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Sentenza 28 aprile 2025
Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 28/04/2025, n. 1233 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1233 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TARANTO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Viviana Di Palma, a seguito della sostituzione dell'udienza del
16/04/2025 mediante deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p. pronuncia, fuori udienza, la seguente
Sentenza nella causa per controversia di previdenza sociale promossa da:
Parte_1
rappr. e dif. Dall'avv. D'onofrio Beatrice Sonia
- Opponente – contro
CP_1
e dif. dall'avv. Falciglia Rosa e (fino alla rinuncia al mandato
[...] CP_2
del 18.6.2021)
- Opposto –
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso per decreto ingiuntivo il sig. , premesso di aver lavorato CP_1
alle dipendenze della dal 2.3.2020 al 30.5.2020, Parte_1
lamentava la mancata percezione della mensilità del mese di aprile e maggio 2020
e relativo tfr, risultando creditore di un importo complessivo di € 2.483,49, risultante dalle buste paga allegate al ricorso;
chiedeva e otteneva dal Tribunale di
Taranto in data 20.1.2021 decreto ingiuntivo n. 41/2021 (causa avente rg
184/2021).
Avverso il suddetto decreto presentava opposizione la Parte_1
con ricorso depositato in data 15.3.2021 la quale eccepiva l'estinzione del credito per l'intervenuto pagamento della somma ingiunta.
Deduceva in particolare di aver corrisposto durante il periodo lavorativo le mensilità dedotte nel ricorso monitorio, a mezzo di contanti, come evincibile dalla sottoscrizione apposta dal lavoratore non solo sulle buste paga, ma anche sulle ricevute di pagamento in suo possesso.
Concludeva pertanto per la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Il lavoratore, regolarmente costituito, contestava la documentazione ex adverso prodotta e negava di aver ricevuto le somme così come indicate dal datore nel ricorso in opposizione;
in particolare, disconosceva la sottoscrizione apposta sulle ricevute di pagamento prodotte da parte opponente, mentre riconosceva quella sulle busta paga di aprile e maggio, salvo precisare di averle apposte “per ricevuta del prospetto paga e non per quietanza” (cfr. verbale di udienza del 16.1.2021).
Infine, all'udienza del 17.11.2021 veniva riunita alla presente causa, la causa avente nr
3469/2021, scaturita dall'opposizione della ad un identico Parte_1
decreto ingiuntivo ottenuto dal e avente nr 55/2021 ottenuto nella procedura CP_1
monitoria nr 356/2021, ove, peraltro, ne era anche stata dichiarata la contumacia.
La causa, istruita documentalmente e con prova testimoniale, è stata infine trattata alla stregua degli atti processuali ritualmente depositati, nonché delle “note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni” depositate ai sensi dell'art. 127-ter cpc., con successiva pronuncia fuori udienza, da parte del giudice, della presente sentenza
(comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
**** L'opposizione è fondata e pertanto deve essere accolta. Ciò in quanto l'opponente ha provato, come era suo onere, di aver effettivamente corrisposto al lavoratore le somme ingiunte.
Come noto, infatti, i prospetti paga, anche se sottoscritti dal lavoratore, non costituiscono prova della corresponsione di retribuzioni corrispondenti agli importi indicati, a meno che non contengono espressioni idonee a conferire loro valore univoco di quietanza.
Nel caso in esame se per un verso le buste paga recano in calce la firma del lavoratore senza alcuna ulteriore annotazione, per altro verso ognuna di queste risulta corredata di una “ricevuta per pagamento” emesse rispettivamente in data
9.4.2020 (afferente la retribuzione di marzo 2020), in data 8.5.2020 (afferente la retribuzione di aprile 2020, per euro 56.00 quale netto in busta paga) e in data
31.5.2020 (afferente la retribuzione di maggio per euro 2.280,00 quale netto in busta paga) e contenenti l'elenco dettagliato delle somme ricevute in contanti dal e le date della dazione;
tutte risultano prima facie dallo stesso sottoscritte. CP_1
Orbene, nonostante nella memoria di costituzione del 4.6.2024 il procuratore dell'opposto abbia disconosciuto le firme del apposte sulle ricevute di CP_1
pagamento, ritiene il Tribunale che tale generica affermazione non possa costituire una valida contestazione.
Con riferimento, infatti, al disconoscimento della scrittura privata di cui agli artt.
