CA
Sentenza 7 giugno 2025
Sentenza 7 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 07/06/2025, n. 1401 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1401 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
III SEZIONE LAVORO
Composta dai magistrati:
Dott. Stefano Scarafoni Presidente
Dott.ssa Maria Gabriella Marrocco Consigliere
Dott. Vincenzo Turco Consigliere relatore il giorno 9 aprile 2025, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2720/2023 del Ruolo Generale
Civile - Lavoro e Previdenza
TRA
P.I. Parte_1
, con sede legale in Realmonte (AG) in Via Grande n. 191, in persona del P.IVA_1
legale rappresentante pro–tempore , nato a [...] il Parte_1
16.10.1961, rappresentata e difesa per procura in atti dall'Avv. Vincenzo Corona
APPELLANTE
E
, nato a [...] l'[...], rappresentato e Controparte_1
difeso per procura in atti dagli Avv.ti Lorenzo Mosca e Daniele Costanzo
APPELLATO
1 OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Viterbo– Sezione Lavoro
– n. 291
CONCLUSIONI DELL'APPELLANTE:
-Accertare e Dichiarare l'illegittimità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 112 C.p.C. della sentenza appellata per omesso esame dell'eccezione di inammissibilità dell'azione per mancanza di un contratto di subagenzia stipulato in forma scritta in ossequio al co. 2 dell'art. 1742 Cod. Civ., nonché delle contestazioni concernenti i singoli titoli indennitari pretesi con i relativi dei conteggi;
-Accertare e Dichiarare l'illegittimità della Sentenza appellata per omesso esame delle risultanze documentali e probatorie del primo grado di giudizio e, precisamente, di tutti i documenti prodotti da entrambi le parti così come richiamati nel presente gravame, ivi compresi il Verbale di accertamento Enasarco, l'Art. N. 9 del contratto di rappresentanza CI Rappresentanze s.n.c./F YM GN e le 4 deposizioni dei testi Sig.ri , e , Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3 Tes_4 ritualmente escussi;
-Accertare e Dichiarare l'illegittimità della Sentenza appellata per macroscopica erronea interpretazione/valutazione delle risultanze documentali e probatorie del primo grado di giudizio e per violazione/falsa applicazione del divieto di prova testimoniale di cui al co. 2 dell'Art. 1742 c.c., anche con particolare riferimento all'interpretazione della clausola n. 6 del contratto di subagenzia tra il CP_1 e l'appellante e, per l'effetto
-Riformare e/o Annullare la Sentenza impugnata, accogliendo le conclusioni già rassegnate nel primo grado di giudizio, e dunque In via preliminare: Accertare e Dichiarare l'inammissibilità della domanda dell'appellato, per mancanza di un contratto di agenzia stipulato in forma scritta a sensi e per gli effetti di cui al co. 2 dell'Art. 1742 c.c., per il periodo 1° gennaio 2015 (o 1° gennaio 2016) –30 Giugno 2017; Accertare e Dichiarare l'inammissibilità della domanda di parte ricorrente, per decorrenza del termine decadenziale annuale di cui al co. V Art. 1751 c.c., il rapporto giuridico contrattuale tra le parti processuali essendo terminato in data 31 Dicembre 2014 (o al più nel termine prorogato del 31 Dicembre 2015) e, per l'effetto Rigettare la domanda del Sig. relativamente a tutte le pretese indennitarie invocate, CP_1 nessuna esclusa (indennità di preavviso, indennità di risoluzione del rapporto, indennità meritocratica, indennità suppletiva di clientela, indennità per la cessazione del rapporto).
Nel merito: Accertare e Dichiarare il difetto di legittimazione passiva della Parte_1 risultando passivamente legittimata la , azienda avente sede legale a Montreal in Controparte_2 Canada, nei cui confronti il Sig ha avuto un rapporto negoziale ed economico diretto di natura CP_1 agenziale, per il periodo Ottobre 2014 – 30 Giugno 2017; Accertare e Dichiarare l'infondatezza del ricorso del Sig. ed il mancato assolvimento CP_1 dell'onere della prova ex Art. 2697 c.c, per insussistenza degli elementi, fattuali e giuridici, di alcun vincolo negoziale con la resistente dal 01 Gennaio 2016 e fino al 30 Giugno 2017, Parte_1 intervallo temporale in cui il ricorrente ha maturato le relative provvigioni direttamente nei confronti dell'azienda canadese;
CP_2 Accertare e Dichiarare l'infondatezza della domanda dei titoli indennitari/risarcitori di fine rapporto dallo stesso richiesti con i relativi conteggi, per insussistenza dei fattori costituivi su cui i medesimi si sostanziano, gli stessi essendo stati maturati nei confronti dell'azienda canadese CP_2 che ha corrisposto al ricorrente, per il periodo Ottobre 2014 – Giugno 2017, tutte le provvigioni maturate per la commercializzazione in Italia dei suoi capi di abbigliamento e, per l'effetto, Rigettare integralmente tutte le avverse richieste a titolo di indennità di preavviso, di indennità di fine rapporto, di indennità meritocratica, di indennità suppletiva di clientela, di indennità di risoluzione del rapporto. In via subordinata, Accertare e Dichiarare, in ogni caso, la natura determinata del contratto di subagenzia intercorso tra il Sig. e l'odierna resistente tra il 1° gennaio 2014 ed il 31 Dicembre 2014 (o 31 Dicembre CP_1 2015) nonché l'erroneità di tutti i conteggi allegati al ricorso introduttivo e sottesi alle pretestuose richieste indennitarie, per tutti i motivi precedentemente già indicati e, per l'effetto, Rigettare integralmente le avverse richieste a titolo di indennità di preavviso, di indennità di fine rapporto, di indennità meritocratica, di indennità suppletiva di clientela, di indennità di risoluzione del rapporto. Insiste per la condanna dell'appellato ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 96 C.p.C., per responsabilità aggravata.
2 CONCLUSIONI DELL'APPELLATO:
Nel merito: i. rigettare l'appello; ii. In subordine: in denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, delle richieste di parte appellante, si chiede comunque l'accoglimento delle conclusioni tutte rassegnate da questa difesa come da come da ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato in data 30.7.2019; iii. in ogni caso: con vittoria di spese, onorari di giudizio, incluse spese generali, IVA e CPA come per legge.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso di primo grado, l'odierno appellato agiva nei Controparte_1 confronti dell'odierna appellante Parte_1
(da ora anche soltanto ≪ ≫ o ≪ ≫) al fine di ottenere Parte_1 Pt_1
l'accertamento della unicità del rapporto di subagenzia svoltosi inter-partes dagli inizi di marzo del 2013 sino al recesso della committente di cui alla missiva del 26.5.2017, e del proprio diritto alle indennità di mancato preavviso e di fine rapporto, con condanna della predetta società alla corresponsione in proprio favore delle somme indicate in ricorso a titolo di indennità di mancato preavviso e di cessazione del rapporto ex art. 1751 c.c.
(ovvero in subordine di indennità suppletiva di clientela, meritocratica e di risoluzione del rapporto previste dagli AAEECC).
A tal fine il allegava in breve: CP_1
di aver lavorato nel periodo 2013-2017 quale subagente della CI
Rappresentanze per il Lazio;
che per i primi mesi del rapporto lavorativo, iniziato nel marzo 2013, egli era stato retribuito quale procacciatore d'affari pur operando in concreto come agente di commercio, irregolarità sanzionata dagli organi ispettivi dell'Enasarco; che per il periodo dall'1.1.2014 e fino al 31.12.2014 era stato stipulato tra le parti un contratto di subagenzia avente ad oggetto “la promozione e la conclusione, per conto della società, di contratti di vendita dei prodotti dell'azienda ” [capi Controparte_2 di abbigliamento] di cui la era rappresentante per l'intero territorio nazionale;
Pt_1
che successivamente al dicembre 2014, pur in assenza di un accordo scritto, egli aveva continuato a svolgere la propria collaborazione in favore della
[...] sempre quale subagente, a disdoro dell'intestazione alla Parte_1 CP_2
delle fatture per i compensi provvigionali;
[...]
3 di aver intrattenuto i propri rapporti esclusivamente con la Parte_1
che aveva effettuato i vari atti del rapporto (trasmissione estratti conto ed indicazioni di prodotti, prezzi ed offerte;
indicazioni sugli ordini e sui resi delle merci;
consegna dei campionari dei prodotti;
richiesta di invio dei moduli di attivazione dei nuovi clienti etc.);
che il rapporto si era interrotto il data 1.7.2017 a seguito della comunicazione della che “la ha deciso di non avvalersi più della Parte_1 Controparte_2 sua collaborazione”;
che in data 3.10.2017 aveva inutilmente richiesto alla società il pagamento delle indennità di fine rapporto e di mancato preavviso;
che la aveva replicato che il rapporto negoziale si era Parte_1 interrotto nell'ottobre 2014 e da quel momento il sarebbe diventato “agente CP_1 diretto della con sede in Canada”. CP_2
La si costituiva eccependo preliminarmente la nullità della Parte_1
notifica del ricorso introduttivo per non essere stato notificato unitamente al ricorso anche il decreto di fissazione dell'udienza e l'inammissibilità della domanda per decorrenza del termine decadenziale annuale di cui all'art. 1751, quinto comma, cc, atteso che il rapporto contrattuale era terminato il 31 dicembre 2014. La eccepiva inoltre nel merito: Pt_1
il proprio difetto di legittimazione passiva, ascrivendo la titolarità del rapporto per il periodo successivo al 31 dicembre 2014 alla , azienda avente sede Controparte_3
legale a Montreal in Canada, asserendo che il avrebbe avuto un rapporto CP_1
agenziale diretto con tale società nel periodo Ottobre 2014 – Giugno 2017; il difetto di prova circa un contratto di agenzia inter-partes per il periodo successivo al 31 dicembre 2014 e fino al giugno 2017, periodo in cui il avrebbe maturato Per_1
le provvigioni direttamente nei confronti della per la commercializzazione CP_2 in Italia dei capi di abbigliamento di quest'ultima, invocando in tal senso le risultanze delle fatture;
l'infondatezza della richiesta dei titoli risarcitori ed indennitari di fine rapporto richiesti dal ricorrente, in quanto maturati nei confronti della che aveva CP_2
corrisposto al per il periodo ottobre 2014-giugno 2017, le provvigioni CP_1
maturate per la commercializzazione dei capi di abbigliamento;
la durata determinata del rapporto subagenziale dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre
2014, con termine del rapporto a fine dicembre 2014;
l'erroneità dei conteggi allegati al ricorso introduttivo;
4 la responsabilità aggravata del ricorrente ex art. 96 cpc.
