TRIB
Sentenza 4 settembre 2025
Sentenza 4 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 04/09/2025, n. 1326 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1326 |
| Data del deposito : | 4 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI
PRIMA SEZIONE CIVILE composto dai Magistrati:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Chiara Mazzaroppi Giudice
Dott. Francesca Lucchesi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 8169 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2020, promossa da
, nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato Parte_1
presso lo studio dell'avv. CASULA MARIA GABRIELLA, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrente
contro
, nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata presso Controparte_1
lo studio dell'avv. SERRA VALERIA, che la rappresenta e difende per procura speciale,
resistente
e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO
Intervenuto per legge pagina 1 di 9 La causa è stata trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse della parte ricorrente: “pronunciare sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i signori e , ordinando all'Ufficiale di Parte_1 Controparte_1
Stato Civile del Comune di Cagliari di procedere all'annotazione dell'emananda sentenza;
- null'altro disporsi in favore della signora CP_1
- con vittoria di spese e compensi professionali”.
Nell'interesse della parte resistente: “Il Tribunale voglia:
pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e Controparte_1 [...]
alle seguenti condizioni: Parte_1
1) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Comune di Cagliari (CA) in data 01.09.2001 (Atto n. 345, Parte II serie A) tra la sig.ra e il sig. Controparte_1 Parte_1
, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del comune di Cagliari (CA) di annotare a margine
[...]
dell'atto di matrimonio l'emananda sentenza ed emettere ogni ulteriore provvedimento ritenuto utile;
2) determinare in euro 800,00 la somma che il sig. dovrà versare entro il 5 di Parte_1
ogni mese alla sig.ra a titolo di assegno divorzile in favore della stessa, somma Controparte_1 CP_1
che sarà rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT per il costo della vita;
3) con vittoria di spese e compensi professionali, oltre accessori di legge”.
Il Pubblico Ministero: “pronunziare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra Parte_1
e ”.
[...] Controparte_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 16/12/2020, , premesso di avere contratto Parte_1
matrimonio concordatario con in CAGLIARI il 1/09/2001, e che dall'unione Controparte_1
coniugale non erano nati figli;
che i coniugi si erano separati consensualmente con omologa del
13/11/2019, pattuendo: che la casa coniugale, acquistata dal ricorrente prima del matrimonio, restasse pagina 2 di 9 a lui assegnata, e che la moglie avrebbe acquistato una nuova abitazione con un contributo del marito di euro 53.000,00, che il marito avrebbe anche versato la somma di euro 800,00 al mese per 18 mesi,
tempo congruo a consentire alla moglie di “definire la propria attività lavorativa e rendersi
definitivamente autonoma”, che i coniugi avrebbero suddiviso le somme depositate nel conto corrente cointestato pari a complessivi euro 60.000,00, e che alla moglie sarebbe stata attribuita la proprietà
esclusiva dell'autoveicolo ad entrambi i coniugi intestato;
ogni obbligo Controparte_2
era stato adempiuto, e la convivenza non era mai ripresa;
ciò premesso, il ricorrente ha domandato la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, senza condizioni.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 10/06/2021, non si è Controparte_1
opposta alla pronuncia del divorzio ma ha domandato il riconoscimento di un assegno divorzile di 800
euro al mese.
La resistente ha sostenuto di avere lavorato per periodi prolungati come educatrice scolastica tramite una cooperativa ex L. 162/98 fino al 2016, e che, trovatasi disoccupata, i coniugi avevano deciso che si si dedicasse al lavoro casalingo;
di essere prova di occupazione mentre il ricorrente era dipendente della società IT OL IT SP (Q8) dal 1997, con mansioni di responsabile costruzione,
manutenzione e sviluppo, e con una retribuzione superiore a euro 2.000,00 al mese;
che le somme percepite in sede di omologa erano state impiegate per l'acquisto di una nuova abitazione e degli arredi, dovendo tuttavia ricorrere all'aiuto dei familiari non disponendo di risorse sufficienti.
