Sentenza 19 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 19/03/2026, n. 436 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 436 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00436/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00671/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 671 del 2021, proposto da
Le Saline S.r.l.S., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Angelo Vantaggiato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via Zanardelli 7;
contro
Comune di Manduria, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Danilo Brunetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Regione Puglia, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
della nota prot.8241 del 15.2.2021, con cui il Comune di Manduria dava riscontro all'atto di diffida notificato in data 12.2.21, in materia di rilascio di concessioni demaniali; nonché di ogni altro atto connesso, presupposto e consequenziale, ivi compresa, ove occorra e nei limiti dell'interesse e per quanto di ragione, la deliberazione di G.R.1032 del 2.7.20; nonché ancora, la nota regionale prot.24187 del 6.7.20, allo stato non conosciuta, e con riserva di proporre motivi aggiunti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Manduria;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 12 marzo 2026 il dott. IO RO e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Premesso che Le Saline S.r.l.S. ha agito dinanzi a questo Tar per l’annullamento della nota dirigenziale prot. 8241 del 15.2.2021, con cui il Comune di Manduria ha respinto l’istanza presentata dalla società nell’aprile del 2015, onde ottenere il “provvedimento autorizzativo unico per la realizzazione di uno stabilimento balneare su area demaniale in concessione e parzialmente su area privata”;
Premesso altresì che la ricorrente ha articolato le seguenti censure:
- violazione della sentenza n.12 dell’8.1.2021, con cui questo Tar “nel ritenere legittimi gli atti precedentemente adottati, aveva affermato il principio della legittimità della sospensione di ogni attività tendente al rilascio di nuove concessioni demaniali, “purché per un tempo ragionevolmente limitato … (omissis) …” … identificato nei 180 giorni, attribuiti al Commissario per la redazione del Piano” comunale delle coste;
- “Violazione e falsa applicazione art.182 d.l. 34/20, convertito con l.77/20; Violazione e falsa applicazione art.1 comma 682 e 683 l.145/18”;
Considerato che:
- la giurisprudenza del Consiglio di Stato ha ritenuto l’insussistenza dei presupposti per addivenire al rilascio della concessione demaniale in via diretta, dal momento che “in conformità alla normativa regionale ed ai noti principi comunitari in subiecta materia, la stessa è assoggettata obbligatoriamente alla procedura ad evidenza pubblica prescritta dall'art. 8 della ridetta L.R. 17/2015 ” (Consiglio di Stato, Sez. VII, 4.6.2024, n. 5023);
- l’obbligo di addivenire alla indizione della gara è stato da ultimo disciplinato dall’art. 4 della legge 118/2022, come modificato a decorrere dal 28 febbraio 2023, dall'articolo 1, comma 8, lettera b), della legge 24 febbraio 2023, n. 14 e successivamente sostituito dall'articolo 1, comma 1, lettera b), del D.L. 16 settembre 2024, n. 131, convertito con modificazioni dalla Legge 14 novembre 2024, n. 166;
Ritenuto che, nel concreto caso di specie, l’obbligo di indire apposita procedura di gara preclude al Comune di rilasciare la concessione demaniale occorrente ai fini della realizzazione dello specifico progetto presentato dalla ricorrente, essendo questo rivolto a soddisfare in via immediata un interesse pretensivo di tipo particolare (inscindibilmente correlato alle esigenze della struttura balneare di interesse della società), che non è conciliabile con l’interesse pubblico alla indizione di una procedura concorsuale nei termini (e secondo i criteri) indicati dalla norma anzi detta, essendo i relativi contenuti rimessi alle scelte discrezionali dell’Amministrazione quanto a tipologia e modalità di utilizzo del demanio;
Ritenuto che, per gli anzi detti motivi, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per carenza di interesse al relativo accoglimento;
Ritenuto che la natura formale della decisione giustifica la compensazione delle spese di lite;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 12 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
ON AS, Presidente
IO RO, Consigliere, Estensore
Federico Baffa, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IO RO | ON AS |
IL SEGRETARIO