Articolo 57 della Legge 17 luglio 1942, n. 907
Articolo 55Articolo 58
Versione
24 ottobre 1942
Art. 57. Trasporto, deposito e detenzione dei tabacchi nazionali.

I tabacchi nazionali e quelli di provenienza estera posti in vendila dall'Amministrazione dei Monopoli sono soggetti a bolletta di legittimazione quando siano trasportati, depositati o comunque detenuti in quantita' superiore a due chilogrammi nelle zone di vigilanza stabilite dalla legge doganale.

Fuori delle zone suddette, il trasporto, il deposito ovvero la detenzione dei tabacchi in quantita' superiore ai dieci chilogrammi sono sottoposti allo stesso vincolo.

In ogni caso la spedizione di tabacchi a mezzo di pacco postale da un punto all'altro del Regno e' sottoposto a bolletta di legittimazione.
Entrata in vigore il 24 ottobre 1942
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