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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 12/06/2025, n. 3012 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3012 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Quinta Sezione Civile
(già Prima Sezione Civile Bis) riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr.ssa Caterina Molfino - Presidente -
- dr. Paolo Celentano - Consigliere -
- dr. Giovanni Galasso - Consigliere - Relatore - ha deliberato di pronunziare la presente
S E N T E N Z A
nel processo d'appello avverso la sentenza pronunziata, con le modalità di cui all'art. 281 sexies c.p.c. dal Tribunale di Napoli, Decima sezione civile il 5/11/2018 n. 9575/2018, iscritto al n. 2289/2019 del ruolo generale degli affari civili contenziosi e pendente
TRA
(c.f. ), rappresentata e difesa, in Parte_1 C.F._1 virtù di procura in calce all'atto di citazione in appello, dall'Avv. Umberto Ferrajolo (c.f.
); C.F._2
APPELLANTE
E
(c.f. costituitasi in persona del Presidente Controparte_1 P.IVA_1 della giunta regionale pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura generale alle liti per notaio di Napoli del 17/9/2002 (rep. n. 33646, racc. 15752), Persona_1 dall'Avv. Elena Lauritano (c.f. ); C.F._3
APPELLATA
NONCHÉ
MEDIOCREDITO CENTRALE Controparte_2
n. 2289/2019 r.g.a.c.c. Pag. 1 di 11 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima sezione civile bis)
S.P.A.
APPELLATO NON COSTITUITO
(c.f. ) costituitasi in persona del legale Controparte_3 P.IVA_2 rappresentante pro tempore dott. , quale incorporante, a seguito di fusione CP_4 per incorporazione, delle banche Controparte_5 Controparte_6
, Controparte_7 Controparte_8 Controparte_9
[...] Controparte_10 [...]
con effetti dal 1 novembre 2010 (per atto a rogito del Notaio Controparte_11 di Torino del 19.10.2010, rep. 19430, racc. 12674, registrato a Torino il Persona_2
19.10.2010 al n. 755 serie IT), quest'ultima assegnataria da Controparte_12
del Ramo di azienda “Corporate” (per atto di scissione parziale con
[...] assegnazione di ramo d'azienda per notar rep n. 49288/13575 del Persona_3
26.07.2010), rappresentata e difesa in virtù di procura alle liti per notaio di Per_4
Bologna del 29/10/2010 (rep. n. 115840, racc. n. 33105) dagli Avv.ti Pasquale Landolfi ed Antonio Landolfi (codici fiscali non indicati);
Interventore
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 18/7/2013, riassumeva Parte_1 innanzi al Tribunale di Napoli il giudizio introdotto innanzi al Tar per ottenere CP_1
l'annullamento del decreto n. 533 del 5/11/2007 con il quale la Giunta regionale della aveva revocato il contributo ottenuto ai sensi della l. 215/1992, inizialmente CP_1 concessole con decreti nn. 1988 del 13/9/2002 e n. 237 del 16/6/2006, per € 51.291,70.
Esponeva in particolare che:
- il finanziamento era regolato dalla circolare ministeriale n. 1138443 del 2/2/2001, poi sostituita dalla circolare n. 1151489 del 22/11/2002;
- il controllo sul rispetto delle prescrizioni stabilito dalla normativa era stato demandato all'istituto di credito Parte_2
- la revoca era stata motivata in considerazione della violazione dell'obbligo di garantire il livello minimo di occupazione media mensile (espressa in ULA unità lavorative annue, da computarsi in base alle previsioni contenute nel punto 11.2 della n. 2289/2019 r.g.a.c.c. Pag. 2 di 11 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima sezione civile bis)
circolare n. 1151489) relativo al primo esercizio a regime dell'impresa (anno 2006) in Parte quanto aveva garantito l'occupazione femminile nella misura di 2,5 in luogo di 3,75 Parte
con uno scostamento maggiore di quello consentito;
- in realtà la erroneamente non aveva considerato, a tal fine, anche il CP_1 collaboratore familiare (nel caso di specie madre della come Per_5 Pt_1 definito dall'art. 230 bis c.c.;
- per la costituzione di tale rapporto, infatti, non era necessario un contratto formale né l'iscrizione della lavoratrice nel libro matricola, essendo sufficiente l'iscrizione negli elenchi previdenziali;
- quand'anche tale iscrizione fosse stata necessaria la mancanza della stessa avrebbe potuto al più comportare una sanzione, ma non certo la revoca del contributo;
- considerando la posizione di dunque, il numero di ULA medie Per_5 mensili era di 3,8 e quindi si discostava dal relativo indicatore occupazionale (4,82) in misura inferiore al 25% ed era quindi contenuto nei limiti consentiti dalla disciplina.
