Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 17/01/2025, n. 60 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 60 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
Ruolo Generale nr.41/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari, Sezione Seconda Civile, riunita in Camera di consiglio, con l'intervento dei magistrati:
dott. Filippo LABELLARTE
Presidente
dott. Luciano GUAGLIONE Consigliere
dott. Leonardo NOTA
Giudice Ausiliario Relatore
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di appello come innanzi rubricata, promossa
Da
, in persona del legale rappresentante, con sede legale in Roma ed ivi Parte_1 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Nicola Maione, dal quale è rappresentata e difesa in forza di procura in atti
appellante
Contro
, nata in [...] il [...], residente in Ceglie del Campo ed Controparte_1 elettivamente domiciliata in Bari alla via Melo 198 (studio legale associato Giannelli) pagina 1 di 13
appellata
^^^
Oggetto: appello avverso la sentenza n.1720/2020, resa dal Tribunale di Bari, in composizione monocratica, in data 16/6/2020, in pari data pubblicata, a definizione del giudizio n.3290/2013 r.g., promosso dalla odierna appellata in danno dell'odierna appellante ed avente ad oggetto “assicurazione sulla vita”.
Conclusioni: così riassunte con le note di trattazione scritta, depositate dalle parti in previsione dell'udienza di p.c. del 23/6/2023, trattata con modalità cartolare-telematica in ossequio al decreto presidenziale in atti, per la società appellante: ”accogliere il presente gravame e, per l'effetto, in integrale riforma dell'impugnata sentenza, rigettare le domande tutte svolte dall'odierna appellata nei confronti dell'odierna appellante, in quanto del tutto infondate in fatto e in diritto e, per l'effetto, ordinare la restituzione delle somme corrisposte in ottemperanza alla gravata sentenza e pari ad €15.505,59 come da allegato dettaglio di pagamento;
con vittoria di competenze e spese di entrambi i gradi del giudizio”; per l' appellata si insisteva per la conferma dell'impugnata sentenza e condanna dell' appellante alla refusione delle spese e competenze del grado.
Svolgimento del processo
Con ricorso ex art.702 bis c.p.c., depositato in data 9/3/2013 dinanzi il Tribunale di Bari, la esponeva di aver sottoscritto, in data 14/4/03, con Controparte_1 Parte_1
, una polizza di assicurazione sulla vita denominata “Formula 7”, corrispondendo
[...] integralmente il relativo premio di €10.000,00 e di averne, successivamente, in data
7/12, richiesto il riscatto totale, ricevendo, per tutta risposta, dalla società assicuratrice, una nota del 14/11/12 con la quale comunicava di non poter dar corso alla liquidazione pagina 2 di 13 del capitale in quanto il relativo diritto si sarebbe prescritto ex art.2952 c.c., norma inderogabile.
Aggiungeva, quindi, di aver, con successiva nota del 3/12/12, recisamente contestato tale contegno illegittimo per un duplice ordine di ragioni, il primo dei quali atteneva alla circostanza che il prospetto informativo della polizza sottoscritta prevedeva espressamente il divieto per la Compagnia assicuratrice di avvalersi del termine prescrizionale per i dieci anni successivi all'evento, consistente, di regola, nella morte dell'assicurato, ovvero nella scadenza della polizza;
il secondo, per la vigente disposizione contrattuale preclusiva alla devoluzione degli importi non riscossi (polizza dormiente) nel termine di prescrizione, al fondo ex L.23/12/2005, da parte del soggetto emittente, se non previa formale comunicazione preventiva all'assicurata presso il suo ultimo recapito comunicato o conosciuto, con la quale informava la stessa che l'importo non riscosso sarebbe stato devoluto al fondo, in assenza di diversa disposizione entro il termine di 180 giorni, adempimento non espletato nel caso di specie, atteso che la disposizione normativa indicata dalla stessa emittente prevedeva espressamente, la comunicazione relativa all'immediato spirare del termine prescrizionale con l'invio di una raccomandata r.r., debitamente sottoscritta per ricezione dall'intestataria.
A tale riguardo, assumeva, di aver vanamente richiesto, con propria nota del 18/12/12, alla Compagnia di fornire copia dell'attestazione di ricezione sottoscritta da essa assicurata.
Asseriva, peraltro, la insussistenza, nella specie, dei presupposti oggettivi della norma, posto che, nel caso di specie, non trattavasi affatto di “polizza dormiente”, in quanto tale era configurabile solamente un rapporto contrattuale in relazione al quale non fosse stata effettuata alcuna operazione o movimentazione ad iniziativa del titolare del rapporto o da terzi da questi delegato per più di dieci anni.
