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Sentenza 31 maggio 2025
Sentenza 31 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 31/05/2025, n. 1541 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1541 |
| Data del deposito : | 31 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1923/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione quarta civile nelle persone dei seguenti magistrati: dr. Margherita Monte Presidente dr. Vinicia Licia Serena Calendino Consigliere avv. Paola Ambruosi Giudice Ausiliario rel ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 1923/2024 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), elettivamente domiciliato in VIA Parte_1 C.F._1 BERNARDINO VERRO N. 33/6 20100 MILANO presso lo studio dell'avv. MASTRETTA MASSIMILIANO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti,
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. , e (C.F. Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
), elettivamente domiciliati in VIA PASSERINI N. 6 0000 MONZA presso lo C.F._3 studio dell'avv. CENTONZE FERRUCCIO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti,
APPELLATI avente ad oggetto: Mandato
sulle seguenti conclusioni.
Per Parte_1
“Piaccia alla Corte di Appello di Milano Ill.ma adita, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così giudicare:
1. In accoglimento dello spiegato appello, riformare l'impugnata sentenza n. 5412/2024 emessa dal Tribunale di Milano, nel procedimento R.G. n. 17526/2021, in data 24 maggio 2024,, pubblicata mediante deposito in cancelleria in pari data e notificata in data 31 maggio 2024, e per l'effetto:
2. Nel merito, respingere le domande tutte formulate dagli attori nei confronti della signora
[...]
, in quanto infondate in fatto ed in diritto. Parte_1
pagina 1 di 9 3. Sempre nel merito, in via riconvenzionale, condannare - per le ragioni in premessa - i signori
e , nella loro qualità di eredi del signor , al Controparte_1 Controparte_2 Persona_1 pagamento, in solido tra loro, a favore della convenuta della somma di € 4.200,00=, oltre interessi legali dal dovuto al saldo, ovvero a quella diversa somma che dovesse risultare di giustizia, anche in seguito all'espletanda istruttoria.
4. Con rifusione delle spese sia del giudizio di primo grado che del presente giudizio, Iva e Cpa considerati e sentenza esecutiva.”
Per e CP_1 Controparte_2
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, contrariis rejectis, premesse le declaratorie necessarie o semplicemente opportune
- accertato, per tutti i motivi di cui in atti, che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 348 bis cpc l'appello non ha una ragionevole possibilità di essere accolto, disporre la discussione orale ex art. 350 bis cpc – 281 sexies cpc ai sensi del combinato disposto 348 – bis cpc- 350 cpc e confermare integralmente la sentenza n.
5412/2024 (RG n. 17526/2021) emessa dal Tribunale di Milano, Sezione V Civile, dott.ssa Sarah
Gravagnola, in data 24.05.2024 e pubblicata in pari data;
- in ogni caso, rigettare l'appello promosso dall'appellante e le domande avversarie per tutti i motivi sopra esposti e, per l'effetto e in ogni caso, confermare integralmente la sentenza n. 5412/2024 (RG n.
17526/2021), Repert. n. 4553/2024, emessa dal Tribunale di Milano, Sezione V Civile, dott.ssa Sarah
Gravagnola, in data 24.05.2024 e pubblicata in pari data.
Con vittoria di compensi e spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
In via istruttoria Si insiste, per mero tuziorismo difensivo, nell'ammissione delle istanze istruttorie formulate nella memoria ex art. 183, comma VI, n. 2 depositata nel procedimento di primo grado e richiamate nel foglio di precisazione delle conclusioni, che qui si danno per richiamate e cui si rimanda per brevità”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 5412/2024 pubblicata il 24/05/2024, il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando nella causa R.G. 17526/20231promossa da e nei confronti di CP_1 Controparte_2
ha così deciso: Parte_1
“condanna parte convenuta al pagamento in favore degli attori, per le ragioni di cui in parte motiva, della somma di euro 116.130,52 oltre interessi (art. 1284 co. 4 c.c.) dalla domanda al saldo effettivo;
condanna parte convenuta a rimborsare a parte attrice le spese di lite che liquida in euro 786,00 per esborsi, euro 14.103,00 per compensi professionali, oltre iva e cpa, 15% spese forfettarie”.
Il Tribunale così sintetizza i fatti e lo svolgimento del processo:
“Con atto di citazione regolarmente notificato i sig.ri e Controparte_1 Controparte_3 convenivano in giudizio, innanzi al Tribunale di Milano la sig.ra chiedendo: - di Parte_1 accertare la legittimazione attiva dei germani e , quali unici eredi del padre CP_1 Controparte_2 sig. , a ottenere la rendicontazione della gestione effettuata dalla sig.ra Persona_1 [...]
sul patrimonio del de cujius in forza della procura generale dell'11.11.2015 a rogito Parte_1 del Notaio dott. di Milano, Rep. n. 206301/30656, registrata il 16.11.2015 al n. Persona_2
47202/1T presso l'Agenzia delle Entrate di Milano 4; - di accertare che la sig.ra Parte_1
, in qualità di procuratrice generale del sig. , giusta procura generale
[...] Persona_1
pagina 2 di 9 dell'11.11.2015, ha omesso, in violazione delle norme sull'esecuzione del mandato, di rendicontare agli attori, in qualità di unici eredi ab intestato del mandante, la gestione del patrimonio del de cuius;
- di ordinare alla sig.ra
[...]
, in qualità di procuratrice generale del sig. giusta procura Parte_1 Persona_1 generale dell'11.11.2015, di presentare il rendiconto della gestione effettuata dalla data di rilascio del mandato in suo favore sino al decesso del mandante in ossequio a quanto previsto dall'art. 1713 cc e nella stessa procura generale;
di condannare la sig.ra , ex art. 1218 – 1223 c.c. al Parte_1 risarcimento del danno e alla restituzione delle somme indebitamente prelevate dal conto corrente del de cuius in favore degli attori, in qualità di unici eredi ab intestato del de cuius, , Persona_1 nella misura accertata a seguito del deposito del rendiconto;
- con vittoria di spese e competenze di lite. Costituendosi in giudizio parte convenuta chiedeva di respingere le domande tutte formulate dagli attori in quanto infondate in fatto ed in diritto;
e, in via riconvenzionale, di condannare i signori
e , nella loro qualità di eredi del signor , al Controparte_1 Controparte_2 Persona_1 pagamento, in solido tra loro, a favore della convenuta della somma di € 4.200,00=, oltre interessi. legali dal dovuto al saldo, ovvero a quella diversa somma ritenuta di giustizia;
con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa”
Il Tribunale di Milano ha deciso nei termini di cui sopra, ritenendo la procura generale conferita alla
, un mandato con obbligo del mandatario di rendere il conto del suo operato, e pertanto Pt_1 giustificata la richiesta dei germani di avere il rendiconto. Stimava poi in € 121.130,52 Per_1 l'ammanco ingiustificato dal conto di gestione.
Avverso la sentenza è stato proposto appello , che insiste a richiedere il rigetto Parte_1 delle domande avanzate dai germani e, in subordine, la condanna di questi ultimi al Per_1 pagamento della somma di € 4.200,00.
Si sono costituiti e eccependo preliarmene l'inammissibilità dell'appello ex CP_1 Controparte_2 art. 348 bis cpc e nel merito chiedendo il rigetto dell'appello.
