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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Campobasso, sentenza 24/10/2025, n. 331 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Campobasso |
| Numero : | 331 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 339/2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO
La Corte riunita in camera di consiglio in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa Maria Grazia D'Errico Presidente dr.ssa Rita Carosella Consigliere dr. Gianfranco Placentino Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 339/2021 R.G. di appello avverso sentenza n. 187/2021 resa dal Tribunale di Campobasso, Sezione Civile, in composizione monocratica, pubblicata in data 16/03/2021 nell'ambito del procedimento n. R.G. 1138/2017, non notificata avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo – contratti bancari
TRA
(C.F. ), in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dagli avv. CASAMORATA Carlotta e VANDINI Marina, elettivamente domiciliata presso il loro studio in VIA ALFREDO BACCARINI 52, RAVENNA
APPELLANTE
E
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_2
(C.F. Controparte_1 C.F._1
(C.F. CP_2 C.F._2 rappresentati e difesi dall'avv. D'APICE Salvatore, elettivamente domiciliati presso il suo studio in PIAZZA DELLA LIBERTÀ 9, SALERNO
APPELLATI
E
quale mandataria di CP_3 Controparte_4
APPELLATA NON COSTITUITA
CONCLUSIONI all'udienza di precisazione delle conclusioni del 20/11/2024, svolta tramite il deposito di note scritte:
Pag. 1 a 11 per l'appellante, gli avv. Casamorata e Vandini, riportandosi all'atto di appello, chiedono che la Corte voglia:
“rideterminare il credito vantato da alla luce degli estratti e riassunti Parte_1 scalari del conto corrente n. 2740631, a decorrere dal 01.01.2005 al 31.12.2014 prodotti in giudizio di primo grado;
accertare e dichiarare che è creditrice nei confronti della società Parte_1
(P.IVA: ) con sede legale Parte_2 P.IVA_2 in 86100 Campobasso Contrada dell'Orso, 74/b, in persona del legale rappresentante pro tempore Sig. ; (C.F.: nato a [...]_1 C.F._1
Campobasso il 27.06.1959; (C.F.: nata a [...] il CP_2 C.F._2
29.08.1964 della somma di Euro 131.800,46, oltre interessi dal 20.01.2017 sino a soddisfo quale saldo debitore del conto corrente ordinario n. 2740631 o di qualsiasi altra somma ritenuta di giustizia e, per l'effetto, condannare Parte_2
(P.IVA: ) con sede legale in 86100 Campobasso Contrada dell'Orso, 74/b, in persona P.IVA_2 del legale rappresentante pro tempore Sig. ; Controparte_1 Controparte_1
(C.F.: nato a [...] il [...]; (C.F.: C.F._1 CP_2
nata a [...] il [...] al relativo pagamento della somma di Euro C.F._2
131.800,46, oltre interessi dal 20.01.2017 sino a soddisfo o di altra somma ritenuta di giustizia;
accertare e dichiarare che è creditrice nei confronti della società Parte_1
(P.IVA: ) con sede legale Parte_2 P.IVA_2 in 86100 Campobasso Contrada dell'Orso, 74/b, in persona del legale rappresentante pro tempore Sig. ; (C.F.: nato a [...]_1 C.F._1
Campobasso il 27.06.1959; (C.F.: nata a [...] il CP_2 C.F._2
29.08.1964 della somma di Euro 87.992,89, quale saldo del conto corrente n. 2740631, così come determinato nell'ambito della C.T.U. svoltasi nel corso del giudizio di primo grado RG. 1138/2017 dinanzi al Tribunale di Campobasso e depositata in data 04.06.2019 e per l'effetto, condannare (P.IVA: ) con sede legale Parte_2 P.IVA_2 in 86100 Campobasso Contrada dell'Orso, 74/b, in persona del legale rappresentante pro tempore Sig. ; (C.F.: nato a [...]_1 C.F._1
Campobasso il 27.06.1959; (C.F.: nata a [...] il CP_2 C.F._2
29.08.1964 al pagamento della somma di Euro 87.992,89 oltre interessi dalla data dell'ultima liquidazione sino al soddisfo. Con vittoria di spese di entrambi i gradi del giudizio.” per gli appellati, l'avv. D'Apice conclude:
“Voglia la Ecc.ma Corte di Appello di Campobasso, rigettata ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvedere: in via pregiudiziale:
- accertare e dichiarare inammissibile l'appello proposto ex art. 348 bis c.p.c. in quanto palesemente infondato in fatto ed in diritto per come largamente rappresentato;
nel merito:
- confermare pedissequamente in ogni sua parte la sentenza di primo grado e, per l'effetto, rigettare perché destituito di fondamento giuridico e fattuale l'appello proposto dalla
[...] con sede legale in Venezia Mestre, via Terraglio n. 63, codice fiscale e numero di Parte_1 iscrizione al Registro delle Imprese di Venezia RO al n. P.IVA e, per P.IVA_1 P.IVA_3 essa, la con sede legale in Venezia-Mestre, via Terraglio n° 63, codice Controparte_5
Pag. 2 a 11 fiscale e numero di iscrizione al Registro Imprese di Venezia - RO , in persona del P.IVA_4 lrpt;
- rigettare, in ogni caso, il proposto appello e, per l'effetto, confermare la sentenza di primo grado alla luce della rilevata carenza di legittimazione attiva di parte appellante. Con vittoria di spese e compensi professionali da distrarsi in favore del procuratore costituito dichiaratosi antistatario.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione notificato il 15/05/2017 la “ Controparte_1
nella qualità di correntista, unitamente a e , quali
[...] Controparte_1 CP_2 fideiussori, proponeva opposizione dinanzi al Tribunale di Campobasso avverso il decreto ingiuntivo n. 168/2017, emesso il 18/03/2017 con il quale era stato ingiunto loro di pagare, in favore di la somma di € 131.800,46, oltre interessi dal 20.01.2017, quale saldo Controparte_4 passivo del conto corrente n. 2740631, stipulato con l'istituto di credito opposto.
Gli opponenti deducevano in via preliminare l'improcedibilità della domanda per omesso tentativo obbligatorio di conciliazione e, nel merito, eccepivano la carenza di idonea documentazione per l'emissione del decreto ingiuntivo e contestavano la mancata adozione di validi moduli contrattuali, l'illegittimo esercizio dello ius variandi, l'illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi, l'illegittima applicazione della commissione di massimo scoperto, l'illegittima revoca degli affidamenti bancari e illegittima segnalazione in “Centrale Rischi”. Chiedevano pertanto la revoca del decreto opposto e, previa dichiarazione di illegittimità delle condizioni del contratto di conto corrente, chiedevano di accertare l'esatto dare-avere tra le parti (con ripetizione di ogni somma indebitamente prestata); proponevano domanda di risarcimento del danno subito per l'illegittima segnalazione a sofferenza operata dalla banca;
chiedevano fosse dichiarata la nullità delle fideiussioni.
L' si costituiva l'11/12/2017, chiedendo di rigettare l'opposizione e confermare Controparte_4 il decreto ingiuntivo opposto. In data 18/02/2019, interveniva nel giudizio la in Parte_1 qualità di successore a titolo particolare nel rapporto contrattuale in questione, chiedendo l'estromissione della cedente e insistendo per il rigetto dell'opposizione.
Istruita la causa con CTU contabile, il Tribunale con sentenza n. 187/2021 pubblicata il 16/3/2021, accoglieva l'opposizione, revocava il decreto ingiuntivo opposto e rigettava la domanda di risarcimento del danno avanzata dagli opposti;
compensava interamente le spese di lite e della CTU.
2. Il Tribunale, rilevando che la banca, a fondamento del proprio credito e a seguito di ordine di esibizione degli opponenti e successiva richiesta del CTU, aveva prodotto il contratto di conto corrente, l'estratto di saldaconto certificato (ex art. 50 TUB) e gli estratti conto per il solo periodo dall' 1/1/2005 al 31/1/2014 (a fronte di un rapporto sorto nel 1994), riteneva non assolto l'onere probatorio posto a suo carico. La documentazione prodotta dalla banca non è stata ritenuta idonea a provare il credito ingiunto in quanto carente del saldo maturato all'inizio del rapporto;
non potendo ricostruire il saldo a partire da altri elementi, non veniva ritenuto possibile nemmeno fare ricorso al criterio del cd. “saldo zero” (il primo giudice citava in proposito la sentenza della Cassazione n. 11543/2019). Rigettava anche la domanda degli opponenti al risarcimento del danno per l'illegittimo recesso e l'illegittima segnalazione a sofferenza, in quanto sfornita di prova.
