Versione
7 agosto 1929
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11 febbraio 1982
11 febbraio 1982
Art. 7. null a gli consti ostare al matrimonio, rilascia un certificato, in cui dichiara che non risulta l'esistenza di cause, le quali si oppongano alla celebrazione di un matrimonio valido agli effetti civili.
Qualora gli sia stata notificata opposizione a norma dell' art. 89 del Codice civile , l'uffiziale dello stato civile non puo' rilasciare il certificato e deve comunicare al parroco la opposizione.
L'autorita' giudiziaria decide sull'opposizione soltanto quando questa sia fondata su alcuna delle cause indicate negli articoli 56 e 61 prima parte del Codice civile . In ogni altro caso pronuncia sentenza di non luogo a deliberare. ((4)) --------------- AGGIORNAMENTO (4)
La Corte Costituzionale con sentenza 13 gennaio - 2 febbraio 1982, n. 16 (in G.U. 1ª s.s. 10/2/1982, n. 40) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'ultimo comma del presente articolo "nella parte in cui non dispone che l'autorita' giudiziaria decida sull'opposizione anche quando questa sia fondata sulla causa indicata nell' art. 84 del codice civile ".
Qualora gli sia stata notificata opposizione a norma dell' art. 89 del Codice civile , l'uffiziale dello stato civile non puo' rilasciare il certificato e deve comunicare al parroco la opposizione.
L'autorita' giudiziaria decide sull'opposizione soltanto quando questa sia fondata su alcuna delle cause indicate negli articoli 56 e 61 prima parte del Codice civile . In ogni altro caso pronuncia sentenza di non luogo a deliberare. ((4)) --------------- AGGIORNAMENTO (4)
La Corte Costituzionale con sentenza 13 gennaio - 2 febbraio 1982, n. 16 (in G.U. 1ª s.s. 10/2/1982, n. 40) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'ultimo comma del presente articolo "nella parte in cui non dispone che l'autorita' giudiziaria decida sull'opposizione anche quando questa sia fondata sulla causa indicata nell' art. 84 del codice civile ".
Commentari • 4
- 1. Risoluzione del 27/07/1985 n. 312760 - Min. Finanze - Tasse e Imposte Indirette sugli AffariMin. Finanze · 27 luglio 1985 · 7.2322574
[…] 3) nulla - osta previsto dall\'art. 7 della legge 27 maggio 1929, n. 847; […] matrimonio medesimo (art. 7 legge 27 maggio 1929, n. 847 e articolo 8 della
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Giurisprudenza • 4
- 1. Corte Cost., ordinanza 08/10/1987, n. 313Provvedimento: […] nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 7 della legge 27 maggio 1929 n. 847 (Disposizioni per l'applicazione del Concordato dell'11 febbraio 1929 fra la S. Sede e l'Italia, nella parte relativa al matrimonio), promosso con l'ordinanza emessa l'11 marzo 1983 dal Tribunale di Pinerolo nel procedimento civile vertente tra il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pinerolo e LA NA ed altri, iscritta al n. 472 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 267 dell'anno 1983;Leggi di più...
- ord. 313/87. matrimonio concordatario·
- necessita' di riesame della rilevanza·
- celebrazione·
- competenza del giudice a quo·
- esclusione·
- restituzione atti.