Cass. civ., sez. II, sentenza 09/06/1975, n. 2291
CASS
Sentenza 9 giugno 1975

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime2

In tema di distanze tra costruzioni con profilo verticale a linea spezzata (a zigzag), chi per primo edifichi sul confine la parte inferiore della propria costruzione -(nel caso di specie: pianterreno) -non puo, nel prosieguo dell'opera, realizzare piani superiori arretrati in misura inferiore all'intero distacco legale dal confine e, in ogni caso - poiche l'applicazione del principio della prevenzione non puo avvenire a danno del prevenuto - non puo, secondo le norme sulle distanze poste dal codice civile, impedire al vicino, che costruisca in aderenza o con appoggio a detta parte inferiore, di innalzare la propria costruzione perpendicolarmente, anche con creazione di intercapedini. Analogamente, chi cominci a costruire in aderenza o con appoggio non puo, negli eventuali livelli soprastanti l'altrui costruzione,aderente o d'appoggio, arretrare la propria a distanza inferiore a quella totale legale. ( V 1408/73, mass n 364109; 694/73, mass n 362867; ( V 634/72, mass n 356690).*

Secondo le norme del codice civile, in tema di distanze nelle costruzioni, non esiste divieto assoluto ed inderogabile di intercapedini inferiori ai distacchi legali. ( V 634/72, mass n 356690).*

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 09/06/1975, n. 2291
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2291
    Data del deposito : 9 giugno 1975

    Testo completo