TRIB
Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 17/06/2025, n. 2007 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2007 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – IV Sezione civile -, nella persona del Giudice dott.ssa
Valentina Gigante, lette le note scritte depositate, ha pronunciato, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 6062/2019 r.g.a.c. e vertente
TRA
, C.F. , rappresentato e difeso, giusta procura in atti, Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Carmela Lieto, ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima sito in
Caserta alla via Eleuterio Ruggiero n. 148;
(attore)
CONTRO
, C.F. , rappresentata e difesa, giusta procura in atti, CP_1 C.F._2 dall'Avv. Valentina Calvanese, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo sito in Santa Maria Capua Vetere alla via Vittorio Emanuele II n. 53;
(convenuta)
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 10.6.19, ha convenuto in giudizio , Parte_1 CP_1
esponendo: 1). di essere proprietario di un locale- autorimessa sito in Capua alla Via Giardini, identificato al
Catasto al f. 24, p.lla 5377 sub 5, ricevuto in donazione dalla madre con atto per Controparte_2
notar del 13.7.18; Persona_1
2). che detto immobile, sin dal 2012, è occupato sine titulo dalla convenuta, dalla quale ha divorziato in data 9.10.17;
3) di aver più volte invitato, senza alcun esito, la convenuta a rilasciare il predetto bene;
4) di avere diritto non solo a riottenere l'immediato possesso del bene ma anche un'indennità per l'ingiusta occupazione nella misura non inferiore ad euro 6.400,00 (euro 80,00 mensili), nonché il risarcimento di tutti i danni morali e materiali conseguenti alla illegittima detenzione.
Alla luce di quanto esposto, l'attore ha rassegnato le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Onorevole adito Tribunale, contrariis reiectis, preliminarmente A) accertare i fatti e le circostanze esposte in premessa ai capi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 qui da ritenersi, per brevità, per integralmente ripetuti e trascritti,
e, per lo effetto, B) condannare la convenuta, sig.ra , detentore sine titulo del bene oggetto CP_1 di causa, all'immediato rilascio e riconsegna in favore dell'istante, sig. quale Parte_1 legittimo proprietario dell'immobile descritto al capo 1 e 2 della premessa, ovvero dell'immobile sito in Capua (CE) alla Via Giardini, locale autorimessa ubicato al piano terra, della consistenza catastale di metri quadrati diciassette, riportato nel catasto fabbricati del Comune di Capua al foglio
24, particella 5377 sub. 5, categoria c6, piano T, classe 5, mq.17. Si chiede, inoltre, A) condannare la convenuta, al pagamento in favore dell'istante e per la ingiusta detenzione lamentata in domanda, ovvero al pagamento di un'indennità per la ingiusta occupazione nella misura ad oggi non inferiore ad euro 6400,00 tenuto conto del costo delle locazioni su piazza che mediamente è pari ad euro 80,00
(ottanta/00) o della diversa somma che l'Ill.mo Giudice adito voglia riconoscere per ogni singolo mese di locazione sino a quella di effettivo rilascio, oltre ancora, B) al risarcimento danni per
l'illegittima detenzione del bene e l'immotivato rifiuto che l'ill.mo Giudice adito voglia determinare secondo il proprio prudente ed equo apprezzamento C) Con vittoria di spese ed onorari di giudizio oltre 15% rimb. forfett. e c.p.a. ed i.v.a. come per legge con attribuzione al sottoscritto procuratore anticipatario”.
Con comparsa di risposta depositata il 30.10.19, si è costituita in giudizio , la quale ha CP_1
chiesto rigettarsi le avverse domande, dal proprio canto eccependo:
1) che, in occasione delle nozze contratte in data 4.4.1998, , madre dell'attore, Controparte_2 concedeva ai coniugi, in comodato d'uso, l'appartamento sito in via Giardini -con l'annesso garage di cui si discute- per stabilire ivi la residenza coniugale;
2). che, pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio in data 9.10.17, la casa coniugale
è stata assegnata alla convenuta, madre dei due figli minori -come già stabilito nel decreto di omologa di separazione del 6.11.12-;
3) che, in data 13.7.18, ha donato il garage all'attore, che ne è divenuto proprietario;
Controparte_2
4) che detto locale rimessa, durante la vita coniugale, è stato concretamente posto a servizio dell'abitazione, per cui lo stesso è pertinenza della casa adibita a residenza familiare, ad oggi assegnata alla convenuta;
5) che l'assegnazione della casa coniugale è sempre e comunque opponibile al terzo acquirente, nel caso di specie all'attore donatario;
6) che, inoltre, l'attore non è legittimato ad alcuna pretesa economica antecedente alla donazione e che peraltro il fitto mensile indicato (euro 80,00) appare sproporzionato rispetto a quello praticato per il fitto dei box siti nel medesimo condominio.
