Articolo 189 della Legge 23 dicembre 1976, n. 874
Articolo 188Articolo 190
Versione
15 gennaio 1977
Art. 189.
Alle spese di cui ai capitoli 4039 e 4081 dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanita' si applicano, per l'anno finanziario 1977, le disposizioni contenute nel secondo e nel terzo comma dell'articolo 36 e nell' articolo 61-bis del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 , sulla contabilita' generale dello Stato.
Entrata in vigore il 15 gennaio 1977