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Sentenza 27 gennaio 2026
Sentenza 27 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Toscana, sez. II, sentenza 27/01/2026, n. 58 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana |
| Numero : | 58 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 58/2026
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della TOSCANA Sezione 2, riunita in udienza il
07/04/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
GRECO CARLO, Presidente e Relatore
FUGACCI PIERLUIGI, Giudice
ZENO MASSIMO, Giudice
in data 07/04/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'istanza di riassunzione dell'appello n. 1182/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di PR - Via Rimini 17 59100 PR PO
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 217/2014 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale PRATO sez. 7 e pubblicata il 03/07/2014
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T8T01T300585-2013 IRPEF-ALTRO 2008
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 171/2025 depositato il
14/04/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in oggetto la parte contribuente Ricorrente_1 ha proposto ricorso in riassunzione in esito al deposito da parte della Suprema Corte di Cassazione dell'ord. n.11733/24.
Con tale pronuncia risulta cassata la sentenza resa dalla ex CTR Toscana n.837/17/15 che aveva integralmente confermato la sentenza di primo grado n.217/07/14, resa dalla ex CTP di PR.
Tutto ciò premesso, in primo luogo si precisa che, ai sensi dell'art.36 del D.Lgs. 546/92, la sentenza deve contenere (tra l'altro) “la succinta esposizione dei motivi in fatto e diritto”.
In altri termini la procedura del processo tributario, anticipando la modifica del c.p.c. di cui all'art. 132 avvenuta con decorrenza 4 luglio 2009, ha da sempre escluso che la sentenza tributaria debba contenere
“l'esposizione dello svolgimento del processo”.
Entrando nel dettaglio i Giudici di legittimità hanno accolto il primo motivo di ricorso, dichiarando assorbiti gli ulteriori, avente ad oggetto la violazione delle regole di competenza degli uffici fiscali accertatori, trattandosi nella specie di cittadino italiano residente all'estero.
In particolare la ricorrente ha avuto come ultima residenza in Italia FI e, pertanto, secondo la
Cassazione quell'ufficio era da considerarsi competente e non quello di PR che invece aveva concretamente proceduto.
Quanto sopra conseguiva al disposto dell'art. 31, secondo comma, d.P.R. n. 600/1973 per il quale “la competenza spetta all'ufficio distrettuale nella cui circoscrizione è il domicilio fiscale del soggetto obbligato alla dichiarazione alla data in cui questa è stata o avrebbe dovuto essere presentata”. Tale norma determina la competenza a procedere all'accertamento per relationem in base al domicilio fiscale del contribuente, individuato a sua volta, a termini dell'art. 58, secondo comma, d.P.R. n. 600/1973, in virtù del Comune di residenza anagrafica.
Per quanto concerne invece i cittadini non residenti, o per i quali l'Ufficio non ritenga di accertare la residenza in Italia, si applica il diverso principio della tassazione del solo reddito prodotto in Italia (cd. principio della fonte o source principale), la cui competenza per l'accertamento spetta all'Ufficio distrettuale del Comune in cui è stato prodotto il reddito, ovvero a quella del Comune dove è stato prodotto il reddito più elevato (art. 58, secondo comma, d.P.R. n. 600/1973).
Chiamata la causa all'odierna pubblica udienza, la stessa è passata in decisione alla luce della documentazione e delle argomentazioni in atti ribadite dal patrocinante della Agenzia di PR, unico comparso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel merito dei fatti il Collegio valuta fondato l'appello in riassunzione e, di riflesso, la sentenza della ex CTP di PR n.217/07/14 deve essere annullata.
La problematica della incompetenza territoriale della Agenzia delle Entrate di PR è già stata affrontata e risolta dalla Corte di Cassazione per le precedenti annualità 2006 e 2007 (cfr. ord. nn. 13986/22 e
13983/22) cui è seguito il consequenziale pronunciamento della Corte di Giustizia Tributaria per la
Toscana n.293/01/23.
