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Sentenza 4 agosto 2025
Sentenza 4 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 04/08/2025, n. 382 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 382 |
| Data del deposito : | 4 agosto 2025 |
Testo completo
V.G. 4158/2024
BBLICA TANA RE PV
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Asti
Il Tribunale di Asti riunito in camera di consiglio nelle persone dei dottori:
Gian Andrea Morbelli Presidente rel.
Elga Bulgarelli Giudice
Sara Pozzetti Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. V.G. 4158/2024
avente per oggetto: separazione personale e divorzio (scioglimento del matrimonio)
congiuntamente proposta da:
Parte_1 nato il [...] a [...] rappresentato e difeso dall'avv. TARDITI ANNALISA
e ato il 9/07/1964 ad ALBA (CN) Parte_2
rappresentato e difeso dall'avv. BALBO LORENZA
ricorrenti con l'intervento del Pubblico Ministero, che non si è opposto alla domanda;
trattenuta in decisione alla scadenza del termine assegnato alle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Motivi di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato telematicamente in data 02/12/2024 le parti congiuntamente chiedevano a questo Tribunale di dichiarare la separazione personale e, all'esito di tale pronuncia e alla relativa irrevocabilità, di dichiarare lo scioglimento del matrimonio;
veniva pronunciata sentenza parziale n. 39/2025 pubblicata il 15/01/2025 e rimessa la causa sul ruolo del Giudice Relatore che fissava termine per il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni al 23/07/2025; essendo fallito il prescritto tentativo di conciliazione reso evidente dalla volontà delle parti di insistere nella pretesa nonché sentito il Pubblico Ministero che non si è opposto alla domanda;
il Tribunale di
Asti in composizione collegiale ha pronunciato la presente sentenza accogliendo le richieste formulate concordemente dalle parti:
“1) dichiarare la separazione personale dei coniugi autorizzando gli stessi a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
verserà a titolo di contributo al2) a partire dalla firma del presente ricorso il sig. Parte_1 mantenimento da qualificarsi in sede di divorzio a titolo di assegno divorzile- l'importo mensile netto di € 130,00 (centrotrenta00) mediante bonifico bancario alla sig.ra Parte_2 alle seguenti coordinate bancarie: Banca d'Alba [...]. Tale somma sarà versata alla signora Pt 2 anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese a decorrere dal mese di dicembre e sarà annualmente rivalutata in base agli indici ISTAT;
3) il sig. Pt 1 si impegna altresì a versare, entro e non oltre il 30.11.2024, a favore della sig.ra Pt_2 importo di euro 910,00 (a titolo di contributo in costanza di matrimonio ai sensi dell'articolo 143 c.c. per il periodo maggio - novembre 2024);
4) i coniugi danno atto di avere già risolto ogni altra pendenza economica e per l'effetto dichiarano di non avere null'altro da pretendere l'uno dall'altra, ad eccezione di quanto determinato ai punti precedenti;
5) disporre che le spese del presente giudizio saranno integralmente compensate tra le parti”;
la domanda essendo meritevole di accoglimento, posto che a) la legge primo dicembre 1970, n.898, così come modificata dalla legge 6 marzo 1987 n.74, prevede che, ove la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non sia ricostituibile, può proporsi domanda intesa ad ottenere la pronuncia di divorzio, qualora fra i coniugi stessi sia stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale, ovvero sia stata omologata la separazione consensuale e lo stato di separazione si protragga ininterrottamente per il tempo di legge, presupposti che nel caso di specie sicuramente ricorrono, come si evince dalla documentazione esibita, dalle concordi dichiarazioni delle parti e dalla diversa residenza anagrafica di ciascuno dei coniugi;
b) appare, pertanto, certo che lo stato di separazione perduri per il tempo necessario per legge e che proprio per la perdurante separazione sia ad oggi impossibile la ricostruzione di una qualsiasi forma di convivenza materiale o morale fra le parti;
c) il Pubblico Ministero non si è opposto alla domanda;
d) le condizioni dalle parti inserite nelle conclusioni concordi risultano congrue, conformi a legge e pienamente recepibili in questa sede.
La natura congiunta del ricorso e la formulazione di conclusioni congiunte escludono la necessità di una pronuncia sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Asti in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,
DICHIARA
lo scioglimento del matrimonio contratto da:
,nato a [...] il [...] e da Parte 2 nata ad ALBA Parte 1
(CN) il 9/07/1964, celebrato in CORTEMILIA in data 14/02/1999, trascritto nei registri degli atti dello Stato Civile dello stesso Comune al n. 2, Parte II, Serie C, Anno 1999, alle condizioni tutte di cui alle congiunte conclusioni delle parti, qui richiamate.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di provvedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Asti, in data 24/07/2025
Il presidente est.