Pag. 3 a 11
2.1 Avverso la suddetta sentenza, proponeva appello la con Parte_1 citazione notificata il 15/10/2021 e iscritta a ruolo il 21/10/2021. L'appellante chiedeva, rimessa la causa in istruttoria, di rideterminare il proprio credito alla luce degli estratti e riassunti scalari del conto corrente n. 2740631, a decorrere dal 01/01/2005 al 31/12/2014; accertare e dichiarare che essa appellante è creditrice della somma di € 131.800,46 o, in via subordinata, della somma di € 87.992,89, quale saldo del conto corrente in questione, determinato dalla CTU svolta in primo grado.
2.2 Con ordinanza del 23/11/2022, la Corte rigettava la richiesta di rinnovazione della CTU e dava atto della mancata costituzione degli appellati, cui l'appello era stato regolarmente notificato.
2.3 Il procuratore degli appellati depositava in data 20/11/23 “comparsa di costituzione procuratore”, contenente le nomine da parte di in proprio e quale Controparte_6 rappresentante della ”, da parte di , Controparte_1 CP_2 depositando unicamente le procure, senza depositare comparsa di risposta ai sensi dell'art. 167 cpc, richiamato dall'art. 347 cpc.
Con le “note di trattazione scritta udienza del 20/11/24” (udienza fissata per la precisazione delle conclusioni) depositate in data 18/11/24, il procuratore degli appellati dichiarava di costituirsi per gli appellati depositando note scritte di 16 pagine, nelle quali per la prima volta prendeva posizione sulle domande proposte con l'appello, senza osservare il precetto contenuto nel decreto che aveva disposto la trattazione scritta del 5/7/24, con il quale era stato disposto che le parti depositassero note scritte contenenti le sole rispettive istanze e conclusioni, come prescritto dall'art. 127 ter cpc;
chiedeva di dichiarare inammissibile l'appello ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c., eccepiva il difetto di legittimazione attiva dell'appellante e, nel merito, chiedeva di rigettare l'appello perché infondato in fatto e in diritto e di confermare la sentenza impugnata.
2.4 All'udienza del 20/11/2024, la decisione è stata riservata sulle conclusioni come riportate in epigrafe, previa concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
2.5 Preliminarmente va confermato quanto già statuito nell'ordinanza depositata il 21/11/24 di rimessione della causa in decisione e cioè che in relazione alle note depositate dagli appellati (di n. 17 pagine) si può tenere conto solo delle istanze e conclusioni, come previsto dall'art. 127 ter cpc e come disposto con il decreto che ha disposto la trattazione scritta.
2.6. Sempre in via preliminare va rilevato che l'atto di costituzione del difensore, depositato in data 20/11/23, non costituisce comparsa di risposta ai sensi dell'art. 167 cpc richiamato dall'art. 347 cpc;
l'art. 167 cpc prevede che il convenuto "propone" le sue difese, con ciò dovendosi intendere che illustra la sua posizione, in relazione alle domande formulate dall'attore, nell'atto introduttivo. La sua funzione appare, così, assai rilevante, proprio in direzione di fissare la materia del contendere e di porre, unitamente all'atto introduttivo, i limiti al potere del giudice circa l'oggetto del processo e, quindi, della relativa pronuncia;
l'atto deve contenere la formulazione delle difese che sono poste alla base della domanda di rigetto della pretesa dell'attore e le conclusioni;
il convenuto ha l'onere di prendere posizione sui fatti, attività, questa, che oggi assume un maggior rilievo, sulla scorta della modifica apportata all' art. 115 dalla L. 18.6.2009, n. 69, in relazione ai fatti non contestati;
il convenuto ha l'onere di rassegnare le conclusioni;
per
Pag. 4 a 11 quanto la lettera della norma in commento non introduca alcuna prescrizione decadenziale, tuttavia esse rappresentano un importante elemento costitutivo della comparsa, poiché, proprio in relazione alla domanda dell'attore, permettono al convenuto di evidenziare le proprie richieste ed, in particolare, la prima e fondamentale istanza, ovvero quella di rigetto della domanda introduttiva;
l'atto di costituzione in esame è del tutto privo delle difese, della presa di posizione chiara e specifica sui fatti allegati dall'appellante ed è del tutto priva delle conclusioni.
La Corte di Cassazione ha ribadito che "Il convenuto, a fronte di una allegazione da parte dell'attore chiara e articolata in punto di fatto, ha l'onere ex art. 167 c.p.c. di prendere posizione in modo analitico sulle circostanze di cui intenda contestare la veridicità e, se non lo fa, i fatti dedotti dall'attore debbono ritenersi non contestati, per i fini di cui all'art. 115 c.p.c." (Cass. ordinanza 23.3.2022, n. 9439; in senso conforme anche Cass. sentenza 6.10.2015, n. 19896, 17.2.2016, n. 3023, 29.9.2020, n. 20525). Per la mancanza di regolare costituzione degli appellati non può essere nemmeno ritenuta la rituale riproposizione delle domande e delle eccezioni non esaminate dalla sentenza di primo grado, che devono essere proposte nella comparsa di risposta da depositare non oltre la prima udienza (Cass. civ., Sez. Unite, 21/03/2019, n. 7940; ; C. 15529/2023; C. 32650/2021).
3. Ciò premesso, va rilevato il passaggio in giudicato sia della pronuncia di rigetto delle domande risarcitorie, sia della pronuncia implicita di rigetto della domanda di accertamento della nullità delle fideiussioni, tenuto conto sia della mancanza di proposizione di rituale appello incidentale, sia della proposizione di rituale riproposizione delle domande ex art. 346 cpc;
sugli effetti della mancata riproposizione delle ulteriori domande proposte con l'opposizione a decreto ingiuntivo si motiverà specificamente al punto 7. della motivazione.
4. Va rilevato che la richiesta di declaratoria di manifesta infondatezza dell'appello ex art. 348- bis cpc, formulata dagli appellati, è superata dalla avvenuta rimessione della causa in decisione.
5. Con le note di precisazione delle conclusioni gli appellati hanno contestato la carenza di legittimazione attiva della (già quest'ultima già costituita Parte_1 Parte_1 in primo grado), per mancanza di prova della cessione del credito.
Premesso che la questione non riguarda la legitimatio ad agire ma unicamente la asserita carenza della titolarità del rapporto, va applicato il principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c. che ha ad oggetto fatti storici sottesi a domande ed eccezioni e non può riguardare questioni che attengono allo svolgimento del processo" (Cass., 3, n. 21403 del 6/7/2022), la contestazione della titolarità del rapporto controverso può essere svolta in ogni tempo, purché rispettosa dei termini per le preclusioni;
tenuto conto del fatto della costituzione nel giudizio d'appello della società cessionaria del credito, gli appellati non hanno contestato detta qualità nella comparsa di costituzione tempestivamente depositata, con l'effetto che, sulla titolarità della cessionaria, in forza del principio di non contestazione, non possono residuare incertezze.
La Cassazione con pronuncia n. 14711/25 pronunciando proprio su controversia sorta in ordine alla carenza di legittimazione della cessionaria del credito, ha confermato che resta preclusa all'esito della fase di trattazione ogni ulteriore modifica determinata dall'esercizio dell'attività deduttiva (v. Cass., n. 31402 del 2/12/2019, Cass., 2, n. 20556 del 19/7/2021, Cass., 3, n. 24415 del 9/9/2021, Cass., 2, n. 2223 del 25/1/2022, Cass., 6-3, n. 9439 del 23/3/2022, Cass., 3, n. 4747 del 15/2/2023, Cass., 2, n. 15288 del 31/5/2023). Va comunque rilevato che l'appellante ha prodotto
Pag. 5 a 11 Pt_ il contratto di cessione dei crediti stipulato in data 20/9/2018 tra e avente ad Controparte_4 oggetto, tra gli altri, “tutti i crediti verso persone giuridiche […] derivanti da rapporti contrattuali di natura bancaria e finanziaria”; è stata allegata anche la Gazzetta Ufficiale – Foglio delle Inserzioni del 27/9/2018, in cui è pubblicato l'avviso di cessione dei crediti in favore dell'appellante; sono state pure prodotte le visure camerali delle società interessate.
6. L'appello è articolato in due motivi, rubricati nel modo seguente:
I) Sulla erroneità della sentenza nella parte in cui ha accolto l'opposizione e, per l'effetto, ha integralmente revocato il decreto ingiuntivo, omettendo di riconoscere in capo alla cessionaria il credito, risultante dagli estratti conto e riassunti scalari prodotti in giudizio;
II) Riproposizione delle domande ed eccezioni formulate in primo grado.