Concludeva pertanto per l'annullamento del provvedimento di revoca.
Si costituiva la che chiedeva il rigetto della domanda e, in via Controparte_1 riconvenzionale, chiedeva la condanna dall'attrice alla restituzione di € 51.291,70 oltre
“interessi pari al tasso di sconto vigente alla data della restituzione”.
Si costituiva anche la che Controparte_13 chiedeva che venisse dichiarata la propria carenza di legittimazione passiva, essendo sostanzialmente estranea alle questioni oggetto del giudizio in considerazione del ruolo svolto nella vicenda.
Con sentenza n. 9575/2018 il Tribunale così provvedeva: “a) Dichiara il difetto di legittimazione passiva della Controparte_14
b) rigetta la domanda principale proposta da;
Parte_1
c) accoglie la domanda riconvenzionale e, per l'effetto, condanna Parte_1
al pagamento, per le causali di cui in motivazione, in favore della
[...] CP_1
in persona del legale rappresentante p.t., della somma di €.51.2911,70 oltre
[...] interessi dalla data della comunicazione della revoca, sino all'effettivo soddisfo;
d) condanna alla rifusione delle spese di lite in favore della Parte_1
, che liquida in €.4.151,00 per compensi professionali, oltre spese Controparte_1 forfettarie, IVA e CPA come per legge, nonché delle spese di lite in favore della CP_2
n. 2289/2019 r.g.a.c.c. Pag. 3 di 11 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima sezione civile bis)
del che liquida in €.4.151,00 per compensi Controparte_14 professionali, oltre spese forfettarie, IVA e CPA come per legge”.
Osservava in particolare che: Parte_
- non era ravvisabile la legittimazione passiva della in quanto aveva avuto
“solo il compito di istruire le pratiche, mentre tutti i decreti sia di concessione che di revoca sono stati emessi dalla in piena autonomia. Tale decisione Controparte_1 assume carattere assorbente rispetto anche alla eccezione di carenza di legittimazione formulata dalla convenuta per intervenuta cessione del ramo di Controparte_14 azienda”;
- “per l'anno 2006 risultano impiegate presso la ditta attorea cinque dipendenti e relativamente alle tre dipendenti , , Persona_6 Persona_7 Persona_8
i calcoli effettuati dalla regione non risultano contestati dalla attrice, mentre per quanto attiene le altre due dipendenti e parte attrice ritiene Persona_9 Persona_10 che erroneamente la regione abbia indicato il valore di zero con riferimento al mese di settembre 2006 in quanto la prima, come si evince dal libro ha lavorato presso la ditta dell'attrice dal 09.03.2006 al 27.09.2006 e la seconda ha lavorato fino al giorno 20 settembre. Orbene, ritiene questo giudicante che la circolare esplicativa del 22/11/2002 all'art.11.2 fa riferimento ai dati rilevati a fine mese, quindi correttamente la CP_1
Per_1 non ha calcolato per il mese di settembre 2006 le due lavoratrici e in Per_9 quanto le stesse sono state licenziate rispettivamente il giorno 27 e il giorno 20 settembre”;
- in ordine alla posizione di “va innanzitutto rilevato che la stessa Per_5
Parte
in data 08/06/2007, a seguito di richiesta da parte di di fornire Parte_1 la prova che la fosse un collaboratore familiare mediante la produzione di CP_15 libro matricola rettificato, copia dell'atto di costituzione dell'impresa e copia dei versamenti effettuati all'Istituto di previdenza, dichiara di non aver costituito una impresa familiare ma di aver occupato un collaboratore familiare a cui versava i contributi ai fini INPS, e solo successivamente, con la instaurazione del presente giudizio, deposita copia del contratto di costituzione di impresa familiare, datato 02/01/2006 Parte (antecedente dunque alla richiesta di invio copia formulata da ed un estratto contributivo dell'INPS dal quale risulta che la sig.ra è stata coadiutore Per_5 impresa COM dall'01/01/2006 al 31/12/2006 per mesi sei senza ulteriore specificazioni.
