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Sentenza 11 novembre 2024
Sentenza 11 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 11/11/2024, n. 17188 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17188 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 3681/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Marta Ienzi Presidente
Dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
Dott.ssa Paola Larosa Giudice relatore riunito in camera di conSIlio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3681 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2023,
TRA
(C.F. ) nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Antonello Cecchini in virtù di procura in atti
-ricorrente-
E
(C.F. , nata a [...] il [...] rappresentata Controparte_1 C.F._2
e difesa dall'Avv. Silvia Oddi in virtù di procura in atti -
-resistente-
NONCHE'
Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica - interventore ex lege–
OGGETTO: Divorzio – Cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI: come da note in sostituzione di udienza del 19.09.2024
Ragioni di fatto e diritto della decisione
Con ricorso ritualmente depositato e notificato, ha adito questo Tribunale Parte_1 affinché venisse dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con la resistente in data 15.09.1994 in Roma (registro di Stato civile del Comune di Roma, anno 1994, atto n. 01277, parte 2, serie A03), essendo già stata emessa dal Tribunale di Roma la sentenza di separazione giudiziale tra le odierne parti (sent. n. 17132/2016 pubblicata in data 22.07.2016, R.G.
1 procedimento n. 24878/2013), ed essendo, pertanto, maturati i termini di legge per la proposizione del procedimento di cessazione degli effetti civili del matrimonio, giacché, a far data dalla comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale, le parti non si sono più riconciliate né vi è stata ripresa della convivenza.
Il rappresentava altresì che: dall'unione matrimoniale erano nati i figli (in Pt_1 Per_1
Roma il 22.11.1996) e (in Roma il 28.05.2000) entrambi maggiorenni ma non Per_2 economicamente autosufficienti;
il figlio prima, e successivamente la figlia si Per_1 Per_2 erano trasferiti stabilmente presso l'abitazione del padre;
si era fatto carico integralmente di tutte le spese ordinarie e straordinarie occorrenti per entrambi i figli;
era titolare del 50% dei diritti di piena proprietà della ex casa coniugale sita in Roma alla via Achillini n. 61 (assegnata alla moglie ed in comproprietà con quest'ultima) e di altre proprietà.
Il ricorrente concludeva chiedendo: anche con sentenza parziale, la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
disporre che i coniugi provvedessero autonomamente al proprio mantenimento;
disporre che lo stesso provvedesse in via esclusiva al mantenimento di entrambi i figli maggiorenni non ancora autosufficienti, nonché alle spese straordinarie secondo il protocollo vigente;
assegnare allo stesso e definitivamente la casa coniugale sita in Roma alla via Achillini n.
61 con tutti gli arredi ivi contenuti in ragione della stabile e continuativa convivenza con i figli.
La si costituiva in giudizio contestando quanto ex adverso dedotto e Controparte_1 rappresentato, a sua volta rappresentava che: il rapporto già in costanza di matrimonio era stato caratterizzato da un clima di violenze psicologiche, vessazioni economiche;
si era occupata integralmente della casa e della famiglia consentendo al marito di poter crescere professionalmente;
non aveva mai ostacolato il rapporto dei figli con il padre e che gli stessi facevano rientro presso la casa materna regolarmente almeno ogni fine settimana dove si erano mantenuti intatti i loro spazi;
rilevava inoltre che già all'epoca della separazione era evidente la sproporzione tra la condizione economica della stessa con quella del ricorrente;
che lo stesso aveva omesso di fornire Pt_1 corrette informazioni in ordine alle sue proprietà immobiliari;
contestava altresì che la stessa avesse un tenore di vita elevato ma in linea con le proprie possibilità economiche.
La resistente concludeva chiedendo: dichiarare anche con sentenza parziale, la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
porre a carico del un contributo al mantenimento nei di lei Pt_1 confronti pari ad € 1.500,00 mediante assegno mensile;
disporre in favore dei figli un contributo di euro 400,00; disporre che il provvedesse in via esclusiva al mantenimento di entrambi i Pt_1 figli nonché alle spese straordinarie come da protocollo;
assegnare in via definitiva la casa coniugale sita in Roma via Achillini n. 61 con tutti gli arredi ivi contenuti e il box pertinente all'appartamento, mentre avuto riguardo il secondo box rendeva la sua disponibilità a cederne l'uso al;
disporre CTU contabile nei confronti del ricorrente atta a verificare l'esatta entità dei Pt_1 redditi da lavoro, del patrimonio immobiliare e mobiliare e dei conti correnti e conto titoli per il tramite della Guardia di Finanza e Polizia Tributaria.