6.1. Con il primo motivo, l'appellante impugna la sentenza nella parte in cui ha accolto l'opposizione, revocando integralmente il decreto ingiuntivo e non riconoscendo in suo favore alcun credito. Afferma che la mancanza degli estratti conto precedenti al 01/01/2005 non impedirebbe di poter definire i rapporti di dare-avere tra le parti, potendo trarre sufficienti elementi dagli estratti conto prodotti ed azzerando il saldo risultante dal primo estratto conto disponibile;
l'applicazione del “saldo zero”, e l'attendibilità dei conteggi del CTU in primo grado, sarebbero altresì giustificate dalla reciprocità dell'onere della prova, stante le contrapposte domande da parte della banca e del correntista.
6.2. Con il secondo motivo, l'appellante ha riproposto tutte le eccezioni riguardanti le questioni poste dagli opponenti e non trattate nella sentenza impugnata, poiché assorbite, “nell'ipotesi in cui dovessero essere riproposte ex art. 346 c.p.c. dall'odierna appellata”: si tratta delle questioni afferenti la posizione dei garanti e , della presunta illegittimità dello jus variandi, CP_1 CP_2 del presunto superamento del tasso soglia usura, della capitalizzazione trimestrale degli interessi e della commissione di massimo scoperto, nonché alle osservazioni alla CTU in corso di causa.
7. In via preliminare, occorre delimitare il thema decidendum del presente giudizio, in relazione al fatto che gli appellati, costituitisi soltanto all'udienza di precisazione delle conclusioni, non hanno riproposto tempestivamente in appello ex art. 346 cpc come sopra già motivato le molteplici domande formulate nell'atto introduttivo di primo grado, con conseguente formazione del giudicato interno su tali questioni.
Conseguentemente, si deve rilevare che il secondo motivo di appello è da considerarsi superato in quanto gli appellati, costituiti tardivamente, non hanno riproposto ex art. 346 c.p.c. alcuna delle domande formulate nell'atto di opposizione al d.i. e assorbite nel giudizio di primo grado. L'art. 346 c.p.c. dispone che “le domande e le eccezioni non accolte nella sentenza di primo grado, che non sono espressamente riproposte in appello, si intendono rinunciate”; secondo la giurisprudenza della Cassazione, “le parti del processo di impugnazione sono tenute, per sottrarsi alla presunzione di rinuncia a riproporre ai sensi dell'art. 346 c.p.c. le domande e le eccezioni non accolte in primo grado, in quanto rimaste assorbite, con il primo atto difensivo e comunque non oltre la prima udienza, trattandosi di fatti rientranti già nel "thema probandum" e nel "thema decidendum" del giudizio di primo grado” (Cass. 15529/2023; Cass. S.U. 7940/2019).
Pag. 6 a 11 Ne deriva che le domande relative alla nullità delle condizioni del contratto, all'illegittimità dello ius variandi, al superamento del tasso soglia usura, alla capitalizzazione trimestrale degli interessi e alla c.m.s. devono intendersi come rinunciate.
In conclusione, l'oggetto del presente giudizio risulta limitato all'accertamento del diritto di credito della banca appellante, negato in primo grado, ed all'eventuale quantificazione dello stesso sulla base delle prove disponibili.
6. Il primo motivo di appello è fondato nei termini che seguono.
Bisogna osservare che la banca ha prodotto, nella fase monitoria, il contratto di conto corrente (n. 2740631) acceso il 13/04/1994, l'estratto di saldaconto certificato (alla data 19/01/2017), i contratti di affidamento del 2006 e 2008 e i contratti di fideiussione del 26/06/2008. La CTU dott.ssa , nominata nel giudizio di primo grado, ha chiesto alla banca, in data 14/02/2019, Per_1 di fornire la documentazione mancante necessaria e, in particolare, copia degli estratti conto dalla data di apertura alla chiusura del conto corrente in esame.
L'opposta, in data 5/3/2019, forniva alla CTU gli estratti conto e i prospetti scalare del conto corrente n. 2740631 per il periodo decorrente dall' 01/01/2005 al 31/01/2014 (cfr. all. 2 CTU 04/06/2019); non pervenivano gli estratti conto aventi ad oggetto la fase iniziale del rapporto, sorto nel 1994. Dal primo estratto conto disponibile (periodo 01/01/2005- 31/12/2005), il saldo iniziale alla data del 31/12/2004 riporta un credito per il cliente, pari a € 1.633,27.
Il giudice di primo grado, ritenendo non assolto l'onere probatorio da parte della banca (attrice in senso sostanziale), che non aveva fornito la documentazione completa richiesta, e ritenendo altresì non desumibile il saldo iniziale dagli altri elementi disponibili, accoglieva l'opposizione.
A sostegno della decisione, richiamava la sentenza della Cassazione n. 11543/2019, secondo cui nei rapporti bancari di conto corrente, esclusa la validità della pattuizione di interessi ultralegali o anatocistici a carico del correntista e riscontrata la mancanza di una parte degli estratti conto, riportando il primo dei disponibili un saldo iniziale a debito del cliente, nel caso in cui il correntista sia convenuto in giudizio, l'accertamento del dare e avere può attuarsi con l'impiego di ulteriori mezzi di prova idonei a fornire indicazioni certe e complete che diano giustificazione del saldo maturato all'inizio del periodo per cui sono stati prodotti gli estratti conto;
possono inoltre valorizzarsi quegli elementi, quali ad esempio le ammissioni del correntista stesso, idonei quantomeno ad escludere che, con riferimento al periodo non documentato da estratti conto, questi abbia maturato un credito di imprecisato ammontare (tale da rendere impossibile la ricostruzione del rapporto di dare e avere tra le parti per il periodo successivo), così che i conteggi vengano rielaborati considerando pari a zero il saldo iniziale del primo degli estratti conto prodotti;
in mancanza di tali dati la domanda deve essere respinta.
Osserva la Corte che, nel caso in esame, non ricorrono i presupposti per poter applicare i principi della sentenza n. 11543/2019 richiamata dal Tribunale a sostegno della propria tesi: il saldo risultante dal primo estratto conto prodotto dalla banca riporta un credito per il cliente (€
1.633,27 alla data del 31/12/2004) e non un debito, atteso che la posizione debitoria del correntista si configura quale presupposto fondamentale per l'applicazione della sentenza della
Pag. 7 a 11 Cassazione citata;
in secondo luogo, il credito della banca risulta sufficientemente provato dagli estratti conto disponibili per il periodo 2005-2014 anche i considerazione della mancata contestazione degli appellati circa l'effettiva e documentata consistenza dei saldi iniziale e finale.
Per completezza, si osserva anche che il criterio del cd. “saldo zero”, comunque non applicato in primo grado stante il rigetto della domanda, non si adatta al caso di specie: la ricostruzione del conto corrente previo azzeramento del primo saldo disponibile è applicabile quando la banca, attrice in giudizio, abbia fornito una prova almeno parziale del proprio credito in favore del correntista, il che avviene sempre quando il primo saldo prodotto riporti un debito per il cliente (ipotesi non sussistente, come già evidenziato). Nella fattispecie valgono le medesime osservazioni precedentemente rassegnate in ordine all'esistenza di un saldo positivo e non contestato.
Allo stesso modo, la giurisprudenza richiamata dalla banca nell'atto di appello (Cass. sent. n. 23852/2020) non si adatta al caso in esame perché presuppone, sempre nel caso di mancata produzione delle movimentazioni iniziali del conto corrente e nel caso di contrapposizione di domande tra le parti, che il primo saldo disponibile sia a debito per il correntista;
in quel caso la Corte riconosce la possibilità di azzerare tale saldo negativo. Come già esposto, nel caso in cui il saldo iniziale sia a credito per il cliente, non si può ricorrere al criterio del cd. saldo zero, applicato nella giurisprudenza richiamata dall'appellante.