In sintesi risulta dalle sentenze della Cassazione, sia per gli anni precedenti (2006 e 2007) che quello in esame (2008) che l'ufficio dell'Agenzia delle Entrate competete ad effettuare gli accertamenti sugli ulteriori redditi della contribuente non può essere quello di PR, individuato sulla base dell'elezione di domicilio effettuata dalla stessa.
Risulta altresì che l'Ufficio competente dovrà essere determinato in base al luogo di produzione del reddito che si intende sottoporre a tassazione e, nel caso di produzione di redditi diversi, in base al luogo di produzione del maggior reddito.
A questa Corte, quale giudice di rinvio, è assegnato il compito di individuare, in presenza di più redditi ascritti alla contribuente, quale sia il luogo di produzione del maggior reddito, nel quale si radica la competenza dell'Ufficio finanziario.
Come luoghi di produzione dei redditi riferiti alla contribuente vengono in considerazione PR (reddito da immobile e pensione di reversibilità) FI e Milano.
Al riguardo, in base alle risultanze dell'amministrazione finanziaria, in Italia il luogo di produzione del maggior reddito non risulta essere PR in quanto maggiori redditi sono prodotti in Milano e FI.
Per quanto sopra il ricorso in riassunzione deve essere accolto per riscontrata incompetenza territoriale della Agenzia procedente con annullamento, si ribadisce, della sentenza della ex CTP di PR
n.217/07/14.
Relativamente però alla liquidazione delle spese, in deroga al principio generale della soccombenza, la relativa complessità della questione giuridica ed il mero accoglimento in rito integrano le richieste “gravi ed eccezionali ragioni” per addivenire alla compensazione delle spese per tutti i gradi di giudizio, compreso quello di legittimità.
Visti gli artt.15-36-63 del D.Lgs. 31 dicembre 1992 n.546.
P.Q.M.
A parziale integrazione del dispositivo n.171/25 comunicato in data 14 aprile 2025, accoglie l'Appello in riassunzione per riscontrata incompetenza territoriale della Agenzia di PR ed annulla la sentenza di I° grado appellata.
Dispone la compensazione delle spese per tutti i gradi di giudizio, compreso quello di legittimità.
Così deciso in FI, nella Camera di consiglio del 7 aprile 2025. Il Presidente-relatore
(RL EC)
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della TOSCANA Sezione 2, riunita in udienza il
07/04/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
GRECO CARLO, Presidente e Relatore
FUGACCI PIERLUIGI, Giudice
ZENO MASSIMO, Giudice
in data 07/04/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'istanza di riassunzione dell'appello n. 1182/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di PR - Via Rimini 17 59100 PR PO
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 217/2014 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale PRATO sez. 7 e pubblicata il 03/07/2014
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T8T01T300585-2013 IRPEF-ALTRO 2008
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 171/2025 depositato il
14/04/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in oggetto la parte contribuente Ricorrente_1 ha proposto ricorso in riassunzione in esito al deposito da parte della Suprema Corte di Cassazione dell'ord. n.11733/24.
Con tale pronuncia risulta cassata la sentenza resa dalla ex CTR Toscana n.837/17/15 che aveva integralmente confermato la sentenza di primo grado n.217/07/14, resa dalla ex CTP di PR.
Tutto ciò premesso, in primo luogo si precisa che, ai sensi dell'art.36 del D.Lgs. 546/92, la sentenza deve contenere (tra l'altro) “la succinta esposizione dei motivi in fatto e diritto”.
In altri termini la procedura del processo tributario, anticipando la modifica del c.p.c. di cui all'art. 132 avvenuta con decorrenza 4 luglio 2009, ha da sempre escluso che la sentenza tributaria debba contenere
“l'esposizione dello svolgimento del processo”.
Entrando nel dettaglio i Giudici di legittimità hanno accolto il primo motivo di ricorso, dichiarando assorbiti gli ulteriori, avente ad oggetto la violazione delle regole di competenza degli uffici fiscali accertatori, trattandosi nella specie di cittadino italiano residente all'estero.
In particolare la ricorrente ha avuto come ultima residenza in Italia FI e, pertanto, secondo la
Cassazione quell'ufficio era da considerarsi competente e non quello di PR che invece aveva concretamente proceduto.