In ragione di quanto eccepito, la convenuta ha concluso chiedendo: “previa declaratoria di accertamento della natura di pertinenza del garage della residenza familiare assegnata con sentenza di divorzio alla coniuge ed ai figli minori tutt'ora non autosufficienti e studenti , rigettare la domande spiegata da esso attore siccome inammissibile ed infondata;
rigettare la richiesta di indennità di occupazione in quanto illegittima ed infondata nell'an debeatur nonché' nella quantificazione di E.
6.400,00. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite oltre IVA e CAP come per legge da distrarre in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
Alla prima udienza, tenutasi in data 20.11.19, il Giudice che ha preceduto la scrivente nella trattazione del fascicolo ha assegnato termine per l'esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione;
alla successiva udienza, tenutasi il 19.1.21, verificato il corretto esperimento della mediazione, ha assegnato termini ex art. 183 co. 6 c.p.c.
Con la prima memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c., parte attrice ha contestato quanto affermato dalla convenuta in comparsa in ordine alla natura pertinenziale del garage rispetto all'abitazione familiare, precisando sul punto: “Invero, come da sentenza di divorzio allegata agli atti, la sig.ra CP_2
madre del sig. , donava ai nipoti e gli appartamenti siti in Capua alla via Pt_1 CP_3 CP_4
Giardini n. 18, identificati in catasto al Foglio 24- particella 5383 – Categoria A/2 – Classe 4- sub
17 che abiteranno con la madre . Pertanto, il garage, riportato nel catasto fabbricati del Persona_2
Comune di Capua al foglio 24, particella 5377, sub. 5, categoria C6, piano T, classe 5, mq 17 non rientra affatto nella donazione della sig.ra ai nipoti e quindi ingiustamente detenuto dalla CP_2 convenuta”. Con provvedimento assunto in data 29.9.21, il Giudice ha ritenuto la causa matura per la decisione, reputando la prova articolata dalle parti ininfluente ai fini del decidere, fissando quindi l'udienza di precisazione delle conclusioni per il giorno 27.10.22
A seguito di una serie di rinvii disposti per esigenze del ruolo, la causa è stata rinviata per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza dell'8.5.25 e definita dalla scrivente, subentrata sul ruolo in data 30.11.22.
*******
Preliminarmente, occorre dar atto della procedibilità di tali domande, giacché precedute dal regolare esperimento della mediazione, conclusasi con esito negativo (cfr. verbale del 12.12.19).
Venendo al merito e principiando dalla richiesta di rilascio e consegna del locale in commento, occorre innanzitutto provvedere alla qualificazione di tale domanda.
Si rammenta infatti che l'azione di rivendica e quella di restituzione, pur tendendo al medesimo risultato pratico del recupero della materiale disponibilità del bene, hanno natura e presupposti diversi: con la prima, di carattere reale, l'attore assume di essere proprietario del bene e, non essendone in possesso, agisce contro chiunque di fatto ne disponga onde conseguirne nuovamente il possesso, previo riconoscimento del suo diritto di proprietà; con la seconda, di natura personale,
l'attore non mira ad ottenere il riconoscimento di tale diritto, del quale non deve, pertanto, fornire la prova, ma solo ad ottenere la riconsegna del bene stesso, e, quindi, può limitarsi alla dimostrazione dell'avvenuta consegna in base ad un titolo e del successivo venir meno di questo per qualsiasi causa,
o ad allegare l'insussistenza "ab origine" di qualsiasi titolo ( ex plurimis, Cass. civ. n. 4417/2007).
