Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 07/03/2025, n. 387 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 387 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA
Riunita in camera di consiglio e composta dai Magistrati:
Dott. Gianmichele Marcelli Presidente
Dott. Pier Giorgio Palestini Consigliere relatore
Dott. Cesare Marziali Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 189/2023RG vertente tra
, corrente in 62010 Parte_1
Urbisaglia (Mc), contrada Villamagna, 9, c.f. e p.i. , in persona del suo amministratore P.IVA_1
delegato ing. c.f. , rappresentata e difesa nel Controparte_1 C.F._1 presente giudizio dall'avv. Bruno Mandrelli del foro di Macerata (codice fiscale
, numero telefax ed indirizzo p.e.c. per le comunicazioni consentite: 0733 C.F._2
236378 - con studio professionale in Macerata (MC), via Marche, Email_1
80, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Luigi Pianesi (codice fiscale
, numero telefax ed indirizzo p.e.c. per le comunicazioni consentite: 071 C.F._3
201351 – con studio in Ancona, via Marsala 12; Email_2
-parte appellante e
P. Iva e C.f. , con sede in 63073 Offida (AP) Via della Controparte_2 P.IVA_2
Repubblica n. 70, in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante pro tempore
(C.f. ) nato il [...] a [...]_3 C.F._4
Tronto (AP) ed ivi residente a[...], rappresentata e difesa dell'Avv. Angela Cicconi
(C.f. PEC n. di fax 0736.670190) del C.F._5 Email_3
Foro di Ascoli Piceno con studio professionale in 63087 Comunanza (AP), Via G. Savonarola n. 9, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. DR NI (C.f.
PEC Fax 071.204586) in C.F._6 Email_4
Email_3
-parte appellata
Conclusioni delle parti: come da memoria di precisazione delle conclusioni.
Fatto e diritto
1. La presente motivazione, depositata con modalità telematica, è redatta in maniera sintetica secondo quanto previsto dall'art. 132 cpc, dall'art. 118 disp. att. cpc e dall' art. 19 del d.l. 83/2015 convertito con l. 132/2015 che modifica il d.l. 179/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del 17.12.2012 nonché in osservanza dei criteri di funzionalità, flessibilità, deformalizzazione dell'impianto decisorio della sentenza come delineati da Cass. SU n. 642/2015.
2.Con atto di citazione regolarmente notificato la ditta Parte_1
conveniva in giudizio la innanzi al Tribunale di Ascoli Piceno
[...] Controparte_2 per sentir accogliere le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, accertato che è inadempiente alla obbligazione assunta con il contratto Controparte_2
sottoscritto in data 7 settembre 2015 e che prevedeva la consegna di 16 ettolitri (effettivamente
15.350 litri consegnati) di vino pronto per l'imbottigliamento, accertato, anche tramite idonea c.t.u., che il vino consegnato non era pronto per l'imbottigliamento, dichiarare risolto il contratto sopra citato per inadempimento di sempre in via principale di merito ed Controparte_2 anche per l'effetto condannare al risarcimento dei danni tutti subiti Controparte_2 dall'attrice così come quantificati in narrativa e quindi complessivi € 84.843,77 dei quali €
50.000,00 quale risarcimento concordato con l'importatore norvegese dei quali 30.000,00 Pt_2 già pagati, € 23.250,00 a titolo di costi per l'approntamento della fornitura nonché di mancato guadagno (valore dell'ordine di € 23.250,00), € 2.159,91 quale risarcimento riconosciuto Pt_2 all'importatore statunitense, € 3.022,36 a fronte delle giacenze di magazzino per prodotto invendibile a disposizione comunque di , in relazione alle spese sostenute per CP_2
l'imbottigliamento, € 4.402,00 quale costo del trasporto dalla Norvegia all'Italia del prodotto venduto a , € 12.000,00 a titolo di risarcimento del danno all'immagine, o quella somma Pt_2
maggiore o minore meglio vista dal Tribunale, quantificato in via equitativa. Al totale delle somme sopra esposte dovrà essere detratta la somma di € 9.990,50 relativa al costo del vino non pagato, raggiungendo così la cifra sopra dichiarata di € 84.843,77. In via subordinata e previa declaratoria di risoluzione del contratto per inadempimento, condannare al Controparte_2
risarcimento degli importi di cui sopra, detratti € 9.990,50 quale valore del vino acquistato e non pagato, e comunque di quegli importi meglio visti all'esito del giudizio e di idonea c.t.u. sulla qualità del prodotto venduto da anche in ragione dei successivi e dimostrandi Controparte_2 pagamenti in favore di e dell'entità del risarcimento per il danno all'immagine così come Pt_2 equitativamente determinato dal giudice. Con vittoria di spese e competenze di giudizio”.