Pertanto, si rileva che, sebbene l'onere della prova della banca, che agisce per ottenere il pagamento del saldo passivo del conto corrente, venga assolto attraverso la produzione degli estratti conto riferiti all'intera durata del rapporto, la produzione parziale della documentazione (come nel caso in esame, in cui mancano gli estratti conto riferiti al periodo 1994-2005) non costituisce necessariamente fatto impediente il sollecitato accertamento giudiziale del dare e dell'avere fra le parti, a partire dal primo saldo documentalmente riscontrato (Cass., n. 35979/2022). Infatti, poiché non è possibile desumere aliunde il saldo sussistente all'inizio del rapporto, l'elaborazione dei conteggi deve avvenire dal primo saldo documentato, che, essendo a credito per il cliente, costituisce il dato più sfavorevole per la banca emerso dal quadro delle risultanze probatorie e va quindi applicato proprio in conseguenza dell'incompleto adempimento dell'onere probatorio da parte della banca opposta (cfr. Cass. 1842/2011, “l'assenza degli estratti conto per il periodo iniziale del rapporto non può dirsi astrattamente preclusiva di un'indagine contabile per il periodo successivo, potendo questa attestarsi sulla base di riferimento più sfavorevole per il creditore istante, quale l'inesistenza di un saldo debitore alla data dell'estratto conto iniziale” – come nel caso di specie, in cui alla data del primo estratto conto prodotto non sussiste alcun saldo passivo per il correntista).
Sotto il profilo del quantum, dalla consulenza tecnica svolta è emersa la previsione di interessi ultralegali specificamente indicati nel contratto di apertura del conto corrente, la previsione della capitalizzazione trimestrale dei soli interessi passivi, la previsione di applicazione di c.m.s con indicazione della percentuale applicabile ma senza indicazione né in merito al criterio di calcolo né alla capitalizzazione, il superamento del tasso soglia solo per alcuni trimestri del 2013.
Osserva la Corte che la mancata reiterazione delle domande e delle eccezioni ex art. 346 cpc, non esime il giudicante dal prendere in considerazione le nullità rilevabili di ufficio risultanti dagli atti del procedimento.
Pag. 8 a 11 La nullità della clausola anatocistica di capitalizzazione trimestrale degli interessi sui saldi passivi, inserita nel contratto di conto corrente bancario da cui deriva il credito azionato in giudizio, è rilevabile d'ufficio dal giudice, rimanendo irrilevante, a tal fine, l'assenza di una tempestiva deduzione del profilo di invalidità ad opera dell'interessato (cfr. ex multis Cass. S.U. n. 21095/04; n. 23974/10; n. 19882/05; Cass. civ., Sez. VI - 1, Ordinanza, 07/05/2015, n. 9169); allo stesso modo anche per la c.m.s la nullità è rilevabile d'ufficio dal giudice, ove la parte soddisfi gli oneri di allegazione e di prova necessari a far scattare detto potere officioso (oneri soddisfatti nel procedimento di primo grado); riguardo all'usura è stata accertato unicamente il superamento dei tassi soglia per alcuni trimestri;
l'usura sopravvenuta non rileva ai fini dell'accertamento della natura usuraria degli interessi atteso il fatto che il tasso soglia va verificato al momento della stipula de contratto Cass., n. 18499/2024.
Ne consegue che, pertanto, questa Corte deve rilevare d'ufficio la nullità del patto di anatocismo e della CMS.
Quanto all'anatocismo va rilevato che la banca ha dedotto di essersi immediatamente adeguata alla delibera CICR del 09/02/2000, e aver dato avviso della condizione di reciprocità mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale Parte Seconda n.140 del 17/06/2000.
Osserva la Corte che con riferimento alla delibera C.I.C.R. del 2000, alla quale la banca appellante afferma di essersi adeguata rendendo legittima la previsione della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, l'art. 7 della delibera citata prevede che “1. Le condizioni applicate sulla base dei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente delibera devono essere adeguate alle disposizioni in questa contenute entro il 30/6/00 e i relativi effetti si producono a decorrere dal successivo 1° luglio.
2. Qualora le nuove condizioni contrattuali non comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, le banche e gli intermediari finanziari, entro il medesimo termine del 30/6/00, possono provvedere all'adeguamento, in via generale, mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Di tali nuove condizioni deve essere fornita opportuna notizia per iscritto alla clientela alla prima occasione utile, e, comunque, entro il 30/12/00. 3. Nel caso in cui le nuove condizioni contrattuali comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, esse devono essere approvate dalla clientela”.
Nessuna prova è stata offerta in ordine all'avvenuta comunicazione per iscritto al cliente.
Anche le contestazioni della banca relative all'assunta validità della clausola relativa alla commissione di massimo scoperto sono infondate.
La c.m.s., infatti, per poter essere validamente pattuita, deve essere determinata contrattualmente o, comunque, determinabile, non solo nel suo ammontare (misura percentuale), ma anche nelle modalità di computo, mediante la puntuale indicazione di tutti gli elementi che con-corrono a determinarla -percentuale, base di calcolo, criteri e periodicità di addebito- e la specificazione se per massimo scoperto debba intendersi il debito massimo raggiunto anche in un solo giorno o piuttosto quello che si prolunga per un certo periodo di tempo, per cui, in assenza di uni-voci criteri di determinazione del suo importo, la relativa pattuizione va ritenuta nulla, non potendosi ritenere che il cliente abbia potuto prestare un consenso consapevole, rendendosi conto dell'effettivo contenuto giuridico della clausola e, soprattutto, del suo peso economico.
Pag. 9 a 11 Il consulente tecnico di ufficio ha accertato che la c.m.s. era prevista solo in termini percentuali, senza alcun chiaro ed esaustivo riferimento alle modalità di calcolo del saldo sul quale applicarla, con conseguente illegittimità del relativo addebito.
Ciò premesso Il CTU ha rielaborato il conto corrente in base alle seguenti condizioni: applicando ai saldi (debitori e creditori) il tasso d'interesse pattuito tra le parti nel contratto nella misura numerica ivi indicata ovvero il diverso tasso di interesse risultante dagli estratti conto;
adottando la capitalizzazione semplice per tutta la durata del rapporto;
eliminando la CMS;
attribuendo ad ogni movimentazione contabile la data operazione riportata sugli estratti conto.
Dal ricalcolo così eseguito risulta dall'estratto conto rielaborato un saldo a credito del correntista pari ad Euro + 41.674,62; alla data del 22.01.2014, prima che il conto venisse chiuso e venisse girato a sofferenza risultava un debito di Euro – 129.667,51 risulta, a seguito del ricalcolo effettuato, un importo a debito del correntista di Euro - 87.992,89; detto importo è peraltro esattamente corrispondente a quello richiesto dalla stessa appellante con la domanda subordinata.
6.1 L'accoglimento del primo motivo di appello per quanto di ragione comporta la revoca del decreto ingiuntivo opposto e l'accertamento del saldo negativo del correntista nella misura indicata in motivazione e la conseguente condanna della correntista e dei fideiussori in solido al pagamento del saldo passivo come sopra determinato.
7. Quanto alle spese di giudizio va ricordato il principio secondo cui il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale (Cass. 23297/2021; Cass. 27056/2021; Cass. 9064/2018; Cass. n. 3438/2016; Cass. n. 6259/2014).
7.1 Ciò premesso, avuto riguardo all'esito complessivo della lite, che ha visto l'accoglimento della domanda della banca per quanto di ragione, e la dichiarazione di ufficio della nullità di alcune delle clausole, appare equo disporre la condanna degli appellati al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, liquidate in dispositivo in applicazione del D.M. 55/14 (primo grado) e D.M. 127/22 (appello), in ragione del valore accertato della causa e dell'attività prestata, applicando i parametri medi;
spese di CTU al 50% per parte.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Campobasso, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...] avverso la sentenza del Tribunale di Campobasso n. 187/2021 pubblicata in Parte_1 data 16/3/2021 nell'ambito del procedimento n. R.G. 1138/2017, così provvede:
- in parziale accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza impugnata, revoca il decreto ingiuntivo n. 168/2017 emesso dal Tribunale di Campobasso il 18/03/2017;
- condanna la , e in solido Controparte_1 Controparte_1 CP_2
a pagare in favore della la somma di € 87.992,89, quale saldo finale Parte_1 del c/c n. 2740631, oltre interessi dal 20.01.2017;
Pag. 10 a 11 -condanna la , e al Controparte_1 Controparte_1 CP_2 pagamento in favore della delle spese del doppio grado di giudizio Parte_1 liquidate per il primo grado in € 13.430,00 per compensi, oltre rimborso forfetario del 15%, IVA, CPA come per legge, e per il grado di appello in € 14.317,00 per compensi, oltre rimborso forfetario del 15%, IVA, CPA come per legge;
-spese di CTU al 50% per parte.
Così deciso in Campobasso, nella camera di consiglio della sez. civile della Corte d'Appello, in data 16/10/25.
