Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 11/02/2025, n. 1067 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1067 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del tribunale di Napoli in funzione di giudice del lavoro dott. Ada Bonfiglio ha emesso il giorno 11/02/2025, alla scadenza del termine per il deposito, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, delle note di trattazione scritta la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n.7258 del ruolo gen. dell'anno 2024(causa riunita r.g. n.7259/2024)
TRA
Parte_1 Parte_2
rappresentate e difese, in virtù di mandato in atti, dagli avv.ti Valeria Grimaldi e Stefano
Barra presso i quali elettivamente domiciliano;
ricorrenti
E persona del legale rapp.te p.t., Controparte_1
rappresentata e difesa, in virtù di mandato in atti, dagli avv.ti Raffaele De Luca Tamajo,
Franco Toffoletto, Giacomo De Fazio e Valeria Moriggi, presso i quali elettivamente domicilia;
resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con distinti ricorsi depositati in data 23.03.2024, successivamente riuniti per identità di questioni, le ricorrenti indicate in epigrafe hanno dedotto di aver lavorato alle dipendenze della società convenuta con sede legale in Napoli alla via Ponte di Tappia n. 47, con qualifica di ausiliario socio sanitario, la a far data dal 10 novembre 2003, la Pt_2
con contratto a tempo parziale a far data dal 02/02/2004; che la predetta Parte_1 società ha trasferito il ramo di azienda relativo all'attività di pulizia, sanificazione ed attività complementari alla società , con sede legale in Napoli Controparte_2
e le rappresentanze sindacali dei lavoratori si sono accordate per il trasferimento dei lavoratori a far data dal 01/07/2023 alle medesime condizioni contrattuali;
di aver sottoscritto in data 28/06/2023 verbale di conciliazione sindacale con la convenuta società cedente e la società cessionaria, in cui si disciplinava il suddetto Controparte_2
trasferimento; di aver altresì sottoscritto nella medesima data, e ad integrazione del succitato verbale ex art. 47, un ulteriore accordo con il quale, all'art 3, è stato previsto l'impegno della società cedente a corrispondere al dipendente che, nei successivi tre mesi alla cessione del ramo di azienda dovesse recedere dal contratto di lavoro intercorrente con Controparte_2
un importo a titolo di incentivo all'esodo pari ad € 5.000,00; di non essere state
[...]
edotte sulle modalità del recesso onde poter accedere, eventualmente, al suddetto incentivo, né dalla parte datoriale né dalle rappresentanze sindacali che avrebbero dovuto materialmente
“spiegare” la condizione posta nel suindicato verbale;
che in quella sede, è stato solo rappresentato che le condizioni di lavoro nella cessione non sarebbero mutate e che ove il rapporto con la cessionaria si fosse concluso, avrebbero potuto accedere al beneficio dell'incentivo, senza specificazione delle modalità del suddetto recesso;
che intrapreso il rapporto di lavoro con la cessionaria, le relative condizioni sono mutate, atteso che, con comunicazione del 15/08/2023, è stato loro prospettato di dover coprire il proprio orario di lavoro con spostamenti su più sedi;
che pertanto, dopo un confronto con la società cessionaria, si è addivenuti alla conclusione di risolvere consensualmente il rapporto di lavoro, come da richiesta – per la el 22/09/2023; di aver sottoscritto in data Parte_2
25/09/2023 un ulteriore verbale di conciliazione con la Controparte_2
la quale ha dichiarato di aver provveduto al licenziamento delle lavoratrici per giustificato motivo oggettivo con accettazione da parte di quest'ultime; di non essere state adeguatamente edotte dalle rappresentanze sindacali, nonché dal conciliatore, sulle condizioni di cui all'accordo integrativo del 28/06/2023, ovvero sui presupposti per l'eventuale accesso all'incentivo all'esodo; di aver accettato la cessione solo in quanto era stato loro rappresentato che le condizioni contrattuali non sarebbero mutate e che, entro tre mesi dalla cessione, avrebbero potuto richiedere suddetto incentivo all'esodo, in caso di risoluzione del rapporto con la cessionaria;
che le rappresentanze sindacali dei lavoratori, nonché il conciliatore presenti alla sottoscrizione del verbale di conciliazione del 28/06/2023
e dell'accordo integrativo sottoscritto nella medesima data, in alcun modo hanno chiarito la circostanza per cui il suddetto incentivo all'esodo fosse da corrispondersi solo in caso di
“dimissioni”; di essere state pertanto indotte in errore, come si evince dai successivi atti, posti in essere nella piena consapevolezza che, in ogni caso, non avrebbero perso, quantomeno, quel beneficio di cui all'accordo integrativo del 28/06/2023 al punto n. 3.; che a nulla è valsa la richiesta di pagamento del suddetto incentivo alla società convenuta formulata a mezzo pec in data 26/09/2023.
