Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 04/06/2025, n. 490 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 490 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice unico del Tribunale di Bergamo, in funzione di giudice del lavoro, dott. Raffaele Lapenta, all'udienza del 04.06.2025, all'esito della camera di consiglio, assenti le parti, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A con motivazione contestuale, nella causa iscritta al n. R.G.
569/2025
TRA
rappresentata e difesa come in atti dall'avv. Fabio Parte_1
Savoldi
ricorrente
E
in persona del legale rappresentante p.t., CP_1
contumace
OGGETTO: pagamento somma
CONCLUSIONI: come in atti e verbali di causa
***
Con ricorso depositato in data 11.03.2025 e ritualmente notificato,
agiva in giudizio, innanzi all'intestato Tribunale in Parte_1
funzione di Giudice del Lavoro, per ivi sentire condannare la convenuta al pagamento di € 5.459,63 di cui € 1.806,14 a CP_1
titolo di TFR, per le causali di cui al ricorso, oltre rivalutazione monetaria ed interessi dal dovuto al saldo.
Il ricorrente, in particolare, affermava di aver lavorato per CP_1
presso il ristorante pizzeria La Rosa Bianca di Zanica a far data dal
01.03.2022 con mansioni di aiuto cameriera V livello CCNL
l'istante lamentava la mancata corresponsione in proprio favore della quattordicesima mensilità 2023, retribuzione del mese di marzo 2023, spettanze di fine rapporto e TFR. Si rendeva, pertanto, necessaria la presente azione giudiziaria;
rassegnava le conclusioni sopra rimesse di cui chiedeva l'accoglimento.
Nessuno si costituiva per la convenuta pertanto, il CP_1
Giudice, accertata la regolarità della notifica, ne dichiarava la contumacia.
Il ricorso è fondato, pertanto, merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
***
Il ricorrente ha dimostrato la sussistenza dei fatti che costituiscono il fondamento della domanda fatta valere in giudizio, mediante la produzione in giudizio delle buste paga (doc. 6) e del contratto di lavoro (doc. 2-3) con le dimissioni (doc. 4).
L'istante ha, quindi, dimostrato l'esecuzione della prestazione dedotta, dovendosi ricordare che nell'azione di adempimento, come quella in esame, “il creditore è tenuto a provare soltanto
l'esistenza del titolo, ma non l'inadempienza dell'obbligato, dovendo essere quest'ultimo a provare di aver adempiuto” (Cass.
Civ. sez. 3 n. 7027/01).
Dinanzi alle allegazioni della ricorrente la convenuta nulla ha opposto preferendo rimanere contumace. La contumacia della società assume una rilevanza non secondaria nella presente controversia: infatti, secondo i principi generali in tema di ripartizione degli oneri probatori (art. 2697 c.c.), spetta al lavoratore, il quale agisca in giudizio chiedendo il pagamento di differenze retributive, provare i fatti costitutivi dei diritti dei quali chiede riconoscimento, primo tra tutti la natura subordinata del rapporto di collaborazione posto a fondamento delle pretese azionate, che dei diritti retributivi del lavoratore costituisce indefettibile presupposto logico-giuridico.
Il predetto onere probatorio è destinato, tuttavia, a diversamente articolarsi in relazione al concreto atteggiamento difensivo assunto dalla parte nei cui confronti è proposta domanda, sino ad affievolirsi del tutto in relazione ai fatti non contestati, nel senso cioè che possono ritenersi pacifici e, come tali, non bisognevoli di specifica dimostrazione non solo i fatti oggetto di esplicita ammissione da parte del convenuto ma anche fatti e circostanze in ordine ai quali egli, in violazione del generale disposto di cui all'art. 416 comma 3 c.p.c., nessuno specifico rilievo di segno contrario abbia formulato, fatta salva ovviamente l'ipotesi di una logica incompatibilità tra la linea difensiva adottata in generale ed il fatto non oggetto di puntuale contestazione.
La fondatezza del ricorso è, dunque, evidente così come il diritto del ricorrente a percepire la somma richiesta pari ad € 5.459,63 di cui € 1.806,14 a titolo di TFR oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge.
La parte convenuta va, quindi, condannata al pagamento della suddetta somma da corrispondersi in favore del ricorrente.
Gli importi risultano correttamente calcolati con riferimento al
CCNL di settore (v. conteggi di cui al doc. 5 e CCNL di cui al doc.
7)
La domanda può, dunque, essere accolta nei termini sopra evidenziati.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede: - accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna al CP_1
pagamento, in favore di , della somma di 5.459,63 di cui Parte_1
€ 1.806,14 a titolo di TFR, dal dovuto al saldo;
- condanna al pagamento delle spese di lite in favore di CP_1 che si liquidano in € 1.800,00 per compensi Parte_1
professionali, oltre accessori di legge, con distrazione al procuratore antistatario.
Così deciso in Bergamo, il 04.06.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Raffaele Lapenta