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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 25/09/2025, n. 7120 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 7120 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3650/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
UNDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Vincenzo Nicolini ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 3650/2024 promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Matteo Parte_1 P.IVA_1 Castioni del Foro di Verona APPELLANTE contro
(C.F. , nato il [...] a [...] e residente in Controparte_1 C.F._1 83100 - AVELLINO (AV), Via Baccanico 14, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Giulio Montano, Matilde Pannone e Marco Pannone. APPELLATO
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni all'udienza tenuta ai sensi degli artt. 281 sexies e 350 bis c.p.c.
pagina 1 di 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione agiva davanti al Giudice di Pace di Milano per domandare la condanna di Controparte_1 al pagamento dell'importo di 250 € a titolo di compensazione pecuniaria per la Parte_1 cancellazione del volo SN 3150 Milano Linate (LIN) - Bruxelles (BRU), con partenza prevista per il 04.07.2022 alle ore 18.50, oltre interessi legali maturati dal dovuto al saldo e alla rifusione delle spese di lite.
Il Giudice di primo grado emetteva sentenza con cui riconosceva il diritto dell'attore all'importo di 250
€ a titolo di compensazione pecuniaria per la cancellazione del volo e alla rifusione delle spese di lite, liquidate in euro 43 per anticipazione ed euro 278 per compensi professionali, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
appella la sentenza di primo grado, contestando la condanna della società al Parte_1 pagamento della compensazione pecuniaria e, consequenzialmente, al pagamento delle spese di lite. In particolare, ad avviso dell'appellante, il giudice di primo grado ha erroneamente ritenuto che non avesse sufficientemente provato le condizioni di forza maggiore che Parte_1 avrebbero esonerato la compagnia dal dovere di erogare la compensazione pecuniaria di cui al Reg. CE 2612004. Sul punto, l'appellante sottolinea come alle ore 18.50, orario di partenza del volo, erano stati segnalati forti temporali nelle vicinanze dell'aeroporto di Linate, tanto che anche gli altri voli schedulati per la medesima fascia oraria (rispettivamente:18.40, 18.40 e 18.50) erano stati cancellati, e lo stesso comune di Milano nella mattinata aveva diramato un allerta meteo gialla (“Il Centro funzionale monitoraggio rischi di Regione Lombardia, stanti le condizioni meteo caratterizzate da instabilità, ha diramato un'allerta meteo gialla (rischio ordinario) in previsione di temporali a partire dal pomeriggio di oggi”), come emerso anche dai diversi articoli di stampa di quella giornata prodotti dalla compagnia nel giudizio di primo grado. Tale allerta, infatti, aveva creato un congestionamento dei voli dello scalo milanese, con relativi ritardi e cancellazioni. A detta dell'appellante, inoltre, è del tutto irrilevante che altri vettori aerei avessero deciso di far decollare i propri aeromobili dallo scalo di Milano Linate in quella giornata, poiché ciascuna compagnia effettua le proprie valutazioni in modo discrezionale, anche in considerazione dell'imprevedibilità della verificazione di un determinato fenomeno meteorologico. Alla luce di quanto precede, chiede la riforma della sentenza di primo grado, Parte_1 con conseguente restituzione delle somme già pagate in esecuzione della sentenza emessa dal Giudice di Pace a titolo di compensazione pecuniaria e spese legali del giudizio di prime cure.
Il Sig. si costituisce in appello, asserendo che il 4.7.2022, contrariamente a quanto CP_1 sostenuto dall'appellante, nella fascia oraria di interesse della partenza del volo poi cancellato, tutti gli aerei erano regolarmente decollati, seppur in ritardo (comunque contenuto all'interno delle 3 ore). Pertanto, a detta di parte appellata, non possono ritenersi verificate – o, comunque, non sono state provate - limitazioni dello scalo aeroportuale, o ragioni di forza maggiore che potessero costringere la compagnia a cancellare il volo;
ed infatti, le condizioni meteo di Linate registravano alle ore 18.50 solo una parziale nuvolosità, con buone condizioni di vento. Il Sig. rileva inoltre come gli CP_1 articoli di giornale richiamati dall'appellante non siano dotati di alcuna efficacia probatoria, in quanto generici e inidonei a rilevare il nesso causale tra l'evento “eccezionale” (nel caso maltempo) e l'evento della cancellazione del volo oggetto di causa. Pertanto, considerato che parte appellante non ha dimostrato la sussistenza di alcuna circostanza eccezionale idonea a far ritenere non imputabile ad essa l'inadempimento della compagnia, chiede la conferma della sentenza di primo grado e la condanna dell'appellante alle spese del giudizio di secondo grado.