(dott. Gian Andrea Morbelli)
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
BBLICA TANA RE PV
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Asti
Il Tribunale di Asti riunito in camera di consiglio nelle persone dei dottori:
Gian Andrea Morbelli Presidente rel.
Elga Bulgarelli Giudice
Sara Pozzetti Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. V.G. 4158/2024
avente per oggetto: separazione personale e divorzio (scioglimento del matrimonio)
congiuntamente proposta da:
Parte_1 nato il [...] a [...] rappresentato e difeso dall'avv. TARDITI ANNALISA
e ato il 9/07/1964 ad ALBA (CN) Parte_2
rappresentato e difeso dall'avv. BALBO LORENZA
ricorrenti con l'intervento del Pubblico Ministero, che non si è opposto alla domanda;
trattenuta in decisione alla scadenza del termine assegnato alle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Motivi di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato telematicamente in data 02/12/2024 le parti congiuntamente chiedevano a questo Tribunale di dichiarare la separazione personale e, all'esito di tale pronuncia e alla relativa irrevocabilità, di dichiarare lo scioglimento del matrimonio;
veniva pronunciata sentenza parziale n. 39/2025 pubblicata il 15/01/2025 e rimessa la causa sul ruolo del Giudice Relatore che fissava termine per il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni al 23/07/2025; essendo fallito il prescritto tentativo di conciliazione reso evidente dalla volontà delle parti di insistere nella pretesa nonché sentito il Pubblico Ministero che non si è opposto alla domanda;
il Tribunale di
Asti in composizione collegiale ha pronunciato la presente sentenza accogliendo le richieste formulate concordemente dalle parti:
“1) dichiarare la separazione personale dei coniugi autorizzando gli stessi a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
verserà a titolo di contributo al2) a partire dalla firma del presente ricorso il sig. Parte_1 mantenimento da qualificarsi in sede di divorzio a titolo di assegno divorzile- l'importo mensile netto di € 130,00 (centrotrenta00) mediante bonifico bancario alla sig.ra Parte_2 alle seguenti coordinate bancarie: Banca d'Alba [...]. Tale somma sarà versata alla signora Pt 2 anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese a decorrere dal mese di dicembre e sarà annualmente rivalutata in base agli indici ISTAT;
3) il sig. Pt 1 si impegna altresì a versare, entro e non oltre il 30.11.2024, a favore della sig.ra Pt_2 importo di euro 910,00 (a titolo di contributo in costanza di matrimonio ai sensi dell'articolo 143 c.c. per il periodo maggio - novembre 2024);
4) i coniugi danno atto di avere già risolto ogni altra pendenza economica e per l'effetto dichiarano di non avere null'altro da pretendere l'uno dall'altra, ad eccezione di quanto determinato ai punti precedenti;
5) disporre che le spese del presente giudizio saranno integralmente compensate tra le parti”;
la domanda essendo meritevole di accoglimento, posto che a) la legge primo dicembre 1970, n.898, così come modificata dalla legge 6 marzo 1987 n.74, prevede che, ove la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non sia ricostituibile, può proporsi domanda intesa ad ottenere la pronuncia di divorzio, qualora fra i coniugi stessi sia stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale, ovvero sia stata omologata la separazione consensuale e lo stato di separazione si protragga ininterrottamente per il tempo di legge, presupposti che nel caso di specie sicuramente ricorrono, come si evince dalla documentazione esibita, dalle concordi dichiarazioni delle parti e dalla diversa residenza anagrafica di ciascuno dei coniugi;
b) appare, pertanto, certo che lo stato di separazione perduri per il tempo necessario per legge e che proprio per la perdurante separazione sia ad oggi impossibile la ricostruzione di una qualsiasi forma di convivenza materiale o morale fra le parti;
c) il Pubblico Ministero non si è opposto alla domanda;
d) le condizioni dalle parti inserite nelle conclusioni concordi risultano congrue, conformi a legge e pienamente recepibili in questa sede.
La natura congiunta del ricorso e la formulazione di conclusioni congiunte escludono la necessità di una pronuncia sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Asti in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,
DICHIARA
lo scioglimento del matrimonio contratto da:
,nato a [...] il [...] e da Parte 2 nata ad ALBA Parte 1
(CN) il 9/07/1964, celebrato in CORTEMILIA in data 14/02/1999, trascritto nei registri degli atti dello Stato Civile dello stesso Comune al n. 2, Parte II, Serie C, Anno 1999, alle condizioni tutte di cui alle congiunte conclusioni delle parti, qui richiamate.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di provvedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Asti, in data 24/07/2025
Il presidente est.
(dott. Gian Andrea Morbelli)
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.