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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 13/01/2025, n. 45 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 45 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
PROCESSO VERBALE DI UDIENZA
L'anno 2025 il giorno 13 del mese di gennaio, all'udienza tenuta dal G.O.T. presso la Seconda
Sezione Civile, dott.ssa Luisa Sorrenti, viene chiamata la causa civile iscritta al n. 929/2023 del
Ruolo Generale degli Affari Contenziosi, promossa da
(C.F.: ), nato il [...] a [...], ivi Parte_1 CodiceFiscale_1
elettivamente domiciliato alla via Del Gelsomino, n. 6, presso l'avv. Antonino Bizzintino, che lo rappresenta e difende in forza di mandato in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore depositata in atti il 19.1.2024, in sostituzione del compianto avv. Michele Menonna.
CONTRO
(CF ) Controparte_1 P.IVA_1
(CF , Controparte_2 P.IVA_2
in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi ex lege
dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria presso i cui uffici, in Via del
Plebiscito, n. 15, sono per legge domiciliati
Compaiono all'udienza
l'avv. Angela Modafferi per parte attrice per delega dell'avv. Antonino Bizzintino
l'Avvocato dello Stato dott. Giovanni Avola per le amministrazioni convenute.
E' altresì presente l'attore, Parte_1
L'avv. Modafferi si riporta alle note difensive depositate nell'interesse dell'attore e a tutti gli atti di causa chiedendo l'accogiomento della domanda. Insiste a tal fine anche nella richiesta di CTU, come già evidenziato nelle dette note.
L'avvocato dello Stato si oppone alla richiesta di CTU e si riporta alla comparsa di costituzione e ai
1 successivi atti depositati nell'interesse delle amministrazioni convenute.
Il Giudice
Visto l'art. 281 sexies c.p.c.
Dispone che si proceda alla discussione orale e all'esito della Camera di Consiglio, alle ore 16,00, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e delle contestuali ragioni di fatto e di diritto della decisione, in assenza delle parti allontanatesi.
Il Cancelliere Il G.O.T.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del G.O.T. Dott.ssa Luisa Sorrenti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE
nella causa civile iscritta al n. 929/2023 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi, all'esito della
Camera di Consiglio dell'udienza odierna disposta ex art. 281 sexies
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - L'attore ha chiamato in giudizio l'amministrazione pubblica per il risarcimento del danno che sostiene di avere subito a causa del deperimento di Kg. 44,200 di tabacchi, oggetto del sequestro avvenuto ai suoi danni il 14/1/2014 ad opera del Nucleo Mobile Comando-Tenenza della Guardia di
Finanza di Villa San Giovanni per ipotizzata violazione dell'art. 57 della Legge n° 907/42 ai sensi dell'art. 354 c.p.p.; sequestro convalidato dal Sostituto Procuratore della Repubblica del Tribunale di
Reggio Calabria, cui seguiva decreto penale di condanna del 30.9.2015 n. 146/2015 - 363 R.G. GIP,
con confisca di quanto in sequestro. Difatti, con nota prot.n. 91986/ RU del 22.03.2017 - allegato del fascicolo di parte convenuta - la Guardia di Finanza - Comando Compagnia Villa San Giovanni -
richiedeva all'Ufficio dei Monopoli per la Campania – S.O.T. di Benevento - il ritiro del reperto a mezzo di società incaricata, per la distruzione in virtù di quanto disposto dal Tribunale di Reggio
2 Calabria provvedimento GIP. Nelle more di ciò, intervenuto il D. Lgs. n. 8 del 15/01/2016 il reato ascritto al sig. veniva depenalizzato in illecito amministrativo e, conseguentemente, avanzata Pt_1
richiesta in tal senso, lo stesso otteneva provvedimento del Tribunale di Reggio Calabria n. 161/2019
dell'8.10.2019, di revoca del decreto penale di condanna n. 146/2015 e di ogni effetto penale della condanna.
La merce, che non era stata distrutta, veniva restituita l'8.7.2020 e risultava avariata. Sicché, in ragione di ciò, in data 03.08.2021, il sig. diffidava l' e il al Pt_1 Controparte_2 CP_1
risarcimento dei danni per la somma di €. 10.021,97, accertato a mezzo CTP, a cui commisurava il valore delle merce in questione, rilevando anche che in ragion del fatto che l'Amministrazione che aveva ricevuto in custodia il materiale sequestrato non aveva applicato le disposizioni del Dlgs n.
6/2016, concernente lo smaltimento di prodotti non conformi (che avrebbero consentito di riconsegnare presso i depositi fiscali i prodotti non conformi alle nuove norme comunitarie, con conseguente riconoscimento del relativo credito da accantonare in apposito libretto postale giudiziario intestato all'avente diritto), egli non si era potuto giovare di tale favorevole previsione.
