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Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 28/02/2025, n. 256 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 256 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA composta dai Signori magistrati:
Dott.ssa Nicoletta Orlandi Presidente Dott.ssa Carla Ciofani Consigliere Dott. Andrea Dell'Orso Consigliere rel. ha emesso, ai sensi degli articoli 350 bis e 127 ter cpc la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 410/2024 R.G. trattenuta in decisione all'esito dell'udienza del 18 febbraio 2025 sostituita dal deposito di note e vertente
TRA
(cf ) rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Sergio MENNA e dall'avv. Elena GUARDIANI entrambi del foro di Teramo ed ivi elettivamente domiciliata presso il loro studio giusta procura in atti;
APPELLANTE
E
➢ , domiciliati ex lege presso Controparte_1
l'Avvocatura distrettuale dello Stato in L'Aquila;
APPELLATI CONTUMACI
OGGETTO: appello avverso sentenza n. 208/24 del Tribunale di L'Aquila in tema di rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 30 TUI.
Conclusioni: i procuratori della parte appellante hanno discusso la causa mediante il deposito delle note di trattazione scritta come in atti.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.1.Il Tribunale di L'Aquila, sezione specializzata per l'immigrazione, ha rigettato, con conseguente condanna anche alla rifusione delle spese di lite, il ricorso proposto (ai sensi del combinato disposto degli art. 281 undecies cpc e 20 d.lvo 150/2011) o dalla cittadina di nazionalità albanese,
[...]
avverso il provvedimento del 3 febbraio 2023 (ma notificato il 25 ottobre 2023) con cui il Parte_1
Questore di Teramo ha negato (anche invero nei confronti dei figli ancora minorenni del 2011 Per_1
e del 2014) il rinnovo del permesso di soggiorno. Per_2
In estrema sintesi, le ragioni della domanda hanno fatto perno su due circostanze:
1 a) la prima ha riguardato il fatto che il provvedimento del Questore è risultato addirittura antecedente rispetto a quello analogo con cui è stato negato (in data 14 febbraio 2014 con notifica il 22 maggio 2023) al coniuge il rinnovo del permesso di soggiorno Persona_3
di lungo periodo;
b) la seconda, invece, ha messo in evidenza il rilascio da parte del Tribunale per i Minorenni, giusta decreto del 31 maggio 2023, del permesso di soggiorno ad entrambi i coniugi ai sensi dell'art. 31 TUI e quindi per esigenze familiari e per la durata di anni tre;
1.2. Per il tramite dell'Avvocatura distrettuale dello Stato si sono costituiti sia il
[...]
che la Questura eccependo, preliminarmente, l' inammissibilità della domanda per aver CP_1
la controparte, nelle more, conseguito un analogo permesso di soggiorno e comunque deducendone l'infondatezza nel merito.
1.3. La ricostruzione del percorso logico ed argomentativo del giudice di prime cure può essere di seguito così sintetizzato:
- sono stati preliminarmente definiti i contorni del perimetro del thema decidendum che, in situazioni analoghe a quella che ci occupa, devono essere individuati nelle motivazioni poste a fondamento del provvedimento impugnato;
-si è, allo stesso tempo, provveduto anche alla ricostruzione delle cornice normativa al cui interno deve essere inquadrata la vicenda richiamando, a tale riguardo, l'attenzione sugli articoli 30 comma
1 e 3 e 31 del TUI;
-in definitiva, le norme prevedono due diverse e distinte ipotesi di permesso di soggiorno con dei requisiti e presupposti diversi tra loro sicchè l'esito positivo della domanda nelle more proposta dinanzi al Tribunale per i Minorenni (secondo quanto previsto dall'art. 31 TUI) non preclude di valutare la fondatezza nel merito dell'ulteriore istanza di rilascio del permesso di soggiorno per il ricongiungimento con il coniuge a sua volta titolare di un analogo provvedimento;
- tuttavia, è accaduto che per nel frattempo, sono venuti meno i presupposti per il Persona_3
rinnovo del permesso di soggiorno (alla luce dei precedenti penali sui quali meglio si dirà nel prosieguo) e di conseguenza, la domanda della moglie, secondo il principio del simul stabunt simul cadent, non può essere accolta;
1.4. La decisione del prime giudice è stata tempestivamente impugnata dalla mediante Per_3
l'articolazione di quattro motivi.