Precisate le conclusioni e depositate le memorie conclusive, all'udienza del 17/04/2025 la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, si osserva come sia, allo stato, superata la richiesta, formulata dagli appellati, di applicazione del disposto di cui all'art. 348 bis c.p.c., in quanto già assorbita dalla stessa preferenza assegnata alla pronuncia di sentenza ordinaria a cognizione piena, non limitata ad un giudizio di tipo probabilistico, avendo la Corte ritenuto di non avvalersi della sua discrezionale facoltà di decidere a norma della disposizione citata: invero, l'articolazione della materia controversa mal si conciliava con il giudizio meramente probabilistico previsto dall'art. 348 bis c.p.c., rendendo perciò opportuna la delibazione della causa con cognizione ordinaria.
Con il primo motivo, l'appellante censura la sentenza laddove ha ritenuto sussistente la fattispecie del mandato.
Assume , che nel 2009 aveva instaurato una relazione affettiva con Parte_1 Persona_1 padre degli odierni appellati, il quale si trasferiva presso l'abitazione della in Opera, ove la Pt_1 coppia ha convissuto per 10 anni, fino alla morte del compagno. Per tale ragione la deducente,
pagina 3 di 9 all'aggravarsi delle condizioni fisiche del proprio compagno, se ne prendeva cura, in adempimento di un dovere morale nascente dalla convivenza more uxorio. Quindi, secondo la tesi, il giudice di primo grado - nell'affermare l'esistenza di un rapporto di mandato fra la e il riferibile a tutti Pt_1 Per_1 gli atti di disposizione compiuti sul patrimonio del de cuius - avrebbe erroneamente fatto riferimento alla sola procura generale rilasciata dal in data 11/11/2015 in favore della convivente, non Per_1 considerando però, che nel caso di specie, i rapporti affettivi fra le parti non avrebbero potuto che far presumere l'insussistenza di un mandato, quale rapporto sottostante alla procura rilasciata, presunzione peraltro confermata dalla mancata previsione di un compenso in favore della . Inoltre, il giudice Pt_1 avrebbe erroneamente ricompreso, nella nozione di mandato, tutti gli atti dispositivi del patrimonio del e non solo quelli posti in essere in forza della procura. Ciò solo poiché nella procura era Per_1 previsto l'obbligo di rendiconto, che però si riferisce solo agli atti posti in essere in forza della procura.
La censura deve essere disattesa
Come è noto l'istituto della rappresentanza risulta, nel codice vigente, nettamente distinto da quello del mandato. Invero, mentre la procura è un negozio giuridico unilaterale con il quale viene conferito il potere di agire in nome e per conto di un determinato soggetto, il mandato è il contratto con il quale una parte si obbliga a compiere uno o più atti giuridici per conto dell'altra. Ciò nondimeno, i due istituti risultano strettamente connessi tra loro tanto da poter ritenere che la procura altro non sarebbe se non il momento iniziale (proposta) di un iter contrattuale relativo al contratto di gestione, il quale si perfeziona ex art. 1327, quindi l'esercizio del potere di agire in nome e per conto, costituirebbe accettazione della proposta di mandato. Tale impostazione risulta affermata dalla giurisprudenza di legittimità che, con sentenza 2006/12848, ha chiarito come il conferimento di una procura ed il suo esercizio “costituiscono sicuri indici per poter affermare che l'attribuzione di tale potere scaturisce da un accordo tra le parti con il quale si instaura un rapporto di mandato.”
Con riferimento alla censura che attiene all'accertamento compiuto dal giudice di prime cure in ordine alla sussistenza, tra le parti, di un rapporto di mandato sottostante la procura generale conferita, la ratio decidendi che sorregge sul punto la decisione impugnata appare ineccepibile. Invero, una volta considerato che la procura si risolve nel mero conferimento ad un soggetto del potere di compiere un atto giuridico in nome di un altro soggetto, è giocoforza riconoscere la sussistenza di un rapporto sottostante, in forza o in funzione del quale la procura è rilasciata. L'indagine in proposito svolta dal tribunale ha avuto come esito che tale rapporto, nella specie, andava identificato in un contratto di mandato, vale a dire che la procura sottintendeva il conferimento di un incarico da parte del rappresentato e la sua accettazione da parte del rappresentante, argomentando, al riguardo, in ragione della duplice circostanza che, da un lato, la procura era stata conferita e, dall'altro, che essa era stata effettivamente adempiuta dal rappresentante, avendo la stessa confermato di aver compiuto atti Pt_1 di gestione (quali la vendita di un appartamento, il pagamento di fatture per lavori di ristrutturazione).
Il ragionamento merita di essere condiviso, atteso che il conferimento di un potere giuridico ad un terzo e, soprattutto, il suo concreto esercizio da parte di quest'ultimo, costituiscono sicuri indici per poter affermare che l'attribuzione di tale potere è scaturito da un accordo tra le parti con il quale al rappresentante è stato conferito l'incarico di compiere un determinato atto giuridico.
Come risulta dalla sentenza impugnata, la , nel costituirsi in giudizio, deduceva che i rapporti tra Pt_1 lei ed il dovevano essere inquadrati nel più ampio contesto affettivo, dovuto alla convivenza Per_1 more uxorio tra loro instauratasi, dichiarando di aver effettuato prelievi sul conto corrente del Per_1 in forza della procura generale, ma solo per far fronte ai numerosi problemi di salute del proprio compagno.
pagina 4 di 9 Tuttavia, il conferimento di una procura ed il concreto esercizio di essa da parte del soggetto che ne è investito costituiscono, in mancanza di deduzioni in ordine alla riconducibilità della stessa a rapporti gestori attinenti alla rappresentanza di enti giuridici o imprese od altre situazioni o rapporti pure in astratto compatibili con il suo rilascio, elementi sufficienti per affermare che la procura è stata conferita in virtù di un rapporto di mandato, con il conseguente obbligo del rappresentante, ai sensi dell'art. 1713 cod. civ., di rendere il conto dell'attività compiuta e di rimettere al rappresentato quanto ricevuto nell'espletamento dell'incarico (Cass. n. 12848/2006; Cass 06/08/2013, n.18660), così come peraltro espressamente previsto nella procura in oggetto.
Venendo al caso di specie può ritenersi accertato documentalmente quanto segue: - con atto del
11/11/2015 padre degli odierni appellati, nominava e costituiva quale proprio Persona_1 procuratore ad negotia, la propria convivente “affinchè compia ogni atto sia di Parte_1 ordinaria che di straordinaria amministrazione relativo ai beni presenti e futuri, mobili ed immobili, firmando qualsiasi atto o documento pubblico o privato”. L'elencazione dei poteri conferiti prevedeva una serie di azioni tra le quali, stipulare contratti relativi a beni mobili e immobili e compiere tutte le operazioni bancarie, compresa la gestione dei conti correnti, “…disponendo anche delle somme di proprietà del comparente…”. La procura, infine, prevedeva espressamente l'obbligo di rendiconto in capo alla (doc.8 appellati). Pt_1
Giova sul punto aggiungere, che l'azione di rendiconto comporta anche un giudizio sulla responsabilità connessa allo svolgimento concreto delle attività inerenti al mandato, nel quale il mandatario deve fornire la prova non soltanto delle somme incassate e dell'entità e causale degli esborsi, ma anche di tutti gli elementi di fatto sulle modalità di esecuzione dell'incarico, utili per la valutazione dell'operato del mandatario stesso, in relazione ai fini perseguiti, ai risultati raggiunti ed ai criteri di buona amministrazione e di condotta prescritti dagli artt. 1710 -1176 c.c. (Cass. n. 7592/94).