La società agricola attrice, a sostegno delle domande, allegava che:
- con contratto del 7.9.2015 aveva acquistato da un prodotto Vino Marche Rosso di CP_2 gradi 13.20 per 160 ettolitri al prezzo di € 0,65 al litro oltre iva, che veniva consegnato in quantità inferiore al prezzo complessivo di € 12.188,41 compresa iva;
- era previsto ivi che il vino doveva essere “pronto per l'imbottigliamento, filtrazione a tangenziale, tartaricamente e proteicamente stabile”;
- riceveva il prodotto in data 25.9.2015 e, una volta imbottigliato, effettuava le prime spedizioni all'estero in data 5.10.2015;
- ricevute lamentele di cattiva qualità del prodotto dall'importatore norvegese, commissionava analisi cliniche dalle quali, con rapporto del 28.12.2015, risultava che il vino presentava una quantità eccessiva di lieviti e batteri;
- dopodiché commissionava una consulenza al dott. per accertare se il vino fosse o meno CP_4 commercializzabile dalla quale, con relazione del 28.1.2016, ne riteneva l'incommerciabilità, consigliandone il ritiro dal mercato;
- quindi con pec del 28.1.2016 denunciava tale situazione alla cantina venditrice, senza ricevere riscontro, a cui seguivano lettera del 12.9.2016 e mediazione facoltativa depositata il 25.11.2016;
- vi erano quindi gli estremi per la risoluzione del contratto per grave inadempimento della cantina convenuta che aveva venduto un vino pronto per imbottigliamento ma che tale non era e non era neppure commerciabile.
Si costituiva regolarmente in giudizio la per contrastare le domande avversarie e Controparte_2 chiedere: preliminarmente di accertare e dichiarare l'attrice decaduta dal diritto alla garanzia per tardività della denuncia dell'asserito vizio riscontrato nel prodotto venduto nonché l'avvenuta prescrizione dell'azione ai sensi dell'art. 1495 c.c., con conseguente rigetto di tutte le domande in quanto inammissibili e/o improponibili;
nel merito, accertato l'esatto adempimento, di rigettare la domanda attorea in quanto infondata in fatto e diritto e, in subordine, di accertare e dichiarare inesistenti e non provati o comunque eccessivi i danni lamentati da e per l'effetto rigettare Pt_1 le domande formulata dall'attrice e/o condannare al pagamento della minor somma CP_2
ritenuta di giustizia;
in via riconvenzionale di condannare la al pagamento della somma di Pt_1
€17.813,83 oltre interessi sino al soddisfo. Con vittoria di spese. Concessi i termini per il deposito di memorie ex art. 183, 6 comma cpc, la causa, istruita solo documentalmente, previa precisazione delle conclusioni, veniva decisa con sentenza non definitiva, ai sensi dell'art. 281 sexies cpc, con cui il Tribunale accoglieva le eccezioni preliminari di parte convenuta sopra indicate (era accertata l'intervenuta decadenza e prescrizione delle domande attoree ai sensi dell'art. 1495 c.c., va aggiunto quanto segue).
La causa era rimessa in istruttoria con riferimento alla residua domanda di accertamento della vendita di aliud pro alio ed a tal fine veniva disposta una CTU per rispondere al seguente quesito
“Dica il C.T.U. utilizzando i campioni raccolti dalla convenuta alla partenza, sigillati e successivamente recapitati alla dal trasportatore in occasione della consegna del prodotto Pt_1 presso la sede di ed a tutt'oggi in possesso della stessa – solo se sia ancora CP_2 CP_2
possibile in considerazione del tempo trascorso – le qualità e le caratteristiche del vino acquistato da e se esso sia rispondente a quanto previsto nel contratto del 07.09.2015 (vino CP_2 pronto per l'imbottigliamento tartaricamente e proteicamente stabile)”.
Depositata relazione definitiva, svolta proposta conciliativa ex art. 185 bis cpc, non accettata e ritenuta la causa matura per la decisione, senza necessità di istruttoria orale, all'udienza del
24.1.2022 le parti precisavano le conclusioni mediante deposito di note scritte ex art. 83, comma 7, lett. h, D.L. 17.3.2020 n. 18 e la causa assunta in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per comparse conclusionali e repliche, regolarmente depositate da entrambe le parti.
3.Con la sentenza impugnata il Tribunale motivava e decideva come segue:
“ Sulla base delle risultanze della svolta CTU va, in primo luogo, respinta la domanda di risoluzione del contratto per inadempimento di parte convenuta, a causa della consegna di aliud pro alio.
Secondo le conclusioni del CTU, infatti “si può tecnicamente affermare….che la parte attrice Pt_3
, dopo aver ricevuto un vino filtrato a tangenziale, stabile proteicamente e
[...] microbiologicamente (pronto per l'imbottigliamento ma non sterile) avrebbe dovuto mettere in atto quanti più accorgimenti possibili al fine di mantenere la più bassa carica microbica e contestualmente attivare procedure atte a creare condizioni difficili biotiche che avrebbero evitato l'alterazione microbiologica del vino ad opera di lieviti e/o batteri”.
