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Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 30/01/2025, n. 69 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 69 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
La Giudice, dott.ssa Elisa Di Giovanni, viste le note di trattazione scritta per l'udienza del 15.01.2025 – da svolgersi ex art. 127 ter c.p.c. – depositate dall'Avv. Francesco Balletta, nell'interesse dell'opponente, società – la quale ha concluso riportandosi “integralmente CP_1
alla propria posizione processuale e, in particolare, alle note conclusive datate 25 novembre 2020” - visto l'art. 281 sexies c.p.c. pronuncia la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile iscritto al n. 515/2018 R.G.
avente per oggetto: opposizione a precetto
vertente tra
in persona dell'Amministratore legale rappresentante pro- CP_1
tempore (partita Iva e codice fiscale ) elettivamente P.IVA_1
domiciliata in indirizzo telematico, rappresentata e difesa dall'Avv.
Francesco Balletta, giusta procura in atti. attrice opponente debitrice precettato
, in persona del suo Controparte_2Controparte_3
Amministratore pro-tempore (codice fiscale ), elettivamente P.IVA_2
domiciliato in indirizzo telematico, rappresentato e difeso dall'Avv.
Francesco La Tella, giusta procura in atti.
Convenuto opposto creditore precettante
in fatto e in diritto
Sentenza redatta ai sensi dell'art. 132 n. 4) c.p.c. e art. 118 disp.
att. c.p.c.
Con citazione notificata con pec del 14.03.2018, la società CP_1
ha interposto opposizione avverso il precetto notificatole a mezzo posta il
5.3.2018, recante intimazione di pagamento della complessiva somma pari ad € 6.881,08, in virtù di titolo esecutivo costituito da decreto ingiuntivo n.
18/2017, notificato l'8.2.2017, chiedendone la declaratoria di nuLItà/revoca.
L'opposizione, in particolare, è stata affidata ad un unico motivo teso a censurare la carenza di legittimazione attiva dell'amministratore del precettante, in quanto cessato dalla carica in forza di CP_2
sostituzione deliberata con verbale di assemblea condominiale datato
30.11.2017.
Il giudizio si è svolto nella resistenza del condominio opposto precettante, il quale ha concluso per il rigetto dell'opposizione.
Concessi i termini ex art. 183 co. VI c.p.c., disposto il passaggio alla fase decisoria – mediante rinvio per la precisazione delle conclusioni (cfr.
ordinanza del 27.6.2019) – la causa viene decisa con sentenza ex art. 281
sexies c.p.c. facultate le parti di termini a ritroso per note conclusive.
Il titolo esecutivo posto a base della minacciata esecuzione è costituito –
come si ricava dalle reciproche allegazioni delle parti – da decreto pag. 2/8 ingiuntivo n. 18/2017, munito di formula esecutiva il 26.1.2017 e notificato, unitamente al precetto recante l'intimazione di pagamento, in data 8.2.2017 (notifica del primo precetto) e, poi, in data 5.3.2018 (notifica del precetto oggi opposto).
Sicché, poiché il titolo esecutivo presupposto è di formazione giudiziale,
è applicabile, alla procura alle liti rilasciata per l'insaturazione di procedimento in forma monitoria, il principio generale della interpretazione dell'atto di parte (quale è la procura alle liti) ex artt. 1367 c.c. e 159 c.p.c. e,
segnatamente, della regola della conservazione del negozio.
Ne segue, dunque, che «la procura alle liti conferita per il giudizio di
cognizione, nel quale si è formato il titolo esecutivo, e per il successivo
giudizio di esecuzione vale anche per tutti i gradi del giudizio di
opposizione all'esecuzione promossa in base a quel titolo» (cfr.
Cassazione civile, sez. III, 19/05/2003, n. 7772).