Svolta istruttoria testimoniale, il Tribunale ha accolto la domanda del CP_1
In sintesi, e per quanto rileva in questa sede, il Tribunale ha tra l'altro ritenuto, con i seguenti passaggi che per comodità di esposizione e per i successivi richiami ad essi vengono numerati, che:
1. ≪A sostegno del proprio assunto parte ricorrente ha allegato le fatture degli ordini da lui conclusi nel periodo marzo – dicembre 2013; la documentazione non risulta oggetto di contestazioni e ciò impone di collocare l'inizio del rapporto negoziale, seppur di fatto, tra il Sig. e la CI Rappresentanze srl. nel marzo 2013.>>. CP_1
2. ≪ Quanto al periodo successivo (gennaio-dicembre 2014) la sussistenza del rapporto negoziale tra le parti, può ritenersi certa alla luce del contratto di subagenzia sottoscritto dalle parti (doc. 1 ricorso); la sua vigenza deve peraltro intendersi prorogata fino al dicembre 2015 (anche questa circostanza non risulta smentita da controparte), in virtù della clausola n. 8 del contratto che ne prevede il rinnovo automatico rinnovo in mancanza di disdetta delle parti entro i tre mesi antecedenti alla sua conclusione, che parte convenuta non ha dedotto né provato aver mai inviato. ≫.
3. ≪ Infine, relativamente al periodo relativo all'anno 2016 e fino al luglio 2017, la tesi di un rapporto diretto di collaborazione con l'azienda canadese , Controparte_2
risulta smentito dalla comunicazione, del giugno 2017, allegata al verbale Enasarco in cui il legale rappresentante della società, Sig. ha affermato “(…) come Parte_1
voi sapete la collaborazione con me era per poco tempo, la signora ha voluto Pt_2
prolungare la stessa non mettendovi a carico della , questo prolungamento CP_2 ha fatto scaturire la verifica e la contestazione” (doc. 4 ricorso). Quanto riportato induce a ritenere come il rapporto negoziale tra le parti sia rimasto di fatto invariato anche dopo la scadenza del contratto di subagenzia a dicembre 2014. ≫.
4. ≪ La circostanza addotta da parte resistente relativa all'emissione delle fatture, da parte del Sig. direttamente nei confronti della non CP_1 Controparte_2
costituisce circostanza dirimente posto che già durante la vigenza del contratto nell'anno
2014 si era espressamente prevista tale modalità di fatturazione in virtù la clausola n. 6 dell'accordo il quale disponeva che “la fatturazione delle merci sarà effettuata esclusivamente dalla ”. ≫. Controparte_2
5 5. ≪ Risulta pertanto verosimile ritenere che il rapporto negoziale tra le parti si sia instaurato, seppure di fatto, a partire dal marzo 2013, sia stato formalmente regolarizzato per il 2014 (con automatico rinnovo per tutto il 2015) e sia proseguito, nuovamente in assenza di formalizzazione, fino a luglio 2017. Quanto detto risulta confermato anche dai testi di parte ricorrente che, in qualità di agenti dei prodotti , hanno riferito CP_2
di aver intrattenuto rapporti commerciali esclusiva-mente con la resistente. ≫. CP_4
6. ≪ deve essere […] disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'azione per decadenza del termine ex art. 1751.5 c.c. formulata da per Parte_1
presunto decorso del termine di decadenza annuale (art. 1751.5 c.c.).
Il comma 5 dell'articolo 1751 c.c. prevede che “L'agente decade dal diritto all'indennità prevista dal presente articolo se, nel termine di un anno dallo scioglimento del rapporto, omette di comunicare al preponente l'intenzione di far valere i propri diritti”. Nel caso di specie, accertata la continuità del rapporto di agenzia da marzo 2013 fino a luglio 2017, occorre considerare che in data 3.10.2017 il ricorrente aveva avanzato le proprie richieste, a titolo di indennità di fine rapporto e di mancato preavviso, nei confronti della società resistente (doc. 5 ricorso). Stante la tempestività della richiesta, non può dirsi maturato il termine annuale di decadenza ai sensi dell'art. 1751.5 c.c. ≫.
7. ≪ Quanto all'indennità di mancato preavviso, l'art. 11, comma 1, A.E.C. del 16 febbraio 2009 dispone che […]. Nel caso di specie il rapporto negoziale tra le parti può considerarsi a tempo indeterminato in quanto a seguito della formalizzazione del contratto per il periodo gennaio-dicembre 2014, il ricorrente ha continuato ad intrattenere i rapporti, seppure in assenza di uno specifico accordo, con la CI Rappresentanze srl fino alla data del licenziamento avvenuta a luglio 2017. Considerato il regime plurimandatario del ricorrente nonché il fatturato dell'anno precedente la cessazione del rapporto (doc. 12 ricorso), risulta dovuta al ricorrente un'indennità sostitutiva (calcolata in “cinque mesi nel quinto anno di durata del rapporto”) pari ad € 7.537,13 per i residuali quattro mesi di preavviso non goduti dal ricorrente ≫.
8. ≪Quanto all'indennità di cessazione del rapporto […] alla luce del rapporto concluso tra le parti, deve considerarsi prevalente il criterio indennitario legale ex art. 1751 c.c. rispetto a quello collettivo in quanto l'importo del primo risulta maggiore, e quindi più favorevole, per parte ricorrente (€ 15.079,27 di indennità di cessazione del rapporto rispetto a € 8.239,60 comprensivo di indennità suppletiva di clientela, meritocratica e FIRR). ≫.
6 In virtù di quanto sopra, il Tribunale ha quindi accolto la domanda del CP_1
così statuendo nel merito: accertato e dichiarato che tra le parti è intercorso un unico rapporto di subagenzia nel periodo 2013/2017; accertato e dichiarato il diritto del all'indennità di mancato preavviso CP_1
e all'indennità di fine rapporto e conseguentemente condannato la al pagamento in favore del della Parte_1 CP_1 somma di € 7.537,13 a titolo di indennità di mancato preavviso e della somma di €
15.079,27 a titolo di indennità di cessazione del rapporto ai sensi dell'art. 1751 c.c. oltre accessori.
La ha proposto appello, articolando diversi motivi in cui Parte_1
deduce, non senza ripetizioni e sovrapposizioni di argomenti:
A. Violazione degli artt. 1742 c.c. e 112 c.p.c. e omessa valutazione delle prove documentali, in relazione ai seguenti profili: omesso accertamento da parte del Tribunale della richiesta della società di accertare l'inammissibilità della domanda del per mancanza di un contratto di agenzia CP_1
o di subagenzia per il periodo 1° gennaio 2015-30 giugno 2017; violazione dell'art. 1742 c.c., laddove prevede la forma scritta ad probationem del contratto di agenzia o di subagenzia;
termine del rapporto di agenzia tra e Parte_3 Parte_1
in data 11 aprile 2045 e insussistenza, per il periodo successivo, del rapporto di subagenzia;
omessa valutazione, nel senso contrario alla tesi del delle seguenti CP_1
circostanze di fatto: emissione da parte del di 28 fatture alla CP_1 CP_2
e pagamento delle stesse da parte della con bonifici
[...] CP_2 CP_2
provenienti dal proprio conto corrente bancario canadese;
invio da parte del CP_1
di 105 ordini di capi di abbigliamento alla presso la sede legale della Controparte_2 società nella provincia di Montreal;
intestazione nell'e-mail versati in atti della
[...]
e indicazione nel corpo del testo del quale direttore CP_2 Parte_1
commerciale della . Controparte_2
B. Violazione e falsa applicazione dell'art. 1751, comma 5, c.c., in relazione ai seguenti profili:
7 erronea negazione del termine del rapporto il 31 dicembre 2015 e dunque tardività della richiesta di pagamento delle indennità da parte del alla data del 3 ottobre CP_1
2017; omessa valutazione degli ordini delle merci, delle fatture, dei bonifici e delle comunicazioni (vedi quanto già detto in relazione al motivo sub A); omessa valutazione del verbale di accertamento Enasarco del 20 giugno 2017, in cui gli ispettori ritenevano non doversi procedere al recupero dell'indennità di risoluzione del rapporto poiché i rapporti degli agenti erano già cessati;
erronea interpretazione della clausola n 6 del contratto di subagenzia, riferentesi alla fatturazione delle merci e non alle provvigioni maturate dai subagenti;
violazione del diritto di difesa e del contraddittorio nonché violazione e falsa applicazione del divieto di prova testimoniale, in quanto il Tribunale, oltre ad utilizzare le testimonianze per provare il contratto di agenzia o di subagenzia, avrebbe omesso di valutare le deposizioni dei quattro testimoni di parte resistente;
omesso rilievo delle contestazioni dei conteggi;
erroneo riconoscimento dell'indennità sostitutiva del preavviso in assenza di alcuna prova circa la conclusione di un contratto a tempo indeterminato;
erroneo riconoscimento dell'indennità di cessazione del rapporto ex articolo 1751 c.c. in quanto i nuovi clienti procurati dal nel periodo ottobre 2014-30 giugno 201 e le relative provvigioni CP_1
sarebbero stati riferibili unicamente alla e non alla CP_2 Parte_1
L'appellante propone infine alcuni argomenti relativi alla domanda assorbita dal
Tribunale di riconoscimento delle indennità di origine pattizia (indennità suppletiva di clientela, indennità meritocratica, indennità di risoluzione del rapporto).