214 e 215 c.p.c. la Suprema Corte ha chiarito che, nonostante la lettera della norma non richieda ai fini del disconoscimento l'utilizzo di formule sacramentali o speciali, tuttavia, è necessario che il disconoscimento si concreti in una impugnazione specifica e determinata della autenticità della scrittura e/o sottoscrizione e non può risolversi in una generica affermazione di stile (cfr. Cass.
3474/2008; 11911/2003).
Ed ancora è stato di recente affermato che “Il disconoscimento di una scrittura privata, pur non richiedendo, ai sensi dell'art. 214 c.p.c., una forma vincolata, deve avere i caratteri della specificità e della determinatezza, e non può costituire una mera espressione di stile, risolvendosi la relativa valutazione in un giudizio di fatto riservato al giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità se congruamente
e logicamente motivato.”(Cass. Sez. 1, 08/07/2024, n. 18491, Rv. 671670 - 01).
Facendo applicazione di tali coordinate ermeneutiche alla fattispecie in esame, in cui la parte opposta si limita a riferire che le firme “non sono mai state apposte dal sig. , che espressamente dichiara di disconoscere la firma”, ritiene il CP_1
giudicante che tale affermazione non costituisca affatto un idoneo disconoscimento, atteso che la contestazione si appalesa generica e insufficiente a sconfessare il contenuto probatorio della documentazione esibita.
Ciò soprattutto se valutato anche alla luce delle modalità della formulazione stessa, mossa in un mero inciso difensivo e frammista ad altre difese (cfr. Cass 17.6.2021 nr 17313).
Peraltro, da un raffronto visivo tra le firme apposte sulle buste paga non disconosciute e quelle apposte sulle ricevute di pagamento, appare ictu oculi che siano state vergate dalla stessa mano, attesa la somiglianza e la piena sovrapponibilità.
Per tali ragioni, le quietanze così come prodotte assumono il valore di dichiarazione con piena efficacia negoziale volta ad attestare il convincimento soggettivo del lavoratore di essere soddisfatto nella sua pretesa creditoria.
Tale valore probatorio ex se viene suffragato vieppiù dalle prove testimoniali assunte, laddove decisive sono state le dichiarazioni rese dal teste S_
(socio dell'opponente con poteri di firma) che ha corrisposto
[...]
personalmente gli acconti al tanto che le quietanze risultano a suo nome CP_1
quale emittente, e che ha confermato tutte le circostanze dedotte nel ricorso.
Il teste , collega di lavoro del nel medesimo periodo Testimone_2 CP_1
e nel medesimo cantiere, ha confermato di essersi recato dall'opponente insieme a questi per richiedere il pagamento degli acconti, tanto che era a diretta conoscenza del fatto che anche al erano state corrisposte tutte le mensilità dovute. CP_1
Specificava altresì che le modalità di elargizione degli emolumenti erano proprio quelle di firmare la ricevuta di acconto al momento del pagamento, così come la busta paga veniva firmata il mese successivo all'ottenimento della retribuzione, diversamente non veniva firmata.
Il teste anch'egli collega di lavoro del el medesimo Testimone_3 CP_1
periodo e nel medesimo cantiere, conferma le stesse circostanze, per averne avuta conoscenza diretta.
L'attendibilità di tali testi e delle circostanze rappresentate si apprezza particolarmente non solo per aver questi appreso direttamente i fatti, ma anche perché non si sono limitati a confermare il capitolo di prova ma a precisare circostanze ben definite e del tutto credibili.
L'opposizione pertanto deve essere accolta con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
In relazione alle spese di lite ritiene il Tribunale che ricorrano gli estremi della responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c. e dunque i presupposti per la condanna della parte soccombente anche al pagamento in favore della controparte, a titolo sanzionatorio, di una ulteriore somma di denaro in misura forfetizzata ed eventualmente stabilita dal giudice in via equitativa.
Trattasi, invero, di una sanzione di carattere pubblicistico, applicabile d'ufficio, autonoma ed indipendente rispetto alle ipotesi di responsabilità aggravata ex art. 96, commi 1 e 2, c.p.c. e con queste cumulabile.
E' richiesto, quale elemento costitutivo della fattispecie, il riscontro (se non dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, almeno) di una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di "abuso del processo", quale l'aver agito o resistito pretestuosamente (cfr. ex plurimis CASS. SEZ. II, 21 NOVEMBRE 2017 N°
27623), dovendosi altresì precisare che l'abuso del diritto processuale non è identificabile nella mera infondatezza della prospettazione (cfr. anche CASS. SEZ.