Sentiti i coniugi, il Presidente f.f. non ha assunto alcun provvedimento in via temporanea, neppure con riguardo al mantenimento domandato dalla resistente considerandone la qualificazione professionale,
le esperienze lavorative pluriennali durante il matrimonio quale insegnante di sostegno e quale contabile, e la sua libera scelta di occuparsi a tempo pieno di una onlus non profit senza compenso, ed altresì tenuto conto dell'adempimento degli obblighi assunti con la separazione consensuale con il versamento alla resistente di euro 83.000 ed ulteriori 14.400 in 18 mesi, e il trasferimento in suo favore dell'autoveicolo intestato a entrambi i coniugi. pagina 3 di 9 Il reclamo interposto dalla resistente è stato respinto dalla Corte d'appello.
La causa, istruita con prove documentali, respinte le ulteriori istanze istruttorie, è stata tenuta in decisione sulle conclusioni trascritte.
***
La domanda di divorzio merita accoglimento in quanto fondata.
I coniugi hanno infatti provato, con i documenti prodotti in giudizio, di essere legalmente separati e che dalla data di comparizione degli stessi davanti al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale alla data della domanda di divorzio, erano decorsi i termini di quelli di legge.
In mancanza di contestazioni, la separazione deve presumersi ininterrotta.
Ricorrono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lett. b), legge 1 dicembre 1970, n. 898, così
come modificata dalla legge 6 maggio 2015 n.55, e deve pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
***
La domanda di riconoscimento di un assegno divorzile, proposta dalla resistente, è infondata.
L'art. 5, sesto comma, della Legge n. 898/1970, prevede che con la sentenza di divorzio il Tribunale
può disporre la corresponsione di un assegno periodico in favore del coniuge che non ha mezzi adeguati o non possa procurarseli per ragioni oggettive.
Nel disporre l'assegno di divorzio, occorre tenere conto degli elementi indicati dalla norma, quali “le condizioni dei coniugi”, il “reddito di entrambi” (relativi al criterio assistenziale), “il contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno e di quello comune” (attinente al criterio compensativo) e le “ragioni della decisione”
(relative al criterio risarcitorio), da valutare anche in rapporto alla durata del matrimonio.
“Questi indicatori prefigurano una funzione, oltre che assistenziale, anche perequativa e riequilibratrice dell'assegno di divorzio che dà attuazione al principio di solidarietà posto a base del diritto del coniuge debole (Cass. Sez. U. n. 18287/2018; Cass. n. 35434/2023; Cass. n. 4328/2024), e costituiscono, nel pagina 4 di 9 loro complesso, il parametro di riferimento tanto della valutazione relativa all'an debeatur quanto di quella relativa al quantum debeatur: l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi economici a disposizione del richiedente, prescritto ai fini della prima operazione, deve aver luogo mediante una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti che tenga conto anche del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dello avente diritto, tutto ciò in conformità della funzione non solo assistenziale, ma anche compensativa e perequativa dell'assegno divorzile, discendente direttamente dal principio costituzionale di solidarietà”
(Corte di Cassazione, I civile, ordinanza 9 luglio 2025, n. 18693).
La Suprema Corte ha anche chiarito come “l'autoresponsabilità deve percorrere tutta la storia della vita matrimoniale e non comparire solo al momento della sua fine: dal primo momento di autoresponsabilità della coppia, quando all'inizio del matrimonio (o dell'unione civile) concordano tra loro le scelte fondamentali su come organizzarla e le principali regole che la governeranno;
alle varie fasi successive, quando le scelte iniziali vengono più volte ridiscusse ed eventualmente modificate,
restando l'autoresponsabilità pur sempre di coppia. Quando poi la relazione di coppia giunge alla fine,
l'autoresponsabilità diventa individuale, di ciascuna delle due parti: entrambe sono tenute a procurarsi i mezzi che permettano a ciascuno di vivere in autonomia e con dignità, anche quella più debole economicamente. Ma non si può prescindere da quanto avvenuto prima dando al principio di autoresponsabilità un'importanza decisiva solo in questa fase, ove finisce per essere applicato principalmente a danno della parte più debole”.