Tanto premesso, rappresentando la nullità e/o l'annullabilità dell'accordo integrativo al verbale di conciliazione del 28/06/2023 con riguardo alla transazione di cui al punto n. 3, hanno concluso chiedendo di “dichiarare nullo e/o annullabile l'accordo sindacale del
28/06/2023 al punto n.3, ovvero nella parte in cui ha previsto che la società Nephrocare
S.p.A. si impegnava a corrispondere al dipendente, che nei successivi tre mesi dalla cessione del ramo di azienda dovesse recedere dal contratto di lavoro intercorrente con
un importo a titolo di incentivo all'esodo pari ad € Controparte_2
5.000,00; 2. conseguentemente condannare la resistente a corrispondere alla ricorrente la somma complessiva lorda pari ad € 5.000,00 (cinquemila/00) a titolo di incentivo all'esodo, in ragione del contestato difetto di rappresentanza sindacale;
” Spese vinte.
Nel resistere alla domanda, la convenuta AR S.P.A., ne ha dedotto l'inammissibilità oltre che l'infondatezza in fatto ed in diritto, rilevando altresì la temerarietà della lite.
Ha evidenziato, in via preliminare, l'inammissibilità della domanda volta alla dichiarazione di nullità dell'accordo sindacale, atteso che alcuna norma imperativa è stata violata;
quanto alla pretesa annullabilità dell'accordo, ne ha rilevato la carenza di legittimazione attiva in capo alle ricorrenti.
Ha poi rappresentato che la clausola di cui all'accordo sottoscritto in data 28 giugno 2023 risulta chiara, non necessitando di ulteriori specificazioni, presupponendo inequivocabilmente un atto di recesso del lavoratore.
Quanto alla domanda proposta da , ha altresì rilevato, in via subordinata, Parte_1
che in ogni caso la somma eventualmente dovuta andrebbe riparametrata in ragione del suo orario di lavoro part-time.
Ha pertanto concluso per il rigetto della domanda, con condanna al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c.
*********** Al fine della preliminare delimitazione del tema d'indagine va evidenziato che nel promuovere l'azione giudiziale in esame le ricorrenti hanno chiesto unicamente
l'annullamento del punto 3) del verbale di accordo sindacale sottoscritto tra la
AR S.P.A e i rappresentanti dei lavoratori in data 28.6.2023 ad integrazione di quello sottoscritto in data 27.6.2023 nell'abito della procedura prescritta dall'art 47 l. 428/1990 in presenza di trasferimento di ramo d'azienda, lamentando
'assenza di assistenza' dei rappresentanti sindacali.
Tuttavia non è dato comprendere in che modo l'annullamento, in parte qua, dell'accordo sindacale possa produrre gli effetti richiesti, dal momento che l'impegno al pagamento dell'incentivo all'esodo assunto dalla spa, e qui richiesto, scaturisce unicamente dalla sottoscrizione di quell'accordo.