2 La prima doglianza (sotto la rubrica “MOTIVAZIONE ILLOGICA E CONTRADDITTORIA –
ERRATA INTERPRETAZIONEDI UNA NORMA DI LEGGE – MANCATA DEFINIZIONE DEL
CONTRASTO TRA ATTO AMMINISTRATIVO E DECISIONE GIUDIZIALE”) ha riguardato l'omessa considerazione che il provvedimento di diniego al rilascio del permesso di soggiorno di
è stato impugnato dinanzi al TAR Abruzzo, Sezione L'Aquila, mentre nel frattempo Persona_3 un'analoga misura è stata assunta dal Tribunale per i Minorenni.
Con il secondo motivo, invece, l'appellante ha lamentato la “MOTIVAZIONE ILLOGICA E
CONTRADDITTORIA FONDATA SU PRESUPPOSTI DI FATTO ERRATI” in quanto il diniego del
Questore alla sua domanda di rinnovo è stato assunto in epoca antecedente rispetto a quello nei confronti del coniuge.
La terza doglianza ha investito la carenza e l'illogicità della motivazione della sentenza per non aver tenuto in debito conto la situazione familiare.
L'ultimo motivo si è infine appuntato sul capo delle spese che avrebbero, al di là dell'esito del gravame, comunque ed in ogni caso essere regolate diversamente (e quindi compensate) alla luce della particolarità della fattispecie.
non si sono costituite e così il giudizio di appello è stato istruito Controparte_2 mediante l'acquisizione delle produzioni documentali di parte appellante e del fascicolo d'ufficio
(integralmente in formato telematico) del primo grado.
All'esito dell'udienza del 18 febbraio 2025, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter cpc, l'appellante mediante il deposito di note scritte, ha discusso la causa che pertanto può essere decisa.
2. In limine litis, va dichiarata la contumacia di che, Controparte_3 sebbene regolarmente citati mediante la notifica all'indirizzo di posta certificata dell'Avvocatura
Distrettuale dello Stato, non si sono costituiti.
3.1. In assenza di altre questioni preliminari, la controversia ben può essere sin da subito delibata nel merito.
L'appello è infondato e deve, di conseguenza, essere rigettato per le ragioni di seguito meglio illustrate.
La disamina dei profili di censura postula, tuttavia, una indispensabile ricostruzione della cornice al cui interno deve essere inquadrata la vicenda che ci occupa.
L'appellante, in Italia dal 2010 ed in possesso di permesso di soggiorno valido fino al 27 giugno 2022, in data 15 giugno 2022 ha presentato alla Questura di Teramo, unitamente ai figli minori e ER
, entrambi nati a Teramo ed anch'essi titolare del relativo permesso di soggiorno, richiesta di Per_2
3 rinnovo dello stesso per motivi familiari, in quanto coniuge di , a sua volta titolare di Persona_5
permesso di soggiorno di lungo periodo già in data 18 settembre 2020 aveva presentato analoga di rinnovo.
In data 5 ottobre 2022 l' appellante ha ricevuto, ex art. 10 bis L.241/90, la comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza di rinnovo, depositando la conseguente memoria difensiva nei termini previsti.
Non avendo ricevuto riscontro da parte della Questura di Teramo, in data 24 febbraio 2023 l' odierna appellante, unitamente al coniuge, ha presentato istanza ai sensi dell'art. 31 comma 3 D. Lgs. n.
286/98 presso il Tribunale per i Minorenni di L'Aquila, per conseguire l'autorizzazione a permanere nel territorio italiano unitamente ai figli minori.
Tale richiesta, come già anticipato, è stata accolta con decreto del 31 maggio 2023, di autorizzazione alla permanenza sul territorio italiano per tre anni, del nucleo familiare
Nel frattempo, in data 22 maggio 2023, è stato notificato a il provvedimento di Persona_5 rigetto dell'istanza di aggiornamento del permesso di soggiorno UE emesso in data 14.2.2023, ed analoga sorte ha avuto la domanda della odierna appellante giusta provvedimento datato 3.2.2023,
e notificato il 25.10.2023, dunque successivamente alla comunicazione del decreto del Tribunale per i Minorenni sopra richiamato.
