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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 18/12/2025, n. 9398 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9398 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
4727 2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NAPOLI SEZIONE LAVORO Il Giudice del lavoro, dott.ssa M. MONTUORI, alla pubblica udienza del 18.12.2025 ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A Nella causa tra
rappresentata e difesa, in virtù di procura a Parte_1 margine del ricorso, dall' avv.to GAMBARDELLA ALESSANDRO presso cui elettivamente domicilia giusta procura in atti C O N T R O
rapp.to e dif.so dall'Avv. LIZZI MARIA SOFIA presso cui CP_1 elettivamente domicilia giusta procura in atti
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 26.02.2024 l'istante deduceva che è stata dirigente medico presso l'Istituto Nazionale Tumori Fondazione G. AS di Napoli (Dirigente medico di I livello) assunta in data 01/10/2005 e licenziata in data 16/05/2020; b) dal 01/08/2016 al 16/05/2020 ha fruito di aspettativa non retribuita;
c) in data 19/11/2021 l'amministrazione datrice di lavoro ha inviato all' in mod TFR1 (prot. 0035578/u del CP_1
19/11/2021) in cui veniva indicata la retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR (cfr All 4); d) in data 10/03/2022 la sede Napoli Vomero CP_1 Parte inviava comunicazione di acquisizione della partica di all
[...] ed alla pratica veniva attribuito il numero Controparte_2
072202200250847 ed il protocollo 148536 del 10/03/2022 (cfr All 5); e) in data 05/09/2023 veniva inoltrato dall'istante ricorso amministrativo al Comitato Provinciale Inps avverso il silenzio/diniego, senza alcun esito o riscontro (cfr All 7); f) in data 05/09/2023 veniva inviata pec di sollecito di pagamento ove venivano nuovamente fornite le coordinate bancarie per il pagamento (cfr All 8); g) ad oggi alcuna risposta è pervenuta alla ricorrente, né alcun pagamento è stato percepito dalla stessa dall' a CP_1 titolo di TFR;
richiamata la normativa applicabile, rassegnava le seguenti conclusioni “accertata la sussistenza del rapporto di lavoro per il periodo indicato in ricorso e la risoluzione dello stesso con decorrenza 16/05/2020
1 ed accertato il mancato pagamento da parte dell' (ex Inpdap) del CP_1 trattamento di fine rapporto condannare l' al pagamento della CP_1 somma lorda di €uro 56.956,28, per i titoli e le causali di cui al ricorso, oltre interessi e rivalutazione dalla data di maturazione del diritto (16.08.2022), ovvero della diversa somma che dovesse risultare di giustizia”. Si costituiva l' che con articolata memoria difensiva CP_1 chiedeva il rigetto della domanda. All'odierna udienza i difensori delle parti chiedevano congiuntamente che fosse dichiarata la cessata materia del contendere in quanto nelle more del giudizio l' aveva provveduto al CP_1 pagamento integrale del TFR. Va dichiarata la cessata materia del contendere in quanto in data 5.11.2025 è stata erogata la prestazione oggetto della pretesa fatta valere nel presente giudizio. La cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano conclusioni conformi in tal senso al giudice, potendo al più residuare un contrasto solo sulle spese di lite, che il giudice con la pronuncia deve risolvere secondo il criterio della cosiddetta soccombenza virtuale calcolate tenuto conto del valore della causa ma anche dell'attività difensiva svolta e del comportamento assunto dalle parti nel corso del giudizio..
PQM
Il Tribunale di Napoli, sezione lavoro e previdenza, così provvede: dichiara cessata la materia del contendere e condanna l' al pagamento delle CP_1 spese di lite che si liquidano in € 2500,00, oltre spese generali, Iva e Cpa.
Napoli, 18.12.2025
ILGL
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NAPOLI SEZIONE LAVORO Il Giudice del lavoro, dott.ssa M. MONTUORI, alla pubblica udienza del 18.12.2025 ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A Nella causa tra
rappresentata e difesa, in virtù di procura a Parte_1 margine del ricorso, dall' avv.to GAMBARDELLA ALESSANDRO presso cui elettivamente domicilia giusta procura in atti C O N T R O
rapp.to e dif.so dall'Avv. LIZZI MARIA SOFIA presso cui CP_1 elettivamente domicilia giusta procura in atti
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 26.02.2024 l'istante deduceva che è stata dirigente medico presso l'Istituto Nazionale Tumori Fondazione G. AS di Napoli (Dirigente medico di I livello) assunta in data 01/10/2005 e licenziata in data 16/05/2020; b) dal 01/08/2016 al 16/05/2020 ha fruito di aspettativa non retribuita;
c) in data 19/11/2021 l'amministrazione datrice di lavoro ha inviato all' in mod TFR1 (prot. 0035578/u del CP_1
19/11/2021) in cui veniva indicata la retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR (cfr All 4); d) in data 10/03/2022 la sede Napoli Vomero CP_1 Parte inviava comunicazione di acquisizione della partica di all
[...] ed alla pratica veniva attribuito il numero Controparte_2
072202200250847 ed il protocollo 148536 del 10/03/2022 (cfr All 5); e) in data 05/09/2023 veniva inoltrato dall'istante ricorso amministrativo al Comitato Provinciale Inps avverso il silenzio/diniego, senza alcun esito o riscontro (cfr All 7); f) in data 05/09/2023 veniva inviata pec di sollecito di pagamento ove venivano nuovamente fornite le coordinate bancarie per il pagamento (cfr All 8); g) ad oggi alcuna risposta è pervenuta alla ricorrente, né alcun pagamento è stato percepito dalla stessa dall' a CP_1 titolo di TFR;
richiamata la normativa applicabile, rassegnava le seguenti conclusioni “accertata la sussistenza del rapporto di lavoro per il periodo indicato in ricorso e la risoluzione dello stesso con decorrenza 16/05/2020
1 ed accertato il mancato pagamento da parte dell' (ex Inpdap) del CP_1 trattamento di fine rapporto condannare l' al pagamento della CP_1 somma lorda di €uro 56.956,28, per i titoli e le causali di cui al ricorso, oltre interessi e rivalutazione dalla data di maturazione del diritto (16.08.2022), ovvero della diversa somma che dovesse risultare di giustizia”. Si costituiva l' che con articolata memoria difensiva CP_1 chiedeva il rigetto della domanda. All'odierna udienza i difensori delle parti chiedevano congiuntamente che fosse dichiarata la cessata materia del contendere in quanto nelle more del giudizio l' aveva provveduto al CP_1 pagamento integrale del TFR. Va dichiarata la cessata materia del contendere in quanto in data 5.11.2025 è stata erogata la prestazione oggetto della pretesa fatta valere nel presente giudizio. La cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano conclusioni conformi in tal senso al giudice, potendo al più residuare un contrasto solo sulle spese di lite, che il giudice con la pronuncia deve risolvere secondo il criterio della cosiddetta soccombenza virtuale calcolate tenuto conto del valore della causa ma anche dell'attività difensiva svolta e del comportamento assunto dalle parti nel corso del giudizio..
PQM
Il Tribunale di Napoli, sezione lavoro e previdenza, così provvede: dichiara cessata la materia del contendere e condanna l' al pagamento delle CP_1 spese di lite che si liquidano in € 2500,00, oltre spese generali, Iva e Cpa.
Napoli, 18.12.2025
ILGL
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