Dette risultanze vanno condivise e fatte proprie in quanto congruamente e correttamente motivate e prive di vizi logici e/o giuridici e conducono a ritenere che il vino acquistato dall'attore non presentasse difetti tanto gravi da impedirgli di assolvere alla sua funzione naturale o abbia avuto difetti che la rendessero inservibile. Il consulente del Giudice ha rilevato che, rispondendo anche puntualmente alle osservazioni del CT di parte attrice, che dalle analisi eseguite sul campione del vino compravenduto (prelevato al momento del carico) si evince che ha stabilizzato il vino dal punto di vista proteico CP_2
e tartarico, ha provveduto anche ad una filtrazione a tangenziale che ha portato il vino ad un abbattimento della carica microbica e quindi ad ottenere un vino pronto per l'imbottigliamento, ma non sterile in quanto detta operazione non era prevista contrattualmente (cfr. pag. 4) e deve avvenire in concomitanza con l'imbottigliamento.
Al di là delle censure svolte da parte attrice alla relazione peritale, dall'esame complessivo della stessa e dagli esami chimici e tecnici in atti può evincersi che il vino fornito dalla cantina convenuta non presentava difetti che lo rendessero del tutto inservibile, mentre per gli inadempimenti contrattuali censurati e i vizi denunciati, parte attrice ha perso la garanzia per decadenza e prescrizione, come già statuito.
Alla luce di quanto sopra, consegue il rigetto delle domande risarcitorie di parte attrice e l'accoglimento della domanda riconvenzionale di parte convenuta nei termini che seguono.
Non risultando contestata la consegna a parte attrice della quantità di vino indicata nella fattura della n. 276 del 30.9.2015, l'importo spettante a parte convenuta a titolo di Controparte_2 prezzo per la vendita del vino MARCHE IGP ROSSO 2014 è pari a complessivi € 12.188,41
(compresa iva al 22%).
Risulta infatti ivi esposto il prezzo unitario al litro di 0,6500 che evidentemente è frutto di accordo modificativo fra le parti rispetto al prezzo indicato nel contratto del 7.9.2015 pari ad € 0,9500.
Va infatti considerato che con diffida del 24.11.2016 la ha richiesto il pagamento CP_2
del suddetto importo, non ha annullato detta fattura per riemettere altra con somma corretta e soprattutto che la fattura commerciale e le scritture contabili soggette a registrazione, a norma dell'art. 2709 c.c., fanno prova contro l'emittente che vi indica egli stesso la prestazione e l'importo del prezzo.
Non può quindi essere riconosciuta la superiore somma di € 17.813,83, domandata da parte convenuta solo in sede giudiziale, bensì l'importo di € 9.990,50 a cui va aggiunta l'iva al 22% e gli interessi di mora ex D.Lgs. 203/2002 dal 30.11.2015 fino al saldo.
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e vengono liquidate in dispositivo, facendo applicazione del D.M. n. 55/2014 per le quattro fasi processuali e con riferimento ai valori medi dello scaglione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ascoli Piceno, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Luisella
Lorenzi, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa e/o respinta:
a) rigetta le domande di parte attrice;
b) in accoglimento della domanda riconvenzionale di parte convenuta, condanna parte attrice al pagamento in suo favore dell'importo di € 9.990,50 oltre iva 22% ed interessi di mora ex D.Lgs.
203/2002 dal 30.11.2015 fino al saldo;
c) condanna parte attrice al pagamento, in favore della società opposta, delle spese di lite che liquida in € 237,00 per spese vive e € 13.430,00 per compensi, oltre il 15% per rimborso spese forfettarie, iva e cap di legge;
d) pone definitivamente a carico di parte attrice le spese di CTU, come liquidate in corso di giudizio.
4.Nell'esame delle questioni devolute il Collegio ritiene di applicare il cd “principio della ragione più liquida” che “(…) imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico-sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cpc, in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, -anche se logicamente subordinata- senza che sia necessario esaminare previamente le altre” (Cass. n. 12002/14; conf. Cass. n. 5264/15, n°
1113/15).
Pertanto saranno immediatamente scrutinate e discusse le questioni complessivamente devolute con l'atto d'appello che attengono alla verifica, compiuta dal Tribunale, della ricorrenza, nella compravendita dedotta in causa, di un caso di consegna di aliud pro alio
5. Per correttamente esaminare la questione, è opportuno richiamare quanto accertato nella Ctu espletata in primo grado in risposta al quesito posto dal Tribunale:“Dica il C.T.U. utilizzando i campioni raccolti dalla convenuta alla partenza, sigillati e successivamente recapitati alla Pt_1
dal trasportatore in occasione della consegna del prodotto presso la sede ed a Controparte_5 tutt'oggi in possesso della stessa – solo se sia ancora possibile in considerazione del tempo trascorso – le qualità e le caratteristiche del vino acquistato da e se esso sia CP_2 rispondente a quanto previsto nel contratto del 07.09.2015 (vino pronto per l'imbottigliamento tartaricamente e proteicamente stabile)”.