La funzione perequativo-compensativa dell'assegno dà attuazione al principio di solidarietà posto a base del diritto del coniuge debole, con la conseguenza che detto assegno deve essere riconosciuto, in presenza della precondizione di una rilevante disparità della situazione economico-patrimoniale tra gli ex coniugi, non solo quando vi sia una rinuncia a occasioni professionali da parte del coniuge economicamente più debole frutto di un accordo intervenuto fra i coniugi, ma anche nelle ipotesi di pagina 5 di 9 conduzione univoca della vita familiare - che, salvo prova contraria, esprime una scelta comune tacitamente compiuta dai coniugi - a fronte del contributo, esclusivo o prevalente, fornito dal richiedente alla formazione del patrimonio familiare e personale dell'altro coniuge, anche sotto forma di risparmio di spesa (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 4328 del 19/02/2024; id. 32354/2024).
Nel caso in esame, il ricorrente, ingegnere, ha evidenziato un reddito medio mensile, per dodici mesi,
al netto di imposte e tasse pari a euro 2.813 (CU/2022), 2.863 (CU/2023), 3.165 (CU/2024), è
proprietario esclusivo dell'immobile coniugale nel quale dimora, e non è gravato da spese periodiche rilevanti. Il rimborso del prestito che avrebbe ricevuto dai genitori per versare le somme alla moglie non è provato.
La resistente, diplomata all'Istituto periti aziendali e corrispondenti lingue estere, laureata in pedagogia, ha dichiarato di essere priva di redditi propri ma di essere tuttavia impegnata a tempo pieno senza remunerazione in una Onlus che si occupa di assistenza e ospitalità ai cani (“Io collaboro con
una ONLUS come volontaria, non ho nessuna forma di compenso. La onlus offre i servizi di ospitalità
per gli animali domestici quando le famiglie partono o hanno qualche impedimento a occuparsene. Io
ho ampliato gli spazi della onlus creando qualche settore nuovo e accogliere più animali. Accogliamo
animali e gli troviamo casa.
Sono laureata in pedagogia e diplomata perito aziendale e corrispondenti lingue estere. Ho lavorato
un periodo in un'azienda come ragioniera, e poi come pedagogista e educatrice per ragazzi disabili.
Ho lavorato sempre un po' a singhiozzo. Come educatrice per 5 anni, durante il matrimonio. Ho
smesso perché ho avuto problemi con la famiglia del bambino autistico che seguivo. Lì ho concordato
con mio marito di smettere di lavorare per occuparmi della casa e della famiglia. Successivamente,
dopo il 2010, ho lavorato come ragioniera per circa due anni. La pasticceria per cui ho lavorato è
fallita.
pagina 6 di 9 L'impegno con la onlus è a tempo pieno. Così era anche durante il matrimonio. È un impegno che è
diventata una missione, forse anche per compensare la mancanza di figli. Per questa collaborazione
non ho nessuna forma di rimborso spese. Siamo noi a portare l'occorrente.
Pago una rata di 156,00 euro mensili per l'acquisto di mobili per la casa perché tutto quello che
avevamo in comune è rimasto nella casa coniugale. Eravamo d'accordo così.
Preciso che non ho trovato lavoro a causa del periodo storico e del covid, nessuno assume una
cinquantenne. Fino a marzo ho ricevuto l'assegno di mio marito, da allora mi aiuta la mia famiglia”).
Ha allegato di percepire il reddito di cittadinanza di euro 300 al mese.
Le parti sono state sposate per 18 anni, non hanno avuto figli, e, secondo quanto allegato, la richiedente ha svolto anche per periodi prolungati l'attività di insegnante di sostegno (5 anni), di contabile (2 anni), nonché lavori “a singhiozzo” almeno fino al 2016, quando avrebbe cessato di svolgere qualsiasi attività lavorativa remunerata dedicandosi a tempo pieno al “volontariato” e alla cura della famiglia.