Svolgimento del Processo
All'udienza presidenziale del 03.05.2023 venivano ascoltate le parti, il Presidente si riservava e a scioglimento della riserva assunta disponeva l'audizione dei figli maggiorenni e Per_1 Per_2 rinviando all'udienza del 5.07.2023; successivamente il Presidente statuiva sui provvedimenti provvisori ed urgenti fissando altresì la prima udienza istruttoria al 25.01.2024 rinviata poi successivamente al 19.09.2024.
Nelle more della celebrazione della predetta udienza, le parti, addivenivano ad un accordo sulle condizioni di divorzio e congiuntamente depositavano note di trattazione scritta ex art. 127 ter cpc.
2 Il G.I. lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti si riservava di riferire al Collegio senza termini.
§§§
Deve, altresì, darsi atto del fatto che le parti hanno inteso regolamentare nel presente giudizio i propri rapporti onde dare ad essi definitivo assetto come segue:
“1) A titolo di attribuzione patrimoniale in sede di divorzio, quale condizione ed elemento funzionale ed indispensabile alla risoluzione della crisi coniugale nonché quale assegno divorzile corrisposto in un'unica soluzione forfettariamente determinato, il IG. : Parte_1
a) si impegna a cedere e trasferire i seguenti propri diritti, senza alcun corrispettivo, rispettivamente:
- i diritti di usufrutto (alla IG.ra , nonché i diritti di nuda proprietà (ai due figli Controparte_1
e ), esistenti sulla quota parte dei propri diritti di piena proprietà (pari al 50%), Per_1 Per_2 relativi alla abitazione in comproprietà con la SI.ra sita in Roma alla Via Controparte_1
Achillini n. 61, nonchè quelli sul box di pertinenza alla suddetta abitazione, così come a lui pervenuti per atto Notaio del 5/10/2001 rep. 32120 racc. 1246, e precisamente: Persona_3
• appartamento ad uso abitativo posto al piano secondo distinto con il numero interno 4 (quattro), composto di tre camere e servizi, tra le coerenze: vano scala, appartamento interno 5, distacchi verso via Civinini e via Pontano, salvo se altri;
• box sito al piano secondo scantinato, distinto con il numero 9 (nove), tra le coerenze: boxes nn. 8
e 10 spazio di accesso e terrapieno su via Civinini, salvo se altri. Le predette unità immobiliari sono censite in Catasto Urbano di Roma come segue: partita intestata a e in ragione di ½ ciascuno della P.IVA_1 Parte_1 Controparte_1 piena proprietà,, foglio 273, particella 1870, sub 7, Z.C. 4, categ. A/2, C1. 4, vani 8, rendita Lire
4.400.000 (Euro 2.272,41), ubicazione: Via Claudio Achillini n. 61, p. 2, i. 4 (appartamento) e sub
37, Z.C. 4, categ. C/6, C1. 8, mq. 21, rendita Lire 396.900 (Euro 204,98), ubicazione: Via Claudio
Achillini n. 61, p. S1, i. 9 (box auto).
Tale cessione dovrà avvenire entro e non oltre quindici giorni lavorativi, salvo impedimenti del
Notaio, dopo la pubblicazione della sentenza e una volta effettuate con esito favorevole le opportune verifiche urbanistiche e catastali. Le spese di rogito e conseguenti saranno a carico del SI. con un concorso di € 900,00 (novecento/00) a carico della SI.ra Parte_1 [...]
CP_1
Al momento del rogito di cessione, il IG. dovrà restituire alla moglie le chiavi Parte_1 dell'abitazione, del box auto suindicato e delle porte di ingresso dell'abitazione (se ed in quanto da lui fino a quel momento ancora detenute);
b) Il IG. si impegna a cedere e trasferire, senza alcun corrispettivo, alla IG.ra Parte_1 la quota parte dei propri diritti di piena proprietà (pari al 50%) sul box auto Controparte_1 sito in Roma alla Via Claudio Achillini n. 59, cointestato ad entrambi i coniugi, così come a lui pervenuti per atto Notaio del 9/6/2006 rep. 710689 racc. 3290. Persona_4
Tale cessione dovrà avvenire entro e non oltre quindici giorni lavorativi salvo impedimenti del
Notaio dopo la pubblicazione della sentenza e una volta effettuate con esito favorevole le opportune verifiche urbanistiche e catastali. Le spese di rogito e conseguenti saranno a carico del SI.
con un concorso di € 900,00 (novecento/00) a carico della SI.ra Parte_1 [...]
