Sentenza 9 giugno 1975
Massime • 2
In tema di distanze tra costruzioni con profilo verticale a linea spezzata (a zigzag), chi per primo edifichi sul confine la parte inferiore della propria costruzione -(nel caso di specie: pianterreno) -non puo, nel prosieguo dell'opera, realizzare piani superiori arretrati in misura inferiore all'intero distacco legale dal confine e, in ogni caso - poiche l'applicazione del principio della prevenzione non puo avvenire a danno del prevenuto - non puo, secondo le norme sulle distanze poste dal codice civile, impedire al vicino, che costruisca in aderenza o con appoggio a detta parte inferiore, di innalzare la propria costruzione perpendicolarmente, anche con creazione di intercapedini. Analogamente, chi cominci a costruire in aderenza o con appoggio non puo, negli eventuali livelli soprastanti l'altrui costruzione,aderente o d'appoggio, arretrare la propria a distanza inferiore a quella totale legale. ( V 1408/73, mass n 364109; 694/73, mass n 362867; ( V 634/72, mass n 356690).*
Secondo le norme del codice civile, in tema di distanze nelle costruzioni, non esiste divieto assoluto ed inderogabile di intercapedini inferiori ai distacchi legali. ( V 634/72, mass n 356690).*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 09/06/1975, n. 2291 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2291 |
| Data del deposito : | 9 giugno 1975 |
Testo completo
In tema di distanze tra costruzioni con profilo verticale a linea spezzata (a zigzag), chi per primo edifichi sul confine la parte inferiore della propria costruzione -(nel caso di specie: pianterreno) -non puo, nel prosieguo dell'opera, realizzare piani superiori arretrati in misura inferiore all'intero distacco legale dal confine e, in ogni caso - poiche l'applicazione del principio della prevenzione non puo avvenire a danno del prevenuto - non puo, secondo le norme sulle distanze poste dal codice civile, impedire al vicino, che costruisca in aderenza o con appoggio a detta parte inferiore, di innalzare la propria costruzione perpendicolarmente, anche con creazione di intercapedini. Analogamente, chi cominci a costruire in aderenza o con appoggio non puo, negli eventuali livelli soprastanti l'altrui costruzione,aderente o d'appoggio, arretrare la propria a distanza inferiore a quella totale legale. ( V 1408/73, mass n 364109; 694/73, mass n 362867; ( V 634/72, mass n 356690).*