Nel caso di specie, il documento denominato rendiconto depositato in atti e prodotto sub doc. 10 dall'appellante, non può ritenersi, alla luce di quanto sopra ricordato, quale prova idonea a rappresentare un rendimento del conto a favore degli appellati, poiché il rendiconto non consiste in un mero prospetto contabile dal quale evincere le indicazioni delle spese e dei ricavi, bensì anche nel dovere di consegna della documentazione (ricevute, fatture, lettere contabili, scontrini fiscali, etc.) atta a rendere possibile una verifica dell'operato del mandatario.
Ciò posto, vale la pena evidenziare come l'art. 1713 c.c. preveda espressamente l'obbligo per il mandatario di rendere il conto del suo operato. Va sottolineato come l'obbligo in questione non si sostanzia semplicemente nell'indicazione di quanto si è speso ed incassato (c.d. mero rendiconto contabile), ma il mandatario è tenuto a dare conto di tutto quanto ha compiuto ed eseguito. In altri termini, il mandatario deve fornire ogni informazione circa “ciò che è accaduto” (cfr. ex multis Cass. 25904/2009) e, più nello specifico, deve rendere noti tutti i fatti storici che hanno prodotto entrate ed uscite di denaro al fine di ricostruire i rapporti di dare e avere, con tutta la relativa documentazione di spesa.
L'estinzione del mandato per morte del mandante, prevista dall'art. 1722 c.c., n. 4, e l'obbligo di rendiconto a carico dello stesso mandatario, previsto dal precedente art. 1713, comma 1, si collocano su piani diversi e non confondibili, talché l'evento morte spiega il solo effetto giuridico di trasferire l'obbligo di rendiconto dal mandatario ai suoi eredi ovvero, nel caso di morte del mandante, in favore dei suoi eredi in virtù delle norme generali in tema di successione mortis causa. Sul punto la suprema Corte ha infatti precisato che “L'obbligo di rendicontazione (art. 1713 c.c.) si trasferisce in capo agli eredi secondo le regole generali del diritto successorio. Il decesso del mandante estingue certamente il pagina 5 di 9 rapporto fiduciario di mandato mentre lascia immutato il diritto-obbligo di rendere il conto della gestione - nonché la restituzione di cose e sostanze - in capo al mandatario ed a favore degli eredi del mandate”. (Cassazione civile sez. III, 22/03/2013, n.7254)
Alla luce di quanto sin qui osservato, è dunque evidente che l'appellante aveva l'obbligo di rendere il conto della gestione, così come peraltro puntualmente previsto nella procura conferita, nonché di restituire i beni entrati nel patrimonio del de cuis in favore degli odierni appellati, quali unici eredi legittimi del Per_1
Con il secondo motivo l'appellante censura la sentenza nella parte in cui il tribunale ha presunto che tutti gli atti dispositivi sul patrimonio di non siano stati posti in essere dallo stesso Per_1 in ragione delle sue condizioni di salute.
Deduce la che le prove testimoniali rese nel giudizio di primo grado, dimostrerebbero che le Pt_1 condizioni di salute del proprio convivente, non avrebbero inciso sulla sua capacità di comprensione e quindi sulla sua capacità di intendere di volere così come anche documentato nell'ottobre del 2015 dal medico curante di (doc 9). Per_1
Il motivo va rigettato
Osserva la Corte che, come compiutamente rilevato dal Tribunale, contrariamente a quanto dichiarato dall'appellante, risulta in atti un quadro clinico gravemente compromesso del affetto, sin dal Per_1 2011, da Morbo di Alzheimer. Dalla documentazione medica depositata, risulta accertato “deficit mnesico per eventi recenti progressivamente ingravescente, associato a rallentamento motorio. Da 6 mesi comparsa anche di disturbo del linguaggio. Facile irascibilità, aggressività verbale e saltuariamente fisica. A tratti idee deliranti di persecuzione”( referto 18/02/2014 doc.5). “Presenta anche di disturbo del linguaggio: dice parole che non esistono, chiede "come si chiama questo?", a volte non usa l'oggetto o il soggetto nella frase. Non riesce più a leggere o scrivere... Idee deliranti in particolare sui soldi e di persecuzione. Allucinazioni visive con contenuto angoscioso (persone e animali)” (referto 7/10/2014). Nel 2015 sottoposto a nuova visita, si rimarcava “paziente con eloquio non comprensibile, disorientato. Deambulazione a piccoli passi con tronco flesso verso destra (sindrome di pisa), esegue gli ordini…stato di agitazione psicomotoria in paziente con decadimento cognitivo” (referto 29/9/2015) e ancora nel 2016 “Decadimento cognitivo di grado severo di probabile natura degenerativa primaria” (referto 10/03/2016). Nel 2017, gli viene riscontrato un
“Peggioramento cognitivo e motorio. Più lento nei movimenti. Allucinazioni visive, facile distraibilità. Fluttuazioni cognitive … Difficoltà nella comprensione dei compiti, in particolare su richiesta verbale…Sta effettuando riabilitazione cognitiva in ciclo di RSA aperta” e nel 2018 “Peggioramento cognitivo e motorio. Più lento nei movimenti e più rigido. Persistenza di allucinazioni visive, facile distraibilità. Eloquio non comprensibile. Dorme di notte, e spesso anche di giorno…Difficoltà nella comprensione dei compiti, in particolare su richiesta verbale…Mangia senza disfagia. Va imboccato.
Esce di casa solo con la carrozzina per il resto vita letto-poltrona. Alterato equilibrio e deambulazione…”(referti 7/7/2017 e 15/8/2018).
Ebbene, è indubitabile lo stato di grave decadimento cognitivo del aggravatosi di anno in Per_1 anno. A nulla, peraltro, valendo il richiamo fatto dall'appellante al certificato della dott. del Per_3
7/10/2015 (doc.9) che, secondo la , fornirebbe prova delle capacità cognitive del . Pt_1 Per_1
Invero, nel detto certificato, il medico attesta che il “È affetto da declino cognitivo senile con Per_1 afasia e difficoltà di linguaggio, e non è in grado di apporre la propria firma;
è affetto da ipoacusia
pagina 6 di 9 ma è in grado di comprendere ciò che gli viene riferito”, certificato, tuttavia, risalente all'ottobre del
2015, precedente al rilascio della procura generale.
Dal descritto quadro clinico non può che evidenziarsi l'incapacità del di gestire il proprio Per_1 patrimonio, tanto da rilasciare procura generale in favore della . Correttamente, quindi, il Pt_1 tribunale ha valutato che il non era in grado di compiere alcun atto di disposizione, soprattutto Per_1 di compiere operazioni sul proprio conto corrente quali bonifici, prelievi bancomat, pagamenti con la carta o a mezzo assegni.
E nemmeno le dichiarazioni rese dai testimoni escussi, riescono a confutare le suddette considerazioni, palesandosi del tutto generiche e inattendibili.