Ciò posto, deve ritenersi fondata la preliminare eccezione di difetto di legittimazione ad agire per l'annullamento della clausola contenuta al punto 3) dell'accordo sindacale siglato dalle parti sociali in data 28.6.2023.
Le ricorrenti, infatti, quali dipendenti della cedente, non hanno preso parte personalmente alla stipula dell'accordo, cui possono partecipare unicamente i rappresentanti sindacali dei lavoratori medesimi, i cui nominativi sono riportati nell'epigrafe del verbale d'accordo.
Risulta evidente pertanto che le argomentazioni in diritto contenute nell'atto introduttivo, con riferimento ai vizi della volontà e, in particolare, all'errore, in cui sarebbero incorse le ricorrenti, risultano prive di pregio, ove si consideri che la domanda di 'annullamento' ha ad oggetto unicamente la citata clausola 3) che è contenuta nel verbale di accordo sindacale, sottoscritto nel corso del procedimento legale previsto per il trasferimento del ramo d'azienda, peraltro mai citato o richiamato nel predetto verbale di conciliazione sindacale.
Per completezza motivazionale, va altresì evidenziato, che la domanda risulta infondata anche sotto altro profilo, tenuto conto dei motivi di impugnazione prospettati.
In punto di diritto, giova ricordare che sul tema della assistenza al lavoratore in sede conciliativa, la Corte di Cassazione ha avuto modo di affermare che la ratio delle norme contenute nei primi tre commi dell'art. 2113 c.c. deve essere individuata nella considerazione che il lavoratore possa trovarsi in condizioni di soggezione o di inferiorità nei confronti del suo datore di lavoro nel momento in cui, da solo, sottoscrive un atto di rinunzia o di transazione relative ad un diritto derivante da disposizioni inderogabili della legge e dei contratti ed accordi collettivi e concernente i rapporti di cui all'art. 409 c.p.c. Il legislatore, quindi, ha voluto predisporre una disciplina di particolare tutela del lavoratore ed ha stabilito che le rinunzie e le transazioni possono essere dal medesimo impugnate, entro un termine perentorio, così introducendo una ulteriore figura di annullabilità oltre alla azione generale prevista dagli artt. 1425 e ss.
c.c. Questa esigenza di tutela, collegata al rischio che la volontà del lavoratore possa essere coartata ed indirizzata ad un risultato contrario ai suoi interessi, non sussiste, peraltro, quando la conciliazione si realizza in una delle forme previste dall'ultimo comma dell'art. 2113 c.c. In base a tale disposizione, il negozio transattivo stipulato in sede conciliativa, giudiziale o stragiudiziale, è assoggettato a un regime giuridico derogatorio della regola generale - stabilita dai commi secondo e terzo della predetta norma - dell'impugnabilità nel termine decadenziale di sei mesi, perché l'intervento del terzo investito di una funzione pubblica (giudice, autorità amministrativa o associazione di categoria) è ritenuto idoneo a superare la presunzione di non libertà del consenso del lavoratore (v. Cass. n. 6611 del 1995). La disciplina derogatoria dell'art. 2113, ultimo comma c.c., presuppone (v. Cass. 16154 del 2021 in motivazione) che l'assistenza prestata dai rappresentanti sindacali sia stata effettiva, così da porre il lavoratore in condizione di sapere a quale diritto rinunci e in che misura (Cass. 23 ottobre 2013, n. 24024; Cass. 4 settembre 2018, n. 21617). A tale scopo, si ritiene sufficiente l'idoneità del rappresentante sindacale a prestare, in sede conciliativa,
l'assistenza prevista dalla legge ed inoltre che la compresenza del rappresentante sindacale e del lavoratore al momento della conciliazione faccia presumere l'adeguata assistenza fornita dal primo, chiamato a detto fine a prestare opera di conciliatore (per il conferimento di un mandato implicito del lavoratore necessariamente sottostante all'attività svolta dal primo), a meno che il dipendente, onerato, non fornisca la prova che il rappresentante sindacale, pur presente, non abbia prestato la necessaria assistenza (Cass. 3 settembre 2003, n. 12858).