Il Consigliere relatore Il Presidente dott. Gianfranco Placentino dott. Maria Grazia d'Errico
Pag. 11 a 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO
La Corte riunita in camera di consiglio in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa Maria Grazia D'Errico Presidente dr.ssa Rita Carosella Consigliere dr. Gianfranco Placentino Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 339/2021 R.G. di appello avverso sentenza n. 187/2021 resa dal Tribunale di Campobasso, Sezione Civile, in composizione monocratica, pubblicata in data 16/03/2021 nell'ambito del procedimento n. R.G. 1138/2017, non notificata avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo – contratti bancari
TRA
(C.F. ), in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dagli avv. CASAMORATA Carlotta e VANDINI Marina, elettivamente domiciliata presso il loro studio in VIA ALFREDO BACCARINI 52, RAVENNA
APPELLANTE
E
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_2
(C.F. Controparte_1 C.F._1
(C.F. CP_2 C.F._2 rappresentati e difesi dall'avv. D'APICE Salvatore, elettivamente domiciliati presso il suo studio in PIAZZA DELLA LIBERTÀ 9, SALERNO
APPELLATI
E
quale mandataria di CP_3 Controparte_4
APPELLATA NON COSTITUITA
CONCLUSIONI all'udienza di precisazione delle conclusioni del 20/11/2024, svolta tramite il deposito di note scritte:
Pag. 1 a 11 per l'appellante, gli avv. Casamorata e Vandini, riportandosi all'atto di appello, chiedono che la Corte voglia:
“rideterminare il credito vantato da alla luce degli estratti e riassunti Parte_1 scalari del conto corrente n. 2740631, a decorrere dal 01.01.2005 al 31.12.2014 prodotti in giudizio di primo grado;
accertare e dichiarare che è creditrice nei confronti della società Parte_1
(P.IVA: ) con sede legale Parte_2 P.IVA_2 in 86100 Campobasso Contrada dell'Orso, 74/b, in persona del legale rappresentante pro tempore Sig. ; (C.F.: nato a [...]_1 C.F._1
Campobasso il 27.06.1959; (C.F.: nata a [...] il CP_2 C.F._2
29.08.1964 della somma di Euro 131.800,46, oltre interessi dal 20.01.2017 sino a soddisfo quale saldo debitore del conto corrente ordinario n. 2740631 o di qualsiasi altra somma ritenuta di giustizia e, per l'effetto, condannare Parte_2
(P.IVA: ) con sede legale in 86100 Campobasso Contrada dell'Orso, 74/b, in persona P.IVA_2 del legale rappresentante pro tempore Sig. ; Controparte_1 Controparte_1
(C.F.: nato a [...] il [...]; (C.F.: C.F._1 CP_2
nata a [...] il [...] al relativo pagamento della somma di Euro C.F._2
131.800,46, oltre interessi dal 20.01.2017 sino a soddisfo o di altra somma ritenuta di giustizia;
accertare e dichiarare che è creditrice nei confronti della società Parte_1
(P.IVA: ) con sede legale Parte_2 P.IVA_2 in 86100 Campobasso Contrada dell'Orso, 74/b, in persona del legale rappresentante pro tempore Sig. ; (C.F.: nato a [...]_1 C.F._1
Campobasso il 27.06.1959; (C.F.: nata a [...] il CP_2 C.F._2
29.08.1964 della somma di Euro 87.992,89, quale saldo del conto corrente n. 2740631, così come determinato nell'ambito della C.T.U. svoltasi nel corso del giudizio di primo grado RG. 1138/2017 dinanzi al Tribunale di Campobasso e depositata in data 04.06.2019 e per l'effetto, condannare (P.IVA: ) con sede legale Parte_2 P.IVA_2 in 86100 Campobasso Contrada dell'Orso, 74/b, in persona del legale rappresentante pro tempore Sig. ; (C.F.: nato a [...]_1 C.F._1
Campobasso il 27.06.1959; (C.F.: nata a [...] il CP_2 C.F._2
29.08.1964 al pagamento della somma di Euro 87.992,89 oltre interessi dalla data dell'ultima liquidazione sino al soddisfo. Con vittoria di spese di entrambi i gradi del giudizio.” per gli appellati, l'avv. D'Apice conclude:
“Voglia la Ecc.ma Corte di Appello di Campobasso, rigettata ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvedere: in via pregiudiziale:
- accertare e dichiarare inammissibile l'appello proposto ex art. 348 bis c.p.c. in quanto palesemente infondato in fatto ed in diritto per come largamente rappresentato;
nel merito:
- confermare pedissequamente in ogni sua parte la sentenza di primo grado e, per l'effetto, rigettare perché destituito di fondamento giuridico e fattuale l'appello proposto dalla
[...] con sede legale in Venezia Mestre, via Terraglio n. 63, codice fiscale e numero di Parte_1 iscrizione al Registro delle Imprese di Venezia RO al n. P.IVA e, per P.IVA_1 P.IVA_3 essa, la con sede legale in Venezia-Mestre, via Terraglio n° 63, codice Controparte_5
Pag. 2 a 11 fiscale e numero di iscrizione al Registro Imprese di Venezia - RO , in persona del P.IVA_4 lrpt;
- rigettare, in ogni caso, il proposto appello e, per l'effetto, confermare la sentenza di primo grado alla luce della rilevata carenza di legittimazione attiva di parte appellante. Con vittoria di spese e compensi professionali da distrarsi in favore del procuratore costituito dichiaratosi antistatario.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione notificato il 15/05/2017 la “ Controparte_1
nella qualità di correntista, unitamente a e , quali
[...] Controparte_1 CP_2 fideiussori, proponeva opposizione dinanzi al Tribunale di Campobasso avverso il decreto ingiuntivo n. 168/2017, emesso il 18/03/2017 con il quale era stato ingiunto loro di pagare, in favore di la somma di € 131.800,46, oltre interessi dal 20.01.2017, quale saldo Controparte_4 passivo del conto corrente n. 2740631, stipulato con l'istituto di credito opposto.
Gli opponenti deducevano in via preliminare l'improcedibilità della domanda per omesso tentativo obbligatorio di conciliazione e, nel merito, eccepivano la carenza di idonea documentazione per l'emissione del decreto ingiuntivo e contestavano la mancata adozione di validi moduli contrattuali, l'illegittimo esercizio dello ius variandi, l'illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi, l'illegittima applicazione della commissione di massimo scoperto, l'illegittima revoca degli affidamenti bancari e illegittima segnalazione in “Centrale Rischi”. Chiedevano pertanto la revoca del decreto opposto e, previa dichiarazione di illegittimità delle condizioni del contratto di conto corrente, chiedevano di accertare l'esatto dare-avere tra le parti (con ripetizione di ogni somma indebitamente prestata); proponevano domanda di risarcimento del danno subito per l'illegittima segnalazione a sofferenza operata dalla banca;
chiedevano fosse dichiarata la nullità delle fideiussioni.
L' si costituiva l'11/12/2017, chiedendo di rigettare l'opposizione e confermare Controparte_4 il decreto ingiuntivo opposto. In data 18/02/2019, interveniva nel giudizio la in Parte_1 qualità di successore a titolo particolare nel rapporto contrattuale in questione, chiedendo l'estromissione della cedente e insistendo per il rigetto dell'opposizione.
Istruita la causa con CTU contabile, il Tribunale con sentenza n. 187/2021 pubblicata il 16/3/2021, accoglieva l'opposizione, revocava il decreto ingiuntivo opposto e rigettava la domanda di risarcimento del danno avanzata dagli opposti;
compensava interamente le spese di lite e della CTU.
2. Il Tribunale, rilevando che la banca, a fondamento del proprio credito e a seguito di ordine di esibizione degli opponenti e successiva richiesta del CTU, aveva prodotto il contratto di conto corrente, l'estratto di saldaconto certificato (ex art. 50 TUB) e gli estratti conto per il solo periodo dall' 1/1/2005 al 31/1/2014 (a fronte di un rapporto sorto nel 1994), riteneva non assolto l'onere probatorio posto a suo carico. La documentazione prodotta dalla banca non è stata ritenuta idonea a provare il credito ingiunto in quanto carente del saldo maturato all'inizio del rapporto;
non potendo ricostruire il saldo a partire da altri elementi, non veniva ritenuto possibile nemmeno fare ricorso al criterio del cd. “saldo zero” (il primo giudice citava in proposito la sentenza della Cassazione n. 11543/2019). Rigettava anche la domanda degli opponenti al risarcimento del danno per l'illegittimo recesso e l'illegittima segnalazione a sofferenza, in quanto sfornita di prova.