Difatti, valutando le testimonianze, alla stregua degli elementi di natura oggettiva (quali precisione e completezza e contraddizioni), esse si mostrano del tutto generiche e inconcludenti, non collocando nemmeno compiutamente il fatto narrato nel tempo e nello spazio. Le deposizioni si mostrano, altresì, non del tutto logiche e coerenti né prive di contraddizioni.
Come ritenuto dalla Cassazione con sentenza 1599/2023, “La testimonianza deve essere, inoltre, dotata di adeguata capacità dimostrativa del fatto da provare e questa sarà tanto maggiore quanto meglio il teste sia stato in grado di rappresentare il fatto e quanto più l'oggetto della deposizione sia
“significativo” di ciò che con la testimonianza si intende provare. Infine, giova sicuramente all'attendibilità della testimonianza la circostanza che il fatto sia analiticamente esposto, attesa la regola di esperienza che insegna che la menzogna è genericamente lacunosa ed incompleta, per l'impossibilità di attribuire ad un fatto inventato la ricchezza di particolari che sono propri, invece, degli accadimenti reali”
Nella fattispecie si tratta di testimonianze di limitata capacità dimostrativa dei fatti rappresentati, fondate su pochissime generiche affermazioni era in grado di deambulare e mangiare da Per_1 solo e leggere il giornale…” (teste ), “inizialmente era lucido e conosceva anche Tes_1 Per_1 il valore del denaro, poi dopo lo ha perso…”. Affermazioni non solo scarsamente descrittive e generiche, non puntualmente collocate nel tempo e nello spazio, ma addirittura confliggenti con i referti medici ove si riferiva che sin dal 2014 il “Non riesce più a leggere o scrivere” e che, Per_1 perlomeno dal 2017, “Va imboccato. Esce di casa solo con la carrozzina…”.
E', quindi, di tutta evidenza che le dichiarazioni rese, si mostrano oltre che generiche, incoerenti e contraddittorie, in contrasto con la documentazione medica depositata in atti, documentazione certamente attendibile.
Con il terzo e quarto motivo, da esaminare congiuntamente per ragioni di connessione, l'appellante contesta la sentenza nella parte in cui il tribunale ha ritenuto che tutti gli atti di disposizione compiuti sul patrimonio siano stati eseguiti dalla , pervenendo alla Pt_1 determinazione del danno subito dagli eredi del per l'inadempimento all'obbligo di Per_1 rendicontazione da parte dell'appellante.
Assume l'appellante che non vi sarebbe la prova che gli atti dispositivi compiuti sul patrimonio del rappresentati perlopiù da prelievi Bancomat, siano stati eseguiti dalla . Per_1 Pt_1
Deduce inoltre che, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, la liquidità prelevata dal conto corrente è stata destinata alla cura del Per_1
Anche le cennate censure sono da respingere.
pagina 7 di 9 È documentalmente provato in atti, che il avesse, sin dal 2011, seri problemi motori e una Per_1 compromissione polisettoriale anche di carattere cognitivo. Affetto da Alzheimer, la malattia negli anni si è andata mano mano aggravando sino, negli ultimi anni, a costringere il sulla sedia a Per_1 rotelle, ad essere imboccato per riuscire a mangiare e a e compromettere, seriamente, le sue facoltà mentali.
I testimoni uditi, badanti del hanno dichiarato di essere stati pagati in contanti direttamente Per_1 dal precisando però di non averlo mai visto utilizzare il bancomat. La teste Per_1 Testimone_2 riferiva, altresì, che provvedeva lei alle piccole spese quando usciva con il “con denari che mi Per_1 dava la signora ”. Pt_1
Dall'analisi degli estratti conto versati in atti, e poi possibile notare, successivamente al conferimento della procura, un incremento nella frequenza dei prelievi bancomat ed un aumento delle spese mensili.
Come già ampiamente argomentato, è provato in atti che dal 2015 la malattia del è andata Per_1 progressivamente peggiorando, tanto da rilasciare in favore della compagna una procura generale anche per operare sul proprio conto corrente, ma l'appellante, contravvenendo all'obbligo di rendicontazione impostole proprio dalla procura, non ha fornito alcuna giustificazione delle somme movimentate sul conto corrente del dal momento del rilascio della procura né, peraltro, ha mai contestato la Per_1 quantificazione complessiva , pari ad € 190.730,52, delle entrate sul detto conto dal rilascio della procura alla data del decesso del momento nel quale il saldo del conto risultava pari a zero. Per_1
Risulta assai inverosimile che il convivente dell'appellante, con i gravi problemi cognitivi e motori che lo affliggevano, avesse potuto continuare ad operare sul proprio conto corrente, prelevando somme dal bancomat e provvedendo alle proprie spese in completa autonomia.
E se pure il Tribunale ha ritenuto certamente plausibile la possibilità che almeno parte delle somme prelevate dalla siano servite alla cura del compagno, è altresì certo che manca del tutto prova Pt_1 delle spese asseritamente sostenute per il non avendo l'appellante fornito alcuna evidenza degli Per_1 esborsi sostenuti per le cure mediche e le medicine necessarie al proprio compagno, né le dichiarazioni rese dai testi escussi, generiche e non specifiche, sono atte a colmare la detta lacuna. Difatti il teste si limita a riferire che veniva seguito da un fisioterapista e un logopedista e che Tes_1 Per_1 lo aveva visto pagare in contanti, senza però precisare i nomi dei professionisti né collocare precisamente temporalmente le dette prestazioni. Anche la teste conferma la presenza Testimone_2 in casa di una fisioterapista e di una logopedista – anch'essa senza precisare nomi e tempi - ma riferisce che “nulla so su come venivano pagati i professionisti”.
Rileva, altresì, questa Corte che l'appellante non ha neppure fornito alcuna documentazione medica attestante la necessità delle cure asseritamente effettuate, con l'espressa indicazione delle necessarie terapie, non ha riferito i nomi dei professionisti incaricati (fisioterapista, infermiera, logopedista), indicato le sedute effettuate, il periodo in cui le prestazioni sarebbero state eseguite, gli importi erogati a tale titolo, prodotto le fatture/ricevute di pagamento delle prestazioni. Né il rendiconto depositato in atti per ordine del giudice, fa riferimento a tali spese.
Quanto, infine, alla domanda riconvenzionale avanzata dalla e relativa al rimborso delle spese Pt_1 funebri da essa sostenute, il Tribunale ha correttamente provveduto a detrarre la relativa somma da quella dovuta in favore degli eredi del Per_1
pagina 8 di 9 L'appello deve quindi essere integralmente respinto, con conseguente conferma della sentenza n. 5412/2024 resa in data 24/05/2024 dal Tribunale di Milano e condanna dell'appellante
[...]
a rifondere le spese di lite a e come da liquidazione Parte_1 CP_1 Controparte_2 operata in dispositivo. Sussistono inoltre in capo all'appellante i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-quater del DPR n. 115/2002 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. 24.12.2012 n. 228.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 5412/2024 resa in data 24/05/2024 dal Tribunale di Milano, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così dispone:
1. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2. condanna , a rifondere a e le spese del grado che Parte_1 CP_1 Controparte_2 liquida in € 9.991,00 oltre al rimborso del 15% per spese generali e ad accessori di legge;
3. dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-quater del DPR n. 115/2002, così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. 24.12.2012 n. 228.