Ebbene, nel caso che occupa, l'azione proposta può senz'altro intendersi quale rivendica -948 c.c.-, atteso che, secondo la prospettazione dell'istante, il bene giammai fu consegnato all'odierna convenuta sulla base di un titolo poi venuto meno.
Ne discende pertanto l'onere, gravante sull'attore, di offrire prova della proprietà, risalendo, anche attraverso i propri danti causa, fino all'acquisto a titolo originario, ovvero dimostrando che egli stesso o qualcuno dei suoi danti causa abbia posseduto il bene per il tempo necessario ad usucapirlo (cfr.
Cass. civ. n. 25643/2014). Cionondimeno, si rammenta che tale rigore probatorio incontra un temperamento ogni qualvolta il convenuto ammetta, in modo non equivoco, che, almeno fino a un certo momento, il bene conteso era di proprietà dell'attore o del suo dante causa (cfr. ex plurimis,
Cass. civ. n. 1416/1965).
Ciò posto, l'attore ha in primo luogo assolto al predetto onere probatorio, versando in atti il titolo di proprietà, costituito dall'atto per notar del 10.7.18, rep. 17899 racc. 12214, con il Persona_1
quale , sua madre, gli donò il locale in commento. Tale documentazione appare Controparte_2 senz'altro sufficiente alla luce delle difese svolte dalla convenuta, la quale, nel dedurre di aver ricevuto, anni addietro, il locale in questione da a titolo di comodato, ha senz'altro Controparte_2
ammesso, in modo non equivoco, che, sino alla donazione, il bene conteso era di proprietà del dante causa dell'attore.
Venendo quindi alle eccezioni sollevate dalla convenuta, risulta in primo luogo ininfluente l'asserita sussistenza di un comodato –concesso dalla madre dell'attore, , in occasione delle Controparte_2
nozze-. Si osserva infatti che tale rapporto - giammai oggetto di contestazione- non può comunque opporsi all'attore (il quale, ancorché originario comodatario con l'ex coniuge, è divenuto poi proprietario del locale in commento giusta donazione del 10.7.18), non risultando l'art. 1599 c.c. (che prevede l'opponibilità al terzo acquirente, nei limiti del novennio, della locazione non trascritta) suscettibile di interpretazione estensiva analogica.
Appare invece fondata l'eccepita opponibilità dell'assegnazione della casa coniugale contenuta nella sentenza di divorzio, senz'altro estensibile al locale rimessa in commento, in qualità di pertinenza dell'appartamento.
Premessa, infatti, la pacifica opponibilità della predetta sentenza nei riguardi dell'attore -giacché parte del giudizio di divorzio-, e venendo all'accertamento della sussistenza del vincolo di pertinenzialità, si osserva quanto segue.
Ai fini della sussistenza del vincolo pertinenziale tra bene principale e accessorio è necessaria la presenza del requisito soggettivo dell'appartenenza di entrambi i beni al medesimo soggetto, nonché del requisito oggettivo della contiguità, anche solo di servizio, tra i due beni, nel senso che il bene accessorio deve arrecare una utilità al bene principale e non al proprietario di esso. Ed infatti, secondo un indirizzo della Suprema Corte, qui senz'altro condiviso, l'assegnazione della casa coniugale deve intendersi estensibile al box, quale pertinenza della cosa principale, qualora questo sia oggettivamente al servizio dell'appartamento, essendo situato nello stesso palazzo, ed entrambi gli immobili appartengano ad un solo soggetto (arg. Cass. civ. n. 24104/2009).