Con la separazione consensuale (2019), pacificamente, la richiedente ha ricevuto dal marito la somma di euro 53.000 quale “rimborso del contributo economico dato dalla signora -in costanza di CP_1
matrimonio- al mutuo contratto dal marito per l'acquisto della casa coniugale” (vedi omologa), oltre all'importo mensile di euro 800 per 18 mesi “quale contributo del sig. alla stessa, per il Parte_1
tempo (18 mesi) ritenuto dalle parti congruo per consentire alla signora di definire la propria CP_1
attività lavorativa e rendersi definitivamente autonoma” (omologa), nonché la somma di euro 30.000
circa quale quota parte di quanto depositato nel conto corrente cointestato ai coniugi ed estinto con la separazione, e infine la proprietà esclusiva dell'autoveicolo , acquistato dai Controparte_2
coniugi, che la resistente ha intestato alla in cui presterebbe collaborazione non remunerata. Pt_2
Con le somme ricevute, la resistente ha acquistato un nuovo immobile nel quale dimora tuttora.
pagina 7 di 9 Considerate le condizioni e i redditi delle parti, e la storia coniugale, per quanto ad oggi appaia sussistere un sensibile divario economico, questo Collegio non ritiene che vi siano i presupposti per il riconoscimento di un assegno divorzile.
Non sono emersi, infatti, indicatori obiettivi di una impossibilità per la richiedente di procurarsi mezzi adeguati, essendo al contrario valutabile, per età (51 anni), condizioni di salute e titoli professionali
(grazie ai quali ha lavorato in passato in modo continuativo), il possesso di una capacità lavorativa anche specifica che potrebbe permetterle di impegnarsi “a tempo pieno” non soltanto in occupazioni non retribuite quanto piuttosto in attività remunerata così da provvedere al proprio mantenimento.
Peraltro, le patologie da ultimo genericamente allegate non consentono di ritenere limitata o esclusa la capacità lavorativa della richiedente.
Per altro verso, è emerso che durante il matrimonio, dal quale non sono nati figli, la richiedente non si
è unicamente dedicata al lavoro casalingo, né è risultato provato che abbia sacrificato, per concorde volontà coniugale esplicita o implicita, concrete opportunità lavorative e professionali a vantaggio del patrimonio familiare o di quello del coniuge, potendosi ritenere che l'apporto casalingo della richiedente, normale espressione di reciproca assistenza coniugale, sia stato adeguatamente ristorato attraverso le somme ricevute con la separazione consensuale che le hanno permesso di soddisfare in via definitiva le sue esigenze abitative e di disporre di un proprio autoveicolo.
È peraltro testuale e documentale (decreto di omologa) la prospettiva, questa sì condivisa dai coniugi al momento della separazione, che la richiedente avrebbe in un lasso temporale relativamente breve
(18 mesi) consolidato la propria situazione lavorativa e reddituale rendendosi pienamente indipendente.
Per le considerazioni che precedono, la domanda di riconoscimento di un assegno divorzile non può
trovare accoglimento.
Le spese del giudizio, per le motivazioni che precedono, devono porsi in capo alla resistente per la metà e per il resto compensate. pagina 8 di 9 La resistente deve essere inoltre condannata al pagamento integrale delle spese del giudizio di reclamo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra Parte_1
, nato a [...] il [...], ed , nata a
[...] Controparte_1
SS (OR) il 20/01/1972, celebrato in CAGLIARI, in data 1/09/2001, iscritto al registro degli atti di matrimonio del Comune di CAGLIARI, atto n. 345, parte II, serie A, anno 2001,
ordinando al competente ufficiale dello stato civile di procedere alla annotazione della presente sentenza;
2. rigetta la domanda di riconoscimento di un assegno divorzile;
3. condanna alla rifusione della metà delle spese processuali in favore di Controparte_1
, che liquida, già dimidiate, in complessivi euro 2.000,00 per Parte_1
compensi di avvocato, oltre spese generali (15%), c.p.a. e iva.
4. condanna alla rifusione in favore di delle Controparte_1 Parte_1
spese del giudizio di reclamo, che liquida in euro 1.500 per compensi di avvocato, oltre spese generali, c.p.a. e iva.
Così deciso in Cagliari in data 29/07/2025, nella camera di Consiglio della Prima Sezione Civile del
Tribunale.