Nel caso in esame, ribadiva la ricorrente, risultava evidente che il predetto termine non fosse interamente compiuto, atteso che la polizza avrebbe dovuto cessare il 14/4/13, conseguendone il pieno diritto di essa ricorrente alla restituzione delle somme versate all'atto di accensione della polizza, oltre interessi e rivalutazione, insistendo, pertanto,
pagina 3 di 13 per la condanna della Compagnia assicuratrice predetta, alla restituzione in suo favore della predetta somma di €10.000,00 oltre accessori.
Fissata l'udienza di comparizione ed espletati gli adempimenti di rito a cura della ricorrente, con comparsa del 23/5/12 si costituiva , assumendo, in Parte_1 confutazione di quanto ex adverso dedotto, una distinta ricostruzione fattuale della vicenda contrattuale de qua.
In particolare, confermava che in data 14/4/03 fosse stata sottoscritta dalla ricorrente una polizza previdenziale scadente il 19/5/2010, denominata “Programma Dinamico
Formula 7”, indicante se medesima quale assicurata e beneficiari i figli nati e nascituri, giunta alla scadenza convenuta del 19/5/2010, con comunicati preavvisi dell'8/4/10 e del 5/3/12, invitando la stessa ad attendere tempestivamente agli adempimenti necessari per ottenere la liquidazione della polizza stessa, riscontrati, tuttavia, tardivamente, solamente in data 8/11/12 con una richiesta di liquidazione del capitale assicurato.
Tanto premesso in fatto, esponeva che il termine biennale di prescrizione dei diritti derivanti dalla polizza fosse decorso ex lege dalla scadenza del contratto del 19/5/2010
e, poiché la richiesta di liquidazione era stata inoltrata dall'assicurata oltre tale termine prescrizionale, pervenuta alla Compagnia solamente l'8/11/12, il diritto alla prestazione assicurativa risultava irrimediabilmente prescritto dal 19/5/2012 ex L.n.166 del
27/10/08, con il conseguente obbligo per la Compagnia, puntualmente assolto, di comunicare i dati della polizza alla , per poi devolvere, entro il 31/5/13, il capitale Pt_2 assicurato al Fondo appositamente creato, circostanza eccepita con le due citate comunicazioni di cui innanzi.
Sulla scorta di quanto innanzi, eccepiva, pertanto, l'intervenuta prescrizione del diritto alla prestazione assicurativa pretesa ex adverso, per intervenuta prescrizione biennale ex art.2952 c.c..
Quanto alla avversa deduzione di inapplicabilità della norma per non configurarsi, nella specie, una polizza “dormiente” per il non avvenuto compimento del termine ordinario decennale del 14/4/03, rilevava che, nel caso di specie, fosse intervenuta una norma pagina 4 di 13 derogativa speciale che imponeva la devoluzione al per l'indennizzo ai CP_2 risparmiatori vittime di frodi finanziarie.
In particolare, rilevava che, all'atto della richiesta di liquidazione dell'assicurata del novembre del 2012, la deducente non potesse più scegliere se eccepire o meno la prescrizione e, quindi, se versare o meno i relativi importi all'assicurato della polizza in questione, dovendo per legge devolvere gli importi al Fondo predetto, previa la necessaria formulazione dell'eccezione di maturata prescrizione.
L'entrata in vigore della L.166 del 27/10/08 di fatto obbligava a modificare le Parte_1 politiche aziendali e quindi ad optare per la prescrizione breve ex novellato art.2952 c.c. in luogo di quella ordinaria decennale.
Così radicatosi il contraddittorio processuale, previa ordinanza di mutamento del rito, venivano concessi alle parti i termini di rito per le memorie difensive ed istruttorie ex art.183 c.p.c., all'esito delle quali, previ alcuni rinvii per carico del ruolo, la causa veniva riservata in decisione, per essere rimessa sul ruolo onde acquisire la produzione del mandato processuale della società convenuta e quindi, discussa e decisa ex art.281 sexies c.p.c.
Con contestuale sentenza, l'adito Tribunale monocratico definiva la controversia accogliendo la domanda attorea con le conseguenziali statuizioni di rito.
Con pertinente motivazione, illustrava l'estensore le ragioni di fatto e di diritto addotte a supporto dell'adottata soluzione decisoria.
