Articolo 13 del Decreto 27 marzo 2000, n. 264
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11 ottobre 2000
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1 luglio 2002
Art. 13. Elenco dei registri 1. Presso il tribunale sono tenuti i seguenti registri:
1) ruolo generale degli affari civili - cause ordinarie;
2) ruolo generale degli affari civili - procedimenti speciali sommari;
3) ruolo generale degli affari civili - controversie in materia di lavoro e di previdenza e di assistenza obbligatorie;
4) ruolo generale degli affari civili - controversie agrarie;
5) ruolo sezionale per le cause ordinarie;
6) ruolo delle cause assegnate a ciascun giudice;
7) ruolo delle controversie in materia di lavoro e di previdenza e di assistenza obbligatoria assegnate a ciascun giudice;
8) ruolo delle udienze per ciascun giudice istruttore;
9) ruolo delle udienze in materia lavoro e di previdenza o assistenza obbligatoria;
10) registro dei provvedimenti di cui agli articoli 186-bis , 186-ter , 186-quater del codice di procedura civile ;
11) registro dei provvedimenti cautelari e d'urgenza;
12) registro del deposito delle ordinanze pronunziate fuori udienza;
13) ruolo dei reclami avverso i provvedimenti cautelari e d'urgenza;
14) ruolo delle udienze collegiali;
15) ruolo delle udienze collegiali per le controversie agrarie;
16) registro delle sentenze e degli altri provvedimenti emessi e pubblicati;
17) registro degli affari amministrativi e stragiudiziali;
18) ruolo generale degli affari civili non contenziosi e da trattarsi in camera di consiglio;
19) ruolo generale delle esecuzioni civili;
20) ruolo generale delle espropriazioni immobiliari;
21) registro degli incarichi conferiti e dei compensi liquidati ai notai per le operazioni di vendita;
22) ruolo delle istanze per la dichiarazione di fallimento;
23) registro dei fallimenti dichiarati;
24) pubblico registro dei falliti;
25) registro dei concordati preventivi;
26) registro delle amministrazioni concordate;
27) registro delle liquidazioni coatte amministrative;
28) registro delle amministrazioni straordinarie;
29) ((NUMERO ABROGATO DAL D.P.R. 30 MAGGIO 2002, N. 155)) ;
30) registro delle adozioni;
31) registro degli interdetti e degli inabilitati;
32) registro delle tutele dei minori e degli interdetti;
33) registro delle curatele dei minori emancipati e degli inabilitati;
34) registro delle istanze al giudice tutelare;
35) registro delle successioni;
36) registro delle persone giuridiche;
37) registro per la trascrizione delle vendite con patto di riservato dominio;
38) registro degli incarichi affidati e dei compensi liquidati ai consulenti tecnici, ai legali e ai curatori, commissari e liquidatori fallimentari;
39) ((NUMERO ABROGATO DAL D.P.R. 30 MAGGIO 2002, N. 155)) ;
40) ((NUMERO ABROGATO DAL D.P.R. 30 MAGGIO 2002, N. 155)) ;
41) ((NUMERO ABROGATO DAL D.P.R. 30 MAGGIO 2002, N. 155)) ;
42) ((NUMERO ABROGATO DAL D.P.R. 30 MAGGIO 2002, N. 155)) ;
43) registro per la pubblicazione di giornali e periodici;
44) registro cronologico dei provvedimenti e degli altri atti originali;
45) registro repertorio degli atti soggetti a registrazione;
46) registro per la trascrizione dei contratti e degli atti costitutivi di privilegi relativi a vendita o locazione di macchine utensili o di produzione di valore non inferiore a L.
1.000.000;
47) registro generale dei testamenti;
48) ((NUMERO ABROGATO ABROGATA DAL D.P.R. 30 MAGGIO 2002, N. 155)) .
2. I registri di cui al comma 1, ad eccezione di quelli contraddistinti dai numeri 8, 9, 12, 14, 15, 16, 24, 34, 37, ((...)) , ((...)) , 44, 45, e 46, ove tenuti su supporto cartaceo, sono corredati da rubrica alfabetica.
3. Gli uffici giudiziari sottoindicati tengono i registri come di seguito precisato. Presso le sezioni staccate dei tribunali sono tenuti i medesimi registri previsti dai numeri 1, 2, 6, 8, 10, 11, 12, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 32, 33, 34, 35, 38, ((...)) , ((...)) , 44, 45 e ((...)) del comma 1.
4. Presso la corte di appello sono tenuti i registri previsti dai numeri 1, 3, 4, 5, 6, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 38, ((...)) , ((...)) , ((...)) , ((...)) , 44, 45 e ((...)) del comma 1.
5. Presso la Suprema corte di cassazione sono tenuti i seguenti registri:
1) ruolo generale degli affari civili e relativa rubrica alfabetica;
2) ruolo di udienza per ciascuna sezione;
3) registro cronologico dei provvedimenti e degli atti originali;
4) registro repertorio degli atti soggetti a registrazione;
5) ((NUMERO ABROGATO DAL D.P.R. 30 MAGGIO 2002, N. 155)) .
6. Presso il giudice di pace sono tenuti i seguenti registri:
1) ruolo generale degli affari contenziosi civili e relativa rubrica alfabetica;
2) registro dei provvedimenti ex art. 186-bis, 186-ter, 186-quater;
3) registro del deposito delle ordinanze pronunziate fuori udienza;
4) registro delle sentenze e degli altri provvedimenti emessi e pubblicati;
5) ruolo di udienza;
6) ruolo generale degli affari amministrativi, stragiudiziali e non contenziosi e relativa rubrica alfabetica;
7) registro cronologico dei provvedimenti e degli altri atti originali;
8) registro repertorio degli atti soggetti a registrazione;
9) ((NUMERO ABROGATO DAL D.P.R. 30 MAGGIO 2002, N. 155)) ;
10) ((NUMERO ABROGATO DAL D.P.R. 30 MAGGIO 2002, N. 155)) ;
11) registro degli incarichi conferiti e dei compensi liquidati ai consulenti tecnici;
12) ((NUMERO ABROGATO DAL D.P.R. 30 MAGGIO 2002, N. 155)) .
Entrata in vigore il 1 luglio 2002
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