Il giudice est. Il presidente
Francesca Lucchesi Giorgio Latti
pagina 9 di 9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI
PRIMA SEZIONE CIVILE composto dai Magistrati:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Chiara Mazzaroppi Giudice
Dott. Francesca Lucchesi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 8169 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2020, promossa da
, nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato Parte_1
presso lo studio dell'avv. CASULA MARIA GABRIELLA, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrente
contro
, nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata presso Controparte_1
lo studio dell'avv. SERRA VALERIA, che la rappresenta e difende per procura speciale,
resistente
e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO
Intervenuto per legge pagina 1 di 9 La causa è stata trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse della parte ricorrente: “pronunciare sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i signori e , ordinando all'Ufficiale di Parte_1 Controparte_1
Stato Civile del Comune di Cagliari di procedere all'annotazione dell'emananda sentenza;
- null'altro disporsi in favore della signora CP_1
- con vittoria di spese e compensi professionali”.
Nell'interesse della parte resistente: “Il Tribunale voglia:
pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e Controparte_1 [...]
alle seguenti condizioni: Parte_1
1) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Comune di Cagliari (CA) in data 01.09.2001 (Atto n. 345, Parte II serie A) tra la sig.ra e il sig. Controparte_1 Parte_1
, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del comune di Cagliari (CA) di annotare a margine
[...]
dell'atto di matrimonio l'emananda sentenza ed emettere ogni ulteriore provvedimento ritenuto utile;
2) determinare in euro 800,00 la somma che il sig. dovrà versare entro il 5 di Parte_1
ogni mese alla sig.ra a titolo di assegno divorzile in favore della stessa, somma Controparte_1 CP_1
che sarà rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT per il costo della vita;
3) con vittoria di spese e compensi professionali, oltre accessori di legge”.
Il Pubblico Ministero: “pronunziare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra Parte_1
e ”.
[...] Controparte_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 16/12/2020, , premesso di avere contratto Parte_1
matrimonio concordatario con in CAGLIARI il 1/09/2001, e che dall'unione Controparte_1
coniugale non erano nati figli;
che i coniugi si erano separati consensualmente con omologa del
13/11/2019, pattuendo: che la casa coniugale, acquistata dal ricorrente prima del matrimonio, restasse pagina 2 di 9 a lui assegnata, e che la moglie avrebbe acquistato una nuova abitazione con un contributo del marito di euro 53.000,00, che il marito avrebbe anche versato la somma di euro 800,00 al mese per 18 mesi,
tempo congruo a consentire alla moglie di “definire la propria attività lavorativa e rendersi
definitivamente autonoma”, che i coniugi avrebbero suddiviso le somme depositate nel conto corrente cointestato pari a complessivi euro 60.000,00, e che alla moglie sarebbe stata attribuita la proprietà
esclusiva dell'autoveicolo ad entrambi i coniugi intestato;
ogni obbligo Controparte_2
era stato adempiuto, e la convivenza non era mai ripresa;
ciò premesso, il ricorrente ha domandato la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, senza condizioni.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 10/06/2021, non si è Controparte_1
opposta alla pronuncia del divorzio ma ha domandato il riconoscimento di un assegno divorzile di 800
euro al mese.
La resistente ha sostenuto di avere lavorato per periodi prolungati come educatrice scolastica tramite una cooperativa ex L. 162/98 fino al 2016, e che, trovatasi disoccupata, i coniugi avevano deciso che si si dedicasse al lavoro casalingo;
di essere prova di occupazione mentre il ricorrente era dipendente della società IT OL IT SP (Q8) dal 1997, con mansioni di responsabile costruzione,
manutenzione e sviluppo, e con una retribuzione superiore a euro 2.000,00 al mese;
che le somme percepite in sede di omologa erano state impiegate per l'acquisto di una nuova abitazione e degli arredi, dovendo tuttavia ricorrere all'aiuto dei familiari non disponendo di risorse sufficienti.