Così deciso in Milano il 17 aprile 2025
Il GA est Paola Ambruosi
Il Presidente Margherita Monte
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione quarta civile nelle persone dei seguenti magistrati: dr. Margherita Monte Presidente dr. Vinicia Licia Serena Calendino Consigliere avv. Paola Ambruosi Giudice Ausiliario rel ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 1923/2024 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), elettivamente domiciliato in VIA Parte_1 C.F._1 BERNARDINO VERRO N. 33/6 20100 MILANO presso lo studio dell'avv. MASTRETTA MASSIMILIANO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti,
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. , e (C.F. Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
), elettivamente domiciliati in VIA PASSERINI N. 6 0000 MONZA presso lo C.F._3 studio dell'avv. CENTONZE FERRUCCIO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti,
APPELLATI avente ad oggetto: Mandato
sulle seguenti conclusioni.
Per Parte_1
“Piaccia alla Corte di Appello di Milano Ill.ma adita, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così giudicare:
1. In accoglimento dello spiegato appello, riformare l'impugnata sentenza n. 5412/2024 emessa dal Tribunale di Milano, nel procedimento R.G. n. 17526/2021, in data 24 maggio 2024,, pubblicata mediante deposito in cancelleria in pari data e notificata in data 31 maggio 2024, e per l'effetto:
2. Nel merito, respingere le domande tutte formulate dagli attori nei confronti della signora
[...]
, in quanto infondate in fatto ed in diritto. Parte_1
pagina 1 di 9 3. Sempre nel merito, in via riconvenzionale, condannare - per le ragioni in premessa - i signori
e , nella loro qualità di eredi del signor , al Controparte_1 Controparte_2 Persona_1 pagamento, in solido tra loro, a favore della convenuta della somma di € 4.200,00=, oltre interessi legali dal dovuto al saldo, ovvero a quella diversa somma che dovesse risultare di giustizia, anche in seguito all'espletanda istruttoria.
4. Con rifusione delle spese sia del giudizio di primo grado che del presente giudizio, Iva e Cpa considerati e sentenza esecutiva.”
Per e CP_1 Controparte_2
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, contrariis rejectis, premesse le declaratorie necessarie o semplicemente opportune
- accertato, per tutti i motivi di cui in atti, che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 348 bis cpc l'appello non ha una ragionevole possibilità di essere accolto, disporre la discussione orale ex art. 350 bis cpc – 281 sexies cpc ai sensi del combinato disposto 348 – bis cpc- 350 cpc e confermare integralmente la sentenza n.
5412/2024 (RG n. 17526/2021) emessa dal Tribunale di Milano, Sezione V Civile, dott.ssa Sarah
Gravagnola, in data 24.05.2024 e pubblicata in pari data;
- in ogni caso, rigettare l'appello promosso dall'appellante e le domande avversarie per tutti i motivi sopra esposti e, per l'effetto e in ogni caso, confermare integralmente la sentenza n. 5412/2024 (RG n.
17526/2021), Repert. n. 4553/2024, emessa dal Tribunale di Milano, Sezione V Civile, dott.ssa Sarah
Gravagnola, in data 24.05.2024 e pubblicata in pari data.
Con vittoria di compensi e spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
In via istruttoria Si insiste, per mero tuziorismo difensivo, nell'ammissione delle istanze istruttorie formulate nella memoria ex art. 183, comma VI, n. 2 depositata nel procedimento di primo grado e richiamate nel foglio di precisazione delle conclusioni, che qui si danno per richiamate e cui si rimanda per brevità”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 5412/2024 pubblicata il 24/05/2024, il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando nella causa R.G. 17526/20231promossa da e nei confronti di CP_1 Controparte_2
ha così deciso: Parte_1
“condanna parte convenuta al pagamento in favore degli attori, per le ragioni di cui in parte motiva, della somma di euro 116.130,52 oltre interessi (art. 1284 co. 4 c.c.) dalla domanda al saldo effettivo;
condanna parte convenuta a rimborsare a parte attrice le spese di lite che liquida in euro 786,00 per esborsi, euro 14.103,00 per compensi professionali, oltre iva e cpa, 15% spese forfettarie”.
Il Tribunale così sintetizza i fatti e lo svolgimento del processo:
“Con atto di citazione regolarmente notificato i sig.ri e Controparte_1 Controparte_3 convenivano in giudizio, innanzi al Tribunale di Milano la sig.ra chiedendo: - di Parte_1 accertare la legittimazione attiva dei germani e , quali unici eredi del padre CP_1 Controparte_2 sig. , a ottenere la rendicontazione della gestione effettuata dalla sig.ra Persona_1 [...]
sul patrimonio del de cujius in forza della procura generale dell'11.11.2015 a rogito Parte_1 del Notaio dott. di Milano, Rep. n. 206301/30656, registrata il 16.11.2015 al n. Persona_2
47202/1T presso l'Agenzia delle Entrate di Milano 4; - di accertare che la sig.ra Parte_1
, in qualità di procuratrice generale del sig. , giusta procura generale
[...] Persona_1
pagina 2 di 9 dell'11.11.2015, ha omesso, in violazione delle norme sull'esecuzione del mandato, di rendicontare agli attori, in qualità di unici eredi ab intestato del mandante, la gestione del patrimonio del de cuius;
- di ordinare alla sig.ra
[...]
, in qualità di procuratrice generale del sig. giusta procura Parte_1 Persona_1 generale dell'11.11.2015, di presentare il rendiconto della gestione effettuata dalla data di rilascio del mandato in suo favore sino al decesso del mandante in ossequio a quanto previsto dall'art. 1713 cc e nella stessa procura generale;
di condannare la sig.ra , ex art. 1218 – 1223 c.c. al Parte_1 risarcimento del danno e alla restituzione delle somme indebitamente prelevate dal conto corrente del de cuius in favore degli attori, in qualità di unici eredi ab intestato del de cuius, , Persona_1 nella misura accertata a seguito del deposito del rendiconto;
- con vittoria di spese e competenze di lite. Costituendosi in giudizio parte convenuta chiedeva di respingere le domande tutte formulate dagli attori in quanto infondate in fatto ed in diritto;
e, in via riconvenzionale, di condannare i signori
e , nella loro qualità di eredi del signor , al Controparte_1 Controparte_2 Persona_1 pagamento, in solido tra loro, a favore della convenuta della somma di € 4.200,00=, oltre interessi. legali dal dovuto al saldo, ovvero a quella diversa somma ritenuta di giustizia;
con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa”
Il Tribunale di Milano ha deciso nei termini di cui sopra, ritenendo la procura generale conferita alla
, un mandato con obbligo del mandatario di rendere il conto del suo operato, e pertanto Pt_1 giustificata la richiesta dei germani di avere il rendiconto. Stimava poi in € 121.130,52 Per_1 l'ammanco ingiustificato dal conto di gestione.
Avverso la sentenza è stato proposto appello , che insiste a richiedere il rigetto Parte_1 delle domande avanzate dai germani e, in subordine, la condanna di questi ultimi al Per_1 pagamento della somma di € 4.200,00.
Si sono costituiti e eccependo preliarmene l'inammissibilità dell'appello ex CP_1 Controparte_2 art. 348 bis cpc e nel merito chiedendo il rigetto dell'appello.