Il resiste in appello replicando nel merito dei motivi di gravame e CP_1
condividendo la sentenza appellata, della quale ha chiesto la conferma.
All'udienza del 9 aprile 2025 la causa è stata decisa come da separato dispositivo di seguito trascritto.
L'appello è infondato.
I motivi di appello, articolati attraverso diverse ripetizioni di profili ed argomenti, possono essere esaminati congiuntamente.
8 In primo luogo, non è vero che il Tribunale abbia completamente omesso di esaminare l'argomento che nega la sussistenza di un rapporto di agenzia o subagenzia inter-partes nel periodo nel periodo 1° gennaio 2014 - 31 dicembre 2014 (v. pag. 4 appello, primo cpv), avendo il giudice di primo grado invero affrontato la questione e risolta motivatamente la stessa come emerge tra l'altro dai passi della motivazione indicati sopra sub 3,4 e 5.
È pacifico che per un primo periodo decorrente dal marzo 2013 il era CP_1
stato retribuito come procacciatore di affari pur operando quale agente di commercio, come accertato da ENASARCO. Seguiva la stipula tra e CP_1 [...]
di un contratto di subagenzia (in atti) per la promozione per conto della Parte_1
di contratti di vendita di prodotti della CK YM GN Parte_1
[capi di abbigliamento], di cui la deduceva avere la rappresentanza esclusiva per Pt_1
l'intero territorio nazionale (art. 1). Tale contratto non è contestato, così come non è contestata la circostanza, pure accertata dal Tribunale senza una correlata confutazione dell'appellante, che tale contratto si sia prorogato. La clausola 8 del contratto (decorrenza e durata) prevedeva infatti: ≪Il presente incarico decorre dal 01.01.2024 e durerà fino al
31.12.2014. Qualora non sia disdetto da nessuna delle parti tre mesi prima della scadenza del termine, esso si intenderà rinnovato per un periodo di eguale durata di quello iniziale≫.
L'appellante concede quindi che il contratto si sia potuto prorogare sino al
31.12.2025, e tale proroga, come detto, è stata accertata anche dal Tribunale e non confutata. Ma poi emerge che il contratto sia proseguito anche oltre tale data.
Va considerato che secondo l'art. 1751, primo comma, c.c., ≪Il contratto di agenzia a tempo determinato che continui ad essere eseguito dalle parti successivamente alla scadenza del termine si trasforma in contratto a tempo indeterminato ≫. Se il contratto, come nella fattispecie in questione, prosegue oltre il termine, esso si trasforma a tempo indeterminato a prescindere dalla formalizzazione con ulteriore atto.
Ebbene, le seguenti circostanze di fatto, ben allegate sin dal ricorso ex art. 414 cpc e non specificamente contestate dalla a mente dell'art. 416 cpc, Parte_1
e oltretutto confortate dalla documentazione prodotta dal ricorrente e neppure essa in sé
e per sé contestata, risalente a periodo successivo al termine della proroga del contratto subagenziale consentono di ritenere che il rapporto subagenziale sia proseguito tra il
9 e la trasformandosi a tempo indeterminato, atteso CP_1 Parte_1
che: la trasmetteva al ricorrente estratti conto e prospetti Parte_1
provvigionali (doc.7a); la trasmetteva al e agli altri agenti indicazioni Parte_1 CP_1
sui prodotti, prezzi ed offerte (doc.7b);
la dava al ricorrente indicazioni sugli ordini e sui "resi Parte_1
merce" (doc.7c); nei moduli per l'attivazione di nuovi clienti intestati alla , Controparte_2 viene indicato quale ≪agent. ≫ e quale ≪subagent.≫) Parte_1 CP_1
(doc.7d); la trasmetteva al ricorrente segnalazioni e problematiche Parte_1
sulla consegna della merce (doc.7e); la chiedeva conto al dei ritardi nei pagamenti Parte_1 CP_1
da parte della clientela da questi seguita e anche dei risultati di vendita (doc.7f); la consegnava i campionari al ricorrente (doc.7g); Parte_1
la si coordinava con il in occasione della Parte_1 CP_1
conclusione di alcuni affari (doc.7h).
Possono essere per esempio citate le seguenti mail, provenienti da indirizzo e-mail intestato a nelle quali compare quasi sempre Parte_1 Email_1 in calce al messaggio l'intestazione: direttore commerciale Parte_1
RA AN LA Via Grande 19191 92010 Realmente (AG) tel. 0922/816030
* 0922/1894152 E-MAIL t>>. Da atti emerge che era stato Email_2
indicato agli agenti (con comunicazione intestata " ") di interfacciarsi Controparte_2
per ogni comunicazione con la SI.ra ", la SI.ra e la SI.ra , Per_2 Per_3 Per_4
con indicazione però di recapiti telefonici corrispondenti a quelli della
[...]
(v. doc.10 primo grado). Parte_1 CP_1
Mail 7 giugno 2017 (al : Buonasera, allego gli estratti conto di CP_1
dicembre, gennaio e febbraio. Resta da ricevere solo il mese di novembre 2016. Saluti
. Per_2
Mail 5 giugno 2017 (al : Buonasera, allego le provvigioni relative ai CP_1
mesi di marzo e aprile 2007. Spero al più presto di inviarle anche quelle del periodo antecedente che ancora le mancano. Saluti . Per_2
10 Mail 14 giugno 2017 (al : Buonasera, riguardo la conversazione avuta CP_1
oggi, se riesce a concludere con gli ordini entro il 1° luglio bene, altrimenti lo può tenere ancora per un'altra settimana. Saluti . Per_2
Mail 10 giugno 2017 (a diversi agenti tra cui il : per tutti gli agenti, ecco CP_1
un gruppo di modelli fantastici che saranno disponibili anticipatamente rispetto alle collezioni (avranno consegna giugno-luglio) e sono tra i più venduti e richiesti a livello globale. Vi prego di mostrarli ai clienti, prima di qualsiasi collezione. Inoltre in allegato vi mostriamo un altro abito di vendita molto hot della condizione lyman che è l'articolo
17913u, sorprendente ed elegante per matrimoni e cocktail. Al momento potete vendere questo style con l'immagine e in un prossimo futuro riceverete anche il campione. Buon lavoro Cordiali saluti . Per_2
Mail 12 giugno 2017 (al : buona sera, allego le provvigioni di novembre CP_1
2016 saluti . Per_2
Mail 10 ottobre 2017 (al : buona sera, invio e-mail appena trasmessa CP_1 al cliente boutique , dove da parecchio tempo mi contesta l'invio di 2 capi CP_5 arrivati in ritardo rispetto all'ordine e che quindi vuole rendere. Dato che dal Canada non mi hanno accettato il reso siamo andati a controllare e abbiamo visto che era un'estensione confermata da lei. Il cliente per telefono non ha voluto sentire ragioni e non ricordo alcuna conferma di accettazione dei 2 capi. E' per questo motivo che ho inoltrato e-mail al cliente. Stiamo così provvedendo al ritiro e di conseguenza alla fatturazione a lei degli articoli. Distinti saluti, . Da notare che nei messaggi Per_2 precedenti in coda alla mail emerge molto chiaramente l'interlocuzione tra l'indirizzo del (tra queste mail in una il mittente si indica come sig.ra ). Pt_1 Persona_5
Mail 10 aprile 2017 (agli agenti tra cui il : per tutti gli agenti, in allegato CP_1
trovate un elenco di alcuni modelli di basico, i cui prezzi aumenteranno moderatamente
a partire dal 1° aprile. Si prega di variare il prezzo del cartellino. Grazie saluti.
Mail 10 febbraio 2017 (al : buona sera, mi serve entro lunedì l'elenco CP_1
di tutti gli otto in suo possesso sia quelli attivi che quelli Sold Out. Valuti lei se poi vuole trattenere i oppure di ritornarceli. È molto urgente. Mi è rimasto solo. Saluti Pt_4
. Per_2
Mail 20 settembre 2017 (al : Buonasera, elenco qui di seguito i clienti CP_1
che sono in ritardo con i pagamenti. Ovviamente, tra questi ce ne potrebbe essere qualcuno che mi ha fatto un bonifico di recente e ancora non risulta accreditato […] La prego di farmi sapere grazie saluti Per_2
11 Mail 14 giugno 2017 (al : Buonasera, riguardo la conversazione avuta CP_1
oggi, se riesce a concludere con gli ordini entro il primo luglio bene, altrimenti lo può tenere ancora per un'altra settimana. Saluti . Per_2
A fronte di tale documentazione, in sé e per sé non contestata, emerge già sul piano documentale che il rapporto del proseguì anche dopo il 2015 con la CP_1 [...]