In particolare, riteneva in fatto pacifico che il 14/4/03 la avesse stipulato con CP_1
una polizza vita a tempo determinato e con scadenza al 19/5/2010. Parte_1
La convenuta Compagnia aveva eccepito la prescrizione del diritto di credito ex art.2952
c.c. nel testo vigente alla data di stipula che prevedeva la prescrizione biennale dal giorno in cui si era verificato il fatto su cui il diritto si fonava.
Tanto premesso, riteneva necessario il Tribunale procedere a verificare la effettiva natura giuridica del contratto in esame, ovvero se trattavasi di una polizza vita conclusa con prestazioni collegate al valore di quote di organismi d'investimento collettivo del pagina 5 di 13 risparmio ovvero di un contratto squisitamente finanziario, estraneo alla previsione predetta di prescrizione biennale, disciplinato dalla prescrizione ordinaria decennale, qualificazione dirimente ai fini decisori ed ispirata al noto e rilevante principio “iura novit curia”.
Tale procedimento ermeneutico non poteva, evidentemente, prescindere, dalla definizione proposta dall'art.1882 c.c. con riferimento all'assicurazione sulla vita, corrispondente ad una incontestata funzione previdenziale.
Differenti dovevano considerarsi le polizze c.d. “unit-linked” in cui la prestazione dell'assicuratrice non era più legata al fattore umano e demografico della vita dell'assicurato ma al rendimento di un fondo comune d'investimento e le polizze “index- limited” in cui il collegamento riguardava un indice finanziario.
Per distinguere tra le polizze di natura assicurativa e contratti finanziari, occorreva considerare che, per rimanere nell'ambito assicurativo, il contratto avrebbe dovuto evidenziare una prestazione collegata alla valutazione del c.d. “rischio demografico”, sicchè, ove la prestazione dell'assicuratrice prescindesse del tutto da tale tipologia di rischio e fosse, invece, unicamente collegata al valore di elementi esterni, non garantendosi alcuna restituzione del capitale versato, doveva ritenersi che il contratto esplicasse una natura finanziaria e non previdenziale, risultando decisivo il ribaltamento del rischio, a carico dell'assicuratore, nel rapporto previdenziale ed a carico dell'assicurato in quello finanziario.
Il suddetto accertamento implicava, chiaramente, l'esame concreto della polizza oggetto della controversia e quindi, con valenza dirimente, la disamina delle note informative del prodotto, emergendo, da tale disamina, che la polizza svolgeva in realtà una funzione d'investimento e non previdenziale.
Deponeva nel senso predetto, a giudizio del Tribunale, una triplice constatazione.
In primo luogo, rilevava il primo giudice, la polizza risultava “calibrata” su di un titolo, nel quale il prezzo versato dall'assicurato veniva reinvestito, e non anche sull'evento morte del contraente, rilievo confermato dalla circostanza che la durata naturale della pagina 6 di 13 polizza corrispondesse a quella di indicizzazione del collegato titolo (19/5/2010) e non anche alla morte del contraente o alla sua sopravvivenza oltre una certa età; in secondo luogo, in caso di riscatto della polizza di premorienza dell'assicurato, il meccanismo di liquidazione non garantiva affatto neanche la restituzione del premio versato, atteso che, ove il valore determinato in seguito all'applicazione di una formula matematica di calcolo, risultava inferiore al premio, era prevista una integrazione non superiore, in ogni caso, ad €5.000,00; in terzo luogo, la stessa nota informativa precisava all'art.4
(rating) che la garanzia del valore di rimborso a scadenza naturale, fosse prestata da
Mediobanca spa mentre non prestava alcuna garanzia in merito Parte_1 all'ammontare della prestazione, incluso il rischio di controparte.
Alla stregua dei rilievi suddetti, riteneva il Tribunale destituito di fondamento il richiamo all'art.2952 c.c. relativo alla prescrizione biennale in materia assicurativa, atteso che il richiamo predetto non poteva determinare perciò solo l'assunzione della polizza nell'elenco delle assicurazioni vita, considerata la nullità di ogni patto diretto a modificare la durata della prescrizione ex art.2936 c.c., occorrendo, invece, prioritariamente qualificare il contratto stipulato per individuare il regime di prescrizione allo stesso applicabile (non al contrario come preteso dalla convenuta).