Pag. 3 a 11
2.1 Avverso la suddetta sentenza, proponeva appello la con Parte_1 citazione notificata il 15/10/2021 e iscritta a ruolo il 21/10/2021. L'appellante chiedeva, rimessa la causa in istruttoria, di rideterminare il proprio credito alla luce degli estratti e riassunti scalari del conto corrente n. 2740631, a decorrere dal 01/01/2005 al 31/12/2014; accertare e dichiarare che essa appellante è creditrice della somma di € 131.800,46 o, in via subordinata, della somma di € 87.992,89, quale saldo del conto corrente in questione, determinato dalla CTU svolta in primo grado.
2.2 Con ordinanza del 23/11/2022, la Corte rigettava la richiesta di rinnovazione della CTU e dava atto della mancata costituzione degli appellati, cui l'appello era stato regolarmente notificato.
2.3 Il procuratore degli appellati depositava in data 20/11/23 “comparsa di costituzione procuratore”, contenente le nomine da parte di in proprio e quale Controparte_6 rappresentante della ”, da parte di , Controparte_1 CP_2 depositando unicamente le procure, senza depositare comparsa di risposta ai sensi dell'art. 167 cpc, richiamato dall'art. 347 cpc.
Con le “note di trattazione scritta udienza del 20/11/24” (udienza fissata per la precisazione delle conclusioni) depositate in data 18/11/24, il procuratore degli appellati dichiarava di costituirsi per gli appellati depositando note scritte di 16 pagine, nelle quali per la prima volta prendeva posizione sulle domande proposte con l'appello, senza osservare il precetto contenuto nel decreto che aveva disposto la trattazione scritta del 5/7/24, con il quale era stato disposto che le parti depositassero note scritte contenenti le sole rispettive istanze e conclusioni, come prescritto dall'art. 127 ter cpc;
chiedeva di dichiarare inammissibile l'appello ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c., eccepiva il difetto di legittimazione attiva dell'appellante e, nel merito, chiedeva di rigettare l'appello perché infondato in fatto e in diritto e di confermare la sentenza impugnata.
2.4 All'udienza del 20/11/2024, la decisione è stata riservata sulle conclusioni come riportate in epigrafe, previa concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
2.5 Preliminarmente va confermato quanto già statuito nell'ordinanza depositata il 21/11/24 di rimessione della causa in decisione e cioè che in relazione alle note depositate dagli appellati (di n. 17 pagine) si può tenere conto solo delle istanze e conclusioni, come previsto dall'art. 127 ter cpc e come disposto con il decreto che ha disposto la trattazione scritta.
2.6. Sempre in via preliminare va rilevato che l'atto di costituzione del difensore, depositato in data 20/11/23, non costituisce comparsa di risposta ai sensi dell'art. 167 cpc richiamato dall'art. 347 cpc;
l'art. 167 cpc prevede che il convenuto "propone" le sue difese, con ciò dovendosi intendere che illustra la sua posizione, in relazione alle domande formulate dall'attore, nell'atto introduttivo. La sua funzione appare, così, assai rilevante, proprio in direzione di fissare la materia del contendere e di porre, unitamente all'atto introduttivo, i limiti al potere del giudice circa l'oggetto del processo e, quindi, della relativa pronuncia;
l'atto deve contenere la formulazione delle difese che sono poste alla base della domanda di rigetto della pretesa dell'attore e le conclusioni;
il convenuto ha l'onere di prendere posizione sui fatti, attività, questa, che oggi assume un maggior rilievo, sulla scorta della modifica apportata all' art. 115 dalla L. 18.6.2009, n. 69, in relazione ai fatti non contestati;
il convenuto ha l'onere di rassegnare le conclusioni;
per
Pag. 4 a 11 quanto la lettera della norma in commento non introduca alcuna prescrizione decadenziale, tuttavia esse rappresentano un importante elemento costitutivo della comparsa, poiché, proprio in relazione alla domanda dell'attore, permettono al convenuto di evidenziare le proprie richieste ed, in particolare, la prima e fondamentale istanza, ovvero quella di rigetto della domanda introduttiva;
l'atto di costituzione in esame è del tutto privo delle difese, della presa di posizione chiara e specifica sui fatti allegati dall'appellante ed è del tutto priva delle conclusioni.
La Corte di Cassazione ha ribadito che "Il convenuto, a fronte di una allegazione da parte dell'attore chiara e articolata in punto di fatto, ha l'onere ex art. 167 c.p.c. di prendere posizione in modo analitico sulle circostanze di cui intenda contestare la veridicità e, se non lo fa, i fatti dedotti dall'attore debbono ritenersi non contestati, per i fini di cui all'art. 115 c.p.c." (Cass. ordinanza 23.3.2022, n. 9439; in senso conforme anche Cass. sentenza 6.10.2015, n. 19896, 17.2.2016, n. 3023, 29.9.2020, n. 20525). Per la mancanza di regolare costituzione degli appellati non può essere nemmeno ritenuta la rituale riproposizione delle domande e delle eccezioni non esaminate dalla sentenza di primo grado, che devono essere proposte nella comparsa di risposta da depositare non oltre la prima udienza (Cass. civ., Sez. Unite, 21/03/2019, n. 7940; ; C. 15529/2023; C. 32650/2021).
3. Ciò premesso, va rilevato il passaggio in giudicato sia della pronuncia di rigetto delle domande risarcitorie, sia della pronuncia implicita di rigetto della domanda di accertamento della nullità delle fideiussioni, tenuto conto sia della mancanza di proposizione di rituale appello incidentale, sia della proposizione di rituale riproposizione delle domande ex art. 346 cpc;
sugli effetti della mancata riproposizione delle ulteriori domande proposte con l'opposizione a decreto ingiuntivo si motiverà specificamente al punto 7. della motivazione.
4. Va rilevato che la richiesta di declaratoria di manifesta infondatezza dell'appello ex art. 348- bis cpc, formulata dagli appellati, è superata dalla avvenuta rimessione della causa in decisione.
5. Con le note di precisazione delle conclusioni gli appellati hanno contestato la carenza di legittimazione attiva della (già quest'ultima già costituita Parte_1 Parte_1 in primo grado), per mancanza di prova della cessione del credito.
Premesso che la questione non riguarda la legitimatio ad agire ma unicamente la asserita carenza della titolarità del rapporto, va applicato il principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c. che ha ad oggetto fatti storici sottesi a domande ed eccezioni e non può riguardare questioni che attengono allo svolgimento del processo" (Cass., 3, n. 21403 del 6/7/2022), la contestazione della titolarità del rapporto controverso può essere svolta in ogni tempo, purché rispettosa dei termini per le preclusioni;
tenuto conto del fatto della costituzione nel giudizio d'appello della società cessionaria del credito, gli appellati non hanno contestato detta qualità nella comparsa di costituzione tempestivamente depositata, con l'effetto che, sulla titolarità della cessionaria, in forza del principio di non contestazione, non possono residuare incertezze.
La Cassazione con pronuncia n. 14711/25 pronunciando proprio su controversia sorta in ordine alla carenza di legittimazione della cessionaria del credito, ha confermato che resta preclusa all'esito della fase di trattazione ogni ulteriore modifica determinata dall'esercizio dell'attività deduttiva (v. Cass., n. 31402 del 2/12/2019, Cass., 2, n. 20556 del 19/7/2021, Cass., 3, n. 24415 del 9/9/2021, Cass., 2, n. 2223 del 25/1/2022, Cass., 6-3, n. 9439 del 23/3/2022, Cass., 3, n. 4747 del 15/2/2023, Cass., 2, n. 15288 del 31/5/2023). Va comunque rilevato che l'appellante ha prodotto
Pag. 5 a 11 Pt_ il contratto di cessione dei crediti stipulato in data 20/9/2018 tra e avente ad Controparte_4 oggetto, tra gli altri, “tutti i crediti verso persone giuridiche […] derivanti da rapporti contrattuali di natura bancaria e finanziaria”; è stata allegata anche la Gazzetta Ufficiale – Foglio delle Inserzioni del 27/9/2018, in cui è pubblicato l'avviso di cessione dei crediti in favore dell'appellante; sono state pure prodotte le visure camerali delle società interessate.
6. L'appello è articolato in due motivi, rubricati nel modo seguente:
I) Sulla erroneità della sentenza nella parte in cui ha accolto l'opposizione e, per l'effetto, ha integralmente revocato il decreto ingiuntivo, omettendo di riconoscere in capo alla cessionaria il credito, risultante dagli estratti conto e riassunti scalari prodotti in giudizio;
II) Riproposizione delle domande ed eccezioni formulate in primo grado.
