Articolo 7 della Legge 27 maggio 1929, n. 847
Articolo 6Articolo 8
Versione
7 agosto 1929
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Versione
11 febbraio 1982
Art. 7. null a gli consti ostare al matrimonio, rilascia un certificato, in cui dichiara che non risulta l'esistenza di cause, le quali si oppongano alla celebrazione di un matrimonio valido agli effetti civili.

Qualora gli sia stata notificata opposizione a norma dell' art. 89 del Codice civile , l'uffiziale dello stato civile non puo' rilasciare il certificato e deve comunicare al parroco la opposizione.

L'autorita' giudiziaria decide sull'opposizione soltanto quando questa sia fondata su alcuna delle cause indicate negli articoli 56 e 61 prima parte del Codice civile . In ogni altro caso pronuncia sentenza di non luogo a deliberare. ((4)) --------------- AGGIORNAMENTO (4)
La Corte Costituzionale con sentenza 13 gennaio - 2 febbraio 1982, n. 16 (in G.U. 1ª s.s. 10/2/1982, n. 40) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'ultimo comma del presente articolo "nella parte in cui non dispone che l'autorita' giudiziaria decida sull'opposizione anche quando questa sia fondata sulla causa indicata nell' art. 84 del codice civile ".
Entrata in vigore il 11 febbraio 1982
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