n. 2289/2019 r.g.a.c.c. Pag. 4 di 11 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima sezione civile bis)
Tali elementi a parere di questo giudicante non sono idonei a fornire la prova che la sig.ra è stata collaboratrice familiare della nell'anno Per_5 Parte_1
2006 e, pertanto, correttamente non è stata ricompresa nel numero degli occupati della ditta ”. Parte_1
Avverso tale sentenza ha proposto appello, con atto di citazione notificato il
6/5/2019, deducendo che: Parte_1
- il Tribunale aveva erroneamente escluso dal computo le prestazioni rese da
[...]
e nel mese di settembre 2006, in quanto il fatto che i dati Per_9 Persona_10 dovessero essere rilevati alla fine del mese, come previsto dall'art. 11.2 della circolare del 22/11/2002 non significa che occorre considerare solo i soggetti che risultano impiegati alla fine di ciascun mese;
al contrario, i dati vanno rilevati alla fine di ciascun mese solare, ma deve considerarsi pari ad un mese l'attività lavorativa prestata per più di quindici giorni solari, come previsto dall'art. 1 d.m. 18/4/2005;
- per la costituzione del rapporto di lavoro con non era necessario un Per_5 atto di costituzione dell'impresa familiare, né la sua iscrizione nel libro matricola, ma solo il versamento dei contributi INPS che era stato dimostrato.
Sulla base delle considerazioni svolte ed alla luce dei calcoli che si riportano di seguito, secondo l'appellante devono ritenersi rispettati i parametri per l'ottenimento del contributo (tenendo conto della percentuale di scostamento consentita dall'art. 11.9 della circolare del 22/11/2002):
“numero di occupati, tutti di sesso femminile: 3,6 investimento definitivamente ammesso: Lire 168.276.017 (pari ad Euro 86.907,31)
3,6: 168,3 = 0,02139037
n. 2289/2019 r.g.a.c.c. Pag. 5 di 11 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima sezione civile bis)
Maggiorazione 10% (10% di 0,02139037) = 0,00213904
TOT 0,02352941
Arrotondamento decimale 0,0235294
Scostamento: punteggio iniziale (0,0329749) meno totale indicatori (0,0235294) =
0,0094455 scostamento in percentuale: 28,64% (0,0329749 x 28,6446% = 0,0094455).
Pertanto, lo scostamento in diminuzione realizzato dall'iniziativa dell'attrice è inferiore
a quello tollerato dalla legge, pari al 30%”.