Parte_1
Tale prosecuzione dimostra che il contratto iniziale si trasformò a tempo indeterminato, apportando esso stesso la forma scritta prevista dalla legge a fini di prova.
Superata così l'ostatività ad una prova per testi sulla prosecuzione del rapporto, va peraltro osservato che i testimoni hanno confermato che il lavorava quale CP_1
agente o subagente e di averlo visto alle riunioni organizzate dalla
[...]
per la vendita dei prodotti della alcuni testi riferendo anche per Parte_1 CP_2
gli anni 2016 e 2017, confermandosi così la prosecuzione della collaborazione del per la vendita dei prodotti della società canadese ma in un contesto logistico e Tes_5
organizzativo che si riconduceva alla I testi si dividono in due Parte_1
categorie, quelli che hanno avallato la tesi che il continuasse a lavorare quale CP_1
subagente della e quelli che lo consideravano divenuto agente della Pt_1 CP_2
Tuttavia, i testimoni che hanno ritenuto il agente della hanno al Per_1 CP_2
riguardo espresso a bene vedere dei giudizi non circostanziati sul punto, e le loro testimonianze non sarebbero neppure utilizzabili a fini di prova su un contratto di agenzia tra e per la stessa ragione dedotta dall'appellante in relazione al Per_1 CP_2
proprio rapporto con il riconducibile all'art. 1742, secondo comma, c.c. Per_1
In senso contrario alla tesi del non ha neppure rilievo l'esito Per_1 dell'accertamento di Enasarco. Il semplice richiamo al mero giudizio degli ispettori in sé
e per sé considerato, cioè senza particolari indicazioni di specifiche risultanze fattuali dell'accertamento, non può ovviamente essere ritenuto di per sé valido riscontro della tesi dell'appellante, a differenza delle risultanze emerse nel presente procedimento giudiziario.
Resta quindi anche logicamente più credibile che la la Parte_1
quale aveva (pacifico) un incarico di rappresentanza con la abbia utilizzato il CP_2
quale proprio subagente per gestire tale incarico in Italia. CP_1
12 Quanto poi al tema del difetto del rapporto “principale” di agenzia tra e CP_2
- cui dovrebbe annettersi il difetto di presupposto della Parte_1
subagenzia tra e -, si tratta invero di un motivo CP_1 Parte_1
avanzato solo in appello in violazione del divieto di nova, oltretutto confortato da un documento anch'esso non prodotto in primo grado (la disdetta della del doc. 14 CP_2 dell'appellante). Tanto più che in primo grado la si difendeva Parte_1
richiamando proprio un suo persistente rapporto con la (v. per es. pag. 2 della CP_2 memoria ex art. 416 cpc: ≪Una volta concluso, in data 31 Dicembre 2014, il mandato conferito dalla società il Sig. come occorso con tutti Parte_1 Controparte_1
gli altri subagenti, iniziava un rapporto diretto di collaborazione rappresentativa con l'azienda in riferimento al quale l'odierna resistente si limitava ad CP_2 inoltrare, nella sua qualità di rappresentante mandataria per l'Italia, le direttive e le decisioni aziendali provenienti dal Canada. ≫).
Neppure può essere utilizzata l'altra documentazione prodotta dall'appellante soltanto in appello, peraltro non indispensabile perché l'indicazione della CP_2
sulle fatture non basterebbe da sola a provare la sussistenza di un contratto di agenzia direttamente tra il e la . Va semmai osservato che stessa CP_1 Controparte_2
clausola del contratto di subagenzia tra e prevedeva CP_1 Parte_1
nella clausola 6 che ≪la fatturazione delle merci sarò effettuata esclusivamente dalla
RA YM GN≫, destituendo – con una significanza che l'appellante sembra non cogliere laddove contesta la notazione del Tribunale sul punto (riportata sopra al punto 4)
– di rilievo tale circostanza ai fini della dimostrazione di un rapporto diretto di agenzia tra e Per_1 CP_2
Pure recessiva e non probante di una agenzia tra il e la società canadese CP_1
è la circostanza che taluni pagamenti sarebbero pervenuti al direttamente da CP_1
tale società, potendo ciò manifestare semplicemente il frutto di un accordo sottostante tra la preponente e l'agente per il pagamento Controparte_2 Parte_1
del subagente (magari di comodo, se si pensa che già il primo contratto di procacciamento di affari tra e è stato poi riportato dagli ispettori di Parte_1 CP_1
Enasarco all'agenzia). Considerando tutto il contesto sin qui detto, le sole circostanze della fatturazione alla e di pagamenti provenienti dalla YM al non CP_2 CP_1
13 bastano a provare un rapporto di agenzia tra costoro, né a escludere quello di subagenzia tra il e la CP_1 Parte_1
Emerge semmai l'ambigua utilizzazione dello stesso nome della società canadese, come nel preavviso di fine collaborazione in data 26.5.2017 intestato alla
[...] ma sottoscritto dal n.q. di “Responsabile Italia”, CP_6 Parte_1 laddove in primo grado la stessa appellante si difendeva affermando che ≪ non esiste, fino a prova contraria, alcuna di titolarità della società resistente Controparte_7
(pag. 7 memoria ex art. 416 cpc). ≫.
Tutto quanto sin qui detto assorbe anche ogni altro profilo critico sollevato dall'appellante e destituisce di fondamento le critiche della sotto Parte_1
tutti i profili essenziali per la propria tesi.
In ordine alle utilità economiche derivanti dal rapporto, fermo restando quanto già detto (e così anche il fondamento dell'indennità sostitutiva del preavviso attesa la trasformazione del contrato a tempo indeterminato e la sussistenza di tempestiva richiesta in data 3.10.2017), va soltanto aggiunto, in relazione all'indennità ex art. 1751 c.c., che in primo grado il aveva allegato che il numero di clienti in seguito al CP_1
conferimento di incarico era stato notevolmente accresciuto, ammontando i "nuovi" clienti procurati dall'agente a non meno di trentanove, e che era cresciuto parallelamente anche il fatturato relativo alla zona affidata rispetto a quello della zona assegnata inizialmente all'agente (pari a zero). In primo grado non vi è stata contestazione sul punto
(neppure sulla quantificazione del dovuto), ma soltanto l'eccezione, ribadita nel motivo di appello, che l'incremento di clientela avrebbe riguardato la società canadese e solo questa potrebbe astrattamente rispondere al predetto titolo. In senso contrario si ritiene invece, in armonia con la giurisprudenza di legittimità, che allo scioglimento del contratto tale indennità spetti anche al sub-agente in virtù dei sostanziali vantaggi che il preponente agente continua a ricevere dagli affari procuratogli dopo la cessazione del rapporto, vantaggi che possono concretizzarsi anche in vantaggi futuri di vario genere compresi quelli che l'agente consegua in base al suo rapporto di agenzia con la rispettiva preponente (cfr. Cass. 3196/2006). Altro discorso è la traduzione in termini economici di tali vantaggi, che però come già detto non è stata fatta oggetto di eccezione in primo grado
14 (eccezione che non potrebbe poi ammettersi in appello per il divieto di nova). Né risultano altre specifiche contestazioni su conteggi.
Gli altri motivi dell'appellante afferenti alle indennità di origine pattizia sono assorbiti, restando valida e non impugnata sotto tale specifico aspetto la decisione del
Tribunale di limitare l'accoglimento delle domande del limitatamente alle Per_1
utilità consacrate nel codice civile, alla luce della giurisprudenza di legittimità secondo cui “raffronto tra le discipline legale e pattizia dev'essere effettuato con riferimento al caso concreto, pervenendosi alla dichiarazione di nullità della parte del contratto risultata sfavorevole all'agente. Ciò comporta per questo l'onere di provare nel giudizio di merito con dettagliati calcoli conformi ad entrambi i criteri, legale e contrattuale, la differenza peggiorativa, e per il preponente l'onere di provare il contrario, anche attraverso l'eventuale considerazione complessiva delle clausole e la relativa compensazione di vantaggi e svantaggi”, ritenendo altresì che “l'art. 1751, comma 6, si interpreta nel senso che il giudice deve sempre applicare la normativa che assicuri all'agente, alla luce delle vicende del rapporto concluso, il risultato migliore, siccome la prevista inderogabilità a svantaggio dell'agente comporta che l'importo determinato dal giudice ai sensi della normativa legale deve prevalere su quello, inferiore, spettante in applicazione di regole pattizie, individuali o collettive” (nello stesso senso, C 09/16325;
C 09/3614; C 08/687; C 07/16347; C 07/9538; C 07/5690; C 07/21088; C 08/687; C 08/
13363; C08/23966; C 09/3614).
Tutto quanto sin qui detto induce dunque al rigetto dell'appello e alla conferma integrale della sentenza impugnata.
Le spese di lite del grado di appello seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a carico dell'appellante nella misura indicata in dispositivo.
Va infine dato atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
P.Q.M.
15 respinge l'appello confermando integralmente l'impugnata sentenza.
Condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite del grado di appello, determinate in € 3.000,00 per compensi, oltre spese generali al 15 %, iva e cpa.
