TAR Venezia, sez. I, sentenza breve 12/02/2026, n. 390
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Sentenza breve 12 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Eccesso di potere, violazione e falsa applicazione dell'art. 21-quinquies legge n. 241/1990. Violazione dell'obbligo di conclusione del procedimento. Violazione del principio di tipicità. Violazione dell'art. 48 e dell'allegato S/3 legge regionale n. 33/2002.

    Il potere di revoca ex art. 21-quinquies della legge n. 241/1990 è uno strumento di autotutela decisoria a portata generale. L'Amministrazione può procedere alla revoca di procedure concorsuali per sopravvenute nuove esigenze organizzative o per il mutamento della situazione di fatto o di diritto, e quindi per sopravvenute ragioni di interesse pubblico. Tale generale potere di revoca non può essere in radice escluso anche nell'ambito delle procedure dirette all'affidamento delle concessioni demaniali marittime nelle quali l'Amministrazione conserva significativi profili di discrezionalità.

  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione dell'art. 21-quinquies legge n. 241/1990 e dell'art. 4 legge n. 118/2022 e dell'art. 45 del Regolamento comunale. Eccesso di potere.

    Le disposizioni richiamate consentono la prosecuzione delle procedure già avviate sulla base del quadro normativo previgente, ma non precludono all'Amministrazione la revoca delle procedure in essere in applicazione del generale potere di autotutela, laddove sussistano specifici interessi pubblici. Tuttavia, l'Amministrazione avrebbe dovuto adeguatamente motivare sulla sussistenza di specifiche ragioni a sostegno della revoca delle procedure di affidamento già avviate.

  • Accolto
    Violazione dell'art. 21-quinquies della legge n. 241/1990, in relazione all'art. 1 legge n. 241/1990 e 97 Cost. Difetto di motivazione, illogicità manifesta e violazione del principio del legittimo affidamento. Violazione degli artt. 3 e 4 della legge n. 118/2022. Sviamento di potere.

    Il provvedimento di revoca è illegittimo per difetto di motivazione e sviamento di potere. L'Amministrazione avrebbe dovuto fornire una motivazione particolarmente rafforzata, considerando il legittimo affidamento del ricorrente e le esigenze di tutela della par condicio dei concorrenti e della trasparenza. Il mero richiamo alla normativa sopravvenuta e alla necessità di adeguarsi ad essa non è sufficiente a giustificare la revoca di una procedura avviata quasi due anni prima.

  • Accolto
    Violazione degli artt. 49 TFUE e dell'art. 12 della Direttiva 2006/123/CE. Violazione degli artt. 3 e art. 97 Cost. Sviamento di potere.

    Il provvedimento di revoca è illegittimo per difetto di motivazione e sviamento di potere. L'Amministrazione avrebbe dovuto fornire una motivazione particolarmente rafforzata, considerando il legittimo affidamento del ricorrente e le esigenze di tutela della par condicio dei concorrenti e della trasparenza. Il mero richiamo alla normativa sopravvenuta e alla necessità di adeguarsi ad essa non è sufficiente a giustificare la revoca di una procedura avviata quasi due anni prima.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Venezia, sez. I, sentenza breve 12/02/2026, n. 390
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Venezia
    Numero : 390
    Data del deposito : 12 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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