III, 29 SETTEMBRE 2016 N° 19285, che si richiama anche a C. COST., SENT. 26
GIUGNO 2016 N. 152), ma deve consistere nell'aver agito o resistito pretestuosamente (cass. 21.11.2017 nr 27623). Nel caso in esame ritiene il Tribunale che la condotta processuale di parte opposta si sia concretizzata in difese manifestamente infondate, vuoi sotto il profilo giuridico - in quanto sono stati proposti scientemente due ricorsi per decreto ingiuntivo al fine di azionare il medesimo asserito diritto, e con la consapevolezza che la pretesa avanzata con i detti ricorsi era priva di alcun fondamento, vuoi sotto il profilo fattuale - allegando documenti, quali buste paga, di cui il ricorrente conosceva la parzialità e la non completezza e comunque nella consapevolezza di aver già ricevuto quanto spettante.
Inoltre, a seguito della opposizione e dei rilievi sollevati da parte opponente, il si è costituito in giudizio insistendo, sia nella memoria difensiva, che nelle CP_1
richieste a verbale del 16.6.2021, nelle proprie infondate pretese, senza compiere alcuna preventiva valutazione in ordine alle evidenze illustrate dall'opponente e alla documentazione allegata.
L'opposta pertanto deve essere condannata non solo al pagamento delle spese di lite - le quali pertanto vengono poste integralmente a suo carico e si liquidano nella misura indicata in dispositivo ai sensi del DM 55 del 2014 in considerazione del valore della causa e della attività processuale svolta - ma anche di una somma ulteriore, a titolo risarcitorio, stabilita equitativamente dal Tribunale come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Taranto, definitivamente pronunciando, così provvede:
- accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 41/2021 emesso dal Tribunale di Taranto nella causa avente rg. nr 184/2021 nonché il decreto ingiuntivo nr 55/2021 emesso dal Tribunale di Taranto nella cause avente rg nr 356/2021;
- condanna parte opposta alla refusione nei confronti dell'opponente delle spese di lite - che si liquidano in € 600,00 oltre iva, cpa e rimborso spese generali come per legge - e della somma di euro 380,00 ex art 96 comma 3
c.p.c.
Taranto, 28 aprile 2025 Il Tribunale – Giudice del Lavoro (dott.ssa Viviana Di Palma)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TARANTO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Viviana Di Palma, a seguito della sostituzione dell'udienza del
16/04/2025 mediante deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p. pronuncia, fuori udienza, la seguente
Sentenza nella causa per controversia di previdenza sociale promossa da:
Parte_1
rappr. e dif. Dall'avv. D'onofrio Beatrice Sonia
- Opponente – contro
CP_1
e dif. dall'avv. Falciglia Rosa e (fino alla rinuncia al mandato
[...] CP_2
del 18.6.2021)
- Opposto –
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso per decreto ingiuntivo il sig. , premesso di aver lavorato CP_1
alle dipendenze della dal 2.3.2020 al 30.5.2020, Parte_1
lamentava la mancata percezione della mensilità del mese di aprile e maggio 2020
e relativo tfr, risultando creditore di un importo complessivo di € 2.483,49, risultante dalle buste paga allegate al ricorso;
chiedeva e otteneva dal Tribunale di
Taranto in data 20.1.2021 decreto ingiuntivo n. 41/2021 (causa avente rg
184/2021).
Avverso il suddetto decreto presentava opposizione la Parte_1
con ricorso depositato in data 15.3.2021 la quale eccepiva l'estinzione del credito per l'intervenuto pagamento della somma ingiunta.
Deduceva in particolare di aver corrisposto durante il periodo lavorativo le mensilità dedotte nel ricorso monitorio, a mezzo di contanti, come evincibile dalla sottoscrizione apposta dal lavoratore non solo sulle buste paga, ma anche sulle ricevute di pagamento in suo possesso.
Concludeva pertanto per la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Il lavoratore, regolarmente costituito, contestava la documentazione ex adverso prodotta e negava di aver ricevuto le somme così come indicate dal datore nel ricorso in opposizione;
in particolare, disconosceva la sottoscrizione apposta sulle ricevute di pagamento prodotte da parte opponente, mentre riconosceva quella sulle busta paga di aprile e maggio, salvo precisare di averle apposte “per ricevuta del prospetto paga e non per quietanza” (cfr. verbale di udienza del 16.1.2021).
