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Sentenza 12 settembre 2025
Sentenza 12 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 12/09/2025, n. 702 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 702 |
| Data del deposito : | 12 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
La Corte d'appello di Catania, composta dai magistrati:
Dott.ssa Elvira Maltese Presidente
Dott.ssa Marcella Celesti Consigliere
Dott.ssa Valeria Di Stefano Consigliere rel.
Ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 199/2025 R.G. promossa
DA
( ) rappresentata e difesa dall'avv. Lidia Parte_1 C.F._1
Consoli giusta procura in atti,
Appellante
CONTRO
, in persona del Controparte_1
pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello CP_2
Stato di Catania,
Appellato
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 1027/2025 del 6.3.2025 il Tribunale di Catania, in accoglimento della domanda proposta da dipendente del Parte_1 [...]
del con profilo di collaboratore scolastico, immessa in ruolo Controparte_1 CP_1
in data 1.9.2009 dopo avere svolto le medesime mansioni in virtù vari contratti a tempo determinato sin dall'anno 2000/2001, previa disapplicazione dell'art. 569 del d.lgs. n. 297/1994 e successive modifiche e integrazioni, nonché del decreto di ricostruzione di carriera emesso dall'IC S. Casella di Pedara n. 553 in data 1.4.2011, dichiarava il diritto di a ottenere la ricostruzione di carriera mediante il Parte_1
riconoscimento integrale del servizio prestato con contratti di lavoro a tempo determinato, con inserimento nella fascia stipendiale corrispondente all'anzianità di servizio maturata, nonché a percepire gli incrementi stipendiali di cui al CCNL applicato, condannava il e del merito alla rettifica della Controparte_1
ricostruzione di carriera, considerando integralmente il periodo di servizio prestato a tempo determinato, nonché al pagamento in favore della ricorrente della somma pari alle differenze retributive, nei limiti della prescrizione quinquennale dalla data di notifica della diffida del 2.8.2024, oltre accessori nella misura di cui all'art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, richiamato dall'art. 22 legge n.
724/94.
Compensava integralmente le spese processuali “stante la complessità ed opinabilità delle questioni trattate”.
Con atto del 4.4.2025 avverso la citata sentenza ha proposto appello Pt_1
limitatamente al capo relativo alla compensazione delle spese processuali. Il
[...]
si è costituito resistendo al gravame. CP_1
La causa è stata posta in decisione all'esito dell'udienza dell'11.9.2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1Con l'unico motivo di gravame l'appellante censura la sentenza nella parte in cui dispone la compensazione delle spese di lite in violazione delle disposizioni di cui agli artt. 91 e 92 c.p.c. Rileva che il Tribunale ha pienamente accolto le domande formulate dalla ricorrente e in virtù del principio di soccombenza le spese processuali dovevano gravare integralmente sulla parte soccombente ex art. 91 c.p.c.
Richiama l'art. 92, comma 2, c.p.c., come modificato dall'art. 13 D.L. n. 132/2014, che prevede la compensazione, totale o parziale, nelle ipotesi di soccombenza reciproca, di assoluta novità delle questioni trattate, di mutamento di giurisprudenza o, a seguito della pronuncia n. 77/2018 Corte Cost., in presenza di analoghe gravi ed eccezionali ragioni. Assume che nel caso in esame non possa trovare applicazione la norma richiamata, in assoluta carenza dei presupposti previsti dall'art. 92 comma 2
c.p.c.
In particolare, rileva che la questione oggetto del giudizio era già stata affrontata e decisa dalla Corte di cassazione nella sentenza n. 31150/2019 richiamata dallo stesso Tribunale, alla quale sono seguite numerose pronunce di merito.
Il giudice ha erroneamente disposto la compensazione in contrasto con le norme citate in virtù di una motivazione del tutto generica.
2.1. L'appello è fondato.
Il primo giudice ha giustificato la compensazione delle spese in considerazione della complessità e opinabilità delle questioni trattate, ragioni invero generiche e inidonee a giustificare la compensazione, in considerazione, tra l'altro dell'orientamento già espresso dalla Suprema Corte sulla questione oggetto di giudizio nel 2019, in data di molto anteriore alla proposizione del ricorso
(2.10.2024).