Si dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
Roma, 9 aprile 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente Dott. Vincenzo Turco Dott. Stefano Scarafoni
16
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
III SEZIONE LAVORO
Composta dai magistrati:
Dott. Stefano Scarafoni Presidente
Dott.ssa Maria Gabriella Marrocco Consigliere
Dott. Vincenzo Turco Consigliere relatore il giorno 9 aprile 2025, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2720/2023 del Ruolo Generale
Civile - Lavoro e Previdenza
TRA
P.I. Parte_1
, con sede legale in Realmonte (AG) in Via Grande n. 191, in persona del P.IVA_1
legale rappresentante pro–tempore , nato a [...] il Parte_1
16.10.1961, rappresentata e difesa per procura in atti dall'Avv. Vincenzo Corona
APPELLANTE
E
, nato a [...] l'[...], rappresentato e Controparte_1
difeso per procura in atti dagli Avv.ti Lorenzo Mosca e Daniele Costanzo
APPELLATO
1 OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Viterbo– Sezione Lavoro
– n. 291
CONCLUSIONI DELL'APPELLANTE:
-Accertare e Dichiarare l'illegittimità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 112 C.p.C. della sentenza appellata per omesso esame dell'eccezione di inammissibilità dell'azione per mancanza di un contratto di subagenzia stipulato in forma scritta in ossequio al co. 2 dell'art. 1742 Cod. Civ., nonché delle contestazioni concernenti i singoli titoli indennitari pretesi con i relativi dei conteggi;
-Accertare e Dichiarare l'illegittimità della Sentenza appellata per omesso esame delle risultanze documentali e probatorie del primo grado di giudizio e, precisamente, di tutti i documenti prodotti da entrambi le parti così come richiamati nel presente gravame, ivi compresi il Verbale di accertamento Enasarco, l'Art. N. 9 del contratto di rappresentanza CI Rappresentanze s.n.c./F YM GN e le 4 deposizioni dei testi Sig.ri , e , Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3 Tes_4 ritualmente escussi;
-Accertare e Dichiarare l'illegittimità della Sentenza appellata per macroscopica erronea interpretazione/valutazione delle risultanze documentali e probatorie del primo grado di giudizio e per violazione/falsa applicazione del divieto di prova testimoniale di cui al co. 2 dell'Art. 1742 c.c., anche con particolare riferimento all'interpretazione della clausola n. 6 del contratto di subagenzia tra il CP_1 e l'appellante e, per l'effetto
-Riformare e/o Annullare la Sentenza impugnata, accogliendo le conclusioni già rassegnate nel primo grado di giudizio, e dunque In via preliminare: Accertare e Dichiarare l'inammissibilità della domanda dell'appellato, per mancanza di un contratto di agenzia stipulato in forma scritta a sensi e per gli effetti di cui al co. 2 dell'Art. 1742 c.c., per il periodo 1° gennaio 2015 (o 1° gennaio 2016) –30 Giugno 2017; Accertare e Dichiarare l'inammissibilità della domanda di parte ricorrente, per decorrenza del termine decadenziale annuale di cui al co. V Art. 1751 c.c., il rapporto giuridico contrattuale tra le parti processuali essendo terminato in data 31 Dicembre 2014 (o al più nel termine prorogato del 31 Dicembre 2015) e, per l'effetto Rigettare la domanda del Sig. relativamente a tutte le pretese indennitarie invocate, CP_1 nessuna esclusa (indennità di preavviso, indennità di risoluzione del rapporto, indennità meritocratica, indennità suppletiva di clientela, indennità per la cessazione del rapporto).
Nel merito: Accertare e Dichiarare il difetto di legittimazione passiva della Parte_1 risultando passivamente legittimata la , azienda avente sede legale a Montreal in Controparte_2 Canada, nei cui confronti il Sig ha avuto un rapporto negoziale ed economico diretto di natura CP_1 agenziale, per il periodo Ottobre 2014 – 30 Giugno 2017; Accertare e Dichiarare l'infondatezza del ricorso del Sig. ed il mancato assolvimento CP_1 dell'onere della prova ex Art. 2697 c.c, per insussistenza degli elementi, fattuali e giuridici, di alcun vincolo negoziale con la resistente dal 01 Gennaio 2016 e fino al 30 Giugno 2017, Parte_1 intervallo temporale in cui il ricorrente ha maturato le relative provvigioni direttamente nei confronti dell'azienda canadese;
CP_2 Accertare e Dichiarare l'infondatezza della domanda dei titoli indennitari/risarcitori di fine rapporto dallo stesso richiesti con i relativi conteggi, per insussistenza dei fattori costituivi su cui i medesimi si sostanziano, gli stessi essendo stati maturati nei confronti dell'azienda canadese CP_2 che ha corrisposto al ricorrente, per il periodo Ottobre 2014 – Giugno 2017, tutte le provvigioni maturate per la commercializzazione in Italia dei suoi capi di abbigliamento e, per l'effetto, Rigettare integralmente tutte le avverse richieste a titolo di indennità di preavviso, di indennità di fine rapporto, di indennità meritocratica, di indennità suppletiva di clientela, di indennità di risoluzione del rapporto. In via subordinata, Accertare e Dichiarare, in ogni caso, la natura determinata del contratto di subagenzia intercorso tra il Sig. e l'odierna resistente tra il 1° gennaio 2014 ed il 31 Dicembre 2014 (o 31 Dicembre CP_1 2015) nonché l'erroneità di tutti i conteggi allegati al ricorso introduttivo e sottesi alle pretestuose richieste indennitarie, per tutti i motivi precedentemente già indicati e, per l'effetto, Rigettare integralmente le avverse richieste a titolo di indennità di preavviso, di indennità di fine rapporto, di indennità meritocratica, di indennità suppletiva di clientela, di indennità di risoluzione del rapporto. Insiste per la condanna dell'appellato ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 96 C.p.C., per responsabilità aggravata.
2 CONCLUSIONI DELL'APPELLATO:
Nel merito: i. rigettare l'appello; ii. In subordine: in denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, delle richieste di parte appellante, si chiede comunque l'accoglimento delle conclusioni tutte rassegnate da questa difesa come da come da ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato in data 30.7.2019; iii. in ogni caso: con vittoria di spese, onorari di giudizio, incluse spese generali, IVA e CPA come per legge.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso di primo grado, l'odierno appellato agiva nei Controparte_1 confronti dell'odierna appellante Parte_1
(da ora anche soltanto ≪ ≫ o ≪ ≫) al fine di ottenere Parte_1 Pt_1
l'accertamento della unicità del rapporto di subagenzia svoltosi inter-partes dagli inizi di marzo del 2013 sino al recesso della committente di cui alla missiva del 26.5.2017, e del proprio diritto alle indennità di mancato preavviso e di fine rapporto, con condanna della predetta società alla corresponsione in proprio favore delle somme indicate in ricorso a titolo di indennità di mancato preavviso e di cessazione del rapporto ex art. 1751 c.c.
(ovvero in subordine di indennità suppletiva di clientela, meritocratica e di risoluzione del rapporto previste dagli AAEECC).
A tal fine il allegava in breve: CP_1
di aver lavorato nel periodo 2013-2017 quale subagente della CI
Rappresentanze per il Lazio;
che per i primi mesi del rapporto lavorativo, iniziato nel marzo 2013, egli era stato retribuito quale procacciatore d'affari pur operando in concreto come agente di commercio, irregolarità sanzionata dagli organi ispettivi dell'Enasarco; che per il periodo dall'1.1.2014 e fino al 31.12.2014 era stato stipulato tra le parti un contratto di subagenzia avente ad oggetto “la promozione e la conclusione, per conto della società, di contratti di vendita dei prodotti dell'azienda ” [capi Controparte_2 di abbigliamento] di cui la era rappresentante per l'intero territorio nazionale;
Pt_1
che successivamente al dicembre 2014, pur in assenza di un accordo scritto, egli aveva continuato a svolgere la propria collaborazione in favore della
[...] sempre quale subagente, a disdoro dell'intestazione alla Parte_1 CP_2
delle fatture per i compensi provvigionali;
[...]
3 di aver intrattenuto i propri rapporti esclusivamente con la Parte_1
che aveva effettuato i vari atti del rapporto (trasmissione estratti conto ed indicazioni di prodotti, prezzi ed offerte;
indicazioni sugli ordini e sui resi delle merci;
consegna dei campionari dei prodotti;
richiesta di invio dei moduli di attivazione dei nuovi clienti etc.);
che il rapporto si era interrotto il data 1.7.2017 a seguito della comunicazione della che “la ha deciso di non avvalersi più della Parte_1 Controparte_2 sua collaborazione”;
che in data 3.10.2017 aveva inutilmente richiesto alla società il pagamento delle indennità di fine rapporto e di mancato preavviso;
che la aveva replicato che il rapporto negoziale si era Parte_1 interrotto nell'ottobre 2014 e da quel momento il sarebbe diventato “agente CP_1 diretto della con sede in Canada”. CP_2
La si costituiva eccependo preliminarmente la nullità della Parte_1
notifica del ricorso introduttivo per non essere stato notificato unitamente al ricorso anche il decreto di fissazione dell'udienza e l'inammissibilità della domanda per decorrenza del termine decadenziale annuale di cui all'art. 1751, quinto comma, cc, atteso che il rapporto contrattuale era terminato il 31 dicembre 2014. La eccepiva inoltre nel merito: Pt_1
il proprio difetto di legittimazione passiva, ascrivendo la titolarità del rapporto per il periodo successivo al 31 dicembre 2014 alla , azienda avente sede Controparte_3
legale a Montreal in Canada, asserendo che il avrebbe avuto un rapporto CP_1
agenziale diretto con tale società nel periodo Ottobre 2014 – Giugno 2017; il difetto di prova circa un contratto di agenzia inter-partes per il periodo successivo al 31 dicembre 2014 e fino al giugno 2017, periodo in cui il avrebbe maturato Per_1
le provvigioni direttamente nei confronti della per la commercializzazione CP_2 in Italia dei capi di abbigliamento di quest'ultima, invocando in tal senso le risultanze delle fatture;
l'infondatezza della richiesta dei titoli risarcitori ed indennitari di fine rapporto richiesti dal ricorrente, in quanto maturati nei confronti della che aveva CP_2
corrisposto al per il periodo ottobre 2014-giugno 2017, le provvigioni CP_1
maturate per la commercializzazione dei capi di abbigliamento;
la durata determinata del rapporto subagenziale dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre
2014, con termine del rapporto a fine dicembre 2014;
l'erroneità dei conteggi allegati al ricorso introduttivo;
4 la responsabilità aggravata del ricorrente ex art. 96 cpc.
