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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 13/02/2025, n. 104 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 104 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO composta dai Magistrati
Dott.ssa Graziella Parisi Presidente relatore
Dott.ssa Marcella Celesti Consigliere
Dott.ssa Caterina Musumeci Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 138/2023 R.G. promossa
DA
), rappresentato e difeso dall'avv. P. Parte_1 C.F._1
Sciortino
Ricorrente in riassunzione
CONTRO
( ), in persona del rappresentante legale pro CP_1 P.IVA_1
tempore, rappresentata e difesa dall'avv. G. Fusco Moffa
Resistente in riassunzione
e nei confronti di in persona del curatore fallimentare e Controparte_2
legale rappresentante pro tempore
OGGETTO: licenziamento per giustificato motivo oggettivo
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 1270 del 20.03.2018, il Tribunale di Catania – pronunciandosi sull'opposizione avverso l'ordinanza resa a conclusione della fase sommaria del procedimento ex art. 1 comma 47 e ss. l. n. 92/2012 – dichiarava illegittimo il licenziamento per giustificato motivo oggettivo intimato dalla società a CP_1
con missiva del 28.01.2016 e rigettava le domande di reintegrazione e Parte_1
condanna al pagamento dell'indennità risarcitoria di cui all'art. 18 l. n. 300/1970, proposte nei confronti delle società e . CP_1 Controparte_3
Il tribunale rappresentava che, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, al primo licenziamento, oggetto del giudizio, era seguita un'altra causa di risoluzione del rapporto di lavoro, rappresentata dalla cessazione dell'appalto con effetto dal
31.12.2015, contro la quale non era stata spiegata alcuna impugnazione. Specificava che da quest'ultima missiva, in particolare dalla frase “Il rapporto che intercorre con questa società si interromperà comunque con il prossimo 31 dicembre 2015”, emergeva in modo palese la volontà di risolvere in ogni caso il rapporto di lavoro.
Pur accertando l'illegittimità del primo licenziamento, il tribunale rilevava che nessun ordine di reintegra nel posto di lavoro poteva essere emesso nei confronti della a causa del secondo recesso non impugnato e che non poteva essere CP_1
emessa alcuna pronuncia risarcitoria non operando più, a seguito della modifica dell'art. 18 l. n. 300 del 1970, la presunzione assoluta di danno pari a cinque mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto ed avendo il ricorrente prestato attività lavorativa fino al 31.12.2015 (data a decorrere dalla quale lo stesso avrebbe comunque cessato di lavorare alle dipendenze della società).
Dichiarava, inoltre, inammissibile la domanda volta ad accertare il diritto ad essere assunto dalla società subentrante nell'appalto, ai sensi dell'art. CP_2
6 del CCNL FISE, in quanto improponibile nell'ambito del rito speciale ex l. n.
92/2012.
Il reclamo proposto dal avverso la sentenza, nonché quello incidentale Pt_1
proposto dalla venivano rigettati da questa Corte con sentenza n. CP_1
272/2019. Avverso tale pronuncia proponeva ricorso dinanzi la Corte di Parte_1
cassazione che, con sentenza n. 38183 del 30.12.2022, rigettati il primo e il terzo motivo, accoglieva il secondo e rinviava a questa Corte in diversa composizione.
Con atto del 3.03.2023, proponeva ricorso in riassunzione. Parte_1
Instauratosi il contraddittorio, la società resisteva al gravame. CP_1
La causa è stata decisa all'esito dell'udienza del 13.02.2025, fissata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., come da dispositivo in calce trascritto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con un unico motivo di riassunzione – ricostruiti brevemente i fatti di causa e i profili di diritto della controversia – chiede di condannare la Parte_1 CP_1
al risarcimento del danno patito per il licenziamento illegittimo, stabilendo
[...]
un'indennità risarcitoria minima di cinque mensilità della retribuzione globale di fatto, per effetto del combinato disposto dei commi 7, come riformulato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 59/2021, 2 e 4 dell'art. 18 St. lav., oltre accessori e spese di tutti i gradi di giudizio.
2. Va, in primo luogo, rilevato che, come confermato dal ricorrente in riassunzione, la notifica alla è stata effettuata solo come litis CP_2
denuntiatio, atteso che il motivo di ricorso riguardante la pronuncia di inammissibilità della domanda proposta nei confronti di tale società è stato rigettato dalla Corte di cassazione.
3. Nel merito, si legge nella pronuncia della Corte di cassazione quanto segue:
“
3. Il secondo motivo merita accoglimento nei termini che seguono.
3.1. L'art. 18, comma 7, della L. n. 300 del 1970 (come novellato dalla L. n. 92 del 2012) - che regola l'apparato sanzionatorio da applicare in caso di accertamento della illegittimità di un licenziamento per giustificato motivo oggettivo - è stato inciso da due recenti sentenze della Corte Costituzionale, successive alla pronuncia rescindente, proprio con riguardo ai requisiti per l'applicazione della tutela reintegratoria: la sentenza n. 59 del 2021 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 18, comma 7, secondo periodo, della L. 20 maggio 1970, n. 300, come modificato dalla L. 28 giugno 2012, n. 92, art. 1, comma 42, lett. b), nella parte in cui prevede che il giudice, quando accerti la manifesta insussistenza del fatto posto a base del licenziamento per giustificato motivo oggettivo, "può altresì applicare" - invece che "applica altresì" - la disciplina di cui al medesimo art. 18, comma 4; la sentenza n. 125 del 2022 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della L. 20 maggio 1970, n. 300, art. 18, comma 7, secondo periodo, come modificato dalla L.