Ha rassegnato le seguenti conclusioni: “- accertare e dichiarare che la signora
ha rispettato i limiti occupazionali stabiliti dalla Legge e dai Parte_1 regolamenti disciplinanti il finanziamento ottenuto ex L.215/92 in virtù dei decreti della
Giunta Regionale della Campania A.G.C. n. 1988 del 13.09.2002 e n. 237 del 16.06.2006;
- accertare e dichiarare il diritto della signora al Parte_1 finanziamento ottenuto ex L. 215/92, in virtù dei decreti della Giunta Regionale della
Campania A.G.C. n. 1988 del 13.09.2002 e n. 237 del 16.06.2006, con ogni conseguenza di legge, anche previa disapplicazione del decreto Giunta Regionale della Campania
A.G.C. n. 533 del 05.11.2007 e di ogni altro atto presupposto, relativo e conseguente;
- rigettare la domanda riconvenzionale della perché Controparte_1 infondata;
- condannare le controparti, in solido tra loro, al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, con attribuzione al sottoscritto procuratore”.
Si è costituita la che ha chiesto il rigetto dell'appello. Controparte_1
Si è costituita la dichiarando di essere cessionaria a partire dal Controparte_3
26/7/2010 del ramo d'azienda contenente il credito verso l'odierna appellante. Ha quindi rassegnato le seguenti conclusioni: “- Preliminarmente dichiarare inammissibile ed improponibile la formulazione di nuove domande ed eccezioni eventualmente posta con
l'atto di appello introduttivo di giudizio, che va, comunque rigettato in toto.
- Sempre preliminarmente dichiararsi l'inammissibilità ex art. 348 bis c.p.c. del gravame proposto dalla appellante, sussistendo i presupposti contemplati dalla richiamata norma
- Dichiararsi inammissibile ed infondato e comunque rigettarsi in toto anche nel merito l'appello avverso, come libellato inammissibile, improponibile ed infondato in
n. 2289/2019 r.g.a.c.c. Pag. 6 di 11 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima sezione civile bis)
fatto ed in diritto, rigettandosi in toto le domande avverse, non suffragate da alcuna prova
o principio di prova e per l'effetto confermarsi in toto la Sentenza dal Tribunale di Napoli
G.O. dott.ssa Maria Rosaria Spina n. 9575/2018, depositata in udienza il 5.11.18, per le ragioni di fatto e di diritto sopra indicate, confermandosi la dichiarazione di carenza di legittimazione passiva della oggi , e confermandosi l'eccezione Pt_2 CP_3 sollevata in primo grado dalla appellata, che si è reiterata anche in questo grado di giudizio;
- In ogni caso, condannarsi l'appellante al pagamento delle spese, ed onorari anche del presente secondo grado di giudizio oltre che confermandosi la condanna già resa in primo grado, nonché IVA e C.N.A.P. limitatamente agli onorari e rimborso forfettario in misura pari al 15% come per legge;
- Con riserva di aggiungere o variare a seguito del comportamento processuale di controparte”.
All'udienza del 28/1/2025 le parti hanno precisato le conclusioni, riportandosi ai propri scritti, e la Corte ha introitato il processo in decisione, concedendo i termini di cui all'art. 190 comma 1° c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente va dichiarata l'inammissibilità dell'intervento dell' CP_3 per difetto di interesse.
Il Tribunale ha infatti dichiarato la carenza di legittimazione passiva della sua dante causa e l'appellante non ha inteso impugnare con riguardo a tale profilo la pronuncia di primo grado anche se, in maniera del tutto in utile, ha comunque citato in giudizio la (di cui va dichiarata la Controparte_16 contumacia).
Ogni ulteriore questione sul punto è dunque superflua.
2.1 Passando all'esame del merito della controversia, va osservato che l'appello è infondato, sebbene sulla base di considerazioni parzialmente diverse rispetto a quelle su cui si fonda la sentenza di primo grado.
