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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 08/07/2025, n. 2434 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2434 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Corte D'Appello di Roma
II SEZIONE LAVORO e PREVIDENZA
La Corte nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Alberto Celeste Presidente Dott. Maria Pia Di Stefano Consigliere rel. Dott. Roberto Bonanni Consigliere
all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 08/07/2025
nella causa civile di II Grado iscritta al n. R.G. 1552/2023
vertente tra
(avv. LONGO MAURO) Parte_1
APPELLANTE - ricorrente in prosecuzione contro
(avv. CERUTTI GILBERTO) Controparte_1
APPELLATO – convenuto in prosecuzione
(avv. CERUTTI GILBERTO) Controparte_2
APPELLATO- convenuto in prosecuzione
(avv. CERUTTI GILBERTO) CP_3
APPELLATO- convenuto in prosecuzione nonchè
Controparte_4
APPELLATO- convenuto in prosecuzione CONTUMACE
nonchè
Controparte_5 APPELLATO – convenuto in prosecuzione CONTUMACE
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
con motivazione contestuale
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 11051/2022 emessa dal Tribunale di Roma in funzione di Giudice del Lavoro in data 28.12.2022 Conclusioni: come da scritti difensivi in atti
FATTO e DIRITTO
Con la sentenza in oggetto è stata condannata, in solido con la Parte_1 [...]
a corrispondere ai dipendenti Parte_2 Controparte_1
e (due camerieri ed un lavapiatti) le differenze retributive da Controparte_2 CP_3 ciascuno maturate in costanza di rapporto presso il ristorante gestito dalla predetta CP_4 società e da e Controparte_5 Parte_1
Avverso della sentenza ha proposto appello sostenendo di avere accettato con Parte_1 beneficio di inventario l'eredità del proprio padre (originario titolare dell'attività di CP_4 ristorazione in esame, caduta in successione) e di non essere mai - di fatto - subentrata nell'attività, non essendosi perfezionata alcuna operazione traslativa ex art. 2112 c.c. con conseguente insussistenza di ogni sua obbligazione nei confronti dei ricorrenti.
Si sono costituiti gli appellati resistendo al gravame.
Nelle more del giudizio di appello, con sentenza del Tribunale Ordinario di Roma n. 423/23 dell'8.11.2023, è stata dichiarata l'apertura della Liquidazione Giudiziale dell'appellata
[...]
, sicchè, con provvedimento del 26.11.2024, questa Corte ha Controparte_4 dichiarato l'interruzione del processo, proseguito su ricorso di ritualmente Parte_1 notificato.
Nonostante rituale notifica si sono costituiti solo i lavoratori convenuti in riassunzione, chiedendo il rigetto del gravame (sul presupposto che la sarebbe succeduta in azienda tenendo in Pt_1 funzione, seppur per poco tempo, il ristorante, con apertura nei confronti della clientela).
Sostituita l'udienza odierna con il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata decisa come da dispositivo in calce, con sentenza e contestuale motivazione.
L'appello è infondato.
Sostiene l'appellante, con unico articolato motivo, l'erroneità della sentenza laddove il giudice, malvalutando le prove assunte, aveva ritenuto che i soli cinque giorni nei quali, a seguito della morte del proprio padre l'appellante aveva collaborato allo smaltimento del CP_4 materiale presente nel locale adibito a ristorante di cui il era titolare, avessero comportato Pt_1 una successione nell'azienda ai sensi dell'art. 2112 c.c. , precisando: 1 .di essere sempre rimasta estranea alle vicende dell'attività gestita dal padre;
2.di svolgere un'attività lavorativa totalmente diversa alle dipendenze di altra società;
3.di essersi rivolta, nell'immediatezza della morte del padre il 17.11.2017, ai soci e CP_6
, i quali (in assenza del padre per buona parte dell'anno all'estero) CP_7 CP_4 avevano sempre gestito il ristorante, occupandosi di tutte le attività necessarie (effettuare ordini e pagare i fornitori, dare indicazioni al personale, incassare i pagamenti);
4. di essersi limitata a collaborare alla citata attività di dismissione materiali nei giorni tra il 24 ed il 29 novembre, attività di cui si erano occupati i predetti soggetti e lo zio Controparte_5
Non vi era stato alcun cambio di titolarità nell'azienda, ma il mero svolgimento di attività di smaltimento per un lasso di tempo brevissimo, inidoneo a fornire alcun tipo di indizio sulla sussistenza di volontà, anche solo implicita, di succedere nella gestione aziendale.
