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Sentenza 25 novembre 2024
Sentenza 25 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 25/11/2024, n. 636 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 636 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
Sezione civile
Ruolo collegiale famiglia riunito in Camera di Consiglio, composto dai seguenti magistrati dr.ssa Gabriella Lupoli Presidente (rel/est.)
dr.ssa Claudia De SAti Giudice
dr.ssa Giulia Orefice Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al RGC 344/24 avente ad oggetto: Separazione trattenuta in decisione all'udienza del 5.11.2024
TRA
( ) n. a RA SA UN (VV) Parte_1 C.F._1
l'8.12.1984, res.te in BR (VV), con l'Avv. Giuseppe Mario Aloi - giusta procura in atti -
Ricorrente
E
( ) Controparte_1 C.F._2 convenuta
Nonché
Pubblico Ministero – sede -
Intervenuto
Pag. 1 a 2 Conclusioni: come atti e verbali di causa
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Con ricorso dep. il 10.3.2024 il ricorrente – premesso di aver contratto matrimonio concordatario con in data 29.8.2022 e che dall'unione in data Controparte_1
20.7.2023 nasceva il piccolo – chiedeva pronunciarsi separazione dei Per_1 coniugi, per i motivi meglio indicati in ricorso con le statuizioni consequenziali.
Fissata l'udienza per la comparizione delle parti, in data 24.9.2024 veniva depositata rinuncia al ricorso da parte del procuratore essendo in corso tentativi di riconciliazione fra le parti.
All'udienza del 5.11.2024, alcuna parte presente, preso atto della rinuncia, la causa era riservata alla decisione collegiale.
In rito
Osserva il Collegio che tale opzione, integrando una rinuncia alla domanda - rientrante fra gli ordinari poteri del difensore – si traduca nel venir meno dell'interesse alla naturale conclusione del giudizio da parte del ricorrente che invero non neanche notificato gli atti introduttivi manifestando così di fatto disinteresse alla prosecuzione del giudizio - e fondi, dunque, la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
Nulla va disposto per le spese che rimangono a carico di chi le ha anticipate in considerazione della natura e dell'esito del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vibo Valentia definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) nulla per le spese.
Così deciso nella CC telematica del 11.11.2024
La Presidente
Dr.ssa Gabriella Lupoli
Pag. 2 a 2
Sezione civile
Ruolo collegiale famiglia riunito in Camera di Consiglio, composto dai seguenti magistrati dr.ssa Gabriella Lupoli Presidente (rel/est.)
dr.ssa Claudia De SAti Giudice
dr.ssa Giulia Orefice Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al RGC 344/24 avente ad oggetto: Separazione trattenuta in decisione all'udienza del 5.11.2024
TRA
( ) n. a RA SA UN (VV) Parte_1 C.F._1
l'8.12.1984, res.te in BR (VV), con l'Avv. Giuseppe Mario Aloi - giusta procura in atti -
Ricorrente
E
( ) Controparte_1 C.F._2 convenuta
Nonché
Pubblico Ministero – sede -
Intervenuto
Pag. 1 a 2 Conclusioni: come atti e verbali di causa
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Con ricorso dep. il 10.3.2024 il ricorrente – premesso di aver contratto matrimonio concordatario con in data 29.8.2022 e che dall'unione in data Controparte_1
20.7.2023 nasceva il piccolo – chiedeva pronunciarsi separazione dei Per_1 coniugi, per i motivi meglio indicati in ricorso con le statuizioni consequenziali.
Fissata l'udienza per la comparizione delle parti, in data 24.9.2024 veniva depositata rinuncia al ricorso da parte del procuratore essendo in corso tentativi di riconciliazione fra le parti.
All'udienza del 5.11.2024, alcuna parte presente, preso atto della rinuncia, la causa era riservata alla decisione collegiale.
In rito
Osserva il Collegio che tale opzione, integrando una rinuncia alla domanda - rientrante fra gli ordinari poteri del difensore – si traduca nel venir meno dell'interesse alla naturale conclusione del giudizio da parte del ricorrente che invero non neanche notificato gli atti introduttivi manifestando così di fatto disinteresse alla prosecuzione del giudizio - e fondi, dunque, la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
Nulla va disposto per le spese che rimangono a carico di chi le ha anticipate in considerazione della natura e dell'esito del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vibo Valentia definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) nulla per le spese.
Così deciso nella CC telematica del 11.11.2024
La Presidente
Dr.ssa Gabriella Lupoli
Pag. 2 a 2