Concludeva quindi chiedendo la condanna delle amministrazioni convenute al pagamento della somma di €. 10.893,05 a titolo di risarcimento dei danni subiti, compresa la spesa per la CTP, “da
liquidarsi comunque nelle somme ritenute di giustizia ed in misura proporzionale alla percentuale di
responsabilità che verrà accertata a carico di ciascun Convenuto”, oltre accessori.
Con vittoria delle spese di causa. Chiedeva, altresì, ammettersi CTU diretta ad accertarsi la quantità
dei tabacchi, le loro condizioni, il valore al tempo del sequestro e il momento del loro deperimento.
1.1 - Costituitisi in giudizio (CF ) e dell' Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
con il patrocinio dell'Avvocatura distrettuale dello stato, la domanda dell'attore è
[...]
stata interamente contestata sulla base delle seguenti considerazioni:
- Nel verbale prot. n. 3542 RI del 08/07/2020 di consegna della merce al legittimo si legge chiaramente che “L'avente diritto non ha mosso alcuna eccezione in merito al ritiro dei tabacchi
in questione”; né era visibile una qualche manomissione e/o alterazione o cattiva gestione del
3 prodotto custodito.
- dalla perizia versata in atti dall'attore sulle condizioni della merce all'atto della riconsegna,
emerge che i prodotti da fumo, anche se mantenuti in condizioni ed ambienti idonei, conservano le loro caratteristiche organolettiche per un periodo massimo di due anni, il che conduce a ritenere che l'alterazione delle merce sia stato un evento naturale ed inevitabile.
- l'art. 109 della legge n. 907 del 17/07/1942, è chiaro nel prevedere che: “In ogni caso
l'Amministrazione dei Monopoli non è responsabile delle avarie e dei deperimenti naturali delle
cose custodite a norma delle disposizioni precedenti, ne' dei casi di forza maggiore.”
- Inconferente è il richiamo alla Circolare n. 0042111 del 29/04/2016 dell' Controparte_2
e alle disposizioni del D.Lgs. 6/2016 di recepimento della Direttiva Europea
[...]
2014/40/UE perché relativa - su richiesta dei rivenditori autorizzati - a prodotti divenuti non conformi per effetto delle disposizioni in materia di etichettatura che fossero, al contempo,
giacenti presso rivendite autorizzate;
sicchè, tale disciplina non è invocabile in ipotesi in cui si tratti di prodotti in contrabbando non legittimati, sequestrati penalmente, custoditi presso il deposito fiscale per la distruzione.
Contestando anche la determinazione dell'importo del risarcimento e rilevando che nella quantificazione fatta dal CTP dell'attore non era stato evidenziato che il prodotto era di illegittima provenienza e, dunque, non commercializzabile e privo di qualsivoglia valore economico, chiedeva il rigetto totale della domanda.
1.2 – All'esito dell'udienza del 10.6.2024 celebrata in forma scritta, il GI rigettando implicitamente la richiesta di CTU avanzata dall'attore, ha ritenuto matura la causa per la decisone e l'ha delegata a questo fine.
Risultano depositate le sole note conclusive dell'attore in cui lo stesso insiste per l'ammissione della consulenza tecnica.
4 2. – Ebbene, valutati gli atti di causa, la domanda non appare fondata e non può essere accolta per i motivi che seguono.
2.1 – E' noto che ai fini di una legittima richiesta di risarcimento del danno devono ricorrere almeno i seguenti presupposti: a) la lesione di un interesse giuridicamente protetto di cui si è titolari;
b) una perdita intesa come mancato conseguimento di una utilità (perdita e quindi danno); un nesso causa tra il comporamento o il fatto da cui si assume derivare la lesione e la lesione stessa. E ciò anche quando il risarcimento attenga alla mancata e/o errata custodia di qualcosa.
E' pacifico quindi che il risarcimento presupponga sempre un danno, la cui prova di esistenza è
naturalmente a carico dell'attore.
Ebbene, nel caso in esame appare non contestata la circostanza offerta dal sig. che la merce di Pt_1
sua proprietà, oggetto inizialmente di sequestro e destinata alla distruzione – come da provvedimento del G.I.P. e come attesta - incontestatamente - la Guardia di Finanza - Comando Compagnia Villa
San Giovanni nella nota prot.n. 91986/ RU del 22.03.2017 - allegato 6 del fascicolo di parte convenuta
- era divenuta non commercializzabile già a far data dalla scadenza dei due anni successivi al sequestro stesso, posto che, come riferisce il CTP del sig. , “i prodotti da fumo, anche se Pt_1
mantenuti in condizioni ed ambienti idonei, conservano le loro caratteristiche organolettiche per un
periodo massimo di due anni”.
Il che conduce a ritenere – come opportunamente segnalato dalla difesa erariale – non solo che l'alterazione delle merce sia stato un evento naturale ed inevitabile, ma anche che nel momento in cui si è verificata “ipoteticamente” la circostanza per cui la merce poteva tornare a mani dell'attore, la stessa non avesse più alcun concreto e reale valore economico.