6.Nella relazione peritale è esposto quanto segue:
“Si ritiene doveroso precisare in merito che, nel contratto sottoscritto tra le parti l'esatta dicitura circa le caratteristiche richieste dal compratore – ing. Parte_3 Parte_1 Parte_1
agricola è la seguente:” vino pronto per l'imbottigliamento e proteicamente filtrato a
[...] tangenziale tartaricamente stabile”
Sulla base della documentazione acclusa agli atti di causa e dalle informazioni assunte nel corso delle operazioni peritali, la scrivente previa esposizione delle seguenti premesse generali è in grado di riferire quanto segue:
Operazioni del consulente(…)
Sulla base della documentazione acclusa agli atti di causa e dalle informazioni assunte nel corso delle operazioni peritali, la scrivente previa esposizione delle seguenti premesse generali è in grado di riferire quanto segue: il vino è per definizione il prodotto che si ottiene dalla fermentazione del succo dell'uva; dopo la fermentazione il vino è lasciato decantare, viene poi travasato, reso limpido e stabile con diversi trattamenti, conservato o invecchiato più o meno a lungo e infine condizionato per la distribuzione, previo periodo di riposo prima di essere commercializzato.
Ogni singolo passaggio, cosi semplicemente schematizzato, richiede numerose competenze volte al raggiungimento di un prodotto di 'alto' standard qualitativo. L'accuratezza e la precisione da parte degli operatori esperti del settore, nonché la corretta applicazione delle conoscenze fondamentali relative al settore enologico e l'attuazione dei principi scientifici dettati dai manuali di buona prassi igienica, concorrono alla realizzazione di vini pregiati.
Una condizione indispensabile che accomuna buona parte delle tecniche di vinificazione è la sterilità assoluta, che è facilmente ottenibile in laboratorio, mentre è più problematica ottenerla in cantina, ove si lavorano masse importanti di prodotto in condizioni niente affatto sterili.
Tuttavia in cantina si possono porre in atto alcune tecniche che abbattendo quasi a zero la carica microbica presente, o bloccandone l'attività, la rendono “stabile”, cioè non suscettibile di ulteriori evoluzioni microbiologiche.
In cantina tale obiettivo può essere raggiunto attraverso due fasi:
Una prima fase sul vino grezzo, con la chiarifica, la refrigerazione e la filtrazione (farina, cartoni, cartucce, tangenziale); Una seconda fase sul vino pronto per l'imbottigliamento, utilizzando prodotti antisettici
(solforosa) e/o ricorrendo ad una filtrazione pre-imbottigliamento nell'attenzione a garantire le condizioni di sterilità del corpo imbottigliamento, compresi tappi e bottiglie.
Difatti se con la prima fase otteniamo una stabilità del prodotto, che sarà difficile da mantenere causa le condizioni in cui si opera normalmente nelle cantine, con la seconda fase, complementare alla prima, predisponiamo il prodotto a difficili condizioni biotiche, in modo da avere un'azione sinergica al fine della stabilità biologica.
L'abbattimento della carica microbica trova giustificazione nella diretta correlazione tra basso numero di cellule residue e alto grado di stabilizzazione microbiologica. In realtà questa correlazione esiste quando in un vino pronto per l'imbottigliamento sussistono due fattori concomitanti favorevoli:
un'alta percentuale di cellule morte nella popolazione lieviti/batteri del prodotto;
una bassa frequenza di cellule resistenti alle condizioni del vino.
Un vino imbottigliato in queste condizioni microbiologiche, povertà di cellule residue e condizioni difficili di sviluppo, si potrà definire “un vino microbiologicamente stabilizzato” e quindi difficilmente suscettibile ad alterazioni.
Su scala industriale, quindi più che di “sterilizzazione” è corretto parlare di “stabilizzazione microbiologica del prodotto”.
Entrando nello specifico, il contratto stabilito n°131/15 del 07/09/2015 interessa una partita di vino della gradazione di 13,2% di qualità commerciale, senza difetti, vagliata e Parte_4
accettata incondizionatamente dal compratore e più dettagliatamente si evince dal contratto che:
“Il vino deve essere pronto per l'imbottigliamento, filtrato a tangenziale, proteicamente e tartaricamente stabile
Dalle analisi effettuate dalla parte attrice, sul prodotto imbottigliato e contestato, per mezzo del
Laboratorio ISVEA in data 23/12 /2015 con i rapporti di prova 1591779 e 1587010 non si evidenziano nei parametri analitici anomalie specifiche se non all'analisi microbiologica con elevate popolazioni di lieviti e batteri per il campione 1587010 e solo di lieviti per il campione
1591779, tali da non poter essere quantificate.