6.1. Con il primo motivo, l'appellante impugna la sentenza nella parte in cui ha accolto l'opposizione, revocando integralmente il decreto ingiuntivo e non riconoscendo in suo favore alcun credito. Afferma che la mancanza degli estratti conto precedenti al 01/01/2005 non impedirebbe di poter definire i rapporti di dare-avere tra le parti, potendo trarre sufficienti elementi dagli estratti conto prodotti ed azzerando il saldo risultante dal primo estratto conto disponibile;
l'applicazione del “saldo zero”, e l'attendibilità dei conteggi del CTU in primo grado, sarebbero altresì giustificate dalla reciprocità dell'onere della prova, stante le contrapposte domande da parte della banca e del correntista.
6.2. Con il secondo motivo, l'appellante ha riproposto tutte le eccezioni riguardanti le questioni poste dagli opponenti e non trattate nella sentenza impugnata, poiché assorbite, “nell'ipotesi in cui dovessero essere riproposte ex art. 346 c.p.c. dall'odierna appellata”: si tratta delle questioni afferenti la posizione dei garanti e , della presunta illegittimità dello jus variandi, CP_1 CP_2 del presunto superamento del tasso soglia usura, della capitalizzazione trimestrale degli interessi e della commissione di massimo scoperto, nonché alle osservazioni alla CTU in corso di causa.
7. In via preliminare, occorre delimitare il thema decidendum del presente giudizio, in relazione al fatto che gli appellati, costituitisi soltanto all'udienza di precisazione delle conclusioni, non hanno riproposto tempestivamente in appello ex art. 346 cpc come sopra già motivato le molteplici domande formulate nell'atto introduttivo di primo grado, con conseguente formazione del giudicato interno su tali questioni.
Conseguentemente, si deve rilevare che il secondo motivo di appello è da considerarsi superato in quanto gli appellati, costituiti tardivamente, non hanno riproposto ex art. 346 c.p.c. alcuna delle domande formulate nell'atto di opposizione al d.i. e assorbite nel giudizio di primo grado. L'art. 346 c.p.c. dispone che “le domande e le eccezioni non accolte nella sentenza di primo grado, che non sono espressamente riproposte in appello, si intendono rinunciate”; secondo la giurisprudenza della Cassazione, “le parti del processo di impugnazione sono tenute, per sottrarsi alla presunzione di rinuncia a riproporre ai sensi dell'art. 346 c.p.c. le domande e le eccezioni non accolte in primo grado, in quanto rimaste assorbite, con il primo atto difensivo e comunque non oltre la prima udienza, trattandosi di fatti rientranti già nel "thema probandum" e nel "thema decidendum" del giudizio di primo grado” (Cass. 15529/2023; Cass. S.U. 7940/2019).
Pag. 6 a 11 Ne deriva che le domande relative alla nullità delle condizioni del contratto, all'illegittimità dello ius variandi, al superamento del tasso soglia usura, alla capitalizzazione trimestrale degli interessi e alla c.m.s. devono intendersi come rinunciate.
In conclusione, l'oggetto del presente giudizio risulta limitato all'accertamento del diritto di credito della banca appellante, negato in primo grado, ed all'eventuale quantificazione dello stesso sulla base delle prove disponibili.
6. Il primo motivo di appello è fondato nei termini che seguono.
Bisogna osservare che la banca ha prodotto, nella fase monitoria, il contratto di conto corrente (n. 2740631) acceso il 13/04/1994, l'estratto di saldaconto certificato (alla data 19/01/2017), i contratti di affidamento del 2006 e 2008 e i contratti di fideiussione del 26/06/2008. La CTU dott.ssa , nominata nel giudizio di primo grado, ha chiesto alla banca, in data 14/02/2019, Per_1 di fornire la documentazione mancante necessaria e, in particolare, copia degli estratti conto dalla data di apertura alla chiusura del conto corrente in esame.
L'opposta, in data 5/3/2019, forniva alla CTU gli estratti conto e i prospetti scalare del conto corrente n. 2740631 per il periodo decorrente dall' 01/01/2005 al 31/01/2014 (cfr. all. 2 CTU 04/06/2019); non pervenivano gli estratti conto aventi ad oggetto la fase iniziale del rapporto, sorto nel 1994. Dal primo estratto conto disponibile (periodo 01/01/2005- 31/12/2005), il saldo iniziale alla data del 31/12/2004 riporta un credito per il cliente, pari a € 1.633,27.
Il giudice di primo grado, ritenendo non assolto l'onere probatorio da parte della banca (attrice in senso sostanziale), che non aveva fornito la documentazione completa richiesta, e ritenendo altresì non desumibile il saldo iniziale dagli altri elementi disponibili, accoglieva l'opposizione.
A sostegno della decisione, richiamava la sentenza della Cassazione n. 11543/2019, secondo cui nei rapporti bancari di conto corrente, esclusa la validità della pattuizione di interessi ultralegali o anatocistici a carico del correntista e riscontrata la mancanza di una parte degli estratti conto, riportando il primo dei disponibili un saldo iniziale a debito del cliente, nel caso in cui il correntista sia convenuto in giudizio, l'accertamento del dare e avere può attuarsi con l'impiego di ulteriori mezzi di prova idonei a fornire indicazioni certe e complete che diano giustificazione del saldo maturato all'inizio del periodo per cui sono stati prodotti gli estratti conto;
possono inoltre valorizzarsi quegli elementi, quali ad esempio le ammissioni del correntista stesso, idonei quantomeno ad escludere che, con riferimento al periodo non documentato da estratti conto, questi abbia maturato un credito di imprecisato ammontare (tale da rendere impossibile la ricostruzione del rapporto di dare e avere tra le parti per il periodo successivo), così che i conteggi vengano rielaborati considerando pari a zero il saldo iniziale del primo degli estratti conto prodotti;
in mancanza di tali dati la domanda deve essere respinta.
Osserva la Corte che, nel caso in esame, non ricorrono i presupposti per poter applicare i principi della sentenza n. 11543/2019 richiamata dal Tribunale a sostegno della propria tesi: il saldo risultante dal primo estratto conto prodotto dalla banca riporta un credito per il cliente (€
1.633,27 alla data del 31/12/2004) e non un debito, atteso che la posizione debitoria del correntista si configura quale presupposto fondamentale per l'applicazione della sentenza della
Pag. 7 a 11 Cassazione citata;
in secondo luogo, il credito della banca risulta sufficientemente provato dagli estratti conto disponibili per il periodo 2005-2014 anche i considerazione della mancata contestazione degli appellati circa l'effettiva e documentata consistenza dei saldi iniziale e finale.
Per completezza, si osserva anche che il criterio del cd. “saldo zero”, comunque non applicato in primo grado stante il rigetto della domanda, non si adatta al caso di specie: la ricostruzione del conto corrente previo azzeramento del primo saldo disponibile è applicabile quando la banca, attrice in giudizio, abbia fornito una prova almeno parziale del proprio credito in favore del correntista, il che avviene sempre quando il primo saldo prodotto riporti un debito per il cliente (ipotesi non sussistente, come già evidenziato). Nella fattispecie valgono le medesime osservazioni precedentemente rassegnate in ordine all'esistenza di un saldo positivo e non contestato.
Allo stesso modo, la giurisprudenza richiamata dalla banca nell'atto di appello (Cass. sent. n. 23852/2020) non si adatta al caso in esame perché presuppone, sempre nel caso di mancata produzione delle movimentazioni iniziali del conto corrente e nel caso di contrapposizione di domande tra le parti, che il primo saldo disponibile sia a debito per il correntista;
in quel caso la Corte riconosce la possibilità di azzerare tale saldo negativo. Come già esposto, nel caso in cui il saldo iniziale sia a credito per il cliente, non si può ricorrere al criterio del cd. saldo zero, applicato nella giurisprudenza richiamata dall'appellante.