Aveva errato il Tribunale nell'affermare che - nella specie - costituiva indice probatorio della continuità aziendale l'impiego del medesimo personale e l'utilizzo dei medesimi beni aziendali, attività mai compiute dall'appellante.
Il Tribunale aveva anche errato nel valutare le prove:
il teste , socio e sostituto, di fatto, del titolare non Testimone_1 CP_4 aveva mai visto la impartire direttive al ricorrente, contraddicendo la sentenza quando Pt_1 afferma che si sarebbe occupata di dirigere il personale, questione altamente Parte_1 improbabile se si pensa che la stessa era totalmente impreparata alla gestione di un'attività di ristorazione;
il teste precisava di essere stato chiamato dalla nella Testimone_2 Pt_1 situazione caotica appena successiva alla morte del padre e di essersi recato in azienda il 26 o 27 novembre, trovando sul posto , (in realtà ) e CP_6 Per_1 Persona_2 CP_5
mentre la non c'era: il che evidenziava che la NG non aveva assunto
[...] Pt_1 alcuna attività direttiva tale da far anche solo supporre un intento successorio nella gestione, essendo stati i soli gli ex soci del padre ad occuparsi di tutto.
La tesi del subentro non era sostenibile, proprio in ragione dell'inesperienza della del Pt_1 breve tempo trascorso tra la morte del padre e la chiusura, della presenza degli ex soci che già in vita gestivano l'azienda in luogo del titolare, avendolo continuato a fare anche dopo.
Ritiene la Corte che il giudice di primo grado abbia correttamente interpretato le risultanze istruttorie.
E' pacifico che, nei giorni immediatamente successivi al decesso di , il ristorante sia CP_4 rimasto chiuso (circa una settimana per quanto riferito dalla in primo grado). Pt_1
Nei successivi 5,6 giorni, però, non si disinteressa della gestione, ma decide di Parte_1 valutare l'opportunità di proseguire l'attività del ristorante (in tal senso milita soprattutto la testimonianza del contabile della società che viene interpellato dalla Testimone_2 Pt_1 proprio in vista di un parere “qualificato” sul da farsi), e nel fare ciò, ossia nel tempo intercorrente tra la riapertura del locale e la sua definitiva chiusura, la si fa parte attiva nella gestione Pt_1 dell'azienda, non limitandosi, contrariamente a quanto dedotto in appello, a coadiuvare le operazioni di smaltimento del materiale rimasto in azienda, bensì compiendo una serie di attività concretamente volte alla ripresa dell'attività, e in un periodo di tempo comunque significativo, vista l'evasione di prenotazioni già in atto di cui parlerà il teste . CP_6 La scelta del primo giudice di privilegiare i passi delle testimonianze indicative del subentro della si giustifica alla luce di quanto dalla stessa riferito nella memoria difensiva di primo Pt_1 grado (per l'udienza del 14.11.2018), laddove ella, pur contestando di aver dato corso ad una continuità aziendale coerente con il fine produttivo di lucro tipico dell'attività commerciale, dichiara in primo luogo di avere acconsentito alla richiesta, proveniente dai tre originari ricorrenti e da e (i quali ultimi avevano di fatto sempre gestito Persona_2 Testimone_1 il locale nel quasi totale disinteresse del suo titolare ), di consegnare loro le chiavi CP_4 del locale per gestire alcune prenotazioni di cene sociali, chiedendo anche periodi di ferie ai propri datori di lavoro, diversi dalla società, per dedicarsi all'operazione (pag.5 della memoria).