Ebbene, venendo al caso di specie, alla luce di tali coordinate ermeneutiche, può ritenersi pacifico che il locale di cui l'attore domanda il rilascio, in quanto situato all'interno del medesimo palazzo in cui si trova l'appartamento adibito a casa coniugale e poiché -in origine- appartenente al medesimo soggetto proprietario dell'abitazione ( ), abbia natura pertinenziale. Controparte_2
D'altro canto, l'attore giammai ha tempestivamente e specificamente contestato la circostanza dedotta dalla convenuta, secondo cui detto box è stato sempre adibito a servizio dell'abitazione familiare, limitandosi, onde escludere la natura pertinenziale del box, a dedurre che lo stesso non è stato contemplato dalla donante in occasione delle donazioni disposte in favore dei nipoti. Controparte_2
Tuttavia, deve a tal proposito rammentarsi che, a norma dell'art. 818 c.c., gli atti e i rapporti giuridici che hanno per oggetto la cosa principale, ove non diversamente disposto, comprendono anche le pertinenze (co. 1); le pertinenze, inoltre, ben possono formare oggetto di separati atti o rapporti giuridici;
nondimeno, la cessazione della qualità di pertinenza non è opponibile ai terzi i quali abbiano anteriormente acquistato diritti sulla cosa principale (co. 2 e 3). Ne discende quindi che, sebbene
, originaria proprietaria dell'appartamento e del box, abbia disposto di tali beni in Controparte_2
modo separato, la conseguente cessazione della qualità di pertinenza del secondo non può opporsi alla convenuta che, in virtù della sentenza di divorzio, antecedente ai predetti atti di disposizione, ha acquistato un diritto sull'abitazione (cfr. Cass. civ. n. 18561/2013).
In conclusione, non avendo l'attore dimostrato, pur essendo suo onere, la cessazione -prima della sentenza di divorzio- del vincolo pertinenziale tra il locale di cui domanda la restituzione e l'abitazione oggetto di assegnazione, deve ritenersi operante l'automatismo di cui all'art. 818 co. 1
c.c. (Cass. civ. n. 510/2020). Per quanto di ragione, vantando la convenuta un titolo legittimante l'utilizzo del locale in commento, la domanda di rivendica va respinta, con assorbimento delle restanti domande di condanna al risarcimento dei danni.
In ragione della controvertibilità della questione trattata e della natura dei rapporti esistenti tra le parti, si ritiene di dover integralmente compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona del giudice dr.ssa Valentina Gigante, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Rigetta la domanda di rivendica, dichiarando le restanti domande assorbite;
2) Compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, lì 17 giugno 2025
Il Giudice
Dr.ssa Valentina Gigante
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – IV Sezione civile -, nella persona del Giudice dott.ssa
Valentina Gigante, lette le note scritte depositate, ha pronunciato, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 6062/2019 r.g.a.c. e vertente
TRA
, C.F. , rappresentato e difeso, giusta procura in atti, Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Carmela Lieto, ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima sito in
Caserta alla via Eleuterio Ruggiero n. 148;
(attore)
CONTRO
, C.F. , rappresentata e difesa, giusta procura in atti, CP_1 C.F._2 dall'Avv. Valentina Calvanese, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo sito in Santa Maria Capua Vetere alla via Vittorio Emanuele II n. 53;
(convenuta)
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 10.6.19, ha convenuto in giudizio , Parte_1 CP_1
esponendo: 1). di essere proprietario di un locale- autorimessa sito in Capua alla Via Giardini, identificato al
Catasto al f. 24, p.lla 5377 sub 5, ricevuto in donazione dalla madre con atto per Controparte_2
notar del 13.7.18; Persona_1
2). che detto immobile, sin dal 2012, è occupato sine titulo dalla convenuta, dalla quale ha divorziato in data 9.10.17;
3) di aver più volte invitato, senza alcun esito, la convenuta a rilasciare il predetto bene;
4) di avere diritto non solo a riottenere l'immediato possesso del bene ma anche un'indennità per l'ingiusta occupazione nella misura non inferiore ad euro 6.400,00 (euro 80,00 mensili), nonché il risarcimento di tutti i danni morali e materiali conseguenti alla illegittima detenzione.