Sentiti i coniugi, il Presidente f.f. non ha assunto alcun provvedimento in via temporanea, neppure con riguardo al mantenimento domandato dalla resistente considerandone la qualificazione professionale,
le esperienze lavorative pluriennali durante il matrimonio quale insegnante di sostegno e quale contabile, e la sua libera scelta di occuparsi a tempo pieno di una onlus non profit senza compenso, ed altresì tenuto conto dell'adempimento degli obblighi assunti con la separazione consensuale con il versamento alla resistente di euro 83.000 ed ulteriori 14.400 in 18 mesi, e il trasferimento in suo favore dell'autoveicolo intestato a entrambi i coniugi. pagina 3 di 9 Il reclamo interposto dalla resistente è stato respinto dalla Corte d'appello.
La causa, istruita con prove documentali, respinte le ulteriori istanze istruttorie, è stata tenuta in decisione sulle conclusioni trascritte.
***
La domanda di divorzio merita accoglimento in quanto fondata.
I coniugi hanno infatti provato, con i documenti prodotti in giudizio, di essere legalmente separati e che dalla data di comparizione degli stessi davanti al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale alla data della domanda di divorzio, erano decorsi i termini di quelli di legge.
In mancanza di contestazioni, la separazione deve presumersi ininterrotta.
Ricorrono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lett. b), legge 1 dicembre 1970, n. 898, così
come modificata dalla legge 6 maggio 2015 n.55, e deve pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
***
La domanda di riconoscimento di un assegno divorzile, proposta dalla resistente, è infondata.
L'art. 5, sesto comma, della Legge n. 898/1970, prevede che con la sentenza di divorzio il Tribunale
può disporre la corresponsione di un assegno periodico in favore del coniuge che non ha mezzi adeguati o non possa procurarseli per ragioni oggettive.
Nel disporre l'assegno di divorzio, occorre tenere conto degli elementi indicati dalla norma, quali “le condizioni dei coniugi”, il “reddito di entrambi” (relativi al criterio assistenziale), “il contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno e di quello comune” (attinente al criterio compensativo) e le “ragioni della decisione”
(relative al criterio risarcitorio), da valutare anche in rapporto alla durata del matrimonio.
“Questi indicatori prefigurano una funzione, oltre che assistenziale, anche perequativa e riequilibratrice dell'assegno di divorzio che dà attuazione al principio di solidarietà posto a base del diritto del coniuge debole (Cass. Sez. U. n. 18287/2018; Cass. n. 35434/2023; Cass. n. 4328/2024), e costituiscono, nel pagina 4 di 9 loro complesso, il parametro di riferimento tanto della valutazione relativa all'an debeatur quanto di quella relativa al quantum debeatur: l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi economici a disposizione del richiedente, prescritto ai fini della prima operazione, deve aver luogo mediante una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti che tenga conto anche del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dello avente diritto, tutto ciò in conformità della funzione non solo assistenziale, ma anche compensativa e perequativa dell'assegno divorzile, discendente direttamente dal principio costituzionale di solidarietà”
(Corte di Cassazione, I civile, ordinanza 9 luglio 2025, n. 18693).
La Suprema Corte ha anche chiarito come “l'autoresponsabilità deve percorrere tutta la storia della vita matrimoniale e non comparire solo al momento della sua fine: dal primo momento di autoresponsabilità della coppia, quando all'inizio del matrimonio (o dell'unione civile) concordano tra loro le scelte fondamentali su come organizzarla e le principali regole che la governeranno;
alle varie fasi successive, quando le scelte iniziali vengono più volte ridiscusse ed eventualmente modificate,
restando l'autoresponsabilità pur sempre di coppia. Quando poi la relazione di coppia giunge alla fine,
l'autoresponsabilità diventa individuale, di ciascuna delle due parti: entrambe sono tenute a procurarsi i mezzi che permettano a ciascuno di vivere in autonomia e con dignità, anche quella più debole economicamente. Ma non si può prescindere da quanto avvenuto prima dando al principio di autoresponsabilità un'importanza decisiva solo in questa fase, ove finisce per essere applicato principalmente a danno della parte più debole”.