Precisate le conclusioni e depositate le memorie conclusive, all'udienza del 17/04/2025 la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, si osserva come sia, allo stato, superata la richiesta, formulata dagli appellati, di applicazione del disposto di cui all'art. 348 bis c.p.c., in quanto già assorbita dalla stessa preferenza assegnata alla pronuncia di sentenza ordinaria a cognizione piena, non limitata ad un giudizio di tipo probabilistico, avendo la Corte ritenuto di non avvalersi della sua discrezionale facoltà di decidere a norma della disposizione citata: invero, l'articolazione della materia controversa mal si conciliava con il giudizio meramente probabilistico previsto dall'art. 348 bis c.p.c., rendendo perciò opportuna la delibazione della causa con cognizione ordinaria.
Con il primo motivo, l'appellante censura la sentenza laddove ha ritenuto sussistente la fattispecie del mandato.
Assume , che nel 2009 aveva instaurato una relazione affettiva con Parte_1 Persona_1 padre degli odierni appellati, il quale si trasferiva presso l'abitazione della in Opera, ove la Pt_1 coppia ha convissuto per 10 anni, fino alla morte del compagno. Per tale ragione la deducente,
pagina 3 di 9 all'aggravarsi delle condizioni fisiche del proprio compagno, se ne prendeva cura, in adempimento di un dovere morale nascente dalla convivenza more uxorio. Quindi, secondo la tesi, il giudice di primo grado - nell'affermare l'esistenza di un rapporto di mandato fra la e il riferibile a tutti Pt_1 Per_1 gli atti di disposizione compiuti sul patrimonio del de cuius - avrebbe erroneamente fatto riferimento alla sola procura generale rilasciata dal in data 11/11/2015 in favore della convivente, non Per_1 considerando però, che nel caso di specie, i rapporti affettivi fra le parti non avrebbero potuto che far presumere l'insussistenza di un mandato, quale rapporto sottostante alla procura rilasciata, presunzione peraltro confermata dalla mancata previsione di un compenso in favore della . Inoltre, il giudice Pt_1 avrebbe erroneamente ricompreso, nella nozione di mandato, tutti gli atti dispositivi del patrimonio del e non solo quelli posti in essere in forza della procura. Ciò solo poiché nella procura era Per_1 previsto l'obbligo di rendiconto, che però si riferisce solo agli atti posti in essere in forza della procura.
La censura deve essere disattesa
Come è noto l'istituto della rappresentanza risulta, nel codice vigente, nettamente distinto da quello del mandato. Invero, mentre la procura è un negozio giuridico unilaterale con il quale viene conferito il potere di agire in nome e per conto di un determinato soggetto, il mandato è il contratto con il quale una parte si obbliga a compiere uno o più atti giuridici per conto dell'altra. Ciò nondimeno, i due istituti risultano strettamente connessi tra loro tanto da poter ritenere che la procura altro non sarebbe se non il momento iniziale (proposta) di un iter contrattuale relativo al contratto di gestione, il quale si perfeziona ex art. 1327, quindi l'esercizio del potere di agire in nome e per conto, costituirebbe accettazione della proposta di mandato. Tale impostazione risulta affermata dalla giurisprudenza di legittimità che, con sentenza 2006/12848, ha chiarito come il conferimento di una procura ed il suo esercizio “costituiscono sicuri indici per poter affermare che l'attribuzione di tale potere scaturisce da un accordo tra le parti con il quale si instaura un rapporto di mandato.”
Con riferimento alla censura che attiene all'accertamento compiuto dal giudice di prime cure in ordine alla sussistenza, tra le parti, di un rapporto di mandato sottostante la procura generale conferita, la ratio decidendi che sorregge sul punto la decisione impugnata appare ineccepibile. Invero, una volta considerato che la procura si risolve nel mero conferimento ad un soggetto del potere di compiere un atto giuridico in nome di un altro soggetto, è giocoforza riconoscere la sussistenza di un rapporto sottostante, in forza o in funzione del quale la procura è rilasciata. L'indagine in proposito svolta dal tribunale ha avuto come esito che tale rapporto, nella specie, andava identificato in un contratto di mandato, vale a dire che la procura sottintendeva il conferimento di un incarico da parte del rappresentato e la sua accettazione da parte del rappresentante, argomentando, al riguardo, in ragione della duplice circostanza che, da un lato, la procura era stata conferita e, dall'altro, che essa era stata effettivamente adempiuta dal rappresentante, avendo la stessa confermato di aver compiuto atti Pt_1 di gestione (quali la vendita di un appartamento, il pagamento di fatture per lavori di ristrutturazione).
Il ragionamento merita di essere condiviso, atteso che il conferimento di un potere giuridico ad un terzo e, soprattutto, il suo concreto esercizio da parte di quest'ultimo, costituiscono sicuri indici per poter affermare che l'attribuzione di tale potere è scaturito da un accordo tra le parti con il quale al rappresentante è stato conferito l'incarico di compiere un determinato atto giuridico.
Come risulta dalla sentenza impugnata, la , nel costituirsi in giudizio, deduceva che i rapporti tra Pt_1 lei ed il dovevano essere inquadrati nel più ampio contesto affettivo, dovuto alla convivenza Per_1 more uxorio tra loro instauratasi, dichiarando di aver effettuato prelievi sul conto corrente del Per_1 in forza della procura generale, ma solo per far fronte ai numerosi problemi di salute del proprio compagno.
pagina 4 di 9 Tuttavia, il conferimento di una procura ed il concreto esercizio di essa da parte del soggetto che ne è investito costituiscono, in mancanza di deduzioni in ordine alla riconducibilità della stessa a rapporti gestori attinenti alla rappresentanza di enti giuridici o imprese od altre situazioni o rapporti pure in astratto compatibili con il suo rilascio, elementi sufficienti per affermare che la procura è stata conferita in virtù di un rapporto di mandato, con il conseguente obbligo del rappresentante, ai sensi dell'art. 1713 cod. civ., di rendere il conto dell'attività compiuta e di rimettere al rappresentato quanto ricevuto nell'espletamento dell'incarico (Cass. n. 12848/2006; Cass 06/08/2013, n.18660), così come peraltro espressamente previsto nella procura in oggetto.
Venendo al caso di specie può ritenersi accertato documentalmente quanto segue: - con atto del
11/11/2015 padre degli odierni appellati, nominava e costituiva quale proprio Persona_1 procuratore ad negotia, la propria convivente “affinchè compia ogni atto sia di Parte_1 ordinaria che di straordinaria amministrazione relativo ai beni presenti e futuri, mobili ed immobili, firmando qualsiasi atto o documento pubblico o privato”. L'elencazione dei poteri conferiti prevedeva una serie di azioni tra le quali, stipulare contratti relativi a beni mobili e immobili e compiere tutte le operazioni bancarie, compresa la gestione dei conti correnti, “…disponendo anche delle somme di proprietà del comparente…”. La procura, infine, prevedeva espressamente l'obbligo di rendiconto in capo alla (doc.8 appellati). Pt_1
Giova sul punto aggiungere, che l'azione di rendiconto comporta anche un giudizio sulla responsabilità connessa allo svolgimento concreto delle attività inerenti al mandato, nel quale il mandatario deve fornire la prova non soltanto delle somme incassate e dell'entità e causale degli esborsi, ma anche di tutti gli elementi di fatto sulle modalità di esecuzione dell'incarico, utili per la valutazione dell'operato del mandatario stesso, in relazione ai fini perseguiti, ai risultati raggiunti ed ai criteri di buona amministrazione e di condotta prescritti dagli artt. 1710 -1176 c.c. (Cass. n. 7592/94).