Nella fattispecie le lavoratrici hanno dedotto un difetto di assistenza da parte dei rappresentanti sindacali che hanno partecipato alle trattative e, quindi, alla sottoscrizione del verbale di accordo sindacale del 20.06.2023 qui ( unicamente) impugnato.
In particolare le stesse hanno dedotto”… un mancato intervento di reale ed effettiva assistenza in favore della ricorrente da parte dei sindacalisti presenti all'accordo del 28/06/2023. Infatti in occasione dell'accordo integrativo del 28/06/2023 al verbale ex art 411 comma 3 datato sempre al 28/06/2023, le rappresentanze dei lavoratori nelle persone dei sig.ri , , e Persona_1 Persona_2 Persona_3 Per_4
non hanno assolutamente chiarito alla ricorrente il significato di quanto previsto
[...] al punto 3 del suddetto accordo…”.
Quindi le lavoratrici lamentano l'omessa assistenza da parte dei nominativi riportati, che non avrebbero chiarito adeguatamente il significato della clausola 3, in relazione alla quale viene formulata la presente domanda di condanna al pagamento dell'incentivo all'esodo.
Tanto chiarito, in primo luogo, deve evidenziarsi che la clausola in questione ha una portata letterale di agevole comprensione, nell'attribuire a ciascun lavoratore il diritto all'incentivo economico solo qualora avesse deciso, entro tre mesi dalla cessione del ramo, di recedere dal rapporto di lavoro con la cessionaria, mentre non è fatto alcun riferimento, né implicito , né esplicito, alla fattispecie del 'licenziamento' che invece ha interessato le ricorrenti, il cui rapporto di lavoro è stato risolto per giustificato motivo oggettivo con la comunicazione del 25.09.2023 ( cfr doc in atti) .
In secondo luogo, dalla documentazione versata in atti – anche quella acquisita in pendenza di giudizio, dovendosene ritenere ammissibile il deposito, trattandosi di atti già entrati nella sfera di conoscibilità della società resistente – emerge con evidenza che le ricorrenti, alla data delle pec, recapitate alla s.p.a. ex datrice di lavoro il
23.09.2023, erano consapevoli della possibilità di accedere ad un incentivo all'esodo , facendo tuttavia riferimento - riportando uno stralcio del testo virgolettato ( cfr lettera
23.09.2023) - ad un accordo datato '29.06.2023' – accordo non menzionato nel ricorso introduttivo, né depositato agli atti del giudizio – in cui detto incentivo spetterebbe, per come riportato nella pec che si sta esaminando, in caso di adesione del lavoratore alla
'risoluzione consensuale' del rapporto. Modalità che tuttavia non viene mai presa in esame negli accordi che sono stati prodotti in giudizio.
Né d'altra parte le ricorrenti in questa sede hanno esposto e argomentato, sotto alcun profilo, motivi di impugnazione dei verbali di conciliazione in sede sindacale che le hanno riguardate e, in particolare, quello del 25.09.2023, sottoscritto dalle lavoratrici, sebbene a tale data le stesse non avessero ricevuto alcun riscontro alla richiesta di pagamento dell'incentivo all'esodo contenuta nella loro pec del 23.09.2023 ( cfr docc in atti). Circostanza che consente ragionevolmente di escludere, con un adeguato grado di certezza, che le stesse, rinunciando all'impugnativa del licenziamento, potessero fare legittimamente affidamento sul diritto al beneficio economico in questione.
Conclusivamente il ricorso va rigettato.
Le spese vanno interamente compensate per le peculiarità in diritto e in fatto della vicenda esaminata
P.Q.M.
a) Rigetta il ricorso b) Compensa interamente le spese di giudizio tra le parti
Napoli 11.02.2025
Il giudice del lavoro
(dott.ssa A. Bonfiglio)