ai verbali notificati fuori termine;
- ritenere e dichiarare legittimi ed efficaci i Verbali n.V/13145A/2022, n.V/13647A/2022,
n.V/20460A/2022 e n.V/19128A/2022 opposti nel primo grado del giudizio;
- rigettare, con qualsivoglia statuizione, l'opposizione avverso i Verbali di violazione al codice della strada n.V/13145A/2022, n.V/13647A/2022, n.V/20460A/2022 e n.V/19128A/
2022, proposta da nel giudizio di primo grado con Controparte_1
conseguente conferma integrale degli stessi, delle violazioni accertate e delle sanzioni con gli stessi irrogate.
2. L'appellato, costituitosi in giudizio, ha ribadito la legittimità dell'operato del primo giudice e ha chiesto, pertanto, il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
3. Con ordinanza pronunciata all'udienza del 24/02/2025 il Giudice formulava alle parti proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c. rinviando all'udienza del 24/03/2025 per la verifica del suo esito.
Entrambi i procuratori hanno dichiarato di avere accettato la proposta conciliativa formulata dal Giudice e hanno chiesto che la causa venga posta in decisione secondo l'accordo raggiunto tra le parti.
In particolare, l'accordo raggiunto ha previsto le seguenti condizioni:
- il rinuncia all'appello con compensazione delle spese di secondo grado del Pt_1
giudizio e con conferma della sentenza di primo grado;
- la parte convenuta accetta la superiore rinuncia e la condizione di cui al punto 1;
- compensazione spese per il grado di appello.
3 4. Ciò posto, tenuto conto che è venuto meno l'interesse alla prosecuzione del giudizio di appello, va dichiarata l'estinzione del presente processo per rinuncia all'appello manifestata dal nell'accordo raggiunto tra le parti in accettazione della proposta conciliativa Pt_1
formulata.
La dichiarazione di estinzione del giudizio di appello per rinuncia agli atti, ex art. 306 c.p.c., secondo l'accordo raggiunto tra le parti, determina il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, ai sensi dell'art. 338 c.p.c.
5. Le spese del giudizio di appello devono essere compensate tra le parti, ai sensi dell'art. 306, ultimo comma c.p.c., essendo in tal senso la concorde richiesta delle parti.
Così deciso in Marsala nella camera di consiglio del 24 marzo 2025
Il Giudice
Francescamaria Piruzza
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