Nel caso di specie, il documento denominato rendiconto depositato in atti e prodotto sub doc. 10 dall'appellante, non può ritenersi, alla luce di quanto sopra ricordato, quale prova idonea a rappresentare un rendimento del conto a favore degli appellati, poiché il rendiconto non consiste in un mero prospetto contabile dal quale evincere le indicazioni delle spese e dei ricavi, bensì anche nel dovere di consegna della documentazione (ricevute, fatture, lettere contabili, scontrini fiscali, etc.) atta a rendere possibile una verifica dell'operato del mandatario.
Ciò posto, vale la pena evidenziare come l'art. 1713 c.c. preveda espressamente l'obbligo per il mandatario di rendere il conto del suo operato. Va sottolineato come l'obbligo in questione non si sostanzia semplicemente nell'indicazione di quanto si è speso ed incassato (c.d. mero rendiconto contabile), ma il mandatario è tenuto a dare conto di tutto quanto ha compiuto ed eseguito. In altri termini, il mandatario deve fornire ogni informazione circa “ciò che è accaduto” (cfr. ex multis Cass. 25904/2009) e, più nello specifico, deve rendere noti tutti i fatti storici che hanno prodotto entrate ed uscite di denaro al fine di ricostruire i rapporti di dare e avere, con tutta la relativa documentazione di spesa.
L'estinzione del mandato per morte del mandante, prevista dall'art. 1722 c.c., n. 4, e l'obbligo di rendiconto a carico dello stesso mandatario, previsto dal precedente art. 1713, comma 1, si collocano su piani diversi e non confondibili, talché l'evento morte spiega il solo effetto giuridico di trasferire l'obbligo di rendiconto dal mandatario ai suoi eredi ovvero, nel caso di morte del mandante, in favore dei suoi eredi in virtù delle norme generali in tema di successione mortis causa. Sul punto la suprema Corte ha infatti precisato che “L'obbligo di rendicontazione (art. 1713 c.c.) si trasferisce in capo agli eredi secondo le regole generali del diritto successorio. Il decesso del mandante estingue certamente il pagina 5 di 9 rapporto fiduciario di mandato mentre lascia immutato il diritto-obbligo di rendere il conto della gestione - nonché la restituzione di cose e sostanze - in capo al mandatario ed a favore degli eredi del mandate”. (Cassazione civile sez. III, 22/03/2013, n.7254)
Alla luce di quanto sin qui osservato, è dunque evidente che l'appellante aveva l'obbligo di rendere il conto della gestione, così come peraltro puntualmente previsto nella procura conferita, nonché di restituire i beni entrati nel patrimonio del de cuis in favore degli odierni appellati, quali unici eredi legittimi del Per_1
Con il secondo motivo l'appellante censura la sentenza nella parte in cui il tribunale ha presunto che tutti gli atti dispositivi sul patrimonio di non siano stati posti in essere dallo stesso Per_1 in ragione delle sue condizioni di salute.
Deduce la che le prove testimoniali rese nel giudizio di primo grado, dimostrerebbero che le Pt_1 condizioni di salute del proprio convivente, non avrebbero inciso sulla sua capacità di comprensione e quindi sulla sua capacità di intendere di volere così come anche documentato nell'ottobre del 2015 dal medico curante di (doc 9). Per_1
Il motivo va rigettato
Osserva la Corte che, come compiutamente rilevato dal Tribunale, contrariamente a quanto dichiarato dall'appellante, risulta in atti un quadro clinico gravemente compromesso del affetto, sin dal Per_1 2011, da Morbo di Alzheimer. Dalla documentazione medica depositata, risulta accertato “deficit mnesico per eventi recenti progressivamente ingravescente, associato a rallentamento motorio. Da 6 mesi comparsa anche di disturbo del linguaggio. Facile irascibilità, aggressività verbale e saltuariamente fisica. A tratti idee deliranti di persecuzione”( referto 18/02/2014 doc.5). “Presenta anche di disturbo del linguaggio: dice parole che non esistono, chiede "come si chiama questo?", a volte non usa l'oggetto o il soggetto nella frase. Non riesce più a leggere o scrivere... Idee deliranti in particolare sui soldi e di persecuzione. Allucinazioni visive con contenuto angoscioso (persone e animali)” (referto 7/10/2014). Nel 2015 sottoposto a nuova visita, si rimarcava “paziente con eloquio non comprensibile, disorientato. Deambulazione a piccoli passi con tronco flesso verso destra (sindrome di pisa), esegue gli ordini…stato di agitazione psicomotoria in paziente con decadimento cognitivo” (referto 29/9/2015) e ancora nel 2016 “Decadimento cognitivo di grado severo di probabile natura degenerativa primaria” (referto 10/03/2016). Nel 2017, gli viene riscontrato un
“Peggioramento cognitivo e motorio. Più lento nei movimenti. Allucinazioni visive, facile distraibilità. Fluttuazioni cognitive … Difficoltà nella comprensione dei compiti, in particolare su richiesta verbale…Sta effettuando riabilitazione cognitiva in ciclo di RSA aperta” e nel 2018 “Peggioramento cognitivo e motorio. Più lento nei movimenti e più rigido. Persistenza di allucinazioni visive, facile distraibilità. Eloquio non comprensibile. Dorme di notte, e spesso anche di giorno…Difficoltà nella comprensione dei compiti, in particolare su richiesta verbale…Mangia senza disfagia. Va imboccato.
Esce di casa solo con la carrozzina per il resto vita letto-poltrona. Alterato equilibrio e deambulazione…”(referti 7/7/2017 e 15/8/2018).
Ebbene, è indubitabile lo stato di grave decadimento cognitivo del aggravatosi di anno in Per_1 anno. A nulla, peraltro, valendo il richiamo fatto dall'appellante al certificato della dott. del Per_3
7/10/2015 (doc.9) che, secondo la , fornirebbe prova delle capacità cognitive del . Pt_1 Per_1
Invero, nel detto certificato, il medico attesta che il “È affetto da declino cognitivo senile con Per_1 afasia e difficoltà di linguaggio, e non è in grado di apporre la propria firma;
è affetto da ipoacusia
pagina 6 di 9 ma è in grado di comprendere ciò che gli viene riferito”, certificato, tuttavia, risalente all'ottobre del
2015, precedente al rilascio della procura generale.
Dal descritto quadro clinico non può che evidenziarsi l'incapacità del di gestire il proprio Per_1 patrimonio, tanto da rilasciare procura generale in favore della . Correttamente, quindi, il Pt_1 tribunale ha valutato che il non era in grado di compiere alcun atto di disposizione, soprattutto Per_1 di compiere operazioni sul proprio conto corrente quali bonifici, prelievi bancomat, pagamenti con la carta o a mezzo assegni.
E nemmeno le dichiarazioni rese dai testimoni escussi, riescono a confutare le suddette considerazioni, palesandosi del tutto generiche e inattendibili.