Il Tribunale ritiene che il Giudice di Pace abbia correttamente riconosciuto all'attore CP_1
l'importo della compensazione pecuniaria di cui al Reg. CE 2612004 e delle spese legali
[...]
pagina 2 di 4 relative al contenzioso di primo grado ponendole a carico di e, pertanto, ritiene Parte_1 che la sentenza di primo grado debba essere confermata. Ed infatti, come emerso anche nel corso dell'istruttoria di primo grado, sebbene debba considerarsi provato che il giorno 4.7.2022, alle ore 18:50 le condizioni meteo nell'area geografica dell'aeroporto di Milano Linate non consentissero il decollo del volo diretto a Bruxelles in totale sicurezza, non può ritenersi altrettanto provata la sussistenza di una causa di forza maggiore di per sé idonea a rendere assolutamente indispensabile la cancellazione del volo, in luogo anche di una mera partenza in ritardo dell'aeromobile. Del resto, come emerso nel grafico prodotto nel corso del giudizio, le condizioni meteo non consentivano una sicura partenza del volo intorno alle ore 18:50 a causa delle condizioni di vento e dell'allerta temporali e tuoni su Linate.
Ciò, tuttavia, non escludeva una partenza del volo una volta migliorate le condizioni atmosferiche, così come peraltro accaduto per i voli successivi a quello oggetto di causa, decollati in ritardo anche di qualche ora.
Pertanto, questo Tribunale, in linea con quanto deciso dal Giudice di Pace, ritiene che la compagnia aerea non abbia assolto l'onere probatorio richiestole dalla normativa europea nel procedimento per cui è causa, non avendo dimostrato le cause di forza maggiore che avrebbero in Parte_1 concreto reso del tutto impossibile una riprogrammazione del volo una volta cessate le condizioni di allerta meteo nella giornata del 2.7.2022.
Tali considerazioni non possono essere confutate dalle prove prodotte da parte appellante e relative all'allerta meteo diramata dal di Milano e dagli articoli di giornale che trattavano l'allarme CP_2 meteo di quella giornata, poiché, ciò che in questa sede rileva è la condotta tenuta della compagnia area per fronteggiare tale situazione meteorologica: niente infatti è stato allegato dalla appellante per dimostrare quando sono cessate le condizioni metereologiche impeditive e che non fosse possibile decollare a partire da quel momento, come hanno fatto nella serata di quel giorno altre compagnie aeree.
In definitiva, non ha dimostrato, come era suo onere, che le condizioni meteo Parte_1 fossero tali da costringerla alla cancellazione del volo (e non una scelta discrezionale della compagnia, invero rivendicata da essa, scelta che, come tale, non la esonera dal riconoscere ai passeggeri la compensazione pecuniaria prevista dal Reg. CE 261/2004), specie ove si consideri che nella medesima serata, la maggioranza dei voli schedulati nelle ore successive a quello oggetto di causa sono partiti - seppur in ritardo – e regolarmente giunti a destinazione.
La sentenza di primo grado va quindi confermata.
Le spese di lite di questo grado di giudizio, stante la soccombenza di Parte_1 determinata dal rigetto dell'appello, devono essere poste a carico della parte appellante.
Il Tribunale condanna altresì al pagamento del doppio del contributo unificato, Parte_1 ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002 (Testo Unico delle Spese di Giustizia).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: in rigetto dell'appello conferma la sentenza n. 4268/2023, emessa dal Giudice di Pace di Milano;
pagina 3 di 4 condanna a rimborsare a le spese di lite di questo grado Parte_1 Controparte_1 di giudizio, che si liquidano in € 450 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali, da distrarsi a favore dell'avvocato antistatario;
condanna altresì al pagamento del doppio del contributo unificato, ai sensi Parte_1 dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002 (Testo Unico delle Spese di Giustizia).