Esclusa, quindi, l'applicazione del regime prescrittivo valido per i contratti assicurativi, laddove si trattava di contratto d'investimento, il termine di prescrizione applicabile al caso di specie era quello decennale che, come risulta dalla data di richiesta di ritiro del capitale (7/11/12) con decorrenza dalla data di scadenza della polizza, non era affatto decorso.
Esclusa quindi la prescrizione del credito, concludeva il Tribunale, anche la devoluzione della somma al Fondo speciale non poteva essere operata ed eseguita, sia in quanto non trattavasi, nella specie, di crediti estinti per prescrizione e sia perché mancava del tutto la nota preventiva informativa, richiesta quale presupposto imprescindibile, conseguendone il doveroso accoglimento della domanda attorea con la conseguenziale condanna della società convenuta alla restituzione della somma richiesta, maggiorata pagina 7 di 13 dei soli interessi legali, non ritenendosi dovuta alcuna rivalutazione monetaria, trattandosi, nella specie, di un'obbligazione di valore e non di valuta.
Avverso siffatta motivazione insorgeva , proponendo il gravame che ci Parte_1 occupa a supporto del quale, con unica sostanziale doglianza, contestava una motivazione illogica ed apparente sia con riferimento all'avvenuta prescrizione del diritto e richiesta risarcitoria avanzata dall'appellata e sia con riguardo alla prospettata inapplicabilità del D.P.R. 116/2007 al caso di specie.
In particolare, premessa la dettagliata individuazione delle fonti legislative delle polizze linked (Codice delle Assicurazioni private e Regolamenti Isvap del 2009) e ribadita la natura delle stesse, consistente in una forma d'investimento rientrante nel novero dei contratti assicurativi conclusi per la gestione del patrimonio, divergente dalle polizze vita classiche, prevedenti una garanzia di risultato con rendimento minimo annuo, evidenziava il chiarimento enunciato dalla Suprema Corte secondo il quale il contratto di assicurazione sulla vita sia tale solo qualora rechi la garanzia della conservazione del capitale alla scadenza, dovendosi, in difetto, considerarsi alla stregua di investimento finanziario sottoposto alla disciplina specifica del TUF e del regolamento Consob, precisandosi che, qualora il rischio sia posto per intero in capo al soggetto assicurato, si ricadeva in una fattispecie contrattuale diversa dall'assicurazione sulla vita, in cui l'intermediario aveva l'obbligo di rispettare le regole di leale comportamento previste dalla normativa di settore e inoltre la natura speculativa e non assicurativa del negozio importava una distinta disciplina in ambito successorio e fiscale (Cass. n.10333/2018).
Tanto premesso, ribadiva l'appellante la componente “mista” del contratto in esame, sia pure con prevalenza dell'aspetto finanziario, richiamando una rilevante pronuncia di legittimità su fattispecie speculare, laddove la Suprema Corte ribadiva la necessità di una valutazione “caso per caso” al fine di chiarire la corretta qualificazione di un contratto assicurativo al fine di qualificarlo come puramente finanziario o di assicurazione sulla vita ed individuando la scriminante effettiva sulla ripartizione del rischio che nella polizza assicurativa sulla vita, deve ricadere sull'assicuratore mentre,
pagina 8 di 13 viceversa, in uno strumento finanziario, il rischio di “performance” viene per intero addossato all'assicurato (Cass. 6061/2012).
La componente causale mista della polizza in esame, imponeva, secondo l'appellante, in disparte il nomen juris attribuitogli, una valutazione più attenta circa l'irrisorietà o congruità dell'importo per mancanza di una specifica disciplina sul valore economico di esso e l'omessa valutazione specifica da parte del Tribunale comportava una motivazione apparente e non congrua, richiamando, a supporto della censura, il principio di diritto riportato dalla citata pronuncia di legittimità.
Si costituiva l'appellata ribadendo la correttezza dell'impugnata motivazione ed insistendo per l'integrale conferma della stessa con le conseguenze di rito.
All'esito dell'udienza di prima comparizione del 14/5/2021, la causa veniva rinviata per la p.c. alla successiva udienza del 27/5/2022, differita, per rilevato carico del ruolo, a quella di cui in epigrafe del 23/6/23, trattata con la disposta modalità cartolare e telematica, nel corso della quale, acquisite le prescritte note difensive, veniva riservata in sentenza sulle trascritte conclusioni ex art.190 c.p.c.
Motivazione della decisione
Reputa il Collegio non condivisibile la censura di apparente ed errata motivazione prospettata dalla società appellante, ritenendo, invece, il percorso motivazionale adottato dal primo giudice corretto e supportato da incontestabili rilievi interpretativi in ordine alla reale natura del prodotto assicurativo di cui si discute.