Nella specie, dalla consultazione dell'atto di precetto opposto si ricava l'estensione della procura alle liti - conferita dalla amministratrice del condominio precettante (avv.ta officiata all'epoca Controparte_4
del ricorso monitorio, poi sostituita dalla dott.ssa (dato, Persona_1
questo della sostituzione, dedotto dalla opponente e non contestato da parte opposta) - anche alla fase esecutiva risultando, d'altra parte, documentata pure la precedente notifica (8.2.2017) di precetto unitamente al titolo esecutivo in costanza di rapporto in capo alla amministratrice (avv.ta
) poi sostituita (cfr. doc. n. 4 fascicolo opposta). Controparte_4
pag. 3/8 Sicché - anche al di là della mancata proposizione di opposizione al precetto precedentemente notificato, in uno al decreto ingiuntivo n.
18/2017, in costanza di rapporto, in qualità di amministratrice del condominio precettante, in capo all' avv.ta - Controparte_4
comunque, in linea con l'insegnamento della corte di legittimità, non può
pervenirsi alla declaratoria di nuLItà del precetto opposto.
In ogni caso, il precetto costituisce atto di natura stragiudiziale recante intimazione di pagamento basata sul titolo esecutivo (giudiziale o stragiudiziale).
Sicché, quale atto non ancora di natura processuale, al precetto è
applicabile il principio della ratifica/sanatoria – escluso, invece, nel campo processuale - (cfr. Cassazione civile, sez. III, 15/11/2022, n. 33518).
Nel caso a mano, dalla documentazione prodotta dal CP_2
precettante si ricava l'adozione di delibera al cui tenore testuale può
attribuirsi valore di ratifica.
Al riguardo, premessa la carenza di deduzione alcuna in ordine ad eventuale impugnazione per nuLItà/annullabilità della delibera medesima - limitandosi, l'opponente, a lamentare la partecipazione, alla assemblea condominiale intervenuta in data 26.11.2018, di “n° 8 condomini su 13, per un totale di soli 465,97 millesimi” oltreché ad invocare la qualificazione degli effetti della ratifica in termini di “nomina del legale di fiducia per la eventuale costituzione nell'odierno Giudizio” piuttosto che di ratifica – dall'esegesi testuale della volontà espressa dalla assemblea – condotta pag. 4/8 ponendo in relazione il contenuto complessivo del deliberato rispetto al 3° punto all'ordine del giorno (“si dà mandato alla Dr.ssa a Per_1
confermare il mandato all'avv. Latella limitatamente all'opposizione a precetto proposta dai f.LI ) – si ricava che nel contesto della Per_2
opposizione proposta all'atto di precetto notificato il 5.3.2018, ad iniziativa dei condomini (ai quali è riconducibile la società odierna Per_2
opponente) nonché operata la ricognizione all'incarico a suo tempo conferito “all'epoca dall'avv. l'assemblea, lungi dal prendere CP_4
le distanze rispetto al precetto notificato in data 5.3.2018 – a sostituzione della precedente amministratrice già deliberata (30.11.2017) – ha stabilito di “confermare il mandato all'avv. La Tella limitatamente all'opposizione
a precetto proposta dai f.LI . Per_2
In mancanza di specificazioni ulteriori, anche ai sensi dell'art. 1367 c.c.,
l'inciso “limitatamente all'opposizione a precetto proposta dai
[...]
ben può assumere connotazione diretta a circoscrivere la portata Pt_1
della difesa tecnica affidata all'avv. La Tella alla sola causa di opposizione al precetto notificato in data 5.3.2018, avuto riguardo al contenuto del punto all'ordine del giorno sub n. 2) – “notifica decreto ingiuntivo ricevuta ad istanza dell'avv. per compensi anno 2017 non Controparte_4
riscossi. Deliberazione in merito alla opposizione o meno al decreto notificato. Nomina legale di fiducia del condominio” – in guisa da far inferire che per tale questione – diversa da quella di cui al punto sub n. 3) –
pag. 5/8 l'assemblea si sia riservata di scegliere altro e diverso procuratore cui affidare la difesa nel giudizio di opposizione.