Infine, all'udienza del 17.11.2021 veniva riunita alla presente causa, la causa avente nr
3469/2021, scaturita dall'opposizione della ad un identico Parte_1
decreto ingiuntivo ottenuto dal e avente nr 55/2021 ottenuto nella procedura CP_1
monitoria nr 356/2021, ove, peraltro, ne era anche stata dichiarata la contumacia.
La causa, istruita documentalmente e con prova testimoniale, è stata infine trattata alla stregua degli atti processuali ritualmente depositati, nonché delle “note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni” depositate ai sensi dell'art. 127-ter cpc., con successiva pronuncia fuori udienza, da parte del giudice, della presente sentenza
(comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
**** L'opposizione è fondata e pertanto deve essere accolta. Ciò in quanto l'opponente ha provato, come era suo onere, di aver effettivamente corrisposto al lavoratore le somme ingiunte.
Come noto, infatti, i prospetti paga, anche se sottoscritti dal lavoratore, non costituiscono prova della corresponsione di retribuzioni corrispondenti agli importi indicati, a meno che non contengono espressioni idonee a conferire loro valore univoco di quietanza.
Nel caso in esame se per un verso le buste paga recano in calce la firma del lavoratore senza alcuna ulteriore annotazione, per altro verso ognuna di queste risulta corredata di una “ricevuta per pagamento” emesse rispettivamente in data
9.4.2020 (afferente la retribuzione di marzo 2020), in data 8.5.2020 (afferente la retribuzione di aprile 2020, per euro 56.00 quale netto in busta paga) e in data
31.5.2020 (afferente la retribuzione di maggio per euro 2.280,00 quale netto in busta paga) e contenenti l'elenco dettagliato delle somme ricevute in contanti dal e le date della dazione;
tutte risultano prima facie dallo stesso sottoscritte. CP_1
Orbene, nonostante nella memoria di costituzione del 4.6.2024 il procuratore dell'opposto abbia disconosciuto le firme del apposte sulle ricevute di CP_1
pagamento, ritiene il Tribunale che tale generica affermazione non possa costituire una valida contestazione.
Con riferimento, infatti, al disconoscimento della scrittura privata di cui agli artt.
214 e 215 c.p.c. la Suprema Corte ha chiarito che, nonostante la lettera della norma non richieda ai fini del disconoscimento l'utilizzo di formule sacramentali o speciali, tuttavia, è necessario che il disconoscimento si concreti in una impugnazione specifica e determinata della autenticità della scrittura e/o sottoscrizione e non può risolversi in una generica affermazione di stile (cfr. Cass.
3474/2008; 11911/2003).
Ed ancora è stato di recente affermato che “Il disconoscimento di una scrittura privata, pur non richiedendo, ai sensi dell'art. 214 c.p.c., una forma vincolata, deve avere i caratteri della specificità e della determinatezza, e non può costituire una mera espressione di stile, risolvendosi la relativa valutazione in un giudizio di fatto riservato al giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità se congruamente
e logicamente motivato.”(Cass. Sez. 1, 08/07/2024, n. 18491, Rv. 671670 - 01).
Facendo applicazione di tali coordinate ermeneutiche alla fattispecie in esame, in cui la parte opposta si limita a riferire che le firme “non sono mai state apposte dal sig. , che espressamente dichiara di disconoscere la firma”, ritiene il CP_1
giudicante che tale affermazione non costituisca affatto un idoneo disconoscimento, atteso che la contestazione si appalesa generica e insufficiente a sconfessare il contenuto probatorio della documentazione esibita.
Ciò soprattutto se valutato anche alla luce delle modalità della formulazione stessa, mossa in un mero inciso difensivo e frammista ad altre difese (cfr. Cass 17.6.2021 nr 17313).
Peraltro, da un raffronto visivo tra le firme apposte sulle buste paga non disconosciute e quelle apposte sulle ricevute di pagamento, appare ictu oculi che siano state vergate dalla stessa mano, attesa la somiglianza e la piena sovrapponibilità.
Per tali ragioni, le quietanze così come prodotte assumono il valore di dichiarazione con piena efficacia negoziale volta ad attestare il convincimento soggettivo del lavoratore di essere soddisfatto nella sua pretesa creditoria.
Tale valore probatorio ex se viene suffragato vieppiù dalle prove testimoniali assunte, laddove decisive sono state le dichiarazioni rese dal teste S_
(socio dell'opponente con poteri di firma) che ha corrisposto
[...]
personalmente gli acconti al tanto che le quietanze risultano a suo nome CP_1
quale emittente, e che ha confermato tutte le circostanze dedotte nel ricorso.