In estrema sintesi, va premessa l'individuazione di una triplice forma negoziale nel settore assicurativo a cominciare da quella “pura” assicurativa, collegata esclusivamente ad un fattore temporale e demografico relativo al fattore vita dell'assicurato.
Stante questa preminente funzione previdenziale di tutela dell'individuo dai rischi connessi al ciclo della vita, le polizze vita si sono tuttavia sviluppate anche nel senso di individuare rendimenti finanziari crescenti, tramite quelle componenti che fossero capaci di conservare il valore reale delle polizze e che, unitamente alla componente assicurativa pura, migliorassero nel tempo i risultati economici e tale soluzione si pagina 9 di 13 rendeva possibile con le polizze assicurative vita cd. Linked o Unit linked parzialmente garantite, introdotte nell'ordinamento giuridico italiano in recepimento della prima
Direttiva comunitaria vita n.79/267/CEE con la L.22/10/1986 n.742 e che disciplinava, appunto, le assicurazioni sulla durata della vita umana connesse a fondi di investimento, nelle quali il premio corrisposto veniva impiegato per l'acquisto di titoli, al cui rendimento era legata l'entità del capitale dovuto da parte dell'assicuratore al verificarsi dell'evento attinente la vita umana(seconda ed alternativa figura di investimento previdenziale).
Concludeva la triplice individuazione di cui innanzi, la successiva elaborazione negoziale con l'introduzione delle polizze cd index linked (art.30 comma 2, d.lgs. n.174/1995), ovvero le polizze le cui prestazioni fossero direttamente collegate ad un indice azionario o ad altro valore di riferimento, senza alcuna garanzia di restituzione del capitale.
L'appartenenza della polizza contratta tra le parti in causa il 14/4/2003 costituisce, evidentemente, la scriminante giuridica per l'attribuzione allo strumento negoziale de quo di una natura previdenziale ovvero di un fine meramente speculativo e finanziario, con le rilevanti conseguenze in punto di applicazione della disciplina normativa applicabile e, in particolare, del regime prescrizionale, ordinario e decennale, nel caso di prodotto finanziario e speciale e biennale nel caso di prodotto pur sempre assicurativo.
In tale percorso ermeneutico, correttamente il Tribunale attribuiva alla polizza le caratteristiche di una polizza linked, sprovvista, tuttavia, di alcun minimo residuo carattere previdenziale e, in quanto tale, inquadrabile tra gli strumenti finanziari e non tra quelli assicurativi.
A tale riguardo, risultava dirimente il principio scriminante enunciato dalla Suprema
Corte sin dal 2012, principio cui si è attenuto il Tribunale e dal quale questo Collegio non intende discostarsi, secondo il quale: “nel contratto di assicurazione vita il rischio è assunto dall'assicuratore, il cui margine di profitto è direttamente proporzionale alla frazione di tempo intercorrente tra la stipula del contratto e l'evento della vita in esso dedotto. Nello strumento finanziario, invece, il rischio concernente la perfomance del prodotto è a carico dell'investitore e non dipende dal fattore tempo, bensì dalle
pagina 10 di 13 dinamiche dei mercati mobiliari, dal rendimento del titolo e dalla solvibilità dell'emittente” e che “ al fine di stabilire se l'impresa emittente, l'intermediario ed il promotore abbiano violato le regole di leale comportamento previsto dalla specifica normativa e dall'art.1137 c.c., il giudice deve interpretare il contratto al fine di stabilire se esso, al di là del nomen juris attribuitogli, sia da identificare effettivamente come polizza assicurativa sulla vita (in cui il rischio avente ad oggetto un evento dell'esistenza dell'assicurato è assunto dall'assicuratore) oppure si concreti nell'investimento in uno strumento finanziario (in cui il rischio c.d. di perfomance sia per intero addossato sull'assicurato”(Cass. 18/4/2012 n.606; conf. Cass. 30/4/2018 n.10333).
Tali essendo le linee guida che l'interprete avrebbe dovuto adottare nel caso concreto, rileva il Collegio la correttezza delle valutazioni operate dal primo giudice esaminando le peculiarità della struttura negoziale de qua, come evincibile dalla nota informativa del prodotto.