3.2.Tanto premesso in fatto, è possibile passare rapidamente allo scrutinio dei motivi di impugnazione ed a tal fine deve osservarsi quanto segue.
Per mere ragioni di ordine logico e sistematico, occorre prendere le mosse dal secondo motivo con cui l'appellante ha lamentato la contraddittorietà della motivazione della sentenza in quanto, come in effetti già evidenziato, il provvedimento del Questore è stato assunto prima che fosse decisa l'istanza di rinnovo proposta dal coniuge dell'appellante.
La doglianza, però, non coglie nel segno e, di conseguenza, deve essere disattesa in quanto:
- ha depositato la richiesta di rinnovo in data 18 settembre 2020; Persona_5
- L'appellante, da par suo, ha provveduto in tal senso il 15 giugno 2022;
- Risulta documentato per tabulas che le ragioni del diniego del rinnovo a Persona_5
hanno riguardato i precedenti penali dello stesso e segnatamente “la sentenza di condanna del
Tribunale di Teramo del 04.12.2014 alla pena di anni 2 di reclusione ed al pagamento di euro 4.000,00 di multa per detenzione e cessione di sostanze stupefacenti;
l'analogo riconoscimento di responsabilità in data 09.02.2018, con pronunzia dello stesso ufficio giudiziario, alla pena di 3 anni e 4 mesi di reclusione e alla multa di euro 3.000,00 per il reato di cui all'art. 73 D.P.R. 309/90, peraltro confermata dalla Suprema Corte, perché con
4 più azioni consecutive di un medesimo disegno criminoso, deteneva illegalmente e cedeva imprecisati quantitativi di sostanze stupefacenti del tipo cocaina e hashish”;
- Inoltre, ed anche tale circostanza è stata menzionata nel provvedimento del Questore, per
è risultata la pendenza, ancora dinanzi al Tribunale di Teramo, di un Persona_5
procedimento penale per truffa;
- Come anticipato, nel mese di ottobre 2022 e dunque in epoca anteriore, all'appellante sono stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento della sua istanza riconducibili alla sussistenza dei presupposti per la revoca del titolo di soggiorno del coniuge;
Alla luce, pertanto, del quadro così tratteggiato deve escludersi qualsivoglia profilo di illogicità della decisione in quanto alla sono state preventivamente indicate le ragioni del diniego tant'è Per_3
vero che la stessa ha provveduto a depositare memorie in cui ha rappresentato il grado di integrazione del nucleo familiare nel tessuto sociale (comprovato dalla conduzione in locazione di un immobile, dalla frequentazione scolastica dei figli, dallo svolgimento di attività lavorativa) e la possibilità (al fine chiaramente di permanere sul territorio nazionale) di trovare ospitalità presso il cognato resosi a tal riguardo disponibile.
Inoltre, l'esistenza di una stretta correlazione normativa e finalistica (nei termini di cui meglio si dirà nel prosieguo) tra i permessi di soggiorno dei due coniugi rende di fatto irrilevante che la decisione sulla istanza della moglie sia avvenuta (avendone in ogni caso anticipato il contenuto) prima di quella del marito.
3.2.1.Il primo ed il terzo profilo di doglianza, invece, in quanto strettamente connessi fra loro, possono essere vagliati congiuntamente.
Essi, a voler sintetizzare, hanno riguardato la possibile incidenza del permesso di soggiorno per ragioni familiari, previsto dall'art. 31 TUI su quello oggetto di causa.
Anche in tal caso, però, le censure si appalesano sprovviste di fondamento in punto di diritto sicchè non possono essere condivise.
Giova a tal proposito considerare che l'istanza di rinnovo presentata dall'odierna appellante si è basata sull'ipotesi prevista alla lettera a) dell'art. 30 TUI secondo cui il permesso di soggiorno deve essere rilasciato “allo straniero che ha fatto ingresso in Italia con visto di ingresso per ricongiungimento familiare, ovvero con visto di ingresso al seguito del proprio familiare nei casi previsti dall'articolo 29”.
5 Il successivo comma 3 tuttavia prevede espressamente che “Il permesso di soggiorno per motivi familiari ha la stessa durata del permesso di soggiorno del familiare straniero in possesso dei requisiti per il ricongiungimento ai sensi dell'articolo 29 ed è rinnovabile insieme con quest'ultimo”.