La funzione perequativo-compensativa dell'assegno dà attuazione al principio di solidarietà posto a base del diritto del coniuge debole, con la conseguenza che detto assegno deve essere riconosciuto, in presenza della precondizione di una rilevante disparità della situazione economico-patrimoniale tra gli ex coniugi, non solo quando vi sia una rinuncia a occasioni professionali da parte del coniuge economicamente più debole frutto di un accordo intervenuto fra i coniugi, ma anche nelle ipotesi di pagina 5 di 9 conduzione univoca della vita familiare - che, salvo prova contraria, esprime una scelta comune tacitamente compiuta dai coniugi - a fronte del contributo, esclusivo o prevalente, fornito dal richiedente alla formazione del patrimonio familiare e personale dell'altro coniuge, anche sotto forma di risparmio di spesa (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 4328 del 19/02/2024; id. 32354/2024).
Nel caso in esame, il ricorrente, ingegnere, ha evidenziato un reddito medio mensile, per dodici mesi,
al netto di imposte e tasse pari a euro 2.813 (CU/2022), 2.863 (CU/2023), 3.165 (CU/2024), è
proprietario esclusivo dell'immobile coniugale nel quale dimora, e non è gravato da spese periodiche rilevanti. Il rimborso del prestito che avrebbe ricevuto dai genitori per versare le somme alla moglie non è provato.
La resistente, diplomata all'Istituto periti aziendali e corrispondenti lingue estere, laureata in pedagogia, ha dichiarato di essere priva di redditi propri ma di essere tuttavia impegnata a tempo pieno senza remunerazione in una Onlus che si occupa di assistenza e ospitalità ai cani (“Io collaboro con
una ONLUS come volontaria, non ho nessuna forma di compenso. La onlus offre i servizi di ospitalità
per gli animali domestici quando le famiglie partono o hanno qualche impedimento a occuparsene. Io
ho ampliato gli spazi della onlus creando qualche settore nuovo e accogliere più animali. Accogliamo
animali e gli troviamo casa.
Sono laureata in pedagogia e diplomata perito aziendale e corrispondenti lingue estere. Ho lavorato
un periodo in un'azienda come ragioniera, e poi come pedagogista e educatrice per ragazzi disabili.
Ho lavorato sempre un po' a singhiozzo. Come educatrice per 5 anni, durante il matrimonio. Ho
smesso perché ho avuto problemi con la famiglia del bambino autistico che seguivo. Lì ho concordato
con mio marito di smettere di lavorare per occuparmi della casa e della famiglia. Successivamente,
dopo il 2010, ho lavorato come ragioniera per circa due anni. La pasticceria per cui ho lavorato è
fallita.
pagina 6 di 9 L'impegno con la onlus è a tempo pieno. Così era anche durante il matrimonio. È un impegno che è
diventata una missione, forse anche per compensare la mancanza di figli. Per questa collaborazione
non ho nessuna forma di rimborso spese. Siamo noi a portare l'occorrente.
Pago una rata di 156,00 euro mensili per l'acquisto di mobili per la casa perché tutto quello che
avevamo in comune è rimasto nella casa coniugale. Eravamo d'accordo così.
Preciso che non ho trovato lavoro a causa del periodo storico e del covid, nessuno assume una
cinquantenne. Fino a marzo ho ricevuto l'assegno di mio marito, da allora mi aiuta la mia famiglia”).
Ha allegato di percepire il reddito di cittadinanza di euro 300 al mese.
Le parti sono state sposate per 18 anni, non hanno avuto figli, e, secondo quanto allegato, la richiedente ha svolto anche per periodi prolungati l'attività di insegnante di sostegno (5 anni), di contabile (2 anni), nonché lavori “a singhiozzo” almeno fino al 2016, quando avrebbe cessato di svolgere qualsiasi attività lavorativa remunerata dedicandosi a tempo pieno al “volontariato” e alla cura della famiglia.
