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Articolo 3 della Legge 17 aprile 1957, n. 247
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Legge 17 aprile 1957, n. 247
Articolo 3 della Legge 17 aprile 1957, n. 247
Versione
15 maggio 1957
Art. 3.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.
Entrata in vigore il 15 maggio 1957
Vedi fonte istituzionale
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