Milano, 25 settembre 2025
Il Giudice
dott. Vincenzo Nicolini
Minuta redatta con la collaborazione del MOT Daniele Zambelli
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
UNDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Vincenzo Nicolini ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 3650/2024 promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Matteo Parte_1 P.IVA_1 Castioni del Foro di Verona APPELLANTE contro
(C.F. , nato il [...] a [...] e residente in Controparte_1 C.F._1 83100 - AVELLINO (AV), Via Baccanico 14, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Giulio Montano, Matilde Pannone e Marco Pannone. APPELLATO
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni all'udienza tenuta ai sensi degli artt. 281 sexies e 350 bis c.p.c.
pagina 1 di 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione agiva davanti al Giudice di Pace di Milano per domandare la condanna di Controparte_1 al pagamento dell'importo di 250 € a titolo di compensazione pecuniaria per la Parte_1 cancellazione del volo SN 3150 Milano Linate (LIN) - Bruxelles (BRU), con partenza prevista per il 04.07.2022 alle ore 18.50, oltre interessi legali maturati dal dovuto al saldo e alla rifusione delle spese di lite.
Il Giudice di primo grado emetteva sentenza con cui riconosceva il diritto dell'attore all'importo di 250
€ a titolo di compensazione pecuniaria per la cancellazione del volo e alla rifusione delle spese di lite, liquidate in euro 43 per anticipazione ed euro 278 per compensi professionali, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
appella la sentenza di primo grado, contestando la condanna della società al Parte_1 pagamento della compensazione pecuniaria e, consequenzialmente, al pagamento delle spese di lite. In particolare, ad avviso dell'appellante, il giudice di primo grado ha erroneamente ritenuto che non avesse sufficientemente provato le condizioni di forza maggiore che Parte_1 avrebbero esonerato la compagnia dal dovere di erogare la compensazione pecuniaria di cui al Reg. CE 2612004. Sul punto, l'appellante sottolinea come alle ore 18.50, orario di partenza del volo, erano stati segnalati forti temporali nelle vicinanze dell'aeroporto di Linate, tanto che anche gli altri voli schedulati per la medesima fascia oraria (rispettivamente:18.40, 18.40 e 18.50) erano stati cancellati, e lo stesso comune di Milano nella mattinata aveva diramato un allerta meteo gialla (“Il Centro funzionale monitoraggio rischi di Regione Lombardia, stanti le condizioni meteo caratterizzate da instabilità, ha diramato un'allerta meteo gialla (rischio ordinario) in previsione di temporali a partire dal pomeriggio di oggi”), come emerso anche dai diversi articoli di stampa di quella giornata prodotti dalla compagnia nel giudizio di primo grado. Tale allerta, infatti, aveva creato un congestionamento dei voli dello scalo milanese, con relativi ritardi e cancellazioni. A detta dell'appellante, inoltre, è del tutto irrilevante che altri vettori aerei avessero deciso di far decollare i propri aeromobili dallo scalo di Milano Linate in quella giornata, poiché ciascuna compagnia effettua le proprie valutazioni in modo discrezionale, anche in considerazione dell'imprevedibilità della verificazione di un determinato fenomeno meteorologico. Alla luce di quanto precede, chiede la riforma della sentenza di primo grado, Parte_1 con conseguente restituzione delle somme già pagate in esecuzione della sentenza emessa dal Giudice di Pace a titolo di compensazione pecuniaria e spese legali del giudizio di prime cure.
Il Sig. si costituisce in appello, asserendo che il 4.7.2022, contrariamente a quanto CP_1 sostenuto dall'appellante, nella fascia oraria di interesse della partenza del volo poi cancellato, tutti gli aerei erano regolarmente decollati, seppur in ritardo (comunque contenuto all'interno delle 3 ore). Pertanto, a detta di parte appellata, non possono ritenersi verificate – o, comunque, non sono state provate - limitazioni dello scalo aeroportuale, o ragioni di forza maggiore che potessero costringere la compagnia a cancellare il volo;
ed infatti, le condizioni meteo di Linate registravano alle ore 18.50 solo una parziale nuvolosità, con buone condizioni di vento. Il Sig. rileva inoltre come gli CP_1 articoli di giornale richiamati dall'appellante non siano dotati di alcuna efficacia probatoria, in quanto generici e inidonei a rilevare il nesso causale tra l'evento “eccezionale” (nel caso maltempo) e l'evento della cancellazione del volo oggetto di causa. Pertanto, considerato che parte appellante non ha dimostrato la sussistenza di alcuna circostanza eccezionale idonea a far ritenere non imputabile ad essa l'inadempimento della compagnia, chiede la conferma della sentenza di primo grado e la condanna dell'appellante alle spese del giudizio di secondo grado.