Alla luce di quanto esposto, l'attore ha rassegnato le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Onorevole adito Tribunale, contrariis reiectis, preliminarmente A) accertare i fatti e le circostanze esposte in premessa ai capi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 qui da ritenersi, per brevità, per integralmente ripetuti e trascritti,
e, per lo effetto, B) condannare la convenuta, sig.ra , detentore sine titulo del bene oggetto CP_1 di causa, all'immediato rilascio e riconsegna in favore dell'istante, sig. quale Parte_1 legittimo proprietario dell'immobile descritto al capo 1 e 2 della premessa, ovvero dell'immobile sito in Capua (CE) alla Via Giardini, locale autorimessa ubicato al piano terra, della consistenza catastale di metri quadrati diciassette, riportato nel catasto fabbricati del Comune di Capua al foglio
24, particella 5377 sub. 5, categoria c6, piano T, classe 5, mq.17. Si chiede, inoltre, A) condannare la convenuta, al pagamento in favore dell'istante e per la ingiusta detenzione lamentata in domanda, ovvero al pagamento di un'indennità per la ingiusta occupazione nella misura ad oggi non inferiore ad euro 6400,00 tenuto conto del costo delle locazioni su piazza che mediamente è pari ad euro 80,00
(ottanta/00) o della diversa somma che l'Ill.mo Giudice adito voglia riconoscere per ogni singolo mese di locazione sino a quella di effettivo rilascio, oltre ancora, B) al risarcimento danni per
l'illegittima detenzione del bene e l'immotivato rifiuto che l'ill.mo Giudice adito voglia determinare secondo il proprio prudente ed equo apprezzamento C) Con vittoria di spese ed onorari di giudizio oltre 15% rimb. forfett. e c.p.a. ed i.v.a. come per legge con attribuzione al sottoscritto procuratore anticipatario”.
Con comparsa di risposta depositata il 30.10.19, si è costituita in giudizio , la quale ha CP_1
chiesto rigettarsi le avverse domande, dal proprio canto eccependo:
1) che, in occasione delle nozze contratte in data 4.4.1998, , madre dell'attore, Controparte_2 concedeva ai coniugi, in comodato d'uso, l'appartamento sito in via Giardini -con l'annesso garage di cui si discute- per stabilire ivi la residenza coniugale;
2). che, pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio in data 9.10.17, la casa coniugale
è stata assegnata alla convenuta, madre dei due figli minori -come già stabilito nel decreto di omologa di separazione del 6.11.12-;
3) che, in data 13.7.18, ha donato il garage all'attore, che ne è divenuto proprietario;
Controparte_2
4) che detto locale rimessa, durante la vita coniugale, è stato concretamente posto a servizio dell'abitazione, per cui lo stesso è pertinenza della casa adibita a residenza familiare, ad oggi assegnata alla convenuta;
5) che l'assegnazione della casa coniugale è sempre e comunque opponibile al terzo acquirente, nel caso di specie all'attore donatario;
6) che, inoltre, l'attore non è legittimato ad alcuna pretesa economica antecedente alla donazione e che peraltro il fitto mensile indicato (euro 80,00) appare sproporzionato rispetto a quello praticato per il fitto dei box siti nel medesimo condominio.
In ragione di quanto eccepito, la convenuta ha concluso chiedendo: “previa declaratoria di accertamento della natura di pertinenza del garage della residenza familiare assegnata con sentenza di divorzio alla coniuge ed ai figli minori tutt'ora non autosufficienti e studenti , rigettare la domande spiegata da esso attore siccome inammissibile ed infondata;
rigettare la richiesta di indennità di occupazione in quanto illegittima ed infondata nell'an debeatur nonché' nella quantificazione di E.
6.400,00. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite oltre IVA e CAP come per legge da distrarre in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
Alla prima udienza, tenutasi in data 20.11.19, il Giudice che ha preceduto la scrivente nella trattazione del fascicolo ha assegnato termine per l'esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione;
alla successiva udienza, tenutasi il 19.1.21, verificato il corretto esperimento della mediazione, ha assegnato termini ex art. 183 co. 6 c.p.c.