Le argomentazioni poste dal primo giudice a fondamento della statuizione di compensazione delle spese di lite contrastano con il quadro normativo delineato dagli artt. 91 e 92 c.p.c.
Le spese processuali devono gravare sulla parte soccombente, salvo le eccezioni previste dall'art. 92 c.p.c. Il giudice può disporre la compensazione totale o parziale delle spese di lite solo quando vi è soccombenza reciproca, nel caso di novità della questione trattata, di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o qualora sussistano gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente indicate nella motivazione (cfr. Cassazione civile, sez. I, 15/03/2024, n. 7064,
Cassazione civile, sez. VI, 11/3/2022, n. 7992, Corte Costituzionale n. 77 del 2018).
Nel caso in esame non ricorrono tali condizioni. Non osta a tale conclusione l'accoglimento parziale della eccezione di prescrizione, limitatamente alle differenze retributive maturate nel quinquennio anteriore all'atto interruttivo, atteso che l'accoglimento parziale di una delle domande proposte non impone la compensazione delle spese né rappresenta una ragione eccezionale di compensazione, a fronte dell'integrale accoglimento della domanda volta a ottenere il riconoscimento del servizio prestato e del diritto alla ricostruzione della carriera.
2.2.In parziale riforma della sentenza appellata, il deve essere CP_1
condannato a pagare le spese processuali di entrambi i gradi, determinate per il primo grado in relazione al valore indeterminato della causa e per il presente grado in relazione al valore delle spese di primo grado e nella misura minima, tenuto conto dell'attività difensiva svolta.
Deve essere disposta la distrazione in favore del difensore che ha reso la prescritta dichiarazione.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, accoglie l'appello e, in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna il a pagare le spese processuali del primo grado Controparte_1
che liquida in € 4629,00 oltre IVA e CPA e rimborso spese generali, disponendo la distrazione in favore del difensore,
condanna il a pagare le spese Controparte_1
processuali del presente grado che liquida in € 1458,00 oltre IVA e CPA e rimborso spese generali, disponendo la distrazione in favore del difensore.
Così deciso in Catania all'esito della camera di consiglio dell'udienza dell'11.9.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Valeria Di Stefano Dott.ssa Elvira Maltese
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
La Corte d'appello di Catania, composta dai magistrati:
Dott.ssa Elvira Maltese Presidente
Dott.ssa Marcella Celesti Consigliere
Dott.ssa Valeria Di Stefano Consigliere rel.
Ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 199/2025 R.G. promossa
DA
( ) rappresentata e difesa dall'avv. Lidia Parte_1 C.F._1
Consoli giusta procura in atti,
Appellante
CONTRO
, in persona del Controparte_1
pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello CP_2
Stato di Catania,
Appellato
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 1027/2025 del 6.3.2025 il Tribunale di Catania, in accoglimento della domanda proposta da dipendente del Parte_1 [...]
del con profilo di collaboratore scolastico, immessa in ruolo Controparte_1 CP_1
in data 1.9.2009 dopo avere svolto le medesime mansioni in virtù vari contratti a tempo determinato sin dall'anno 2000/2001, previa disapplicazione dell'art. 569 del d.lgs. n. 297/1994 e successive modifiche e integrazioni, nonché del decreto di ricostruzione di carriera emesso dall'IC S. Casella di Pedara n. 553 in data 1.4.2011, dichiarava il diritto di a ottenere la ricostruzione di carriera mediante il Parte_1
riconoscimento integrale del servizio prestato con contratti di lavoro a tempo determinato, con inserimento nella fascia stipendiale corrispondente all'anzianità di servizio maturata, nonché a percepire gli incrementi stipendiali di cui al CCNL applicato, condannava il e del merito alla rettifica della Controparte_1
ricostruzione di carriera, considerando integralmente il periodo di servizio prestato a tempo determinato, nonché al pagamento in favore della ricorrente della somma pari alle differenze retributive, nei limiti della prescrizione quinquennale dalla data di notifica della diffida del 2.8.2024, oltre accessori nella misura di cui all'art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, richiamato dall'art. 22 legge n.
724/94.
Compensava integralmente le spese processuali “stante la complessità ed opinabilità delle questioni trattate”.