Difatti, valutando le testimonianze, alla stregua degli elementi di natura oggettiva (quali precisione e completezza e contraddizioni), esse si mostrano del tutto generiche e inconcludenti, non collocando nemmeno compiutamente il fatto narrato nel tempo e nello spazio. Le deposizioni si mostrano, altresì, non del tutto logiche e coerenti né prive di contraddizioni.
Come ritenuto dalla Cassazione con sentenza 1599/2023, “La testimonianza deve essere, inoltre, dotata di adeguata capacità dimostrativa del fatto da provare e questa sarà tanto maggiore quanto meglio il teste sia stato in grado di rappresentare il fatto e quanto più l'oggetto della deposizione sia
“significativo” di ciò che con la testimonianza si intende provare. Infine, giova sicuramente all'attendibilità della testimonianza la circostanza che il fatto sia analiticamente esposto, attesa la regola di esperienza che insegna che la menzogna è genericamente lacunosa ed incompleta, per l'impossibilità di attribuire ad un fatto inventato la ricchezza di particolari che sono propri, invece, degli accadimenti reali”
Nella fattispecie si tratta di testimonianze di limitata capacità dimostrativa dei fatti rappresentati, fondate su pochissime generiche affermazioni era in grado di deambulare e mangiare da Per_1 solo e leggere il giornale…” (teste ), “inizialmente era lucido e conosceva anche Tes_1 Per_1 il valore del denaro, poi dopo lo ha perso…”. Affermazioni non solo scarsamente descrittive e generiche, non puntualmente collocate nel tempo e nello spazio, ma addirittura confliggenti con i referti medici ove si riferiva che sin dal 2014 il “Non riesce più a leggere o scrivere” e che, Per_1 perlomeno dal 2017, “Va imboccato. Esce di casa solo con la carrozzina…”.
E', quindi, di tutta evidenza che le dichiarazioni rese, si mostrano oltre che generiche, incoerenti e contraddittorie, in contrasto con la documentazione medica depositata in atti, documentazione certamente attendibile.
Con il terzo e quarto motivo, da esaminare congiuntamente per ragioni di connessione, l'appellante contesta la sentenza nella parte in cui il tribunale ha ritenuto che tutti gli atti di disposizione compiuti sul patrimonio siano stati eseguiti dalla , pervenendo alla Pt_1 determinazione del danno subito dagli eredi del per l'inadempimento all'obbligo di Per_1 rendicontazione da parte dell'appellante.
Assume l'appellante che non vi sarebbe la prova che gli atti dispositivi compiuti sul patrimonio del rappresentati perlopiù da prelievi Bancomat, siano stati eseguiti dalla . Per_1 Pt_1
Deduce inoltre che, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, la liquidità prelevata dal conto corrente è stata destinata alla cura del Per_1
Anche le cennate censure sono da respingere.
pagina 7 di 9 È documentalmente provato in atti, che il avesse, sin dal 2011, seri problemi motori e una Per_1 compromissione polisettoriale anche di carattere cognitivo. Affetto da Alzheimer, la malattia negli anni si è andata mano mano aggravando sino, negli ultimi anni, a costringere il sulla sedia a Per_1 rotelle, ad essere imboccato per riuscire a mangiare e a e compromettere, seriamente, le sue facoltà mentali.
I testimoni uditi, badanti del hanno dichiarato di essere stati pagati in contanti direttamente Per_1 dal precisando però di non averlo mai visto utilizzare il bancomat. La teste Per_1 Testimone_2 riferiva, altresì, che provvedeva lei alle piccole spese quando usciva con il “con denari che mi Per_1 dava la signora ”. Pt_1
Dall'analisi degli estratti conto versati in atti, e poi possibile notare, successivamente al conferimento della procura, un incremento nella frequenza dei prelievi bancomat ed un aumento delle spese mensili.
Come già ampiamente argomentato, è provato in atti che dal 2015 la malattia del è andata Per_1 progressivamente peggiorando, tanto da rilasciare in favore della compagna una procura generale anche per operare sul proprio conto corrente, ma l'appellante, contravvenendo all'obbligo di rendicontazione impostole proprio dalla procura, non ha fornito alcuna giustificazione delle somme movimentate sul conto corrente del dal momento del rilascio della procura né, peraltro, ha mai contestato la Per_1 quantificazione complessiva , pari ad € 190.730,52, delle entrate sul detto conto dal rilascio della procura alla data del decesso del momento nel quale il saldo del conto risultava pari a zero. Per_1
Risulta assai inverosimile che il convivente dell'appellante, con i gravi problemi cognitivi e motori che lo affliggevano, avesse potuto continuare ad operare sul proprio conto corrente, prelevando somme dal bancomat e provvedendo alle proprie spese in completa autonomia.
E se pure il Tribunale ha ritenuto certamente plausibile la possibilità che almeno parte delle somme prelevate dalla siano servite alla cura del compagno, è altresì certo che manca del tutto prova Pt_1 delle spese asseritamente sostenute per il non avendo l'appellante fornito alcuna evidenza degli Per_1 esborsi sostenuti per le cure mediche e le medicine necessarie al proprio compagno, né le dichiarazioni rese dai testi escussi, generiche e non specifiche, sono atte a colmare la detta lacuna. Difatti il teste si limita a riferire che veniva seguito da un fisioterapista e un logopedista e che Tes_1 Per_1 lo aveva visto pagare in contanti, senza però precisare i nomi dei professionisti né collocare precisamente temporalmente le dette prestazioni. Anche la teste conferma la presenza Testimone_2 in casa di una fisioterapista e di una logopedista – anch'essa senza precisare nomi e tempi - ma riferisce che “nulla so su come venivano pagati i professionisti”.
Rileva, altresì, questa Corte che l'appellante non ha neppure fornito alcuna documentazione medica attestante la necessità delle cure asseritamente effettuate, con l'espressa indicazione delle necessarie terapie, non ha riferito i nomi dei professionisti incaricati (fisioterapista, infermiera, logopedista), indicato le sedute effettuate, il periodo in cui le prestazioni sarebbero state eseguite, gli importi erogati a tale titolo, prodotto le fatture/ricevute di pagamento delle prestazioni. Né il rendiconto depositato in atti per ordine del giudice, fa riferimento a tali spese.
Quanto, infine, alla domanda riconvenzionale avanzata dalla e relativa al rimborso delle spese Pt_1 funebri da essa sostenute, il Tribunale ha correttamente provveduto a detrarre la relativa somma da quella dovuta in favore degli eredi del Per_1
pagina 8 di 9 L'appello deve quindi essere integralmente respinto, con conseguente conferma della sentenza n. 5412/2024 resa in data 24/05/2024 dal Tribunale di Milano e condanna dell'appellante
[...]
a rifondere le spese di lite a e come da liquidazione Parte_1 CP_1 Controparte_2 operata in dispositivo. Sussistono inoltre in capo all'appellante i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-quater del DPR n. 115/2002 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. 24.12.2012 n. 228.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 5412/2024 resa in data 24/05/2024 dal Tribunale di Milano, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così dispone:
1. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2. condanna , a rifondere a e le spese del grado che Parte_1 CP_1 Controparte_2 liquida in € 9.991,00 oltre al rimborso del 15% per spese generali e ad accessori di legge;
3. dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-quater del DPR n. 115/2002, così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. 24.12.2012 n. 228.
Così deciso in Milano il 17 aprile 2025
Il GA est Paola Ambruosi
Il Presidente Margherita Monte
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