Con la prima memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c., parte attrice ha contestato quanto affermato dalla convenuta in comparsa in ordine alla natura pertinenziale del garage rispetto all'abitazione familiare, precisando sul punto: “Invero, come da sentenza di divorzio allegata agli atti, la sig.ra CP_2
madre del sig. , donava ai nipoti e gli appartamenti siti in Capua alla via Pt_1 CP_3 CP_4
Giardini n. 18, identificati in catasto al Foglio 24- particella 5383 – Categoria A/2 – Classe 4- sub
17 che abiteranno con la madre . Pertanto, il garage, riportato nel catasto fabbricati del Persona_2
Comune di Capua al foglio 24, particella 5377, sub. 5, categoria C6, piano T, classe 5, mq 17 non rientra affatto nella donazione della sig.ra ai nipoti e quindi ingiustamente detenuto dalla CP_2 convenuta”. Con provvedimento assunto in data 29.9.21, il Giudice ha ritenuto la causa matura per la decisione, reputando la prova articolata dalle parti ininfluente ai fini del decidere, fissando quindi l'udienza di precisazione delle conclusioni per il giorno 27.10.22
A seguito di una serie di rinvii disposti per esigenze del ruolo, la causa è stata rinviata per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza dell'8.5.25 e definita dalla scrivente, subentrata sul ruolo in data 30.11.22.
*******
Preliminarmente, occorre dar atto della procedibilità di tali domande, giacché precedute dal regolare esperimento della mediazione, conclusasi con esito negativo (cfr. verbale del 12.12.19).
Venendo al merito e principiando dalla richiesta di rilascio e consegna del locale in commento, occorre innanzitutto provvedere alla qualificazione di tale domanda.
Si rammenta infatti che l'azione di rivendica e quella di restituzione, pur tendendo al medesimo risultato pratico del recupero della materiale disponibilità del bene, hanno natura e presupposti diversi: con la prima, di carattere reale, l'attore assume di essere proprietario del bene e, non essendone in possesso, agisce contro chiunque di fatto ne disponga onde conseguirne nuovamente il possesso, previo riconoscimento del suo diritto di proprietà; con la seconda, di natura personale,
l'attore non mira ad ottenere il riconoscimento di tale diritto, del quale non deve, pertanto, fornire la prova, ma solo ad ottenere la riconsegna del bene stesso, e, quindi, può limitarsi alla dimostrazione dell'avvenuta consegna in base ad un titolo e del successivo venir meno di questo per qualsiasi causa,
o ad allegare l'insussistenza "ab origine" di qualsiasi titolo ( ex plurimis, Cass. civ. n. 4417/2007).
Ebbene, nel caso che occupa, l'azione proposta può senz'altro intendersi quale rivendica -948 c.c.-, atteso che, secondo la prospettazione dell'istante, il bene giammai fu consegnato all'odierna convenuta sulla base di un titolo poi venuto meno.
Ne discende pertanto l'onere, gravante sull'attore, di offrire prova della proprietà, risalendo, anche attraverso i propri danti causa, fino all'acquisto a titolo originario, ovvero dimostrando che egli stesso o qualcuno dei suoi danti causa abbia posseduto il bene per il tempo necessario ad usucapirlo (cfr.
Cass. civ. n. 25643/2014). Cionondimeno, si rammenta che tale rigore probatorio incontra un temperamento ogni qualvolta il convenuto ammetta, in modo non equivoco, che, almeno fino a un certo momento, il bene conteso era di proprietà dell'attore o del suo dante causa (cfr. ex plurimis,
Cass. civ. n. 1416/1965).
Ciò posto, l'attore ha in primo luogo assolto al predetto onere probatorio, versando in atti il titolo di proprietà, costituito dall'atto per notar del 10.7.18, rep. 17899 racc. 12214, con il Persona_1
quale , sua madre, gli donò il locale in commento. Tale documentazione appare Controparte_2 senz'altro sufficiente alla luce delle difese svolte dalla convenuta, la quale, nel dedurre di aver ricevuto, anni addietro, il locale in questione da a titolo di comodato, ha senz'altro Controparte_2
ammesso, in modo non equivoco, che, sino alla donazione, il bene conteso era di proprietà del dante causa dell'attore.
Venendo quindi alle eccezioni sollevate dalla convenuta, risulta in primo luogo ininfluente l'asserita sussistenza di un comodato –concesso dalla madre dell'attore, , in occasione delle Controparte_2
nozze-. Si osserva infatti che tale rapporto - giammai oggetto di contestazione- non può comunque opporsi all'attore (il quale, ancorché originario comodatario con l'ex coniuge, è divenuto poi proprietario del locale in commento giusta donazione del 10.7.18), non risultando l'art. 1599 c.c. (che prevede l'opponibilità al terzo acquirente, nei limiti del novennio, della locazione non trascritta) suscettibile di interpretazione estensiva analogica.