Diversamente opinando – in ciò risiedendo il cuore della lettura operata sotto la lente dell'art. 1367 c.c. – ovvero ritenendo che l'assemblea non abbia deliberato una sostanziale ratifica dell'operato della amministratrice al tempo della notifica del secondo atto di precetto (basato sul medesimo titolo esecutivo sotteso al precetto precedentemente notificato in data
8.2.2017 e non opposto dalla società intimata-ingiunta odierna opponente)
del resto si perverrebbe ad un risultato contrastante con le la volontà
dichiarata e deliberata dalla assemblea medesima (laddove questa ha inteso persistere nella riscossione coattiva delle quote condominiali dovute dai condomini . Per_2
Sicché, ricostruita la volontà dell'assemblea condominiale, l'atto stragiudiziale (i.e. il precetto notificato il 5.3.2018) costituisce valida intimazione di pagamento riconducibile alla volontà di recupero coattivo del credito, senza che vi osti l'avvicendamento nella titolarità della posizione di amministratore.
Va, del resto, evidenziato che in materia societaria – pur con la diversità
che contraddistingue il condominio, mero ente di gestione a cui è preposto un ufficio di diritto privato con funzioni di rappresentanza anche nell'interesse comune (i.e. il suo amministratore ) – avvinta, rispetto al tema della ratifica degli atti compiuti da soggetto qualificabile come falsus
procurator (per assenza originaria o per caducazione sopravvenuta del pag. 6/8 potere di agire in nome e per conto altrui), opera il principio per cui «Il
difetto di legittimazione processuale della persona fisica che agisca in
giudizio in rappresentanza di una società, senza essere a ciò abilitata, può
essere sanato in qualunque stato e grado del giudizio (e dunque anche nel
giudizio di legittimità), con efficacia retroattiva e con riferimento a tutti gli
atti processuali già compiuti, per effetto della costituzione in giudizio del
soggetto dotato della effettiva rappresentanza dell'ente, il quale manifesti
la volontà, anche tacita, di ratificare la precedente condotta difensiva del
falsus procurator» (cfr. Cassazione civile , sez. I , 16/11/2021, n. 34775)
Sicché – posta, comunque, la validità della procura alle liti conferita al difensore dal condominio opposto, ai fini della resistenza nel giudizio di cognizione che ci impegna - poiché la ratifica va riferita, nella fattispecie in trattazione, ad un atto (precetto notificato alla società debitrice di quote per oneri condominiali) avente natura non ancora processuale – e, comunque,
rispetto al quale è invocabile la ratifica retroattiva - alla luce delle considerazioni svolte segue il rigetto dell'opposizione con conferma del precetto opposto tenuto conto, peraltro, della carenza di proposizione di motivi di impugnazione tesi a contestare l'an della pretesa incorporata nel titolo esecutivo giudiziale, già notificato unitamente a precetto in data
8.2.2017
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano ai parametri tabellari minimi stante la esiguità delle questioni affrontate – attinenti ad un unico motivo di opposizione a precetto – secondo il valore corrispondente alla pag. 7/8 somma precettata in virtù di titolo esecutivo monitorio (scaglione di valore compreso da €5.201,00 a € 26.000) inclusa la voce istruttoria/trattazione,
stante lo scambio di memorie ex art. 183 c.p.c.
PQM
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa n. 515/2018, così provvede:
RIGETTA l'opposizione proposta dalla opponente società CP_1
avverso il precetto notificato ad istanza del
[...] [...]
. B e, per l'effetto, conferma la validità ed Controparte_2
efficacia dell'atto impugnato;
CONDANNA parte attrice-opponente soccombente alla refusione delle spese processuali pari ad euro 2.540,00 per compensi professionali oltre rimborso generale al 15%, oltre IVA, CPA come per legge.
