Art. 17. 1. La lettera l) del comma 1 dell'articolo 14 della legge 15 dicembre 1990, n. 395 , e' sostituita dalla seguente:
" l) previsione che, al fine di coprire eventuali carenze di organico, sia possibile, su domanda dell'interessato, il richiamo in servizio degli agenti, degli assistenti e dei sovrintendenti, per un periodo non superiore a due anni, sempre che non siano stati collocati a riposo oltre il cinquantottesimo anno di eta'".
2. All' articolo 14, comma 1, lettera c), numero 7), della legge 15 dicembre 1990, n. 395 , la lettera b ) e' sostituita dalla seguente:
"b) nelle qualifiche di ispettore e di vice ispettore, i marescialli capo e ordinari fino alla copertura delle aliquote previste alle lettere b) e g) del numero 6), secondo l'ordine di anzianita' nel ruolo di provenienza".
3. E' soppressa la nota in calce alle tabelle A e B, parte I, allegate alla legge 15 dicembre 1990, n. 395 .
Note all'art. 17:
- Per il testo vigente dell' art. 14 della legge n. 395/1990 si veda in nota all'art. 15.
- La tabella A e la parte I della tabella B allegate alla citata legge n. 395/1990 determinano, rispettivamente, gli organici nel triennio 1993-1995 e nel triennio 1990-1992 del Corpo di polizia penitenziaria, nonche' l'equiparazione delle qualifiche con i gradi del Corpo degli agenti di custodia e con le qualifiche del ruolo delle vigilatrici penitenziarie. La nota in calce alla tabella A e alla parte I della tabella B, soppressa dall'art. 17 della presente legge, relativamente all'istituendo ruolo degli ispettori, cosi' recitava: "Non esiste corrispondenza con gradi e qualifiche del precedente ordinamento".
" l) previsione che, al fine di coprire eventuali carenze di organico, sia possibile, su domanda dell'interessato, il richiamo in servizio degli agenti, degli assistenti e dei sovrintendenti, per un periodo non superiore a due anni, sempre che non siano stati collocati a riposo oltre il cinquantottesimo anno di eta'".
2. All' articolo 14, comma 1, lettera c), numero 7), della legge 15 dicembre 1990, n. 395 , la lettera b ) e' sostituita dalla seguente:
"b) nelle qualifiche di ispettore e di vice ispettore, i marescialli capo e ordinari fino alla copertura delle aliquote previste alle lettere b) e g) del numero 6), secondo l'ordine di anzianita' nel ruolo di provenienza".
3. E' soppressa la nota in calce alle tabelle A e B, parte I, allegate alla legge 15 dicembre 1990, n. 395 .
Note all'art. 17:
- Per il testo vigente dell' art. 14 della legge n. 395/1990 si veda in nota all'art. 15.
- La tabella A e la parte I della tabella B allegate alla citata legge n. 395/1990 determinano, rispettivamente, gli organici nel triennio 1993-1995 e nel triennio 1990-1992 del Corpo di polizia penitenziaria, nonche' l'equiparazione delle qualifiche con i gradi del Corpo degli agenti di custodia e con le qualifiche del ruolo delle vigilatrici penitenziarie. La nota in calce alla tabella A e alla parte I della tabella B, soppressa dall'art. 17 della presente legge, relativamente all'istituendo ruolo degli ispettori, cosi' recitava: "Non esiste corrispondenza con gradi e qualifiche del precedente ordinamento".