Con atto del 4.4.2025 avverso la citata sentenza ha proposto appello Pt_1
limitatamente al capo relativo alla compensazione delle spese processuali. Il
[...]
si è costituito resistendo al gravame. CP_1
La causa è stata posta in decisione all'esito dell'udienza dell'11.9.2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1Con l'unico motivo di gravame l'appellante censura la sentenza nella parte in cui dispone la compensazione delle spese di lite in violazione delle disposizioni di cui agli artt. 91 e 92 c.p.c. Rileva che il Tribunale ha pienamente accolto le domande formulate dalla ricorrente e in virtù del principio di soccombenza le spese processuali dovevano gravare integralmente sulla parte soccombente ex art. 91 c.p.c.
Richiama l'art. 92, comma 2, c.p.c., come modificato dall'art. 13 D.L. n. 132/2014, che prevede la compensazione, totale o parziale, nelle ipotesi di soccombenza reciproca, di assoluta novità delle questioni trattate, di mutamento di giurisprudenza o, a seguito della pronuncia n. 77/2018 Corte Cost., in presenza di analoghe gravi ed eccezionali ragioni. Assume che nel caso in esame non possa trovare applicazione la norma richiamata, in assoluta carenza dei presupposti previsti dall'art. 92 comma 2
c.p.c.
In particolare, rileva che la questione oggetto del giudizio era già stata affrontata e decisa dalla Corte di cassazione nella sentenza n. 31150/2019 richiamata dallo stesso Tribunale, alla quale sono seguite numerose pronunce di merito.
Il giudice ha erroneamente disposto la compensazione in contrasto con le norme citate in virtù di una motivazione del tutto generica.
2.1. L'appello è fondato.
Il primo giudice ha giustificato la compensazione delle spese in considerazione della complessità e opinabilità delle questioni trattate, ragioni invero generiche e inidonee a giustificare la compensazione, in considerazione, tra l'altro dell'orientamento già espresso dalla Suprema Corte sulla questione oggetto di giudizio nel 2019, in data di molto anteriore alla proposizione del ricorso
(2.10.2024).
Le argomentazioni poste dal primo giudice a fondamento della statuizione di compensazione delle spese di lite contrastano con il quadro normativo delineato dagli artt. 91 e 92 c.p.c.
Le spese processuali devono gravare sulla parte soccombente, salvo le eccezioni previste dall'art. 92 c.p.c. Il giudice può disporre la compensazione totale o parziale delle spese di lite solo quando vi è soccombenza reciproca, nel caso di novità della questione trattata, di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o qualora sussistano gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente indicate nella motivazione (cfr. Cassazione civile, sez. I, 15/03/2024, n. 7064,
Cassazione civile, sez. VI, 11/3/2022, n. 7992, Corte Costituzionale n. 77 del 2018).
Nel caso in esame non ricorrono tali condizioni. Non osta a tale conclusione l'accoglimento parziale della eccezione di prescrizione, limitatamente alle differenze retributive maturate nel quinquennio anteriore all'atto interruttivo, atteso che l'accoglimento parziale di una delle domande proposte non impone la compensazione delle spese né rappresenta una ragione eccezionale di compensazione, a fronte dell'integrale accoglimento della domanda volta a ottenere il riconoscimento del servizio prestato e del diritto alla ricostruzione della carriera.
2.2.In parziale riforma della sentenza appellata, il deve essere CP_1
condannato a pagare le spese processuali di entrambi i gradi, determinate per il primo grado in relazione al valore indeterminato della causa e per il presente grado in relazione al valore delle spese di primo grado e nella misura minima, tenuto conto dell'attività difensiva svolta.
Deve essere disposta la distrazione in favore del difensore che ha reso la prescritta dichiarazione.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, accoglie l'appello e, in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna il a pagare le spese processuali del primo grado Controparte_1
che liquida in € 4629,00 oltre IVA e CPA e rimborso spese generali, disponendo la distrazione in favore del difensore,
condanna il a pagare le spese Controparte_1
processuali del presente grado che liquida in € 1458,00 oltre IVA e CPA e rimborso spese generali, disponendo la distrazione in favore del difensore.
Così deciso in Catania all'esito della camera di consiglio dell'udienza dell'11.9.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Valeria Di Stefano Dott.ssa Elvira Maltese