Barcellona P.G. 30.1.2025
La
Giudice
Dott.ssa Elisa Di Giovanni
pag. 8/8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
La Giudice, dott.ssa Elisa Di Giovanni, viste le note di trattazione scritta per l'udienza del 15.01.2025 – da svolgersi ex art. 127 ter c.p.c. – depositate dall'Avv. Francesco Balletta, nell'interesse dell'opponente, società – la quale ha concluso riportandosi “integralmente CP_1
alla propria posizione processuale e, in particolare, alle note conclusive datate 25 novembre 2020” - visto l'art. 281 sexies c.p.c. pronuncia la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile iscritto al n. 515/2018 R.G.
avente per oggetto: opposizione a precetto
vertente tra
in persona dell'Amministratore legale rappresentante pro- CP_1
tempore (partita Iva e codice fiscale ) elettivamente P.IVA_1
domiciliata in indirizzo telematico, rappresentata e difesa dall'Avv.
Francesco Balletta, giusta procura in atti. attrice opponente debitrice precettato
, in persona del suo Controparte_2Controparte_3
Amministratore pro-tempore (codice fiscale ), elettivamente P.IVA_2
domiciliato in indirizzo telematico, rappresentato e difeso dall'Avv.
Francesco La Tella, giusta procura in atti.
Convenuto opposto creditore precettante
in fatto e in diritto
Sentenza redatta ai sensi dell'art. 132 n. 4) c.p.c. e art. 118 disp.
att. c.p.c.
Con citazione notificata con pec del 14.03.2018, la società CP_1
ha interposto opposizione avverso il precetto notificatole a mezzo posta il
5.3.2018, recante intimazione di pagamento della complessiva somma pari ad € 6.881,08, in virtù di titolo esecutivo costituito da decreto ingiuntivo n.
18/2017, notificato l'8.2.2017, chiedendone la declaratoria di nuLItà/revoca.
L'opposizione, in particolare, è stata affidata ad un unico motivo teso a censurare la carenza di legittimazione attiva dell'amministratore del precettante, in quanto cessato dalla carica in forza di CP_2
sostituzione deliberata con verbale di assemblea condominiale datato
30.11.2017.
Il giudizio si è svolto nella resistenza del condominio opposto precettante, il quale ha concluso per il rigetto dell'opposizione.
Concessi i termini ex art. 183 co. VI c.p.c., disposto il passaggio alla fase decisoria – mediante rinvio per la precisazione delle conclusioni (cfr.
ordinanza del 27.6.2019) – la causa viene decisa con sentenza ex art. 281
sexies c.p.c. facultate le parti di termini a ritroso per note conclusive.
Il titolo esecutivo posto a base della minacciata esecuzione è costituito –
come si ricava dalle reciproche allegazioni delle parti – da decreto pag. 2/8 ingiuntivo n. 18/2017, munito di formula esecutiva il 26.1.2017 e notificato, unitamente al precetto recante l'intimazione di pagamento, in data 8.2.2017 (notifica del primo precetto) e, poi, in data 5.3.2018 (notifica del precetto oggi opposto).
Sicché, poiché il titolo esecutivo presupposto è di formazione giudiziale,
è applicabile, alla procura alle liti rilasciata per l'insaturazione di procedimento in forma monitoria, il principio generale della interpretazione dell'atto di parte (quale è la procura alle liti) ex artt. 1367 c.c. e 159 c.p.c. e,
segnatamente, della regola della conservazione del negozio.
Ne segue, dunque, che «la procura alle liti conferita per il giudizio di
cognizione, nel quale si è formato il titolo esecutivo, e per il successivo
giudizio di esecuzione vale anche per tutti i gradi del giudizio di
opposizione all'esecuzione promossa in base a quel titolo» (cfr.
Cassazione civile, sez. III, 19/05/2003, n. 7772).