Va innanzi tutto evidenziato che il presente giudizio non ha ad oggetto l'impugnazione per motivi di legittimità di un atto amministrativo, ma, come rilevato n. 2289/2019 r.g.a.c.c. Pag. 7 di 11 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima sezione civile bis)
ripetutamente della giurisprudenza di legittimità, “spetta alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia relativa alla legittimità della revoca di un finanziamento pubblico, qualora la revoca si fondi sull'asserito inadempimento, da parte del beneficiario, degli obblighi a cui la concessione del contributo è subordinata, posto che, in tal caso, il provvedimento amministrativo si pone come meramente ricognitivo del venir meno di un presupposto per la fruizione del beneficio, incidendo su una posizione di diritto soggettivo del suo titolare e non implicando alcuna valutazione discrezionale”
(Cass. 1946/2024; nello stesso senso, ex multis, con specifico riguardo ad un finanziamento erogato ai sensi della l. 488/1991, cfr. Cass. 15941/2014).
Nel caso di specie la revoca è stata disposta per violazione degli obblighi ai quali era subordinata la concessione del finanziamento, analogamente a quanto avviene in ipotesi di risoluzione di un contratto per inadempimento. È evidente quindi che la controversia non ha ad oggetto l'atto, bensì il rapporto di diritto soggettivo;
la valutazione in questa sede riguarda esclusivamente l'esistenza dell'inadempimento che determina la revoca del finanziamento, senza che abbiano rilievo i meri profili formali o la motivazione dell'atto di revoca che, come evidenziato nella massima richiamata, è privo di contenuto discrezionale e non fa altro che riconoscere l'esistenza dei presupposti per la revoca. In altri termini, nel presente giudizio occorre solo valutare se sussistono o meno i fatti che possono dar luogo alla revoca, con la conseguenza che sono del tutto irrilevanti il contenuto dell'atto di revoca e la relativa motivazione.
Ovviamente i principi appena esposti si riverberano anche sull'onere della prova che è ripartito in maniera analoga a quanto avviene in un giudizio di risoluzione per inadempimento, con la conseguenza che la parte creditrice (in questo caso la CP_1 deve dimostrare solo l'esistenza dell'obbligo gravante sulla controparte, mentre spetta a quest'ultima dimostrare di aver correttamente adempiuto alla propria obbligazione (ex multis Cass. 13685/2019; Cass. 15659/2011).
Alla luce di quanto esposto deve altresì osservarsi che nel caso di specie neppure
è necessario valutare la gravità dell'inadempimento ai fini della risoluzione o, meglio, della revoca, giacché la circolare del 22/11/2002 (art. 11.9) fissa già i limiti entro i quali lo scostamento in diminuzione rispetto ai parametri stabiliti può essere tollerato.
2.2 Tanto premesso, va osservato che effettivamente deve essere considerato il Per_1 lavoro prestato nel mese di settembre con riguardo alle lavoratrici e Persona_9
n. 2289/2019 r.g.a.c.c. Pag. 8 di 11 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima sezione civile bis)
l'art. 11.2 della circolare del 22/11/2002 fa riferimento “ai dati rilevati alla Per_10 fine di ciascun mese con riferimento ai dipendenti a tempo determinato e indeterminato iscritti nel libro matricola” al fine di chiarire che il dato va valutato in relazione a ciascun mese solare e non perché occorre prendere in considerazione i soli dipendenti iscritti alla fine di ciascun mese.
A parte gli effetti assolutamente distorti ed illogici ai quali darebbe luogo l'interpretazione sostenuta dal Tribunale, deve osservarsi che nel senso prospettato dall'appellante depone anche l'appendice del decreto del Ministero per le attività produttive del 18/4/2005 secondo il quale, ai fini del calcolo ULA, si considerano pari ad un mese periodi lavorativi superiori a quindici giorni solari.
2.3 Ciò nonostante, l'appello è infondato, non essendo stata fornita la prova del raggiungimento dei livelli occupazionali richiesti.
Come già rilevato grava sulla parte inadempiente, nel caso di specie la Pt_1
l'onere di dimostrare di aver rispettato i criteri previsti per l'ottenimento del contributo.