Appare invece fondata l'eccepita opponibilità dell'assegnazione della casa coniugale contenuta nella sentenza di divorzio, senz'altro estensibile al locale rimessa in commento, in qualità di pertinenza dell'appartamento.
Premessa, infatti, la pacifica opponibilità della predetta sentenza nei riguardi dell'attore -giacché parte del giudizio di divorzio-, e venendo all'accertamento della sussistenza del vincolo di pertinenzialità, si osserva quanto segue.
Ai fini della sussistenza del vincolo pertinenziale tra bene principale e accessorio è necessaria la presenza del requisito soggettivo dell'appartenenza di entrambi i beni al medesimo soggetto, nonché del requisito oggettivo della contiguità, anche solo di servizio, tra i due beni, nel senso che il bene accessorio deve arrecare una utilità al bene principale e non al proprietario di esso. Ed infatti, secondo un indirizzo della Suprema Corte, qui senz'altro condiviso, l'assegnazione della casa coniugale deve intendersi estensibile al box, quale pertinenza della cosa principale, qualora questo sia oggettivamente al servizio dell'appartamento, essendo situato nello stesso palazzo, ed entrambi gli immobili appartengano ad un solo soggetto (arg. Cass. civ. n. 24104/2009).
Ebbene, venendo al caso di specie, alla luce di tali coordinate ermeneutiche, può ritenersi pacifico che il locale di cui l'attore domanda il rilascio, in quanto situato all'interno del medesimo palazzo in cui si trova l'appartamento adibito a casa coniugale e poiché -in origine- appartenente al medesimo soggetto proprietario dell'abitazione ( ), abbia natura pertinenziale. Controparte_2
D'altro canto, l'attore giammai ha tempestivamente e specificamente contestato la circostanza dedotta dalla convenuta, secondo cui detto box è stato sempre adibito a servizio dell'abitazione familiare, limitandosi, onde escludere la natura pertinenziale del box, a dedurre che lo stesso non è stato contemplato dalla donante in occasione delle donazioni disposte in favore dei nipoti. Controparte_2
Tuttavia, deve a tal proposito rammentarsi che, a norma dell'art. 818 c.c., gli atti e i rapporti giuridici che hanno per oggetto la cosa principale, ove non diversamente disposto, comprendono anche le pertinenze (co. 1); le pertinenze, inoltre, ben possono formare oggetto di separati atti o rapporti giuridici;
nondimeno, la cessazione della qualità di pertinenza non è opponibile ai terzi i quali abbiano anteriormente acquistato diritti sulla cosa principale (co. 2 e 3). Ne discende quindi che, sebbene
, originaria proprietaria dell'appartamento e del box, abbia disposto di tali beni in Controparte_2
modo separato, la conseguente cessazione della qualità di pertinenza del secondo non può opporsi alla convenuta che, in virtù della sentenza di divorzio, antecedente ai predetti atti di disposizione, ha acquistato un diritto sull'abitazione (cfr. Cass. civ. n. 18561/2013).
In conclusione, non avendo l'attore dimostrato, pur essendo suo onere, la cessazione -prima della sentenza di divorzio- del vincolo pertinenziale tra il locale di cui domanda la restituzione e l'abitazione oggetto di assegnazione, deve ritenersi operante l'automatismo di cui all'art. 818 co. 1
c.c. (Cass. civ. n. 510/2020). Per quanto di ragione, vantando la convenuta un titolo legittimante l'utilizzo del locale in commento, la domanda di rivendica va respinta, con assorbimento delle restanti domande di condanna al risarcimento dei danni.
In ragione della controvertibilità della questione trattata e della natura dei rapporti esistenti tra le parti, si ritiene di dover integralmente compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona del giudice dr.ssa Valentina Gigante, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Rigetta la domanda di rivendica, dichiarando le restanti domande assorbite;
2) Compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, lì 17 giugno 2025
Il Giudice
Dr.ssa Valentina Gigante