Nella specie, dalla consultazione dell'atto di precetto opposto si ricava l'estensione della procura alle liti - conferita dalla amministratrice del condominio precettante (avv.ta officiata all'epoca Controparte_4
del ricorso monitorio, poi sostituita dalla dott.ssa (dato, Persona_1
questo della sostituzione, dedotto dalla opponente e non contestato da parte opposta) - anche alla fase esecutiva risultando, d'altra parte, documentata pure la precedente notifica (8.2.2017) di precetto unitamente al titolo esecutivo in costanza di rapporto in capo alla amministratrice (avv.ta
) poi sostituita (cfr. doc. n. 4 fascicolo opposta). Controparte_4
pag. 3/8 Sicché - anche al di là della mancata proposizione di opposizione al precetto precedentemente notificato, in uno al decreto ingiuntivo n.
18/2017, in costanza di rapporto, in qualità di amministratrice del condominio precettante, in capo all' avv.ta - Controparte_4
comunque, in linea con l'insegnamento della corte di legittimità, non può
pervenirsi alla declaratoria di nuLItà del precetto opposto.
In ogni caso, il precetto costituisce atto di natura stragiudiziale recante intimazione di pagamento basata sul titolo esecutivo (giudiziale o stragiudiziale).
Sicché, quale atto non ancora di natura processuale, al precetto è
applicabile il principio della ratifica/sanatoria – escluso, invece, nel campo processuale - (cfr. Cassazione civile, sez. III, 15/11/2022, n. 33518).
Nel caso a mano, dalla documentazione prodotta dal CP_2
precettante si ricava l'adozione di delibera al cui tenore testuale può
attribuirsi valore di ratifica.
Al riguardo, premessa la carenza di deduzione alcuna in ordine ad eventuale impugnazione per nuLItà/annullabilità della delibera medesima - limitandosi, l'opponente, a lamentare la partecipazione, alla assemblea condominiale intervenuta in data 26.11.2018, di “n° 8 condomini su 13, per un totale di soli 465,97 millesimi” oltreché ad invocare la qualificazione degli effetti della ratifica in termini di “nomina del legale di fiducia per la eventuale costituzione nell'odierno Giudizio” piuttosto che di ratifica – dall'esegesi testuale della volontà espressa dalla assemblea – condotta pag. 4/8 ponendo in relazione il contenuto complessivo del deliberato rispetto al 3° punto all'ordine del giorno (“si dà mandato alla Dr.ssa a Per_1
confermare il mandato all'avv. Latella limitatamente all'opposizione a precetto proposta dai f.LI ) – si ricava che nel contesto della Per_2
opposizione proposta all'atto di precetto notificato il 5.3.2018, ad iniziativa dei condomini (ai quali è riconducibile la società odierna Per_2
opponente) nonché operata la ricognizione all'incarico a suo tempo conferito “all'epoca dall'avv. l'assemblea, lungi dal prendere CP_4
le distanze rispetto al precetto notificato in data 5.3.2018 – a sostituzione della precedente amministratrice già deliberata (30.11.2017) – ha stabilito di “confermare il mandato all'avv. La Tella limitatamente all'opposizione
a precetto proposta dai f.LI . Per_2
In mancanza di specificazioni ulteriori, anche ai sensi dell'art. 1367 c.c.,
l'inciso “limitatamente all'opposizione a precetto proposta dai
[...]
ben può assumere connotazione diretta a circoscrivere la portata Pt_1
della difesa tecnica affidata all'avv. La Tella alla sola causa di opposizione al precetto notificato in data 5.3.2018, avuto riguardo al contenuto del punto all'ordine del giorno sub n. 2) – “notifica decreto ingiuntivo ricevuta ad istanza dell'avv. per compensi anno 2017 non Controparte_4
riscossi. Deliberazione in merito alla opposizione o meno al decreto notificato. Nomina legale di fiducia del condominio” – in guisa da far inferire che per tale questione – diversa da quella di cui al punto sub n. 3) –
pag. 5/8 l'assemblea si sia riservata di scegliere altro e diverso procuratore cui affidare la difesa nel giudizio di opposizione.