Pertanto, si rileva che, sebbene l'onere della prova della banca, che agisce per ottenere il pagamento del saldo passivo del conto corrente, venga assolto attraverso la produzione degli estratti conto riferiti all'intera durata del rapporto, la produzione parziale della documentazione (come nel caso in esame, in cui mancano gli estratti conto riferiti al periodo 1994-2005) non costituisce necessariamente fatto impediente il sollecitato accertamento giudiziale del dare e dell'avere fra le parti, a partire dal primo saldo documentalmente riscontrato (Cass., n. 35979/2022). Infatti, poiché non è possibile desumere aliunde il saldo sussistente all'inizio del rapporto, l'elaborazione dei conteggi deve avvenire dal primo saldo documentato, che, essendo a credito per il cliente, costituisce il dato più sfavorevole per la banca emerso dal quadro delle risultanze probatorie e va quindi applicato proprio in conseguenza dell'incompleto adempimento dell'onere probatorio da parte della banca opposta (cfr. Cass. 1842/2011, “l'assenza degli estratti conto per il periodo iniziale del rapporto non può dirsi astrattamente preclusiva di un'indagine contabile per il periodo successivo, potendo questa attestarsi sulla base di riferimento più sfavorevole per il creditore istante, quale l'inesistenza di un saldo debitore alla data dell'estratto conto iniziale” – come nel caso di specie, in cui alla data del primo estratto conto prodotto non sussiste alcun saldo passivo per il correntista).
Sotto il profilo del quantum, dalla consulenza tecnica svolta è emersa la previsione di interessi ultralegali specificamente indicati nel contratto di apertura del conto corrente, la previsione della capitalizzazione trimestrale dei soli interessi passivi, la previsione di applicazione di c.m.s con indicazione della percentuale applicabile ma senza indicazione né in merito al criterio di calcolo né alla capitalizzazione, il superamento del tasso soglia solo per alcuni trimestri del 2013.
Osserva la Corte che la mancata reiterazione delle domande e delle eccezioni ex art. 346 cpc, non esime il giudicante dal prendere in considerazione le nullità rilevabili di ufficio risultanti dagli atti del procedimento.
Pag. 8 a 11 La nullità della clausola anatocistica di capitalizzazione trimestrale degli interessi sui saldi passivi, inserita nel contratto di conto corrente bancario da cui deriva il credito azionato in giudizio, è rilevabile d'ufficio dal giudice, rimanendo irrilevante, a tal fine, l'assenza di una tempestiva deduzione del profilo di invalidità ad opera dell'interessato (cfr. ex multis Cass. S.U. n. 21095/04; n. 23974/10; n. 19882/05; Cass. civ., Sez. VI - 1, Ordinanza, 07/05/2015, n. 9169); allo stesso modo anche per la c.m.s la nullità è rilevabile d'ufficio dal giudice, ove la parte soddisfi gli oneri di allegazione e di prova necessari a far scattare detto potere officioso (oneri soddisfatti nel procedimento di primo grado); riguardo all'usura è stata accertato unicamente il superamento dei tassi soglia per alcuni trimestri;
l'usura sopravvenuta non rileva ai fini dell'accertamento della natura usuraria degli interessi atteso il fatto che il tasso soglia va verificato al momento della stipula de contratto Cass., n. 18499/2024.
Ne consegue che, pertanto, questa Corte deve rilevare d'ufficio la nullità del patto di anatocismo e della CMS.
Quanto all'anatocismo va rilevato che la banca ha dedotto di essersi immediatamente adeguata alla delibera CICR del 09/02/2000, e aver dato avviso della condizione di reciprocità mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale Parte Seconda n.140 del 17/06/2000.
Osserva la Corte che con riferimento alla delibera C.I.C.R. del 2000, alla quale la banca appellante afferma di essersi adeguata rendendo legittima la previsione della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, l'art. 7 della delibera citata prevede che “1. Le condizioni applicate sulla base dei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente delibera devono essere adeguate alle disposizioni in questa contenute entro il 30/6/00 e i relativi effetti si producono a decorrere dal successivo 1° luglio.
2. Qualora le nuove condizioni contrattuali non comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, le banche e gli intermediari finanziari, entro il medesimo termine del 30/6/00, possono provvedere all'adeguamento, in via generale, mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Di tali nuove condizioni deve essere fornita opportuna notizia per iscritto alla clientela alla prima occasione utile, e, comunque, entro il 30/12/00. 3. Nel caso in cui le nuove condizioni contrattuali comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, esse devono essere approvate dalla clientela”.
Nessuna prova è stata offerta in ordine all'avvenuta comunicazione per iscritto al cliente.
Anche le contestazioni della banca relative all'assunta validità della clausola relativa alla commissione di massimo scoperto sono infondate.
La c.m.s., infatti, per poter essere validamente pattuita, deve essere determinata contrattualmente o, comunque, determinabile, non solo nel suo ammontare (misura percentuale), ma anche nelle modalità di computo, mediante la puntuale indicazione di tutti gli elementi che con-corrono a determinarla -percentuale, base di calcolo, criteri e periodicità di addebito- e la specificazione se per massimo scoperto debba intendersi il debito massimo raggiunto anche in un solo giorno o piuttosto quello che si prolunga per un certo periodo di tempo, per cui, in assenza di uni-voci criteri di determinazione del suo importo, la relativa pattuizione va ritenuta nulla, non potendosi ritenere che il cliente abbia potuto prestare un consenso consapevole, rendendosi conto dell'effettivo contenuto giuridico della clausola e, soprattutto, del suo peso economico.
Pag. 9 a 11 Il consulente tecnico di ufficio ha accertato che la c.m.s. era prevista solo in termini percentuali, senza alcun chiaro ed esaustivo riferimento alle modalità di calcolo del saldo sul quale applicarla, con conseguente illegittimità del relativo addebito.
Ciò premesso Il CTU ha rielaborato il conto corrente in base alle seguenti condizioni: applicando ai saldi (debitori e creditori) il tasso d'interesse pattuito tra le parti nel contratto nella misura numerica ivi indicata ovvero il diverso tasso di interesse risultante dagli estratti conto;
adottando la capitalizzazione semplice per tutta la durata del rapporto;
eliminando la CMS;
attribuendo ad ogni movimentazione contabile la data operazione riportata sugli estratti conto.
Dal ricalcolo così eseguito risulta dall'estratto conto rielaborato un saldo a credito del correntista pari ad Euro + 41.674,62; alla data del 22.01.2014, prima che il conto venisse chiuso e venisse girato a sofferenza risultava un debito di Euro – 129.667,51 risulta, a seguito del ricalcolo effettuato, un importo a debito del correntista di Euro - 87.992,89; detto importo è peraltro esattamente corrispondente a quello richiesto dalla stessa appellante con la domanda subordinata.
6.1 L'accoglimento del primo motivo di appello per quanto di ragione comporta la revoca del decreto ingiuntivo opposto e l'accertamento del saldo negativo del correntista nella misura indicata in motivazione e la conseguente condanna della correntista e dei fideiussori in solido al pagamento del saldo passivo come sopra determinato.
7. Quanto alle spese di giudizio va ricordato il principio secondo cui il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale (Cass. 23297/2021; Cass. 27056/2021; Cass. 9064/2018; Cass. n. 3438/2016; Cass. n. 6259/2014).
7.1 Ciò premesso, avuto riguardo all'esito complessivo della lite, che ha visto l'accoglimento della domanda della banca per quanto di ragione, e la dichiarazione di ufficio della nullità di alcune delle clausole, appare equo disporre la condanna degli appellati al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, liquidate in dispositivo in applicazione del D.M. 55/14 (primo grado) e D.M. 127/22 (appello), in ragione del valore accertato della causa e dell'attività prestata, applicando i parametri medi;
spese di CTU al 50% per parte.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Campobasso, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...] avverso la sentenza del Tribunale di Campobasso n. 187/2021 pubblicata in Parte_1 data 16/3/2021 nell'ambito del procedimento n. R.G. 1138/2017, così provvede:
- in parziale accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza impugnata, revoca il decreto ingiuntivo n. 168/2017 emesso dal Tribunale di Campobasso il 18/03/2017;
- condanna la , e in solido Controparte_1 Controparte_1 CP_2
a pagare in favore della la somma di € 87.992,89, quale saldo finale Parte_1 del c/c n. 2740631, oltre interessi dal 20.01.2017;
Pag. 10 a 11 -condanna la , e al Controparte_1 Controparte_1 CP_2 pagamento in favore della delle spese del doppio grado di giudizio Parte_1 liquidate per il primo grado in € 13.430,00 per compensi, oltre rimborso forfetario del 15%, IVA, CPA come per legge, e per il grado di appello in € 14.317,00 per compensi, oltre rimborso forfetario del 15%, IVA, CPA come per legge;
-spese di CTU al 50% per parte.
Così deciso in Campobasso, nella camera di consiglio della sez. civile della Corte d'Appello, in data 16/10/25.
Il Consigliere relatore Il Presidente dott. Gianfranco Placentino dott. Maria Grazia d'Errico
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