Anche le analisi fatte svolgere durante le operazioni peritali, sul campione prelevato al momento del carico, come da procedura nei casi di compravendita, in data 28/02/2020 con rapporto di prova
20013941, evidenziano nel sedimento presenza di lieviti e batteri. Le osservazioni che possono essere dedotte dal supporto analitico a parere della scrivente, sono relative essenzialmente alla presenza di lieviti e batteri, indicatori evidenti di un'alterazione microbiologica.
Dalle analisi del campione si evince che la parte convenuta, , ha stabilizzato il vino CP_2
dal punto di vista proteico e tartarico, ha provveduto anche ad una filtrazione tangenziale che ha portato il vino ad un abbattimento della carica microbica e quindi ad ottenere un vino pronto per l'imbottigliamento, ma di certo non sterile, rispettando così a parere della sottoscritta quanto stabilito dal contratto (primo fase).
Alla prima fase avrebbe dovuto seguire la seconda, necessaria al raggiungimento del concetto di stabilità microbiologica.
Si può tuttavia sicuramente affermare che:
non furono fatte aggiunte di solforosa (antisettico) come possiamo evincere dai parametri analitici sulla solforosa molecolare, i cui valori sono di gran lunga sotto la soglia di efficacia che risulta essere di circa 1,5 mg/l per lieviti e 0,8 mg/l per i batteri;
non furono fatte filtrazioni pre-imbottigliamento come dichiarato dalla stessa parte attrice.
Oltre a quanto affermato si aggiunge che lavorando un prodotto pronto per l'imbottigliamento tutte le attrezzature dai tubi alle pompe, dai serbatoi alla linea d'imbottigliamento sarebbero dovute essere soggette ad un'operazione di sanitizzazione e sterilizzazione particolare, senza tralasciare poi il controllo sui materiali utilizzati quali bottiglie e tappi.
Le stesse bottiglie che, se pur sterili al momento della loro produzione, rischiano di perdere tale sterilità durante il trasporto e l'immagazzinamento, tanto che se ne consiglia prima del riempimento un risciacquo con acqua microfiltrata;
anche i tappi non devono apportare alcuna contaminazione.
Infatti nella fase di produzione vengono sterilizzati e confezionati in piccole pezzature proprio perché una volta aperte non garantirebbero la sterilità se non subito utilizzabili.
Inoltre, considerazione di non secondaria importanza, tutte le problematiche sopra esposte risultano amplificate poiché' il tutto si è svolto tra il 25 settembre e i primi di ottobre quindi in piena campagna vendemmia con le cantine al massimo della loro carica microbica naturale.
Conclusione
Da tutto ciò, si può tecnicamente affermare a parere della sottoscritta C.T.U. che la parte attrice,
, dopo aver ricevuto un vino filtrato a tangenziale, stabile proteicamente e Parte_3 microbiologicamente (pronto per l'imbottigliamento ma non sterile) avrebbe dovuto mettere in atto quanti più accorgimenti possibili al fine di mantenere la più bassa carica microbica e contestualmente attivare procedure atte a creare condizioni difficili biotiche che avrebbero evitato l'alterazione microbiologica del vino ad opera di lieviti e/o batteri.
(…)
In data 8 maggio 2020 sono pervenute a mezzo P.E.C., da parte attrice
[...]
, le osservazioni al parere preliminare in calce Parte_5
puntualmente riportate:
Osservazioni a parere preliminare C.T.U. Parte_3
Preliminarmente è utile riportare il quesito cui il C.T.U. è stato chiamato a rispondere: “Dica il
C.T.U., utilizzando i campioni raccolti dalla convenuta alla partenza, sigillati e successivamente recapitati alla dal trasportatore in occasione della consegna del prodotto presso la sede Pt_1
ed a tutt'oggi in possesso della stessa – solo se sia ancora possibile in CP_2
considerazione del tempo trascorso – le qualità e le caratteristiche del vino acquistato da CP_2
e se esso sia rispondente a quanto previsto nel contratto del 07.09.2015 (vino pronto per
[...]
l'imbottigliamento tartaricamente e proteicamente stabile)”.
Si osserva quindi che le conclusioni del C.T.U. appaiono distoniche ed in contraddizione con i risultati delle analisi, effettuate sul campione prelevato presso da personale della CP_2
stessa alla partenza, ed in parte non rispondono al quesito.