Orbene, anche a voler ritenere che, con riguardo alla posizione di sia Per_5 sufficiente il documento proveniente dall'INPS depositato dall'appellante, va evidenziato che nello stesso si dà atto che la “risulta essere iscritta nella gestione assicurativa Per_5
(…) dal 2/1/2006 al 31/01/2007 in qualità di coadiutore familiare di Persona_11
; ciò nonostante dall'estratto conto riportato nello stesso certificato risulta che, per
[...]
l'anno 2006, sono stati versati contributi soltanto per 6 mesi. Pertanto, anche a voler ritenere sufficiente tale documento in ordine alla posizione della , dallo stesso può Per_5 trarsi al più la prova di un rapporto di lavoro per soli sei mesi nell'anno 2006. Consegue che, in base allo schema elaborato della stessa appellante, il numero complessivo di lavoratori dipendenti mensili per l'anno 2006 va ridotto da 43 a 37 e il numero di ULA medie mensili da 3,58 (arrotondato a 3,60) a 3,08 (arrotondato a 3,1).
Sostituendo tale valore nel medesimo schema di calcolo contenuto nell'atto di appello, si ottiene uno scostamento dal valore di riferimento superiore al 30% con la conseguenza che è comunque giustificata la revoca del finanziamento: numero di occupati, tutti di sesso femminile: 3,1 investimento definitivamente ammesso: Lire 168.276.017 (pari ad Euro 86.907,31)
3,1: 168,3 = 0,01841949
Maggiorazione 10% (10% di 0,01841949) = 0,001841949
n. 2289/2019 r.g.a.c.c. Pag. 9 di 11 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima sezione civile bis)
TOT 0,020261439
Scostamento: punteggio iniziale (0,0329749) meno totale indicatori (0,020261439) =
0,012713461 scostamento in percentuale: 38,55%
Lo scostamento è dunque ben maggiore del 30% consentito dall'art. 11.9 della circolare del 22/11/2002.
Per tutto quanto esposto, l'appello deve essere rigettato.
3. Al rigetto dell'appello consegue la condanna dell'appellante al pagamento, in favore della delle spese del presente grado di giudizio da liquidarsi - Controparte_1 in base ai parametri contenuti nella tabella 12 allegata al d.m. Giustizia 55/2014 (come modificato dal d.m. 147/2022) per le controversie di valore compreso tra € 26.000 ed €
52.000 – in € 5.100 (€ 1.050 per la fase di studio, € 750 per la fase introduttiva, € 1.550 per la fase istruttoria, € 1.750 per la fase decisoria).
Possono compensarsi invece le spese tra l'appellante e l' in Controparte_3 considerazione dell'inammissibilità dell'intervento di quest'ultima e dell'erronea citazione nel giudizio di appello della Controparte_17 he, sostanzialmente, per effetto della sentenza di primo grado era stata estromessa
[...] dal processo compiuta dall'appellante che non ha impugnato la sentenza di primo grado nella parte in cui ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva della banca.
Deve infine darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, previsto dall'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/02, in considerazione del rigetto dell'appello.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n.
9575/2018 emessa dal Tribunale di Napoli il 5/11/2018:
1. dichiara la contumacia della Controparte_17
[...]
2. dichiara l'inammissibilità dell'intervento dell' Controparte_3
3. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
4. condanna al pagamento, in favore della Parte_1 Controparte_1 delle spese del secondo grado di giudizio che liquida in € 5.100 per compenso ed n. 2289/2019 r.g.a.c.c. Pag. 10 di 11 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima sezione civile bis)
€ 765 per spese generali di rappresentanza e difesa;
5. compensa integralmente le spese del presente grado di giudizio tra Parte_1
e l'
[...] Controparte_3
6. dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002.
Così deciso in Napoli il 10 giugno 2025.
Il Cons. estensore La Presidente
Dr. Giovanni Galasso Dr.ssa Caterina Molfino
n. 2289/2019 r.g.a.c.c. Pag. 11 di 11