Di contro, il legislatore all'art. 31 comma 3 TUI ha introdotto un particolare permesso di soggiorno e così “Il Tribunale per i minorenni, per gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico e tenuto conto dell'età e delle condizioni di salute del minore che si trova nel territorio italiano, può autorizzare l'ingresso o la permanenza del familiare, per un periodo di tempo determinato, anche in deroga alle altre disposizioni della presente legge. L'autorizzazione è revocata quando vengono a cessare i gravi motivi che ne giustificavano il rilascio o per attività del familiare incompatibili con le esigenze del minore o con la permanenza in Italia. I provvedimenti sono comunicati alla rappresentanza diplomatica o consolare e al questore per gli adempimenti di rispettiva competenza”.
La giurisprudenza anche più recente, ha concordemente stabilito che “La speciale autorizzazione resa dal tribunale per i minorenni all'ingresso o alla permanenza in Italia di un familiare del minore, ai sensi dell'art. 31 d.lg. n. 286 del 1998, è volta a tutelare l'interesse di quest'ultimo e si fonda sul giudizio prognostico circa il pericolo di grave danno al benessere ed allo sviluppo psicofisico del minore medesimo in ipotesi di allontanamento del familiare, dovendosi a tal fine tenere conto del radicamento della famiglia nel territorio nazionale, dello sforzo di inserimento sociale del familiare, del disagio psicofisico cui il minore sarebbe esposto in caso di distacco dal luogo in cui si trova il centro dei suoi interessi e relazioni, nonché della tenera età del minore” (cfr Cass Civ. Sez I,
24.7.2023 n. 22027).
Ed ancora, “In tema di autorizzazione temporanea all'ingresso o alla permanenza nel territorio nazionale di uno dei genitori ai sensi dell'art. 31 d.lg. n. 286 del 1998, non è sufficiente ad integrare
i presupposti per il rilascio dell'autorizzazione l'esigenza di tutelare la coesione familiare, ma è necessaria l'allegazione di un concreto pregiudizio che i minori rischino di subire per effetto dell'allontanamento del genitore” (cfr Cass Civ., Sez I, 2.3.2023 n. 6209).
Può, pertanto ritenersi oramai acclarato che “i gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico ex art. 31, comma 3, C.I.T.., sono rappresentati da situazioni oggettivamente gravi comportanti una seria compromissione dell'equilibrio psicofisico del minore, non altrimenti evitabile se non attraverso il rilascio della predetta misura autorizzativa” (cfr Cass. Civ. Sez. I, 10.1.2023 n. 355).
Scendendo ancor più nel dettaglio, nell'ipotesi di permanenza del nucleo familiare nel territorio nazionale deve ritenersi operante la “presunzione di radicamento del minore nel suo ambiente nativo, salvo prova contraria;
in quest'ultimo caso, i gravi motivi idonei a giustificare l'autorizzazione temporanea possono essere collegati all'alterazione di tale ambiente conseguente alla perdita della
6 vicinanza con la figura genitoriale ovvero al repentino trasferimento in un altro contesto territoriale
e sociale” (cfr Cass Civ. Sez VI, 25.5.2022 n. 16872).
3.2.2.Da quanto sin qui esposto, possono allora trarsi le seguenti considerazioni conclusive:
- il legislatore ha chiaramente inteso prevedere diversi modelli di permesso di soggiorno e le ipotesi previste dagli articoli 30 e 31 sono obiettivamente distinte tra loro;
- non emergono, in logica, ancor prima che in diritto, valide e fondate ragioni per ritenere che un richiedente debba necessariamente optare per l'una piuttosto che per l'altra delle ipotesi normativamente codificate;
- si è visto, e la stessa giurisprudenza ha avallato tale opzione interpretativa, che i presupposti, la competenza, il sindacato dei requisiti risultano diversi;
- nella previsione dell'art. 30 esiste una chiara interdipendenza (proprio per le ragioni a monte di ricongiungimento tra coniugi) tra le richieste di soggiorno nel senso che quella di uno di essi dipende dalla sorte dell'altro;
- laddove, pertanto, per ragioni superiori di tutela e salvaguardia dell'ordine e della sicurezza pubblica, non possa accordarsi il rilascio oppure il rinnovo del permesso di soggiorno, la posizione dell'altro coniuge risulta vincolata a nulla valendo il richiamo ad argomentazioni (quali, in particolare, sull'integrazione nel tessuto sociale) che non assumono alcuna valenza;
- nella fattispecie, poi, l'appellante non ha offerto elementi in grado di superare la valutazione negativa operata dal Questore sulla pericolosità sociale del coniuge;
- peraltro, questi ha riportato, pur assumendo di vivere in Italia da diverso tempo e di essere inserito anche nel contesto lavorativo, condanne, non lievi per condotte criminose connotate da indubbio disvalore ed allarme sociale;
-muovendosi, allora, all'interno di tale crinale interpretativo deve ritenersi del tutto irrilevante anche il ricorso proposto dinanzi al TAR L'Aquila da parte di;
Persona_5
3.3.Anche l'ultimo motivo di gravame, relativo al regime delle spese di lite, deve essere rigettato.