Il teste , collega di lavoro del nel medesimo periodo Testimone_2 CP_1
e nel medesimo cantiere, ha confermato di essersi recato dall'opponente insieme a questi per richiedere il pagamento degli acconti, tanto che era a diretta conoscenza del fatto che anche al erano state corrisposte tutte le mensilità dovute. CP_1
Specificava altresì che le modalità di elargizione degli emolumenti erano proprio quelle di firmare la ricevuta di acconto al momento del pagamento, così come la busta paga veniva firmata il mese successivo all'ottenimento della retribuzione, diversamente non veniva firmata.
Il teste anch'egli collega di lavoro del el medesimo Testimone_3 CP_1
periodo e nel medesimo cantiere, conferma le stesse circostanze, per averne avuta conoscenza diretta.
L'attendibilità di tali testi e delle circostanze rappresentate si apprezza particolarmente non solo per aver questi appreso direttamente i fatti, ma anche perché non si sono limitati a confermare il capitolo di prova ma a precisare circostanze ben definite e del tutto credibili.
L'opposizione pertanto deve essere accolta con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
In relazione alle spese di lite ritiene il Tribunale che ricorrano gli estremi della responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c. e dunque i presupposti per la condanna della parte soccombente anche al pagamento in favore della controparte, a titolo sanzionatorio, di una ulteriore somma di denaro in misura forfetizzata ed eventualmente stabilita dal giudice in via equitativa.
Trattasi, invero, di una sanzione di carattere pubblicistico, applicabile d'ufficio, autonoma ed indipendente rispetto alle ipotesi di responsabilità aggravata ex art. 96, commi 1 e 2, c.p.c. e con queste cumulabile.
E' richiesto, quale elemento costitutivo della fattispecie, il riscontro (se non dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, almeno) di una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di "abuso del processo", quale l'aver agito o resistito pretestuosamente (cfr. ex plurimis CASS. SEZ. II, 21 NOVEMBRE 2017 N°
27623), dovendosi altresì precisare che l'abuso del diritto processuale non è identificabile nella mera infondatezza della prospettazione (cfr. anche CASS. SEZ.
III, 29 SETTEMBRE 2016 N° 19285, che si richiama anche a C. COST., SENT. 26
GIUGNO 2016 N. 152), ma deve consistere nell'aver agito o resistito pretestuosamente (cass. 21.11.2017 nr 27623). Nel caso in esame ritiene il Tribunale che la condotta processuale di parte opposta si sia concretizzata in difese manifestamente infondate, vuoi sotto il profilo giuridico - in quanto sono stati proposti scientemente due ricorsi per decreto ingiuntivo al fine di azionare il medesimo asserito diritto, e con la consapevolezza che la pretesa avanzata con i detti ricorsi era priva di alcun fondamento, vuoi sotto il profilo fattuale - allegando documenti, quali buste paga, di cui il ricorrente conosceva la parzialità e la non completezza e comunque nella consapevolezza di aver già ricevuto quanto spettante.
Inoltre, a seguito della opposizione e dei rilievi sollevati da parte opponente, il si è costituito in giudizio insistendo, sia nella memoria difensiva, che nelle CP_1
richieste a verbale del 16.6.2021, nelle proprie infondate pretese, senza compiere alcuna preventiva valutazione in ordine alle evidenze illustrate dall'opponente e alla documentazione allegata.
L'opposta pertanto deve essere condannata non solo al pagamento delle spese di lite - le quali pertanto vengono poste integralmente a suo carico e si liquidano nella misura indicata in dispositivo ai sensi del DM 55 del 2014 in considerazione del valore della causa e della attività processuale svolta - ma anche di una somma ulteriore, a titolo risarcitorio, stabilita equitativamente dal Tribunale come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Taranto, definitivamente pronunciando, così provvede:
- accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 41/2021 emesso dal Tribunale di Taranto nella causa avente rg. nr 184/2021 nonché il decreto ingiuntivo nr 55/2021 emesso dal Tribunale di Taranto nella cause avente rg nr 356/2021;
- condanna parte opposta alla refusione nei confronti dell'opponente delle spese di lite - che si liquidano in € 600,00 oltre iva, cpa e rimborso spese generali come per legge - e della somma di euro 380,00 ex art 96 comma 3
c.p.c.
Taranto, 28 aprile 2025 Il Tribunale – Giudice del Lavoro (dott.ssa Viviana Di Palma)