Svolta istruttoria testimoniale, il Tribunale ha accolto la domanda del CP_1
In sintesi, e per quanto rileva in questa sede, il Tribunale ha tra l'altro ritenuto, con i seguenti passaggi che per comodità di esposizione e per i successivi richiami ad essi vengono numerati, che:
1. ≪A sostegno del proprio assunto parte ricorrente ha allegato le fatture degli ordini da lui conclusi nel periodo marzo – dicembre 2013; la documentazione non risulta oggetto di contestazioni e ciò impone di collocare l'inizio del rapporto negoziale, seppur di fatto, tra il Sig. e la CI Rappresentanze srl. nel marzo 2013.>>. CP_1
2. ≪ Quanto al periodo successivo (gennaio-dicembre 2014) la sussistenza del rapporto negoziale tra le parti, può ritenersi certa alla luce del contratto di subagenzia sottoscritto dalle parti (doc. 1 ricorso); la sua vigenza deve peraltro intendersi prorogata fino al dicembre 2015 (anche questa circostanza non risulta smentita da controparte), in virtù della clausola n. 8 del contratto che ne prevede il rinnovo automatico rinnovo in mancanza di disdetta delle parti entro i tre mesi antecedenti alla sua conclusione, che parte convenuta non ha dedotto né provato aver mai inviato. ≫.
3. ≪ Infine, relativamente al periodo relativo all'anno 2016 e fino al luglio 2017, la tesi di un rapporto diretto di collaborazione con l'azienda canadese , Controparte_2
risulta smentito dalla comunicazione, del giugno 2017, allegata al verbale Enasarco in cui il legale rappresentante della società, Sig. ha affermato “(…) come Parte_1
voi sapete la collaborazione con me era per poco tempo, la signora ha voluto Pt_2
prolungare la stessa non mettendovi a carico della , questo prolungamento CP_2 ha fatto scaturire la verifica e la contestazione” (doc. 4 ricorso). Quanto riportato induce a ritenere come il rapporto negoziale tra le parti sia rimasto di fatto invariato anche dopo la scadenza del contratto di subagenzia a dicembre 2014. ≫.
4. ≪ La circostanza addotta da parte resistente relativa all'emissione delle fatture, da parte del Sig. direttamente nei confronti della non CP_1 Controparte_2
costituisce circostanza dirimente posto che già durante la vigenza del contratto nell'anno
2014 si era espressamente prevista tale modalità di fatturazione in virtù la clausola n. 6 dell'accordo il quale disponeva che “la fatturazione delle merci sarà effettuata esclusivamente dalla ”. ≫. Controparte_2
5 5. ≪ Risulta pertanto verosimile ritenere che il rapporto negoziale tra le parti si sia instaurato, seppure di fatto, a partire dal marzo 2013, sia stato formalmente regolarizzato per il 2014 (con automatico rinnovo per tutto il 2015) e sia proseguito, nuovamente in assenza di formalizzazione, fino a luglio 2017. Quanto detto risulta confermato anche dai testi di parte ricorrente che, in qualità di agenti dei prodotti , hanno riferito CP_2
di aver intrattenuto rapporti commerciali esclusiva-mente con la resistente. ≫. CP_4
6. ≪ deve essere […] disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'azione per decadenza del termine ex art. 1751.5 c.c. formulata da per Parte_1
presunto decorso del termine di decadenza annuale (art. 1751.5 c.c.).
Il comma 5 dell'articolo 1751 c.c. prevede che “L'agente decade dal diritto all'indennità prevista dal presente articolo se, nel termine di un anno dallo scioglimento del rapporto, omette di comunicare al preponente l'intenzione di far valere i propri diritti”. Nel caso di specie, accertata la continuità del rapporto di agenzia da marzo 2013 fino a luglio 2017, occorre considerare che in data 3.10.2017 il ricorrente aveva avanzato le proprie richieste, a titolo di indennità di fine rapporto e di mancato preavviso, nei confronti della società resistente (doc. 5 ricorso). Stante la tempestività della richiesta, non può dirsi maturato il termine annuale di decadenza ai sensi dell'art. 1751.5 c.c. ≫.
7. ≪ Quanto all'indennità di mancato preavviso, l'art. 11, comma 1, A.E.C. del 16 febbraio 2009 dispone che […]. Nel caso di specie il rapporto negoziale tra le parti può considerarsi a tempo indeterminato in quanto a seguito della formalizzazione del contratto per il periodo gennaio-dicembre 2014, il ricorrente ha continuato ad intrattenere i rapporti, seppure in assenza di uno specifico accordo, con la CI Rappresentanze srl fino alla data del licenziamento avvenuta a luglio 2017. Considerato il regime plurimandatario del ricorrente nonché il fatturato dell'anno precedente la cessazione del rapporto (doc. 12 ricorso), risulta dovuta al ricorrente un'indennità sostitutiva (calcolata in “cinque mesi nel quinto anno di durata del rapporto”) pari ad € 7.537,13 per i residuali quattro mesi di preavviso non goduti dal ricorrente ≫.
8. ≪Quanto all'indennità di cessazione del rapporto […] alla luce del rapporto concluso tra le parti, deve considerarsi prevalente il criterio indennitario legale ex art. 1751 c.c. rispetto a quello collettivo in quanto l'importo del primo risulta maggiore, e quindi più favorevole, per parte ricorrente (€ 15.079,27 di indennità di cessazione del rapporto rispetto a € 8.239,60 comprensivo di indennità suppletiva di clientela, meritocratica e FIRR). ≫.
6 In virtù di quanto sopra, il Tribunale ha quindi accolto la domanda del CP_1
così statuendo nel merito: accertato e dichiarato che tra le parti è intercorso un unico rapporto di subagenzia nel periodo 2013/2017; accertato e dichiarato il diritto del all'indennità di mancato preavviso CP_1
e all'indennità di fine rapporto e conseguentemente condannato la al pagamento in favore del della Parte_1 CP_1 somma di € 7.537,13 a titolo di indennità di mancato preavviso e della somma di €
15.079,27 a titolo di indennità di cessazione del rapporto ai sensi dell'art. 1751 c.c. oltre accessori.
La ha proposto appello, articolando diversi motivi in cui Parte_1
deduce, non senza ripetizioni e sovrapposizioni di argomenti:
A. Violazione degli artt. 1742 c.c. e 112 c.p.c. e omessa valutazione delle prove documentali, in relazione ai seguenti profili: omesso accertamento da parte del Tribunale della richiesta della società di accertare l'inammissibilità della domanda del per mancanza di un contratto di agenzia CP_1
o di subagenzia per il periodo 1° gennaio 2015-30 giugno 2017; violazione dell'art. 1742 c.c., laddove prevede la forma scritta ad probationem del contratto di agenzia o di subagenzia;
termine del rapporto di agenzia tra e Parte_3 Parte_1
in data 11 aprile 2045 e insussistenza, per il periodo successivo, del rapporto di subagenzia;
omessa valutazione, nel senso contrario alla tesi del delle seguenti CP_1
circostanze di fatto: emissione da parte del di 28 fatture alla CP_1 CP_2
e pagamento delle stesse da parte della con bonifici
[...] CP_2 CP_2
provenienti dal proprio conto corrente bancario canadese;
invio da parte del CP_1
di 105 ordini di capi di abbigliamento alla presso la sede legale della Controparte_2 società nella provincia di Montreal;
intestazione nell'e-mail versati in atti della
[...]
e indicazione nel corpo del testo del quale direttore CP_2 Parte_1
commerciale della . Controparte_2
B. Violazione e falsa applicazione dell'art. 1751, comma 5, c.c., in relazione ai seguenti profili:
7 erronea negazione del termine del rapporto il 31 dicembre 2015 e dunque tardività della richiesta di pagamento delle indennità da parte del alla data del 3 ottobre CP_1
2017; omessa valutazione degli ordini delle merci, delle fatture, dei bonifici e delle comunicazioni (vedi quanto già detto in relazione al motivo sub A); omessa valutazione del verbale di accertamento Enasarco del 20 giugno 2017, in cui gli ispettori ritenevano non doversi procedere al recupero dell'indennità di risoluzione del rapporto poiché i rapporti degli agenti erano già cessati;
erronea interpretazione della clausola n 6 del contratto di subagenzia, riferentesi alla fatturazione delle merci e non alle provvigioni maturate dai subagenti;
violazione del diritto di difesa e del contraddittorio nonché violazione e falsa applicazione del divieto di prova testimoniale, in quanto il Tribunale, oltre ad utilizzare le testimonianze per provare il contratto di agenzia o di subagenzia, avrebbe omesso di valutare le deposizioni dei quattro testimoni di parte resistente;
omesso rilievo delle contestazioni dei conteggi;
erroneo riconoscimento dell'indennità sostitutiva del preavviso in assenza di alcuna prova circa la conclusione di un contratto a tempo indeterminato;
erroneo riconoscimento dell'indennità di cessazione del rapporto ex articolo 1751 c.c. in quanto i nuovi clienti procurati dal nel periodo ottobre 2014-30 giugno 201 e le relative provvigioni CP_1
sarebbero stati riferibili unicamente alla e non alla CP_2 Parte_1
L'appellante propone infine alcuni argomenti relativi alla domanda assorbita dal
Tribunale di riconoscimento delle indennità di origine pattizia (indennità suppletiva di clientela, indennità meritocratica, indennità di risoluzione del rapporto).