28 giugno 2012, n. 92, art. 1, comma 42, lett. b), limitatamente alla parola
"manifesta". Per effetto dell'intervento della Corte costituzionale, il giudice, una volta accertata l'insussistenza del fatto posto a base del licenziamento per giustificato motivo oggettivo, ordina - in simmetria col regime dei licenziamenti soggettivi - la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro, senza alcuna facoltà di scelta tra tutela ripristinatoria e tutela economica (cfr., sul punto, Cass. n. 30167 del 2022).
Ha ritenuto invero questa Corte, quanto all'indennità risarcitoria prevista dall'art. 18, (cfr. Cass. n. 28703 del 2011) che il risarcimento del danno, stabilito dalla L. n. 300 del 1970, art. 18, nella misura minima di cinque mensilità, sia dovuto per il solo fatto dell'intimazione di un licenziamento illegittimo, indipendentemente dalla necessità di un intervento reintegratorio, e, pertanto, anche quando il rapporto di lavoro non abbia avuto un'effettiva interruzione.
In particolare, è stato affermato che, riconosciuto illegittimo il licenziamento, va condannato il datore di lavoro a pagare il risarcimento in questione, pur nelle ipotesi in cui egli abbia scelto di non eseguire il licenziamento medesimo e di rinnovarlo per altra causale (Cfr. Cass. n. 28703/2011 cit).
Come ritenuto, fra le altre, da Cass. n. 7049 del 2007, n. 6751, essendosi il primo licenziamento, in quanto negozio unilaterale recettizio, già perfezionato nel momento in cui la manifestazione di volontà del datore di lavoro recedente è giunta a conoscenza del lavoratore e, quindi, ancor prima del verificarsi dell'effetto risolutivo, differito a data successiva, è comunque dovuta la condanna al pagamento del risarcimento dei danni nella misura minima inderogabile di cinque mensilità. Nella specie, risulta accertato e pacifico, altresì, fra le parti, che il M. abbia continuato a lavorare - percependo la relativa retribuzione - fra il 23/11/2015 (data di decorrenza del primo licenziamento) e il 31/12/2015 (data di decorrenza del secondo licenziamento), talché non può essere disposta in suo favore alcuna condanna alla corresponsione delle retribuzioni, atteso che la stessa si tradurrebbe in una illegittima locupletazione.
Deve, tuttavia, ritenersi, alla luce della richiamata giurisprudenza di legittimità, la sussistenza del diritto al risarcimento del danno, nella misura minima di cinque mensilità, per effetto del combinato disposto dei commi 7 (come riformulato da Corte
Cost. n. 59/2021), 2 e 4 dell'art. 18 della L. n. 300 del 1970”.
Secondo il principio fissato nella sentenza con la quale il giudice di legittimità ha rinviato a questa Corte, la va condannata al pagamento in favore di CP_1
di un'indennità risarcitoria pari a cinque mensilità dell'ultima Parte_1
retribuzione globale di fatto, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali ex art. 429 c.p.c. dalla maturazione del diritto al soddisfo.
4. In tali limiti il reclamo principale proposto dal avverso la sentenza Pt_1
del Tribunale di Catania va accolto.
5. Le spese dei quattro gradi di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano, come da dispositivo, secondo i parametri previsti dal DM n. 55/2014 per le cause di valore indeterminabile complessità bassa quanto al giudizio di primo grado (avente ad oggetto anche la illegittimità del licenziamento e il diritto alla reintegra) e per le cause di valore compreso tra € 5.201,00 ed € 26.000,00 quanto agli altri gradi di giudizio in relazione al decisum. Si dispone il pagamento in favore dell'Erario di quelle relative al giudizio dinanzi la Corte di cassazione, essendo il per quel Pt_1
grado ammesso al gratuito patrocinio.
Non si ravvisano le condizioni per la compensazione delle spese processuali, richiesta dalla società, atteso che la pronuncia della Corte Costituzionale che ha inciso sull'art. 18 l. n. 300 del 1970, richiamata nella sentenza sopra riportata non ha riguardato la tutela risarcitoria che è stata affermata dal giudice di legittimità sulla base di precedenti giurisprudenziali antecedenti la pronuncia di illegittimità costituzionale.
Ricorrono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico del reclamante incidentale.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando, accoglie parzialmente il reclamo principale avverso la sentenza del Tribunale di
Catania n. 1270/2018 e, per l'effetto, in parziale riforma di tale pronuncia che, per il resto conferma, condanna la al pagamento in favore di di CP_1 Parte_1
un'indennità risarcitoria pari a cinque mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla maturazione del diritto al soddisfo;
rigetta il reclamo incidentale;
condanna la al pagamento delle spese processuali che liquida in € CP_1
4.629,00 quanto al giudizio di primo grado, in € 2.906,00 quanto al giudizio di appello, in € 1.541,00 quanto al giudizio dinanzi la Corte di cassazione ed in €
2.906,00 quanto al presente giudizio di rinvio, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, disponendo il versamento in favore dell'Erario quanto alle spese del giudizio dinanzi la Corte di cassazione;
ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della reclamante incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della sezione lavoro, all'esito dell'udienza del 13.2.2025.
Il Presidente estensore
Dott.ssa Graziella Parisi