2.2 - Ciò detto come dato di fatto, è chiaro poi che l'attore imputi alla responsabilità
dell'amministrazione pubblica la perdita di valore che ha subito la merce di sua proprietà e su questa responsabilità fondi la sua pretesa. Tuttavia, tale impostazione non è corretta. Difatti:
5 Le sigarette sono state sottoposte a sequestro il 14.1.2014; in data 3.2.2015, dopo che era stata respinta l'istanza di dissequestro e la relativa opposizione alla convalida, il GIP ha emesso decreto penale di condanna – depositato il 30.9.2015 - disponendo la confisca della merce.
Il decreto si è anche consolidato, poiché non risulta in atti o è stato allegato da alcuno che sia stata proposta opposizione avverso lo stesso.
Se il decreto è divenuto definitivo, deve ritenersi che si sia consolidata anche la misura della confisca in esso disposta, e cioè di quel provvedimento con cui il diritto di proprietà su una cosa viene trasferito coattivamente alla Pubblica Amministrazione, che diventa acquirente a titolo originario del bene e ne assume la piena disponibilità.
Ne consegue che, ben prima delle depenalizzazione del reato, il sig. non era più titolare di Pt_1
quella merce, sicché nessuna concreta responsabilità era ed è oggi possibile per lui imputare alla PA
o intravedere nella condotta della stessa - che non aveva nessuno specifico obbligo di custodia su merce nell'interesse di un terzo che non ne era più titolare.
In questa ottica, appare altresì del tutto inconferente - come rilevato dalla difesa erariale - il richiamo fatto dalla difesa attorea al D.Lgs. n. 375/1990, secondo cui l' Controparte_3
avrebbe avuto l'onere, trattandosi di merce deperibile, di farsi autorizzare alla
[...]
vendita della stessa al fine di monetizzarne il valore, da restituire eventualmente all'avente diritto;
perché il sig. aveva perso con la confisca la titolarità di quella merce e dunque non c'era un Pt_1
interesse di terzi da tutelare e un corrispondente dovere in questo senso per la PA.
2.3 - Sulla base di tale fondamentale assunto, non si arriva a diversa determinazione anche considerando l'intervenuta depenalizzazione del reato contestato all'attore.
Difatti, ragionando in astratto, se anche la depenalizzazione configura in qualche modo l'antefatto storico della odierna legittimazione ad agire del sig. - il quale chiede (ed ottiene) la restituzione Pt_1
delle merce che gli era stata sequestrata in ragion di una condotta che non è più considerata penalmente rilevante, e ne rileva e contesta il deterioramento chiedendo il relativo risarcimento - ciò
6 non significa tuttavia che egli sia titolare della posizione soggettiva che attiene al merito della causa,
che così facendo intende vantare e che egli ha l'onere di allegare e di provare.
Senonchè, tale prova non può ritenersi raggiunta, intanto perché, per quanto appena detto, l'attore non può, nè poteva vantare alcuna concreta titolarità di quella merce all'atto dell'entrata in vigore del dlgs n. 8 del 15/01/2016 che ha depenalizzato il reato su cui si era fondato il decreto penale di condanna.
Pertanto, in disparte il fatto che all'atto in cui la condotta contestata all'attore è stata depenalizzata,
esattamente due anni dopo il sequestro, la merce in questione, fin lì formalmente di provenienza illecita e destinata alla distruzione, era già sostanzialmente priva del benchè minimo valore economico - dato pacifico tra le parti attestato dal ctp dell'attore - la domanda, così' come formulata
è infondata non potendo l'attore vantare la titolarità della posizione soggettiva di danneggiato dedotta in giudizio.
2.4 - Dato tutto quanto ciò, appare evidente che anche il richiamo fatto dall'attore alla circolare n.
0042111 del 29/04/2016 dell' riferibile alle disposizioni del Controparte_2
D.Lgs. 6/2016 di recepimento della Direttiva Europea 2014/40/UE sia del tutto inconferente;
anche perché tra l'altro tale disciplina sarebbe comunque riferibile solo a prodotti legittimamente detenuti,
quali non erano stati, fino all'avvenuta depenalizzazione del reato, quelli oggetto di causa.
Sicché, in ragione di tutto quanto precede, e ritenendo assorbita ogni altra questione, la domanda va respinta.
5. - Le spese di lite seguono la soccombenza e, tenuto conto della concreta attività espletata in corso di causa, vengono liquidate come da dispositivo, secondo i parametri di legge in materia.
P.Q.M.
Definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da contro Parte_1 [...]
, Controparte_2 Controparte_1
disattesa ogni contraria domanda, eccezione e deduzione, così provvede:
1. Rigetta la domanda e condanna (C.F.: ), al Parte_1 CodiceFiscale_1
7 rimborso delle spese e competenze di causa in favore dei convenuti nella misura di €. 1.700,00
cadauno, oltre rimborso forfettario di legge, cap e iva se dovuti.
Così deciso in Reggio Calabria il 13.1 2025
Il GOT
Dott.ssa Luisa Sorrenti
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