Il resiste in appello replicando nel merito dei motivi di gravame e CP_1
condividendo la sentenza appellata, della quale ha chiesto la conferma.
All'udienza del 9 aprile 2025 la causa è stata decisa come da separato dispositivo di seguito trascritto.
L'appello è infondato.
I motivi di appello, articolati attraverso diverse ripetizioni di profili ed argomenti, possono essere esaminati congiuntamente.
8 In primo luogo, non è vero che il Tribunale abbia completamente omesso di esaminare l'argomento che nega la sussistenza di un rapporto di agenzia o subagenzia inter-partes nel periodo nel periodo 1° gennaio 2014 - 31 dicembre 2014 (v. pag. 4 appello, primo cpv), avendo il giudice di primo grado invero affrontato la questione e risolta motivatamente la stessa come emerge tra l'altro dai passi della motivazione indicati sopra sub 3,4 e 5.
È pacifico che per un primo periodo decorrente dal marzo 2013 il era CP_1
stato retribuito come procacciatore di affari pur operando quale agente di commercio, come accertato da ENASARCO. Seguiva la stipula tra e CP_1 [...]
di un contratto di subagenzia (in atti) per la promozione per conto della Parte_1
di contratti di vendita di prodotti della CK YM GN Parte_1
[capi di abbigliamento], di cui la deduceva avere la rappresentanza esclusiva per Pt_1
l'intero territorio nazionale (art. 1). Tale contratto non è contestato, così come non è contestata la circostanza, pure accertata dal Tribunale senza una correlata confutazione dell'appellante, che tale contratto si sia prorogato. La clausola 8 del contratto (decorrenza e durata) prevedeva infatti: ≪Il presente incarico decorre dal 01.01.2024 e durerà fino al
31.12.2014. Qualora non sia disdetto da nessuna delle parti tre mesi prima della scadenza del termine, esso si intenderà rinnovato per un periodo di eguale durata di quello iniziale≫.
L'appellante concede quindi che il contratto si sia potuto prorogare sino al
31.12.2025, e tale proroga, come detto, è stata accertata anche dal Tribunale e non confutata. Ma poi emerge che il contratto sia proseguito anche oltre tale data.
Va considerato che secondo l'art. 1751, primo comma, c.c., ≪Il contratto di agenzia a tempo determinato che continui ad essere eseguito dalle parti successivamente alla scadenza del termine si trasforma in contratto a tempo indeterminato ≫. Se il contratto, come nella fattispecie in questione, prosegue oltre il termine, esso si trasforma a tempo indeterminato a prescindere dalla formalizzazione con ulteriore atto.
Ebbene, le seguenti circostanze di fatto, ben allegate sin dal ricorso ex art. 414 cpc e non specificamente contestate dalla a mente dell'art. 416 cpc, Parte_1
e oltretutto confortate dalla documentazione prodotta dal ricorrente e neppure essa in sé
e per sé contestata, risalente a periodo successivo al termine della proroga del contratto subagenziale consentono di ritenere che il rapporto subagenziale sia proseguito tra il
9 e la trasformandosi a tempo indeterminato, atteso CP_1 Parte_1
che: la trasmetteva al ricorrente estratti conto e prospetti Parte_1
provvigionali (doc.7a); la trasmetteva al e agli altri agenti indicazioni Parte_1 CP_1
sui prodotti, prezzi ed offerte (doc.7b);
la dava al ricorrente indicazioni sugli ordini e sui "resi Parte_1
merce" (doc.7c); nei moduli per l'attivazione di nuovi clienti intestati alla , Controparte_2 viene indicato quale ≪agent. ≫ e quale ≪subagent.≫) Parte_1 CP_1
(doc.7d); la trasmetteva al ricorrente segnalazioni e problematiche Parte_1
sulla consegna della merce (doc.7e); la chiedeva conto al dei ritardi nei pagamenti Parte_1 CP_1
da parte della clientela da questi seguita e anche dei risultati di vendita (doc.7f); la consegnava i campionari al ricorrente (doc.7g); Parte_1
la si coordinava con il in occasione della Parte_1 CP_1
conclusione di alcuni affari (doc.7h).
Possono essere per esempio citate le seguenti mail, provenienti da indirizzo e-mail intestato a nelle quali compare quasi sempre Parte_1 Email_1 in calce al messaggio l'intestazione: direttore commerciale Parte_1
RA AN LA Via Grande 19191 92010 Realmente (AG) tel. 0922/816030
* 0922/1894152 E-MAIL t>>. Da atti emerge che era stato Email_2
indicato agli agenti (con comunicazione intestata " ") di interfacciarsi Controparte_2
per ogni comunicazione con la SI.ra ", la SI.ra e la SI.ra , Per_2 Per_3 Per_4
con indicazione però di recapiti telefonici corrispondenti a quelli della
[...]
(v. doc.10 primo grado). Parte_1 CP_1
Mail 7 giugno 2017 (al : Buonasera, allego gli estratti conto di CP_1
dicembre, gennaio e febbraio. Resta da ricevere solo il mese di novembre 2016. Saluti
. Per_2
Mail 5 giugno 2017 (al : Buonasera, allego le provvigioni relative ai CP_1
mesi di marzo e aprile 2007. Spero al più presto di inviarle anche quelle del periodo antecedente che ancora le mancano. Saluti . Per_2
10 Mail 14 giugno 2017 (al : Buonasera, riguardo la conversazione avuta CP_1
oggi, se riesce a concludere con gli ordini entro il 1° luglio bene, altrimenti lo può tenere ancora per un'altra settimana. Saluti . Per_2
Mail 10 giugno 2017 (a diversi agenti tra cui il : per tutti gli agenti, ecco CP_1
un gruppo di modelli fantastici che saranno disponibili anticipatamente rispetto alle collezioni (avranno consegna giugno-luglio) e sono tra i più venduti e richiesti a livello globale. Vi prego di mostrarli ai clienti, prima di qualsiasi collezione. Inoltre in allegato vi mostriamo un altro abito di vendita molto hot della condizione lyman che è l'articolo
17913u, sorprendente ed elegante per matrimoni e cocktail. Al momento potete vendere questo style con l'immagine e in un prossimo futuro riceverete anche il campione. Buon lavoro Cordiali saluti . Per_2
Mail 12 giugno 2017 (al : buona sera, allego le provvigioni di novembre CP_1
2016 saluti . Per_2
Mail 10 ottobre 2017 (al : buona sera, invio e-mail appena trasmessa CP_1 al cliente boutique , dove da parecchio tempo mi contesta l'invio di 2 capi CP_5 arrivati in ritardo rispetto all'ordine e che quindi vuole rendere. Dato che dal Canada non mi hanno accettato il reso siamo andati a controllare e abbiamo visto che era un'estensione confermata da lei. Il cliente per telefono non ha voluto sentire ragioni e non ricordo alcuna conferma di accettazione dei 2 capi. E' per questo motivo che ho inoltrato e-mail al cliente. Stiamo così provvedendo al ritiro e di conseguenza alla fatturazione a lei degli articoli. Distinti saluti, . Da notare che nei messaggi Per_2 precedenti in coda alla mail emerge molto chiaramente l'interlocuzione tra l'indirizzo del (tra queste mail in una il mittente si indica come sig.ra ). Pt_1 Persona_5
Mail 10 aprile 2017 (agli agenti tra cui il : per tutti gli agenti, in allegato CP_1
trovate un elenco di alcuni modelli di basico, i cui prezzi aumenteranno moderatamente
a partire dal 1° aprile. Si prega di variare il prezzo del cartellino. Grazie saluti.
Mail 10 febbraio 2017 (al : buona sera, mi serve entro lunedì l'elenco CP_1
di tutti gli otto in suo possesso sia quelli attivi che quelli Sold Out. Valuti lei se poi vuole trattenere i oppure di ritornarceli. È molto urgente. Mi è rimasto solo. Saluti Pt_4
. Per_2
Mail 20 settembre 2017 (al : Buonasera, elenco qui di seguito i clienti CP_1
che sono in ritardo con i pagamenti. Ovviamente, tra questi ce ne potrebbe essere qualcuno che mi ha fatto un bonifico di recente e ancora non risulta accreditato […] La prego di farmi sapere grazie saluti Per_2
11 Mail 14 giugno 2017 (al : Buonasera, riguardo la conversazione avuta CP_1
oggi, se riesce a concludere con gli ordini entro il primo luglio bene, altrimenti lo può tenere ancora per un'altra settimana. Saluti . Per_2
A fronte di tale documentazione, in sé e per sé non contestata, emerge già sul piano documentale che il rapporto del proseguì anche dopo il 2015 con la CP_1 [...]