Nelle conclusioni (pag. 3 del Parere Preliminare) si afferma infatti che il vino sarebbe “filtrato a tangenziale, stabile proteicamente e microbiologicamente”. Si evidenzia quindi che il C.T.U., nel parere preliminare, non ha risposto in merito alla stabilità tartarica, caratteristica sulla quale era stato chiamato ad esprimersi dal quesito del Sig. Giudice. Tale aspetto costituiva poi, lo ricordiamo, non solo un requisito esplicitamente richiesto a contratto da , ma anche e Pt_1
soprattutto una condizione fondamentale per la commerciabilità di qualunque prodotto enologico,
e quindi a fortiori necessario e indispensabile per soddisfare la caratteristica essenziale del prodotto ai fini della commerciabilità quale “pronto per l'imbottigliamento”.
Si rimanda pertanto alle analisi disposte dal C.T.U., effettuate in data 28/02/2020 con rapporto di prova 20013941, dove alla pag. 1 si può leggere il valore 76 μS alla voce “Caduta di conducibilità” e si evidenzia “Alto rischio” alla voce successiva. Come ampiamente attestato in letteratura, e come lo stesso laboratorio ISVEA potrà confermare, la soglia critica per poter definire un vino tartaricamente stabile è 40 μS e non di più [1].
Ancor più chiaro è l'allegato, parte integrante della stessa analisi, dove si evidenzia la presenza di cristalli di tartrato di Calcio e Potassio. È pertanto inequivocabile e comprovato da ogni evidenza scientifica che il vino fornito a non fosse tartaricamente stabile e conseguentemente Pt_1 incommerciabile. Si ricorda, per amore di completezza e di chiarezza, che con stabilità tartarica si intende la sicurezza relativa al fatto che nel vino non si verifichino formazioni di cristalli di tartrato di Calcio e Per_1
poi altrettanta perplessità l'affermazione di cui a pag. 2 del documento, poi confermata nelle
[...] già citate conclusioni, secondo la quale “ha provveduto anche ad una filtrazione CP_2
tangenziale che ha portato il vino ad un abbattimento della carica microbica e quindi ad ottenere un vino pronto per l'imbottigliamento”.
Ora, le analisi oggetto della perizia evidenziano (cfr. allegato) la presenza di lieviti, batteri, sostanza amorfa e materia colorante, prove inconfutabili di una grave instabilità microbiologica.
Devesi quindi osservare che le conclusioni cui perviene il C.T.U. non evidenziano alcuna base scientifica e prima ancora logica per sostenere che tale condizione di stabilità microbiologica sia stata ottenuta e sia presente nel vino fornito da , soprattutto se si considera che CP_2
l'analisi è stata effettuata su un campione prelevato dalla stessa . CP_2
Si ricorda che, in maniera dirimente e definitiva, la dicitura “pronto per l'imbottigliamento” impegnava a compiere tutte le operazioni necessarie ad ottenere tale condizione, CP_2
inclusa la stabilità microbiologica, facilmente ottenibile tramite filtrazione tangenziale.
Devono poi essere svolte osservazioni anche sulla seguente affermazione del C.T.U.: “Non furono effettuate aggiunte di solforosa (antisettico) come possiamo evincere dai parametri analitici sulla solforosa molecolare, i cui valori sono di gran lunga sotto la soglia di efficacia che risulta essere di circa 1,5 mg/l per lieviti e 0,8 mg/l per i batteri”. Orbene, avendo richiesto , lo si ricorda Pt_1 ancora, un vino “pronto per l'imbottigliamento”, è pacifico che , allo scopo di CP_2 ottemperare alle richieste dell'ordine, avrebbe dovuto essa e solo essa provvedere ad effettuare tali aggiunte.
Le evidenze scientifiche del referto ISVEA sono pertanto le seguenti: il vino fornito da CP_2
non era stabile tartaricamente e non era stato trattato in modo tale da ottenere la stabilità
[...]
microbiologica. Il vino fornito non era dunque conforme al contratto pattuito dalle parti, né adeguato a svolgere la sua funzione economico-sociale di prodotto di consumo, cosa comprovata dai riscontri negativi avuti dai clienti finali di , che hanno costretto la stessa a ritirare il Pt_1 prodotto dal mercato.”
Relazione definitiva
*******
E' parere della scrivente che il report analitico 20013941 del 28/02/2020 ha solo confermato quanto già desunto dalla lettura delle prime analisi commissionate dalla parte attrice sul prodotto confezionato, evidenziando le lacune della stessa, nel ricevere e imbottigliare un vino pronto per l'imbottigliamento tartaricamente e proteicamente stabile ma non di certo sterile (in quanto non richiesto dal contratto).
Si ritiene che le conclusioni non appaiono né distoniche e né in contraddizione con i risultati delle analisi effettuate sul campione prelevato presso , bensì ponderate e circostanziate CP_2
come di seguito si espongono.
Nel report analitico 20013941 del 28/02/2020 seppur in linea, per ciò che concerne i parametri chimici (alcol, solforosa, volatile ecc), con i report svolti nel dicembre 2015 (n°1591779 e
1587010) era scientificamente scontato, trovare cellule di lievito e batteri.