Il Tribunale ritiene che il Giudice di Pace abbia correttamente riconosciuto all'attore CP_1
l'importo della compensazione pecuniaria di cui al Reg. CE 2612004 e delle spese legali
[...]
pagina 2 di 4 relative al contenzioso di primo grado ponendole a carico di e, pertanto, ritiene Parte_1 che la sentenza di primo grado debba essere confermata. Ed infatti, come emerso anche nel corso dell'istruttoria di primo grado, sebbene debba considerarsi provato che il giorno 4.7.2022, alle ore 18:50 le condizioni meteo nell'area geografica dell'aeroporto di Milano Linate non consentissero il decollo del volo diretto a Bruxelles in totale sicurezza, non può ritenersi altrettanto provata la sussistenza di una causa di forza maggiore di per sé idonea a rendere assolutamente indispensabile la cancellazione del volo, in luogo anche di una mera partenza in ritardo dell'aeromobile. Del resto, come emerso nel grafico prodotto nel corso del giudizio, le condizioni meteo non consentivano una sicura partenza del volo intorno alle ore 18:50 a causa delle condizioni di vento e dell'allerta temporali e tuoni su Linate.
Ciò, tuttavia, non escludeva una partenza del volo una volta migliorate le condizioni atmosferiche, così come peraltro accaduto per i voli successivi a quello oggetto di causa, decollati in ritardo anche di qualche ora.
Pertanto, questo Tribunale, in linea con quanto deciso dal Giudice di Pace, ritiene che la compagnia aerea non abbia assolto l'onere probatorio richiestole dalla normativa europea nel procedimento per cui è causa, non avendo dimostrato le cause di forza maggiore che avrebbero in Parte_1 concreto reso del tutto impossibile una riprogrammazione del volo una volta cessate le condizioni di allerta meteo nella giornata del 2.7.2022.
Tali considerazioni non possono essere confutate dalle prove prodotte da parte appellante e relative all'allerta meteo diramata dal di Milano e dagli articoli di giornale che trattavano l'allarme CP_2 meteo di quella giornata, poiché, ciò che in questa sede rileva è la condotta tenuta della compagnia area per fronteggiare tale situazione meteorologica: niente infatti è stato allegato dalla appellante per dimostrare quando sono cessate le condizioni metereologiche impeditive e che non fosse possibile decollare a partire da quel momento, come hanno fatto nella serata di quel giorno altre compagnie aeree.
In definitiva, non ha dimostrato, come era suo onere, che le condizioni meteo Parte_1 fossero tali da costringerla alla cancellazione del volo (e non una scelta discrezionale della compagnia, invero rivendicata da essa, scelta che, come tale, non la esonera dal riconoscere ai passeggeri la compensazione pecuniaria prevista dal Reg. CE 261/2004), specie ove si consideri che nella medesima serata, la maggioranza dei voli schedulati nelle ore successive a quello oggetto di causa sono partiti - seppur in ritardo – e regolarmente giunti a destinazione.
La sentenza di primo grado va quindi confermata.
Le spese di lite di questo grado di giudizio, stante la soccombenza di Parte_1 determinata dal rigetto dell'appello, devono essere poste a carico della parte appellante.
Il Tribunale condanna altresì al pagamento del doppio del contributo unificato, Parte_1 ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002 (Testo Unico delle Spese di Giustizia).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: in rigetto dell'appello conferma la sentenza n. 4268/2023, emessa dal Giudice di Pace di Milano;
pagina 3 di 4 condanna a rimborsare a le spese di lite di questo grado Parte_1 Controparte_1 di giudizio, che si liquidano in € 450 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali, da distrarsi a favore dell'avvocato antistatario;
condanna altresì al pagamento del doppio del contributo unificato, ai sensi Parte_1 dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002 (Testo Unico delle Spese di Giustizia).
Milano, 25 settembre 2025
Il Giudice
dott. Vincenzo Nicolini
Minuta redatta con la collaborazione del MOT Daniele Zambelli
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