L'appellante infatti ha, facendo ricorso ad una formula di stile connotata da evidenti profili di genericità, ancorato le proprie censure al tema della particolarità della fattispecie.
Come noto, a partire già dall'intervento legislativo del 2009 e successivamente anche con autorevoli e perentori arresti della stessa giurisprudenza di legittimità, i margini della compensazione delle spese sono stati ridotti a situazioni definite o dalla legge oppure di elaborazione giurisprudenziale.
7 In tale ultimo caso, all'interno della nozione di gravi ed eccezionali ragioni, reintrodotta dalla
Consulta con la sentenza n. 77/18, possono inserirsi ipotesi quali la contrapposizione di orientamenti giurisprudenziali.
Quanto, invece, alla ipotesi della particolarità della questione, la valutazione positiva della doglianza avrebbe postulato una maggiore indicazione delle ragioni.
Esse, volendo comunque scendere nel dettaglio, possono, ponendosi nella prospettiva dell'appellante, desumersi dall'avvenuto rilascio da parte del Tribunale per i Minorenni di un altro permesso di soggiorno per la durata di anni tre.
Tuttavia, muovendo dall'incontestata sussistenza della diversità dei presupposti, la Per_3
impugnando il diniego oppostole ha ritenuto, operando una non condivisibile interpretazione dell'impianto normativo nel suo insieme, di poter egualmente essere meritevole del rilascio del rinnovo del permesso di soggiorno secondo i parametri dell'art. 3° TUI.
Per tali ragioni, quindi, al rigetto della domanda non può che conseguire anche la condanna alla rifusione delle spese di lite.
4. Quanto in ultimo alle spese del presente grado, deve farsi applicazione del principio secondo cui la condanna alle spese processuali non può essere pronunziata in favore del contumace vittorioso, poiché questi, non avendo espletato alcuna attività processuale, non ha sopportato spese al cui rimborso abbia diritto. (Corte di Cassazione, sez. VI Civile - 3, ordinanza n. 24750/13; depositata il
5 novembre).
5.Si deve dare atto della sussistenza del presupposto di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n.
115/02, essendo la relativa declaratoria diretta ad esprimere unicamente il tenore dell'esito dell'impugnazione, che deve essere classificabile in uno dei tipi previsti dal legislatore, mentre restano demandate in sede amministrativa le verifiche sull'effettiva sussistenza dell'obbligo di pagamento
(cfr. Cass. n. 13055/18).
P.Q.M.
La Corte di Appello di L'Aquila, sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello come sopra proposto avverso la sentenza n. 208/24 del Tribunale di L'Aquila così decide nel contraddittorio delle parti:
a) dichiara la contumacia di e;
Controparte_1 Controparte_1
b) rigetta, per le causali di cui in motivazione, l'appello;
8 c) nulla sulle spese di lite del presente grado;
d) manda alla Cancelleria per l'adeguamento del contributo unificato;
e) in caso di diffusione del presente provvedimento si omettano le generalità e gli altri dati identificativi a norma del d.lvo 196 del 2003, art 52.
Così deciso nella camera di consiglio da remoto del 20 febbraio 2025
Il Consigliere estensore dott. Andrea Dell'Orso Il Presidente dott.ssa Nicoletta Orlandi
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