Dunque, la riapertura del locale, tipico atto gestorio, si deve alla decisione concorde dei predetti soggetti e di Parte_1
In secondo luogo è la stessa a riconoscere di essere stata presente presso il ristorante nei Pt_1 giorni dal 24 al 29 novembre 2017 e di avere partecipato alle attività lavorative: “ in questo periodo ella si è limitata a collaborare con e , molto più esperti, prestando la CP_6 CP_7 propria attività dove era necessario e quindi servendo ai tavoli, prendendo le ordinazioni, ricevendo i pagamenti dai clienti, eseguendo i pagamenti ai fornitori, sostituendosi in particolare a
in sala” (pag. 7), restando irrilevante la mancata formale assunzione della veste Persona_2 di imprenditore e la mancanza di competenza a gestire e condurre in autonomia il ristorante, attività pacificamente svolta in passato dai predetti e . Così come è irrilevante che “ CP_6 CP_7 nei giorni successivi…. Pur comprendendo le ragioni dei ricorrenti ….si è resa conto che non era suo interesse proseguire in tali condizioni e ha deciso di revocare la propria disponibilità e abbandonare l'attività interrompendo il periodo di ferie concesso dai propri datori di lavoro dipendente sopra precisati”.
Non si deve infatti confondere la mancanza di atti gestori, invocata dall'appellante per affermare la inoperatività, nella specie, dell'art. 2112 c.c., con il compimento di atti funzionali alla valutazione della convenienza economica di tale prosecuzione (ove quest'ultima sia stata già in sé caratterizzata dalla volontà univoca di continuare l'attività dell'azienda), in quanto il fatto di condurre l'azienda per constatarne nel tempo la antieconomicità costituisce esso stesso indice della volontà di subentrare nella gestione aziendale: intento della che trova conferma nella deposizione del Pt_1 teste che riferisce di essere stato prontamente interpellato dalla stessa proprio per Testimone_3 procedere a tale valutazione, restando irrilevante che (l'unico) giorno in cui il teste ebbe a recarsi in azienda (peraltro senza un appuntamento per deciderne tra tutti gli interessati le sorti), non trovò la
Pt_1
Significativa sul punto è la deposizione integrale del teste , valorizzata dall'appellante CP_6 sul solo punto della mancanza di direttive ma che, letta nel suo complesso, riconduce (anche) alla le importanti determinazioni circa la prosecuzione e la chiusura dell'attività: “Abbiamo Pt_1 deciso con di riaprire il ristorante, ma poi l'abbiamo subito richiuso. Parte_1 CP_5 è solo venuto una sera a trovarci ma non ha partecipato alla decisione di riaprire, né ha
[...] collaborato all'attività del ristorante. La decisione di riaprire la prendemmo insieme io, Pt_1
il , il e , questi ultimi tre erano il primo e l'ultimo
[...] CP_1 CP_3 Persona_2 cameriere ed il secondo lavapiatti. Non so se abbia pagato utenze e fornitori, in Parte_1 quei giorni abbiamo lavorato con quello che c'era nel locale. non era presente. Controparte_5 E' stata poi a comunicare a tutti la decisione di chiudere il locale”. Parte_1
E' così che nella stessa memoria difensiva di cui sopra, l'originaria resistente (oggi appellante) riferisce che “il giorno 27.11.2017, vista la volontà di di abbandonare l'attività, i Parte_1 ricorrenti decidevano di non proseguire e il ristorante veniva definitivamente chiuso” (ancora pg.7 della memoria): anche la decisione di chiudere l'attività è dunque addebitabile alla Pt_1 (unitamente agli altri co-gestori) quale atto determinativo della dismissione dell'attività.
Del resto, ove anche la ripresa dell'attività fosse stata dettata da esigenze anche solo latamente liquidatorie, come testimoniato dal pagamento dei fornitori o dalla organizzazione delle cene già prenotate, per non perdere le scorte esistenti, essa denota comunque un subentro nell'azienda, sia pur senza l'intenzione di continuare l'attività a lungo termine e con l'obiettivo limitato di realizzare il maggior valore esprimibile dall'azienda.
L'appello va dunque respinto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, sulla base delle vigenti tariffe forensi, con distrazione ex art. 93 c.p.c..
Nulla sulle spese riguardo agli appellati contumaci, nei confronti di quali l'appellante non spiega domande.
Deve darsi atto che sussistono le condizioni richieste dall'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello.
Condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado sostenute dagli appellati costituiti, che liquida complessivamente in euro 8.000,00, oltre al 15% per il rimborso delle spese forfettarie, Iva e Cpa di legge, da distrarsi.
Nulla sulle spese per le restanti posizioni.
Dà atto che sussistono le condizioni richieste dall'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
Roma, 08/07/2025
Il Consigliere estensore dott. Maria Pia Di Stefano
Il Presidente
dott. Alberto Celeste