CP_1
2) Il IG. verserà, al momento del rogito notarile di cui ai punti A e B (che Parte_1 dovrà avvenire entro e non oltre lo stesso termine di 15 giorni lavorativi, salvo impedimenti del
3 Notaio) dopo la pubblicazione della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, alla
IG.ra un assegno “una tantum” di € 90.000,00 (novantamila/00) sempre quale Controparte_1 assegno divorzile corrisposto in unica soluzione. Solo, contestualmente, il IG. Parte_1 cesserà di versare alla SI.ra l'assegno di mantenimento mensile attuale di € Controparte_1
1.142,27 (così come determinato nell'udienza presidenziale del presente procedimento), non essendole più altro dovuto.
3) Il mantenimento ordinario e straordinario dei due figli maggiorenni e , non Per_1 Per_2 economicamente autosufficienti e conviventi con il padre, sarà a carico esclusivo del SI. Parte_1
;
[...]
4) Le parti si danno atto che il predetto complessivo accordo costituisce elemento necessario ed indispensabile alla soluzione della crisi coniugale. Pertanto, i due citati atti di trasferimento (uno dei quali anche a favore dei due figli) saranno sottoposti ad esenzione da ogni imposta o tassa, ivi compresa la tassa archivio, ai sensi della legge 6 marzo 1987, n. 74, art. 19, regime fiscale esteso alla fattispecie in oggetto dalla Corte Costituzionale n. 154/99 ed in conformità alle circolari ministeriali n. 49/E del 16/03/2000 e n. 27/E del 21/06/2012;
5) In ogni caso, eventuali altre spese notarili nonché tutte le altre spese che si dovessero rendere necessarie, anche per onorari di professionisti, per trasferire gli immobili di cui sopra, rimarranno
a carico del SI. che nominerà il Notaio incaricato, salvo il concorso di € Parte_1
900,00 (novecento/00) a carico della SI.ra così come indicato. Controparte_1
6) In considerazione degli accordi raggiunti e di cui sopra, la SI.ra non avrà Controparte_1 più altro a pretendere o rivendicare nei confronti del SI. per qualsivoglia Parte_1 ragione, titolo e causa anche di natura economica, nulla escluso, sia per il passato che per il presente che per il futuro nonché anche in relazione a qualsiasi tipo di corrispettivo o emolumento dovesse essere percepito dal SI. a qualsivoglia titolo, ragione e causa Parte_1 maturato in precedenza e/o corrisposto successivamente;
7) Le spese del presente giudizio saranno integralmente compensate tra le parti con rinuncia anche alla solidarietà professionale tra i rispettivi legali;
- si chiede la trasformazione del rito con rinuncia ai termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica;
- si rinuncia all'impugnazione dell'emananda sentenza”
§§§
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio deve essere accolta.
Risulta infatti dimostrato l'avvenuto decorso, alla data del deposito del ricorso, del termine di un anno dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di
Roma nel procedimento di separazione giudiziale, conclusosi con sentenza n. 17132/2016 del
22.07.2016, da allora i coniugi vivono ininterrottamente separati e il Collegio deve escludere ogni possibilità di ricostituzione del consorzio familiare alla luce del tempo ormai trascorso dalla separazione e del contegno processuale ed extraprocessuale delle parti, che dimostrano che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi si è definitivamente esaurita.
Le condizioni concordate dalle parti sono meritevoli di accoglimento.
Deve, pertanto, pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Il Collegio prende altresì atto delle ulteriori condizioni di natura patrimoniale ed economica dalle stesse concordate, come sopra indicate.
4 La natura congiunta delle conclusioni formulate giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra (C.F. Parte_1
) e (C.F. , C.F._1 Controparte_1 C.F._2 celebrato in Roma in data 15.09.1994;
2. ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Roma di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro di Stato civile del Comune di Roma, anno 1994, atto n. 01277, parte 2, serie A03);
3. dispone in conformità alle condizioni concordate dalle parti e trascritte in parte motiva;
4. spese di giudizio interamente compensate.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Roma nella camera di conSIlio del 30.10.2024
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Paola Larosa Dott.ssa Marta Ienzi
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