Da precisare che anche nelle stesse conclusioni del 28/12/2015 viene riportato “I dati esposti sui
Rapporti di prova ISVEA 1587010 e 1591779, evidenziano popolazioni di lieviti e batteri'.
Quanto specificato sopra conferma che presso non fu attuata la seconda fase (ampiamente Pt_1
esaminata nel parere preliminare) complementare alla prima, svolta da , atta al Controparte_5
raggiungimento di un vino microbiologicamente stabile, portando lo stesso a sviluppare in modo incontrollato lieviti e batteri in quantità talmente numerose da non poter essere quantificate.
Per quanto concerne la presenza di sostanza amorfa, materia colorante e cristalli, nelle conclusioni non era stata approfondita poiché non ritenuta causa della problematica.
“La presenza sul fondo di cristalli non altera le caratteristiche organolettiche del prodotto, tranne nei vini effervescenti dove modifica la tenuta della spuma, e quindi non è segno di difetto del vino”
(prof. – Università di Verona - La Stabilità Tartarica: generalità - 2000). Testimone_1
Nei report del dicembre 2015, infatti, non ha commissionato al laboratorio ISVEA l'analisi Pt_1
del sedimento e/o intorbidimento poiché non ritenuto rilevante nelle indagini di verifica delle non conformità (pagina 1 Valutazioni e commenti alle analisi eseguite)
Riscontrare dopo oltre 4 anni in un vino rosso, depositi amorfi, materia colorante e cristalli è altamente scontato, ed è ingiustificato per tale motivo pensare che, il vino non sia stato stabilizzato tartaricamente.
“Quando il vino matura o passa attraverso i diversi stadi di lavorazione il contenuto di inibitori di cristallizzazione può variare ed un vino stabilizzato può tornare instabile in vasca o (peggio) in bottiglia. Quindi la stabilità tartarica non è una misura assoluta, ma piuttosto qualcosa che cambia nel tempo -Stabilità attuale vs. Stabilità potenziale “
(Dr. – Università di Padova - Le precipitazioni tartariche e i test di valutazione Testimone_2
delle instabilità - 2018). L'equilibrio di stabilità è influenzato da molteplici fattori quali pH, stato colloidale, temperatura, sostanze coloranti (polifenoli), e proprio il variare di uno o più di questi fattori può rimettere in discussione la stabilità. (Ribèreau GA Pascal – Trattato di enologia vol.2)
Le variazioni con il tempo sono naturali soprattutto in vini rossi strutturati e ricchi di polifenoli come quello del caso in oggetto.
I polifenoli sono andati incontro ad un naturale fenomeno di polimerizzazione portando il loro contenuto ad una diminuzione, creando quindi una precipitazione di colore e un fisiologico ritorno all'instabilità tartarica e quindi ad una naturale quanto classica precipitazione di cristalli aiutata anche da una conseguente variazione dello stato colloidale.
Questo spiegherebbe il ritorno all'instabilità tartarica come riscontrato dalle analisi del 2020
(caduta di conducibilità = 76 e test di minicontatto= alto rischio).
Conclusioni
Alla luce di quanto sopra, è parere della sottoscritta che, le analisi svolte in data 28/02/2020
(rapporto di prova n° 20013941) hanno supportato in modo scientifico che la fornitura di CP_2
a avvenne nel rispetto del contratto del 07/09/2015 fornendo vino pronto per
[...] Pt_1
l'imbottigliamento (tartaricamente e proteicamente stabile e filtrato a tangenziale), e che oltre a ciò null'altro era stato richiesto a (sterilità, aggiunta di antiossidanti e/o Controparte_5
stabilizzanti ecc.).
A disposizione per ogni e qualsiasi chiarimento in merito alle valutazioni di cui sopra, si rassegna la presente ad evasione dell'incarico ricevuto.
La presente relazione si compone di n. 8 pagine, viene depositata in originale in Cancelleria unitamente ai documenti allegati.
7.Gli esiti della Ctu sono condivisi e recepiti dalla Corte precisandosi quanto segue.
L'accertamento peritale ha evidenziato come il processo produttivo del vino imbottigliato sia composto da varie fasi.
La fase che qui interessa è quella finalizzata alla sterilizzazione cioè all'abbattimento della carica microbica presente nel vino o bloccandone l'attività. In tal modo il prodotto si stabilizza e si inibiscono ulteriori evoluzioni microbiologiche che possano compromettere la qualità ed in definitiva la commerciabilità del prodotto.
Il consulente ha anche evidenziato che tale processo si compone di due operazioni:
• quella da fare sul vino grezzo, con la chiarifica, la refrigerazione e la filtrazione (farina, cartoni, cartucce, tangenziale); • quella da mettere in atto sul vino pronto per l'imbottigliamento, utilizzando prodotti antisettici (solforosa) e/o ricorrendo ad una filtrazione pre-imbottigliamento nell'attenzione a garantire le condizioni di sterilità del corpo imbottigliamento, compresi tappi e bottiglie.