Con la separazione consensuale (2019), pacificamente, la richiedente ha ricevuto dal marito la somma di euro 53.000 quale “rimborso del contributo economico dato dalla signora -in costanza di CP_1
matrimonio- al mutuo contratto dal marito per l'acquisto della casa coniugale” (vedi omologa), oltre all'importo mensile di euro 800 per 18 mesi “quale contributo del sig. alla stessa, per il Parte_1
tempo (18 mesi) ritenuto dalle parti congruo per consentire alla signora di definire la propria CP_1
attività lavorativa e rendersi definitivamente autonoma” (omologa), nonché la somma di euro 30.000
circa quale quota parte di quanto depositato nel conto corrente cointestato ai coniugi ed estinto con la separazione, e infine la proprietà esclusiva dell'autoveicolo , acquistato dai Controparte_2
coniugi, che la resistente ha intestato alla in cui presterebbe collaborazione non remunerata. Pt_2
Con le somme ricevute, la resistente ha acquistato un nuovo immobile nel quale dimora tuttora.
pagina 7 di 9 Considerate le condizioni e i redditi delle parti, e la storia coniugale, per quanto ad oggi appaia sussistere un sensibile divario economico, questo Collegio non ritiene che vi siano i presupposti per il riconoscimento di un assegno divorzile.
Non sono emersi, infatti, indicatori obiettivi di una impossibilità per la richiedente di procurarsi mezzi adeguati, essendo al contrario valutabile, per età (51 anni), condizioni di salute e titoli professionali
(grazie ai quali ha lavorato in passato in modo continuativo), il possesso di una capacità lavorativa anche specifica che potrebbe permetterle di impegnarsi “a tempo pieno” non soltanto in occupazioni non retribuite quanto piuttosto in attività remunerata così da provvedere al proprio mantenimento.
Peraltro, le patologie da ultimo genericamente allegate non consentono di ritenere limitata o esclusa la capacità lavorativa della richiedente.
Per altro verso, è emerso che durante il matrimonio, dal quale non sono nati figli, la richiedente non si
è unicamente dedicata al lavoro casalingo, né è risultato provato che abbia sacrificato, per concorde volontà coniugale esplicita o implicita, concrete opportunità lavorative e professionali a vantaggio del patrimonio familiare o di quello del coniuge, potendosi ritenere che l'apporto casalingo della richiedente, normale espressione di reciproca assistenza coniugale, sia stato adeguatamente ristorato attraverso le somme ricevute con la separazione consensuale che le hanno permesso di soddisfare in via definitiva le sue esigenze abitative e di disporre di un proprio autoveicolo.
È peraltro testuale e documentale (decreto di omologa) la prospettiva, questa sì condivisa dai coniugi al momento della separazione, che la richiedente avrebbe in un lasso temporale relativamente breve
(18 mesi) consolidato la propria situazione lavorativa e reddituale rendendosi pienamente indipendente.
Per le considerazioni che precedono, la domanda di riconoscimento di un assegno divorzile non può
trovare accoglimento.
Le spese del giudizio, per le motivazioni che precedono, devono porsi in capo alla resistente per la metà e per il resto compensate. pagina 8 di 9 La resistente deve essere inoltre condannata al pagamento integrale delle spese del giudizio di reclamo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra Parte_1
, nato a [...] il [...], ed , nata a
[...] Controparte_1
SS (OR) il 20/01/1972, celebrato in CAGLIARI, in data 1/09/2001, iscritto al registro degli atti di matrimonio del Comune di CAGLIARI, atto n. 345, parte II, serie A, anno 2001,
ordinando al competente ufficiale dello stato civile di procedere alla annotazione della presente sentenza;
2. rigetta la domanda di riconoscimento di un assegno divorzile;
3. condanna alla rifusione della metà delle spese processuali in favore di Controparte_1
, che liquida, già dimidiate, in complessivi euro 2.000,00 per Parte_1
compensi di avvocato, oltre spese generali (15%), c.p.a. e iva.
4. condanna alla rifusione in favore di delle Controparte_1 Parte_1
spese del giudizio di reclamo, che liquida in euro 1.500 per compensi di avvocato, oltre spese generali, c.p.a. e iva.
Così deciso in Cagliari in data 29/07/2025, nella camera di Consiglio della Prima Sezione Civile del
Tribunale.
Il giudice est. Il presidente
Francesca Lucchesi Giorgio Latti
pagina 9 di 9