Quanto sopra conseguiva al disposto dell'art. 31, secondo comma, d.P.R. n. 600/1973 per il quale “la competenza spetta all'ufficio distrettuale nella cui circoscrizione è il domicilio fiscale del soggetto obbligato alla dichiarazione alla data in cui questa è stata o avrebbe dovuto essere presentata”. Tale norma determina la competenza a procedere all'accertamento per relationem in base al domicilio fiscale del contribuente, individuato a sua volta, a termini dell'art. 58, secondo comma, d.P.R. n. 600/1973, in virtù del Comune di residenza anagrafica.
Per quanto concerne invece i cittadini non residenti, o per i quali l'Ufficio non ritenga di accertare la residenza in Italia, si applica il diverso principio della tassazione del solo reddito prodotto in Italia (cd. principio della fonte o source principale), la cui competenza per l'accertamento spetta all'Ufficio distrettuale del Comune in cui è stato prodotto il reddito, ovvero a quella del Comune dove è stato prodotto il reddito più elevato (art. 58, secondo comma, d.P.R. n. 600/1973).
Chiamata la causa all'odierna pubblica udienza, la stessa è passata in decisione alla luce della documentazione e delle argomentazioni in atti ribadite dal patrocinante della Agenzia di PR, unico comparso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel merito dei fatti il Collegio valuta fondato l'appello in riassunzione e, di riflesso, la sentenza della ex CTP di PR n.217/07/14 deve essere annullata.
La problematica della incompetenza territoriale della Agenzia delle Entrate di PR è già stata affrontata e risolta dalla Corte di Cassazione per le precedenti annualità 2006 e 2007 (cfr. ord. nn. 13986/22 e
13983/22) cui è seguito il consequenziale pronunciamento della Corte di Giustizia Tributaria per la
Toscana n.293/01/23.
In sintesi risulta dalle sentenze della Cassazione, sia per gli anni precedenti (2006 e 2007) che quello in esame (2008) che l'ufficio dell'Agenzia delle Entrate competete ad effettuare gli accertamenti sugli ulteriori redditi della contribuente non può essere quello di PR, individuato sulla base dell'elezione di domicilio effettuata dalla stessa.
Risulta altresì che l'Ufficio competente dovrà essere determinato in base al luogo di produzione del reddito che si intende sottoporre a tassazione e, nel caso di produzione di redditi diversi, in base al luogo di produzione del maggior reddito.
A questa Corte, quale giudice di rinvio, è assegnato il compito di individuare, in presenza di più redditi ascritti alla contribuente, quale sia il luogo di produzione del maggior reddito, nel quale si radica la competenza dell'Ufficio finanziario.
Come luoghi di produzione dei redditi riferiti alla contribuente vengono in considerazione PR (reddito da immobile e pensione di reversibilità) FI e Milano.
Al riguardo, in base alle risultanze dell'amministrazione finanziaria, in Italia il luogo di produzione del maggior reddito non risulta essere PR in quanto maggiori redditi sono prodotti in Milano e FI.
Per quanto sopra il ricorso in riassunzione deve essere accolto per riscontrata incompetenza territoriale della Agenzia procedente con annullamento, si ribadisce, della sentenza della ex CTP di PR
n.217/07/14.
Relativamente però alla liquidazione delle spese, in deroga al principio generale della soccombenza, la relativa complessità della questione giuridica ed il mero accoglimento in rito integrano le richieste “gravi ed eccezionali ragioni” per addivenire alla compensazione delle spese per tutti i gradi di giudizio, compreso quello di legittimità.
Visti gli artt.15-36-63 del D.Lgs. 31 dicembre 1992 n.546.
P.Q.M.
A parziale integrazione del dispositivo n.171/25 comunicato in data 14 aprile 2025, accoglie l'Appello in riassunzione per riscontrata incompetenza territoriale della Agenzia di PR ed annulla la sentenza di I° grado appellata.
Dispone la compensazione delle spese per tutti i gradi di giudizio, compreso quello di legittimità.
Così deciso in FI, nella Camera di consiglio del 7 aprile 2025. Il Presidente-relatore
(RL EC)