Diversamente opinando – in ciò risiedendo il cuore della lettura operata sotto la lente dell'art. 1367 c.c. – ovvero ritenendo che l'assemblea non abbia deliberato una sostanziale ratifica dell'operato della amministratrice al tempo della notifica del secondo atto di precetto (basato sul medesimo titolo esecutivo sotteso al precetto precedentemente notificato in data
8.2.2017 e non opposto dalla società intimata-ingiunta odierna opponente)
del resto si perverrebbe ad un risultato contrastante con le la volontà
dichiarata e deliberata dalla assemblea medesima (laddove questa ha inteso persistere nella riscossione coattiva delle quote condominiali dovute dai condomini . Per_2
Sicché, ricostruita la volontà dell'assemblea condominiale, l'atto stragiudiziale (i.e. il precetto notificato il 5.3.2018) costituisce valida intimazione di pagamento riconducibile alla volontà di recupero coattivo del credito, senza che vi osti l'avvicendamento nella titolarità della posizione di amministratore.
Va, del resto, evidenziato che in materia societaria – pur con la diversità
che contraddistingue il condominio, mero ente di gestione a cui è preposto un ufficio di diritto privato con funzioni di rappresentanza anche nell'interesse comune (i.e. il suo amministratore ) – avvinta, rispetto al tema della ratifica degli atti compiuti da soggetto qualificabile come falsus
procurator (per assenza originaria o per caducazione sopravvenuta del pag. 6/8 potere di agire in nome e per conto altrui), opera il principio per cui «Il
difetto di legittimazione processuale della persona fisica che agisca in
giudizio in rappresentanza di una società, senza essere a ciò abilitata, può
essere sanato in qualunque stato e grado del giudizio (e dunque anche nel
giudizio di legittimità), con efficacia retroattiva e con riferimento a tutti gli
atti processuali già compiuti, per effetto della costituzione in giudizio del
soggetto dotato della effettiva rappresentanza dell'ente, il quale manifesti
la volontà, anche tacita, di ratificare la precedente condotta difensiva del
falsus procurator» (cfr. Cassazione civile , sez. I , 16/11/2021, n. 34775)
Sicché – posta, comunque, la validità della procura alle liti conferita al difensore dal condominio opposto, ai fini della resistenza nel giudizio di cognizione che ci impegna - poiché la ratifica va riferita, nella fattispecie in trattazione, ad un atto (precetto notificato alla società debitrice di quote per oneri condominiali) avente natura non ancora processuale – e, comunque,
rispetto al quale è invocabile la ratifica retroattiva - alla luce delle considerazioni svolte segue il rigetto dell'opposizione con conferma del precetto opposto tenuto conto, peraltro, della carenza di proposizione di motivi di impugnazione tesi a contestare l'an della pretesa incorporata nel titolo esecutivo giudiziale, già notificato unitamente a precetto in data
8.2.2017
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano ai parametri tabellari minimi stante la esiguità delle questioni affrontate – attinenti ad un unico motivo di opposizione a precetto – secondo il valore corrispondente alla pag. 7/8 somma precettata in virtù di titolo esecutivo monitorio (scaglione di valore compreso da €5.201,00 a € 26.000) inclusa la voce istruttoria/trattazione,
stante lo scambio di memorie ex art. 183 c.p.c.
PQM
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa n. 515/2018, così provvede:
RIGETTA l'opposizione proposta dalla opponente società CP_1
avverso il precetto notificato ad istanza del
[...] [...]
. B e, per l'effetto, conferma la validità ed Controparte_2
efficacia dell'atto impugnato;
CONDANNA parte attrice-opponente soccombente alla refusione delle spese processuali pari ad euro 2.540,00 per compensi professionali oltre rimborso generale al 15%, oltre IVA, CPA come per legge.
Barcellona P.G. 30.1.2025
La
Giudice
Dott.ssa Elisa Di Giovanni
pag. 8/8