Risultava quindi, evidente il collegamento del prodotto “programma dinamico evoluzione” ad un valore indicizzato di un titolo appositamente costruito e denominato
“Evoluzione index linked” emesso da altra società di intermediazione finanziaria, quale
Mediobanca e nel quale l'intermediaria investiva il premio unico versato Parte_1 dall'assicurata CP_1
La polizza in esame, rilevava correttamente il Tribunale, era “calibrata” sul predetto titolo, nel quale il premio versato dalla contraente veniva reinvestito, senza la minima rilevanza del fattore “demografico” connesso alla durata della vita della contraente, tant'é che la stessa durata temporale della polizza, aveva una scadenza corrispondente alla data di prevista indicizzazione del titolo medesimo e non alla morte della contraente ovvero alla sua sopravvivenza oltre una certa età.
Il rilievo, integralmente condivisibile, escludeva quindi che la prestazione contrattuale a carico dell'assicuratore fosse in alcun modo collegata al rischio demografico, come invece richiesto dall'art.9 Reg. n.32/2009. CP_3
La natura speculativa e finanziaria del prodotto era poi ulteriormente corroborata dalla prevista ipotesi di riscatto anticipato della polizza e di premorienza dell'assicurato, nel pagina 11 di 13 qual caso il complesso meccanismo di liquidazione, con determinazione di una formula matematica di calcolo, non garantiva nemmeno la restituzione del premio versato, prevedendosi un valore di restituzione non superiore ad €5.000,00, confermandosi, infine, che alcuna garanzia veniva prestata dall'assicuratrice in merito Parte_1 all'ammontare delle prestazioni, incluso il rischio di controparte, garanzia ad esclusivo carico di un'emittente estranea al negozio, quale Mediobanca spa.
Il carattere misto del contratto assicurativo, inquadrabile, come visto, tra le polizze linked, non era quindi idoneo a preservare un minimo di garanzia previdenziale collegata al fattore demografico umano, con una porzione di rischio a carico dell'assicuratore, ma il collegamento con un titolo indicizzato emesso da altra società era tale da ribaltare diametralmente il rischio a carico dell'assicurato-investitore, così di fatto escludendo qualsiasi natura previdenziale del prodotto, residuando una esclusiva qualifica speculativa dello stesso con il conseguente regime prescrizionale ordinario e decennale previsto per i prodotti di intermediazione finanziaria dalla normativa settoriale.
La qualificazione giuridica del contratto comportava, quindi, in conseguenza di alcuna prescrizione temporale del diritto di credito alla restituzione del capitale (richiesta effettuata nel novembre del 2012 nel decennio decorrente dalla scadenza della polizza al
19/5/2010) l'illegittima devoluzione dello stesso al Fondo speciale per le vittime, anche perchè la convenuta non era stata in grado di comprovare la tempestiva e preventiva comunicazione all'assicurato, quale presupposto, indefettibilmente richiesto dal dpr n.116/2007, a fronte della correlativa eccezione sollevata dalla ricorrente, onere cui era tenuta in quanto reale soggetto emittente la polizza in questione che si Parte_1 assumeva “dormiente”, qualificandosi Mediobanca spa quale soggetto emittente il prodotto obbligazionario sottostante.
In definitiva, quindi, sulla scorta degli anzidetti rilievi, il gravame non appare adeguatamente motivato ed in grado di supportare l'invocata riforma integrale della gravata statuizione.
PQM
pagina 12 di 13 La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , in Parte_1 persona del legale rappresentante, avverso la sentenza resa dal Tribunale di Bari, in composizione monocratica, in data 16/6/2020, in pari data pubblicata, così provvede:
1)Rigetta l'appello;
2)Condanna la società appellante, , in persona del legale rappresentante, Parte_1 alla refusione, in favore dell'appellata , delle competenze difensive Controparte_1 del grado, liquidate le stesse, con esclusione della fase decisoria in ragione dell'omesso deposito delle memorie conclusionali, in complessivi €3.898,00 oltre accessori di legge e che distrae in favore degli avv.ti Arturo Ginefra ed Oltensio Checchia, per loro dichiarata anticipazione;
3)Da atto della sussistenza dei presupposti di legge per dichiarare la società appellante,
, in persona del legale rappresentante, tenuta al versamento, in favore Parte_1 dell'Erario, di un importo pari al contributo unificato versato all'atto d'iscrizione del gravame.
Così deciso nel corso della Camera di Consiglio in videoconferenza del 20/12/2024.
Il Presidente
(dott. Filippo Labellarte)
Il Giudice Ausiliario estensore
(avv. Leonardo Nota)
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