8.Nella presente fattispecie le parti, nel contratto del 07/09/2015, hanno negoziato una partita di vino della gradazione di 13,2% specificando che: Parte_4
“Il vino deve essere pronto per l'imbottigliamento, filtrato a tangenziale, proteicamente e tartaricamente stabile”.
La Ctu ha quindi evidenziato che è mancata la seconda fase delle operazioni finalizzate al raggiungimento della stabilità microbiologica da mettere in atto sul vino pronto per l'imbottigliamento.
In particolare la Ctu ha rilevato che
• non furono fatte aggiunte di solforosa (antisettico) come desunto dai parametri analitici sulla solforosa molecolare (i cui valori sono risultati di gran lunga sotto la soglia di efficacia che risulta essere di circa 1,5 mg/l per lieviti e 0,8 mg/l per i batteri);
• non furono fatte filtrazioni pre-imbottigliamento come dichiarato dalla stessa parte originaria attrice;
• le attrezzature per l'imbottogliamento (tubi, pompe, serbatoi, linea d'imbottigliamento) avrebbero dovute essere sottoposte ad un'operazione di sanitizzazione e sterilizzazione particolare senza tralasciare poi il controllo sui materiali utilizzati quali bottiglie e tappi;
osserva la Corte che dell'adozione di tali accortezze non vi è riscontro in atti;
• le operazioni di imbottigliamento si sono svolte tra il 25 settembre e i primi di ottobre quindi in piena campagna vendemmia con le cantine al massimo della loro carica microbica naturale.
9.Non può dubitarsi, secondo la Corte, che l'onere di svolgere le richiamate operazioni era a carico dell'acquirente atteso che:
• nessuna previsione contrattuale fa riferimento all'aggiunta di solforosa da parte della venditrice;
• esse erano attinenti all'organizzazione propria dell'acquirente (filtrazione pre- imbottigliamento e controllo/sanitizzazione delle attrezzature e dei materiali usati). 10.Deve inoltre precisarsi che l'anidride solforosa, per i vini rossi, è notoriamente utilizzata:
• prima dell'inizio della fermentazione alcolica: (a) per selezionare i lieviti, (b) per favorire l'ottimale estrazione del colore e dei tannini dalle bucce;
• nella fase dell'imbottigliamento per sterilizzare/stabilizzare il vino.
Era dunque l'acquirente che, in sede di filtrazione ed imbottigliamento, avrebbe dovuto controllare i vari parametri del vino (SO2 libera, pH del vino, grado alcolico ecc.) per determinare la quantità di solforosa necessaria per prevenire/bloccare l'ossidazione e lo sviluppo di batteri e lieviti.
11.Dal complesso degli accertamenti compiuti dalla Ctu, si evince che l'omissione, da parte dell'appellante, degli adempimenti propri della fase di imbottigliamento ha condotto alla proliferazione abnorme di lieviti e batteri : circostanza che ha reso il prodotto sostanzialmente imbevibile.
12.Tradotto sul piano causale e della responsabilità soggettiva (colpa) ciò significa che a rendere il vino imbevibile ed incommerciabile ha contribuito in modo determinante la condotta omissiva dell'appellante.
D'altra parte la sentenza non definitiva emessa dal Tribunale nel presente giudizio limita l'oggetto di causa all'accertamento non di vizi o di un qualunque inadempimento ma della ricorrenza di una fattispecie riconducibile alla consegna di aliud pro alio : segnatamente di un vino imbevibile ed incommerciabile.
Dal supplemento istruttorio disposto dal primo giudicante si ricava che l'alterazione del vino fino a renderlo imbevibile (aliud pro alio) è stata determinata dalla condotta dell'appellante che non ha diligentemente adottato i procedimenti tipici, ordinariamente necessari ad evitare lo sviluppo di batteri/lieviti, all'origine della finale perdita delle qualità minimali di bevibilità del vino.
13.L'appello è respinto.
Le spese di lite del grado seguono la soccombenza, liquidate come da dispositivo
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnativa, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.
PQM
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA definitivamente pronunziando , ogni ulteriore o difforme istanza assorbita o disattesa, così provvede:
1-respinge l'appello;
2-condanna l'appellante a rifondere all' appellata le spese del presente grado di giudizio liquidate in euro 14.000,00 per compensi professionali oltre magg. spese forfett., cap e iva come per legge;
3-ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per l'impugnazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.
Così deciso in Ancona nella Camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte di Appello in data 18 febbraio 2025.
IL PRESIDENTE
Dott. Gianmichele Marcelli
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
Dr. Pier Giorgio Palestini