Parte_1
Tale prosecuzione dimostra che il contratto iniziale si trasformò a tempo indeterminato, apportando esso stesso la forma scritta prevista dalla legge a fini di prova.
Superata così l'ostatività ad una prova per testi sulla prosecuzione del rapporto, va peraltro osservato che i testimoni hanno confermato che il lavorava quale CP_1
agente o subagente e di averlo visto alle riunioni organizzate dalla
[...]
per la vendita dei prodotti della alcuni testi riferendo anche per Parte_1 CP_2
gli anni 2016 e 2017, confermandosi così la prosecuzione della collaborazione del per la vendita dei prodotti della società canadese ma in un contesto logistico e Tes_5
organizzativo che si riconduceva alla I testi si dividono in due Parte_1
categorie, quelli che hanno avallato la tesi che il continuasse a lavorare quale CP_1
subagente della e quelli che lo consideravano divenuto agente della Pt_1 CP_2
Tuttavia, i testimoni che hanno ritenuto il agente della hanno al Per_1 CP_2
riguardo espresso a bene vedere dei giudizi non circostanziati sul punto, e le loro testimonianze non sarebbero neppure utilizzabili a fini di prova su un contratto di agenzia tra e per la stessa ragione dedotta dall'appellante in relazione al Per_1 CP_2
proprio rapporto con il riconducibile all'art. 1742, secondo comma, c.c. Per_1
In senso contrario alla tesi del non ha neppure rilievo l'esito Per_1 dell'accertamento di Enasarco. Il semplice richiamo al mero giudizio degli ispettori in sé
e per sé considerato, cioè senza particolari indicazioni di specifiche risultanze fattuali dell'accertamento, non può ovviamente essere ritenuto di per sé valido riscontro della tesi dell'appellante, a differenza delle risultanze emerse nel presente procedimento giudiziario.
Resta quindi anche logicamente più credibile che la la Parte_1
quale aveva (pacifico) un incarico di rappresentanza con la abbia utilizzato il CP_2
quale proprio subagente per gestire tale incarico in Italia. CP_1
12 Quanto poi al tema del difetto del rapporto “principale” di agenzia tra e CP_2
- cui dovrebbe annettersi il difetto di presupposto della Parte_1
subagenzia tra e -, si tratta invero di un motivo CP_1 Parte_1
avanzato solo in appello in violazione del divieto di nova, oltretutto confortato da un documento anch'esso non prodotto in primo grado (la disdetta della del doc. 14 CP_2 dell'appellante). Tanto più che in primo grado la si difendeva Parte_1
richiamando proprio un suo persistente rapporto con la (v. per es. pag. 2 della CP_2 memoria ex art. 416 cpc: ≪Una volta concluso, in data 31 Dicembre 2014, il mandato conferito dalla società il Sig. come occorso con tutti Parte_1 Controparte_1
gli altri subagenti, iniziava un rapporto diretto di collaborazione rappresentativa con l'azienda in riferimento al quale l'odierna resistente si limitava ad CP_2 inoltrare, nella sua qualità di rappresentante mandataria per l'Italia, le direttive e le decisioni aziendali provenienti dal Canada. ≫).
Neppure può essere utilizzata l'altra documentazione prodotta dall'appellante soltanto in appello, peraltro non indispensabile perché l'indicazione della CP_2
sulle fatture non basterebbe da sola a provare la sussistenza di un contratto di agenzia direttamente tra il e la . Va semmai osservato che stessa CP_1 Controparte_2
clausola del contratto di subagenzia tra e prevedeva CP_1 Parte_1
nella clausola 6 che ≪la fatturazione delle merci sarò effettuata esclusivamente dalla
RA YM GN≫, destituendo – con una significanza che l'appellante sembra non cogliere laddove contesta la notazione del Tribunale sul punto (riportata sopra al punto 4)
– di rilievo tale circostanza ai fini della dimostrazione di un rapporto diretto di agenzia tra e Per_1 CP_2
Pure recessiva e non probante di una agenzia tra il e la società canadese CP_1
è la circostanza che taluni pagamenti sarebbero pervenuti al direttamente da CP_1
tale società, potendo ciò manifestare semplicemente il frutto di un accordo sottostante tra la preponente e l'agente per il pagamento Controparte_2 Parte_1
del subagente (magari di comodo, se si pensa che già il primo contratto di procacciamento di affari tra e è stato poi riportato dagli ispettori di Parte_1 CP_1
Enasarco all'agenzia). Considerando tutto il contesto sin qui detto, le sole circostanze della fatturazione alla e di pagamenti provenienti dalla YM al non CP_2 CP_1
13 bastano a provare un rapporto di agenzia tra costoro, né a escludere quello di subagenzia tra il e la CP_1 Parte_1
Emerge semmai l'ambigua utilizzazione dello stesso nome della società canadese, come nel preavviso di fine collaborazione in data 26.5.2017 intestato alla
[...] ma sottoscritto dal n.q. di “Responsabile Italia”, CP_6 Parte_1 laddove in primo grado la stessa appellante si difendeva affermando che ≪ non esiste, fino a prova contraria, alcuna di titolarità della società resistente Controparte_7
(pag. 7 memoria ex art. 416 cpc). ≫.
Tutto quanto sin qui detto assorbe anche ogni altro profilo critico sollevato dall'appellante e destituisce di fondamento le critiche della sotto Parte_1
tutti i profili essenziali per la propria tesi.
In ordine alle utilità economiche derivanti dal rapporto, fermo restando quanto già detto (e così anche il fondamento dell'indennità sostitutiva del preavviso attesa la trasformazione del contrato a tempo indeterminato e la sussistenza di tempestiva richiesta in data 3.10.2017), va soltanto aggiunto, in relazione all'indennità ex art. 1751 c.c., che in primo grado il aveva allegato che il numero di clienti in seguito al CP_1
conferimento di incarico era stato notevolmente accresciuto, ammontando i "nuovi" clienti procurati dall'agente a non meno di trentanove, e che era cresciuto parallelamente anche il fatturato relativo alla zona affidata rispetto a quello della zona assegnata inizialmente all'agente (pari a zero). In primo grado non vi è stata contestazione sul punto
(neppure sulla quantificazione del dovuto), ma soltanto l'eccezione, ribadita nel motivo di appello, che l'incremento di clientela avrebbe riguardato la società canadese e solo questa potrebbe astrattamente rispondere al predetto titolo. In senso contrario si ritiene invece, in armonia con la giurisprudenza di legittimità, che allo scioglimento del contratto tale indennità spetti anche al sub-agente in virtù dei sostanziali vantaggi che il preponente agente continua a ricevere dagli affari procuratogli dopo la cessazione del rapporto, vantaggi che possono concretizzarsi anche in vantaggi futuri di vario genere compresi quelli che l'agente consegua in base al suo rapporto di agenzia con la rispettiva preponente (cfr. Cass. 3196/2006). Altro discorso è la traduzione in termini economici di tali vantaggi, che però come già detto non è stata fatta oggetto di eccezione in primo grado
14 (eccezione che non potrebbe poi ammettersi in appello per il divieto di nova). Né risultano altre specifiche contestazioni su conteggi.
Gli altri motivi dell'appellante afferenti alle indennità di origine pattizia sono assorbiti, restando valida e non impugnata sotto tale specifico aspetto la decisione del
Tribunale di limitare l'accoglimento delle domande del limitatamente alle Per_1
utilità consacrate nel codice civile, alla luce della giurisprudenza di legittimità secondo cui “raffronto tra le discipline legale e pattizia dev'essere effettuato con riferimento al caso concreto, pervenendosi alla dichiarazione di nullità della parte del contratto risultata sfavorevole all'agente. Ciò comporta per questo l'onere di provare nel giudizio di merito con dettagliati calcoli conformi ad entrambi i criteri, legale e contrattuale, la differenza peggiorativa, e per il preponente l'onere di provare il contrario, anche attraverso l'eventuale considerazione complessiva delle clausole e la relativa compensazione di vantaggi e svantaggi”, ritenendo altresì che “l'art. 1751, comma 6, si interpreta nel senso che il giudice deve sempre applicare la normativa che assicuri all'agente, alla luce delle vicende del rapporto concluso, il risultato migliore, siccome la prevista inderogabilità a svantaggio dell'agente comporta che l'importo determinato dal giudice ai sensi della normativa legale deve prevalere su quello, inferiore, spettante in applicazione di regole pattizie, individuali o collettive” (nello stesso senso, C 09/16325;
C 09/3614; C 08/687; C 07/16347; C 07/9538; C 07/5690; C 07/21088; C 08/687; C 08/
13363; C08/23966; C 09/3614).
Tutto quanto sin qui detto induce dunque al rigetto dell'appello e alla conferma integrale della sentenza impugnata.
Le spese di lite del grado di appello seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a carico dell'appellante nella misura indicata in dispositivo.
Va infine dato atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
P.Q.M.
15 respinge l'appello confermando integralmente l'impugnata sentenza.
Condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite del grado di appello, determinate in € 3.000,00 per compensi, oltre spese generali al 15 %, iva e cpa.
Si dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
Roma, 9 aprile 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente Dott. Vincenzo Turco Dott. Stefano Scarafoni
16